Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 19 ottobre 2012

Iniziativa popolare federale «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)», presentata il 24 marzo 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)», presentata il 24 marzo 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Aders Till, Nordstrasse 38, 8200 Schaffhausen 2. Buclin Hadrien, Place du Vallon 2, 1005 Lausanne

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Charpié Frédéric, Le Saucy 30, 2722 Les Reussilles Cottagnoud Olivier, ruelle du Manège 5, 1963 Vétroz Ducommun Luc, Place du Collège 3, 2019 Rochefort Dupraz Cédric, Jeanneret 23, 2400 Le Locle Ecuyer Hélène, rue du Vidollet 8, 1202 Genève Fedele Pierluigi, Moulins 9, 2800 Delémont Gaille Yves, Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg Galli Giovanni, Via San Gottardo 9, 6600 Muralto Keller Florian, Kamorstrasse 8, 8200 Schaffhausen Meilland Jean-Marie, rue d'Octodure 2, 1920 Martigny Misiego Céline, avenue du Temple 2, 1012 Lausanne Orsini Magali, Sonnex 36, 1218 Grand-Saconnex Paccaud Isabelle, avenue d'Echallens 113, 1004 Lausanne Pittet Pierre, rue du Loup 7, 1213 Onex Sahli Manuel, Hündlerstrasse 38, 8406 Winterthur Scaramella Marino, Via Bassa, 6533 Lumino Scheller Gérard, chemin de Grange-Falquet 13, 1224 Chêne-Bougeries Scherr Niklaus, Feldstrasse 125, 8004 Zürich Schiller Manuela, In der Ey 24, 8047 Zürich Tettamanti Laurent, chemin Palettes 1bis, 1212 Grand-Lancy Trunz Christian, Finkenrain 5, 3012 Bern Vuilleumier Marc, avenue Florimont 3, 1006 Lausanne Willig Giulia, rue des Maraîchers 17, 1205 Genève Wyss Benedikt, Bärschwilerstrasse 8, 4053 Basel Zisyadis Josef, avenue des Bains 16, 1007 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato per l'abolizione dell'imposizione forfettaria, c/o AL Zürich, casella postale 1005, 8026 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 19 aprile 2011.

5 aprile 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 127 cpv. 2bis (nuovo) 2bis I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 127 cpv. 2bis (Principi dell'imposizione fiscale) La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 127 capoverso 2bis.

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Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d'esecuzione, l'articolo 127 capoverso 2bis si applica direttamente.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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