Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo», depositata il 25 agosto 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20103, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 82a (nuovo)

Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore

La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.

1

Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO2 o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.

2

Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.

3

La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.

4

1 2 3

RS 101 FF 2008 6931 FF 2010 855

2011-1277

4319

Iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo». DF

I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocità massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

5

La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

6

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore) 1 Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:

a.

ad capoverso 2: i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO2/km e 2,5 mg particelle/km.

b.

ad capoverso 3: il peso a vuoto massimo è di 2,2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni.

c.

ad capoverso 5: la velocità massima è di 100 km/h.

2 Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

4

La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.

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