Decreto federale che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) dell'8 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20102, decreta: Art. 1 L'impiego dell'Esercito svizzero per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2014.

Art. 2 Il Consiglio federale può rafforzare a breve termine il contingente svizzero con al massimo 80 persone per un periodo massimo di dodici mesi nei settori seguenti: a.

manutenzione;

b.

sicurezza in caso di aggravamento della minaccia;

c.

copertura di un crescente fabbisogno di personale di stato maggiore generato dall'occupazione di una funzione di comando superiore.

Art. 3 L'impiego può essere ridotto o interrotto in qualunque momento. L'interruzione è decisa dal Consiglio federale. Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 4 Il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, all'attenzione delle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego.

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RS 510.10 FF 2010 7433 RS 171.10

2010-2264

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Proroga della partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). DF

Art. 5 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 8 giugno 2011

Consiglio nazionale, 6 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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