Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Giappone per evitare la doppia imposizione del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta: Art. 1 Il Protocollo del 21 maggio 20103 che modifica la Convenzione del 19 gennaio 19714 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente e nella forma appropriata la seguente regolamentazione: L'obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

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4 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 3 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e il Giappone:

a.

1 2 3 4

identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

RS 101 FF 2010 5187 RS ...; FF 2010 5211 RS 0.672.946.31

2010-1776

4445

Approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con il Giappone. DF

b.

indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 4.

5

Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 4 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

6

Art. 2 Il Consiglio federale dichiara al Governo del Giappone che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

1

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo del Giappone.

2

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20115 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

5

FF 2011 4445

4446