Traduzione1

Risoluzione 66-2 del 15 dicembre 2010 sulla Quattordicesima revisione generale delle quote e sulla riforma del Consiglio dei direttori esecutivi Considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha presentato al Consiglio dei governatori un rapporto intitolato «Quattordicesima revisione generale delle quote e riforma del Consiglio dei direttori esecutivi», di seguito indicato come «Rapporto»; e considerato che il Comitato monetario e finanziario internazionale nel suo piano di misure di aprile 2009 ha invitato il Consiglio dei direttori esecutivi ad anticipare di due anni, a gennaio 2011, il termine per completare la Quattordicesima revisione generale delle quote; e considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato l'aumento delle quote degli Stati membri del Fondo come risultato della Quattordicesima revisione generale delle quote; e considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato un emendamento allo Statuto per costituire un Consiglio dei direttori esecutivi composto solo da direttori esecutivi eletti; e considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato che, successivamente alla prima elezione regolare dei direttori esecutivi dopo l'entrata in vigore dell'emendamento allo Statuto approvato dal Consiglio dei governatori con la Risoluzione 63-2, un direttore esecutivo eletto da sette o più membri avrà la facoltà di nominare due supplenti; e considerato che il presidente del Consiglio dei governatori ha chiesto al segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio dei direttori esecutivi al Consiglio dei governatori; e considerato che il Rapporto del Consiglio dei direttori esecutivi, in cui questi formula la sua proposta, è stato sottoposto dal segretario del Fondo al Consiglio dei governatori; e considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha chiesto al Consiglio dei governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la sezione 13 del Regolamento del Fondo: di conseguenza il Consiglio dei governatori, viste le raccomandazioni e il citato Rapporto del Consiglio dei direttori esecutivi, decide quanto segue: Aumento delle quote degli Stati membri 1. Il Fondo monetario internazionale propone che, conformemente alle disposizioni della presente Risoluzione, le quote degli Stati membri del Fondo siano aumentate fino all'ammontare indicato a fianco ai nomi dei rispettivi Stati elencati nell'Allegato I.

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Dal testo originale inglese. Versione conforme alla decisione del Consiglio dei direttori esecutivi del FMI.

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Risoluzione 66-2 del 15 dicembre 2010 sulla Quattordicesima revisione generale delle quote e sulla riforma del Consiglio dei direttori esecutivi

2. L'aumento della quota di uno Stato membro come proposto dalla presente Risoluzione diverrà effettivo soltanto se lo Stato in questione avrà acconsentito per scritto all'aumento entro il termine previsto dal paragrafo 4 seguente e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare entro i termini previsti dal paragrafo 5 seguente, considerato che nessuno Stato membro con arretrati consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute nei confronti del Conto delle risorse generali può acconsentire all'aumento della sua quota né pagare tale aumento fino a quando non abbia soddisfatto le precedenti obbligazioni.

3. Nessun aumento delle quote proposto dalla presente Risoluzione diventerà effettivo prima che: (i)

il Consiglio dei direttori esecutivi abbia determinato che gli Stati membri detentori di almeno il settanta per cento del totale delle quote al 5 novembre 2010 hanno acconsentito per scritto all'aumento della loro quota;

(ii) la proposta di emendamento allo Statuto secondo l'Allegato II della presente Risoluzione sia entrata in vigore; e (iii) la proposta di emendamento allo Statuto approvata dalla Risoluzione del Consiglio dei governatori 63-2 sia entrata in vigore.

Ciascuno Stato membro si impegna a concordare le misure necessarie per adempiere i requisiti possibilmente entro la riunione ministeriale del 2012. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di monitorare, ogni quattro mesi, i progressi fatti nell'attuazione di tali misure.

4. Le notifiche in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovranno essere inoltrate da un funzionario dello Stato membro debitamente autorizzato ed essere recapitate al Fondo entro le 18.00, ora di Washington, del 31 dicembre 2011, premesso che il Consiglio dei direttori esecutivi può estendere il termine a propria discrezione.

5. Ciascuno Stato membro pagherà al Fondo l'aumento della propria quota entro e non oltre 30 giorni a contare (a) dalla data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo oppure, se successiva a tale data, (b) dalla data in cui siano stati adempiuti i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, premesso che il Consiglio dei direttori esecutivi può estendere il termine a propria discrezione.

6. Nel decidere in merito a una proroga per il consenso o per il pagamento di un aumento delle quote, il Consiglio dei direttori esecutivi presterà particolare attenzione alla situazione degli Stati membri i quali potrebbero ancora voler dare il proprio consenso all'aumento della quota o pagare tale aumento, compresi gli Stati membri con arretrati ancora pendenti consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute nei confronti del Conto delle risorse generali, qualora il Fondo ritenga che tali Stati stiano collaborando con esso per adempiere dette obbligazioni.

7. Per gli Stati membri che non hanno ancora espresso il loro consenso per un aumento delle quote in base all'Undicesima revisione generale e alla Risoluzione del Consiglio dei governatori 63-2, il termine per il pagamento di tale aumento sarà la data determinata ai sensi del paragrafo 4.

8. Ciascuno Stato membro pagherà il 25 per cento dell'aumento spettantegli o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri Stati membri, così come specificato dal 8086

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Fondo e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell'aumento sarà pagato da ciascuno Stato membro nella sua valuta.

Formula di calcolo delle quote e Quindicesima revisione generale delle quote 9. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di completare la revisione della formula di calcolo delle quote entro gennaio 2013.

10. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di presentare uno scadenzario per completare la Quindicesima revisione generale delle quote entro gennaio 2014. Ci si attende che ogni possibile riallineamento produca un aumento delle quote relative delle economie dinamiche in linea con le loro posizioni relative all'economia mondiale, e quindi con ogni probabilità un aumento della quota complessiva dei Paesi emergenti e in sviluppo. Saranno adottate iniziative per proteggere la partecipazione e la rappresentanza degli Stati membri più poveri.

Riesame dei Nuovi accordi di credito (NAC) 11. Alla luce del proposto aumento delle quote relativo alla Quattordicesima revisione generale delle quote, si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi e ai partecipanti ai Nuovi accordi di credito (NAC) di rivedere tali accordi entro novembre 2011, con una corrispondente riduzione delle risorse provenienti dai NAC e mantenendo le partecipazioni relative dei Paesi partecipanti. Tale revisione dovrebbe diventare effettiva non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti e i pagamenti delle quote relative alla partecipazione minima di cui al paragrafo 3 comma (i) della presente Risoluzione saranno stati effettuati.

Proposta di emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi (riforma della governance) 12. La proposta di emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale riportata nell'Allegato II alla presente Risoluzione (Proposta di emendamento relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi) è approvata.

13. Il segretario è invitato a chiedere a tutti gli Stati membri del Fondo, con lettera circolare, telegramma o con un altro mezzo di comunicazione rapido, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo XXVIII dello Statuto, la proposta di emendamento relativa alla
Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi.

14. La comunicazione da inviare a tutti gli Stati membri conformemente al paragrafo 13 della presente Risoluzione specificherà che la proposta di emendamento relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi entrerà in vigore per tutti gli Stati membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti gli Stati membri, che i tre quinti degli Stati membri aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la riforma proposta.

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Secondo direttore esecutivo supplente 15. Successivamente alla prima elezione regolare dei direttori esecutivi dopo l'entrata in vigore dell'emendamento allo Statuto approvato dal Consiglio dei governatori con la Risoluzione 63-2, ogni direttore esecutivo eletto da sette o più Stati membri avrà la facoltà di nominare due supplenti.

16. Nel caso vengano nominati due direttori esecutivi supplenti, il direttore esecutivo dovrà designare con notifica al segretario del Fondo: (i) il supplente che agirà in nome e per conto del direttore esecutivo qualora quest'ultimo non sia presente ed entrambi i supplenti siano presenti, e (ii) il supplente che eserciterà i poteri del direttore esecutivo ai sensi dell'articolo XII sezione 3 comma (f). Con notifica al segretario del Fondo, il direttore esecutivo ha facoltà di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

Numero e composizione del Consiglio dei direttori esecutivi 17. Il Consiglio dei governatori prende nota di quanto segue: (i) l'impegno a ridurre, al fine di dare maggiore rappresentatività ai mercati emergenti e ai Paesi in sviluppo, il numero dei direttori esecutivi rappresentanti Paesi europei avanzati non più tardi della prima elezione ordinaria dei direttori esecutivi successiva alla data in cui i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti, e (ii) l'impegno degli Stati membri del Fondo a mantenere un Consiglio dei direttori esecutivi formato da 24 membri, e a rivedere la composizione del Consiglio in questione ogni otto anni a partire dalla data in cui i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti.

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Allegato I

Quote proposte (In mio. DSP) Quota

Afghanistan Albania Algeria Angola Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Australia Austria Azerbaigian Bahama Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bhutan Bielorussia Bolivia Bosnia e Erzegovina Botswana Brasile Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ceca, Repubblica

323,8 139,3 1 959,3 740,1 20,0 9 992,6 3 187,3 128,8 6 572,4 3 932,0 391,7 182,4 395,0 1 066,6 94,5 6 410,7 26,7 123,8 20,4 681,5 240,1 265,2 197,2 11 042,0 301,3 896,3 120,4 154,0 175,0 276,0 11 023,9 23,7 2 180,2 8089

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Quota

Centrafricana, Repubblica Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Croazia Danimarca Dominica Dominicana, Repubblica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Germania Ghana Giamaica Giappone Gibuti Giordania Grecia 8090

111,4 140,2 1 744,3 30 482,9 303,8 2 044,5 17,8 162,0 1 066,0 8 582,7 650,4 369,4 717,4 3 439,4 11,5 477,4 697,7 2 037,1 287,2 2 311,2 36,6 243,6 300,7 98,4 2 042,9 2 410,6 20 155,1 216,0 62,2 210,4 26 634,4 738,0 382,9 30 820,5 31,8 343,1 2 428,9

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Quota

Grenada Guatemala Guinea Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Israele Italia Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Lituania Lussemburgo Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta

16,4 428,6 214,2 157,5 28,4 181,8 163,8 249,8 13 114,4 4 648,4 3 567,1 1 663,8 3 449,9 321,8 1 920,9 15 070,0 1 158,4 542,8 177,6 11,2 82,6 1 933,5 105,8 69,8 332,3 633,5 258,4 1 573,2 441,6 1 321,8 140,3 244,4 138,8 3 633,8 21,2 186,6 168,3 8091

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Quota

Marocco Marshall, Isole Mauritania Maurizio Messico Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Mozambico Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Romania Ruanda Russia Saint Kitts e Nevis Saint Vincent e Grenadine Salomone, Isole Samoa 8092

894,4 4,9 128,8 142,2 8 912,7 7,2 172,5 72,3 60,5 227,2 516,8 191,1 156,9 260,0 131,6 2 454,5 3 754,7 1 252,1 544,4 8 736,5 2 031,0 4,9 376,8 263,2 201,4 1 334,5 4 095,4 2 060,1 735,1 20 155,1 1 811,4 160,2 12 903,7 12,5 11,7 20,8 16,2

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Quota

San Marino Santa Lucia São Tomé e Príncipe Seicelle Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti d'America Sudafrica Sudan Suriname Svezia Svizzera Swaziland Tagikistan Tanzania Thailandia Timor Est Togo Tonga Trinidad e Tobago Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela

49,2 21,4 14,8 22,9 323,6 654,8 207,4 3 891,9 1 109,8 1 001,0 586,5 163,4 9 535,5 578,8 82 994,2 3 051,2 630,2 128,9 4 430,0 5 771,1 78,5 174,0 397,8 3 211,9 25,6 146,8 13,8 469,8 238,6 2,5 2 011,8 361,0 1 940,0 429,1 551,2 23,8 3 722,7 8093

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Quota

Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe

8094

1 153,1 487,0 978,2 706,8

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Allegato II

Proposta di emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale relativa alla riforma del Consiglio dei direttori esecutivi I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo convengono quanto segue: 1. L'articolo XII, sezione 3, comma b) viene emendato come segue: «b) Fatto salvo quanto disposto dal comma c), il Consiglio dei direttori esecutivi si compone di venti direttori esecutivi eletti dagli Stati membri ed è presieduto dal Direttore generale.» 2. L'articolo XII, sezione 3, comma c) viene emendato come segue: «c) Ai fini di ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, può aumentare o ridurre il numero di direttori esecutivi di cui alla sezione 3, comma b).» 3. L'articolo XII, sezione 3, comma d) viene emendato come segue: «d) Le elezioni dei direttori esecutivi hanno luogo ogni due anni a norma delle disposizioni adottate dal Consiglio dei governatori. Tali disposizioni includono un limite del numero di voti complessivi che più di un membro può esprimere per lo stesso candidato.» 4. L'articolo XII, sezione 3, comma f) viene emendato come segue: «f) I direttori esecutivi restano in funzione sino all'elezione dei loro successori.

Se il posto di un direttore esecutivo diviene vacante più di novanta giorni prima dello scadere del suo mandato, per il periodo rimanente eleggono un altro direttore esecutivo gli Stati membri che avevano eletto quello precedente. L'elezione avviene a maggioranza dei voti espressi. Sinché resta vacante il posto, il supplente del precedente direttore esecutivo ne esercita i poteri, eccettuato quello di nominare un supplente.» 5. L'articolo XII, sezione 3, comma i) viene emendato come segue: «i) i)

Ciascun direttore esecutivo dispone del numero di voti con i quali è stato eletto.

ii) Quando si applichino le disposizioni del presente articolo, sezione 5, comma b), va aumentato o diminuito di conseguenza il numero di voti di cui avrebbe disposto un direttore esecutivo. Ciascun direttore esecutivo deve esprimere in blocco i voti di cui dispone.

iii) Qualora, ai sensi dell'articolo XXVI, sezione 2, comma b) venga revocata la sospensione dei diritti di voto di uno Stato membro, il suddetto Stato può convenire con tutti gli altri Stati membri che abbiano eletto 8095

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un direttore esecutivo che tutti i voti attribuitigli siano espressi da tale direttore esecutivo, con la riserva che, qualora durante il periodo di sospensione non si sia tenuta nessuna elezione ordinaria di direttori esecutivi, il direttore esecutivo alla cui elezione lo Stato membro aveva partecipato prima di essere sospeso dai diritti di voto, o il suo successore eletto secondo quanto disposto al paragrafo 3, comma c) numero i) dell'allegato L o del comma f precedente, sarà abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto. Si assume che lo Stato membro abbia partecipato all'elezione del direttore esecutivo abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto.» 6. L'articolo XII, sezione 3, comma j) viene emendato come segue: «j) Il Consiglio dei governatori adotta norme che consentano a uno Stato membro d'inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi in cui si esamini una domanda presentata da questo stesso Stato membro o una questione che lo riguardi in particolare.» 7. L'articolo XII, sezione 8 viene emendato come segue: «In qualsiasi momento, il Fondo può render nota ufficiosamente a uno Stato membro la propria posizione su ogni problema che sorga nell'applicazione del presente statuto. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di pubblicare una relazione, indirizzata a uno Stato membro, sulla situazione monetaria o economica di questo e sui relativi sviluppi, se essi tendano direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti degli Stati membri. Lo Stato membro destinatario ha il diritto di farsi rappresentare in conformità del presente articolo, sezione 3, comma j). Il Fondo non pubblica relazioni che implichino modifiche della struttura essenziale dell'organizzazione economica degli Stati membri.» 8. L'articolo XXI, comma a) numero ii) viene emendato come segue: «a) ii)

Per le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, hanno diritto di votare soltanto i direttori esecutivi eletti da almeno uno Stato membro che ha la qualità di partecipante. Ciascuno di questi direttori esecutivi ha diritto al numero di voti attribuiti agli Stati membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti prescritta, si tiene conto soltanto della presenza dei direttori esecutivi eletti dagli Stati membri che hanno la qualità di partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.»

9. L'articolo XXIX, comma a) viene emendato come segue: «a) Ogni questione di interpretazione delle questioni del presente statuto che sorgano tra uno Stato membro e il Fondo oppure tra Stati membri, viene sottoposta, per decisione, al Consiglio dei direttori esecutivi. Se la questione riguarda in particolare uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha la

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facoltà di farsi rappresentare, in conformità dell'articolo XII, sezione 3, comma j).» 10. Il paragrafo 1, comma a) dell'allegato D viene emendato come segue: «a) Ogni Stato membro e ogni gruppo di Stati membri che incaricano un direttore esecutivo di esprimere il numero di voti attribuitogli nominano come membro del Collegio un consigliere, il quale deve essere un governatore o un ministro del governo di uno Stato membro o una persona di rango comparabile, e possono nominare un massimo di sette associati. A maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei governatori può modificare il numero di associati che si possono nominare. Il consigliere o associato resta in funzione sino alla nomina del suo successore o sino alla successiva elezione ordinaria dei direttori esecutivi, se questa abbia luogo prima della nomina.» 11. Il paragrafo 5, comma e) dell'allegato D viene stralciato.

12. Il paragrafo 5, comma f) dell'allegato D viene rinumerato in paragrafo 5, comma e) dell'allegato D e viene emendato come segue: «e) Quando un direttore esecutivo è abilitato a esprimere i voti attribuiti a uno Stato membro in virtù dell'articolo XII, sezione 3, comma i) numero iii), il consigliere nominato dal gruppo di Stati i cui membri hanno eletto il direttore esecutivo è abilitato a votare e a esprimere i voti attribuiti a questo Stato membro. Si assume che quest'ultimo abbia partecipato alla nomina del consigliere abilitato a votare e ad esprimere i voti attribuitigli.» 13. L'allegato E viene emendato come segue: «Disposizioni transitorie relative ai direttori esecutivi 1. In seguito all'entrata in vigore del presente allegato: a)

Ogni direttore esecutivo nominato ai sensi dell'ex articolo XII, sezione 3, comma b) numero i) o comma c), e in carica immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente allegato, si considera essere stato eletto dallo Stato membro che lo ha nominato; e

b)

ogni direttore esecutivo che immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente allegato ha espresso, ai sensi dell'ex articolo XII, sezione 3, comma i) numero ii), il numero di voti di uno Stato membro, si considera essere stato eletto da tale Stato membro.»

14. Il paragrafo 1, comma b) dell'allegato L viene emendato come segue: «b) Nominare o partecipare alla nomina di un governatore o di un governatore supplente, di un consigliere o di un consigliere supplente, nonché eleggere o partecipare all'elezione di un direttore esecutivo.»

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15. La parte introduttiva del paragrafo 3, comma c) dell'allegato L viene emendata come segue: «c) Il direttore esecutivo eletto da uno Stato membro o alla cui elezione lo Stato abbia partecipato, è sollevato dal proprio incarico, fatto salvo il caso in cui il direttore esecutivo in questione sia abilitato ad esprimere il numero di voti di altri Stati che non abbiano perso i propri diritti di voto, nel qual caso:»

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