Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 10 gennaio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 ottobre 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 11

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Applicazione

Art. 3

Accesso

Art. 4

Procedura

II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

10 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2009 6957 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-3302

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

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