Procedura di consultazione Dipartimento federale di giustizia e polizia Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) Il Cantone d'origine non deve più essere tenuto a rimborsare le prestazioni assistenziali che sono versate ai propri cittadini che sono domiciliati o che risiedono in un altro Cantone. L'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine deve quindi essere abolito.

Termine di consultazione: 16 marzo 2012 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Settore Progetti e metodologia legislativi, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 031 322 41 37, fax 031 322 78 37, www.bj.admin.ch La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

13 dicembre 2011

7998

Cancelleria federale

2011-2834