Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) Modifica del 29 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005, del 6 novembre 2006 e del 17 settembre 20081 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)2: Art. 2 cpv. 1 lett. h, i, j h.

Tecnica della costruzione: ­ Opere da lattoniere/copertura metallica ­ Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera ­ Riscaldamento ­ Climatizzazione/raffreddamento ­ Ventilazione

i.

Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui: ­ Campi sportivi e parchi da gioco ­ Posa di piscine prefabbricate ­ Irrigazione integrata ­ Lavori su parchi e giardini realizzati all'esterno dei garden center

j.

Altri lavori.

Art. 2 cpv. 2 lett. f, i f.

1 2

Ginevra: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione dell'intonaco e vernice ­ Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici) FF 2005 5865, 2006 8345, 2008 7487 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-0565

3401

Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

­ ­ ­

i.

Lavori di piastrellista Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura Atri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di tende e saracinesche; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, lavori di rivestimento di pavimenti e parquet (posa di pavimenti in parquet)

Ticino: ­ Lavori di piastrellista ­ Tecnica della costruzione: opere da lattoniere/copertura metallica; impianti sanitari; riscaldamento; climatizzazione/raffreddamento; ventilazione ­ Altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet)

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 7

Contributi

Art. 7bis

Contributi (Tecnica della costruzione del Ticino)

Art. 15

Rendita transitoria completa

Art. 26bis

Versamento delle prestazioni (Tecnica della costruzione del Ticino)

Art. 26ter

Versamento delle prestazioni (parchi e giardini di Ginevra)

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

29 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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