Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 18 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

1

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali: (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e

Dal testo originale francese.

2010-2743

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(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»); b)

in Uruguay: (i) l'imposta sugli utili industriali e commerciali (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas -IRAE-), (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas -IRPF-), (iii) l'imposta sul reddito dei non residenti (Impuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR-), (iv) l'imposta di contribuzione alla sicurezza sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-), e (v) l'imposta sul patrimonio (Impuesto al Patrimonio -IP-) (qui di seguito indicate quali «imposta uruguayana»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite a lotterie.

Capitolo II Definizioni Art. 3

Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b)

il termine «Uruguay» designa il territorio della Repubblica Orientale dell'Uruguay e, impiegato in senso geografico, designa il territorio, compreso lo spazio aereo e le zone marine a cui si applica la legislazione tributaria secondo la sovranità uruguayana e il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e con il suo diritto interno;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano a seconda del contesto la Svizzera o l'Uruguay;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società o tutte le altre associazioni di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

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f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all'interno dell'altro Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne l'Uruguay, il Ministro dell'economia e delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

i)

per quel che concerne uno Stato contraente, il termine «nazionale» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, e (ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone o associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di registrazione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 183

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b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione,

b)

una succursale,

c)

un ufficio,

d)

un'officina,

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i nove mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

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e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

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3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

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2. Se è situata a bordo di una nave, la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato contraente, e tassa di conseguenza, gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in quest'altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato.

Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedura di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano in nessun caso l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedura d'applicazione di dette limitazioni.

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3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un beneficiario effettivo residente nell'altro Stato contraente sono esenti dall'imposta nel primo Stato contraente se questi interessi sono pagati: a)

in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico,

b)

in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra, o

c)

su un mutuo concesso da una banca della durata di almeno tre anni per finanziare dei progetti di investimento.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi effettivi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale tramite una stabile organizzazione ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

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Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedura di applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, le pellicole e le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

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3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni ­ diverse da azioni quotate in un mercato borsistico riconosciuto dagli Stati contraenti ­ o di altre quote sociali in una società, i cui attivi consistono, direttamente o indirettamente, oltre il 50 per cento dei beni immobili menzionati all'articolo 6, sono imponibili nell'altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non sono applicabili se: a)

la persona che riceve gli utili detiene meno del 5 per cento delle azioni o altre parti sociali nella società prima dell'alienazione; oppure

b)

gli utili provengono da una riorganizzazione, fusione, scissione o operazione analoga; oppure

c)

i beni immobili sono impiegati da una società per le proprie attività industriali o commerciali.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una professione indipendente o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «professione indipendente» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nell'arco dell'anno civile considerato; e 191

Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest'altra persona.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi dell'attività esercitata da un artista o uno sportivo in uno Stato contraente, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione territoriale o da un'istituzione riconosciuta d'interesse pubblico.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

192

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Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre rimunerazioni analoghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa

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Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Capitolo IV Imposizione del patrimonio Art. 22 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati nell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Capitolo V Metodi per evitare le doppie imposizioni Art. 23 1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili secondo il paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Uruguay.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 11 o 12, sono imponibili in Uruguay, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:

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(i)

computo dell'imposta pagata in Uruguay, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Uruguay; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Uruguay sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Una società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell'Uruguay fruisce, all'atto della determinazione dell'imposta svizzera su questi redditi, degli stessi vantaggi dei quali beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

2. Per quanto concerne l'Uruguay, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

i residenti dell'Uruguay che ritraggono redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, possono computare tutta l'imposta pagata sull'imposta uruguayana dovuta a causa di questi stessi redditi, fatte salve le disposizioni applicabili della legge uruguayana. Lo stesso vale per gli elementi del patrimonio tassati in Svizzera conformemente alla legislazione svizzera e alle disposizioni della presente Convenzione; su riserva delle disposizioni applicabili della legislazione uruguayana, tale imposta è computabile alle imposte uruguayane che riguardano gli stessi elementi del patrimonio. La somma così computata non può eccedere la frazione dell'imposta uruguayana su questi elementi del reddito o del patrimonio calcolati prima del computo.

b)

Qualora un residente dell'Uruguay ritragga redditi o possieda un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall'imposta in questo Stato, l'Uruguay può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti dall'imposta per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di detto residente.

c)

Una società residente d'Uruguay che riceve dividendi da una società residente di Svizzera fruisce, all'atto della determinazione dell'imposta svizzera su questi redditi, degli stessi vantaggi dei quali beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente d'Uruguay.

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Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Capitolo VI Disposizioni speciali Art. 24

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni di cui all'articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone fisiche non residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese residenti di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Se ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che 196

Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e ricorrere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

5. Se: a)

secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

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2. Tutte le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

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Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Capitolo VII Disposizioni finali Art. 28

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi attribuiti o pagati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

3. Lo scambio di note del 30 dicembre 1965 tra la Svizzera e l'Uruguay concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, è sospeso e non è applicabile fino a quando la presente Convenzione resta in vigore.

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi attribuiti o pagati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle rimanenti imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

199

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare a Berna, il 18 ottobre 2010, in lingua francese, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay:

Hans-Rudolf Merz

Fernando Lorenzo

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Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione2

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, all'atto della firma a Berna, il 18 ottobre 2010, della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

una cassa pensioni o un'altra istituzione di previdenza riconosciute, e

b)

un'organizzazione stabilita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, sportivi, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che è un residente di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che i redditi o utili interamente o in parte sono esentati da imposta in questo Stato secondo la sua legislazione.

Con riferimento alla lettera a), resta inteso che una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza riconosciute da uno degli Stati contraenti sono una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza riconosciute e controllate conformemente alle prescrizioni di uno Stato contraente e i cui redditi sono generalmente esentati da imposta in questo Stato e che sono principalmente amministrati per gestire o fornire prestazioni di pensione o generare redditi per conto di uno o di più di questi regimi.

2. Ad art. 7 a)

2

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte dell'importo complessivo attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività.

Dal testo originale francese.

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Nei casi di contratti di pianificazione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

b)

Resta inteso che i compensi ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa conformemente all'articolo 7.

3. Ad art. 12 Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 resta inteso che, fintantoché la Confederazione Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna l'imposizione alla fonte dei canoni pagati a non residenti, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario dei canoni è un residente.

4. Ad art. 18 a)

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

b)

Se le pensioni ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione dovessero essere esentate dall'imposta in uno degli Stati contraenti, e secondo il suo diritto vigente non essere imposte nell'altro Stato contraente, il primo Stato può tassare queste pensioni con l'aliquota prevista nel suo diritto.

5. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all'articolo 26 non comprende la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);

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Doppie imposizioni. Conv. con l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

(ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Fatto in doppio esemplare a Berna, il 18 ottobre 2010, in lingua francese, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay:

Hans-Rudolf Merz

Fernando Lorenzo

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