Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1050 del 30 dicembre 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Aromatisierte weinhaltige Cocktails (cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli) fabbricati secondo il diritto tedesco e legalmente immessi in commercio in Germania possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Deutsches Weingesetz vom 16. Mai 20013 Deutsche Weinverordnung vom 21. April 20094 Deutsche Verordnung zur vorläufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften vom 1. September 19935 Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung vom 15. Dezember 19996 Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 19917, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) BGBl. I S. 985 BGBl. I S. 827 BGBl. I S.1538 BGBl. I S. 2464 GU L 149 del 14.6.1991, pagg. 1­9

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3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

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RS 172.021

Ufficio federale della sanità pubblica