11.3

Allegato 11.3 Parte III: Allegato secondo gli articoli 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne, 13 della legge sulla tariffa delle dogane, 6a della legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e 4 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2010-2797

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11.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2010 del 12 gennaio 2011

11.3.1

Compendio

In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sulle preferenze tariffali il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 37° rapporto sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso.

11.3.1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Nel quadro dell'OMC la Svizzera partecipa, insieme a UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia, all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, che prevede per tali prodotti l'esenzione dai diritti doganali e da altre tasse. La prima fase di riduzione dei diritti doganali per una parte di queste merci è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Da allora altri prodotti farmaceutici sono stati sottoposti a questa iniziativa settoriale nel quadro di quattro round negoziali. L'ultima revisione di questa iniziativa settoriale prevede la franchigia doganale per 718 prodotti farmaceutici supplementari, il che ridurrà il costo delle importazioni. Al contempo migliora l'accesso al mercato per i prodotti svizzeri nei Paesi che hanno aderito all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici. Ormai inclusi nell'allegato 1 della legge federale sulla tariffa delle dogane (parti 1a e 1b), i risultati della 4a revisione sono entrati provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2011.

Il protocollo n. 2 rivisto dell'Accordo di libero scambio del 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, applicato dal 2005, ha soppresso le misure di compensazione del prezzo dello zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner. Per garantire la parità dei prezzi rispetto all'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha operato, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio federale, una riduzione complessiva di 15 CHF per 100 kg degli oneri doganali (aliquote di dazio e contributo al fondo di garanzia) della voce di tariffa n. 1701.9999 previsti nell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr).

Le disposizioni dell'OIAgr relative alla definizione delle aliquote di dazio per lo zucchero sono state precisate il 1° luglio 2010. Per calcolare il prelievo alla frontiera, oltre alle aliquote di dazio sono esplicitamente presi in considerazione i contributi destinati a finanziare le scorte obbligatorie (contributi al fondo di garanzia).

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Le disposizioni dell'OIAgr relative all'imposizione doganale sono state modificate, con effetto dal 1° luglio 2010, in vista di un migliore allineamento dei prezzi nazionali per i cereali panificabili al prezzo di riferimento. L'aliquota di dazio del contingente e le aliquote di dazio da essa derivanti per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana saranno riviste d'ora in poi quattro volte all'anno anziché due. Inoltre, la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato, compresi gli oneri doganali, sarà pienamente compensata sempre che si scosti verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 CHF per 100 kg. In passato la forbice era di 5 CHF verso l'alto o verso il basso ogni 100 kg.

La domanda crescente di patate e il raccolto tardivo di patate primaticce in Svizzera hanno provocato un sottoapprovvigionamento del mercato, che ha reso necessarie importazioni supplementari. Per questa ragione il contingente doganale parziale delle patate (incluse le patate da semina) dell'OIAgr è stato aumentato temporaneamente di 4100 t, passando da 18 250 a 22 350 t.

Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio federale, il 1° luglio 2010 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana previste nell'OIAgr. È stato quindi applicato per la prima volta il metodo di calcolo che si basa sull'imposizione doganale (incluso il contributo al fondo di garanzia) della materia prima, vale a dire i cereali panificabili. In seguito all'aumento dei prezzi del mercato mondiale, il 1° gennaio 2011, il DFE ha abbassato le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana. Al contempo le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, essendo legate a quelle previste per i cereali panificabili, sono state ridotte ulteriormente.

Il 1° settembre 2010 è stato aumentato di 500 unità a titolo permanente il contingente doganale per gli animali della specie equina dell'OIAgr: da 3322 è passato a 3822 unità. Tale modifica permette di rispondere innanzitutto all'aumento della domanda d'importazione di pony e di cavalli di piccole dimensioni da parte di privati.

11.3.1.2

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Con l'entrata in vigore delle aliquote di dazio stabilite nel quadro degli accordi di libero scambio con la Serbia e l'Albania, le preferenze tariffali concesse autonomamente a questi Paesi nell'ambito del Sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in via di sviluppo sono state soppresse rispettivamente il 1° ottobre e il 1° novembre 2010 e sostituite dalle preferenze tariffali fissate in tali accordi. La Serbia e l'Albania sono state quindi cancellate, a partire da tali date, dall'elenco dei Paesi in sviluppo contenuto nell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

11.3.1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, la loro pubblicazione avviene soltanto su Internet.

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11.3.2

Rapporto

Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2010 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

11.3.2.1 11.3.2.1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 27 ottobre 2010 concernente la modifica della tariffa doganale nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento dell'ordinanza sulla tara (RU 2010 5057)

Applicazione provvisoria della 4a revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC Dal 1996 Svizzera, UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia partecipano all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC che prevede di esentare certi prodotti farmaceutici dai dazi doganali. La 4a revisione, applicata provvisoriamente dal 1° gennaio 2011, prevede la franchigia doganale per altri 718 prodotti farmaceutici. Con l'approvazione della modifica dell'allegato 1 (parti 1a e 1b) della LTD da parte del Consiglio federale, le tariffe sono state fissate nella legge in questione. La modifica della lista LIX (impegni della Svizzera nell'OMC nell'ambito dei dazi doganali all'importazione) è soggetta all'approvazione del Parlamento. Il messaggio sottoposto all'Assemblea federale concernente l'adozione della modifica della lista LIX è allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2010 (cfr. n. 11.4). Se l'Assemblea federale adotta la modifica suddetta, non sarà più necessario procedere a un'altra modifica in tal senso della LTD. L'abolizione dei dazi doganali determina una riduzione del costo all'importazione dei prodotti farmaceutici e migliora l'accesso dei prodotti svizzeri ai mercati in questione.

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11.3.2.1.2

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifiche del 21 gennaio, del 17 febbraio, del 18 marzo, del 21 giugno, del 22 ottobre e del 23 novembre 2010 (RU 2010 379 725 1233 2855 4933 5539)

Modifiche dell'imposizione doganale sullo zucchero Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'UE, le misure di compensazione dei prezzi dello zucchero destinato ai prodotti agricoli trasformati negli scambi commerciali con l'UE sono state abrogate per tutti i tipi di zucchero delle voci di tariffa n. 1701­1703 (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. La regolamentazione in vigore nell'UE fa sì che il prezzo dello zucchero nell'UE non segua sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo il DFE è autorizzato, conformemente all'articolo 5a OIAgr, ad adeguare periodicamente le aliquote doganali per questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano (verso l'alto o verso il basso) di oltre 3 CHF per 100 kg dai prezzi di mercato dell'UE.

In seguito alla riforma del mercato dello zucchero, dal 2006 i prezzi praticati nell'UE sono in calo; l'ultima riduzione risale al 1° ottobre 2009. I prezzi mondiali sono invece in aumento dal mese di ottobre 2008 a causa della maggiore domanda. I dazi doganali della voce di tariffa n. 1701.9999 sono stati quindi abbassati progressivamente nel 2009 fino a raggiungere la franchigia doganale. I prezzi sul mercato mondiale hanno proseguito la loro ascesa nei primi cinque mesi del 2010. Allo scopo di garantire la parità di prezzo rispetto all'UE e tenendo conto delle informazioni sui prezzi e delle quotazioni in borsa, il contributo al fondo di garanzia per lo zucchero è stato ridotto di 6 CHF per 100 kg il 1° febbraio 2010, di ulteriori 5 CHF il 1° marzo 2010 e di altri 3 CHF il 1° aprile 2010; tale contributo, fissato all'allegato 1 numero 17 OIAgr, rientra nell'imposizione doganale. Dopo che in maggio e giugno 2010 i prezzi sul mercato mondiale avevano subito un lieve calo, il 1° luglio 2010 il contributo al fondo di garanzia è stato aumentato di 4 CHF per 100 kg. Le cattive condizioni climatiche nelle principali zone di produzione hanno determinato un aumento delle quotazioni in borsa dello zucchero, il che ha indotto a ridurre il contributo al fondo
di garanzia di 3 CHF per 100 kg il 1° novembre 2010 e di altri 2 CHF per 100 kg il 1° dicembre 2010. Nel contempo le aliquote di dazio di altre voci di tariffa dell'organizzazione di mercato dello zucchero sono state modificate.

Il 1° gennaio 2010 il contributo al fondo di garanzia destinato a finanziare le scorte obbligatorie ammontava quindi a 15 CHF per 100 kg. Esso è stato ridotto progressivamente fino a raggiungere 1 CHF per 100 kg il 1° aprile 2010, poi è aumentato a 5 CHF per 100 kg il 1°luglio 2010. Il 1° novembre e il 1° dicembre 2010 l'imposizione doganale per lo zucchero è stata progressivamente ridotta a zero. Qualora le quotazioni dello zucchero seguissero la loro tendenza al rialzo sul mercato mondiale, non ci sarebbe più la possibilità di allineare, attraverso l'imposizione doganale, il prezzo nazionale dello zucchero a quello praticato sul mercato europeo.

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Le modifiche del 21 gennaio, del 17 febbraio, del 18 marzo, del 21 giugno, del 22 ottobre e del 23 novembre 2010 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5a OIAgr; art. 1 lett. b DF del 12 giugno 2007; FF 2007 4559) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione.

Modifiche del 12 maggio 2010 (RU 2010 2323) Adattamento del calcolo delle aliquote di dazio per lo zucchero Nel punto «Modifiche delle aliquote di dazio per lo zucchero» del presente rapporto sono elencate le condizioni in base alle quali una tale modifica potrebbe risultare necessaria. L'articolo 5a capoversi 2 e 3 OIAgr costituisce la base per definire il metodo di calcolo da applicare in caso di modifica. La versione precedente prevedeva che i dazi doganali fossero fissati in modo tale che i prezzi dello zucchero importato corrispondessero a una determinata forbice rispetto al prezzo praticato nell'UE. Questo metodo di calcolo è stato rivisto in modo più preciso: esso prevede che, oltre alle aliquote di dazio, anche i contributi al fondo di garanzia siano parte integrante dell'imposizione doganale. Tale modifica puramente formale è entrata in vigore il 1° luglio 2010.

Adattamento del calcolo delle aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana Dal 1° ottobre 2008 la protezione alla frontiera applicabile ai cereali destinati all'alimentazione umana si basa sui diritti doganali che il DFE adegua periodicamente secondo criteri determinati. Le condizioni che disciplinano la determinazione delle aliquote di dazio e la frequenza degli adeguamenti sono stabilite nell'articolo 5b OIAgr.

In vista di un migliore allineamento dei prezzi nazionali dei cereali panificabili al prezzo di riferimento, le disposizioni che disciplinano la determinazione delle aliquote di dazio sono state adeguate dopo aver consultato gli ambienti interessati.

Ora le aliquote di dazio fissate nell'allegato 1 OIAgr sono riviste quattro volte all'anno (anziché due). Esse vengono adeguate nel caso in cui il prezzo dei cereali importati, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, si scosti verso l'alto o verso il basso (forbice) di oltre 3 CHF per 100 kg rispetto al prezzo di riferimento pari a 56 CHF per 100 kg. L'imposizione doganale massima, costituita dalle aliquote di dazio e dal contributo al fondo di garanzia, non può superare i 23 CHF per 100 kg. Finora i prezzi non erano compensati interamente, ma soltanto al 60 per cento e la forbice, che non determinava un adeguamento delle aliquote di dazio, era di 5 CHF per 100 kg. Infine, l'articolo 35 OIAgr, che conteneva una disposizione
transitoria relativa alla modifica del 1° ottobre 2008 e la cui durata di validità era limitata al 30 giugno 2009, è stato abrogato. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.

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Modifiche del 7 maggio e del 10 giugno 2010 (RU 2010 2057 2761) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate (incluse le patate da semina) Per coprire la domanda di patate primaticce, il 10 maggio 2010 è stato temporaneamente aumentato di 3300 t il contingente doganale parziale 14.1 (patate, comprese patate da semina) di cui all'allegato 4, numero 7 OIAgr, passando dunque da 18°250 t a 21 550 t.

Il 10 giugno 2010, a causa della continua scarsità di patate sul mercato e del raccolto tardivo di patate primaticce in Svizzera, è stato necessario aumentare ulteriormente in via temporanea tale contingente di 800 t e portarlo a 22 350 t.

La durata di validità delle modifiche del 7 maggio e del 10 giugno 2010 era limitata alla fine del 2010. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 21 giugno e del 21 dicembre 2010 (RU 2010 2851 6393) Adattamento delle aliquote di dazio per i cereali e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana Con la modifica dell'OIAgr del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559) il Consiglio federale ha autorizzato il DFE a fissare le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana (art. 5b cpv. 5). Sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, il DFE deve adeguare le aliquote di dazio e/o l'imposizione doganale al prezzo di riferimento fissato dal Consiglio federale. Fondandosi sui valori di resa delle aliquote di dazio calcolate, può prevedere una sovrattassa di al massimo 20 CHF ogni 100 kg per i cereali trasformati.

Avvalendosi di questa delega di competenze, il 1° luglio 2010 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per la categoria di prodotti summenzionata; per la farina di grano della voce di tariffa n. 1101.0048 ad esempio, i diritti sono passati da 65 a 50,70 CHF ogni 100 kg. Per la prima volta è stato applicato il metodo di calcolo che collega l'aliquota di dazio (incluso il contributo al fondo di garanzia) alla materia prima, vale a dire ai cereali panificabili.

In seguito all'aumento dei prezzi sul mercato mondiale dei cereali panificabili, il 1° gennaio 2011 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana da 19,30 a 14,60 CHF per 100 kg. Allo stesso tempo, le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, essendo legate a quelle per i cereali panificabili, sono state ridotte; per la farina di grano della voce di tariffa n. 1101.0048 ad esempio, le aliquote sono passate da 50,70 a 44,40 CHF per 100 kg. Grazie a questo adeguamento, l'imposizione doganale per mais, riso, avena e orzo è inferiore a quella per il grano tenero, ragion per cui le aliquote di dazio per i cereali trasformati corrispondenti sono state dedotte dall'imposizione doganale di tali materie prime.

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Le modifiche del 21 giugno e del 21 dicembre 2010 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5b OIAgr; art. 1 lett. c DF del 10 marzo 2009; FF 2009 1911) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al DFE nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione.

Modifica del 18 agosto 2010 (RU 2010 3565) Aumento del contingente doganale per animali della specie equina Essendo aumentate negli ultimi anni le importazioni da parte di privati di cavalli, specialmente di pony e di cavalli di piccole dimensioni, il contingente doganale per gli animali della specie equina si esaurisce sempre troppo presto. Dato che l'aumento della domanda proseguirà con ogni probabilità anche in futuro, il 1° settembre 2010 il contingente doganale di cui all'allegato 4 n. 1 OIAgr è stato modificato a titolo permanente di 500 unità, passando da 3322 a 3822 animali.

11.3.2.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifiche del 17 settembre e del 1° ottobre 2010 (RU 2010 4097 4609)

Modifica dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in relazione all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) con la Serbia e l'Albania L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi che beneficiano delle concessioni tariffarie accordate ai Paesi in sviluppo. Se la Svizzera conclude un ALS con uno di questi Paesi, esso è cancellato dal suddetto elenco. Le preferenze tariffali concesse a titolo autonomo sono quindi sostituite da preferenze tariffali convenzionali.

Secondo la procedura di ratifica degli ALS con la Serbia (RU 2010 4135) e l'Albania (RU 2010 4803) approvati dal Parlamento, le concessioni tariffarie fissate in tali accordi sono state trasposte nel diritto svizzero rispettivamente il 1° ottobre e il 1° novembre 2010.

Anche la Serbia e l'Albania sono state cancellate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali in seguito all'entrata in vigore degli ALS conclusi tra la Svizzera e questi Paesi.

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11.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il legislatore ha stabilito le basi per il contingente doganale, la relativa attribuzione e la pubblicazione di quest'ultima. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione, nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2010 raggiunge nuovamente un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo: www.import.ufag.admin.ch

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