11.024 Messaggio concernente la modifica della legge sull'energia (art. 8) del 4 marzo 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sull'energia.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2007

M 07.3560

Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia. (N 27.05.08, CAPTE-N; S 16.12.08)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0129

2215

Compendio La modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia dà la facoltà al Consiglio federale di emanare direttamente prescrizioni sul consumo di impianti, veicoli e apparecchi. Il Consiglio federale può tuttavia rinunciare a questa possibilità se l'efficienza energetica è garantita da accordi volontari in materia.

Per dare seguito a una mozione presentata dalla CAPTE-N nel 2008, l'articolo 8 della legge sull'energia deve essere modificato per consentire un aumento significativo dell'efficienza energetica. La vigente legge sull'energia prevede che l'aumento di efficienza di impianti, veicoli e apparecchi debba essere ricercato in primo luogo attraverso accordi su valori mirati di consumo stipulati su base volontaria e solo in seconda battuta attraverso l'emanazione di prescrizioni sul consumo. Nel corso del tempo, è emerso che questo approccio non ha sempre permesso di raggiungere gli obiettivi auspicati. Per ottimizzare l'esecuzione delle prescrizioni in materia di efficienza si è deciso di modificare l'ordine di priorità delle possibili misure: il Consiglio federale avrà facoltà di emanare direttamente prescrizioni sul consumo e potrà eventualmente rinunciare a tali prescrizioni, a condizione che l'efficienza energetica sia garantita mediante accordi volontari su valori mirati di consumo. La conclusione di tali gli accordi spetterà ora in primo luogo alle imprese e ai settori responsabili.

Con la modifica della legge sull'energia proposta, il Consiglio federale disporrà di uno strumento che gli consentirà di reagire in modo adeguato alle rapide mutazioni delle condizioni quadro di mercato e politiche.

2216

Messaggio

1

Linee generali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

L'efficienza energetica nella politica energetica svizzera

Secondo la strategia energetica del Consiglio federale, la Svizzera sviluppa strategie innovative per un approvvigionamento energetico sicuro, che hanno un basso impatto sul clima e sulle risorse. L'obiettivo è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio e lungo termine tenendo conto delle esigenze di protezione del clima e dell'ambiente. In considerazione del crescente consumo energetico, le misure di politica energetica adottate finora non sono sufficienti a garantire, a medio e lungo termine, un approvvigionamento energetico sicuro della Svizzera, come risulta dalle «prospettive energetiche 2035» pubblicate nel 2007. Nel caso dell'energia elettrica, che rappresenta un quarto dell'energia consumata in Svizzera, l'arrivo a scadenza dei contratti di importazione a lungo termine, la limitata durata di vita delle centrali nucleari e l'aumento costante del consumo rischiano di portare a una carenza nell'approvvigionamento.

La strategia energetica del Consiglio federale si basa su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, centrali di grande potenza e politica estera in materia energetica. Gli obiettivi di politica energetica sono elaborati e stabiliti nel quadro dell'attuazione della strategia energetica del Consiglio federale, in particolare con i piani d'azione per l'efficienza energetica e per la promozione delle energie rinnovabili. Nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione «Efficienza energetica», che include 15 misure comprendenti incentivi, strumenti di promozione, prescrizioni sul consumo e standard minimi. Complessivamente, gli strumenti previsti consentono di ottenere un considerevole effetto a livello energetico. Inoltre sono attesi impulsi economici, in particolare per le tecnologie innovative e che consentono di risparmiare energia. Diverse misure del piano d'azione riguardano i settori degli apparecchi elettrici e degli autoveicoli.

Dall'introduzione di questo piano d'azione, viene data ancora più importanza agli sforzi a favore di una maggiore efficienza energetica, tanto più che il potenziale di miglioramento in questo settore è notevole: per quanto riguarda gli apparecchi elettrici è già oggi possibile, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, risparmiare il 20­30 per cento di energia. I progresso tecnico
renderà possibili nei prossimi due decenni ulteriori miglioramenti dell'efficienza e risparmi compresi fra il 30 e il 70 per cento. In questa situazione, le autorità sono chiamate a intervenire e devono poter reagire in modo dinamico agli sviluppi in atto. L'obiettivo è quello di portare sul mercato il più rapidamente possibile gli apparecchi migliori, cioè i più efficienti dal punto di vista energetico, e di eliminare gli apparecchi peggiori sotto questo punto di vista.

2217

1.1.2

Esperienze fatte finora

Sulla base dell'attuale legislazione, le prescrizioni in materia di efficienza per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie possono essere emanate solamente se gli accordi sugli obiettivi sottoscritti in prima battuta non hanno portato ai risultati desiderati. Gli accordi su valori mirati di consumo sono convenuti a titolo volontario e si basano sulla collaborazione dei produttori e dei settori interessati. Nei mercati ben organizzati e con una struttura settoriale snella, questo sistema può rivelarsi efficace ed efficiente. Per esempio, nell'aprile 2006, l'Amministrazione federale è riuscita con successo a far sottoscrivere alle imprese del settore dei dispenser d'acqua degli accordi volontari sulla riduzione della potenza assorbita in modalità standby.

L'esperienza insegna nondimeno che, nei mercati male organizzati o in caso di distribuzione diseguale delle forze, questo modo di procedere spesso non porta al risultato sperato. Imprese di punta del settore possono ostacolare o rendere impossibile l'introduzione e l'attuazione di obiettivi di efficienza, anche se gli altri rappresentanti del settore sono riusciti ad accordarsi su determinati standard di efficienza.

È stato così, per esempio, nel caso dei set top box per la televisione digitale. Dopo lunghe trattative fra il DATEC e il settore, il Consiglio federale è stato costretto a definire propri criteri di efficienza, perché il leader del mercato non era disposto a rispettare i criteri di efficienza anche nei suoi apparecchi. Poiché il mercato di questi apparecchi è in rapida espansione, l'emanazione diretta di prescrizioni relative ai set top box sarebbe stata molto opportuna al fine del raggiungimento degli obiettivi. Le ultime infruttuose trattative con i principali operatori del settore hanno ritardato di almeno tre anni l'introduzione di prescrizioni, con la conseguenza che in questo periodo sono stati immessi sul mercato circa un milione di apparecchi scarsamente efficienti dal profilo energetico.

Anche l'accordo concluso nel febbraio 2002 dalla Confederazione con gli importatori d'auto in relazione al consumo delle autovetture non ha permesso di raggiungere l'obiettivo fissato.

Sotto la spinta delle discussioni di allora, già nel marzo del 2007 il Parlamento ha proceduto a un primo adeguamento dell'articolo 8 LEne in
relazione agli apparecchi elettrici. Con la presente modifica di legge, s'intende rendere più flessibile anche il principio della ricerca preventiva di soluzioni consensuali attraverso accordi sugli obiettivi. Il Consiglio federale viene così messo in condizione di poter reagire in modo adeguato agli sviluppi del mercato o a corrispondenti modifiche della legislazione estera.

1.1.3

La regolamentazione prevista dal nuovo articolo 8

La mozione 07.35601 della CAPTE-N del 4 settembre 2007, che nel frattempo è stata approvata, chiedeva un'inversione della priorità delle misure esistenti. Il Consiglio federale deve disporre, per principio, della competenza di fissare direttamente i requisiti minimi. Può derogare a questo principio a condizione che il settore stipuli di propria iniziativa accordi su valori mirati di consumo, si orienti alle migliore 1

Mo 07.3560 Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN, Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia.

2218

tecnologie disponibili e rispetti effettivamente i valori concordati. Si è già in parte potuto tenere conto delle richieste della mozione nel piano d'azione del Consiglio federale. Pertanto, gli obiettivi del Parlamento e del Consiglio federale coincidono. Tuttavia, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno rilevato la necessità di intervenire in modo più incisivo, in particolare per quanto riguarda le questioni della gerarchizzazione degli approcci e dell'obbligo del settore di orientarsi alle migliori tecnologie. La presente modifica di legge tiene conto anche di questo aspetto.

Inoltre, essa consente un rapido allineamento della legislazione svizzera agli sviluppi e agli standard internazionali, in particolare a quelli dell'UE.

1.1.4

Trattazione nelle Camere federali

In seno alle Camere federali, la maggioranza dei deputati ritiene che la modifica proposta dell'articolo 8 LEne consenta di snellire la procedura di esecuzione per quanto riguarda il raggiungimento di accordi su valori mirati e la definizione di esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

Nella discussione, una minoranza di deputati ha avanzato riserve in merito alla compatibilità di prescrizioni più severe in materia di efficienza con la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Concretamente, essi temevano che prescrizioni più severe potessero essere imposte solamente derogando al principio del Cassis-de-Dijon. La maggioranza dei deputati delle Camere federali ha tuttavia riconosciuto che l'utilità di possibili guadagni di efficienza (e quindi anche della protezione dell'ambiente naturale) può giustificare deroghe al principio del Cassis-de-Dijon. Inoltre, le esperienze fatte finora hanno dimostrato che il Consiglio federale, in linea generale, è molto interessato a cercare soluzioni consensuali con il settore e ad armonizzazione le prescrizioni con quelle dell'UE.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la mozione, rispettivamente, il 27 maggio 2008 e il 16 dicembre 20082.

1.2

Soluzioni esaminate

Il tema è stato oggetto di ampie discussioni nelle Camere federali. Partendo dall'iniziativa parlamentare 06.4693, che chiedeva un divieto assoluto della modalità standby negli apparecchi elettrici, sono state prese in considerazione diverse alternative. Per esempio si è discusso se non dovessero essere ammessi, sul mercato svizzero, solamente apparecchi che soddisfano i requisiti della classe A, oppure se non fosse il caso di introdurre, a tappe, prescrizioni più severe (dal 2010 solamente apparecchi delle classi da A a C e dal 2012 solamente apparecchi delle classi A e B).

Inoltre è stata esaminata l'ipotesi di imporre, come presupposto per la rinuncia all'emanazione di prescrizioni, che fosse stabilito a livello contrattuale che almeno l'80 per cento dei prodotti fabbricati in serie dovessero soddisfare i principi di «best2 3

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 maggio 2008 con 101 voti contro 79.

Il Consiglio degli Stati l'ha accolta il 16 dicembre 2008 con 22 voti contro 5.

IP 06.469 Recordon, Divieto della modalità standby negli apparecchi elettrici.

2219

practice». Infine si è presa in esame sia la possibilità di includere anche altre categorie di apparecchi (per es. lampadine), che di fissare un limite di 1 watt per la potenza assorbita in modalità standby. A causa della complessità della problematica, tutte le soluzioni ipotizzate sono state giudicate o troppo statiche, o non in grado di raccogliere attorno a sé una maggioranza oppure troppo poco flessibili. Le Camere federali hanno infine seguito le raccomandazioni e la mozione della CAPTE-N, che prevede un nuovo modello procedurale in cui il Consiglio federale ha facoltà di emanare direttamente prescrizioni minime.

1.3

Cambiamenti proposti

Obiettivo della nuova regolamentazione proposta con la modifica dell'articolo 8 LEne è ottenere una riduzione generalizzata del consumo per impianti, veicoli e apparecchi.

La modifica dell'articolo 8 LEne permette, in linea di principio, al Consiglio federale di emanare direttamente prescrizioni in materia di efficienza. La stipula di accordi volontari su valori mirati di consumo rappresenterà in futuro l'eccezione; la modifica equivale quindi a un cambiamento di sistema. I potenziali di miglioramento dell'efficienza possono essere sfruttati più rapidamente e l'esecuzione di prescrizioni in materia di efficienza risulta più semplice e veloce.

L'adeguamento previsto è considerato dal Consiglio federale e dal Parlamento la via più diretta per garantire un'esecuzione efficace. L'eterogeneità e la dinamicità del contesto rendono la modifica dell'articolo 8 LEne estremamente importante proprio in relazione agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi. Complessivamente, essa consente di accorciare gli iter decisionali e di ottimizzare le spese amministrative.

1.4

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L'esperienza insegna che nel settore dell'efficienza energetica le norme di legge esistenti non sono sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati. In considerazione della rapida espansione sul mercato di apparecchi particolarmente inefficienti dal punto di vista energetico, il Parlamento e il Consiglio federale ritengono che l'emanazione diretta di prescrizioni sia l'unica via percorribile.

Procedura di consultazione Con decisione del 20 ottobre 2010, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione. La scadenza della consultazione, fissata inizialmente per il 7 gennaio 2011, è stata prorogata fino al 15 gennaio su richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione.

In totale sono stati presentati 93 pareri. Quattro partecipanti hanno rinunciato a prendere posizione sul contenuto, in quanto non sono per niente toccati dalle modifiche. La maggior parte dei pareri (55 partecipanti, il 59 % del totale, è essenzialmente a favore della modifica dell'articolo 8 LEne. 24 di essi (tra cui la maggior parte dei Cantoni) approvano le modifiche senza riserve. Venti partecipanti chiedono misure più incisive per la promozione dell'efficienza energetica rispetto a quanto previsto

2220

dal nuovo articolo. Nove partecipanti hanno subordinato la loro approvazione di fondo a diversi adeguamenti del progetto di modifica.

34 partecipanti (37 %) hanno respinto interamente o in parte il progetto di modifica dell'articolo 8, tra i quali soprattutto le associazioni economiche e altri rappresentanti del settore commerciale e industriale intervenuti spontaneamente con pareri piuttosto scettici.

I pareri presentati nella consultazione sono nel complesso favorevoli al progetto di modifica. Non è stato possibile invece prendere in considerazione diversi suggerimenti relativi a questioni di dettaglio da parte di singoli partecipanti. I seguenti punti sono stati sollevati più volte nel corso della consultazione: Presa in considerazione di veicoli prodotti in serie Diversi partecipanti del ramo automobilistico (ASTAG, Unione professionale svizzera dell'automobile, Federazione svizzera del traffico stradale FRS, ecc.) hanno lamentato il fatto che anche il nuovo articolo 8 contempli i veicoli prodotti in serie. e per questo motivo respingono la proposta.

Conformemente all'articolo 8 attualmente in vigore, il Consiglio federale può già emanare prescrizioni per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. La formulazione è stata ripresa nel progetto di modifica dell'articolo, in modo da lasciare al Consiglio federale questa possibilità. Stando all'esperienza passata, il Consiglio federale si adopera per trovare una soluzione consensuale con le parti interessate e non ha mai fatto uso della facoltà di emanare prescrizioni. Tuttavia, poiché l'approccio basato su accordi volontari in materia di valori mirati di consumo non ha dato i risultati sperati segnatamente nel settore dei veicoli (l'accordo sugli obiettivi in materia di consumo stipulato nel febbraio 2002 tra la Confederazione e gli importatori di automobili ne è un esempio), il fatto di lasciare i veicoli prodotti in serie nel nuovo articolo 8 garantisce che l'efficienza energetica e l'attuazione della normativa possano essere migliorati.

Inoltre, l'articolo 8 LEne costituisce la base degli articoli 7 e 11 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) e quindi dell'etichettaEnergia per le automobili.

Pertanto non si può omettere di menzionare i veicoli nell'articolo 8 LEne. Infine, la mancata menzione dei veicoli nel suddetto articolo
sarebbe in contraddizione con gli obiettivi della mozione 07.3560 adottata al Consiglio federale.

Requisiti per l'uso proprio Un numero considerevole di partecipanti (25 pareri, tra in quali in particolare i Cantoni limitrofi di BS e TG, rappresentanti del commercio e dell'artigianato e organizzazioni ambientaliste) sottolinea che la limitazione all'uso proprio commerciale o professionale nell'avamprogetto non è sufficiente e potrebbe creare problemi.

Questi partecipanti chiedono pertanto di estendere la limitazione anche all'uso privato. In effetti c'è da attendersi che nelle regioni di frontiera venga importato un'ingente quantità di apparecchi per uso privato, con conseguenti perdite di efficienza e indesiderate distorsioni di mercato. Viste le numerose reazioni in proposito, si rinuncia a un'esplicita limitazione all'uso proprio in ambito commerciale o professionale. Di conseguenza, il Consiglio federale può decidere caso per caso se e in quale misura intende fissare dei requisiti in relazione all'uso proprio.

2221

Armonizzazione del nuovo articolo 8 con gli articoli 2 e 17 LEne Diversi Cantoni hanno espresso dubbi riguardo all'armonizzazione del nuovo articolo 8 con gli articoli 2 e 17 LEne.

In virtù dell'articolo 2 LEne, prima di emanare prescrizioni d'esecuzione devono essere esaminati provvedimenti volontari dell'economia. Anche nell'articolo 8 è previsto che il Consiglio federale, nello scegliere la procedura adeguata da seguire, esamini innanzitutto la situazione di partenza e decida se emanare direttamente prescrizioni oppure, in virtù del capoverso 2, incaricare il DATEC di convenire valori mirati di consumo con le parti interessate. Inoltre si può far notare che la relazione tra l'articolo 8 e l'articolo 2 LEne è retta anche dal principio della prevalenza della norma speciale su quella generale (lex specialis derogat legi generali).

Pertanto, non vi è contraddizione tra l'articolo 2 e l'articolo 8.

Inizialmente era stato previsto un capoverso supplementare, secondo il quale tutti i provvedimenti del Consiglio federale in virtù dei capoversi 1­3 dovevano rispettare le prescrizioni della legge concernenti la collaborazione con il settore economico. Si trattava dell'attuale articolo 8 capoverso 6. Nel corso della consultazione è emerso che detto capoverso avrebbe potuto dare adito a malintesi e per questo si è deciso di abrogarlo.

Alcune disposizioni dell'articolo 17 LEne fanno riferimento all'articolo 8. Il nuovo articolo 8 non modifica il contenuto dell'articolo 17, ma richiede solamente la correzione dei rimandi alle lettere c e d.

Gli adeguamenti del progetto di modifica menzionati permettono di tenere conto delle proposte più importanti scaturite dalla consultazione, nel rispetto dell'intento del legislatore espresso nel corso delle deliberazioni parlamentari.

1.5

Armonizzazione di compiti e aspetti finanziari

Con la modifica dell'articolo 8 LEne, il Consiglio federale viene sgravato dall'obbligo di negoziare accordi su valori mirati di consumo con i diversi settori.

Questi sforzi si sono rivelati in passato poco proficui e problematici anche per i settori interessati. Nonostante ciò, non si intende rinunciare per principio allo strumento degli accordi volontari. La responsabilità della conclusione di tali gli accordi sarà ora attribuita in primo luogo alle imprese e ai settori interessati.

La modifica dell'articolo 8 LEne permette di aumentare, nel loro complesso, la trasparenza e l'efficacia dell'esecuzione della LEne.

Dal punto di vista economico, la prevista modifica dell'articolo 8 LEne ha effetti positivi a diversi livelli. Promuove l'innovazione e rafforza quindi la competitività a lungo termine delle imprese svizzere. Ulteriori considerazioni sulle conseguenze economiche sono riportate nel numero 3.3.

2222

1.6

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Con l'introduzione della direttiva 2005/32/CE4 l'UE ha riorientato già nel 2005 la sua strategia in modo analogo a quanto previsto con la modifica dell'articolo 8 LEne. Intanto l'UE ha compiuto un ulteriore passo avanti, sostituendo la direttiva del 2005 con la nuova direttiva 2009/125/CE5 e ampliando il campo d'applicazione ai prodotti che non assorbono energia misurabile durante il loro funzionamento, ma che influiscono sul consumo di altri prodotti o sistemi. Secondo la direttiva UE, di regola devono essere definiti requisiti per la progettazione ecocompatibile. Gli accordi sugli obiettivi possono avere la precedenza a condizione che permettano di raggiungere in modo più rapido e meno costoso gli obiettivi prefissati. Va notato inoltre che l'UE interviene nel settore dei veicoli a motore e dell'ambiente con diversi regolamenti e direttive6.

In tutto il mondo, e in particolare nell'UE, vengono costantemente definite e inasprite prescrizioni concernenti l'efficienza energetica. Affinché il Consiglio federale, se necessario, possa procedere all'adeguamento della legislazione svizzera alle prescrizioni in materia, è auspicabile una procedura per quanto possibile rapida. Le prescrizioni in materia di efficienza emanate dall'UE devono poter essere recepite rapidamente. Le misure resesi necessarie a seguito della modifica dell'articolo 8 LEne sono concretizzate con gli adeguamenti all'ordinanza sull'energia (OEn). In singoli casi potranno rendersi necessarie deroghe alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), cioè al principio del Cassis-de-Dijon in essa contenuto. Ciò è tuttavia possibile solamente se sono rispettati i criteri di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC, cioè se interessi pubblici preponderanti rendono necessaria una disciplina speciale, se tale disciplina non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e se è rispettato il principio di proporzionalità. Per misure volte all'aumento dell'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente naturale può costituire un interesse sufficiente a giustificare una deroga, come ribadito dal Consiglio federale nel suo decreto del 19 maggio 2010 sull'entrata in vigore della revisione del 12 giugno 2009 della LOTC (cfr. anche art. 4 cpv. 4 lett. c LOTC).

4

5

6

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 luglio 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (rifusione), GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1 e regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

2223

Infine si rileva che nell'ambito della revisione parziale della legge sul CO2 è prevista l'introduzione diretta di requisiti in materia di valori medi di emissione di CO2 delle automobili. Il modo di procedere relativo alle prescrizioni dirette nella legge sull'energia e in quella sul CO2 verrebbe quindi ad essere identico. Va notato che la revisione parziale della legge sul CO2 si basa esclusivamente su considerazioni di politica climatica e comprende solo le automobili. Lo scopo dell'articolo 8 LEne è invece, in modo generale, l'impiego razionale di energia per tutti i veicoli prodotti in serie. Pertanto esso è più completo e comprende l'impiego efficiente di tutti i carburanti e dell'elettricità (veicoli elettrici).

1.7

Attuazione

L'attuazione dell'articolo 8 LEne sarà concretizzata nell'ordinanza sull'energia (OEn). Per la definizione di corrispondenti esigenze relative alla commercializzazione, la competenza è del Consiglio federale.

2

Spiegazioni in merito alle singole disposizioni

Il presente disegno di legge era già sostanzialmente pronto al momento dell'elaborazione della mozione e del relativo parere del Consiglio federale. L'avamprogetto è stato poi integrato con elementi emersi dalle discussioni nelle Camere federali.

Art. 8 cpv. 1 LEne Con l'inserimento delle esigenze relative alla commercializzazione nella lettera c, al Consiglio federale è attribuita esplicitamente la competenza di emanare direttamente i valori limite, ossia senza che il DATEC debba prima stipulare accordi con i produttori o gli importatori. In tal modo si tiene conto del principale obiettivo della mozione.

La specificazione di valore limite per il consumo massimo ammesso in modalità standby per gli apparecchi elettrici è ripresa, per ragioni di sistematica, dall'attuale articolo 8 capoverso 3. Con la rinuncia alla limitazione riguardante gli apparecchi «dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati» (attuale art. 8 cpv. 3), le competenze del Consiglio federale sono disciplinate in modo trasparente ed esaustivo.

Complessivamente, viene rafforzata l'importanza dell'articolo 8 quale strumento del Consiglio federale per un'azione lungimirante.

Art. 8 cpv. 2 LEne La libertà d'azione del settore deve essere mantenuta anche con il nuovo articolo 8.

Per questo motivo, l'articolo 8 capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la possibilità di rinunciare a emanare prescrizioni secondo l'articolo 8 capoverso 1. In alternativa il Consiglio federale potrà continuare a svolgere un ruolo di intermediario, attraverso il DATEC, nella ricerca di accordi sugli obiettivi, se ciò appare opportuno. Viene mantenuta anche la possibilità di introdurre strumenti economici, conformemente al vigente articolo 8 capoverso 4.

2224

Art. 8 cpv. 3 LEne Nell'emanare le sue prescrizioni, il Consiglio federale non terrà conto solo delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni tecniche riconosciute, ma si riferirà anche alla redditività e alle migliori tecnologie disponibili. Il Consiglio federale, quindi, nell'emanare le sue prescrizioni, dovrà orientarsi alle norme e alle raccomandazioni che sono redditizie e tengono conto delle più recenti tecnologie e non a quelle che si basano su tecnologie superate. Nel fare ciò, si baserà in particolare sulla legislazione europea.

Art. 8 cpv. 4 LEne Il Consiglio federale deve poter assoggettare alle esigenze relative alla commercializzazione anche gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, fabbricati o importati per uso proprio,. Si pensi, per esempio, agli apparecchi che gli acquirenti finali importano in Svizzera direttamente dai Paesi limitrofi o che ordinano su Internet per uso proprio.

Art. 17 cpv. 1 lett. c e d LEne I rimandi nell'articolo 17 capoverso 1 lettere c e d vengono adeguati alla modifica dell'articolo 8 LEne (cfr. spiegazioni nel n. 1.4).

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze per la Confederazione

L'emanazione diretta di prescrizioni da parte del Consiglio federale consentirà un'esecuzione più rapida ed incisiva delle misure di efficienza energetica. Il lavoro dell'Amministrazione federale ne risulterà più efficiente. Infine, il Consiglio federale sarà in grado di reagire più rapidamente e in modo più adeguato all'evoluzione dei mercati e agli sviluppi internazionali nell'ambito della politica energetica.

Per indicazioni sulle conseguenze finanziarie per la Confederazione si rimanda al numero 1.5.

3.2

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione delle misure di efficienza nel settore degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi prodotti in serie è già oggi di competenza del Consiglio federale e lo resterà anche con la modifica dell'articolo 8 LEne. Non sono attese conseguenze per Cantoni e Comuni.

3.3

Conseguenze per l'economia

Le misure di aumento dell'efficienza hanno senso sia dal punto di vista ecologico che da quello economico. Lo dimostrano le esperienze fatte con le attuali prescrizioni in materia di efficienza, che presentano un bilancio economico senz'altro positivo.

2225

Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'acquisto di apparecchi più efficienti sono in ogni caso inferiori ai risparmi resi possibili dal minor consumo di energia. Gli effetti potranno tuttavia essere quantificati in modo preciso solamente quando saranno stabiliti i dettagli della nuova ordinanza.

La stipulazione di accordi volontari che impegnano ad adeguarsi a standard di efficienza energetica offre alle imprese e ai settori animati da spirito d'iniziativa e aperti al futuro la possibilità di posizionarsi in modo convincente sul mercato e di profilarsi rispetto alla concorrenza nazionale ed estera. Dalla nuova regolamentazione trarranno profitto le aziende che sviluppano e producono impianti, apparecchi e veicoli ottimizzati sotto il profilo energetico. Stabilendo una strategia di «best practice», la modifica dell'articolo 8 LEne promuove l'innovazione e la competitività dell'economia svizzera.

Per i consumatori, le modifiche dovrebbero avere ripercussioni positive dal punto di vista finanziario, soprattutto se si prende in considerazione l'intero ciclo di vita degli apparecchi, impianti e veicoli. L'esperienza insegna che eventuali maggiori costi al momento dell'acquisto degli apparecchi sono più che compensati dai risparmi sui costi d'esercizio. Tutte le prescrizioni finora emanate per l'aumento dell'efficienza energetica degli apparecchi hanno complessivamente comportato risparmi per i consumatori7. Ulteriori indicazioni sugli effetti economici sono riportate nel numero 1.5.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 20088 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 20089 sul programma di legislatura 2007­2011.

5

Aspetti giuridici

5.1

Conformità alla Costituzione e al diritto

La modifica dell'articolo 8 LEne si basa sull'articolo 89 capoverso 3 Cost., secondo il quale la Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi e promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

7

8 9

Per es., confrontando due comuni frigoriferi, uno di classe A e l'altro di classe A+, sulla base delle attuali condizioni di mercato (prezzo lordo, rispettivamente 2090 fr. e 2170 fr.; sconto sul prezzo lordo: 30 per cento; prezzo dell'energia elettrica: 20 cent./kWh; durata di vita 10 anni), si ottiene un risparmio pari al 2,5 per cento del prezzo d'acquisto.

FF 2008 644 FF 2008 7474

2226

5.2

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La presente modifica dell'articolo 8 LEne è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. La compatibilità con tali obblighi in generale, e con gli accordi OMC in particolare, deve essere valutata approfonditamente caso per caso, in sede di elaborazione dei necessari adeguamenti a livello di ordinanza. Le nuove prescrizioni devono in ogni caso essere notificate nel quadro del corrispondente adeguamento dell'OEn. Ulteriori spiegazioni sono riportate nel numero 1.6.

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