ad 06.490 Iniziativa parlamentare Maggiore protezione dei consumatori Modifica dell'articolo 210 CO Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011 Parere del Consiglio federale del 20 aprile 2011

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto del 21 gennaio 20111 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori.

Modifica dell'articolo 210 CO».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2011 2629

2011-0610

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 20 dicembre 2006 è stata depositata l'iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer, che chiede di portare a due anni il termine di prescrizione delle azioni di garanzia per difetti della cosa venduta. Secondo l'articolo 210 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)2, attualmente tale termine è di un anno. L'iniziativa si propone principalmente di migliorare la protezione dei consumatori.

Il 6 novembre 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha dato seguito all'iniziativa. Il 19 febbraio 2009 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) si è allineata a questa decisione. La CAG-N ha deciso di trattare l'iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer congiuntamente all'iniziativa parlamentare 07.497 Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)», depositata il 20 dicembre 2007, cui la CAG-S ha dato seguito il 26 giugno 2008 e la CAG-N il 6 novembre 2008.

L'iniziativa parlamentare 07.497 Bürgi chiede che il termine di prescrizione delle azioni di garanzia per difetti della cosa venduta sia portato a cinque anni per le cose adoperate in una costruzione immobiliare o integrate in una tale costruzione.

L'iniziativa mira a coordinare il termine di prescrizione del diritto della compravendita con il termine di prescrizione di cinque anni previsto nell'articolo 371 capoverso 2 CO, applicabile in caso di difetti di una costruzione immobiliare.

Nel suo rapporto del 30 aprile 2010, la CAG-N ha quindi adottato due progetti di legge (varianti 1 e 2) che attuano l'iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer e l'iniziativa parlamentare 07.497 Bürgi. La prima variante propone di portare a due anni il termine generale di prescrizione di cui all'articolo 210 CO e di prevedere un termine di prescrizione di cinque anni per le cose mobili che sono state integrate conformemente alla destinazione prevista e hanno provocato difetti all'opera. In virtù del rinvio previsto nell'articolo 371 capoverso 1 CO, tali termini sarebbero applicabili anche alla garanzia per difetti del contratto d'appalto: all'opera mobiliare si applicherebbe un termine di due anni; all'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare uno di cinque anni. La seconda variante va oltre quanto auspicato dalle due
iniziative. Essa propone un termine unico di cinque anni per le azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e di appalto, applicabile sia alle cose mobili sia a quelle immobili.

Il 1° giugno 2010 i progetti della CAG-N sono stati posti in consultazione fino al 20 settembre 2010. Nella sua seduta del 21 gennaio 2011, la CAG-N ha preso atto dei risultati della consultazione, adottando il relativo rapporto. Ha optato per la variante 1, che ha adottato senza modifiche. L'11 febbraio 2011 la CAG-N ha trasmesso il progetto al Consiglio federale per parere, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale (LParl).

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RS 220 RS 171.10

2011-0610

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Parere del Consiglio federale

2.1

Nuovi termini di prescrizione

Il progetto della CAG-N propone di portare a due anni il termine generale di prescrizione delle azioni di garanzia (art. 210 cpv. 1 P-CO) e di introdurre un nuovo termine di cinque anni per le cose vendute che sono state integrate in un'opera immobiliare conformemente alla destinazione prevista e hanno provocato difetti all'opera (art. 210 cpv. 2 P-CO). In virtù del rinvio dell'articolo 371 capoverso 1 CO, tali termini si applicano anche al contratto d'appalto.

Il Consiglio federale approva tali proposte. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 127 CO). L'attuale termine di un anno è dunque nettamente inferiore a quello ordinario. Argomenti validi depongono a favore di un termine di prescrizione più breve in materia di garanzia per difetti. Il compratore dispone, infatti, di diritti più estesi e il venditore risponde in assenza di colpa. Un chiarimento rapido della situazione giuridica è auspicabile sia nell'interesse del venditore sia sotto il profilo della certezza del diritto.

Tuttavia, d'accordo con la Commissione, anche il Consiglio federale reputa che il termine di un anno sia troppo breve siccome sfavorisce in maniera eccessiva il compratore, in particolare in caso di difetti che si manifestano soltanto una volta trascorso il termine di un anno. In quel momento il compratore non ha più modo di ottenere una prestazione conforme a quanto gli era stato promesso nel contratto.

Questa situazione è particolarmente penalizzante per i consumatori, che in genere non hanno la possibilità di negoziare termini più lunghi. La proposta della Commissione di portare a due anni il termine di prescrizione permette di rimediare in modo ragionevole a tale squilibrio. Un termine di due anni è inoltre in sintonia con le regole previste dal diritto internazionale ed europeo e si situa nella norma dei disciplinamenti previsti all'estero. Verrebbe in particolare ristabilita la compatibilità del diritto svizzero con l'articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 19804 sui contratti di compravendita internazionale di merce.

Il Consiglio federale è parimenti favorevole al coordinamento dei termini nel caso di cose vendute integrate in un'opera immobiliare. Attualmente l'appaltatore risponde durante cinque anni per i difetti della costruzione immobiliare da lui
realizzata (art. 371 cpv. 2 CO), mentre ai suoi fornitori si applica il termine di un anno previsto dall'articolo 210 CO. Nella maggior parte dei casi l'appaltatore non potrà dunque rivalersi sul fornitore che gli ha venduto un materiale difettoso che non è stato integrato nella costruzione immobiliare. La proposta di coordinare i termini di prescrizione permetterà in ampia misura di ovviare a tale problema, anche se i termini non iniziano a decorrere nello stesso momento.

Infine, il Consiglio federale è favorevole a che i nuovi termini siano applicati in maniera coordinata al contratto di compravendita e a quello di appalto. Il rinvio dell'articolo 371 capoverso 1 CO resta pertinente e continuerà ad essere applicabile.

Il nuovo termine di cinque anni per le cose vendute integrate in un'opera immobiliare varrà in particolare anche per le opere mobiliari integrate in un'opera immobiliare. L'appaltatore deve infatti potersi rivalere sulle imprese subappaltanti che confezionano un'opera destinata a essere integrata nell'opera immobiliare.

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RS 0.221.211.1

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2.2

Protezione dei consumatori

Il progetto della Commissione limita la libertà contrattuale delle parti nei contratti tra commercianti e consumatori, che non potranno prevedere un termine di prescrizione inferiore rispettivamente a due e a un anno nel caso della compravendita di oggetti d'occasione (art. 199 lett. b P-CO). Il Consiglio federale approva tale misura nell'interesse della protezione dei consumatori, che altrimenti potrebbe essere sistematicamente esclusa nel contratto, restando lettera morta. Il diritto svizzero conosce già simili restrizioni in favore dei consumatori (p. es. art. 40b e 406e CO). La possibilità, che permane, di pattuire l'esclusione totale della garanzia indebolisce invero la protezione auspicata, ma vietare le clausole di esclusione della garanzia andrebbe oltre l'obiettivo perseguito dall'iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer.

2.3

Coordinamento con la revisione dei termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile

La Commissione accenna alla revisione in corso del diritto in materia di prescrizione (n. 2.4 del rapporto del 21 gennaio 2011). Tale revisione dà seguito alla mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile». La Commissione ritiene che le iniziative parlamentari possano essere attuate indipendentemente dai lavori del DFGP in tale ambito.

Per il Consiglio federale non vi sono ostacoli a un progetto commissionale separato sulla durata della prescrizione delle azioni di garanzia. Inoltre, non vede di principio alcun motivo per mettere in discussione i termini che saranno adottati, all'occorrenza, nell'ambito di tale progetto. È vero che il progetto di revisione generale dovrà esaminare il posto da attribuire ai termini speciali di prescrizione ­ come pure ai termini di perenzione ­ nel sistema generale della prescrizione e della perenzione.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale è d'accordo con il progetto della Commissione e non propone nessuna modifica.

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