11.032 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2010 del 18 maggio 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2007.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-3116

4467

Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di debite disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2010.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno o che erano applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione e delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

4468

Indice Compendio

4468

Abbreviazioni

4500

1 Introduzione

4502

2 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno, concernente il progetto «Numeri d'emergenza», concluso il 25 febbraio 2010 2.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Servizi d'ambulanza», concluso il 25 febbraio 2010 2.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Conferenza dei giudici», concluso il 2 giugno 2010 2.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Ortesi di deambulazione automatica», concluso l'8 novembre 2010 2.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e il Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Rafforzamento della protezione contro gli incendi», concluso il 30 novembre 2010 2.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dall'Ufficio per lo sviluppo e gli affari europei, concernente il Fondo ONG e partenariati nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 26 marzo 2010 2.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente in seno all'Ufficio del Primo ministro, concernente il progetto «Installazione di un apparecchio per la tomografia a emissione di positroni (PET) per la diagnosi del cancro», concluso l'11 giugno 2010 2.1.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente in seno all'Ufficio del Primo ministro, concernente il progetto «Accademia mediterranea di studi diplomatici», concluso il 10 settembre 2010 2.1.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma delle borse di studio, concluso il 5 luglio 2010 2.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo ONG, concluso il 21 luglio 2010

4504

4504

4505

4506 4507

4508

4509

4510

4511

4512 4513 4514 4469

2.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentata dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Ammodernamento della formazione professionale tecnica», concluso il 29 settembre 2010 2.1.12 Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-bulgaro volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 7 settembre 2010 2.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei Ministri, concernente il progetto «Sostegno alla Bulgaria per l'adesione a Schengen», concluso il 16 settembre 2010 2.1.14 Accordo tra la Svizzera e la Romania concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-rumeno volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 7 settembre 2010 2.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto «Sostegno alla Romania per l'adesione a Schengen», concluso il 13 ottobre 2010 2.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Scambio accademico», concluso il 20 maggio 2010 2.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico», concluso il 15 ottobre 2010 2.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Ricerca sul dolore», concluso il 15 ottobre 2010 2.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti», concluso il 15 ottobre 2010 2.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di una macro per lo studio delle scorie radioattive», concluso il 15 ottobre 2010 2.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria,
rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Conversione fotochimica dell'energia», concluso il 15 ottobre 2010 2.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati e gemellaggi tra città», concluso il 15 dicembre 2010

4470

4515

4516

4517

4518

4519 4520

4521 4522

4523

4524

4525

4526

2.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010 2.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati», concluso l'8 dicembre 2010 2.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma «Ricerca e sviluppo», concluso il 14 dicembre 2010 2.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 2.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di sostegno della riforma del diritto penale minorile in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 15 dicembre 2009 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio superiore della magistratura e del ministero pubblico della Bosnia ed Erzegovina («High Judicial and Prosecutorial Council of BiH»; HJPC), concernente il programma di sostegno al sistema giudiziario in Bosnia ed Erzegovina e il rafforzamento del ministero pubblico nel sistema della giustizia penale, concluso il 1° ottobre 2010 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto «Sostegno al sistema notarile in Kosovo», concluso il 28 dicembre 2009 2.2.4 Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 6 ottobre 2010 2.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare le infrastrutture idriche e delle acque di scarico nelle regioni rurali del Sud-est del Kosovo, concluso il 3 dicembre 2010 2.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di sostegno al censimento della popolazione in Kosovo, concluso l'8 dicembre 2010 2.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali,
concernente il progetto di sostegno alle amministrazioni e alle autorità comunali e al decentramento ­ LOGOS, concluso il 15 dicembre 2010 2.2.8 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Parlamento della Repubblica di Macedonia, concernente il progetto per allestire una rete fra il Parlamento e gli Elettori, concluso il 17 febbraio 2010

4527 4528 4529

4530

4531

4532

4533 4534

4535

4536

4537

4538 4471

2.2.9 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Parlamento della Repubblica di Macedonia, concernente il progetto di sostegno alla costituzione di un Istituto parlamentare in Macedonia, concluso il 17 maggio 2010 2.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente il progetto «Alternanza di moduli di insegnamento e di formazione pratica», concluso il 10 maggio 2010 2.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza e dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente il programma di sviluppo della formazione professionale in Albania, concluso il 10 maggio 2010 2.2.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, degli alimenti e della protezione dei consumatori, concernente il programma di promozione di un'agricoltura durevole in Albania, concluso il 29 luglio 2010 2.2.13 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un progetto di riforma del diritto penale minorile in Tagikistan, concluso il 7 gennaio 2010 2.2.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il piccolo progetto di sostegno all'elezione dei consigli delle minoranze nazionali, concluso il 15 marzo 2010 2.2.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il progetto di sostegno all'attuazione della strategia i n materia di rifugiati basata sull'accordo di riammissione, prima fase, concluso il 26 marzo 2010 2.2.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il programma a favore del partenariato europeo nel programma di municipalità «PROGRES», componente migratoria, concluso il 29 aprile 2010 2.2.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) a favore del partenariato europeo nel programma di municipalità «PROGRES», concluso il 26 ottobre 2010 2.2.18 Accordo tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia concernente
il progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Samtskhe-Javakheti, concluso il 22 marzo 2010 2.2.19 Accordo tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia concernente il progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Racha-Lechkhumi, concluso il 22 marzo 2010

4472

4539

4540

4541

4542 4543

4544

4545

4546

4547 4548 4549

2.2.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldova, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente l'attuazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico nella Repubblica di Moldova, concluso il 4 febbraio 2010 2.2.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo degli Stati Uniti, rappresentata dall'USAID, concernente il cofinanziamento del progetto «Piccola infrastruttura per l'acqua e le acque di scarico», concluso il 23 dicembre 2010 2.3 Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) 2.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR, rappresentato dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, concernente un contributo finanziario della Svizzera all'UNHCR, concluso il 16 dicembre 2009 2.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno al progetto «ELECT», concluso il 24 marzo 2009 2.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al LOTFA, concluso il 4 ottobre 2009 2.3.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al programma ASGP, concluso il 24 ottobre 2009 2.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al progetto HRSU, concluso il 10 novembre 2009 2.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009 2.3.7 Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 3 febbraio 2010 2.3.8 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il contributo all'organizzazione di un simposio del Gruppo sulle migrazioni globali («Global Migration Group»; GMG), concluso il 29 giugno 2010 2.3.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto per il sostegno a sfruttamenti minerari artigianali, concluso il 6 luglio 2010 2.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo, concluso il 7 settembre 2010 2.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC,
e il PNUS, concernente la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 9 settembre 2010 2.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al LOTFA, concluso il 29 settembre 2010

4550

4551

4552

4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559

4560 4561 4562 4563 4564 4473

2.3.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente un contributo al Fondo per il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite a livello nazionale («United Nations Country Coordination Fund»; UNCCF), concluso il 21 ottobre 2010 2.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sviluppo delle istituzioni nazionali in Afghanistan, concluso il 29 settembre 2010 2.3.15 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'eliminazione di munizioni inesplose nel Laos, concluso il 4 novembre 2010 2.3.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'appoggio all'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo (HRSU) in seno al Ministero delle giustizia afgano, concluso il 30 novembre 2010 2.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'UNCCF, concluso il 17 dicembre 2010 2.3.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Gruppo di lavoro di alto livello per la crisi alimentare mondiale, concluso il 21 dicembre 2010 2.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 21 dicembre 2010 2.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009 2.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNFPA/UNICEF concernente un programma comune sulla mutilazione degli organi genitali femminili e sull'escissione, concluso il 15 dicembre 2010 2.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009 2.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di protezione dei bambini in situazioni di emergenza, concluso il 15 ottobre 2010 2.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IFAD concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2010 a Roma, concluso il 29 gennaio 2010 2.3.25 Accordo tra la DSC e l'IFAD concernente un contributo della Svizzera all'estinzione dei debiti di Haiti nei confronti dell'IFAD, concluso il
5 luglio 2010 2.3.26 Accordo tra la DSC e l'IFAD concernente un progetto volto a migliorare la qualità dei progetti dell'IFAD nel settore dell'acqua, concluso il 9 dicembre 2010

4474

4565 4566 4567

4568 4569 4570 4571 4572

4573 4574 4575 4576 4577 4578

2.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno amministrativo al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 21 settembre 2010 2.3.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno amministrativo al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 23 novembre 2010 2.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentata dal DFID, e la Svezia, rappresentata dalla SIDA, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci al mercato sistemici in favore dei poveri, concluso il 17 novembre 2010 2.3.30 Accordo tra la DSC e l'ITC-OIL concernente il progetto «Methodological guide to design, implement and evaluate joint learning events», concluso il 17 agosto 2010 2.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il progetto «Parco nazionale Manu» in Peru, concluso il 25 giugno 2010 2.3.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO, concernente un contributo al rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti», concluso il 22 dicembre 2010 2.3.33 Accordo tra la DSC e l'OIL, concernente un contributo al progetto «Promozione del lavoro degno mediante la buona gestione del governo, protezione e abilitazione dei lavoratori migranti»: garanzia per un'attuazione efficace della politica dello Sri Lanka in materia di migrazione di lavoro, concluso il 15 dicembre 2010 2.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il contributo della Svizzera al Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani per il 2010, concluso il 27 maggio 2010 2.3.35 Accordo tra la DSC e il Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo concernente un contributo al Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2010, concluso il 21 ottobre 2010 2.3.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 4 gennaio 2010 2.3.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata
dalla DSC, e la BM concernente il Fondo di multi-donatori della BM per un partenariato BM-ONU nei settori fragilità e conflitti, concluso il 31 maggio 2010 2.3.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo all'iniziativa per accelerare l'attuazione del programma «Istruzione per tutti», concluso il 3 giugno 2010

4579

4580

4581 4582 4583 4584

4585

4586 4587 4588

4589 4590

4475

2.3.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo al Fondo sugli sfollamenti forzati e lo sviluppo, concluso il 12 agosto 2010 2.3.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente l'allestimento del rapporto 2012 della BM sullo sviluppo mondiale sul tema dell'uguaglianza tra i sessi e dello sviluppo, concluso il 29 novembre 2010 2.3.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un Fondo per analisi di impatto focalizzate sulla povertà, concluso il 10 dicembre 2010 2.3.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il finanziamento del «Global Forums on Stolen Asset Recovery & Development» della BM, concluso il 13 dicembre 2010 2.3.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale della francofonia concernente contributi volontari per il 2010/2011, concluso il 6 giugno 2010 2.3.44 Convenzione tra la DSC e l'OIM sul contributo al rapporto 2010 sulla migrazione nel mondo, concluso il 15 febbraio 2010 2.3.45 Accordo tra la DSC e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie concernente un contributo a un seminario sulla valutazione dell'impatto delle politiche migratorie sullo sviluppo, concluso il 22 luglio 2010 2.3.46 Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 9 settembre 2010 2.3.47 Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 27 dicembre 2010 2.3.48 Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso il 16 dicembre 2010 2.3.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IICA concernente la promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale, concluso il 3 dicembre 2010 2.3.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al Fondo fiduciario FAO-GFAR (YPARD), concluso il 19 maggio 2010 2.3.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO, concernente un contributo al progetto di direttive volontarie sulla governance responsabile nell'utilizzazione della terra e delle
altre risorse naturali, concluso il 26 novembre 2010 2.3.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Food for people», concluso il 31 agosto 2010

4476

4591

4592 4593

4594 4595 4596

4597 4598 4599 4600 4601 4602

4603

4604

2.3.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Environment for People», concluso il 31 agosto 2010 2.3.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Policy for People», concluso il 31 agosto 2010 2.3.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al GFATM, concluso il 30 ottobre 2010 2.3.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Sostegno a capacità critiche di centri di ricerca e di consorzi CGIAR nell'anno di transizione 2011», concluso il 21 dicembre 2010 2.3.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 del Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 23 dicembre 2010 2.3.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente il contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 27 agosto 2010 2.3.59 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno al processo di decentramento mediante un contributo all'attuazione della Politica Nazionale di Sviluppo dei Centri Secondari (PNDCS) nel quadro del Programma di Sostegno alla Gestione delle Collettività Territoriali (AGCT), concluso il 16 febbraio 2010 2.3.60 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente la promozione dello sviluppo locale nella parte orientale del Paese, concluso il 1° giugno 2010 2.3.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il programma sanitario in Burundi, concluso il 16 giugno 2010 2.3.62 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Pianificazione e valorizzazione pacifica degli spazi e dei fondi agricoli nella regione di Sikasso» (AVAL), concluso il 18 marzo 2010 2.3.63 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Partenariati per l'esercizio di una governance appropriata», concluso il 18 marzo 2010 2.3.64 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Partenariato nei settori della salute e dello sviluppo sociale», concluso il 30 giugno 2010

4605

4606 4607

4608

4609 4610

4611 4612 4613

4614 4615 4616

4477

2.3.65 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno al decentramento dell'educazione, concluso il 30 giugno 2010 2.3.66 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno alle economie locali delle collettività di Youwarou e di Niafunké, concluso il 30 giugno 2010 2.3.67 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno della Federazione nazionale degli artigiani del Mali (FNAM), concluso il 30 giugno 2010 2.3.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia e il PNUS concernente il Fondo anti-corruzione, concluso il 25 marzo 2010 2.3.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio svizzero di cooperazione in Mali (donatore), e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 13 novembre 2010 2.3.70 Convenzione di finanziamento concernente l'Organizzazione della seconda fase di valutazione della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo in Benin, conclusa il 1° marzo 2010 2.3.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero dello sviluppo e della pianificazione, concernente il programma nazionale di rafforzamento della pianificazione e dello sviluppo decentrati, concluso il 29 settembre 2010 2.3.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero delle costruzioni pubbliche e dell'alloggio e dal Ministero delle finanze, concernente il programma nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali e l'igiene degli insediamenti, concluso l'11 agosto 2010 2.3.73 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente la lotta contro la povertà mediante allevamenti migliorati, concluso il 24 febbraio 2010 2.3.74 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente strumenti di pianificazione e di attuazione nel settore agricolo, concluso il 29 marzo 2010 2.3.75 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno agli sportelli pubblici con accesso ai servizi, concluso il 16 settembre 2010 2.3.76 Accordo tra la DSC e l'OIT concernente un contributo alla promozione del «lavoro decente» mediante una migliore politica migratoria in Bangladesh, concluso il 20 giugno 2010 2.3.77 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al rafforzamento dell'amministrazione vicina ai cittadini a livello di sottodistretti mediante lo sviluppo delle competenze e il dialogo politico in Bangladesh, concluso il 30 giugno 2010

4478

4617 4618 4619 4620 4621

4622

4623

4624 4625 4626 4627 4628

4629

2.3.78 Accordo tra la DSC e l'IDA concernente un contributo per attenuare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici in Bangladesh, concluso il 6 dicembre 2010 2.3.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, eseguito dalla DSC, e il Sudafrica concernente il sostegno al progetto di monitoraggio e di attuazione dell'efficienza energetica, concluso il 30 luglio 2010 2.3.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la quarta fase di un programma di costruzione stradale, concluso il 9 luglio 2010 2.3.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la seconda fase del progetto di infrastruttura locale per migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 25 gennaio 2010 2.3.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il programma di sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 1° febbraio 2010 2.3.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di rafforzamento del sistema sanitario nei distretti di Karongi e Rutsiro nella provincia dell'Ovest, concluso il 22 marzo 2010 2.3.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo rurale, concernente il programma governativo lanciato nel settore dell'alimentazione «ESCOLAR», concluso il 2 dicembre 2009 2.3.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dal Ministero dell'ambiente, concernente il programma «Biocultura», concluso il 1° aprile 2010 2.3.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche (FORDECAPI), concluso il 2 marzo 2010 2.3.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dei lavori pubblici, dei servizi e della costruzione di abitazioni, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche (FORDECAPI), concluso il 30 giugno 2010 2.3.88 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC,
e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto nel settore dell'accesso alla giustizia nei comuni rurali, concluso il 31 agosto 2010

4630

4631

4632

4633

4634

4635

4636

4637

4638

4639

4640

4479

2.3.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma d'acqua potabile AGUASAN, concluso il 9 settembre 2010 2.3.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di utilizzo sostenibile delle risorse naturali sui terreni declivi «MASAL», concluso il 21 dicembre 2010 2.3.91 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e dal Ministero dello sviluppo, concernente la qualificazione professionale nelle aree rurali «PROCAP», concluso l'11 gennaio 2010 2.3.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto nel settore dello sviluppo dell'energia idroelettrica a fini produttivi, concluso il 10 giugno 2010 2.3.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale «PRORURAL», concluso il 27 agosto 2010 2.3.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di microfinanza «PROMIFIN», concluso il 20 settembre 2010 2.3.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente l'attuazione del programma di governance, concluso il 15 dicembre 2010 2.3.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il sostegno a un seminario d'agricoltura in Costa Rica, concluso il 1° marzo 2010 2.3.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'agricoltura, concernente il progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 13 ottobre 2010 2.3.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, concernente il preinvestimento del progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 13 ottobre 2010 2.3.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di microfinanza
«PROMIFIN», concluso il 17 novembre 2010 2.3.100 Accordo tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente l'analisi del censimento della popolazione 2008 in Corea del Nord, concluso il 7 luglio 2010

4480

4641

4642

4643

4644

4645

4646

4647 4648

4649

4650

4651

4652

2.3.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDA concernente un contributo al Fondo fiduciario di cofinanziamento del progetto di infrastruttura per l'ostetricia d'urgenza in Tanzania, concluso il 23 settembre 2010 2.3.102 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente il progetto su una legislazione in materia di inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, concluso il 26 luglio 2010 2.4 Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) 2.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia concernente la cooperazione finanziaria e tecnica del progetto «Ardzagank: Medical Units», concluso il 18 giugno 2010 2.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la segreteria della SIPC dell'ONU concernente un contributo all'analisi dei rischi di catastrofe e della povertà negli Stati arabi, concluso il 14 dicembre 2009 2.4.3 Accordo tra la DSC e la SIPC dell'ONU concernente il contributo annuo 2010, concluso il 28 giugno 2010 2.4.4 Accordo tra la DSC e la SIPC dell'ONU concernente il sostegno al dibattito all'Assemblea generale dell'ONU sul tema della prevenzione delle catastrofi nel 2011, concluso il 1° dicembre 2010 2.4.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto «Promozione della salute quale diritto umano per tutti», concluso il 7 aprile 2010 2.4.6 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 15 aprile 2010 2.4.7 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 per garantire i trasporti aerei dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 22 aprile 2010 2.4.8 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 17 agosto 2010 2.4.9 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2010 al seminario destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 24 agosto 2010 2.4.10 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 17 agosto 2010 2.4.11 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 5 novembre 2010

4653

4654

4655 4656

4657 4658

4659 4660 4661 4662 4663

4664 4665 4666

4481

2.4.12 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR concluso l'8 aprile 2010 2.4.13 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR, concluso il 29 ottobre 2010 2.4.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FICR concernente il progetto di riduzione dei rischi di catastrofe in Libano, concluso il 26 marzo 2010 2.4.15 Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 27 gennaio 2010 2.4.16 Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR, concluso il 14 aprile 2010 2.4.17 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2010 del CICR, concluso il 26 aprile 2010 2.4.18 Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR, concluso il 6 agosto 2010 2.4.19 Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 16 agosto 2010 2.4.20 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo supplementare 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 3 settembre 2010 2.4.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Registro dell'ONU per il rilevamento dei danni causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati concernente il contributo al progetto di sostegno al rilevamento dei danni, concluso il 9 dicembre 2009 2.4.22 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Svezia, rappresentata dall'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale, e dai Paesi Bassi, rappresentati dall'Ufficio di rappresentanza olandese per le Autorità palestinesi, concernente un contratto di lavoro per sostenere la gestione per la segreteria dell'ONG «Diritti umani e buona gestione del governo nei territori palestinesi occupati», concluso il 6 maggio 2010 2.4.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e «Oxfam» concernente il contributo al progetto di misure integrate per la protezione sociale delle vedove in Iraq, concluso il 13 agosto 2010 2.4.24 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Yemen, concluso il 26 novembre 2009

4482

4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675

4676

4677

4678 4679

2.4.25 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Marocco, concluso l'8 aprile 2010 2.4.26 Accordo tra la DSC e l'OIPC concernente il contributo particolare 2010 al programma di formazione, concluso il 7 aprile 2010 2.4.27 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009­2010 alle attività congiunte del PNUA e dell'OCHA nel settore dell'ambiente, concluso l'8 gennaio 2010 2.4.28 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 alle attività svolte dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 20 gennaio 2010 2.4.29 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2010 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 15 marzo 2010 2.4.30 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 alla Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 16 marzo 2010 2.4.31 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 24 marzo 2010 2.4.32 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010­2011 alle attività per rafforzare il coordinamento dell'aiuto umanitario, concluso il 13 aprile 2010 2.4.33 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuale 2010­2012, concluso il 7 maggio 2010 2.4.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo al programma nei territori palestinesi occupati, concluso il 7 maggio 2010 2.4.35 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN, concluso il 20 luglio 2010 2.4.36 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Etiopia, concluso il 30 agosto 2010 2.4.37 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un sostegno alle attività di coordinamento e di aiuti urgenti dell'OCHA in Sudan, concluso il 30 agosto 2010 2.4.38 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 30 agosto 2010 2.4.39 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN Radio Somalia, concluso il 30 agosto 2010 2.4.40 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 6 ottobre 2010 2.4.41 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'OCHA concernente l'impiego di personale a sostegno
dell'OCHA, concluso il 18 novembre 2010 2.4.42 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 13 dicembre 2010

4680 4681

4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697

4483

2.4.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2010 al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi, concluso il 10 settembre 2010 2.4.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2010 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 13 dicembre 2010 2.4.45 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2009 alle attività sul campo svolte dal PAM in Pakistan, in Somalia e a Gibuti, concluso il 7 gennaio 2010 2.4.46 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2010 alle attività del PAM sul campo in seguito al terremoto ad Haiti, concluso il 2 febbraio 2010 2.4.47 Accordo tra la DSC ed il PAM concernente il programma di preparazione e reazione nelle situazioni di emergenza nell'Africa occidentale, concluso il 3 agosto 2010 2.4.48 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario in Sudan, concluso il 26 agosto 2010 2.4.49 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma di sostegno alla popolazione della Costa d'Avorio colpita dalla crisi persistente, concluso il 17 settembre 2010 2.4.50 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2010 alle attività del PAM sul campo, concluso il 9 dicembre 2010 2.4.51 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2010 della Svizzera al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 29 gennaio 2010 2.4.52 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma inteso a rafforzare la sicurezza delle persone che migrano tra il Somaliland, Punland e Gibuti, concluso il 12 aprile 2010 2.4.53 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma inteso a rafforzare la sicurezza delle persone che migrano tra il Somaliland, Punland e Gibuti, concluso il 12 aprile 2010 2.4.54 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al programma di rimpatrio dell'OIM in Marocco, concluso il 17 agosto 2010 2.4.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di aiuto d'urgenza in vista del ritorno volontario di Etiopi rifugiati nello Yemen, concluso il 16 novembre 2010 2.4.56 Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente il programma di sostegno dell'osservatorio vulcanologico di Goma, concluso il 13 luglio 2010 2.4.57 Accordo
tra la DSC e il Governo della Liberia concernente il sostegno finanziario destinato all'attività dell'ospedale Tellewoyan a Voinjama, concluso il 6 agosto 2010

4484

4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709

4710 4711 4712

2.4.58 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le basi vitali nel Darfur, Sudan, concluso il 15 novembre 2010 2.4.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare le capacità in materia di gestione dei rischi di catastrofe in Siria, concluso il 10 dicembre 2009 2.4.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo destinato ai moderatori dell'incontro dei gruppi di lavoro che riuniscono finanziatori e Paesi che ospitano rifugiati palestinesi, concluso il 12 novembre 2009 2.4.61 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il secondo contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 4 dicembre 2009 2.4.62 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il terzo contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 4 dicembre 2009 2.4.63 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il quarto contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 28 dicembre 2009 2.4.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto «Barrier Monitoring Unit», concluso il 1° marzo 2010 2.4.65 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il contributo annuale non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) negli anni 2010 e 2011, concluso il 7 maggio 2010 2.4.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto del fondo per i 60 anni dell'UNRWA, concluso l'8 luglio 2010 2.4.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA, concernente il progetto di analisi fondata su più indicatori in vista di una valutazione globale delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Siria, concluso il 19 luglio 2010 2.4.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di sviluppo di un piano dettagliato delle
modifiche richieste (fase II), concluso il 10 agosto 2010 2.4.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani a rischio nel campo profughi di Irbid, concluso il 19 agosto 2010

4713

4714

4715

4716

4717

4718 4719

4720 4721

4722 4723

4724

4485

2.4.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di gestione dei rifiuti a Rashidieh, Libano, concluso il 14 settembre 2010 2.4.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di salute ambientale in Libano, concluso il 24 settembre 2010 2.4.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di promozione della capacità occupazionale dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 24 settembre 2010 2.4.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento delle scuole Qadisieh e Ein el-Assal nel campo profughi di Rashidieh in Libano, concluso il 24 settembre 2010 2.4.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento degli alloggi nei campi per i rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 29 settembre 2010 2.4.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo destinato al progetto di sostegno del sistema libanese di amministrazione della scuola, concluso il 6 dicembre 2010 2.4.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di formazione e di collocamento professionale nel settore edile a Gaza, concluso il 9 dicembre 2010 2.4.77 Accordo tra a Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto destinato a migliorare le condizioni socioeconomiche e a promuovere i mezzi di sussistenza dei rifugiati palestinesi nel campo di Ramadan, concluso il 13 dicembre 2010 2.4.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente l'appello d'urgenza 2010/2011 a favore della creazione di impieghi, concluso il 21 dicembre 2010 2.4.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di sviluppo di un sistema di preallarme per la siccità destinato a sostenere e implementare una strategia nazionale di lotta contro la siccità incentrata essenzialmente sui pascoli e sulle regioni marginalizzate, concluso il 9 dicembre 2009 2.4.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Libano, concluso il 1° dicembre 2010 2.4.81
Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Giordania, concluso il 1° dicembre 2010

4486

4725 4726

4727

4728 4729

4730

4731

4732 4733

4734

4735

4736

2.4.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di prevenzione della violenza sessuale e sesso-specifica nei confronti dei minori iracheni che vivono in Siria, concluso il 13 dicembre 2009 2.4.83 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2010, concluso il 10 marzo 2010 2.4.84 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2010 alle attività sul campo, concluso il 29 novembre 2010 2.4.85 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2010, concluso il 30 dicembre 2010 2.4.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR concernente il sostegno al programma annuo 2010 dell'UNHCR per il progetto concernente la formazione professionale e i corsi di sostegno in Siria, concluso il 21 ottobre 2010 2.4.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente l'impegno della signora Laetitia Weibel-Roberts, concluso il 12 luglio 2010 2.4.88 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente il progetto di formazione e collocamento professionale nel settore edile a Gaza, concluso il 9 dicembre 2010 2.4.89 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare il sistema di riduzione dei rischi di catastrofe in Georgia, concluso il 12 novembre 2010 2.4.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo destinato al progetto di sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese - fase 2, concluso il 26 novembre 2010 2.4.91 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente l'attuazione di un contributo versato all'Autorità palestinese attraverso il Meccanismo palestino-europeo di gestione dell'aiuto socioeconomico, concluso il 16 dicembre 2010 2.5 Accordo concernente l'accesso al mercato delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti 2.5.1 Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 21 gennaio 2010 2.5.2 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 18 maggio 2010

4737 4738 4739 4740

4741 4742 4743 4744

4745

4746

4747

4748

4749

4487

2.5.3 Scambio di note tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle missioni permanenti, concluso il 17 giugno 2010 2.5.4 Accordo tra la Svizzera e la Slovacchia concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 26 ottobre 2010 2.5.5 Accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 27 dicembre 2010 2.6 Accordo concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 gennaio 2010 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 28 gennaio 2010 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 marzo 2010 2.6.4 Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 28 maggio 2010 2.6.5 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 3 agosto 2010 2.6.6 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 5 agosto 2010 2.6.7 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 dicembre 2010 2.6.8 Accordo tra la Svizzera e l'Estonia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 23 dicembre 2010 2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.7.1 Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 e il rimborso della tassa sul CO2 alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni, concluso il 29 gennaio 2010, RS 0.641.751.411.1

4488

4750

4751

4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762

4762

2.7.2 Scambio di note tra la Svizzera e la Bielorussia sulle condizioni dei soggiorni di convalescenza per cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia in Svizzera, concluso il 18 marzo 2010, RS 0.142.111.692 2.7.3 Scambio di note tra la Svizzera e Israele che definisce lo statuto dei membri del gruppo svizzero di aiuto d'urgenza durante il suo intervento nella regione del Carmelo colpita da incendi boschivi, concluso il 5 dicembre 2010 2.7.4 Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e le Nazioni Unite concernente il trasferimento di tutti i diritti relativi all'Indice universale dei diritti dell'uomo, concluso il 10 dicembre 2010 2.7.5 Accordo tra la Svizzera e DNDi concernente i privilegi e le immunità di DNDi in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010 2.7.6 Accordo tra la Svizzera e MMV concernente i privilegi e le immunità di MMV in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010 2.7.7 Accordo tra la Svizzera e FIND concernente i privilegi e le immunità di FIND in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010 2.7.8 Accordo tra la Svizzera e GAIN concernente i privilegi e le immunità di GAIN in Svizzera, concluso il 16 dicembre 2010 3 Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente l'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 1° febbraio 2010 3.2 Accordo tra la Svizzera e l'Egitto concernente l'importazione e il transito illeciti nonché il rimpatrio di antichità nel loro luogo d'origine, concluso il 14 aprile 2010 3.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente lo scambio di informazioni sulla pandemia di influenza e altri rischi sanitari, concluso il 28 giugno 2010 3.4 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la collaborazione nell'ambito della radioprotezione, concluso il 14 settembre 2010, RS 0.814.515.141 3.5 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 9 settembre 2009 4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordi di riammissione 4.1.1 Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente la riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 3 febbraio 2010, RS 0.142.114.759 4.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Moldavia concernente la riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 19 maggio 2010, RS 0.142.115.659 4.1.3 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente l'entrata, il soggiorno e il ritorno di persone, concluso il 22 ottobre 2010

4763

4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4770

4771

4772

4773 4774 4775 4775 4776 4777 4778

4489

4.2 Accordi sui visti 4.2.1 Accordo tra la Svizzera l'Armenia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.142.111.562 4.2.2 Accordo tra la Svizzera il Sudafrica sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, concluso il 3 giugno 2010, RS 0.142.111.182 4.2.3 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti sull'esenzione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio, concluso il 6 giugno 2010, RS 0.142.113.252 4.2.4 Accordo tra la Svizzera e la Guyana sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaport diplomatico o di servizio, concluso il 15 giugno 2010, RS 0.142.113.892 4.2.5 Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 7 luglio 2010 4.2.6 Accordo tra la Svizzera e l'Oman sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, concluso il 6 agosto 2010, RS 0.142.116.162 4.2.7 Accordo tra la Svizzera e il Benin sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 22 ottobre 2010 4.2.8 Accordo tra la Svizzera e Mauritius di esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 26 ottobre 2010, RS 0.142.115.542 4.2.9 Accordo tra la Svizzera e la Giamaica sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 3 novembre 2010, RS 0.142.114.582 4.2.10 Accordo tra la Svizzera e la Moldova di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 19 maggio 2010, RS 0.142.115.652.1 4.3 Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.3.1 Convenzione tra la Svizzera e il Paraguay sul trasferimento dei condannati, concluso il 30 giugno 2009, RS 0.344.632 4.3.2 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Brasile concernente il co-accreditamento in Svizzera dell'addetto di polizia brasiliano stazionato in Francia, concluso il 26
maggio 2010 4.3.3 Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'installazione di una linea di trasmissione securizzata (SIENA), concluso il 10 settembre 2010 4.3.4 Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'interconnessione delle reti informatiche in relazione all'installazione di una linea di trasmissione securizzata «SIENA», concluso il 16 settembre 2010 4490

4779 4780 4781

4782 4783 4784

4785 4786

4787

4788 4789 4790 4790

4791 4792

4793

5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia per un'interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, concluso il 16 febbraio 2010 5.2 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il soggiorno temporaneo di membri delle forze armate della Confederazione Svizzera e di membri delle forze armate della Repubblica federale di Germania nel territorio dell'altro Stato per la partecipazione a progetti in materia di esercitazioni e di istruzione nonché per la realizzazione di tali progetti, concluso il 7 giugno 2010, RS 0.512.113.63 5.3 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica di Francia concernente il supporto logistico del contingente svizzero in seno al «KFOR Battle Group Nord» in Kosovo, concluso il 23 novembre 2010 5.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione in montagna «LANDOPS 1/2010», concluso il 28 aprile 2010 5.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica Francese concernente l'esercitazione «EPERVIER 2010», concluso il 15 maggio 2010 5.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica Francese concernente l'esercitazione «VALAIS 2010», concluso il 19 maggio 2010 5.7 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi degli osservatori militari dell'ONU, concluso il 9 giugno 2010 5.8 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania sull'esercitazione «ELITE 2010», concluso il 17 giugno 2010 5.9 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa spagnolo concernente la partecipazione al «Tactical Leadership Programme» 2010, concluso il 17 agosto 2010 5.10 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa e dello sporto della Repubblica dell'Austria concernente la partecipazione all'esercitazione «Invitex/Livex European Advance 2010» («EURAD 2010»), concluso
il 17 agosto 2010 5.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione «NIGHTHAWK 2010», concluso il 20 agosto 2010 5.12 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa dei Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 ottobre 2010

4794

4795

4796

4797

4798

4799

4800

4801

4802

4803

4804

4805

4806 4491

5.13 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Norwegian Joint Headquarterconcernente la partecipazione all'esercitazione «NIGHTWAY 2010», concluso il 12 novembre 2010 5.14 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e la Swedish Material Administration concernente la realizzazione del «ISSYS Recurrent Training Course 2010», concluso il 12 novembre 2010

4807

4808

6 Dipartimento federale delle finanze

4809

7 Dipartimento federale dell'economia 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 7.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo per la preparazione dei progetti, concluso il 7 gennaio 2010 7.1.2 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione di conti, concluso il 2 luglio 2010 7.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, concluso il 10 novembre 2010 7.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén, concluso il 10 novembre 2010 7.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd, concluso il 10 novembre 2010 7.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, concluso il 10 novembre 2010 7.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla «Anti-Corruption Network (ACN)» per l'Europa dell'EST e l'Asia centrale, concluso l'11 gennaio 2010

4810

4492

4810

4811

4812

4813

4814

4815

4816

4817

4818

7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per lo «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» nell'Europa del Sud-Est e in Asia centrale, concluso il 15 febbraio 2010 7.2.3 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il programma Energia-Acqua in Asia centrale, concluso il 24 aprile 2010 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il «Kosovo Sustainable Employment Development Policy Program», concluso il 30 aprile 2010 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA della BM concernente un fondo fiduciario per il «Kosovo Debt Management Support Program Trust Fund», concluso il 28 giugno 2010 7.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia, rappresentata dal Persistent Organic Pollutants (POPs) Unit del Ministero dell'ambiente concernente la cooperazione per lo smaltimento di prodotti chimici tossici provenienti dai centri sanitari, concluso il 19 luglio 2010 7.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia concernente la costruzione di un impianto di depurazione delle acque di scarico a Gevgelija, concluso il 26 ottobre 2010 7.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Azerbaigian concernente il sostegno tecnico del progetto «Corporate and Public Sector Accountability», concluso l'8 dicembre 2010 7.2.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio svizzero di cooperazione in Kirghizistan, e la banca nazionale del Kirghizistan concernente il sostegno giuridico alla Banca nazionale, concluso il 13 dicembre 2010 7.3 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) 7.3.1 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento di progetti della IDB, concluso l'11 dicembre 2009 7.3.2 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento di progetti di sviluppo, concluso l'11 dicembre 2009 7.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» a sostegno dell'attuazione dell'Iniziativa per la trasparenza nel settore delle materie prime (EITI), concluso il 14 gennaio 2010

4819 4820

4821

4822

4823

4824

4825

4826

4827 4828 4829

4830

4493

7.3.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il sostegno al programma DMFAS, concluso il 16 febbraio 2010 7.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il finanziamento di progetti nei Paesi del programma DMFAS, concluso il 16 febbraio 2010 7.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) per i Paesi a reddito medio, concluso il 14 marzo 2010 7.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) durante la crisi finanziaria, concluso il 9 aprile 2010 7.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze e la pianificazione economica concernente il sostegno al processo di consultazione pubblica della Petroleum Revenue Management Bill, concluso il 30 aprile 2010 7.3.9 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente un fondo fiduciario sul finanziamento dell'assistenza tecnica, concluso l'11 maggio 2010 7.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS), concluso il 28 maggio 2010 7.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Laos, concluso il 14 giugno 2010 7.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «Holding Company for Water and Wastewater» dell'Egitto concernente il progetto «Integrated Sanitation and Sewerage Project», concluso il 24 giugno 2010 7.3.13 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia, concluso il 7 luglio 2010 7.3.14 Memorandun d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ministero del commercio peruviano concernente il programma di assistenza tecnica in materia commerciale, concluso il 14 luglio 2010 7.3.15 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Nicaragua concernente l'assistenza tecnica nella pianificazione budgetaria a medio termine 2010­2011, concluso il 14 luglio 2010 7.3.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Centrafricana
concernente l'annullamento del debito estero della Repubblica Centrafricana, concluso il 15 luglio 2010 7.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Congo concernente l'annullamento del debito estero della Repubblica del Congo, concluso il 21 luglio 2010

4494

4831 4832

4833

4834

4835 4836 4837 4838

4839 4840

4841

4842

4843 4844

7.3.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico concernente un aiuto budgetario per gli anni 2010­2012, concluso il 30 luglio 2010 7.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un contributo alla «Urbanisation Review», concluso il 18 agosto 2010 7.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il programma di sostegno degli appalti pubblici sostenibili nel Ghana, concluso il 30 agosto 2010 7.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente l'assistenza tecnica nell'elaborazione di una strategia per il settore bancario nel periodo 2011­2020, concluso il 15 settembre 2010 7.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia, concluso il 16 settembre 2010 7.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFE, e la Giordania, rappresentata dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il progetto «Ambulanze per la Giordania», concluso il 5 ottobre 2010 7.3.24 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'International Finance Corporation concernente il finanziamento del progetto «ESMID LAC», concluso il 12 ottobre 2010 7.3.25 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente la promozione delle energie rinnovabili in Vietnam, concluso il 31 ottobre 2010 7.3.26 Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il trasferimento di fondi per il finanziamento di un esperto in energie rinnovabili, concluso l'11 novembre 2010 7.3.27 Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente la promozione di energie rinnovabili nei Paesi in sviluppo, concluso il 17 novembre 2010 7.3.28 Accordo sulla gestione di fondi tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM, rappresentata dalla BIRS e dall'IDA, concernente il fondo dei donatori multilaterali relativo ai mercati del lavoro, alla promozione dell'impiego e alla crescita economica, concluso il 17 dicembre 2010 7.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto d'inventario di risposte istituzionali alla crisi, concluso il 22 dicembre 2010 7.3.30 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento
di progetti IDB, concluso l'11 dicembre 2009 7.3.31 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento del fondo tematico per l'aiuto al commercio, concluso l'11 dicembre 2009

4845 4846 4847

4848 4849

4850

4851 4852

4853 4854

4855 4856 4857 4858

4495

7.3.32 Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente il programma di promozione commerciale, concluso il 31 agosto 2010 7.3.33 Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente il progetto di promozione del commercio con prodotti provenienti dalla biodiversità concluso il 25 ottobre 2010 7.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Nicaragua concernente il progetto di promozione delle capacità d'esportazione di microimprese e piccole e medie imprese, concluso il 12 novembre 2010 7.3.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Nicaragua e l'UNIDO concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale della qualità, concluso il 13 settembre 2010 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia 7.4.1 Piano d'azione nel settore della cooperazione economica tra il DFE e il Ministero dello sviluppo economico e della Federazione di Russia per il periodo 2011­2013, concluso il 26 agosto 2010 7.4.2 Accordo tra l'UFFT, a nome del Consiglio federale svizzero, e il Segretariato di Eureka, concluso il 14 settembre 2010, RS 0.420.513.11 7.4.3 Accordo tra l'associazione internazionale AAL e l'UFFT, in nome del Consiglio federale svizzero, concluso il 24 novembre 2010 8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian concernente i trasporti aerei regolari, concluso il 9 ottobre 2007, RS 0.748.127.191.64 8.2 Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 luglio 2008, RS 0.748.127.193.60 8.3 Accordo tra la Svizzera e la Romania concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2008, RS 0.748.127.196.63 8.4 Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 luglio 2009 8.5 Accordo tra la Svizzera e la Macedonia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20 8.6 Accordo tra la Svizzera e la Tailandia sul traffico aereo fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 18 gennaio 2010, RS 0.748.127.197.45 8.7 Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 21 gennaio 2010, RS 0.748.127.192.91 8.8 Accordo sui trasporti aerei tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, concluso il 21 giugno 2010,
RS 0.748.127.193.36 8.9 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il traffico aereo di linea, concluso il 30 agosto 2010 8.10 Accordo di collaborazione tra l'Ufficio federale dell'aviazione civile svizzera e il Dipartimento dei trasporti del Canada concernente la promozione della sicurezza aerea, concluso il 7 ottobre 2010

4496

4859 4860

4861

4862 4863 4863 4864 4865 4866 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874

4875

8.11 Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente il traffico aereo di linea, concluso il 30 novembre 2010, RS 0.748.127.194.75 8.12 Accordo tra la Svizzera e la Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci, concluso il 9 dicembre 2009, RS 0.741.619.682 8.13 Accordo multilaterale M 208 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose concernente gli equipaggiamenti supplementari per misure d'emergenza, concluso il 10 giugno 2010 8.14 Accordo multilaterale M 216 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose concernente il trasporto di bombole per apparecchi respiratori, concluso il 10 giugno 2010 8.15 Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla ripartizione della gamma di frequenze 406.1­410 MHz nelle gamme di frequenze preferenziali, concluso il 17 giugno 2010 8.16 Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 791­821/832­862 MHz, concluso il 26 novembre 2010 8.17 Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 2500­2690 MHz, concluso il 26 novembre 2010 8.18 Statuti della Rete francofona di regolamentazione dei media del 1° luglio 2007 9 Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino e altri accordi pertinenti 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/914/UE che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di istallazione e di utilizzazione del C.SIS, concluso il 13 gennaio 2010 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/915/UE che modifica il regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio relativi
all'installazione e all'utilizzazione di «SISNET», concluso il 13 gennaio 2010 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/32/UE che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di istallazione e di utilizzazione del C.SIS, concluso il 13 gennaio 2010 9.4 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 541/2010 che modifica il regolamento (UE) n. 1104/2008 concernente la migrazione dal sistema SIS 1+ al sistema SIS II, concluso il 30 giugno 2010

4876 4877

4878

4879

4880

4881

4882 4883 4884

4885

4886

4887

4888 4497

9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 542/2010 che modifica la decisione 2008/839/GAI concernente la migrazione dal sistema SIS 1+ al sistema SIS II, concluso il 30 giugno 2010 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/1024/UE che modifica la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 4 febbraio 2010 9.7 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa della decisione 2009/1015/UE che modifica l'allegato 3 parte I dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di Paesi terzi, concluso il 18 febbraio 2010, RS 0.362.380.026 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 319 definitivo che sostituisce la decisione C (96) 352 che fissa prescrizioni per il modello uniforme per i visti, concluso il 26 febbraio 2010 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa della decisione 2010/50/UE che modifica l'allegato 2 inventario A dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi, concluso il 10 marzo 2010, RS 0.362.380.027 9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/69/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne, concluso il 10 marzo 2010, RS 0.362.380.028 9.11 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 265/2010 che modifica la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, concluso il 31 marzo 2010 RS 0.362.380.029 9.12 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 15 aprile 2010 9.13 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 2378 recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2010
in applicazione della decisione n. 574/2007/CE concernente il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 aprile 2010 9.14 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 3667 definitivo che istituisce il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, concluso il 30 giugno 2010

4498

4889

4890

4891

4892

4893

4894

4895

4896

4897

4898

9.15 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/365/UE sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 1° settembre 2010 9.16 Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 15 dicembre 2010, RS 0.362.380.046 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/252/UE che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da FRONTEX, concluso il 26 maggio 2010, RS 0.362.380.040 9.18 Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dal DFGP, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, concluso il 21 giugno 2010, RS 0.142.392.681.163 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale delle finanze 10.5 Dipartimento federale dell'economia 10.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

4899

4900

4901

4902 4903 4903 4921 4923 4926 4927 4939

4499

Abbreviazioni AAD

AAS

AELS/EFTA BERS/EBRD BIRS/IBRD BM CE CEE/ONU CICR DDPS DFAE DFE DFGP DFI DSC EURATOM FAO FMI IDA LCStr LM LOGA LPRI

4500

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo d'associazione a Schengen, RS 0.362.31) Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Comunità europea Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (Economic Commission for Europe) Comitato internazionale della Croce Rossa Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale della giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Comunità europea dell'energia atomica Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo monetario internazionale Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Legge federale del 9 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)

LStr MoU OCHA OCSE OIL/ILO OIM OMC/WTO OMS/WHO ONG ONU PAM PMI PNUS/UNDP SECO SEE UE UFM UNCTAD UNESCO UNHCR UNICEF UNIDO UNRWA

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa (Non-Governmental Organisation) Organizzazione delle Nazioni Unite Programma alimentare mondiale Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Spazio economico europeo Unione europea Ufficio federale della migrazione Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childrens'Fund) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

4501

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2010 o cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti apportate durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nell'ambito della propria competenza.

Il rapporto comprende anche le decisioni dei comitati misti o di altri organi contrattuali se hanno la natura di un trattato o di modifica di un trattato esistente. Per stabilire se ciò è il caso, il Consiglio federale esamina la portata della decisione.

Settori importanti in cui è stato concluso un numero consistente di trattati (cooperazione allo sviluppo, cooperazione militare) sono raggruppati per sottotemi, preceduti da una breve introduzione che illustra il contesto politico nell'ambito in questione. I trattati conclusi nel settore della cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei relativi messaggi del Consiglio federale sui quali si basano.

Nel presente rapporto figurano anche gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati. Per garantire una migliore leggibilità, essi sono riuniti in un nuovo capitolo a sé stante.

Sulla base del rapporto il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il Consiglio
federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato o la modifica in questione affinché li esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

4502

A.

contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato;

B.

motivi: esposizione dei motivi che hanno portato a concludere il trattato;

C.

ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo si precisa se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

D.

base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio;

E.

entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni di tempo, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

4503

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è perciò che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

Il contributo all'UE allargata è destinato a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, misure di sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno finanziario di ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) e sulla promozione dei settori finanziario, privato e commerciale, in particolare delle piccole e medie imprese.

4504

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno, concernente il progetto «Numeri d'emergenza», concluso il 25 febbraio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Numeri d'emergenza». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Obiettivo del progetto è migliorare i servizi d'emergenza in Estonia, riducendo il tempo che trascorre da quando si riceve la chiamata d'emergenza a quando i servizi di salvataggio giungono sul posto. A tale scopo, con l'ausilio di nuovi software e hardware e mediante apposite formazioni, verranno introdotti una migliorata cartina elettronica dell'Estonia e nuovi strumenti logistici, che consentiranno la localizzazione elettronica completa delle chiamate e delle forze di salvataggio.

C.

2,013994 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 maggio 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi, indicando un motivo.

4505

2.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Servizi d'ambulanza», concluso il 25 febbraio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Servizi d'ambulanza». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dei servizi d'ambulanza estoni.

Esso verrà conseguito collegando tecnicamente le ambulanze e gli altri servizi d'ambulanza del Paese alla rete radio nazionale ESTER e adottando ulteriori misure nel quadro della cosiddetta «e-health».

C.

1,28 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi, indicando un motivo.

4506

2.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Conferenza dei giudici», concluso il 2 giugno 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Conferenza dei giudici». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Dall'8 al 10 settembre 2010 l'associazione dei giudici estoni ha organizzato a Tartu una conferenza internazionale avente per tema il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia civile in seno all'UE e che ha coinvolto anche le esperienze fatte in Svizzera, in Ucraina e in Russia. I risultati della conferenza verranno pubblicati sotto forma di compendi multilingua.

C.

95 000 franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2010 e copre il periodo dal 2 giugno al 30 novembre 2010. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4507

2.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Ortesi di deambulazione automatica», concluso l'8 novembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Ortesi di deambulazione automatica». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto prevede l'acquisto e l'installazione di due apparecchi locomotori che dovrebbero consentire a bambini e adulti con disabilità motoria di muoversi di nuovo in modo autonomo.

C.

346 663 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2010 e copre il periodo dall'8 novembre 2010 al 31 agosto 2011. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4508

2.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e il Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Rafforzamento della protezione contro gli incendi», concluso il 30 novembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Rafforzamento della protezione contro gli incendi». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha per obiettivo di migliorare la resistenza al fuoco di oltre 200 case di cura e ospedali in Estonia. A tale scopo si elaborano disposizioni di sicurezza e istruzioni e si formano i medici specialisti di questi istituti.

C.

986 006 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2010 e copre il periodo dal 15 novembre 2010 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4509

2.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dall'Ufficio per lo sviluppo e gli affari europei, concernente il Fondo ONG e partenariati nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 26 marzo 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del Fondo destinato alle Organizzazioni non governative (ONG) e ai partenariati. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il Fondo ONG ha per obiettivo di rafforzare la società civile quale importante fattore di coesione sociale e di sviluppo sostenibile. Esso permette di sostenere progetti nei settori dei servizi sociali e dell'ambiente.

C.

2,5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 109,78 milioni di franchi, convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Slovenia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2010 ed è valido dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4510

2.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente in seno all'Ufficio del Primo ministro, concernente il progetto «Installazione di un apparecchio per la tomografia a emissione di positroni (PET) per la diagnosi del cancro», concluso l'11 giugno 2010

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del contributo svizzero ai costi di attuazione del progetto «Installazione di un apparecchio per la tomografia a emissione di positroni (PET) per la diagnosi del cancro». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha per obiettivo di finanziare l'installazione di un PET scan per la diagnosi del cancro, promuovendo le capacità e migliorando i trattamenti nel campo dell'oncologia a Malta. Il progetto consente di identificare la patologia direttamente sul posto, in un centro sanitario pubblico. Evita ai pazienti costosi trattamenti all'estero o in cliniche private e offre, finanziata dalle casse malati statali, la stessa cura per l'intera popolazione.

C.

2,794 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 2,994 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Malta. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2010 ed è valido dal 1° maggio 2010 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4511

2.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente in seno all'Ufficio del Primo ministro, concernente il progetto «Accademia mediterranea di studi diplomatici», concluso il 10 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del contributo svizzero ai costi di attuazione del progetto «Accademia mediterranea di studi diplomatici».

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La Svizzera e Malta proseguono il loro pluriennale partenariato per la pace e la stabilità nel bacino mediterraneo. La Svizzera finanzia borse di studio per giovani diplomatici del Nordafrica e del Medio Oriente in vista di una loro partecipazione al corso di master presso l'Accademia mediterranea di studi diplomatici («Mediterranean Academy of Diplomatic Studies»; MEDAC;).

Un professore svizzero insegna alla MEDAC, che intrattiene una stretta collaborazione con istituti specializzati svizzeri e la nostra diplomazia.

C.

1,9 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 2,994 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Malta. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2010 ed è valido dal 10 settembre 2010 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4512

2.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma delle borse di studio, concluso il 5 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori lettoni contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea. Verrà inoltre sviluppata e potenziata la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e lettoni.

C.

2 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lettonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2010 ed è valido dal 5 luglio 2010 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4513

2.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo ONG, concluso il 21 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del Fondo destinato alle Organizzazioni non governative (ONG). Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il Fondo ONG ha per obiettivo di rafforzare la società civile quale importante fattore di coesione sociale e di sviluppo sostenibile. Esso permette di sostenere progetti nei settori dei servizi sociali e dell'ambiente.

C.

5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 109,78 milioni di franchi, convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica ceca. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2010 ed è valido dal 21 luglio 2010 al 20 luglio 2015. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4514

2.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentata dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Ammodernamento della formazione professionale tecnica», concluso il 29 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Ammodernamento della formazione professionale tecnica». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto punta ad ammodernare la formazione professionale tecnica a Cipro. Finanzia lo sviluppo di moderne unità di formazione e lo sviluppo e l'installazione degli equipaggiamenti tecnici della formazione professionale nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

C.

1, 5997 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 5,988 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Cipro. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2010 ed è valido dal 1° ottobre 2010 al 31 agosto 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4515

2.1.12

Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-bulgaro volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 7 settembre 2010

A.

L'accordo si iscrive nel quadro del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità dell'attuazione del programma svizzerobulgaro volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata fissando, in particolare, gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° gennaio 2007 l'Unione europea ha accolto la Bulgaria e la Romania.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al memorandum d'intesa del 27 febbraio 2006 tra la Svizzera e l'UE e al suo addendum del 25 giugno 2008, il contributo svizzero all'allargamento contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE.

C.

76 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo essere stato notificato in entrambi i Paesi partner. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 19 ottobre 2010. Esso copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando il motivo.

4516

2.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei Ministri, concernente il progetto «Sostegno alla Bulgaria per l'adesione a Schengen», concluso il 16 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Sostegno alla Bulgaria per l'adesione a Schengen». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto vuole rafforzare le conoscenze di tutti i gruppi d'interesse sui temi inerenti a Schengen nell'ottica dell'adesione della Bulgaria a Schengen, prevista nel marzo 2011. A tale scopo verrà allestito materiale informativo per i funzionari di polizia e il pubblico. L'Ufficio federale di polizia assicura la consulenza tecnica.

C.

197 000 franchi. I costi rientrano nell'importo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo quadro; tuttavia, è applicato provvisoriamente dal 16 settembre 2010 e fino all'adempimento di tutti gli obblighi concordati.

4517

2.1.14

Accordo tra la Svizzera e la Romania concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-rumeno volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 7 settembre 2010

A.

L'accordo si iscrive nel quadro del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità dell'attuazione del programma svizzerocipriota volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata fissando, in particolare, gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° gennaio 2007 l'Unione europea ha accolto la Bulgaria e la Romania.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al memorandum d'intesa del 27 febbraio 2006 tra la Svizzera e l'UE e al suo addendum del 25 giugno 2008, il contributo svizzero all'allargamento contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE.

C.

181 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo essere stato notificato in entrambi i Paesi partner. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 15 novembre 2010. Esso copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando il motivo.

4518

2.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto «Sostegno alla Romania per l'adesione a Schengen», concluso il 13 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Sostegno alla Bulgaria per l'adesione a Schengen». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto vuole rafforzare le conoscenze di tutti i gruppi d'interesse sui temi inerenti a Schengen nell'ottica dell'adesione della Romania a Schengen, prevista nel marzo 2011. A tale scopo verrà allestito materiale informativo per i funzionari di polizia e il pubblico. L'Ufficio federale di polizia assicura la consulenza tecnica.

C.

33 830 franchi. I costi rientrano nell'importo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Romania. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo quadro; tuttavia, è applicato provvisoriamente dal 13 ottobre 2010 e fino all'adempimento di tutti gli obblighi concordati.

4519

2.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Scambio accademico», concluso il 20 maggio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Scambio accademico». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del progetto è rafforzare il ruolo dell'Università Andrássy di Budapest quale centro di ricerca in scienze politiche, giuridiche ed economiche. A tale scopo, il progetto consente a rinomati professori svizzeri un soggiorno presso l'Università Andrássy durante il quale insegneranno o ricercheranno temi quali democrazia, federalismo o diritto internazionale umanitario e sosterranno riforme universitarie.

C.

784 096 franchi. I costi rientrano nell'importo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Ungheria. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4520

2.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico», concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico».

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Nel progetto vengono sviluppati metodi di trattamento di acque di scarico tossiche dell'industria farmaceutica e chimica, il cui smaltimento e utilizzo corretti delle sostanze contenute consente ad esempio di produrre biogas.

Vengono finanziati esperimenti di laboratorio, test e casi di studio su scala più ampia.

C.

707 148 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 settembre 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4521

2.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Ricerca sul dolore», concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Ricerca sul dolore». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto analizza nel dettaglio gli endocannabinoidi e il loro ruolo nel dolore cronico con l'obiettivo di offrire le basi per lo sviluppo di nuovi farmaci con meno effetti collaterali.

C.

985 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4522

2.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti», concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Sviluppo di apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di apparecchi per il riconoscimento visivo che aiuteranno le persone non vedenti nel quotidiano, la ricerca volta al ripristino della vista con l'aiuto di tecnologie optogenetiche e lo sviluppo di apparecchi di ricerca. Vengono finanziati le fasi della ricerca, lo sviluppo degli apparecchi e i test degli apparecchi.

C.

1,239 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4523

2.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di una macro per lo studio delle scorie radioattive», concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Sviluppo di una macro per lo studio delle scorie radioattive». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto sostiene l'analisi degli aspetti geochimici per possibili siti di stoccaggio finale delle scorie radioattive. Esso si prefigge di mostrare come taluni tipi di roccia riescano, a lungo termine, a trattenere le sostanze che avvolgono.

C.

1,0488 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 settembre 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4524

2.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Conversione fotochimica dell'energia», concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Conversione fotochimica dell'energia». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Obiettivo del progetto è migliorare il rendimento della conversione fotochimica dell'energia. Ciò avviene mediante un approccio multidisciplinare che, più avanti, garantirà il relativo sviluppo dei prodotti.

C.

1,02 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4525

2.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati e gemellaggi tra città», concluso il 15 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Fondo per partenariati e gemellaggi tra città».

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha per obiettivo di rafforzare la collaborazione tra città, comuni, ONG e partner sociali svizzeri e ungheresi. Una quarantina di progetti attuati congiuntamente da partner ungheresi e svizzeri risolveranno problemi concreti in Ungheria, migliorando così le condizioni di vita della popolazione locale.

C.

3 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Ungheria. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2010 e copre il periodo dal 15 dicembre 2010 al 14 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4526

2.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto di Fondo per le ONG. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Dopo una selezione accurata, il Fondo sostiene circa 180 piccoli progetti di ONG polacche. Esso ha per obiettivo di rafforzare la partecipazione della società civile e di contribuire alla coesione socioeconomica del Paese.

C.

15,725 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2010 ed è valido dall'8 dicembre 2010 al 31 dicembre 2025. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti indicando un motivo e d'intesa con il partner.

4527

2.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati», concluso l'8 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Fondo per partenariati». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il Fondo ha per obiettivo di rafforzare i legami tra la Polonia e la Svizzera.

Verranno dunque sostenuti una trentina di piccoli progetti volti allo scambio di conoscenze ed esperienze.

C.

1,7 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2010 ed è valido dall'8 dicembre 2010 al 31 dicembre 2025. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti indicando un motivo e d'intesa con il partner.

4528

2.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma «Ricerca e sviluppo», concluso il 14 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma «Ricerca e sviluppo». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il programma ha per obiettivo di rafforzare il polo di ricerca lituano e quindi anche la competitività economica del Paese. Progetti di ricerca svizzerolituani di altissimo livello e manifestazioni scientifiche congiunte riguardanti le scienze naturali, le scienze ambientali, le scienze mediche e le scienze biologiche contribuiscono a conseguire tale obiettivo e aprono la via a numerosi nuovi partenariati scientifici tra i due Paesi .

C.

9,052 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 70,858 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lituania. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2010 ed è valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi indicando un motivo.

4529

2.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo svizzera con gli Stati dell'Europa orientale consiste nel contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e governance, infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. La cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e governance; riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità vengono suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione allo sviluppo svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

4530

2.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di sostegno della riforma del diritto penale minorile in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 15 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il programma di sostegno della riforma del diritto penale minorile in Bosnia ed Erzegovina e a rafforzare i diritti dei fanciulli.

B.

La strategia di cooperazione 2009­2012 per la Bosnia ed Erzegovina prevede un sostegno alla riforma della giustizia quale nuovo ambito nel settore «Stato di diritto e democrazia». L'UNICEF ha sottoposto alla DSC e all'Agenzia internazionale svedese per lo sviluppo e la cooperazione delegata («Swedish International Development Cooperation Agency»; SIDA) la proposta di un progetto mirante a fornire un contributo all'attuazione della riforma del diritto penale minorile in Bosnia ed Erzegovina. La delinquenza giovanile è fortemente cresciuta negli ultimi anni, ma continua a essere giudicata secondo il diritto applicabile agli adulti. Con questo programma ci si prefigge di rafforzare le competenze di giudici, procuratori, assistenti sociali, polizia e cinque istituti specializzati nell'ambito del trattamento istituzionale, contribuendo così ad attuare la strategia contro la delinquenza giovanile, a migliorare la legislazione e a sviluppare misure alternative per i minori delinquenti.

C.

590 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 15 dicembre 2011. Può essere denunciato da ognuna delle Parti.

4531

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio superiore della magistratura e del ministero pubblico della Bosnia ed Erzegovina («High Judicial and Prosecutorial Council of BiH»; HJPC), concernente il programma di sostegno al sistema giudiziario in Bosnia ed Erzegovina e il rafforzamento del ministero pubblico nel sistema della giustizia penale, concluso il 1° ottobre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il programma di rafforzamento del ministero pubblico nel sistema della giustizia penale e del Consiglio superiore della magistratura e del ministero pubblico della Bosnia ed Erzegovina (BiH).

B.

La strategia di cooperazione 2009­2012 per la BiH prevede un sostegno alla riforma della giustizia quale nuovo ambito nel settore «Stato di diritto e democrazia». Considerate la strategia giudiziaria della BiH, la missione d'accertamento e la richiesta del Ministero della giustizia bosniaca, ci si è focalizzati sul sostegno al Ministero pubblico bosniaco. Quale partner svizzero è stato possibile acquisire il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo.

Con questo programma ci si prefigge di migliorare i metodi di lavoro e l'efficienza operativa dei 20 uffici della procura della BiH e rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra il Ministero pubblico e la polizia nonché le capacità istituzionali della HJPC, contribuendo così ad attuare la strategia in materia di giustizia e a creare una giustizia indipendente ed efficace.

C.

860 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4532

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto «Sostegno al sistema notarile in Kosovo», concluso il 28 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità del sostegno svizzero al sistema notarile kosovaro. Il progetto sostiene il Ministero della giustizia nel mettere in piedi il sistema notarile conformemente alla legge sul notariato adottata nell'ottobre del 2010. Il sostegno svizzero ha luogo principalmente per la formazione di primi candidati e candidate alla funzione di notaio, la formulazione della legislazione secondaria, la messa in piedi della camera notarile, la sensibilizzazione del pubblico sul ruolo del sistema notarile ecc.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità della strategia di cooperazione allo sviluppo svizzera per il Kosovo e corrisponde, parimenti, a un settore di intervento prioritario del Ministero della giustizia del Kosovo.

C.

810 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4533

2.2.4

Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 6 ottobre 2010

A.

L'accordo crea un nuovo quadro giuridico per la cooperazione tra i due Stati nell'attuazione delle riforme economiche e politiche in Kosovo. Particolare rilievo in questo contesto assumono la costituzione dello stato di diritto, il consolidamento delle autorità locali, dell'associazione dei Comuni e della società civile, la costruzione di infrastrutture durevoli soprattutto nel settore dell'approvvigionamento idrico, il sostegno al settore privato e la formazione professionale.

B.

L'accordo sostituisce la convenzione («Umbrella Memorandum of Understanding») del 2000 firmata con l'amministrazione ad interim delle Nazioni Unite UNMIK. La cooperazione con il Kosovo si basa quindi da ora sulle condizioni e sui principi concordati direttamente con le autorità kosovare.

C.

Circa 15 milioni di franchi all'anno fino al 2012. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1, della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

La Svizzera ha notificato la conclusione delle procedure interne il 17 novembre 2010. L'accordo ha durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4534

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare le infrastrutture idriche e delle acque di scarico nelle regioni rurali del Sud-est del Kosovo, concluso il 3 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti la terza fase del progetto volto a migliorare le infrastrutture idriche e delle acque di scarico nelle regioni rurali del Sud-est del Kosovo e a promuovere la manutenzione durevole di tali infrastrutture, conformemente alla legge sulle acque kosovara.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Ministero dell'economia e delle finanze del Kosovo.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4535

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di sostegno al censimento della popolazione in Kosovo, concluso l'8 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il progetto «Censimento della popolazione e degli alloggi nel Kosovo». Prevista per l'aprile 2011, il censimento fornirà dati importanti sullo sviluppo del Kosovo, poiché l'ultimo vero censimento della popolazione in Kosovo risale a 30 anni fa. Il contributo finanziario della Svizzera e di altri donatori alimenta il Fondo fiduciario gestito dall'UNOPS per il censimento della popolazione e degli alloggi in Kosovo.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Ministero dell'amministrazione pubblica del Kosovo.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2010 e copre il periodo dall'8 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4536

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alle amministrazioni e alle autorità comunali e al decentramento ­ LOGOS, concluso il 15 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti la seconda fase del progetto LOGOS («Swiss-Kosovo Governance and Decentralisation Support»), che promuove lo sviluppo di riforme nell'amministrazione, la gestione pubblica, la partecipazione dei cittadini e il decentramento nei comuni del Kosovo. Esso accresce la capacità delle autorità e dell'amministrazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali nei comuni partner del Kosovo e sostiene le riforme in materia di decentramento.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali del Kosovo.

C.

3,15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4537

2.2.8

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Parlamento della Repubblica di Macedonia, concernente il progetto per allestire una rete fra il Parlamento e gli Elettori, concluso il 17 febbraio 2010

A.

L'accordo definisce lo scopo della cooperazione, l'allestimento della rete e le responsabilità riguardo all'implementazione del progetto mediante gli uffici regionali sul posto per una migliore comunicazione tra gli elettori e i membri del Parlamento.

B.

Con il progetto ci si prefigge di promuovere la comunicazione tra Parlamento e cittadini quale strumento democratico. A scadenze regolari, si terranno consultazioni con i deputati sulle proposte di legge. L'obiettivo è un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel lavoro del Parlamento.

C.

404 900 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto entro due mesi.

4538

2.2.9

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Parlamento della Repubblica di Macedonia, concernente il progetto di sostegno alla costituzione di un Istituto parlamentare in Macedonia, concluso il 17 maggio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità per eseguire attività che comprendono la costituzione di un Istituto parlamentare, una strategia di intervento, l'organizzazione del progetto e l'attuazione.

B.

Con il progetto ci si prefigge di sostenere la costituzione di un Istituto parlamentare in Macedonia e nello stesso tempo di contribuire a promuovere lo Stato di diritto e a rafforzare le capacità democratiche in Macedonia.

C.

2,828 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2, della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto entro due mesi.

4539

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente il progetto «Alternanza di moduli di insegnamento e di formazione pratica», concluso il 10 maggio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del progetto «Alternanza di moduli di insegnamento e di formazione pratica» («Classes pour l'éducation et la formation en alternance»).

B.

In Albania, la povertà nelle sue forme più disparate continua a rappresentare una grande sfida per il settore della socialità. La ragione principale è l'alto tasso di disoccupazione, particolarmente diffuso nei gruppi marginalizzati.

Quelli tradizionalmente più vulnerabili sono i Rom, che non hanno accesso all'istruzione o ai servizi sociali e che, per mancanza di formazione scolastica, sono esclusi dal sistema. Con il progetto «Classes pour l'éducation et la formation en alternance» ci si prefigge di promuovere l'integrazione sociale della minoranza Rom, da un lato, mediante misure in ambito formativo e, dall'altro, promuovendone i diritti.

C.

2,22 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4540

2.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza e dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente il programma di sviluppo della formazione professionale in Albania, concluso il 10 maggio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del programma di sviluppo della formazione professionale albanese (AlbVET).

B.

Il Governo albanese ha avviato una riforma della formazione professionale, per avvicinarsi agli standard europei. Oltre alla qualità della formazione, alla flessibilizzazione e all'ampliamento dell'offerta, questo programma di riforme punta a un maggiore orientamento verso il mondo del lavoro e a un coinvolgimento di un maggior numero di studenti. Scopo del progetto AlbVET è migliorare le capacità degli attori privati e pubblici a livello centrale, regionale e locale e approntare cicli di formazione professionale di elevata qualità e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4541

2.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, degli alimenti e della protezione dei consumatori, concernente il programma di promozione di un'agricoltura durevole in Albania, concluso il 29 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del programma di promozione di un'agricoltura durevole in Albania.

B.

L'agricoltura è un settore importante poiché contribuisce all'autosussistenza e ad accrescere i redditi di una gran parte della popolazione, specialmente nelle zone rurali. Scopo del progetto è migliorare la situazione economica della popolazione nelle regioni d'intervento promuovendo l'impiego di pratiche di produzione rispettose dell'ambiente. Inoltre, mediante approcci in funzione del mercato ci si prefigge di promuovere i prodotti agricoli di qualità per il mercato interno e l'esportazione.

C.

1,737 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4542

2.2.13

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un progetto di riforma del diritto penale minorile in Tagikistan, concluso il 7 gennaio 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità per il finanziamento e il sostegno da parte della DSC a un programma dell'UNICEF in Tagikistan volto a ridurre i reati commessi da bambini e giovani e ad adeguare alla loro condizione di minori le pene e le misure di riabilitazione.

B.

Il progetto sostiene le riforme per un'esecuzione delle pene più umana per giovani delinquenti e per maggiori sforzi di riabilitazione. Esso si basa su un progetto-pilota messo in atto dall'UNICEF tra il 2004 e 2008, che in virtù di una valutazione esterna è stato raccomandato per l'estensione geografica.

Poiché va a integrare in maniera sensata l'attuale programma giuridico della DSC in Tagikistan, essa cofinanzia il progetto.

C.

1,09 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. In caso di aumento o proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale da parte del Parlamento svizzero, presumibilmente nel 2011, l'accordo prevede un adeguamento della durata e del volume finanziario.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'UNICE, la DSC può denunciare l'accordo ed esigere la restituzione parziale o totale del suo contributo.

4543

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il piccolo progetto di sostegno all'elezione dei consigli delle minoranze nazionali, concluso il 15 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il progetto di sostegno all'elezione dei consigli delle minoranze nazionali in 16 municipalità serbe.

B.

Secondo i dati del 2002, la Serbia conta 7,5 milioni di abitanti, di cui l'83 per cento sono Serbi. Il rimanente 17 per cento appartiene a minoranze nazionali quali Rom, Ungheresi, Croati, Macedoni, Montenegrini, Musulmani ecc. Poiché nel settembre del 2009 è stata adottata la legge sui consigli nazionali delle minoranze nazionali, sono previste elezioni nelle 16 municipalità che, a tenore della legge sulla protezione dei diritti e delle libertà delle minoranze del 2002, hanno già fondato simili consigli. Con questo progetto, la DSC sostiene i lavori di organizzazione del Commissariato per i rifugiati allo scopo di consentire l'integrazione delle minoranze nazionali grazie alla costituzione di loro consigli. Ci si è focalizzati in particolare sulle donne e sui giovani.

C.

29 266 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2, della legge federale del 14 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2010 e copre il periodo dal 15 marzo al 15 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti senza preavviso.

4544

2.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il progetto di sostegno all'attuazione della strategia in materia di rifugiati basata sull'accordo di riammissione, prima fase, concluso il 26 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il programma di sostegno all'attuazione della strategia in materia di rifugiati.

B.

Il Governo serbo si sforza di rafforzare la gestione della migrazione. In tal senso, intende trasformare il Commissariato per i rifugiati in un'Agenzia della migrazione. Il Commissariato riceve dall'UE, dall'OIM e dall'UNHCR un sostegno per elaborare le strategie migratorie e i piani d'azione superiori e per occuparsi del problema dei rifugiati e dei profughi interni. Il progetto sarà dedicato alle persone che fanno ritorno in Serbia e alla loro riammissione. Questo settore non è coperto da alcun altro donatore. L'Ufficio di cooperazione della DSC a Belgrado cerca da tempo di identificare un punto d'approccio per sostenere il Governo centrale, a integrazione dei due programmi volti a migliorare la situazione socioeconomica nella Serbia del Sud e nella Serbia del Sud-ovest. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema amministrativo in grado di aiutare le persone interessate nei luoghi di ritorno. Inoltre, il piano di attuazione per l'aiuto al ritorno verrà aggiornato e dotato di un calendario e di tappe realistici.

C.

22 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2010 e copre il periodo dal 26 marzo al 31 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

4545

2.2.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il programma a favore del partenariato europeo nel programma di municipalità «PROGRES», componente migratoria, concluso il 29 aprile 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti la componente migratoria del programma a favore del partenariato europeo nel programma di municipalità.

B.

Il decentramento è un elemento importante del processo di transizione serbo.

Obiettivo del progetto è rendere le amministrazioni locali più vicine ai cittadini e più efficienti, migliorando così le prestazioni statali a livello locale. La Serbia del Sud e la Serbia del Sud-ovest sono tra le regioni più povere del Paese, con una grande percentuale di minoranze e frequenti conflitti. Con il nuovo programma, sviluppato in stretto partenariato con l'UE, la Svizzera contribuisce alla stabilità di queste regioni a rischio di crisi. Il programma sostiene i Comuni nello sviluppare le basi di pianificazione strategiche (piani di sviluppo locale, pianificazione del territorio e pianificazione urbana) e nell'elaborare la documentazione per i progetti infrastrutturali. Il contributo specifico della DSC si concentra sull'attuazione delle prestazioni menzionate conformemente ai principi della buona gestione del governo.

C.

325 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2010 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

4546

2.2.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) a favore del partenariato europeo nel programma di municipalità «PROGRES», concluso il 26 ottobre 2010

A.

Il decentramento è un elemento importante del processo di transizione serbo.

Obiettivo del progetto è rendere le amministrazioni locali più vicine ai cittadini e più efficienti, migliorando così le prestazioni statali a livello locale. La Serbia del Sud e la Serbia del Sud-ovest sono tra le regioni più povere del Paese, con una grande percentuale di minoranze e frequenti conflitti. Con il nuovo programma, sviluppato in stretto partenariato con l'UE, la Svizzera contribuisce alla stabilità di queste regioni a rischio di crisi.

B.

Il programma sostiene i 25 Comuni nello sviluppare le basi di pianificazione strategiche (piani di sviluppo locale, pianificazione del territorio e pianificazione urbana) e nell'elaborare la documentazione per i progetti infrastrutturali. Il contributo specifico della DSC si concentra sull'attuazione delle prestazioni menzionate conformemente ai principi della buona gestione del governo.

C.

717 778 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

4547

2.2.18

Accordo tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia concernente il progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Samtskhe-Javakheti, concluso il 22 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia quanto all'attuazione del progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Samtskhe-Javakheti. Il progetto verrà attuato da Mercy Corps, Gran Bretagna.

B.

La maggior parte della popolazione nella regione di Samtskhe-Javakheti vive di agricoltura. Le piccole fattorie a conduzione famigliare praticano per lo più un'agricoltura di sussistenza, per cui molti contadini vivono alla soglia di povertà. Dal crollo dell'Unione sovietica non si sono potute sviluppare strutture conformi alle condizioni di mercato, anche perché questa regione montana discosta è a rischio inondazioni e frane. Il progetto ha per obiettivo di promuovere la produzione di carne regionale al fine di migliorare il reddito dei contadini della regione.

C.

2,73 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2010 e copre il periodo dal giugno del 2009 al novembre del 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4548

2.2.19

Accordo tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia concernente il progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Racha-Lechkhumi, concluso il 22 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Georgia quanto all'attuazione del progetto di sviluppo rurale nella regione georgiana di Racha-Lechkhumi. Il progetto verrà attuato da Care International, Atlanta.

B.

La maggior parte degli abitanti della regione montana di Racha-Lechkhumi vive di viticoltura, frutticoltura e allevamento di bestiame. Dal crollo dell'Unione sovietica non si sono potute sviluppare strutture conformi alle condizioni di mercato, anche perché questa regione montagnosa è a rischio inondazioni e frane. Obiettivo del progetto è promuovere le strutture di mercato locali della regione di Racha-Lechkhumi per migliorare le opportunità di reddito dei contadini nella regione.

C.

2,73 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2010 e copre il periodo dal novembre del 2009 al novembre del 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

4549

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldova, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente l'attuazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico nella Repubblica di Moldova, concluso il 4 febbraio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Moldova per impiantare sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico nelle regioni rurali.

B.

La maggior parte della popolazione nelle regioni rurali trae l'acqua da fontane contaminate, che spesso si trovano vicino a terreni agricoli o latrine e contengono così acque sotterranee inquinate. Il progetto ha per obiettivo di rafforzare i sistemi dell'acqua potabile e dello smaltimento delle acque di scarico nelle regioni rurali e di migliorare l'accesso della popolazione all'acqua e alle installazioni sanitarie. Prevede di coinvolgere maggiormente la popolazione locale e i fornitori di prestazioni privati nello sviluppo delle infrastrutture, affinché possano assicurarne autonomamente la gestione e la manutenzione.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2010 e copre il periodo dal 4 febbraio 2010 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4550

2.2.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo degli Stati Uniti, rappresentata dall'USAID, concernente il cofinanziamento del progetto «Piccola infrastruttura per l'acqua e le acque di scarico», concluso il 23 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il cofinanziamento del progetto (Piccola infrastruttura per l'acqua e le acque di scarico). Le attività del progetto contemplano: a) progetti di approvvigionamento di acqua per estendere e migliorare l'accesso all'acqua e canalizzazione in quattro Comuni poveri del Kosovo, b) sviluppo di piani d'investimento comunali per l'acqua e le acque di scarico e c) campagne di sensibilizzazione riguardanti un consumo d'acqua appropriato e la manutenzione delle infrastrutture.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio del Kosovo.

C.

1,196 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2010 e copre il periodo dal 23 dicembre 2010 al 31 gennaio 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4551

2.3

Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) Introduzione

In base alla legge del 19 marzo 1976 (RS 974.0) sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, il Consiglio federale e il Parlamento definiscono il campo d'azione della cooperazione allo sviluppo svizzera allo sviluppo per il periodo del credito quadro proposto.

I messaggi sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e sul finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) stabiliscono gli elementi fondamentali della strategia unitaria della politica di sviluppo della Confederazione. La strategia poggia su tre pilastri: il contributo della Svizzera (1) alla riduzione della povertà, (2) alla promozione della sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e alla riduzione dei possibili rischi per la sicurezza e (3) alla partecipazione a una forma di globalizzazione che promuova lo sviluppo.

Nel messaggio DSC si mostra quale contributo la Svizzera intende fornire per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio mediante la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario. Riformulando obiettivi e priorità, il messaggio tiene inoltre conto delle nuove problematiche globali. Per l'avvenire è importante combinare in modo efficace gli sforzi volti a ridurre la povertà e quelli finalizzati a risolvere i problemi globali. Questo accade sia nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterali con Paesi partner prestabiliti sia in un contesto multilaterale. La cooperazione bilaterale e quella multilaterale sono strumenti complementari.

4552

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR, rappresentato dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, concernente un contributo finanziario della Svizzera all'UNHCR, concluso il 16 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR) in Nepal. L'UNHCR persegue in questo Paese il potenziamento delle istituzioni nazionali dei diritti umani, la lotta contro la discriminazione e l'inclusione nella nuova costituzione della protezione dei diritti umani.

B.

La DSC contribuisce dal 2005 al finanziamento dell'Ufficio dell'UNHCR in Nepal. Grazie a questo aiuto l'Alto Commissariato ha contribuito ad arginare la violenza nel Paese, sensibilizzare ai diritti umani e rafforzare l'apparato legislativo in materia.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

4553

2.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno al progetto «ELECT», concluso il 24 marzo 2009

A.

Questo accordo disciplina le modalità del contributo, sulla base di una partecipazione ai costi, all'attuazione del progetto di «Rafforzamento delle capacità giuridiche ed elettorali di domani» (ELECT) nella Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

L'obiettivo di questo accordo è promuovere l'esistenza di istituzioni e strutture sociali efficaci, efficienti, trasparenti e democratiche, in relazione con le elezioni presidenziali del 2009 e con le elezioni parlamentari del 2010.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4554

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al LOTFA, concluso il 4 ottobre 2009

A.

Questo accordo definisce la cooperazione concernente il Fondo fiduciario per la legge e l'ordine («Law and Order Trustfund for Afghanistan»; LOTFA), quarta fase, nella Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

L'obiettivo di questo accordo è assicurare sostegno e conferimento di responsabilità a 655 donne attive nel servizio di polizia; assumerne altre 250 per il servizio di polizia; sostenere e promuovere le capacità tecniche nella parità tra uomo e donna; sviluppare gli organi interlocutori per le famiglie a Kabul e in altre sei zone regionali e istituire corsi standardizzati in materia di parità di trattamento e di sicurezza in seno all'accademia di polizia di Kabul.

C.

706 096 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4555

2.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al programma ASGP, concluso il 24 ottobre 2009

A.

Questo accordo disciplina le modalità del contributo, sulla base di una partecipazione ai costi, all'attuazione del programma ASGP («Afghanistan Subnational Governance Programme»), seconda fase, della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

L'obiettivo di questo accordo è promuovere e rafforzare l'amministrazione pubblica; garantire la parità di trattamento a livello di governo regionale e comunale mediante lo sviluppo di capacità; fornire servizi efficienti ed efficace ai cittadini e rafforzare le istituzioni centrali rilevanti per governare a livello subnazionale.

C.

3,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4556

2.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al progetto HRSU, concluso il 10 novembre 2009

A.

Questo accordo disciplina le modalità del contributo, sulla base di una partecipazione ai costi, all'attuazione del progetto «Unità di sostegno in materia di sistema giudiziario e di diritti dell'uomo» («Human Rights Support Unit»; HRSU) in seno al Ministero della giustizia della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

L'obiettivo di questo accordo è costituire un'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo in seno al Ministero della giustizia; avviare attività nel settore dei diritti umani in seno al governo afgano; consolidare le attività dell'unità di sostegno ai diritti dell'uomo.

C.

160 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 novembre 2010. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4557

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione quanto a: 1) promozione della gestione dei risultati dello sviluppo nei Paesi in sviluppo, 2) promozione dell'apprendimento reciproco tra la DSC e il PNUS nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo e 3) rafforzamento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo in seno al PNUS.

B.

Questa collaborazione si propone di 1) migliorare la metodologia della formazione continua e il programma del PNUS nel settore della gestione in funzione dei risultati e 2) rafforzare la funzione di valutazione del PNUS su scala nazionale.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 15 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4558

2.3.7

Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 3 febbraio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al PNUS per l'attuazione del progetto «Sviluppo delle capacità della Commissione nazionale dei diritti dell'uomo» («Capacity Development of the National Human Rights Commission») in Nepal.

B.

La DSC contribuisce al sostegno della Commissione nazionale dei diritti dell'uomo in Nepal dal 2001. Grazie a questo sostegno è stato possibile migliorare le capacità della Commissione, in particolare in materia di educazione ai diritti umani, di trattamento dei ricorsi e di accertamento di violazioni dei diritti umani.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4559

2.3.8

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il contributo all'organizzazione di un simposio del Gruppo sulle migrazioni globali («Global Migration Group»; GMG), concluso il 29 giugno 2010

A.

Questo simposio, organizzato dal PNUS nell'ambito della sua presidenza del «Global Migration Group» offre l'opportunità di fare partecipare influenti agenzie internazionali al dibattito multilaterale sulle questioni riguardanti la migrazione e lo sviluppo e di coinvolgerli nei preparativi del Forum globale sulla migrazione e lo sviluppo che si terrà nel novembre del 2010 in Messico. Oltre a ciò, si prefigge di fornire un contributo ai lavori preparatori del Dialogo ad alto livello sulla migrazione e sullo sviluppo 2013. Lo scopo è di promuovere un approccio coerente tra le varie agenzie per facilitare il lavoro degli organi decisionali politici in materia di sviluppo e migrazione. Il simposio sarà incentrato sul lavoro del Gruppo sulle migrazioni globali in merito alle ripercussioni della crisi sulla migrazione internazionale e sul contributo del gruppo sul bilancio sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2010. Dal simposio ci si attende che proponga soluzioni e modalità semplici per costituire partenariati nei tre settori chiave definiti nel rapporto sullo sviluppo umano di 2009. Tra queste: ­ migliorare le conoscenze empiriche e includerle nell'elaborazione di politiche adeguate; ­ proteggere i diritti dei migranti; ­ integrare la questione migratoria nelle strategie regionali e nazionali per uno sviluppo durevole e una prosperità garantita.

B.

Il simposio poggia sugli obiettivi strategici del piano d'azione 2010­2012 del Programma globale Migrazione e Sviluppo, approvato il 29 aprile 2010 dalla direzione della DSC. A questo simposio verrà presentato un manuale con indicazioni concrete su come integrare la migrazione nei processi di pianificazione della cooperazione allo sviluppo. Esso è il risultato di una collaborazione tra l'OIM, che ne è considerata la promotrice, il PNUS, l'Unicef, l'UNHCR e altre agenzie. Fungerà da base per un progetto del PNUS, cui parteciperanno altre organizzazioni ONU, che ha per obiettivo di includere la migrazione nei diversi processi di pianificazione globale e settoriale, inizialmente in una serie di Paesi selezionati.

C.

100 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2010 e copre il periodo dal 27 maggio al 31 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4560

2.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto per il sostegno a sfruttamenti minerari artigianali, concluso il 6 luglio 2010

A.

Questo accordo disciplina le modalità riguardanti il sostegno a sfruttamenti minerari artigianali.

B.

L'accordo definisce il quadro della cooperazione con il PNUS.

C.

720 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 agosto 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4561

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo, concluso il 7 settembre 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e il PNUS nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il PNUS.

C.

6 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 settembre 2010 e copre il periodo dal 7 settembre 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4562

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 9 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno della DSC al PNUS per il periodo dal 9 settembre 2010 al 30 novembre 2011.

B.

Quale finanziatore, la Svizzera fornisce un contributo alla «Segreteria tecnica di sostegno alla troika dei partner tecnici e finanziari del Burkina Faso» («Secrétariat technique d'appui à la Troïka des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso»).

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2010 e copre il periodo dal 3 settembre 2010 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4563

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un sostegno al LOTFA, concluso il 29 settembre 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione concernente il Fondo fiduciario per la legge e l'ordine («Law and Order Trustfund for Afghanistan»; LOTFA), quinta fase, in Afghanistan.

B.

Alla Conferenza di Kabul del luglio 2010, il Governo afgano si è impegnato ad assumersi la piena responsabilità per la sicurezza dei suoi cittadini in tutto il Paese da parte della polizia afgana. Con il presente sostegno si intende: I) migliorare la sicurezza mediante un'interazione migliore e coordinata a livello locale tra cittadini e polizia; II) migliorare l'accesso a informazioni inerenti ai diritti des cittadini, in particolare riguardanti i diritti di gruppi vulnerabili, ad esempio le donne; III) accrescere la credibilità e l'integrità del Ministero dell'interno e della polizia afgana introducendo un meccanismo di ricorso e appello subnazionale.

C.

1,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4564

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente un contributo al Fondo per il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite a livello nazionale («United Nations Country Coordination Fund»; UNCCF), concluso il 21 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro dell'iniziativa di sostegno all'Ufficio del coordinatore sul posto («Resident Coordinator Office»), che appoggia la transizione in Nepal. Obiettivo dell'iniziativa è di testare in Nepal un modello che punti a migliorare la capacità d'impiego del sistema dell'ONU nei contesti fragili.

B.

La DSC partecipa a una sola fase di questa iniziativa. Vuole così rafforzare il sistema dell'ONU, che sostiene i Paesi dopo una crisi nel risolvere i conflitti, nel costruire la pace o nel profondere sforzi a favore dello sviluppo.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4565

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sviluppo delle istituzioni nazionali in Afghanistan, concluso il 29 settembre 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione relativa all'esecuzione del progetto di sviluppo delle istituzioni pubbliche nazionali («National Institution Building Programme»; NIBP) nella Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

Con il sostegno della comunità internazionale, dal 2002 il Governo afgano ha stanziato oltre 2 milioni di dollari USA per lo sviluppo di capacità nel settore pubblico. Nonostante i risultati concreti conseguiti in alcuni Ministeri importanti, soprattutto a livello centrale, continua a esserci una grande carenza di competenze nella maggior parte delle istituzioni pubbliche.

L'obiettivo principale della cooperazione è rafforzare le capacità istituzionali a livello di province e di distretti.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2014. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto e con un preavviso di 30 giorni da ciascuna delle Parti.

4566

2.3.15

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'eliminazione di munizioni inesplose nel Laos, concluso il 4 novembre 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo al programma del PNUS per l'eliminazione di munizioni inesplose nel Laos.

B.

L'obiettivo del progetto comprende la riduzione del numero delle vittime di munizioni inesplose e il ricupero di superfici utili supplementari per favorire lo sviluppo agricolo e socioeconomico del Laos.

C.

3 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di un mese.

4567

2.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'appoggio all'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo (HRSU) in seno al Ministero delle giustizia afgano, concluso il 30 novembre 2010

A.

Questo accordo disciplina le modalità da partecipazione ai costi di attuazione del progetto «Sistema giudiziario e unità di sostegno ai diritti dell'uomo in seno al Ministero della giustizia» («Human Rights Support Unit»; HRSU) nella Repubblica islamica dell'Afghanistan.

B.

L'obiettivo di questo accordo è costituire un'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo in seno al Ministero della giustizia, avviare attività nel settore dei diritti umani in seno al governo afgano e consolidare le attività dell'unità di sostegno ai diritti dell'uomo.

C.

291 808 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4568

2.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'UNCCF, concluso il 17 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Fondo per il coordinamento delle attività dell'ONU a livello nazionale («United Nations Country Coordination Fund»; UNCCF) del Gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDG), con sede a New York.

B.

Istituito dal Segretario generale, negli ultimi anni l'UNCCF ha contribuito a migliorare sensibilmente la programmazione e il coordinamento delle attività operative del sistema dell'ONU a livello nazionale. Da anni la Svizzera si impegna a favore di una maggiore coerenza e di un più forte coordinamento all'interno del sistema dell'ONU e ha di fatto sostenuto l'istituzione dell'Ufficio del Gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite («United Nations Development Group Office»; UNDGO;) e dell'UNCCF.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4569

2.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Gruppo di lavoro di alto livello per la crisi alimentare mondiale, concluso il 21 dicembre 2010

A.

Alla fine di aprile del 2008, il Segretario generale dell'ONU ha istituito un Gruppo di lavoro di alto livello, il cui compito consiste nel consolidare gli sforzi del sistema dell'ONU e delle istituzioni finanziarie internazionali al fine di rispondere alla crisi alimentare mondiale. Nel 2008, i 22 membri del Gruppo di lavoro hanno elaborato un Piano d'azione quadro globale (CGA), aggiornato nel 2010.

B.

Attraverso questo progetto la DSC sostiene gli sforzi di coordinamento e di rafforzamento dell'efficacia del sistema multilaterale di fronte alla crisi alimentare mondiale. A causa dell'incerta situazione nutrizionale, che rappresenta un grande fattore di instabilità a livello mondiale, è tanto più importante che questo Piano d'azione quadro sia ampiamente diffuso e utilizzato in modo sensato, sia nell'ambito delle attività delle 22 organizzazioni speciali appartenenti al Gruppo di lavoro, sia in altri organismi.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4570

2.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 21 dicembre 2010

A.

Questo accordo contempla un contributo al Fondo tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione dell'Ufficio per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione («Bureau for Crisis Prevention and Recovery»; BCPR) del PNUS.

B.

Con il contributo si intende, da un lato, sostenere i quattro pilastri del programma dell'UNDP/BCPR nel 2011 e 2012: prevenzione dei conflitti e ricostruzione, riduzione dei rischi di catastrofi naturali e ricostruzione, ricostruzione precoce e temi trasversali, parità dei sessi nelle situazioni di crisi.

Dall'altro, il contributo deve servire ad attuare rapidamente le misure del Piano esecutivo del BCPR, migliorando così l'efficacia dell'organizzazione nei Paesi colpiti da crisi.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2010 e copre il periodo dal 21 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4571

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione quanto a: 1) promozione della gestione dei risultati dello sviluppo nei Paesi in sviluppo, 2) promozione dell'apprendimento reciproco tra la DSC e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo e 3) rafforzamento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo in seno all'UNFPA.

B.

Questa collaborazione tra l'UNFPA e la DSC persegue i seguenti obiettivi: 1) rafforzare la politica dell'UNFPA quanto alla gestione in funzione dei risultati, 2) rafforzare il sistema dell'UNFPA per raggiungere e misurare i risultati dello sviluppo, 3) promuovere le capacità dell'UNFPA nel settore della gestione in funzione dei risultati mediante la formazione continua e fissando incentivi corrispondenti.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 15 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4572

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNFPA/UNICEF concernente un programma comune sulla mutilazione degli organi genitali femminili e sull'escissione, concluso il 15 dicembre 2010

A.

Questo accordo contempla un contributo al programma comune del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e dell'UNICEF sulla mutilazione degli organi genitali femminili e sull'escissione.

B.

Queste pratiche riguardano tra 100 e 140 milioni di donne e di ragazze in tutto il mondo. Abolirle porterebbe progressi nella realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), favorendo la parità dei sessi e rafforzando il ruolo della donna (MDG 3), contribuendo a ridurre la mortalità infantile (MDG 4) e migliorando la salute delle madri (MDG 5).

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4573

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 18 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione quanto a: 1) promozione della gestione dei risultati dello sviluppo nei Paesi in sviluppo, 2) promozione dell'apprendimento reciproco tra la DSC e l'UNICEF nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo e 3) rafforzamento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo in seno all'UNICEF.

B.

Questa collaborazione tra l'UNICEF e la DSC persegue i seguenti obiettivi: 1) rafforzare le capacità dell'UNICEF nel settore della gestione in funzione dei risultati, 2) sostenere i Paesi in sviluppo nell'applicazione dei più importanti principi della gestione dei risultati dello sviluppo, 3) rilevare le buone prassi, sviluppare una comunità di specialisti nel settore della gestione in funzione dei risultati e promuovere la cooperazione Sud-Sud tra i partner nazionali, 4) rafforzare la qualità del sistema di valutazione dell'UNICEF, 5) rafforzare le capacità dell'UNICEF per il rilevamento sistematico di buone prassi della funzione di valutazione e di controllo su scala nazionale.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 15 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4574

2.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di protezione dei bambini in situazioni di emergenza, concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo contempla un contributo alle attività della sezione protezione dell'infanzia dell'UNICEF legate alla protezione dei bambini in situazioni di emergenza.

B.

Per la DSC, l'UNICEF è un partner chiave nell'attuazione della strategia del DFAE per la protezione dei civili nei conflitti armati 2009­2012. L'accordo contribuisce a sostenere gli sforzi dell'UNICEF in favore dei bambini interessati da conflitti armati o che vivono in altre situazioni di emergenza.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto.

4575

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IFAD concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2010 a Roma, concluso il 29 gennaio 2010

A.

Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) si adopera per rafforzare le capacità delle organizzazioni di piccoli contadini a livello locale e nazionale. Nel farlo, si basa sul suo mandato di aiutare i gruppi di popolazione poveri nelle regioni rurali. Dal 2005­2006, questo impegno è sostenuto dal Forum dei contadini, un dialogo istituzionale condotto a livello regionale e internazionale che si riunisce ogni due anni. La riunione si terrà poco prima della sessione del Consiglio dei Governatori dell'IFAD a Roma.

B.

Promuovere la partecipazione di organizzazioni contadine ai processi politiche legati alla sicurezza alimentare a livello globale e regionale è anche uno degli obiettivi prioritari del Programma globale Sicurezza alimentare della DSC. Con il contributo al Forum dei contadini si assicura che il più alto numero possibile di suddette organizzazioni partecipi a questa riunione mondiale. In senso più ampio, il contributo rafforza la collaborazione strategica tra DSC e IFAD in questo ambito.

C.

50 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato se l'IFAD non adempie ai suoi obblighi contrattuali.

4576

2.3.25

Accordo tra la DSC e l'IFAD concernente un contributo della Svizzera all'estinzione dei debiti di Haiti nei confronti dell'IFAD, concluso il 5 luglio 2010

A.

Dopo il terremoto del 12 gennaio 2010, gli Stati membri del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) hanno stabilito un piano per l'estinzione del debito di Haiti nei confronti del Fondo. Al 31 gennaio, l'importo dei crediti scoperti ammonta a oltre 50 milioni di dollari USA. Il Consiglio d'amministrazione dell'IFAD ha deciso di coprire al massimo il 30 per cento di tale importo con mezzi propri, convertendo tali crediti in donazioni quando giungono a scadenza.

B.

Questo contributo agli sforzi multilaterali per lo sdebitamento di Haiti è parte dei contributi forniti dalla Svizzera nel quadro dell'aiuto d'urgenza e della ricostruzione rapida e a lungo termine del Paese. Complessivamente, l'aiuto della Svizzera per gli anni 2010­2012 ammonta a 35 milioni di franchi.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010. Non prevede alcuna modalità di denuncia.

4577

2.3.26

Accordo tra la DSC e l'IFAD concernente un progetto volto a migliorare la qualità dei progetti dell'IFAD nel settore dell'acqua, concluso il 9 dicembre 2010

A.

Il mandato del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) consiste nel rafforzare le capacità delle popolazioni rurali povere nei Paesi in sviluppo affinché siano in grado di superare la fame e l'estrema povertà. Circa due terzi degli investimenti (prestiti e donazioni) dell'IFAD confluiscono nella gestione delle risorse naturali, in particolare nella gestione dell'acqua da parte dell'agricoltura a livello comunale.

B.

La DSC contribuisce a migliorare la qualità di programmi, progetti e donazioni dell'IFAD in questo settore, dalla fase preparatoria, a quella accompagnatoria fino a quella di controllo. Con questo contributo ci si prefigge di garantire che vengano ulteriormente diffusi gli approcci innovativi ed efficienti dell'IFAD e di altri finanziatori bilaterali e multilaterali, che vanno direttamente a beneficio delle popolazioni rurali povere e riducono la pressione sulle risorse idriche limitate.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato se l'IFAD non adempie ai suoi obblighi contrattuali.

4578

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno amministrativo al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 21 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la DSC e il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) concernente il sostegno amministrativo all'Istituto di ricerca ICIPE («African Insect Science for Food and Health»).

B.

Innanzitutto per motivi legati all'efficienza, il DFID ha affidato alla DSC il compito di rappresentarlo. Per la DSC, ciò comporta il vantaggio di poter migliorare la propria influenza nel dialogo con il management dell'ICIPE senza dover aumentare l'impegno finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2010. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4579

2.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno amministrativo al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 23 novembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la DSC e il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) concernente il sostegno amministrativo all'Istituto di ricerca ICIPE («African Insect Science for Food and Health»).

B.

Innanzitutto per motivi legati all'efficienza, il DFID ha affidato alla DSC il compito di rappresentarlo. Per la DSC, ciò comporta il vantaggio di poter migliorare la propria influenza nel dialogo con il management dell'ICIPE senza dover aumentare l'impegno finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4580

2.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentata dal DFID, e la Svezia, rappresentata dalla SIDA, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci al mercato sistemici in favore dei poveri, concluso il 17 novembre 2010

A.

Questo accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC, l'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale (SIDA) e il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) nel settore della promozione dell'impiego e del reddito nella cooperazione allo sviluppo.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la SIDA e il DFID.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2010 e copre il periodo dal 17 novembre 2010 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4581

2.3.30

Accordo tra la DSC e l'ITC-OIL concernente il progetto «Methodological guide to design, implement and evaluate joint learning events», concluso il 17 agosto 2010

A.

Il contributo finanziario consente all'«International Training Centre of International Labour Organization» (ITC-ILO; Centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, CIF-OIL) di elaborare un manuale metodologico per la pianificazione e l'esecuzione di manifestazioni formative nell'ambito del programma «Train4Dev».

B.

Il CIF-OIL assume il coordinamento e la responsabilità dei processi per l'elaborazione del manuale metodologico nel quadro della rete Train4Dev.

C.

62 973 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

4582

2.3.31

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il progetto «Parco nazionale Manu» in Peru, concluso il 25 giugno 2010 Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'UNESCO nell'ambito del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro per la cooperazione con l'UNESCO.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4583

2.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO, concernente un contributo al rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti», concluso il 22 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC al rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti» (RMS).

B.

Con il contributo a questo rapporto, la DSC persegue tre obiettivi: a) partecipare attivamente al dialogo internazionale sulle politiche educative integrando i propri approcci, b) mostrare i nessi tra educazione primaria e formazione professionale, tema del rapporto 2012 e c) coinvolgere i Paesi del Sud al dialogo politico.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2012.

4584

2.3.33

Accordo tra la DSC e l'OIL, concernente un contributo al progetto «Promozione del lavoro degno mediante la buona gestione del governo, protezione e abilitazione dei lavoratori migranti»: garanzia per un'attuazione efficace della politica dello Sri Lanka in materia di migrazione di lavoro, concluso il 15 dicembre 2010

A.

Questo progetto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sostiene la politica dello Sri Lanka in materia di migrazione di lavoro e la promozione del lavoro degno e produttivo per i migranti rafforzando la politica e il processo di attuazione, inclusi regolamentazione e resoconto.

B.

L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e prosperità ai lavoratori migranti e alle loro famiglie.

C.

659 355 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2010 e copre il periodo dal 15 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4585

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il contributo della Svizzera al Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani per il 2010, concluso il 27 maggio 2010

A.

Questo accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in favore del Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani per l'anno 2010.

B.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare le capacità nazionali e regionali nel settore della promozione e del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e di quelli dello Stato di diritto. Vengono promosse misure pratiche per radicare meglio i diritti umani nella legislazione nazionale, l'indipendenza della giustizia, la sensibilizzazione della società civile e il rafforzamento delle istituzioni nazionali dei diritti umani.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4586

2.3.35

Accordo tra la DSC e il Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo concernente un contributo al Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2010, concluso il 21 ottobre 2010

A.

Il Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo («Forum mondial sur la migration et le développement»; FMMD) è composto da vari Paesi, responsabili anche del suo svolgimento. Scopo del Forum è lo scambio di prassi nei singoli Paesi e la realizzazione di progetti concreti. Il tema di quest'anno è «Partenariato per la migrazione e lo sviluppo umano: prosperità condivisa ­ responsabilità condivisa». Sono previste tre tavole rotonde su diversi temi.

La Svizzera assicura la copresidenza di quella sul tema «Valutazione degli effetti della migrazione sullo sviluppo sociale ed economico ­ vari nessi causali» e partecipa attivamente a quella sulla «Valutazione della rilevanza e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla migrazione e sullo sviluppo».

B.

L'accordo disciplina il contributo della DSC alla presidenza messicana per l'organizzazione del Forum 2010.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4587

2.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un partenariato nel settore della gestione dei risultati dello sviluppo, concluso il 4 gennaio 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione relative alla promozione della gestione dei risultati dello sviluppo nei Paesi in sviluppo.

B.

Questa collaborazione si propone di sostenere ogni anno tre Paesi in sviluppo nell'identificare e rendere prioritarie le capacità in materia di gestione dei risultati dello sviluppo nei settori a) condotta, b) resoconto e partenariati, c) controllo e valutazione, d) pianificazione e preventivo ed e) sistema statistico.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2010 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 15 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4588

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il Fondo di multi-donatori della BM per un partenariato BM-ONU nei settori fragilità e conflitti, concluso il 31 maggio 2010

A.

L'accordo contempla l'amministrazione di un Fondo di multi-donatori della BM con il quale si finanzia un partenariato tra Banca Mondiale e Nazioni Unite nel settore delle situazioni di fragilità e di conflitto.

B.

Con il contributo ci si prefigge di rafforzare il partenariato tra la BM e l'ONU. L'obiettivo è migliorarne la capacità di reazione operativa nelle situazioni di fragilità e di conflitto. Le attività previste dovrebbero contribuire a coordinare meglio i programmi di entrambe le istituzioni, rafforzare il dialogo strategico, politico e operativo nei Paesi bersaglio, migliorare la comprensione riguardo al rispettivo mandato a i relativi ruoli. Con tali misure ci si prefigge di inoltre sfruttare meglio le possibilità di questo partenariato, elaborare strumenti di analisi e di valutazione congiunti e promuovere strumenti per una buona cooperazione.

C.

3 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2010 e copre il periodo da settembre 2010 a luglio 2013. Può essere denunciato per scritto.

4589

2.3.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo all'iniziativa per accelerare l'attuazione del programma «Istruzione per tutti», concluso il 3 giugno 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'iniziativa per accelerare l'attuazione del programma «Istruzione per tutti» («Education for All ­ Fast Track Initiative Catalytic Trust Fund»), un fondo fiduciario amministrato dalla Banca Mondiale a Washington.

B.

Con questa iniziativa internazionale ci si prefigge di accelerare i progressi dei Paesi meno sviluppati nella realizzazione dei due Obiettivi di Sviluppo del Millennio riguardanti l'istruzione (istruzione primaria e pari opportunità per ragazze e ragazzi a livello elementare e medio). A tale scopo, l'iniziativa mette fondi supplementari a disposizione di Paesi con una buona politica formativa e piani d'azione solidi, ma senza risorse sufficienti.

C.

4,5 milioni franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4590

2.3.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo al Fondo sugli sfollamenti forzati e lo sviluppo, concluso il 12 agosto 2010

A.

L'accordo contempla un contributo alla Sezione Conflitto e Violenza del Dipartimento per lo sviluppo sociale della Banca Mondiale. Con il contributo ci si prefigge di consentire e sostenere la ricerca, la preparazione e l'attuazione di operazioni, promuovere i processi di apprendimento e sviluppare partenariati con attori locali e internazionali, per reagire in modo più mirato a sfollamenti forzati di gruppi di popolazioni, che rappresentano una grossa sfida per lo sviluppo.

B.

Per la DSC, la ricerca di soluzioni durature per le persone sfollate è una sfida centrale sia sotto l'aspetto della migrazione internazionale sia in relazione con i contesti di fragilità e le situazioni di postconflitto. Il contributo della BM in questo ambito corrisponde a una necessità strategica di coinvolgere i partner dello sviluppo nella ricerca di soluzioni durature. Per la DSC anche la BM è un partner strategico per quanto concerne la fragilità e la transizione postconflitto.

C.

600 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2010 ed è valido fino al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto.

4591

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente l'allestimento del rapporto 2012 della BM sullo sviluppo mondiale sul tema dell'uguaglianza tra i sessi e dello sviluppo, concluso il 29 novembre 2010

A.

Questo contributo serve a finanziare il rapporto 2012 della BM sullo sviluppo mondiale sul tema dell'uguaglianza tra i sessi e dello sviluppo.

B.

La Svizzera sostiene la BM convinta che i lavori/la collaborazione di/con quest'ultima contribuiscano a instaurare un dialogo fondato su uno spirito di partenariato che nell'elaborazione del rapporto ammette anche voci critiche.

Il dialogo comprende la ricerca sul genere e l'uguaglianza tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo. Mediante il contributo svizzero si consegue una migliore base di dati nell'elaborazione del rapporto (estensione degli esami per Paese) e si consente di organizzare seminari regionali appena pubblicati i primi risultati. La DSC sostiene inoltre il radicamento del tema nella BM.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2010 ed è valido dal 29 novembre 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto se nell'attuazione del progetto non vengono rispettate le disposizioni convenute nell'accordo.

4592

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un Fondo per analisi di impatto focalizzate sulla povertà, concluso il 10 dicembre 2010

A.

L'accordo contempla un contributo allo sviluppo, all'attuazione e alla promozione di analisi sulle conseguenze previste e impreviste di riforme politiche sul benessere di differenti gruppi sociali, in particolare dei più poveri, vulnerabili ed emarginati.

B.

Con il progetto ci si prefigge di rilevare e analizzare più rapidamente l'impatto di riforme, affinché vengano promosse quelle con effetti positivi sulla popolazione povera.

C.

540 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2012.

4593

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il finanziamento del «Global Forums on Stolen Asset Recovery & Development» della BM, concluso il 13 dicembre 2010

A.

Questo contributo è servito a finanziare il Forum globale sul recupero dei fondi illecitamente sottratti e lo sviluppo («Global Forums on Stolen Asset Recovery & Development»; StAR), che si è svolto a Parigi l'8 e il 9 giugno 2010.

B.

La Svizzera ha organizzato questa conferenza internazionale assieme alla BM, convinta di dover dichiarare a livello internazionale il suo ruolo di pioniera e le sue esperienze pluriennali nella lotta contro gli averi di despoti.

Negli ultimi vent'anni, la Svizzera ha sbrigato con successo numerosi casi di restituzione di questo genere di averi. Inoltre, continua a essere impegnata su questo tema e nel corso del 2010 ha adottato una nuova legislazione in materia 2010. La conferenza ha esplicitamente sottolineato l'importanza del tema nei questioni dello sviluppo, un aspetto spesso non considerato a sufficienza.

La conferenza ha completato in maniera sensata il contributo generale della DSC all'iniziativa StAR, che dura tre anni.

La conferenza è stata organizzata assieme all''iniziativa StAR («Stolen Asset Recovery») della BM e dell' UNODC («United Nations Office on Drugs and Crime»; Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), mentre l'intera collaborazione logistica (e il contratto) è avvenuta unicamente con la Banca mondiale. Le risorse stanziate corrispondono alla ripartizione dei costi per la coorganizzazione della conferenza (tra BM e Svizzera), così come convenuta all'inizio dell'anno.

C.

123 049 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre l'impegno della Svizzera nei confronti della BM per il periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2010.

4594

2.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale della francofonia concernente contributi volontari per il 2010/2011, concluso il 6 giugno 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF), da trasferire al Fondo multilaterale per il 2010/2011.

B.

Con questo contributo ci si prefigge di sostenere gli sforzi dell'OIF nel settore dello sviluppo organizzativo (progetto di ammodernamento). 750 000 franchi verranno impiegati per rafforzare una gestione in funzione dei risultati. Gli sforzi dell'OIF nel settore della cooperazione allo sviluppo (in primo luogo educazione e sviluppo durevole) verranno sostenuti con 650 000 franchi. Sono inoltre previsti 200 000 franchi a favore dell'Università Senghor (con sede ad Alessandria d'Egitto), incaricata di formare quadri francofoni.

C.

1,6 milioni franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4595

2.3.44

Convenzione tra la DSC e l'OIM sul contributo al rapporto 2010 sulla migrazione nel mondo, concluso il 15 febbraio 2010

A.

Il rapporto 2010 sulla migrazione nel mondo dell'OIM, che verrà pubblicato nel novembre del 2010, si occuperà di fattori che influenzeranno le tendenze migratorie globali nei prossimi due decenni. Discuterà anche delle ripercussioni di queste tendenze sulla politica migratoria e della capacità degli Stati di adeguare la propria gestione della questione migratoria.

B.

L'accordo disciplina il contributo del DSC ai costi di produzione del rapporto.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 15 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio al 30 novembre 2010. Può essere denunciata per scritto in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4596

2.3.45

Accordo tra la DSC e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie concernente un contributo a un seminario sulla valutazione dell'impatto delle politiche migratorie sullo sviluppo, concluso il 22 luglio 2010

A.

All'incontro, organizzato dal Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD), hanno partecipato esperti di servizi governativi, di organizzazioni internazionali e di centri di ricerca. All'ordine del giorno la valutazione dell'impatto delle politiche migratorie sullo sviluppo.

Il seminario, di cui era responsabile il gruppo di lavoro ad hoc «Coerenza», copresieduto da Svizzera e Maroccoco, è un'iniziativa sostenuta dal Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo. I partecipanti hanno emanato raccomandazioni sui seguenti temi: a) valutazione dell'impatto b) profili migratori e c) integrazione della migrazione nei processi di sviluppo. Esse serviranno da base per elaborare iniziative concrete nel settore.

B.

La DSC sostiene questa iniziativa, che rientra nelle attività da essa sostenute nel quadro del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo. Il Programma globale Migrazione e Sviluppo della DSC si adopera inoltre per portare avanti dal profilo concettuale e politico le questioni inerenti alla migrazione e allo sviluppo. Il sostegno a questa iniziativa originale da parte del Forum è quindi un'opportunità unica.

C.

28 889 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2010 e copre il periodo dal 15 giugno 2010 al 31 agosto 2010. Può essere denunciato per scritto in caso di violazione delle disposizioni contrattuali. La denuncia diventa effettiva dalla ricezione della notifica scritta.

4597

2.3.46

Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 9 settembre 2010

A.

Il ruolo dei migranti nella promozione dello sviluppo e nella riduzione della povertà nei loro Paesi d'origine è risaputo. Obiettivo dell'accordo è consolidare le autorità migratorie di 13 Paesi (Algeria, Capo Verde, Etiopia, Ghana, Libano, Libia, Mali, Maroccoco, Niger, Nigeria, Senegal, Siria e Tunisia) affinché possano collaborare con la propria diaspora e ottimizzare il potenziale insito nella migrazione per lo sviluppo. L'analisi comparativa dei dati, delle esperienze e delle strategie di questi Paesi ha consentito di stilare un inventario delle buone prassi, che è stato poi distribuito alle autorità competenti dei 13 Paesi e ad altre cerchie interessate.

B.

L'accordo con il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) contribuisce a rafforzare il dialogo bilaterale sulle migrazioni condotto dalla Svizzera con i Paesi interessati e serve in particolare all'attuazione del partenariato sulla migrazione concluso tra la Svizzera e la Nigeria.

C.

40 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di una di esse.

4598

2.3.47

Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 27 dicembre 2010

A.

Il ruolo dei migranti nella promozione dello sviluppo e nelle lotta contro la povertà nei loro Paesi d'origine è risaputo. Obiettivo dell'accordo è consolidare le autorità migratorie di 13 Paesi (Algeria, Capo Verde, Etiopia, Ghana, Libano, Libia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Siria e Tunisia) affinché possano collaborare con la propria diaspora e ottimizzare il potenziale insito nella migrazione per lo sviluppo.

B.

L'accordo con il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie contribuisce a rafforzare il dialogo bilaterale sulle migrazioni condotto dalla Svizzera con i Paesi interessati e serve in particolare all'attuazione del partenariato sulla migrazione concluso tra la Svizzera e la Nigeria.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto in caso di violazione delle disposizioni contrattuali.

4599

2.3.48

Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso il 16 dicembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del sostegno della DSC all'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) destinato al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie («Global Sanitation Fund»; GSF).

B.

Il GSF ha avuto origine da una raccomandazione nel Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano e del Consiglio consultivo sull'acqua e sull'igiene del Segretario generale dell'ONU al fine di porre rimedio alla mancanza di finanziamenti per la sanificazione e l'igiene. L'accesso a servizi sanitari di base e all'igiene è fondamentale per la salute, l'ambiente, la dignità umana e la lotta contro la povertà in generale. Il GSF segue le indicazioni della Dichiarazione di Parigi, in particolare permette una concentrazione di finanziamenti provenienti da fonti diverse per l'attuazione di un unico approccio, definito in ognuno dei Paesi interessati. Il GSF è un meccanismo finanziario che da una parte concentra i propri interventi nei Paesi più poveri, in cui la domanda di strutture igienico-sanitarie è maggiore, e dall'altra permette la realizzazione di progetti e approcci la cui efficacia è stata dimostrata nel quadro di politiche nazionali in materia di servizi sanitari di base definite chiaramente dal Governo.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 16 dicembre 2010. Copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

4600

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IICA concernente la promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale, concluso il 3 dicembre 2010

A.

Questo accordo con l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura (IICA) definisce le modalità di finanziamento del programma di promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale. Il programma si prefigge di rafforzare la ricerca agricola a livello regionale e nazionale grazie a una collaborazione concertata tra i diversi attori pubblici e privati.

B.

L'economia dell'America centrale si basa in primo luogo sul settore primario. Lo sviluppo di questo settore richiede un rafforzamento delle attività di ricerca agricole. Tenuto conto dell'economia di scala, queste attività si giustificano tuttavia solo se sono svolte a livello regionale. Il programma sostenuto si fonda sulle conoscenze acquisite sinora in programmi simili. Pone l'accento sull'adozione, da parte dei Paesi interessati, di una strategia comune applicabile sia agli sforzi d'integrazione messi in atto a livello regionale sia ai progetti nazionali di sviluppo.

C.

4,263 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4601

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al Fondo fiduciario FAO-GFAR (YPARD), concluso il 19 maggio 2010

A.

Mediante il contributo all'YPARD («Young Professionals' Platform for Agricultural Research for Development»), la DSC sostiene un'organizzazione in rete il cui obiettivo è in particolare di promuovere la partecipazione e i contributi a conferenze internazionali e dibattiti politici di giovani specialisti del settore della ricerca agricola in favore dei Paesi in sviluppo. Ci si prefigge di inoltre promuovere il tema dell'agricoltura tra i giovani e l'accesso a relative opportunità di finanziamento e di formazione continua.

B.

Seguito (fase 2) di questo sostegno sulla base di un piano aziendale riveduto e credibile.

C.

600 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2014. Non è prevista alcuna modalità di denuncia.

4602

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO, concernente un contributo al progetto di direttive volontarie sulla governance responsabile nell'utilizzazione della terra e delle altre risorse naturali, concluso il 26 novembre 2010

A.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e i suoi partner lavorano alla messa a punto di direttive volontarie per migliorare la governance nell'utilizzazione della terra e delle altre risorse naturali. Le direttive volontarie contengono principi e norme accettate a livello internazionale per richiamare a pratiche responsabili. Propongono ai Governi un quadro che possono impiegare per elaborare strategie, politiche, leggi e programmi propri. Le direttive consentono alle autorità governative, al settore privato, alla società civile e ai cittadini di verificare se le attività previste (le proprie o quelle di altri attori) sono in sintonia con le prassi accettate.

B.

La DSC, rappresentata dal Programma globale Sicurezza alimentare, ha identificato come un fattore chiave l'accresciuta concorrenza per la terra e le altre risorse naturali. Sono necessari sforzi internazionali per migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni rurali povere. In pratica, i diritti di godimento del terreno determinano chi può utilizzare quali risorse della terra, per quanto tempo e a quali condizioni. Se le popolazioni povere e vulnerabili hanno solamente diritti limitati per accedere ai terreni e ad altre risorse naturali, non riusciranno a liberarsi dalla fame e dalla povertà. Con questo contributo, la DSC sostiene l'approntamento di strumenti (le direttive volontarie e altri manuali per attuarle) volti a colmare l'assenza o l'insufficienza di governance quanto al diritto fondiario e alla gestione dell'acqua nei Paesi in sviluppo.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011. Non prevede alcuna modalità di denuncia.

4603

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Food for people», concluso il 31 agosto 2010

A.

Questo contributo sostiene quattro centri di ricerca internazionali («International Center for Maize and Wheat Improvement», CIMMYT; «International Rice Research Institute», IRRI; «Bioversity»; «International Livestock Research Institute», ILRI) e il «Challenge program» «Generation» del CGIAR («Consultative Group of International Agricultural Research») nell'elaborare due programmi di ricerca globali e nel definire il loro contributo ad altri programmi del nuovo quadro strategico del CGIAR, nella fattispecie MP3: «Aumento durevole della produttività dei prodotti della terra» (incl. riso, grano, mais e altre colture di importanza regionale, tra cui patate, manioca, miglio, lenticchie ecc.) e MP4: «Alimentazione e salute».

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

4,88 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Nell'accordo non è prevista alcuna modalità di denuncia.

4604

2.3.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Environment for People», concluso il 31 agosto 2010

A.

Questo contributo sostiene quattro centri di ricerca internazionali («Center for International Forestry Research», CIFOR; «World Agroforestry Centre», ICRAF; «International Water Management Institute», IWMI; «WorldFish») e al «Challenge program» «Water for Food» del CGIAR («Consultative Group of International Agricultural Research») nell'elaborare tre programmi di ricerca globali e nel definire il loro contributo ad altri programmi del nuovo quadro strategico del CGIAR, nella fattispecie MP 5: «Soluzioni a lungo termine per la scarsità di acqua e il degrado dei terreni»; MP6: «Foreste e alberi»; e «Cambiamenti climatici, agricoltura e sicurezza alimentare».

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

3,82 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Nell'accordo non è prevista alcuna modalità di denuncia.

4605

2.3.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGIAR sul tema «Policy for People», concluso il 31 agosto 2010

A.

Questo contributo sostiene sei centri di ricerca internazionali («International Center for Tropical Agriculture», CIAT; «International Potato Center», CIP; «International Institute for Tropical Agriculture», IITA; «International Center for Agricultural Research in Dry Areas», ICARDA; «International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics», ICRISAT; «International Food Policy Research Institute», IFPRI) nell'elaborare tre programmi di ricerca globali e nel definire il loro contributo ad altri programmi del nuovo quadro strategico del CGIAR («Consultative Group of International Agricultural Research»), nella fattispecie MP 1: «Sistemi agricoli per le regioni povere e vulnerabili»; MP 2: «Politiche, istituzioni e mercati»; MP 3: «Aumento durevole della produttività per garantire la sicurezza alimentare mondiale».

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Nell'accordo non è prevista alcuna modalità di denuncia.

4606

2.3.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al GFATM, concluso il 30 ottobre 2010

A.

Contributo generale della Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo in favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

B.

Il Fondo globale sostiene i Paesi in sviluppo nella lotta contro malattie infettive quali AIDS, tubercolosi e malaria che, oggi ancora, causano ogni anno oltre sei milioni di decessi in tutto il mondo, rendendo difficoltoso lo sviluppo economico dei Paesi interessati.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4607

2.3.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Sostegno a capacità critiche di centri di ricerca e di consorzi CGIAR nell'anno di transizione 2011», concluso il 21 dicembre 2010

A.

In un anno 2010­2011 caratterizzato dal passaggio dal sostegno all'istituto al sostegno al programma delle modalità di finanziamento del CGIAR («Consultative Group of International Agricultural Research»), con questi mezzi finanziari vengono sostenuti quattro centri di ricerca («International Center for Tropical Agriculture», CIAT; «International Potato Center», CIP; «Bioversity«; «WorldFish«) affinché possano mantenere e garantire le loro capacità di ricerca in questa situazione critica. Inoltre, il consorzio CGIAR viene rafforzato nello sviluppo del settore «Proprietà intellettuale e sostegno legale» e nell'introduzione di un sistema di gestione uniforme.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Nell'accordo non è prevista alcuna modalità di denuncia.

4608

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 del Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 23 dicembre 2010

A.

Il centro di sviluppo dell'OCSE, che funziona come «thinktank», è composto da un gruppo di ricercatori esperti che in generale si occupano di questioni riguardanti lo sviluppo, mettendone in luce specialmente gli aspetti macroeconomici. I lavori svolti dal Centro sono riconosciuti a livello internazionale e sono all'avanguardia nella ricerca sullo sviluppo.

B.

La Svizzera figura fra i più importanti finanziatori del Centro e questo varrà anche per il periodo di lavoro 2011­2012. Oltre al suo sostegno alle spese di funzionamento del Centro, la Svizzera sostiene diversi progetti in corso, in particolare «Perspectives on Global Development», che nel 2011 analizzerà le dimensioni sociali risultanti dallo spostamento della ricchezza dall'Ovest verso il Sud e l'Est, e le attività concernenti la comunicazione sulle questioni di sviluppo di cui è responsabile un collaboratore della DSC distaccato presso il Centro.

C.

Complessivamente 1,2 milioni di franchi, di cui 1 milione dalla DSC e 200 000 dalla SECO. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2010. Copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Termina quando entrambe le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

4609

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente il contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 27 agosto 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità di pagamento per questo contributo.

Precisa inoltre gli impegni del Segretariato generale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD) per quanto attiene alla gestione del contributo e ai rapporti finanziari e operativi.

B.

Questo contributo è versato sotto forma di un contributo volontario al Segretariato generale affinché quest'ultimo possa adempiere ai compiti scaturiti dalla nona Conferenza delle Parti contraenti, in particolare a quello concernente l'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

405 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2010 e copre il periodo dal 15 marzo al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

4610

2.3.59

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno al processo di decentramento mediante un contributo all'attuazione della Politica Nazionale di Sviluppo dei Centri Secondari (PNDCS) nel quadro del Programma di Sostegno alla Gestione delle Collettività Territoriali (AGCT), concluso il 16 febbraio 2010

A.

L'accordo disciplina gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera e le modalità per l'attuazione del contributo svizzero al processo di decentramento in Burkina Faso nel quadro della Politica Nazionale di Sviluppo dei Centri Secondari («Politique Nationale de Développement des Centres Secondaires»; PNDCS) attraverso il Programma di Sostegno alla Gestione delle Collettività Territoriali («Appui à la Gestion des Collectivités Territoriales»; AGCT).

B.

Il programma si prefigge di contribuire a migliorare la governance nelle collettività territoriali, di rafforzare le capacità tecniche e l'autonomia finanziaria delle collettività territoriali, di sostenere la strutturazione di spazi economici regionali e di promuovere i meccanismi nazionali di sostegno al decentramento.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4611

2.3.60

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente la promozione dello sviluppo locale nella parte orientale del Paese, concluso il 1° giugno 2010

A.

L'accordo disciplina gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera e le modalità dell'attuazione del contributo svizzero allo sviluppo della regione orientale del Burkina Faso («Appui au Développement Local à l'Est»; ADELE). Alla base vi sono la strategia di sviluppo rurale e la strategia di decentramento per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2013.

B.

Con questo programma ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: rafforzare le capacità di gestione delle collettività territoriali, aumentare le capacità produttive della popolazione per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la situazione del reddito e contribuire a sviluppare prestazioni di consulenza diretta per i produttori.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2010 e copre il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di eventi di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione del programma, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4612

2.3.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il programma sanitario in Burundi, concluso il 16 giugno 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nell'ambito del programma sanitario in Burundi.

B.

Il programma si rifà agli obiettivi della politica sanitaria nazionale e alle strategie definite nei piani nazionali di sviluppo sanitario (PNDS I 2006­ 2010 e PNDS II 2011­2015). Obiettivo del programma è migliorare la salute della popolazione riducendo le principali cause di morbidità e di mortalità.

C.

6,705 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4613

2.3.62

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Pianificazione e valorizzazione pacifica degli spazi e dei fondi agricoli nella regione di Sikasso» (AVAL), concluso il 18 marzo 2010

A.

Il presente accordo contempla la quarta fase del programma «Pianificazione e valorizzazione pacifica degli spazi e dei fondi agricoli nella regione di Sikasso» («Aménagement et valorisation pacifique des espaces et du foncier agricole dans la région de Sikasso»; AVAL) della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Scopo del programma è contribuire alla sovranità alimentare e alla creazione di benessere nella regione di Sikasso mediante una valorizzazione equa e durevole delle risorse naturali esistenti.

C.

4,985 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2012. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4614

2.3.63

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Partenariati per l'esercizio di una governance appropriata», concluso il 18 marzo 2010

A.

Il presente accordo contempla la seconda fase del programma «Partenariati per l'esercizio di una governance appropriata» («Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée») della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Scopo del programma è radicare il decentramento nelle istituzioni e nella società maliana.

C.

4,970 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2012. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4615

2.3.64

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma «Partenariato nei settori della salute e dello sviluppo sociale», concluso il 30 giugno 2010

A.

Il presente accordo disciplina la terza fase del programma «Partenariato nei settori della salute e dello sviluppo sociale» («Partenariat Santé et Développement Social»; PSDS) della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Con questo programma ci si prefigge di contribuire a un sistema sociosanitario decentrato, di buona qualità e accessibile a tutti nella regione di Sikasso, in particolare nei circondari di Kadiolo e Sikasso.

C.

2,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4616

2.3.65

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno al decentramento dell'educazione, concluso il 30 giugno 2010

A.

Questo accordo disciplina la terza fase del programma di sostegno al decentramento dell'educazione («Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education»; PADE) della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Questo programma si prefigge di contribuire a un sistema di educazione primaria decentrato, rilevante e di buona qualità nelle regioni di Sikasso, Mopti e Timbuktu.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4617

2.3.66

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno alle economie locali delle collettività di Youwarou e di Niafunké, concluso il 30 giugno 2010

A.

Questo accordo disciplina la terza fase del programma di sostegno alle economie locali delle collettività di Youwarou e di Niafunké («Programme d'Appui aux économies locales des Collectivités de Youwarou et de Niafunké»; PACY) della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Con questo programma si vogliono promuovere spazi socioeconomici condivisi dalle comunità e corrispondenti alle loro forme di cooperazione.

Devono inoltre poggiare su una gestione del governo partecipativa, equa e pacifica a livello locale.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4618

2.3.67

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di sostegno della Federazione nazionale degli artigiani del Mali (FNAM), concluso il 30 giugno 2010

A.

Il presente accordo contempla la sesta fase del programma di sostegno alle attività della Federazione nazionale degli artigiani del Mali («Contribution aux Activités de la Fédération Nationale des Artisans du Mali»; FNAM) della cooperazione allo sviluppo svizzera.

B.

Scopo di questo programma è rafforzare il settore dell'artigianato del Mali affinché possa fornire un contributo durevole e significativo allo slancio dell'economia nazionale.

C.

3,428 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2014. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti dopo un termine di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata per causa di forza maggiore. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi, dopo non avere ricevuto alcuna risposta al suo sollecito.

4619

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia e il PNUS concernente il Fondo anti-corruzione, concluso il 25 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera, la Norvegia e il PNUS nell'ambito del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la Norvegia e il PNUS.

C.

733 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4620

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio svizzero di cooperazione in Mali (donatore), e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 13 novembre 2010

A.

Con l'accordo ci si prefigge di assumere una parte dei costi di finanziamento della prima fase del programma di sostegno alle organizzazioni della società civile («Programme d'Appui aux Organisations de la Societé Civile»; PAOSC). Al finanziamento partecipano Canada, Danimarca, Svezia, Svizzera e PNUS, che è anche responsabile dell'esecuzione. Obiettivo del PAOSC è rafforzare le organizzazioni della società civile, che devono partecipare maggiormente ai processi democratici, alla riforma dello Stato e al decentramento, assumendo il loro ruolo di attori dello sviluppo e del mutamento sociale. Ci si aspetta un miglioramento dei programmi e delle politiche di sviluppo del Governo e dei finanziatori, affinché siano coordinati ancora meglio con le necessità della popolazione, in particolare dei gruppi più vulnerabili.

B.

L'accordo disciplina le modalità dei pagamenti e dell'utilizzo delle risorse e le disposizioni in materia di rapporto, audit e valutazione.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2010 e copre il periodo dal 15 novembre 2010 al 31 dicembre 2011. Rimane valido fino a quando le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi contrattuali o avranno convenuto assieme di sospenderne o cessarne l'esecuzione per ragioni ritenute sufficienti per entrambe le Parti. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti. Se, in seguito a un errore di una delle Parti, non è possibile proseguire l'esecuzione dell'accordo, l'altra Parte è autorizzata a denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi dal sollecito, se esso è rimasto senza risposta.

4621

2.3.70

Convenzione di finanziamento concernente l'Organizzazione della seconda fase di valutazione della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo in Benin, conclusa il 1° marzo 2010

A.

La presente Convenzione è stata conclusa sulla base dell'accordo di cooperazione tecnica del 23 gennaio 1981 tra il Governo della Repubblica popolare del Benin e il Consiglio federale svizzero. Si sostiene il Ministero della prospettiva, dello sviluppo, della valutazione della politica pubblica e del coordinamento delle attività governative (MPDEPPCAG), che partecipa all'organizzazione della seconda fase di valutazione nel quadro della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo in Benin.

Nella Dichiarazione si rinvia all'importanza di una valutazione transnazionale, congiunta e indipendente che dovrebbe indicare in che modo una migliore efficacia della cooperazione allo sviluppo può contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo. Una ventina di Paesi, tra cui il Benin, partecipano alla valutazione, il cui scopo è verificare la rilevanza e l'efficacia della Dichiarazione di Parigi e il suo contributo all'aiuto allo sviluppo e, in fin dei conti, allo sviluppo stesso.

B.

L'aiuto va al MPDEPPCAG, che ha incaricato l'Osservatorio del cambiamento sociale («Observatoire du Changement Social»; OCS) del coordinamento della valutazione. La cooperazione allo sviluppo svizzera sostiene il Benin dal profilo metodologico, tematico e finanziario. In questo sostegno l'accento è posto sullo scambio di conoscenze tra il Benin e la cooperazione allo sviluppo svizzera.

C.

80 000 Euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° marzo 2010 ed è valida fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciata se una delle Parti ritiene che un evento sopravvenuto ostacoli in modo significativo la prosecuzione del progetto. In un simile caso, le Parti definiscono di comune accordo le misure da prendere. Possono porre fine al progetto dopo uno scambio di lettere o unilateralmente mediante lettera di denuncia. In caso di denuncia della presente convenzione, il MPDEPPCAG trasferisce ai partner che contribuiscono al finanziamento del progetto la rimanenza inutilizzata del loro contributo; essa verrà ripartita in proporzione al contributo finanziario di ogni Parte al progetto.

4622

2.3.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero dello sviluppo e della pianificazione, concernente il programma nazionale di rafforzamento della pianificazione e dello sviluppo decentrati, concluso il 29 settembre 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il programma nazionale di rafforzamento delle competenze di pianificazione e di finanziamento decentrate.

B.

Questo programma serve a migliorare le capacità istituzionali delle strutture governative decentrate a livello di distretti e, grazie al rafforzamento delle competenze di pianificazione e di finanziamento, si propone di fornire servizi pubblici migliori alla popolazione locale.

C.

2,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 maggio 2013. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4623

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero delle costruzioni pubbliche e dell'alloggio e dal Ministero delle finanze, concernente il programma nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali e l'igiene degli insediamenti, concluso l'11 agosto 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relative al programma nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali e l'igiene degli insediamenti.

B.

Questo programma nazionale serve ad ampliare l'approvvigionamento della popolazione rurale del Mozambico di infrastrutture per l'acqua potabile e l'igiene degli insediamenti. La Svizzera può così apportare la sua esperienza decennale nel primo programma di questo genere su scala nazionale.

C.

3,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4624

2.3.73

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente la lotta contro la povertà mediante allevamenti migliorati, concluso il 24 febbraio 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo alla lotta contro la povertà nell'altopiano del Vietnam.

B.

L'obiettivo del progetto comprende un miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli contadini nell'altopiano del Vietnam mediante un supporto tecnico nella produzione animale.

C.

217 769 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti.

4625

2.3.74

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente strumenti di pianificazione e di attuazione nel settore agricolo, concluso il 29 marzo 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo allo sviluppo rurale e più in particolare all'agricoltura in Vietnam.

B.

L'obiettivo del progetto comprende un miglioramento dello sviluppo rurale adeguando gli strumenti di pianificazione e di attuazione alle corrispondenti politiche a livello di governo e rafforzando le capacità istituzionali.

C.

2,675 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4626

2.3.75

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno agli sportelli pubblici con accesso ai servizi, concluso il 16 settembre 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo al rafforzamento dei servizi pubblici in Bhutan.

B.

L'obiettivo del progetto comprende un contributo della Svizzera alla buona gestione del governo, facilitando e migliorando l'accesso della popolazione ai servizi amministrativi pubblici degli uffici governativi.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4627

2.3.76

Accordo tra la DSC e l'OIT concernente un contributo alla promozione del «lavoro decente» mediante una migliore politica migratoria in Bangladesh, concluso il 20 giugno 2010

A.

Con questo progetto si sostengono le condizioni quadro necessarie a creare una politica di sostegno alla migrazione per lavoro. Da una parte, si sostiene l'accesso a opportunità di lavoro all'estero, dall'altra, si promuove la protezione di lavoratori che desiderano emigrare. La costituzione di pertinenti istituzioni e procedure è parte del progetto, che contribuisce allo sviluppo social ed economico del Paese: le rimesse degli emigranti costituiscono infatti il 10 per cento circa del PIL del Paese. Il progetto, sviluppato congiuntamente dal Governo del Bangladesh e dall'Organizzazione internazionale del lavoro, in collaborazione con la DSC, si rifà alla strategia del Governo per combattere la povertà in Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Svizzera ha partecipato in modo determinante all'elaborazione del progetto, da un lato, organizzando un simposio cui hanno partecipato operatori regionali aventi esperienza nel settore, dall'altro, prendendo parte attivamente alla pianificazione. Continua a svolgere un ruolo importante nel dialogo specialistico e nel monitoraggio del progetto. Il presente sostegno finanziario serve a preparare il progetto principale, la cui fase più importante durerà presumibilmente dal 2011 al 2013.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2010 e copre il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4628

2.3.77

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al rafforzamento dell'amministrazione vicina ai cittadini a livello di sottodistretti mediante lo sviluppo delle competenze e il dialogo politico in Bangladesh, concluso il 30 giugno 2010

A.

Con questo progetto si rafforza il Bangladesh nel trasferire responsabilità a unità amministrative locali e nel creare le relative condizioni quadro per l'attuazione. Un certo numero di sottodistretti saranno in grado di impostare e attuare i propri servizi in funzione delle esigenze, i cittadini saranno in grado di beneficiare dei loro diritti e dei loro obblighi. La fornitura di servizi decentrata è essenziale per ridurre la povertà e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Il progetto, sviluppato congiuntamente dal Governo del Bangladesh e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), in collaborazione con la DSC, si rifà alla strategia del Governo per combattere la povertà in Bangladesh («Poverty Reduction Strategy 2009­ 2012»).

B.

La Svizzera ha partecipato in modo determinante all'elaborazione del progetto, da un lato, sfruttando le esperienze maturate in altri progetti analoghi e, dall'altro, prendendo parte attivamente alla pianificazione. Continua a svolgere un ruolo importante nel dialogo specialistico e nel monitoraggio del progetto. Il presente sostegno finanziario serve a preparare il progetto principale, la cui fase più importante durerà presumibilmente dal 2011 al 2013.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4629

2.3.78

Accordo tra la DSC e l'IDA concernente un contributo per attenuare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici in Bangladesh, concluso il 6 dicembre 2010

A.

Con questo progetto si sostengono sia le condizioni quadro, sia le azioni concrete che contribuiscono ad attuare la strategia e il piano d'azione del Bangladesh per attenuare le ripercussioni dei cambiamenti climatici. Il progetto contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la protezione della popolazione, a sviluppare una gestione dei rischi globale con relative istituzioni e procedure e pertinente know-how, a costruire infrastrutture sicure e a ridurre le emissioni grazie a tecnologie povere di CO2. Il progetto, sviluppato congiuntamente dal Governo del Bangladesh, dalla BM e da diversi donatori, si rifà alla strategia del Governo per combattere la povertà in Bangladesh («Poverty Reduction Strategy 2009­2012»).

B.

La Svizzera partecipa assieme ad altri donatori bilaterali a questo progetto importante dal profilo strategico. Essa prende parte al dialogo specialistico e al monitoraggio del progetto.

C.

3,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2010 e copre il periodo dal 6 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4630

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, eseguito dalla DSC, e il Sudafrica concernente il sostegno al progetto di monitoraggio e di attuazione dell'efficienza energetica, concluso il 30 luglio 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo alla realizzazione del progetto di monitoraggio e di attuazione dell'efficienza energetica.

B.

Il progetto ha per obiettivo di sviluppare capacità nel settore del monitoraggio e dell'attuazione di misure di efficienza energetica a livello nazionale e comunale.

C.

1,86 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2010 ed è valido fino al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4631

2.3.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la quarta fase di un programma di costruzione stradale, concluso il 9 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del programma di costruzione e manutenzione di ruote distrettuali (DRSP), il cui obiettivo è migliorare le condizioni di vita in Nepal. Con il programma ci si prefigge di migliorare la mobilità e l'accesso dei gruppi di popolazione svantaggiati nelle zone rurali discoste a servizi economici e sociali.

B.

La DSC partecipa a questo programma dal 1999. Durante le fasi precedenti sono stati costruiti 160 km di strade, il che ha portato a triplicare i redditi delle economie domestiche che vivono lungo queste vie di comunicazione.

La quarta fase prevede la costruzione di 100 km di strade, il risanamento di 50 km di strade e la manutenzione di 200 km di strade. Con la costruzione di queste strade ci si prefigge di altresì di generare 1 milione di giorni di lavoro per gli abitanti che vivono lungo queste vie di comunicazione.

C.

14 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2010 e copre il periodo dal 17 luglio 2010 al 15 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4632

2.3.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la seconda fase del progetto di infrastruttura locale per migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 25 gennaio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per il progetto di infrastruttura locale per migliorare le condizioni di vita in Nepal, che si prefigge di migliorare la sicurezza alimentare dei piccoli contadini nelle zone rurali degli otto distretti del Nepal.

B.

La DSC è attiva in questo progetto dal 2006. Durante la prima fase del progetto sono stati installati 61 sistemi di piccola irrigazione domestica per 17 000 economie domestiche. Il programma si prefigge di garantire che contadini poveri e sfavoriti costruiscano impianti di irrigazione, si occupino della loro manutenzione e ne traggano beneficio allo stesso modo.

C.

6,47 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 gennaio 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4633

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il programma di sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 1° febbraio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione durante la seconda fase del programma di sostegno al processo di pace in Nepal, che si prefigge di contribuire all'attuazione dell'accordo di pace in Nepal e quindi a una pace duratura e alla stabilità in quel Paese.

B.

La DSC è attiva in questo programma dal 2007. Durante la prima fase del progetto 14 progetti sono stati finanziati attraverso questo Fondo. In questo modo è stato possibile sostenere i profughi interni, migliorare le condizioni negli accantonamenti dei combattenti della PLA e appoggiare le elezioni per l'Assemblea Costituente en 2008.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4634

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di rafforzamento del sistema sanitario nei distretti di Karongi e Rutsiro nella provincia dell'Ovest, concluso il 22 marzo 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nell'attuazione congiunta di un programma per migliorare l'assistenza sanitaria nei distretti di Karongi e Rutsiro.

B.

Il programma si prefigge di ridurre in modo duraturo la morbidità e la mortalità dovute a malattie evitabili e/o facilmente curabili, contribuendo così alla lotta contro la povertà nei due distretti, come previsto dalla strategia sanitaria 2009­2012.

C.

3,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4635

2.3.84

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo rurale, concernente il programma governativo lanciato nel settore dell'alimentazione «ESCOLAR», concluso il 2 dicembre 2009 L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore dell'alimentazione.

B.

Il trattato disciplina il quadro giuridico per la cooperazione con la Bolivia.

C.

124 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2009 e copre il periodo dal 9 ottobre 2009 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4636

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dal Ministero dell'ambiente, concernente il programma «Biocultura», concluso il 1° aprile 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nei settori della conservazione e della gestione durevole dell'ecosistema andino in Bolivia.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la Bolivia.

C.

13,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2013. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4637

2.3.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche (FORDECAPI), concluso il 2 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore del rafforzamento delle istituzioni democratiche («Fortalecimiento de Capacidades Institucionales»; FORDECAPI).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la Bolivia.

C.

256 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4638

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dei lavori pubblici, dei servizi e della costruzione di abitazioni, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche (FORDECAPI), concluso il 30 giugno 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore del rafforzamento delle istituzioni democratiche («Fortalecimiento de Capacidades Institucionales»; FORDECAPI).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la Bolivia.

C.

298 565 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4639

2.3.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto nel settore dell'accesso alla giustizia nei comuni rurali, concluso il 31 agosto 2010

A.

Questo accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Perù nel settore dell'accesso alla giustizia nei comuni rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il Perù.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4640

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma d'acqua potabile AGUASAN, concluso il 9 settembre 2010

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e il Perù nel settore dell'acqua e dell'igiene degli insediamenti.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il Perù.

C.

775 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4641

2.3.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di utilizzo sostenibile delle risorse naturali sui terreni declivi «MASAL», concluso il 21 dicembre 2010

A.

Questo accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Perù nel settore di un progetto di utilizzo sostenibile delle risorse naturali sui terreni declivi («Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas; MASAL).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il Perù.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2010. Copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4642

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e dal Ministero dello sviluppo, concernente la qualificazione professionale nelle aree rurali «PROCAP», concluso l'11 gennaio 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore della qualificazione professionale nelle aree rurali («Programa de Capacitación Laboral»; PROCAP).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con la Bolivia.

C.

869 364 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 gennaio 2010 e copre il periodo dal 2 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4643

2.3.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto nel settore dello sviluppo dell'energia idroelettrica a fini produttivi, concluso il 10 giugno 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore dello sviluppo dell'energia idroelettrica a fini produttivi.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il Nicaragua.

C.

6,436 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4644

2.3.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale «PRORURAL», concluso il 27 agosto 2010

A.

Questo accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore dello sviluppo rurale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con il Nicaragua.

C.

11,541 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4645

2.3.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di microfinanza «PROMIFIN», concluso il 20 settembre 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore del miglioramento di servizi di microfinanza per la popolazione povera e le microimprese.

B.

Il trattato disciplina il quadro giuridico per la cooperazione con il Nicaragua.

C.

1,77 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4646

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente l'attuazione del programma di governance, concluso il 15 dicembre 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della promozione della buona gestione del governo a livello comunale.

B.

Il trattato disciplina il quadro giuridico per la cooperazione con il Nicaragua.

C.

1,696 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4647

2.3.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il sostegno a un seminario d'agricoltura in Costa Rica, concluso il 1° marzo 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) nel settore di un sostegno a un seminario d'agricoltura (catene di valore aggiunto) in Costa Rica.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'UNOPS.

C.

15 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non impegnati.

4648

2.3.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'agricoltura, concernente il progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 13 ottobre 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della competitività agricola.

B.

Il trattato definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'Honduras.

C.

4 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4649

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, concernente il preinvestimento del progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 13 ottobre 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della competitività agricola.

B.

Il trattato definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'Honduras.

C.

400 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4650

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di microfinanza «PROMIFIN», concluso il 17 novembre 2010

A.

Questo accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore del miglioramento di servizi di microfinanza per la popolazione povera e le microimprese.

B.

Il trattato definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'Honduras.

C.

1,564 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

4651

2.3.100

Accordo tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente l'analisi del censimento della popolazione 2008 in Corea del Nord, concluso il 7 luglio 2010

A.

Questo accordo concerne una partecipazione ai costi per sostenere l'analisi dei dati del censimento della popolazione in Corea del Nord.

B.

Il progetto ha per obiettivo di rafforzare il servizio statistico della Corea del Nord nell'analisi dei dati del censimento e di rendere le analisi accessibili alle organizzazioni internazionali.

C.

176 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4652

2.3.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDA concernente un contributo al Fondo fiduciario di cofinanziamento del progetto di infrastruttura per l'ostetricia d'urgenza in Tanzania, concluso il 23 settembre 2010

A.

Contributo della Svizzera al Fondo fiduciario di cofinanziamento per migliorare l'infrastruttura nazionale per l'ostetricia d'urgenza in Tanzania.

B.

Mettendo a disposizione infrastrutture mediche è possibile ridurre la mortalità materna e migliorare la salute delle madri e dei neonati in Tanzania.

Obiettivo del progetto è migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie per madri e bambini e la sicurezza dei parti.

C.

2,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2010 e copre il periodo dal 23 settembre 2010 al 30 giugno 2011.

4653

2.3.102

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente il progetto su una legislazione in materia di inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, concluso il 26 luglio 2010

A.

Le Parti manifestano la loro disponibilità a concorrere assieme all'elaborazione e alla pianificazione di una cooperazione sino-svizzera riguardante la legislazione e la politica in materia di inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici.

B.

Questo programma costituisce una delle priorità operative del Programma globale Mutamento climatico (PGMC) della DSC in Cina. Approvato dal Parlamento nel 2008, il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo costituisce il principale quadro di riferimento del PGMC, i cui obiettivi, temi e campi di attività derivano direttamente dal messaggio.

C.

364 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2010 e copre il periodo dal 25 luglio 2010 al 28 febbraio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4654

2.4

Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) Introduzione

Il mandato dell'aiuto umanitario della Confederazione è definito nell'articolo 7 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0): «L'aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato».

L'aiuto umanitario della Confederazione indirizza i suoi sforzi essenzialmente alle persone e alle comunità colpite in particolare dagli eventi seguenti: conflitti (guerre e situazioni di conflitto analoghe), crisi (situazioni di insicurezza, Stato di diritto vacillante, epidemie e pandemie, cedimento delle strutture sociali o statali o assenza di tali strutture), catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, cicloni, siccità), catastrofi tecnologiche (incidenti nucleari, catastrofi biologiche e chimiche) e azioni terroristiche (prese di ostaggi e attacchi terroristici con conseguenze paragonabili a quelle di terremoti o di catastrofi tecnologiche).

L'aiuto umanitario della Confederazione possiede considerevoli atout per condurre a buon fine la propria missione e massimizzare l'impatto della propria azione. Testimonianza tangibile della solidarietà del popolo svizzero nei confronti delle persone colpite da catastrofi e conflitti, l'aiuto umanitario gode del sostegno della popolazione e delle autorità del Paese. La sua utilità è ampiamente dimostrata e si fonda su solide basi etiche.

L'aiuto umanitario della Confederazione fa parte del sistema dell'aiuto internazionale di cui rispetta le regole. Sulla base delle esperienze fatte, contribuisce a svilupparlo e assume un ruolo attivo nell'elaborazione dei processi di apprendimento e delle strategie. Difende la propria posizione su argomenti e azioni in seno alle organizzazioni internazionali e quale partner umanitario affidabile partecipa al processo decisionale. Sostiene inoltre le organizzazioni partner nello svolgimento efficace dei relativi compiti e costituisce alleanze al fine di accelerare o fornire gli aiuti.

L'aiuto umanitario della Confederazione dedica circa un terzo dei fondi alle azioni dirette svolte per proprio conto e a contributi a organizzazioni di assistenza nazionali,
internazionali e locali. Impiega gli altri due terzi per la cooperazione con organizzazioni internazionali: metà per progetti e programmi della CICR e metà per progetti e programmi dell'ONU.

4655

2.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia concernente la cooperazione finanziaria e tecnica del progetto «Ardzagank: Medical Units», concluso il 18 giugno 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per l'attuazione del progetto «Ardzagank; Medical Units» in Armenia.

B.

L'accordo contempla il progetto parziale «Ardzadank: Medical Units», una componente del progetto «Ardzadank ­ sostegno al sistema di salvataggio armeno» che rafforza e sostiene il sistema di salvataggio decentrato in Armenia. Obiettivo di «Ardzagank: Medical Units» è preparare meglio a future operazioni di salvataggio, mediante formazione mirata e attrezzatura adeguata, il personale di soccorso medico selezionato.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4656

2.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la segreteria della SIPC dell'ONU concernente un contributo all'analisi dei rischi di catastrofe e della povertà negli Stati arabi, concluso il 14 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC alla segreteria della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) dell'ONU concernente l'analisi dei rischi di catastrofe e della povertà negli Stati arabi.

B.

Diverse conferenze regionali riguardanti la riduzione dei rischi di catastrofi e cambiamenti climatici hanno evidenziato come gli Stati arabi e le istituzioni regionali si impegnano sempre più. Il progetto persegue l'obiettivo di consentire a istituzioni nazionali e regionali di sviluppare capacità sistematiche per controllare, archiviare e diffondere le informazioni sui potenziali di pericolo principale e di danno. Si concentra sui sei Paesi seguenti: Egitto, Giordania, Libano, Maroccoco, Siria e Yemen.

C.

315 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010. È valido fino a quando tutti gli obblighi concordati saranno stati adempiuti.

4657

2.4.3

Accordo tra la DSC e la SIPC dell'ONU concernente il contributo annuo 2010, concluso il 28 giugno 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo annuo generale 2010 della DSC alla segreteria della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) dell'ONU.

B.

Questo sostegno per la SIPC dell'ONU serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4658

2.4.4

Accordo tra la DSC e la SIPC dell'ONU concernente il sostegno al dibattito all'Assemblea generale dell'ONU sul tema della prevenzione delle catastrofi nel 2011, concluso il 1° dicembre 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo alla segreteria della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) dell'ONU per sostenere il dibattito all'Assemblea generale dell'ONU sul tema della prevenzione delle catastrofi, organizzato dal suo presidente il 9 febbraio 2011.

B.

Questo sostegno per la SIPC dell'ONU serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

340 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli impegni da ciascuna delle Parti.

4659

2.4.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto «Promozione della salute quale diritto umano per tutti», concluso il 7 aprile 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il progetto «Promozione della salute quale diritto umano per tutti».

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera si impegna per il rispetto del diritto internazionale pubblico e del diritto umanitario internazionale e per l'accesso della popolazione palestinese a servizi di base di qualità. Suscita particolare preoccupazione l'accesso alle prestazioni nel settore sanitario a causa delle limitazioni alla libertà di movimento imposte dallo Stato israeliano. Il progetto dell'OMS sostenuto dalla Svizzera ha quale obiettivo di migliorare l'accesso della popolazione palestinese a prestazioni nel settore della salute mediante attività di documentazione e di avvocatura. Il progetto sostiene anche il rafforzamento delle capacità del Ministero della salute palestinese per formulare una campagna di prevenzione. Un esperto svizzero verrà messo a disposizione dell'OMS per una durata limitata per rafforzare il settore dell'avvocatura («secondment»).

C.

939 418 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2010 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4660

2.4.6

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 15 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne la prima tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

18,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4661

2.4.7

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 per garantire i trasporti aerei dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 22 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo specifico 2010 al PAM delle Nazioni Unite per sostenere le operazioni del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite («United Nations Humanitarian Air Service»; UNHAS) a favore delle vittime del terremoto ad Haiti.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2010, copre il periodo dal 19 gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4662

2.4.8

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 17 agosto 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM delle Nazioni Unite a favore delle vittime delle inondazioni in Pakistan.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore con il 17 agosto 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4663

2.4.9

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2010 al seminario destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 24 agosto 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo al PAM delle Nazioni Unite per organizzare il seminario «Protection in Humanitarian Assistance and WFP's Role» (Protezione nell'assistenza umanitaria e ruolo del PAM), svoltosi il 22 settembre 2010 a Roma.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

45 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore con il 24 agosto 2010, copre il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4664

2.4.10

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 17 agosto 2010

A.

Questo accordo concerne la seconda tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4665

2.4.11

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM, concluso il 5 novembre 2010

A.

Questo accordo concerne il supplemento alla seconda tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4666

2.4.12

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR concluso l'8 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne la prima tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR.

B.

Questo sostegno per l'UNHCR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4667

2.4.13

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR, concluso il 29 ottobre 2010

A.

Questo accordo concerne la seconda tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR.

B.

Questo sostegno per l'UNHCR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4668

2.4.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FICR concernente il progetto di riduzione dei rischi di catastrofe in Libano, concluso il 26 marzo 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC alla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR) per attuare un piccolo progetto per ridurre i rischi di catastrofe in Libano.

B.

La FIRC è attiva in tutto il mondo nel settore della riduzione dei rischi di catastrofe ed è riconosciuta dalla DSC quale organizzazione partner affidabile grazie alla sua estesa rete locale in Libano. Il piccolo progetto va a integrare l'impegno della DSC nella regione.

C.

23 550 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2010 e copre il periodo dal 22 marzo al 31 dicembre 2010. È valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi concordati.

4669

2.4.15

Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 27 gennaio 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR a favore delle vittime del terremoto ad Haiti.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 27 gennaio 2010, copre il periodo dal 18 gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4670

2.4.16

Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR, concluso il 14 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne la prima tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dall'UNHCR.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

26 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4671

2.4.17

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2010 del CICR, concluso il 26 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2010 del CICR.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4672

2.4.18

Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR, concluso il 6 agosto 2010

A.

Questo accordo concerne la seconda tornata dei contributi specifici 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4673

2.4.19

Accordo tra la DSC e le CICR concernente il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 16 agosto 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo specifico 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR a favore delle vittime delle inondazioni in Pakistan.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4674

2.4.20

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo supplementare 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR dopo le inondazioni in Pakistan, concluso il 3 settembre 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo supplementare 2010 alle attività sul campo svolte dal CICR a favore delle vittime delle inondazioni in Pakistan.

B.

Questo sostegno per il CICR serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4675

2.4.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Registro dell'ONU per il rilevamento dei danni causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati concernente il contributo al progetto di sostegno al rilevamento dei danni, concluso il 9 dicembre 2009

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il sostegno al rilevamento dei danni che la costruzione del muro causa nei territori palestinesi occupati.

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera si impegna per il rispetto del diritto internazionale pubblico e del diritto umanitario internazionale. Sostiene diverse iniziative per documentare le ripercussioni umanitarie e socioeconomiche che la costruzione del muro in Cisgiordania comporta per la popolazione interessata. Il rilevamento dei danni causati dalla costruzione del muro è essenziale per garantire la protezione e i diritti di singole persone e di comunità interessate. Se la comunità internazionale lo desidera, i dati rilevati dal Registro dell'ONU per il rilevamento dei danni causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati («United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory»; UNRoD) possono essere utilizzati come base obiettiva nel quadro dei negoziati di pace.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010 e copre il periodo dal 14 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4676

2.4.22

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Svezia, rappresentata dall'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale, e dai Paesi Bassi, rappresentati dall'Ufficio di rappresentanza olandese per le Autorità palestinesi, concernente un contratto di lavoro per sostenere la gestione per la segreteria dell'ONG «Diritti umani e buona gestione del governo nei territori palestinesi occupati», concluso il 6 maggio 2010

A.

Questo accordo di cofinanziamento definisce le modalità della cooperazione concernenti un contratto di lavoro per sostenere la gestione per la segreteria dell'ONG «Diritti umani e buona gestione del governo nei territori palestinesi occupati».

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera si impegna per il rispetto del diritto internazionale pubblico e del diritto umanitario internazionale. In questo ambito, assieme ad altri donatori, sostiene organizzazioni della società civile impegnate a loro volta per la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo e della buona gestione del governo nei territori palestinesi. Lo «Human rights and good governance secretariat» gestisce il Fondo su mandato dei donatori.

La Svizzera presiede questo gruppo di donatori di Fondo e si prodiga attivamente per rafforzare le capacità in questo settore.

C.

491 350 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4677

2.4.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e «Oxfam» concernente il contributo al progetto di misure integrate per la protezione sociale delle vedove in Iraq, concluso il 13 agosto 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del sostegno della DSC al progetto di misure integrate per la protezione sociale delle vedove in Iraq.

B.

Le donne irachene sono particolarmente colpite dai conflitti armati a causa dei decessi degli uomini delle loro famiglie ­ mariti, figli, fratelli e altri parenti. Nel marzo del 2009, «Oxfam Gran Bretagna» (Oxfam GB) ha condotto uno studio di ampia portata sulle donne in Iraq. Una delle conclusioni più importanti è stata che il 76 per cento delle vedove non ricevono alcuna pensione da parte dello Stato. L'obiettivo principale del progetto è proteggere la popolazione minacciata in Iraq (in particolare le vedove) promuovendo una protezione sociale giusta. Di conseguenza, nel 2013 2500 vedove riceveranno un aiuto sociale finanziario nelle regioni situate attorno ai 12 centri del governo di Bagdad.

C.

171 800 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 13 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2013. Se gli obblighi reciproci non vengono rispettati, è possibile denunciare per scritto l'accordo ed esigere il rimborso parziale o totale del contributo.

4678

2.4.24

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Yemen, concluso il 26 novembre 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità riguardanti il finanziamento di un progetto del UNHCR di protezione dei migranti soggiornanti in Yemen (PiR ­ «Protection in the region»). Lo scopo è la loro registrazione da parte dell'UNHCR in collaborazione con il Governo yemenita.

B.

La maggior parte dei migranti dei Paesi del Corno d'Africa provengono dalla Somalia, fortemente colpita dalla guerra. Ottengono tutti l'asilo in Yemen, mentre Etiopi ed Eritrei, inseguiti dalle forze di sicurezza yemenite, si rendono irreperibili e tentano di proseguire il viaggio verso l'Arabia saudita e gli Stati del Golfo. In Yemen già da tempo vivono illegalmente rifugiati che non sono registrati da nessuna parte. Questo progetto PiR ha per obiettivo di registrarli per offrire loro una certa protezione.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2010. È valido fino a quando tutti gli obblighi convenuti saranno stati adempiuti.

4679

2.4.25

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Marocco, concluso l'8 aprile 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità riguardanti il sostegno finanziario del centro per donne rifugiate gestito dall'UNHCR in Marocco.

B.

Prosegue la migrazione dal Maghreb e dei Paesi dell'Africa subsahariana.

Poiché il loro viaggio verso l'Europa spesso non va a buon fine, sovente i rifugiati approdano a Rabat, la capitale del Marocco. L'assistente sociale finanziata dalla Svizzera assiste e accompagna individualmente rifugiati nel centro per donne rifugiate («Refugee Women Centre») dell'UNHCR, stabilisce i contatti con i servizi pubblici e funge da intermediaria con altri partner locali e le autorità marocchine. Si occupa inoltre di assistere le vittime di abusi e di sviluppare un sistema di monitoraggio per la prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali.

C.

216 150 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 ed è valido fino a quando tutti gli obblighi convenuti saranno stati adempiuti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4680

2.4.26

Accordo tra la DSC e l'OIPC concernente il contributo particolare 2010 al programma di formazione, concluso il 7 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo particolare 2010 all'Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC) per finanziare manifestazioni di formazione e di formazione continua in Svizzera e all'estero.

B.

Questo sostegno per l'OIPC serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

101 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4681

2.4.27

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009­2010 alle attività congiunte del PNUA e dell'OCHA nel settore dell'ambiente, concluso l'8 gennaio 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo specifico 2009­2010 al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e all'OCHA per rafforzare la prevenzione, le misure di prevenzione e la pianificazione d'emergenza nel caso di catastrofi ambientali.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2010 e copre il periodo dal 30 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4682

2.4.28

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 alle attività svolte dopo il terremoto ad Haiti, concluso il 20 gennaio 2010

A.

Questo accordo concerne il contribuito specifico 2010 alle attività dell' Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari («United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs»; OCHA) per migliorare il coordinamento e l'avvocatura delle operazioni di soccorso umanitario internazionale dopo il terremoto ad Haiti.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 20 gennaio 2010, copre il periodo dal 20 gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4683

2.4.29

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2010 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 15 marzo 2010

A.

L'accordo concerne il contributo 2010 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze («Central Emergency Response Fund»; CERF) dell'OCHA.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2010, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di un mese.

4684

2.4.30

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 alla Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 16 marzo 2010

A.

Questo accordo concerne il contributo 2010 al programma di sostegno al coordinamento dell'unità ONU per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe («United Nations Disaster Assessment and Coordination»; UNDAC) dell'OCHA per finanziare gli interventi dei membri svizzeri dell'UNDAC nei casi d'emergenza o di catastrofi.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4685

2.4.31

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 24 marzo 2010

A.

Questo accordo concerne il contribuito specifico 2010 ai programmi di valutazione delle catastrofi dell'unità ONU per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe («United Nations Disaster Assessment and Coordination»; UNDAC) e del gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio («International Search and Rescue Advisory Group»; INSARAG) dell'OCHA.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4686

2.4.32

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2010­2011 alle attività per rafforzare il coordinamento dell'aiuto umanitario, concluso il 13 aprile 2010

A.

Questo accordo concerne il contribuito specifico 2010­2011 all'OCHA per finanziare manifestazioni di formazione e di formazione continua allo scopo di rafforzare il coordinamento umanitario.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

391 206 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

4687

2.4.33

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuale 2010­2012, concluso il 7 maggio 2010

A.

L'accordo concerne il contributo annuale generale 2010­2012 all'OCHA.

B.

Questo sostegno per l'OCHA serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4688

2.4.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo al programma nei territori palestinesi occupati, concluso il 7 maggio 2010

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al programma dell'OCHA nei territori palestinesi occupati.

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera si impegna per il rispetto del diritto internazionale pubblico e del diritto umanitario internazionale e per l'accesso della popolazione a servizi pubblici fondamentali. Oltre ai lavori di coordinamento degli sforzi umanitari, l'OCHA ha un ruolo chiave nella difesa dei principi umanitari, in particolare nelle questioni dell'accesso e della protezione della popolazione. La perizia dell'OCHA in questi settori e la qualità degli strumenti sviluppati sono ampiamente noti. L'OCHA è uno dei più importanti partner multilaterali della Svizzera nei territori palestinesi.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2010 e copre il periodo dal 15 aprile 2010 al 14 aprile 2011. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

4689

2.4.35

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN, concluso il 20 luglio 2010

A.

Questo accordo con l'Ufficio di coordinamento per l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma di rete di informazione integrata regionale «Integrated Regional Information Network»; IRIN).

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4690

2.4.36

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Etiopia, concluso il 30 agosto 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4691

2.4.37

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un sostegno alle attività di coordinamento e di aiuti urgenti dell'OCHA in Sudan, concluso il 30 agosto 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4692

2.4.38

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 30 agosto 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4693

2.4.39

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN Radio Somalia, concluso il 30 agosto 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma di rete di informazione integrata regionale («Integrated Regional Information Network»; IRIN).

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4694

2.4.40

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 6 ottobre 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti, indicando un motivo, con un preavviso di 30 giorni.

4695

2.4.41

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'OCHA concernente l'impiego di personale a sostegno dell'OCHA, concluso il 18 novembre 2010

A.

Memorandum d'intesa a sostegno dell'OCHA che mette a sua disposizione personale per interventi di breve durata allo scopo di rafforzare il coordinamento umanitario in caso di catastrofi e di crisi.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4696

2.4.42

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 13 dicembre 2010

A.

Questo accordo con l'OCHA definisce le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti, indicando un motivo, con un preavviso di 30 giorni.

4697

2.4.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2010 al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi, concluso il 10 settembre 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo all'iniziativa «Servizi globali per la riduzione delle catastrofi e la ricostruzione» («Global Facility for Disaster Reduction and Recovery»; GFDRR;) della BM.

B.

Questo sostegno per la BM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.

4698

2.4.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2010 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 13 dicembre 2010

A.

Questo accordo concerne un contributo all'iniziativa «Servizi globali per la riduzione delle catastrofi e la ricostruzione» («Global Facility for Disaster Reduction and Recovery»; GFDRR;) della BM.

B.

Questo sostegno per la BM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

4699

2.4.45

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2009 alle attività sul campo svolte dal PAM in Pakistan, in Somalia e a Gibuti, concluso il 7 gennaio 2010

A.

Questo accordo concerene il contributo supplementare 2009 alle attività sul campo svolte dal PAM delle Nazioni Unite in Pakistan, in Somalia e a Gibuti.

B.

Questo sostegno per il PAM serve all'attuazione delle indicazioni strategiche della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

2,018325 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4700

2.4.46

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2010 alle attività del PAM sul campo in seguito al terremoto ad Haiti, concluso il 2 febbraio 2010

A.

L'accordo verte sul contributo particolare 2010 alle attività del PAM delle Nazioni Unite a favore delle vittime del terremoto ad Haiti.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2010, copre il periodo dal 18 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4701

2.4.47

Accordo tra la DSC ed il PAM concernente il programma di preparazione e reazione nelle situazioni di emergenza nell'Africa occidentale, concluso il 3 agosto 2010

A.

L'accordo con il PAM delle Nazioni Unite definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PAM. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4702

2.4.48

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario in Sudan, concluso il 26 agosto 2010

A.

L'accordo con il PAM delle Nazioni Unite definisce le modalità di attuazione del programma UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service).

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell'UNHCR. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2010 e copre il periodo dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4703

2.4.49

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma di sostegno alla popolazione della Costa d'Avorio colpita dalla crisi persistente, concluso il 17 settembre 2010

A.

L'accordo con il PAM delle Nazioni Unite definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PAM. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4704

2.4.50

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2010 alle attività del PAM sul campo, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo verte sul terzo contributo particolare 2010 alle attività sul campo del PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

765 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4705

2.4.51

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2010 della Svizzera al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 29 gennaio 2010

A.

L'accordo verte sul contributo annuo 2010 della Svizzera al budget amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

511 116 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4706

2.4.52

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma inteso a rafforzare la sicurezza delle persone che migrano tra il Somaliland, Punland e Gibuti, concluso il 12 aprile 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PAM. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2010 e copre il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 febbraio 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4707

2.4.53

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma inteso a rafforzare la sicurezza delle persone che migrano tra il Somaliland, Punland e Gibuti, concluso il 12 aprile 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PAM. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2010 e copre il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 febbraio 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4708

2.4.54

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al programma di rimpatrio dell'OIM in Marocco, concluso il 17 agosto 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento del programma di rimpatrio (Regional Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme AVRR) dell'OIM per i migranti sbarcati in Libia e in Marocco.

B.

I flussi migratori provenienti dal Maghreb e dai Paesi dell'Africa subsahariana non si arrestano. Per molti migranti che non riescono a raggiungere l'Europa il viaggio si conclude in Libia e in Marocco. A quanti decidono di rimpatriare volontariamente, il programma fornisce un sostegno finanziario per il ritorno in patria e la reintegrazione nella loro regione di origine. Il contributo concerne esclusivamente il programma per il Marocco.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Rimane valido fino all'adempimento degli impegni contrattuali.

4709

2.4.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di aiuto d'urgenza in vista del ritorno volontario di Etiopi rifugiati nello Yemen, concluso il 16 novembre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità del progetto di aiuto d'urgenza in vista del ritorno volontario di Etiopi rifugiati nello Yemen.

B.

Sulla via migratoria che dal Corno d'Africa conduce agli Emirati Arabi molte persone rimangono bloccate nello Yemen. Si tratta soprattutto di Etiopi che, contrariamente ai Somali, incontrano difficoltà a ottenere l'asilo in questo Paese. La maggior parte di essi soggiorna clandestinamente nello Yemen e vive in condizioni molto precarie. Il progetto si prefigge di fornire loro un aiuto alla sopravvivenza proponendo, come soluzione duratura, il ritorno volontario nella loro regione d'origine.

C.

222 650 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di due settimane.

4710

2.4.56

Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente il programma di sostegno dell'osservatorio vulcanologico di Goma, concluso il 13 luglio 2010

A.

L'accordo della DSC e dell'United Nations Office for Project Services (UNOPS) definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell'UNOPS. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

486 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 13 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2011.

4711

2.4.57

Accordo tra la DSC e il Governo della Liberia concernente il sostegno finanziario destinato all'attività dell'ospedale Tellewoyan a Voinjama, concluso il 6 agosto 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto.

B.

Il progetto disciplina l'impiego dei mezzi finanziari per l'attività dell'ospedale Tellewoyan per 5 anni.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato da ciascuna delle parti, senza alcun motivo, con un preavviso di tre mesi. In casi giustificati, le Parti possono denunciarlo per scritto con effetto immediato.

4712

2.4.58

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le basi vitali nel Darfur, Sudan, concluso il 15 novembre 2010

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PNUS. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

262 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2010 e copre il periodo dal 25 ottobre 2010 al 24 ottobre 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

4713

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare le capacità in materia di gestione dei rischi di catastrofe in Siria, concluso il 10 dicembre 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione concernenti il progetto inteso a rafforzare le capacità in materia di gestione dei rischi di catastrofe in Siria.

B.

La conclusione dell'accordo con il PNUS segna il punto di partenza del progetto triennale volto a rafforzare la resistenza ai rischi della natura in Siria a livello locale e nazionale. Il partner nel progetto può pertanto cominciare a fornire un sostegno al governo siriano e a condurre un lavoro di sensibilizzazione su tutti gli aspetti relativi ai pericoli naturali mediante lo sviluppo di capacità e il trasferimento di conoscenze.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4714

2.4.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo destinato ai moderatori dell'incontro dei gruppi di lavoro che riuniscono finanziatori e Paesi che ospitano rifugiati palestinesi, concluso il 12 novembre 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti il contributo della DSC alla conferenza annuale dei finanziatori e dei Paesi che ospitano rifugiati palestinesi organizzata dall'UNRWA.

B.

L'incontro intitolato «Hosts and Donors Meeting (HDM)» è l'assemblea annuale dei finanziatori dell'UNRWA e dei Paesi che ospitano rifugiati palestinesi cui si aggiungono altre agenzie dell'ONU. Nel 2010 l'UNRWA intende estendere la sua base esterna di sostegno e a tale scopo pone l'HDM all'insegna dei partenariati invitando, in particolare, partner del settore privato. Tenuto conto della necessità e dell'importanza di un dialogo tra i diversi gruppi di partecipanti, la DSC si è dichiarata disposta a finanziare una moderazione professionale dell'HDM.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2009 e copre il periodo dal 15 novembre 2009 al 20 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di una settimana.

4715

2.4.61

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il secondo contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 4 dicembre 2009

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA fornisce ai Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner regionale principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di fornire le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

4716

2.4.62

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il terzo contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 4 dicembre 2009

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA fornisce ai Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner regionale principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di fornire le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto. In considerazione dell'attuale disavanzo finanziario dell'UNRWA e del suo ruolo stabilizzatore, è stanziato un contributo supplementare quale risposta all'appello lanciato dalle Nazioni Unite.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

4717

2.4.63

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il quarto contributo non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2009, concluso il 28 dicembre 2009

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA fornisce ai Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner regionale principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di fornire le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto. In considerazione dell'attuale disavanzo finanziario dell'UNRWA e del suo ruolo stabilizzatore, è stanziato un contributo supplementare quale risposta all'appello lanciato dalle Nazioni Unite.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

4718

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto «Barrier Monitoring Unit», concluso il 1° marzo 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto di monitoraggio del muro di separazione in Cisgiordania.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA è l'organizzazione in grado di fornire le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

Nell'ambito della strategia di cooperazione 2010­2014 elaborata dalla DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera opera a favore del rispetto del diritto internazionale pubblico e dei diritti umani. Sostiene varie iniziative intese a documentare le ripercussioni che la costruzione del muro di separazione in Cisgiordania comporta sulla popolazione dal profilo umanitario e socioeconomico. Il progetto «Barrier Monitoring Unit» dell'UNRWA si prefigge di attenuare l'impatto negativo di questo muro mettendo queste informazioni a disposizione dei diplomatici e degli attori dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.

C.

1,455 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4719

2.4.65

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il contributo annuale non specifico al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) negli anni 2010 e 2011, concluso il 7 maggio 2010

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA fornisce ai Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner regionale principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di fornire le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

C.

20 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

4720

2.4.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto del fondo per i 60 anni dell'UNRWA, concluso l'8 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto per il fondo UNRWA@60.

B.

La proroga del distaccamento a favore dell'UNRWA si prefigge di sviluppare ulteriormente e di consolidare i progressi realizzati in materia di raccolta di fondi, comunicazione e difesa della causa in relazione con il 60° anniversario dell'UNRWA. Occorre raggruppare intelligenza di mercato, strutture esterne di sostegno e possibilità di raccolta di fondi all'interno di programmi in vista di una «Resource Mobilisation Strategy» di successo e formare in maniera corrispondente il personale dell'UNRWA. Il distaccamento istituzionale corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

100 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4721

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA, concernente il progetto di analisi fondata su più indicatori in vista di una valutazione globale delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Siria, concluso il 19 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del progetto di analisi fondata su più indicatori in vista di una valutazione globale delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Siria.

B.

Il progetto fa riferimento al processo organizzativo dell'UNRWA e corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014. L'UNRWA condurrà la sua analisi mediante dati sesso-specifici attendibili concernenti i rifugiati palestinesi in Siria. A tale scopo ne esaminerà il livello di formazione, lo stato di salute e lo statuto economico e sociale. Questi dati saranno raccolti secondo la metodologia d'inchiesta a indicatori multipli (Multiple Indicator Cluster Survey, MICS) sviluppata dall'UNICEF e fungeranno da base per la pianificazione futura dei programmi, la distribuzione delle risorse e la definizione dei progetti prioritari a favore dei giovani negli anni 2011­2012.

C.

204 984 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4722

2.4.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di sviluppo di un piano dettagliato delle modifiche richieste (fase II), concluso il 10 agosto 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di elaborazione di un piano dettagliato per lo sviluppo organizzativo.

B.

La Svizzera sostiene il processo di sviluppo organizzativo dell'UNRWA dal 2005. Il progetto corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014 e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'ente intesi a migliorare l'efficacia. La seconda fase del processo di sviluppo organizzativo procede di pari passo con la necessità di rafforzare in modo sostanziale la base delle risorse dell'UNRWA. Il progetto sostenuto costituisce una pietra miliare in questa direzione.

C.

200 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4723

2.4.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani a rischio nel campo profughi di Irbid, concluso il 19 agosto 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del progetto di formazione professionale a favore dei giovani a rischio nel campo profughi di Irbid.

B.

Il progetto si prefigge di aiutare 600 famiglie palestinesi rifugiate nel campo profughi di Irbid a uscire dalla povertà, fornendo un sostegno ai membri vulnerabili di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Lo scopo è di trasmettere a questi giovani conoscenze tecniche e comportamentali utili per accedere al mercato del lavoro. Tenuto conto della dimensione media delle famiglie in Giordania (7,6 persone), il progetto migliorerà indirettamente le condizioni di vita di 342 rifugiati palestinesi. Questo progetto innovativo corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

240 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 luglio 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4724

2.4.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di gestione dei rifiuti a Rashidieh, Libano, concluso il 14 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di gestione dei rifiuti a Rashidieh, Libano.

B.

Vi sono grandi differenze tra i diversi campi profughi palestinesi in Libano per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti solidi, dell'acqua potabile e delle acque reflue. L'accordo prevede di sviluppare una strategia per la gestione dei rifiuti solidi al fine di migliorare le condizioni sanitarie legate all'ambiente nei cinque campi profughi palestinesi situati nel sud del Libano.

Questo progetto innovativo corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

320 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2010 e copre il periodo dal 15 settembre 2010 al 15 luglio 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4725

2.4.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di salute ambientale in Libano, concluso il 24 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto di salute ambientale in Libano.

B.

L'obiettivo del distaccamento convenuto nell'accordo consiste nel sostenere l'UNRWA in Libano nello sviluppo e l'attuazione di una politica di gestione dell'ambiente tesa a migliorare le condizioni di vita nei campi profughi palestinesi agendo sui fattori sanitari legati all'ambiente.

C.

223 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 maggio 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4726

2.4.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di promozione della capacità occupazionale dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 24 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di promozione della capacità occupazionale dei rifugiati palestinesi in Libano.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le prospettive d'impiego dei giovani lavoratori palestinesi non qualificati rifugiati in Libano proponendo loro corsi specifici adeguati alla domanda esistente sul mercato del lavoro. In tal modo acquisiscono un'indipendenza finanziaria che consente loro di provvedere alle proprie famiglie e di integrarsi sul mercato del lavoro libanese. Questo progetto innovativo che favorisce lo sviluppo dell'organizzazione corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

363 636 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 maggio 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4727

2.4.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento delle scuole Qadisieh e Ein el-Assal nel campo profughi di Rashidieh in Libano, concluso il 24 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di risanamento delle scuole Qadisieh e Ein el-Assal nel campo profughi di Rashidieh in Libano.

B.

Da una valutazione della struttura e della sicurezza effettuata dagli ingegneri dell'UNRWA è emersa la necessità di demolire due blocchi in due scuole dell'UNRWA situate nel campo profughi di Rashidieh. L'accordo verte sul sostegno finanziario all'UNRWA in vista della costruzione di un nuovo blocco dotato di 10 aule che possono accogliere circa 350 allievi. La nuova infrastruttura scolastica dovrebbe avere effetti positivi anche sulla riuscita scolastica degli allievi. Questo progetto innovativo che favorisce lo sviluppo dell'organizzazione corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

546 259 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2010 e copre il periodo dal 1°novembre 2010 al 1° novembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4728

2.4.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento degli alloggi nei campi per i rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 29 settembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di risanamento degli alloggi nei campi per i rifugiati palestinesi in Libano.

B.

Da una valutazione effettuata in tutti i campi profughi alla fine di agosto 2010 dall'Ufficio libanese dell'UNRWA è emersa la necessità di risanare 3800 alloggi. La Svizzera sostiene questo progetto sia finanziariamente sia mettendo a disposizione un perito. L'accordo corrisponde alla strategia di cooperazione elaborata dalla DSC con l'UNRWA per il periodo 2010­2014 nel senso che il progetto adotterà un approccio cash e fungerà da progetto pilota per l'UNRWA.

C.

450 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4729

2.4.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo destinato al progetto di sostegno del sistema libanese di amministrazione della scuola, concluso il 6 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo destinato al progetto di sostegno del sistema libanese di amministrazione della scuola.

B.

Il progetto costituisce un'attività innovativa che si iscrive nel quadro dello sviluppo organizzativo ed è sostenuto dalla DSC in quanto parte della strategia di cooperazione elaborata con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4730

2.4.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di formazione e di collocamento professionale nel settore edile a Gaza, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto di formazione e di collocamento professionale nel settore edile a Gaza.

B.

Il progetto, attuato congiuntamente con l'UNRWA e l'OIL, si prefigge di migliorare l'accesso a una formazione professionale adeguata e di qualità dei giovani che hanno difficoltà scolastiche affinché abbiano maggiori opportunità di trovare un impiego. L'OIL è incaricata del coordinamento del progetto sul posto e dell'elaborazione dei moduli di formazione e della metodologia. L'UNRWA mette a disposizione i locali (nei propri centri di formazione professionale), il materiale e gli insegnanti. Il progetto è incentrato sul settore edile che, oltre a essere carente di manodopera qualificata, è uno dei più promettenti in termini di creazione di impieghi se la ricostruzione di Gaza viene accelerata. Il progetto giova in particolare agli allievi i cui risultati scolastici non consentono loro di accedere al corso di formazione professionale della durata di due o tre anni. La formazione dura sei mesi ed è completata da uno stage pratico di quattro mesi. Questo progetto si iscrive nel quadro della strategia della DSC elaborata per i territori palestinesi occupati che si prefigge, in particolare, di creare posti di lavoro sul lungo periodo e di consentire a questi giovani di accedere a una formazione professionale di qualità e adeguata alle esigenze del mercato.

C.

707 573 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2012.

4731

2.4.77

Accordo tra a Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto destinato a migliorare le condizioni socioeconomiche e a promuovere i mezzi di sussistenza dei rifugiati palestinesi nel campo di Ramadan, concluso il 13 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto destinato a migliorare le condizioni socioeconomiche e a promuovere i mezzi di sussistenza dei rifugiati palestinesi nel campo di Ramadan.

B.

Il progetto costituisce un'attività innovativa che si iscrive nel quadro dello sviluppo organizzativo ed è sostenuto dalla DSC in quanto parte della strategia di cooperazione elaborata con l'UNRWA per il periodo 2010­2014.

C.

1,204 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4732

2.4.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente l'appello d'urgenza 2010/2011 a favore della creazione di impieghi, concluso il 21 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'appello d'urgenza 2010/2011 a favore della creazione di impieghi.

B.

Il contributo della Svizzera all'appello d'urgenza dell'UNRWA a Gaza è incentrato sul programma di creazione di impieghi (Job Creation Programme) che si prefigge di rispondere alla disastrosa situazione economica di Gaza e al crescente impoverimento della popolazione mediante la creazione a breve termine di posti di lavoro. Il programma è destinato alle persone disoccupate la cui situazione economica è particolarmente drammatica.

La selezione dei beneficiari avviene in base a criteri rigorosi. Gli impieghi creati rispondono a esigenze specifiche nei settori dell'infrastruttura, della sanità e dell'educazione. Il contributo della Svizzera completa quello al fondo generale dell'ente e si iscrive nel quadro della risposta della Svizzera alla crisi umanitaria a Gaza.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2010 e copre il periodo dal 15 dicembre 2010 al 31 marzo 2011. È valido finché le Parti adempiono tutti i loro obblighi reciproci.

4733

2.4.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di sviluppo di un sistema di preallarme per la siccità destinato a sostenere e implementare una strategia nazionale di lotta contro la siccità incentrata essenzialmente sui pascoli e sulle regioni marginalizzate, concluso il 9 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC destinato al progetto di sviluppo di un sistema di preallarme in Siria.

B.

La siccità, che in Siria costituisce uno dei principali problemi ambientali, ha gravi ripercussioni sull'approvvigionamento di base della popolazione. I sistemi di preallarme si sono rivelati misure di prevenzione efficaci. Il sostegno accordato al Ministero dell'agricoltura attraverso la FAO contribuisce all'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la siccità.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 20 novembre 2011. È valido finché le Parti adempiono tutti i loro obblighi reciproci.

4734

2.4.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Libano, concluso il 1° dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Libano.

B.

Per il suo orientamento tematico, la rete e la cooperazione stretta che intrattiene con il governo libanese, l'UNICEF è l'organizzazione partner adatta alla realizzazione del progetto. Non sarebbe possibile ottenere gli stessi effetti nel quadro di un'azione bilaterale diretta dato che le attività di sensibilizzazione necessitano di molte risorse in termini di personale locale. Il progetto corrisponde all'orientamento strategico del programma regionale di riduzione del rischio di catastrofe (Disaster Risk Reduction, DRR) della DSC in quanto parte della sua strategia di cooperazione nel Vicino Oriente.

C.

307 090 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 aprile 2012. Se l'UNICEF non dovesse adempiere ai suoi obblighi, la DSC può porre fine all'accordo ed esigere il rimborso parziale o integrale del contributo.

4735

2.4.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Giordania, concluso il 1° dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto di sostegno alla formazione nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Giordania.

B.

Per il suo orientamento tematico, la rete e la cooperazione stretta che intrattiene con il governo giordano, l'UNICEF è l'organizzazione partner adatta alla realizzazione del progetto. Non sarebbe possibile ottenere gli stessi effetti nel quadro di un'azione bilaterale diretta dato che le attività di sensibilizzazione necessitano di molte risorse in termini di personale locale. Il progetto corrisponde all'orientamento strategico del programma regionale di riduzione del rischio di catastrofe (Disaster Risk Reduction, DRR) della DSC in quanto parte della sua strategia di cooperazione nel Vicino Oriente.

C.

589 752 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 aprile 2012. Se l'UNICEF non dovesse adempiere ai suoi obblighi, la DSC può porre fine all'accordo ed esigere il rimborso parziale o integrale del contributo.

4736

2.4.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di prevenzione della violenza sessuale e sesso-specifica nei confronti dei minori iracheni che vivono in Siria, concluso il 13 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto di prevenzione della violenza sessuale e sesso-specifica nei confronti dei minori iracheni che vivono in Siria.

B.

Secondo il rapporto di valutazione del primo workshop sulla violenza sessuale e sesso-specifica presentato dall'UNICEF all'inizio di quest'anno, sino ad oggi in Siria non esistono strutture di accoglienza per le vittime di violenze sessuali e sesso-specifiche. L'obiettivo del progetto è di migliorare la prevenzione in tal senso nei confronti dei rifugiati iracheni minorenni in Siria e di fornire consulenza e assistenza psicosociale alle vittime. Le ragazze e i ragazzi a rischio ricevono inoltre modesti contributi di mantenimento. Per evitare animosità, il progetto è destinato sia ai rifugiati iracheni in Siria sia alla popolazione siriana che vive nelle stesse zone e in condizioni di povertà. Il progetto offre sinergie con gli obiettivi e le attività di altri attori del Governo svizzero nell'ambito della «Protection in the Region-Syria»: la Divisione politica IV, l'Ufficio federale delle migrazioni e il Programma globale Migrazione e Sviluppo della DSC.

C.

285 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010. Rimane valido fino all'adempimento degli impegni contrattuali.

4737

2.4.83

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2010, concluso il 10 marzo 2010

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo generale 2010 di 11 milioni di franchi all'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 miliioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4738

2.4.84

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2010 alle attività sul campo, concluso il 29 novembre 2010

A.

L'accordo verte sulla terza fase dei contributi particolari 2010 alle attività svolte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4739

2.4.85

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2010, concluso il 30 dicembre 2010

A.

L'accordo verte sulla concessione di un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2010.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

670 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2010, copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4740

2.4.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR concernente il sostegno al programma annuo 2010 dell'UNHCR per il progetto concernente la formazione professionale e i corsi di sostegno in Siria, concluso il 21 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto concernente la formazione professionale e i corsi di sostegno in Siria.

B.

Considerata la situazione prolungata di rifugiato, i bisogni crescenti e la vulnerabilità dei rifugiati, il progetto si prefigge di migliorare la protezione e l'accesso all'istruzione scolastica e alla formazione professionale dei rifugiati iracheni, dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran, dalla Somalia e dall'Afghanistan e dei Siriani che versano in condizioni precarie nella regione di Damasco. Il progetto offre sinergie con gli obiettivi e le attività di altri attori del Governo svizzero nell'ambito della «Protection in the RegionSyria»: la Divisione politica IV, l'Ufficio federale delle migrazioni e il Programma globale Migrazione e Sviluppo della DSC.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4741

2.4.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente l'impegno della signora Laetitia Weibel-Roberts, concluso il 12 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti l'impegno della signora Laetitia Weibel-Roberts presso l'OIL.

B.

La DSC auspica rafforzare la sua cooperazione con l'OIL nel quadro delle priorità di programma del progetto di strategia di cooperazione elaborato nell'ambito della protezione e della migrazione. Su domanda dell'OIL, ha accettato di distaccare uno specialista di monitoraggio e valutazione presso tale organizzazione quale progetto pilota per la collaborazione futura tra la DSC e l'OIL.

C.

206 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4742

2.4.88

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente il progetto di formazione e collocamento professionale nel settore edile a Gaza, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti il progetto di formazione e collocamento professionale nel settore edile a Gaza.

B.

Il progetto, attuato congiuntamente con l'UNRWA e l'OIL, si prefigge di migliorare l'accesso a una formazione professionale adeguata e di qualità dei giovani che hanno difficoltà scolastiche affinché abbiano maggiori opportunità di trovare un impiego. L'OIL è incaricata del coordinamento del progetto sul posto e dell'elaborazione dei moduli di formazione e della metodologia. L'UNRWA mette a disposizione i locali (nei propri centri di formazione professionale), il materiale e gli insegnanti. Il progetto è incentrato sul settore edile che, oltre a essere carente di manodopera qualificata, è uno dei più promettenti in termini di creazione di impieghi se la ricostruzione di Gaza viene accelerata. Il progetto giova in particolare agli allievi i cui risultati scolastici non consentono loro di accedere al corso di formazione professionale della durata di due o tre anni. La formazione dura sei mesi ed è completata da uno stage pratico di quattro mesi. Questo progetto si iscrive nel quadro della strategia della DSC elaborata per i territori palestinesi occupati che si prefigge, in particolare, di creare posti di lavoro sul lungo periodo e di consentire a questi giovani di accedere a una formazione professionale di qualità e adeguata alle esigenze del mercato.

C.

493 087 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2012.

4743

2.4.89

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare il sistema di riduzione dei rischi di catastrofe in Georgia, concluso il 12 novembre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti la partecipazione finanziaria (third-party cost-sharing) della DSC al progetto del PNUS «Strengthening of the Disaster Risk Reduction System in Georgia».

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le capacità della Georgia in materia di gestione dei rischi di crisi e di catastrofe. Consiste in particolare nel sostenere un perito del PNUS nel settore della riduzione dei rischi di catastrofe (DDR), che ha il compito di sensibilizzare ulteriormente i servizi governativi e altri attori georgiani sull'importanza della DDR e di migliorare la base istituzionale affinché i partecipanti possano adempiere il loro mandato DDR. Si prevede inoltre di rafforzare le capacità in materia di gestione delle catastrofi.

C.

568 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2010, copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4744

2.4.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo destinato al progetto di sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese ­ fase 2, concluso il 26 novembre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti la partecipazione finanziaria (third-party cost-sharing) al progetto di sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese (LPDC) ­ fase 2.

B.

L'integrazione dei rifugiati palestinesi in Libano è un tema politico delicato, che riveste un'importanza fondamentale per le persone interessate, in particolare per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro. Il progetto sostenuto concerne il LPDC, che è stato creato nel 2006 a livello governativo per migliorare l'integrazione dei rifugiati palestinesi.

C.

300 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4745

2.4.91

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente l'attuazione di un contributo versato all'Autorità palestinese attraverso il Meccanismo palestino-europeo di gestione dell'aiuto socioeconomico, concluso il 16 dicembre 2010

A.

Il memorandum d'intesa definisce le modalità concernenti l'attuazione del contributo finanziario della DSC all'Autorità palestinese attraverso il PEGASE (Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d'Aide Socio Économique), il meccanismo di finanziamento palestino-europeo messo a punto dall'UE per la gestione dell'aiuto socioeconomico.

B.

PEGASE è un meccanismo di finanziamento che consente ai donatori di sostenere in maniera coordinata ed equilibrata i servizi pubblici che rientrano nel settore di competenza dell'Autorità palestinese e che si iscrivono nel quadro del piano di sviluppo di tale Autorità. Il contributo della Svizzera è incentrato sul programma di protezione sociale attuato dall'Autorità palestinese a favore delle popolazioni più vulnerabili in Cisgiordania e Gaza. Con il 35 per cento della popolazione che vive sotto alla soglia di povertà è importante che le istituzioni pubbliche possano svolgere la loro funzione.

52 000 famiglie beneficiano del programma di aiuto sociale dell'Autorità palestinese. Il contributo della Svizzera si iscrive nel quadro della strategia elaborata dalla DSC per i territori palestinesi occupati, intesa in particolare a garantire l'accesso delle fasce più indigenti della popolazione a servizi di base di qualità.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2010. Non sono previste modalità di denuncia.

4746

2.5

Accordo concernente l'accesso al mercato delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Nel contempo, dovrebbe facilitare la reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di consentire alle persone che accompagnano il personale trasferibile di esercitare un'attività lucrativa all'estero.

Per quanto possibile, sono necessarie dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati per evitare di negoziare accordi bilaterali in materia. Se non è possibile effettuare una dichiarazione unilaterale di reciprocità a causa della legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2009 è stato concluso un primo accordo bilaterale con l'Albania1. Nel 2010 sono stati negoziati e conclusi i cinque accordi seguenti.

1

Cfr. numero 2.5.6 del rapporto del 12 maggio 2010 sui trattati internazionali conclusi nel 2009 (FF 2010 3011).

4747

2.5.1

Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 21 gennaio 2010

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Croazia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2010 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4748

2.5.2

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 18 maggio 2010

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Vietnam.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2010 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4749

2.5.3

Scambio di note tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle missioni permanenti, concluso il 17 giugno 2010

A.

Lo scambio di note concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

Lo scambio di note si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Bosnia ed Erzegovina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4750

2.5.4

Accordo tra la Svizzera e la Slovacchia concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 26 ottobre 2010

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Slovacchia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4751

2.5.5

Accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 27 dicembre 2010

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Camerun.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4752

2.6

Accordo concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio dei visti Schengen. Si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 dei negoziati di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, ai quali è associato il DFGP. All'inizio del 2010, il DFAE ha concluso pertanto il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria, cui sono seguiti, nello stesso anno, altri sette accordi di rappresentanza con sei Stati membri.

4753

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 gennaio 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e l'Austria possano rappresentarsi reciprocamente per il rilascio dei visti Schengen. I luoghi in cui la rappresentanza Schengen è garantita sono definiti in una convenzione d'esecuzione separata.

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 29 gennaio 2010 sono state concluse con l'Austria delle convenzioni di esecuzione che concernono due rappresentanze Schengen, in virtù delle quali la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Austria a Santo Domingo dal 22 febbraio 2010 e a Pristina dal 5 aprile 2010. Da tali date, i cittadini dominicani e kosovari hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Austria presso le rispettive ambasciate di Svizzera a Santo Domingo e Pristina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

4754

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 28 gennaio 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e l'Ungheria si rappresentino reciprocamente per il rilascio dei visti Schengen.

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 4 febbraio 2010 è stato concluso con l'Ungheria mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 5 aprile 2010 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Ungheria a Bogotà (Colombia), Kuala Lumpur (Malesia), Santiago del Cile (Cile), San Paolo (Brasile) e Sidney (Australia). Dal canto suo, l'Ungheria rappresenta la Svizzera a Minsk (Bielorussia) e Chiinu (Moldavia) dal 25 maggio 2010.

Da tali date, i cittadini degli Stati terzi summenzionati hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Ungheria e in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero ungherese o svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4755

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 marzo 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Svezia per il rilascio dei visti Schengen a Manila (Filippine).

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 29 marzo 2010 è stato concluso con la Svezia mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 5 aprile 2010 la Svizzera rappresenta gli interessi della Svezia a Manila (Filippine). Da tale data, i cittadini delle Filippine hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svezia presso l'ambasciata di Svizzera a Manila.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4756

2.6.4

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 28 maggio 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti il Belgio per il rilascio dei visti Schengen a Accra (Ghana).

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 31 maggio 2010 è stato concluso con il Belgio mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 1 giugno 2010 la Svizzera rappresenta gli interessi del Belgio a Accra (Ghana). Da tale data, i cittadini del Ghana hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Belgio presso l'ambasciata di Svizzera a Accra.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4757

2.6.5

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 3 agosto 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Francia per il rilascio dei visti Schengen a Pristina (Kosovo).

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 3 agosto 2010 è stato concluso con la Francia mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 16 agosto 2010 la Svizzera rappresenta gli interessi della Francia a Pristina (Kosovo). Da tale data, i cittadini del Kosovo hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Francia presso l'ambasciata di Svizzera a Pristina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4758

2.6.6

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 5 agosto 2010

A.

L'accordo prevede che la Francia rappresenti la Svizzera per il rilascio dei visti Schengen a Kingston (Giamaica).

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 5 agosto 2010 è stato concluso con la Francia mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 16 agosto 2010 la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera a Kingston (Giamaica). Da tale data, i cittadini della Giamaica hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Francia a Kingston.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4759

2.6.7

Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Slovenia per il rilascio dei visti Schengen in varie località.

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 15 dicembre 2010 è stato concluso con la Slovenia mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 1° gennaio 2011 la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovenia a Quito (Perù), Montevideo (Uruguay) e Dar es Salaam (Tanzania). Da tale data, i cittadini di questi Stati terzi hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovenia presso l'ambasciata di Svizzera nelle rispettive città.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4760

2.6.8

Accordo tra la Svizzera e l'Estonia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 23 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti l'Estonia per il rilascio dei visti Schengen a Ramallah (Territori palestinesi occupati).

B.

Il regime Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri. Il 23 dicembre 2010 è stato concluso con l'Estonia mediante scambio di note un accordo concernente una rappresentanza Schengen, in virtù del quale dal 1° gennaio 2011 la Svizzera rappresenta gli interessi del'Estonia a Ramallah (Territori palestinesi occupati). Da tale data, i Palestinesi che vivono in Cisgiordania hanno la possibilità di depositare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Estonia presso l'ufficio di rappresentanza svizzero a Ramallah.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 della legge federale del 16 dicembre 2003 sugli stranieri (RS 142.20) e articolo 33 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4761

2.7

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 e il rimborso della tassa sul CO2 alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni, concluso il 29 gennaio 2010, RS 0.641.751.411.1

A.

Lo scambio di note è un accordo supplementare al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein e il relativo Accordo, conclusi entrambi il 29 gennaio 2010 (RS 0.641.751.41 e RS 0.641.751.411).

B.

Si tratta di una normativa transitoria. Poiché nel Liechtenstein la tassa sul CO2 è già riscossa dal 1° gennaio 2008 in base al Trattato doganale, le imprese che soggiacciono alla legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni sono soggette a una doppia imposizione a causa della sua appartenenza allo SEE.

C.

Nessuna. L'onere amministrativo è imputato ai proventi delle tasse e la doppia imposizione della tassa sul CO2 è rimborsata a tali imprese.

D.

Articolo 1 del trattato concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

E.

Lo scambio di note si applica a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010 con il relativo trattato e il relativo accordo. Sarà posto in vigore con i medesimi dopo che è scaduto il termine di referendum per il trattato nel primo semestre del 2011. Il trattato come anche l'accordo e il relativo scambio di note possono essere denunciati in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi.

4762

2.7.2

Scambio di note tra la Svizzera e la Bielorussia sulle condizioni dei soggiorni di convalescenza per cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia in Svizzera, concluso il 18 marzo 2010, RS 0.142.111.692

A.

L'accordo definisce le modalità di esecuzione concernenti i soggiorni di convalescenza dei fanciulli bielorussi che soffrono dei postumi della catastrofe di Cernobyl del 1986. La Svizzera autorizza i fanciulli e le persone che li accompagnano a soggiornare sul suo territorio per un massimo di 90 giorni al semestre, conformemente alla legislazione vigente in materia di entrata e di soggiorno.

B.

L'accordo consente di continuare a organizzare i viaggi effettuati dal 1987 da organizzazioni non governative svizzere. Secondo la normativa vigente in Bielorussia dal 2009, la cooperazione è ammessa unicamente con organizzazioni non governative di Stati che hanno firmato con la Bielorussia un accordo internazionale che garantisca il ritorno in patria dei fanciulli bielorussi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2010 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di dodici mesi.

4763

2.7.3

Scambio di note tra la Svizzera e Israele che definisce lo statuto dei membri del gruppo svizzero di aiuto d'urgenza durante il suo intervento nella regione del Carmelo colpita da incendi boschivi, concluso il 5 dicembre 2010

A.

Lo scambio di note concerne il sostegno fornito allo Stato israeliano nella lotta contro gli incendi boschivi che hanno devastato il Nord del Paese.

B.

Lo scambio di note definisce lo statuto del personale militare e del personale dell'aiuto umanitario svizzeri durante il loro intervento, in particolare i loro privilegi e immunità e la collaborazione con le autorità israeliane.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 3 dicembre 2010 ed è rimasto in vigore sino alla fine dell'intervento, vale a dire il 10 dicembre 2010.

4764

2.7.4

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e le Nazioni Unite concernente il trasferimento di tutti i diritti relativi all'Indice universale dei diritti dell'uomo, concluso il 10 dicembre 2010

A.

La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ha trasferito la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti dell'uomo alle Nazioni Unite, rappresentate dall'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo. La Confederazione si è impegnata a concedere alle Nazioni Unite una licenza mondiale non esclusiva. Le Nazioni Unite si sono impegnate a gestire l'Indice come una fonte pubblica di informazioni, a garantirne la manutenzione e a consegnare alla Confederazione, alla scadenza del protocollo d'intesa, tutte le informazioni e tutti i diritti necessari al rilevamento dell'Indice. A causa della rapida evoluzione del settore informatico, la possibilità di denunciare il memorandum è stata limitata a un periodo di tre anni. Il presente memorandum fa seguito al Protocollo d'intesa tra la Confederazione Svizzera e le Nazioni Unite concernente la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti dell'uomo, concluso il 14 giugno 2007.

B.

L'Indice universale dei diritti dell'uomo è una banca dati online (www.universalhumanrightsindex.org) che contiene informazioni provenienti da documenti delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo. Dà un quadro generale della situazione dei diritti dell'uomo a livello internazionale e consente di accedere rapidamente, per ogni Paese, alle osservazioni e raccomandazioni recenti emesse dagli organi di esperti indipendenti (ossia i comitati che controllano l'attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e le procedure speciali del Consiglio dei diritti dell'uomo) e a quelle emesse nel quadro dell'esame periodico universale. Grazie a una classificazione oggettiva e giuridica dei documenti, l'Indice funge da base per il Consiglio dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto attiene alla sua procedura d'esame periodico universale, per affrontare discussioni imparziali sulla situazione dei diritti umani. L'Indice è stato elaborato a tale scopo dall'istituto di diritto pubblico dell'Università di Berna su mandato del Dipartimento federale degli affari esteri.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 3 e 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 10 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto durante i primi tre anni.

4765

2.7.5

Accordo tra la Svizzera e DNDi concernente i privilegi e le immunità di DNDi in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di «Drugs for Neglected Diseases initative» (DNDi) e, per il suo personale, l'esenzione dall'applicazione delle condizioni di ammissione al mercato del lavoro svizzero.

B.

DNDi si prefigge di promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo di medicinali, vaccini e diagnosi contro le malattie dimenticate. Attualmente incentra la sua attività su tre malattie dimenticate: la malattia del sonno, il morbo di Chagas e la leishmaniosi. Incoraggiando i partenariati pubblico-privati, lavora in stretta collaborazione con l'OMS, i governi di numerosi Stati, le istituzioni pubbliche, le università e le aziende farmaceutiche. La conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e DNDi contribuisce all'insediamento a lungo termine dell'organizzazione a Ginevra, rafforzando la città quale polo nell'ambito della sanità pubblica internazionale.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010. È applicabile dal 1° gennaio 2001. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due anni per l'ultimo giorno di un anno civile.

4766

2.7.6

Accordo tra la Svizzera e MMV concernente i privilegi e le immunità di MMV in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di «Medicines for Malaria Venture» (MMV) e, per il suo personale, l'esenzione dall'applicazione delle condizioni di ammissione al mercato del lavoro svizzero.

B.

Inizialmente integrata nell'OMS, MMV è diventata indipendente nel 1999. Il suo scopo è di studiare e sviluppare nuovi medicinali contro la malaria, che sono brevettati e distribuiti dopo essere stati omologati secondo le esigenze occidentali. Incoraggiando i partenariati pubblico-privati, lavora in stretta collaborazione con l'OMS, i governi di numerosi Stati, le istituzioni pubbliche, le università e le aziende farmaceutiche. La conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e MMV contribuisce all'insediamento a lungo termine dell'organizzazione a Ginevra, rafforzando la città quale polo nell'ambito della sanità pubblica internazionale.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010. È applicabile dal 1° gennaio 2001. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due anni per l'ultimo giorno di un anno civile.

4767

2.7.7

Accordo tra la Svizzera e FIND concernente i privilegi e le immunità di FIND in Svizzera, concluso il 9 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di «Foundation for Innovative New Diagnostics» (FIND) e, per il suo personale, l'esenzione dall'applicazione delle condizioni di ammissione al mercato del lavoro svizzero.

B.

Istituita nel 2003 su iniziativa dell'OMS, FIND si prefigge di sviluppare e attuare test diagnostici di malattie dimenticate (tubercolosi, malattia del sonno e malaria). Incoraggiando i partenariati pubblico-privati, lavora in stretta collaborazione con l'OMS (Tropical Diseases Research), i governi di numerosi Stati, le istituzioni pubbliche, le università e le aziende farmaceutiche.

La conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e FIND contribuisce all'insediamento a lungo termine dell'organizzazione a Ginevra, rafforzando la città quale polo nell'ambito della sanità pubblica internazionale.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010. È applicabile dal 1° gennaio 2001. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due anni per l'ultimo giorno di un anno civile.

4768

2.7.8

Accordo tra la Svizzera e GAIN concernente i privilegi e le immunità di GAIN in Svizzera, concluso il 16 dicembre 2010

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di «Global Alliance for Improved Nutrition» (GAIN) e, per il suo personale, l'esenzione dall'applicazione delle condizioni di ammissione al mercato del lavoro svizzero.

B.

Istituita nel 2003 in seguito a una decisione del 2002 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite concernente i fanciulli, GAIN è stata integrata nel PNUS prima di diventare indipendente nel 2005. Essa consente di riunire gli attori pubblici e privati allo scopo di lottare contro la malnutrizione, in particolare arricchendo il cibo di elementi necessari (vitamine, iodio, ecc.) a garantire una crescita sana. Collabora con parecchie agenzie delle Nazioni Unite, i governi di numerosi Stati e le aziende alimentari. La conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e GAIN contribuisce all'insediamento a lungo termine dell'organizzazione a Ginevra, rafforzando la città quale polo nell'ambito della sanità pubblica internazionale.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2010 al momento della firma. È applicabile dal 1° gennaio 2001. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due anni per l'ultimo giorno di un anno civile.

4769

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente l'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 1° febbraio 2010

A.

Il presente accordo bilaterale disciplina le condizioni di importazione legale di beni culturali provenienti dall'altro Stato parte. Definisce inoltre le modalità di rimpatrio di un bene culturale importato illegalmente e contiene diverse disposizioni sull'informazione e la collaborazione reciproche nell'ambito della lotta contro il trasferimento illegale di beni culturali.

B.

Fondandosi sulla legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali, il Consiglio federale, per salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e per garantire la protezione del patrimonio culturale, può concludere accordi concernenti l'importazione e il rimpatrio di beni culturali con Stati parte alla Convenzione dell'UNESCO del 1970. Questi accordi consentono da un lato di preservare il patrimonio culturale di Stati esteri e dall'altro di salvaguardare il patrimonio culturale svizzero. Da decenni, la Repubblica di Colombia è particolarmente colpita dall'esportazione illegale di beni culturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 9 luglio 2010. L'accordo è concluso per una durata di cinque anni ed è prorogato ogni volta tacitamente per i successivi cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

4770

3.2

Accordo tra la Svizzera e l'Egitto concernente l'importazione e il transito illeciti nonché il rimpatrio di antichità nel loro luogo d'origine, concluso il 14 aprile 2010

A.

Il presente accordo bilaterale disciplina le condizioni di importazione legale di beni culturali provenienti dall'altro Stato parte. Definisce inoltre le modalità di rimpatrio di un bene culturale importato illegalmente e contiene diverse disposizioni sull'informazione e la collaborazione reciproche nell'ambito della lotta contro il trasferimento illegale dei beni culturali.

B.

Fondandosi sulla legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali, il Consiglio federale, per salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e per garantire la protezione del patrimonio culturale, può concludere accordi concernenti l'importazione e il rimpatrio di beni culturali con Stati parte alla Convenzione dell'UNESCO del 1970. Questi accordi consentono da un lato di preservare il patrimonio culturale di Stati esteri e dall'altro di salvaguardare il patrimonio culturale svizzero. Da decenni, la Repubblica Araba d'Egitto è particolarmente colpita dall'esportazione illegale di beni culturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 9 maggio 2009. L'accordo è concluso per una durata di cinque anni ed è prorogato ogni volta tacitamente per i successivi cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

4771

3.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente lo scambio di informazioni sulla pandemia di influenza e altri rischi sanitari, concluso il 28 giugno 2010

A.

L'accordo concerne lo scambio di informazioni tra la Svizzera e la Francia sulla pandemia di influenza e altri rischi sanitari.

B.

I due Stati hanno elaborato il presente accordo al fine di sostenere i dispositivi regionali di gestione delle crisi e di istituzionalizzare lo scambio di informazioni in caso di pandemia di influenza, come l'influenza aviaria (H1N1) del 2009. L'accordo si fonda su uno scambio regolare di informazioni in seno a un gruppo di lavoro intergovernativo che sarà incaricato di preparare una pandemia e coordinerà le misure nelle regioni di frontiera.

Sancisce inoltre che la chiusura delle frontiere di entrambi gli Stati per motivi epidemiologici è considerata inopportuna e conferma che un'eventuale precettazione non si applica al personale sanitario che lavora nel Paese confinante al fine di preservare il sistema sanitario dalle due parti della frontiera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 15 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4772

3.4

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la collaborazione nell'ambito della radioprotezione, concluso il 14 settembre 2010, RS 0.814.515.141

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell'ambito della radioprotezione (art. 1). Le prescrizioni del diritto svizzero elencate nell'allegato 1 dell'accordo si applicano nel Liechtenstein e le autorità competenti in tale Stato si impegnano a rispettare le direttive e i regolamenti emanati dalle autorità svizzere (art. 2). La collaborazione amministrativa è organizzata in modo tale che le autorità del Liechtenstein siano competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di radioprotezione sul territorio del Principato del Liechtenstein e siano sostenute nel loro operato dalle autorità svizzere che assumono i compiti assegnati loro nell'ambito di un rapporto di mandato (art. 3).

B.

Nel trattato bilaterale del 29 marzo 1923 è sancita l'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera (trattato doganale; RS 0.631.112.514). Conformemente all'allegato 1 del trattato doganale, aggiornato semestralmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Liechtenstein (Landesgesetzblatt), la legislazione svizzera in materia di radioprotezione entrata in vigore nel 1994 si applica senza restrizioni al Liechtenstein ma non prevede la riserva secondo cui le autorità svizzere non assumono compiti esecutivi. Le autorità (fra cui l'Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP) hanno pertanto ricevuto, senza concertazione preliminare, un nuovo mandato di prestazioni che non hanno tuttavia potuto accettare né adempiere senza chiarire la procedura con i servizi amministrativi del Liechtenstein.

C.

Nessuna. Il Principato del Liechtenstein versa alla Svizzera un'indennità per i servizi prestati dall'UFSP e dall'INSAI, che coprono i costi amministrativi e di personale risultanti dall'accordo.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4773

3.5

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 9 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le forme e i meccanismi della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e il Brasile in quanto attori con pari diritti. È l'espressione della volontà politica congiunta delle Parti di rafforzare la cooperazione in questo settore politico molto promettente per il futuro. Si prefigge di strutturare le relazioni bilaterali in questo settore in una prospettiva a lungo termine mediante riunioni congiunte di esperti, scambi di personale scientifico, la realizzazione di progetti comuni di ricerca e lo scambio regolare di informazioni. Per attuare efficacemente il progetto di cooperazione, le due Parti istituiscono un Comitato misto incaricato di questioni specifiche d'implementazione.

B.

L'accordo rientra nel contesto della strategia bilaterale di cooperazione della Svizzera definita nel messaggio ERI 2008­2011 (FF 2007 1131). Il Brasile fa parte dei Paesi partner selezionati per il loro potenziale scientifico considerevole e con i quali la Svizzera intende sviluppare la cooperazione scientifica nei prossimi anni.

C.

3,5 milioni di franchi.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 9 febbraio 2010.

L'accordo è limitato a un periodo iniziale di due anni ed è automaticamente prorogato per un nuovo periodo di due anni, salvo che una delle Parti contraenti non notifichi all'altra Parte, con un preavviso di sei mesi, l'intenzione di denunciare l'Accordo.

4774

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordi di riammissione Introduzione

Gli accordi di riammissione, quali strumenti della politica in materia di rimpatrio, sono intesi a garantire una riammissione per quanto possibile celere e sicura mediante una regolamentazione chiara delle pertinenti modalità e procedure e dei pertinenti termini tra la Svizzera e lo Stato d'origine. La politica perseguita dalla Svizzera, che consiste nel concludere accordi di riammissione con gli Stati di origine e di transito, coincide pertanto con quella dell'UE e dei suoi Stati membri che, per controllare più efficacemente le migrazioni irregolari, concludono accordi o clausole di riammissione attraverso trattati di associazione e di cooperazione con numerosi Stati di origine e di transito. Il quadro che determina l'avvio di negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione. La scelta degli Stati che entrano in linea di conto per la conclusione di accordi di riammissione si basa su una valutazione permanente degli sviluppi migratori pertinenti nel settore dell'esecuzione e dei rimpatri, in modo da contrastare l'aumento dei casi in sospeso o di anticiparli mediante l'adozione di misure adeguate. Sono inoltre proposti attivamente negoziati in caso di «windows of opportunity», che da un punto di vista tattico aprono la via alla conclusione di altri accordi (accordi in materia di visti e, in singoli casi, accordi sullo scambio di tirocinanti). Nell'anno in rassegna la Svizzera ha concluso tre accordi di riammissione.

4775

4.1.1

Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente la riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 3 febbraio 2010, RS 0.142.114.759

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale della migrazione (UFM) di concludere accordi di riammissione con gli Stati balcanici. Parallelamente, anche le autorità del Kosovo hanno manifestato il loro interesse a negoziare con la Svizzera la conclusione di tale accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2010. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica ufficiale all'altra Parte contraente. L'accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

4776

4.1.2

Accordo tra la Svizzera e la Moldavia concernente la riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 19 maggio 2010, RS 0.142.115.659

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

La conclusione di questo accordo era vincolata alla conclusione di un accordo inteso a facilitare la concessione di visti. Questo accordo sostituirà l'accordo di riammissione del 2003.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica ufficiale all'altra Parte contraente. L'accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

4777

4.1.3

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente l'entrata, il soggiorno e il ritorno di persone, concluso il 22 ottobre 2010

A.

L'accordo costituisce un'innovazione in materia di migrazione in quanto include, oltre agli elementi relativi alla riammissione e al reinserimento, anche disposizioni concernenti il soggiorno, l'ammissione, la cooperazione tra le autorità e l'aiuto allo sviluppo. Anche se queste disposizioni si iscrivono nel quadro delle disposizioni legali vigenti in Svizzera, si tratta del primo accordo in materia di migrazione che prevede articoli di questo tipo.

B.

L'accordo deve essere considerato da un profilo regionale tenendo conto in particolare della vicinanza geografica con la Nigeria. Da un lato, gli elementi che figurano nell'accordo rappresentano un insieme equilibrato che tiene conto degli gli interessi delle due Parti e costituiscono un precedente che può essere sfruttato per accordi con altri Stati della regione; dall'altro, l'identificazione di stranieri che si soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e provengono dalla regione (dunque anche dalla Nigeria) risulterà facilitata in vista dell'istituzionalizzazione della collaborazione in questo campo con le autorità del Benin.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente la conclusione di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 24 novembre 2010. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4778

4.2

Accordi sui visti Introduzione

Per «accordi sui visti» si intendono tanto gli accordi intesi a facilitare la concessione di visti quanto gli accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale. Per quanto riguarda i visti di breve durata, gli accordi volti a facilitare la concessione di visti semplificano le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone (p. es.

congiunti e uomini d'affari), per le quali si applicano criteri agevolati per l'allestimento di visti con entrate multiple. Gli accordi disciplinano inoltre la durata delle procedure per il rilascio dei visti e i relativi emolumenti. Prevedono infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

Gli accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale prevedono l'esonero reciproco dal visto per le categorie di persone menzionate. Le singole disposizioni variano secondo il Paese partner. Il quadro che determina l'avvio di negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione. È necessario inoltre conformarsi ai lavori sul seguito dell'accordo in materia di migrazione che derivano dalla partecipazione della Svizzera a Schengen. Concretamente, sono stati proposti questi accordi agli Stati per i quali la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo del visto in seguito all'associazione a Schengen. Pertanto molti accordi di questo tipo hanno potuto essere conclusi nell'anno in rassegna.

Negoziati vengono inoltre proposti attivamente in caso di «windows of opportunity», che da un punto di vista tattico aprono la via alla conclusione di altri accordi (accordi in materia di riammissione e di visti e, in determinati casi, accordi sullo scambio di tirocinanti). Nell'anno in rassegna la Svizzera ha concluso dieci accordi sui visti.

4779

4.2.1

Accordo tra la Svizzera l'Armenia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.142.111.562

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico valido di una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare o rappresentano il proprio Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possono entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

In considerazione degli importanti movimenti migratori nell'area della Comunità degli Stati indipendenti (CSI), negli anni scorsi la Svizzera ha esteso il dialogo sulla migrazione agli Stati dell'ex Unione Sovietica. Di conseguenza, nel 2003 è stato concluso un accordo di riammissione con l'Armenia. In un secondo tempo è stato negoziato su richiesta dell'Armenia un accordo di soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4780

4.2.2

Accordo tra la Svizzera il Sudafrica sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, concluso il 3 giugno 2010, RS 0.142.111.182

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica o di un posto consolare del loro Stato, possono entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto.

L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Con l'associazione a Schengen, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo del visto per i cittadini sudafricani per uniformare la sua politica in materia a quella degli Stati Schengen. Per rimediare agli inconvenienti che ne scaturiscono, la Svizzera ha deciso di proporre, entro i limiti delle sue competenze, la conclusione di un accordo di soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4781

4.2.3

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti sull'esenzione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio, concluso il 6 giugno 2010, RS 0.142.113.252

A.

Il memorandum d'intesa (MoU) prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido di una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possono entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto.

Il MoU si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Il MoU risponde alla richiesta delle autorità degli Emirati Arabi Uniti di concludere un accordo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 15 luglio 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4782

4.2.4

Accordo tra la Svizzera e la Guyana sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaport diplomatico o di servizio, concluso il 15 giugno 2010, RS 0.142.113.892

A.

L'obiettivo dell'accordo è la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché possano entrare nel territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno fino a 90 giorni i titolari di un passaporto diplomatico che partecipano a una riunione o a una conferenza sul territorio dell'altra Parte.

B.

Prima dell'accordo di associazione a Schengen del 12 dicembre 2008, tutti i cittadini della Guyana potevano entrare in Svizzera senza visto. In seguito al recepimento delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo generale del visto.

Tuttavia può continuare a emanare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico o di servizio e a concludere accordi bilaterali in tal senso. La conclusione di un accordo di questo tipo riflette le buone relazioni che la Svizzera intrattiene con la Guyana. Offrire una maggiore libertà di viaggiare a questa categoria di persone favorisce inoltre la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2010. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

4783

4.2.5

Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 7 luglio 2010

A.

L'obiettivo dell'accordo è la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti, affinché possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente, transitarvi o soggiornarvi. La relativa durata è di 90 giorni su 180 per i cittadini indonesiani e di 30 giorni per i cittadini svizzeri.

B.

L'accordo risponde alla richiesta delle autorità indonesiane di concludere un accordo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente la conclusione di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 27 luglio 2010. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4784

4.2.6

Accordo tra la Svizzera e l'Oman sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, concluso il 6 agosto 2010, RS 0.142.116.162

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possono entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Con l'associazione della Svizzera a Schengen, il console onorario di Svizzera a Mascate non è più autorizzato a rilasciare visti. Le nuove domande di visto devono essere presentate a Riyad prolungando in tal modo la procedura. In questo contesto, l'ambasciata del Sultanato dell'Oman a Berlino ha chiesto, alla fine di luglio 2009, la conclusione di un accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4785

4.2.7

Accordo tra la Svizzera e il Benin sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 22 ottobre 2010

A.

L'accordo permette ai titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, di entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Con l'associazione della Svizzera a Schengen, l'ufficio della DSC a Cotonou non è più autorizzato a rilasciare visti. Le nuove domande di visto devono essere presentate ad Accra prolungando in tal modo la procedura. In questo contesto, le autorità competenti del Benin hanno chiesto, alla fine del 2009, la conclusione di un accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente la conclusione di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 24 novembre 2010. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

4786

4.2.8

Accordo tra la Svizzera e Mauritius di esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 26 ottobre 2010, RS 0.142.115.542

A.

L'accordo permette ai cittadini svizzeri e mauriziani di entrare a Mauritius e in Svizzera senza visto per soggiorni di breve durata sino a tre mesi su sei.

Inoltre, i cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare del loro Stato possono entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto.

B.

L'UE ha soppresso l'obbligo del visto per i cittadini mauriziani in tutto lo spazio Schengen firmando un accordo bilaterale con la Repubblica di Mauritius il 28 maggio 2009. In quanto membro di Schengen, anche la Svizzera aveva aderito a questa decisione tuttavia, non essendo Parte contraente all'accordo tra l'UE e la Repubblica di Mauritius, ai cittadini svizzeri non era finora conferito il diritto di reciprocità, contrariamente ai cittadini dell'UE. Questo diritto è ora garantito mediante l'entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e la Repubblica di Mauritius, la cui conclusione riflette le buone relazioni che la Svizzera intrattiene con Mauritius. Offrire una maggiore libertà di viaggiare ai titolari di un passaporto diplomatico o di servizio favorisce inoltre la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2010. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

4787

4.2.9

Accordo tra la Svizzera e la Giamaica sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 3 novembre 2010, RS 0.142.114.582

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido di una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato, possono entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto.

L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno fino a 90 giorni i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio che partecipano a una riunione o a una conferenza sul territorio dell'altra Parte.

B.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione a Schengen, firmato dalla Svizzera il 12 dicembre 2008, tutti i cittadini giamaicani potevano entrare in Svizzera senza visto. In seguito al recepimento delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo generale del visto. Tuttavia può continuare a emanare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e a concludere accordi bilaterali in tal senso. Offrire una maggiore libertà di viaggiare a questa categoria di persone favorisce la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2010. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

4788

4.2.10

A.

Accordo tra la Svizzera e la Moldova di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 19 maggio 2010, RS 0.142.115.652.1 Il presente accordo intende facilitare il rilascio di visti ai cittadini moldavi per i soggiorni la cui durata prevista non superi i 90 giorni per periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica in particolare le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone. A queste ultime si applicano inoltre criteri agevolati per il rilascio di visti per più entrate.

L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. L'accordo prevede infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico e di servizio.

B.

Il 10 ottobre 2007 l'UE ha concluso con la Moldova un accordo per facilitare il rilascio di visti. Data la necessità di armonizzare le prassi concernenti il rilascio di visti Schengen, la Svizzera, in quanto membro di Schengen, deve adeguare la sua politica relativa al rilascio di visti di breve durata a quella dell'UE. Ciò è garantito grazie alla conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti. L'accordo è stato concluso simultaneamente a un nuovo accordo di riammissione.

C.

Con questo accordo, la Svizzera riscuoterà per un visto Schengen lo stesso emolumento ridotto degli altri Stati Schengen. Di conseguenza, l'entrata in vigore dell'accordo comporterà minori introiti, la cui portata dipenderà dall'evoluzione del numero di domande di visti con l'associazione a Schengen. L'interesse della politica estera di armonizzare, all'interno dello spazio Schengen, le regolamentazioni concernenti i visti, giustifica la deroga al principio della copertura delle spese (art. 46a cpv. 4 LOGA).

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2011. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo mediante notifica scritta all'altra Parte con un preavviso di 90 giorni.

4789

4.3

Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.3.1

Convenzione tra la Svizzera e il Paraguay sul trasferimento dei condannati, concluso il 30 giugno 2009, RS 0.344.632

A.

La convenzione istituisce la base di diritto pubblico che permette ai cittadini svizzeri e paraguayani detenuti nell'altro Stato di scontare la pena inflitta nel loro Paese d'origine.

B.

La convenzione si prefigge di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8a della della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 15 novembre 2010. Può essere denunciata. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica.

4790

4.3.2

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Brasile concernente il co-accreditamento in Svizzera dell'addetto di polizia brasiliano stazionato in Francia, concluso il 26 maggio 2010

A.

L'accordo consente al Brasile di accreditare in Svizzera l'addetto di polizia stazionato in Svizzera.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2010.

4791

4.3.3

Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'installazione di una linea di trasmissione securizzata (SIENA), concluso il 10 settembre 2010

A.

L'accordo consente di sostituire la linea securizzata utilizzata attualmente con la nuova linea di trasmissione securizzata utilizzata da tutti gli Stati membri dell'Ufficio europeo di polizia (Europol).

B.

L'accordo disciplina nei dettagli le modalità di sostituzione della vecchia linea con la nuova e di attuazione della nuova linea securizzata.

Quest'ultima serve alla trasmissione e allo scambio di informazioni tra la Svizzera ed Europol. Tale accordo costituisce il quadro giuridico della relazione tra le parti.

C.

Ca. 2000 franchi all'anno.

D.

Articolo 5 dell'accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2) in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del DFGP (RS 172.213.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2010. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo con un preavviso di tre mesi.

4792

4.3.4

Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'interconnessione delle reti informatiche in relazione all'installazione di una linea di trasmissione securizzata «SIENA», concluso il 16 settembre 2010

A.

L'accordo stabilisce le condizioni tecniche per l'interconnessione delle reti informatiche mediante una nuova linea di trasmissione securizzata utilizzata dalla Svizzera e da tutti gli Stati membri dell'Ufficio europeo di polizia (Europol).

B.

L'accordo contempla le informazioni generali legate a SIENA, i dettagli concernenti i punti di contatto, il supporto tecnico e il campo d'applicazione dell'interconnessione, le esigenze tecniche, la configurazione dei parametri, i costi relativi all'utilizzazione della linea, nonché la loro ripartizione tra le Parti contraenti. In altri termini, l'accordo disciplina tutte le questioni tecniche in relazione con la linea di trasmissione SIENA.

C.

Ca. 2000 franchi all'anno.

D.

Articolo 5 dell'accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2) in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del DFGP (RS 172.213.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2010. Può essere denunciato simultaneamente con l'accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'installazione di una linea di trasmissione securizzata entro un termine di tre mesi.

4793

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Introduzione

Una convenzione riguarda il servizio militare delle persone con doppia cittadinanza.

Con la Francia è stato convenuto uno scambio di note che, da parte francese, consente di adeguare i criteri per l'assolvimento del servizio militare alle nuove forme di prestazioni di tale Stato. Il disciplinamento di queste questioni è nell'interesse dei cittadini che hanno l'obbligo di prestare servizio militare in entrambi gli Stati.

Un'altra convenzione, conclusa con la Germania, concerne il soggiorno delle forze armate. Questa convenzione completa l'accordo sulla cooperazione in materia di istruzione militare, in vigore dal 2003. Essa concretizza le condizioni e le procedure relative al passaggio della frontiera e al soggiorno delle truppe dello Stato vicino interessato.

In relazione con la collaborazione nell'ambito degli impieghi per la promozione della pace è stata conclusa una convenzione tecnica concernente l'impiego, previa approvazione, in seno alla KFOR in Kosovo.

Nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare sono menzionati diversi strumenti intesi a disciplinare la partecipazione a diverse esercitazioni militari.

La cooperazione in materia di istruzione militare non si prefigge unicamente di ottenere e mantenere la capacità di impiego militare e l'ulteriore sviluppo delle forze armate. Intende altresì migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà di manovra strategica.

4794

5.1

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia per un'interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, concluso il 16 febbraio 2010

A.

Lo scambio di note disciplina concretamente le prestazioni militari reciprocamente riconosciute e permette quindi di considerare come adempiti gli obblighi militari prestati da una persona con doppia cittadinanza per una delle Parti.

B.

Con la nuova regolamentazione si intende adeguare le relazioni interstatali alle reali possibilità di applicazione del diritto in Francia. In tale Paese, sussistono soltanto pochi obblighi militari, fra cui la partecipazione a una giornata di appello e preparazione alla difesa. Lo scambio di note considera questa giornata d'appello e preparazione alla difesa come un giorno di servizio militare. Partecipando a questa giornata, la persona con doppia nazionalità può adempiere i suoi obblighi militari.

C.

Nessuna. La Confederazione deve attendersi un lieve calo delle entrate provenienti dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

D.

Articolo 5 capoverso 3 LM.

E.

Lo scambio di note entra in vigore alla data dell'ultima comunicazione mediante la quale le due Parti annunciano l'adempimento delle procedure interne di approvazione. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 9 marzo 2010.

4795

5.2

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il soggiorno temporaneo di membri delle forze armate della Confederazione Svizzera e di membri delle forze armate della Repubblica federale di Germania nel territorio dell'altro Stato per la partecipazione a progetti in materia di esercitazioni e di istruzione nonché per la realizzazione di tali progetti, concluso il 7 giugno 2010, RS 0.512.113.63

A.

L'accordo concerne il soggiorno temporaneo di membri delle forze armate della Confederazione svizzera e di membri delle forze armate della Repubblica federale di Germania sul territorio nazionale dell'altro Stato ai fini della partecipazione a progetti in materia di esercitazioni e istruzione, nonché della loro realizzazione.

B.

L'accordo si prefigge di completare e adeguare l'accordo sull'istruzione militare concluso nel 2003 con la Germania. Come l'accordo del 2003 sull'istruzione, l'accordo sul soggiorno delle forze armate si limita alla collaborazione in materia di istruzione militare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a capoverso 1 LM.

E.

L'accordo è stato provvisoriamente applicato dal 7 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 17 giugno 2010. È stato concluso per una durata illimitata e può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

4796

5.3

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica di Francia concernente il supporto logistico del contingente svizzero in seno al «KFOR Battle Group Nord» in Kosovo, concluso il 23 novembre 2010

A.

L'accordo tecnico disciplina la collaborazione tecnica e il sostegno che la Francia fornisce a favore degli elementi della SWISSCOY impegnati in Kosovo in seno al «KFOR Battle Group Nord».

B.

Oltre alle varie prestazioni di sostegno logistico fornite dalla Francia a favore degli elementi della SWISSCOY impegnati in Kosovo, in seno al «KFOR Battle Group Nord», questo accordo disciplina soprattutto gli aspetti finanziari di questa collaborazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2010. Può essere denunciato in ogni momento rispettando un termine di 30 giorni.

4797

5.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione in montagna «LANDOPS 1/2010», concluso il 28 aprile 2010

A.

L'accordo verte sull'esercitazione tecnica e tattica in montagna con gli specialisti dell'esercito svizzero.

B.

L'accordo si prefigge di proporre alla Royal Danish Navy un'esercitazione in montagna, dato che la Danimarca non dispone di rilievi montagnosi.

L'accordo è stato concluso in contropartita della partecipazione svizzera all'esercitazione «NIGHTHAWK 2010» in Danimarca.

C.

Ca. 12 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2010 e copriva il periodo dal 5 al 21 maggio 2010.

4798

5.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica Francese concernente l'esercitazione «EPERVIER 2010», concluso il 15 maggio 2010

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree francesi all'esercitazione EPERVIER 2010 in Svizzera.

B.

L'accordo disciplina in particolare le prestazioni del sostegno logistico fornite dalla Svizzera a favore delle Forze armate francesi, nonché le loro conseguenze finanziarie.

C.

Ca. 14 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2010 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4799

5.6

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Repubblica Francese concernente l'esercitazione «VALAIS 2010», concluso il 19 maggio 2010

A.

L'accordo tecnico ha consentito agli esploratori paracadutisti delle Forze aeree svizzere e a quelli delle Forze aeree francesi di realizzare in comune un'esercitazione in montagna utilizzando un aeromobile francese.

B.

L'accordo disciplina i principi di un'istruzione comune degli esploratori paracadutisti francesi e svizzeri, nonché il sostegno logistico fornito a favore dei partecipanti francesi.

C.

L'esecuzione dell'esercitazione non ha comportato costi supplementari. (Il vitto e l'alloggio sono stati messi a disposizione dei partecipanti francesi a titolo gratuito, mentre le Forze armate francesi hanno messo a disposizione dei partecipanti svizzeri un aereo da trasporto).

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2010 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4800

5.7

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi degli osservatori militari dell'ONU, concluso il 9 giugno 2010

A.

Il memorandum d'intesa (MoU) riguarda lo svolgimento dell'esercitazione internazionale, organizzata dal Centro di competenza per gli impieghi all'estero (SWISSINT), nel quadro dei corsi degli osservatori militari dell'ONU sul territorio svizzero.

B.

Il MoU disciplina lo svolgimento tecnico della suddetta esercitazione internazionale, in particolare le prestazioni in materia di sostegno logistico fornite ai partecipanti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 9 giugno 2010 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ovvero dal 25 al 30 giugno 2010.

4801

5.8

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania sull'esercitazione «ELITE 2010», concluso il 17 giugno 2010

A.

L'accordo di attuazione concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale ELITE 2010 in Germania, che aveva per oggetto la guerra elettronica.

B.

L'accordo disciplina non solo la partecipazione all'esercitazione, ma anche il sostegno logistico a favore delle Forze aeree svizzere.

C.

Ca. 98 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2010 e la sua validità era limitata fino al disbrigo di tutti gli affari derivanti dall'esercitazione, in particolare il pagamento delle fatture.

4802

5.9

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa spagnolo concernente la partecipazione al «Tactical Leadership Programme» 2010, concluso il 17 agosto 2010

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere al Tactical Leadership Programme in Spagna.

B.

Il Tactical Leadership Programme (TLP) è una formazione riconosciuta a livello internazionale, destinata ai dirigenti di grandi associazioni aeronautiche dotate di aerei da combattimento. L'accordo disciplina non solo le modalità della partecipazione, ma anche il sostegno logistico fornito dall'ospite.

C.

Ca. 273 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2010 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4803

5.10

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa e dello sporto della Repubblica dell'Austria concernente la partecipazione all'esercitazione «Invitex/Livex European Advance 2010» («EURAD 2010»), concluso il 17 agosto 2010

A.

L'accordo tecnico disciplina il sostegno fornito dalla nazione ospite (Austria) a favore delle nazioni partecipanti durante l'esercitazione multinazionale EURAD 2010, svoltasi in Austria dal 13 al 24 settembre 2010.

B.

Disciplina i dettagli concernenti l'arrivo e la partenza dei contingenti partecipanti, la sicurezza (Force Protection) durante l'esercitazione, nonché la fornitura di prestazioni logistiche. Funge da base lo statuto delle truppe della NATO/PfP.

C.

Ca. 50 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2010 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4804

5.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione «NIGHTHAWK 2010», concluso il 20 agosto 2010

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle truppe svizzere all'esercitazione NIGHTHAWK 2010 in Danimarca.

B.

La partecipazione a NIGHTHAWK 2010 si prefiggeva l'esercitazione tattica e tecnica su diverse piattaforme d'inserzione (suolo, acqua, aria) in zone sconosciute, principalmente di notte.

C.

Ca. 25 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2010 e copriva il periodo dell'esercitazione, ovvero dal 6 al 15 ottobre 2010.

4805

5.12

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa dei Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 ottobre 2010

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze armate svizzere, nell'ottobre del 2010, di utilizzare un impianto moderno e rispettoso dell'ambiente per esercitare le tecniche di lotta antincendio a bordo di aeromobili e le procedure di evacuazione dell'equipaggio.

B.

Disciplina le prestazioni di sostegno logistico fornite dai Paesi Bassi a favore delle Forze aeree svizzere e le loro ripercussioni finanziarie.

C.

Ca. 70 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data della sua firma; è stato concluso per la durata dell'esercitazione.

4806

5.13

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Norwegian Joint Headquarterconcernente la partecipazione all'esercitazione «NIGHTWAY 2010», concluso il 12 novembre 2010

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di svolgere un addestramento intensivo di quattro settimane in Norvegia, dall'8 novembre al 3 dicembre 2010, comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa aerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico disciplina le modalità di utilizzazione della base aerea di Oerland da parte delle Forze aeree svizzere e il sostegno logistico da parte delle Forze aeree svedesi.

C.

Ca. 544 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2010; la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione dall'8 novembre al 3 dicembre 2010.

4807

5.14

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e la Swedish Material Administration concernente la realizzazione del «ISSYS Recurrent Training Course 2010», concluso il 12 novembre 2010

A.

L'accordo tecnico consente di utilizzare il «North European Aerospace Test Range» NEAT di Vidsel in Svezia per la realizzazione di un'esercitazione realistica con il sistema d'autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System) con elicotteri Cougar delle Forze armate svizzere.

B.

Disciplina le modalità di utilizzazione delle installazioni del Vidsel Test Range da parte delle Forze aeree svizzere e il sostegno logistico fornito dalla Swedish Material Administration.

C.

Ca. 320 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data della sua firma e la sua validità era limitata al periodo dell'esercitazione, ovvero dal 15 al 26 novembre 2010.

4808

6

Dipartimento federale delle finanze Nessun contributo

4809

7

Dipartimento federale dell'economia

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'UE allargata ha per scopo di ridurre le disparità economiche e sociali tra i nuovi Stati membri dell'UE e quelli vecchi. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro) nelle strutture comunitarie europee esige un importante contributo per garantire la pace, la stabilità e il benessere in Europa, da cui anche la Svizzera trae vantaggio. Per questo motivo la Svizzera si è impegnata a dare un contributo all'integrazione di questi nuovi Stati membri dell'UE.

I fondi del contributo all'allargamento sono destinati a finanziare progetti e programmi nei quattro settori principali seguenti: «Sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «Ambiente e infrastrutture», «Promozione del settore privato» e «Sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC opera soprattutto nei settori di sviluppo regionale, della sicurezza frontaliera, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno alle ONG. La SECO si concentra sul risanamento e la modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, in particolare delle piccole e medie imprese.

4810

7.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo per la preparazione dei progetti, concluso il 7 gennaio 2010

A.

L'accordo disciplina un credito non rimborsabile della Svizzera per assistere alla preparazione e all'elaborazione delle proposte di progetti destinati al programma di cooperazione della Svizzera con la Repubblica Ceca nel quadro del contributo svizzero all'allargamento.

B.

Lo scopo del fondo per la preparazione dei progetti è di garantire, mediante il finanziamento di periti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi di fattibilità, studi sull'impatto ambientale), la preparazione efficiente delle proposte di progetti e un'elevata qualità delle domande dei progetti.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2010 ed è valido fino al 13 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4811

7.1.2

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione di conti, concluso il 2 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'articolo 2 (scopi del progetto), l'articolo 3 (contributo svizzero e utilizzazione) e l'articolo 9 (presentazione dei rapporti).

B.

L'accordo mira a sostenere, nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, l'attuazione del progetto «Financial Reporting Technical Assistance Project» della BIRD nella Repubblica Ceca.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2010 ed è valido fino al 31 marzo 2014. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4812

7.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, concluso il 10 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ódz, nonché le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

Questo accordo contribuisce a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd.

C.

7,165 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2010 ed è valido fino al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4813

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén, concluso il 10 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén, nonché le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

Questo accordo contribuisce a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile nella microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén.

C.

7,803 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2010 ed è valido fino al 31 maggio 2014. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4814

7.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd, concluso il 10 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd, nonché le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

Questo accordo contribuisce a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd.

C.

5,821 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2010 ed è valido fino al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4815

7.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, concluso il 10 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, nonché le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

Questo accordo contribuisce a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat.

C.

4,120 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2010 ed è valido fino al 31 maggio 2014. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4816

7.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

Lo scopo principale della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale è di contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo i criteri propri dello Stato di diritto, e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti.

Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e governance, infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1). La cooperazione con l'Europa dell'Est rientra peraltro nella concezione moderna della tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e governanza; riforme strutturali dell'economia ed evoluzione dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità tematiche e geografiche sono specificate in programmi regionali e in strategie nazionali di cooperazione con i Paesi prioritari.

La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

4817

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla «Anti-Corruption Network (ACN)» per l'Europa dell'EST e l'Asia centrale, concluso l'11 gennaio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione dell'«Istanbul Anti-Corruption Action Lan (secondo round di monitoraggio)», dell'impiego delle risorse e del rendiconto.

B.

Dal 2003 la SECO sostiene l'esecuzione dell'«Istanbul Anti-Corruption Action Plan» nel quadro dell'OCSE (ACN). La sua attuazione comprende in particolare un'analisi della situazione nel settore della lotta contro la corruzione e un monitoraggio delle raccomandazioni. Questo accordo contribuisce così al secondo round di monitoraggio (attuazione delle raccomandazioni in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Tagikistan, Kirghizistan, Kazachistan e Ucraina).

C.

325 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 gennaio 2010 ed è valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4818

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per lo «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» nell'Europa del Sud-Est e in Asia centrale, concluso il 15 febbraio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo svizzero al fondo fiduciario per lo «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» (SAFE) della BM.

B.

L'accordo prevede un contributo al fondo fiduciario della BM al fine di apportare un sostegno tecnico in materia di gestione delle finanze pubbliche a favore di alcuni Paesi nell'Europa del Sud-Est e in Asia centrale.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4819

7.2.3

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il programma Energia-Acqua in Asia centrale, concluso il 24 aprile 2010

A.

Le principali disposizioni dello scambio di lettere concernono le attività intese a migliorare la cooperazione degli Stati in Asia centrale nei settori dell'acqua e dell'energia.

B.

Mediante questo scambio di lettere gli Stati dell'Asia centrale saranno sostenuti nei loro sforzi per meglio utilizzare le risorse disponibili di acqua ed energia.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 24 aprile 2010.

4820

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il «Kosovo Sustainable Employment Development Policy Program», concluso il 30 aprile 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo finanziario della Svizzera al fondo fiduciario per il «Sustainable Employment Development Policy Program» (SEDPP) della BM.

B.

L'accordo attua, a livello bilaterale, un aiuto budgetario a favore della Repubblica del Kosovo allo scopo di promuovere le riforme nella gestione delle finanze pubbliche e nei settori sociali, nonché di contribuire a migliorare il clima di investimento del settore privato.

C.

3,975 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2010 e copre gli anni 2009­2011.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4821

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA della BM concernente un fondo fiduciario per il «Kosovo Debt Management Support Program Trust Fund», concluso il 28 giugno 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera al fondo fiduciario per il «Kosovo Debt Management Support Program Trust Fund» dell'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) della BM.

B.

L'accordo prevede il versamento di un contributo al «Kosovo Debt Management Support Program» inteso a sostenere un meccanismo di rimborso del debito della Repubblica del Kosovo alla BM.

C.

750 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2010 e copre il periodo dal 2010 al 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4822

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia, rappresentata dal Persistent Organic Pollutants (POPs) Unit del Ministero dell'ambiente concernente la cooperazione per lo smaltimento di prodotti chimici tossici provenienti dai centri sanitari, concluso il 19 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera allo smaltimento di prodotti chimici tossici dei centri sanitari e ospedali della Macedonia.

B.

Il progetto sostiene i servizi specializzati macedoni nell'inventariazione, il deposito, il trasporto e la distruzione in Svizzera dei prodotti chimici in impianti specializzati. Il progetto sostiene la Macedonia nell'attuazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, in vigore dal 1992 (RS 0.814.05).

C.

32 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2010 e copre il periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due mesi.

4823

7.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia concernente la costruzione di un impianto di depurazione delle acque di scarico a Gevgelija, concluso il 26 ottobre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la costruzione di un impianto di depurazione delle acque di scarico e il miglioramento economico dell'azienda di servizio pubblico di Gevgelija.

B.

L'accordo sostiene gli sforzi intrapresi dal Ministero macedone dell'ambiente e dal comune di Gevgelija per migliorare la qualità dell'acqua del fiume Vardar.

C.

7,2 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2010. In caso di grave violazione delle disposizioni contrattuali può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4824

7.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Azerbaigian concernente il sostegno tecnico del progetto «Corporate and Public Sector Accountability», concluso l'8 dicembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera al progetto «Corporate and Public Sector Accountability» della BM in Azerbaigian.

B.

L'accordo definisce i principi di utilizzazione del contributo della SECO al progetto.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4825

7.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio svizzero di cooperazione in Kirghizistan, e la banca nazionale del Kirghizistan concernente il sostegno giuridico alla Banca nazionale, concluso il 13 dicembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il finanziamento della Svizzera di un progetto di sostegno giuridico alla Banca nazionale della Repubblica del Kirghizistan.

B.

Con questo accordo, la Svizzera fornisce alla Banca nazionale della Repubblica del Kirghizistan un sostegno giuridico per la ristrutturazione dell'«Asia Universal Bank».

C.

50 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre il periodo fino a maggio 2011.

4826

7.3

Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) Introduzione

I messaggi sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e sul finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) stabiliscono gli elementi fondamentali della strategia unitaria della politica di sviluppo della Confederazione. La strategia poggia su tre pilastri, segnatamente il contributo della Svizzera (1) alla riduzione della povertà, (2) alla promozione della sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e alla riduzione dei possibili rischi per la sicurezza nonché (3) alla partecipazione a una forma di globalizzazione che promuova lo sviluppo.

Il principale obiettivo di questi provvedimenti di politica economica e commerciale consiste nel sostenere l'integrazione sostenibile dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale e di favorirne la crescita economica. In tal modo, si intende contribuire alla riduzione durevole della povertà in questi Paesi. La priorità è data al miglioramento delle condizioni quadro economiche, alla promozione della competitività e alla diversificazione del commercio, nonché alla mobilitazione degli investimenti indigeni ed esteri.

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo il centro di prestazioni «Cooperazione economica e sviluppo» della SECO si impegna con quattro strumenti in Paesi in sviluppo avanzati (Ghana, Sudafrica, Egitto, Colombia, Perù, Vietnam e Indonesia) e in programmi globali e regionali. I quattro strumenti concernono il sostegno macroeconomico, il finanziamento di infrastrutture, la promozione del commercio e lo sviluppo del settore privato.

4827

7.3.1

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento di progetti della IDB, concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo quadro concernono le modalità di finanziamento dei progetti di cooperazione extrabudgetari della Banca interamericana di sviluppo (IDB).

B.

L'accordo quadro fissa le direttive generali per il finanziamento di progetti di cooperazione extrabudgetari presso la IDB.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4828

7.3.2

Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento di progetti di sviluppo, concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo amministrativo concernono le modalità di finanziamento del fondo strategico tematico per l'aiuto al commercio in cooperazione con la Banca interamericana di sviluppo (IDB).

B.

Con questo accordo amministrativo, il Perù e la Colombia riceveranno una consulenza da parte del fondo strategico tematico per l'aiuto al commercio, nelle questioni di politica commerciale.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009 ed è valido fino al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4829

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» a sostegno dell'attuazione dell'Iniziativa per la trasparenza nel settore delle materie prime (EITI), concluso il 14 gennaio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo quadro concernono il contributo della Svizzera al fondo fiduciario istituito dalla BM a favore dei Paesi che applicano l'EITI (Extractive Industries Transparecy Initiative).

B.

L'accordo di amministrazione del fondo fiduciario mira a contribuire al finanziamento di attività e progetti che permettono ai Paesi beneficiari di rispettare i loro obblighi nei confronti dell'EITI.

C.

1,5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2010 e copre il periodo fino al 22 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4830

7.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il sostegno al programma DMFAS, concluso il 16 febbraio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera per il sostegno al programma «Debt Management and Financial Analysis System» (DMFAS) dell'UNCTAD.

B.

L'accordo permette di concedere un aiuto al programma DMFAS dell'UNCTAD, che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione dei debiti.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2010 e copre il periodo dal 2009 al 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4831

7.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il finanziamento di progetti nei Paesi del programma DMFAS, concluso il 16 febbraio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera per il sostegno dei progetti dei Paesi del programma «Debt Management and Financial Analysis System» (DMFAS) dell'UNCTAD nei Paesi prioritari della cooperazione svizzera allo sviluppo.

B.

L'accordo permette di concedere un contributo per finanziare i progetti dei Paesi del programma DMFAS dell'UNCTAD, in particolare l'Egitto, il Vietnam, l'Indonesia, il Perù e la Colombia.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2010 e copre il periodo dal 2010 al 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4832

7.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) per i Paesi a reddito medio, concluso il 14 marzo 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo fiduciario concernono le modalità di sostegno della SECO al «Public-Private Infrastructure Advisory Facility» (PPIAF).

B.

L'accordo fiduciario disciplina le modalità per l'attuazione del programma.

Quest'ultimo prevede un'assistenza tecnica nel settore del governo d'impresa.

C.

9,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2010 e la sua validità è di tre anni.

Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso che deve essere approvato da tutti i donatori che partecipano al programma.

4833

7.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) durante la crisi finanziaria, concluso il 9 aprile 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo fiduciario concernono le modalità di sostegno della SECO al Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).

B.

L'accordo fiduciario disciplina le modalità per l'attuazione del programma.

Quest'ultimo prevede un'assistenza tecnica nel settore del governo d'impresa.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2010 e copre un periodo di tre anni.

Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso che deve essere approvato da tutti i donatori che partecipano al programma.

4834

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze e la pianificazione economica concernente il sostegno al processo di consultazione pubblica della Petroleum Revenue Management Bill, concluso il 30 aprile 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della Svizzera per il sostegno al processo di consultazione pubblica della Petroleum Revenue Management Bill.

B.

L'accordo permette di concedere un contributo per finanziare il processo di consultazione della Petroleum Revenue Management Bill, che in futuro gestirà i redditi petroliferi del Ghana.

C.

152 948 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4835

7.3.9

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente un fondo fiduciario sul finanziamento dell'assistenza tecnica, concluso l'11 maggio 2010

A.

Le principali disposizioni del memorandum d'intesa (MoU) concernono le modalità di finanziamento di un fondo fiduciario destinato alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica nel settore della politica economica e finanziaria.

B.

Il MoU attua a livello bilaterale un sostegno ai sette Paesi prioritari della cooperazione economica allo sviluppo, ovvero il Perù, il Sudafrica, la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia e il Vietnam.

C.

10 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore l'11 maggio 2010 e copre il periodo dal 2010 al 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4836

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS), concluso il 28 maggio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la costituzione di un fondo fiduciario per finanziare un progetto United Nations Trade Cluster della Repubblica democratica popolare del Laos destinato a promuovere il turismo sostenibile e taluni settori connessi.

B.

L'accordo disciplina le modalità del fondo fiduciario.

C.

4,04 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2010 e decade il 31 maggio 2013.

4837

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Laos, concluso il 14 giugno 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la seconda fase di un progetto di assistenza tecnica nell'ambito dei negoziati d'adesione del Laos all'OMC.

B.

L'accordo mira a promuovere l'integrazione del Laos nel sistema commerciale multilaterale attraverso il sostegno tecnico nei negoziati d'adesione all'OMC.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2010 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2012.

In caso di inadempienza può essere denunciato per scritto da ciascuna delle parti con un preavviso di sei mesi.

4838

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «Holding Company for Water and Wastewater» dell'Egitto concernente il progetto «Integrated Sanitation and Sewerage Project», concluso il 24 giugno 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le condizioni del cofinanziamento della Svizzera al progetto «Integrated Sanitation and Sewerage Project» della BIRS in merito al risanamento di sistemi sanitari di zone periurbane di Gharbeya, Beheira e Kafr-El-Sheikh.

B.

L'accordo definisce le attività di assistenza tecnica finanziate dalla Svizzera.

Queste attività comprendono il finanziamento di un consulente per l'attuazione del progetto della BIRS, un programma di formazione per le istituzioni che beneficiano del progetto, un progetto pilota per l'esercizio e la manutenzione da parte del settore privato, nonché un progetto pilota per applicare tecniche innovative di trattamento delle acque di scarico.

C.

9,485 milioni di dollari USA e 850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2010. Le attività realizzate in virtù di tale accordo dovrebbero essere terminate entro il 31 dicembre 2014. Fino a tale data, l'accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi. Dopo il 31 dicembre 2014 la Svizzera può mettere fine a tale accordo in qualsiasi momento con effetto immediato.

4839

7.3.13

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia, concluso il 7 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni del memorandum d'intesa (MoU) concernono l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto che si prefigge di cooperare nel settore del turismo, sotto l'egida della Commissione economica mista Svizzera-Indonesia.

B.

Con questo memorandum si intende promuovere la cooperazione bilaterale nel settore del turismo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 7 luglio 2010 e decade il 6 luglio 2015. Può essere denunciato per scritto in ogni momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4840

7.3.14

Memorandun d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ministero del commercio peruviano concernente il programma di assistenza tecnica in materia commerciale, concluso il 14 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni del memorandum d'intesa (MoU) concernono le grandi linee del programma di promozione commerciale della cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera in Perù.

B.

Il MoU istituisce un comitato strategico bilaterale per promuovere il dialogo tecnico tra le due Parti e coordinare il programma svizzero di promozione commerciale in Perù.

C.

9,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 14 luglio 2010 e decade il 14 luglio 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4841

7.3.15

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Nicaragua concernente l'assistenza tecnica nella pianificazione budgetaria a medio termine 2010­2011, concluso il 14 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni del memorandum d'intesa (MoU) concernono l'assistenza tecnica nella pianificazione budgetaria a medio termine 2010­ 2011.

B.

Questo MoU mira a sostenere il Nicaragua nella gestione delle finanze pubbliche.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 14 luglio 2010 e copre il periodo dal 2010 al 2011.

4842

7.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Centrafricana concernente l'annullamento del debito estero della Repubblica Centrafricana, concluso il 15 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni del nono accordo concernono l'annullamento del debito estero della Repubblica Centrafricana.

B.

L'accordo concede il condono completo del debito estero alla Repubblica Centrafricana in applicazione dell'intesa multilaterale raggiunta dai Paesi creditori del Club di Parigi il 15 settembre 2009.

C.

20,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2010.

4843

7.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Congo concernente l'annullamento del debito estero della Repubblica del Congo, concluso il 21 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni del settimo accordo concernono l'annullamento del debito estero della Repubblica del Congo.

B.

L'accordo concede il condono completo del debito estero alla Repubblica del Congo in applicazione dell'intesa multilaterale raggiunta dai Paesi creditori del Club di Parigi il 18 marzo 2010.

C.

11,04 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2010.

4844

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico concernente un aiuto budgetario per gli anni 2010­2012, concluso il 30 luglio 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la concessione di un aiuto budgetario da parte della Svizzera per il periodo 2010­2012.

B.

L'accordo prevede un sostegno alla Repubblica del Mozambico per attuare la strategia per la riduzione della povertà.

C.

15,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2010 e decade il 31 maggio 2013.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4845

7.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un contributo alla «Urbanisation Review», concluso il 18 agosto 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono lo svolgimento di un'analisi e l'elaborazione di strumenti che permettano di definire le priorità politiche e d'investimento nel settore dell'urbanizzazione allo scopo di promuovere la crescita economica e di ridurre la povertà.

B.

L'accordo sostiene le analisi della BM nel contesto dell'urbanismo che influenzeranno anche le future decisioni di investimento nell'ambito della cooperazione e dello sviluppo economici della SECO.

C.

200 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2010 e decade il 26 luglio 2012.

4846

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il programma di sostegno degli appalti pubblici sostenibili nel Ghana, concluso il 30 agosto 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo disciplinano l'attuazione della seconda fase di un programma di assistenza tecnica nel settore degli appalti pubblici nel Ghana.

B.

L'accordo mira a promuovere i principi di trasparenza, responsabilità e sostenibilità negli appalti pubblici nel Ghana.

C.

2,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e decade il 30 agosto 2013.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4847

7.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente l'assistenza tecnica nell'elaborazione di una strategia per il settore bancario nel periodo 2011­2020, concluso il 15 settembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'assistenza tecnica nella formulazione di una strategia per il settore bancario dal 2011 al 2020, il loro monitoraggio e la loro attuazione.

B.

L'accordo mira a favorire il mantenimento di condizioni quadro stabili in materia monetaria e a rafforzare il settore finanziario in Vietnam.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2010 e copre il periodo dal 2011 al 2015. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4848

7.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia, concluso il 16 settembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il finanziamento di un progetto inteso a istituire un'organizzazione locale «Destination Management Organization» per l'Isola di Flores in Indonesia.

B.

L'accordo mira a promuovere una gestione sostenibile della destinazione turistica di Flores. Il progetto è eseguito dalla Fondazione Swisscontact su mandato della SECO.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2010 e decade il 15 settembre 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4849

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFE, e la Giordania, rappresentata dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il progetto «Ambulanze per la Giordania», concluso il 5 ottobre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la fornitura di ambulanze, la realizzazione di un vasto programma di formazione, nonché l'istituzione di un sistema di assicurazione della qualità per il settore di salvataggio in Giordania.

B.

L'accordo sostiene le attività della protezione civile in Giordania nell'ambito del salvataggio.

C.

17,14 milioni di franchi. Si tratta di un credito misto, di cui una parte di 8,82 milioni di franchi è considerata quale aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4850

7.3.24

Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'International Finance Corporation concernente il finanziamento del progetto «ESMID LAC», concluso il 12 ottobre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il finanziamento del progetto ESMID LAC per gli anni 2010­2012.

B.

L'accordo istituisce un contributo per il finanziamento del progetto ESMID LAC, che sostiene i Paesi beneficiari, il Perù e la Colombia, nella riforma dei mercati di capitali.

C.

890 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2010 e copre il periodo 2010­ 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4851

7.3.25

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente la promozione delle energie rinnovabili in Vietnam, concluso il 31 ottobre 2010

A.

Le principali disposizioni dello scambio di lettere concernono le modalità e le attività per promuovere le energie rinnovabili in Vietnam.

B.

Questo scambio di lettere intende sostenere il Vietnam nei suoi sforzi volti a produrre elettricità con energie rinnovabili.

C.

2,429 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 31 ottobre 2010 e decade il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4852

7.3.26

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il trasferimento di fondi per il finanziamento di un esperto in energie rinnovabili, concluso l'11 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dello scambio di note concernono il trasferimento di fondi su un conto transitorio per finanziare un esperto svizzero in energie rinnovabili presso la BM.

B.

Con la creazione di un posto di lavoro presso la BM per un esperto svizzero in energie rinnovabili, la Svizzera intende sostenere l'attuazione del programma per la promozione di energie rinnovabili nei Paesi in sviluppo e favorire lo scambio di conoscenze tra la BM e la SECO.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 novembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4853

7.3.27

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente la promozione di energie rinnovabili nei Paesi in sviluppo, concluso il 17 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dello scambio di note concernono le modalità di contributo al fondo strategico per il clima gestito dalla BM.

B.

I mezzi del fondo strategico per il clima sono destinati a favorire le energie rinnovabili nei Paesi in sviluppo più poveri.

C.

20 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 novembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi per la BM e di tre mesi per la SECO.

4854

7.3.28

Accordo sulla gestione di fondi tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM, rappresentata dalla BIRS e dall'IDA, concernente il fondo dei donatori multilaterali relativo ai mercati del lavoro, alla promozione dell'impiego e alla crescita economica, concluso il 17 dicembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'attuazione del fondo relativo al mercato del lavoro, alla promozione dell'impiego e alla crescita economica.

B.

L'accordo mira a sostenere la ricerca nel settore del mercato del lavoro, a rafforzare le competenze dei responsabili istituzionali nell'analisi dei dati e a svolgere attività per Paese intese a migliorare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2010 e decade il 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4855

7.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto d'inventario di risposte istituzionali alla crisi, concluso il 22 dicembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la realizzazione di un progetto volto ad allestire una banca dati sui provvedimenti a favore del mercato del lavoro.

B.

L'accordo mira all'allestimento di una banca dati globale nel settore del mercato del lavoro e alla formulazione di raccomandazioni destinate alle istituzioni nazionali a favore del mercato del lavoro al fine di aiutarle a superare le crisi.

C.

499 990 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2010 e copre il periodo tra il 1° maggio 2010 e il 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4856

7.3.30

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento di progetti IDB, concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo quadro concernono le modalità di finanziamento di progetti di cooperazione extrabudgetari della Banca interamericana di sviluppo (IDB).

B.

Questo accordo quadro fissa le direttive generali per il finanziamento di progetti di cooperazione extrabudgetari presso la IDB.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4857

7.3.31

Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDB concernente il finanziamento del fondo tematico per l'aiuto al commercio, concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'accordo concernente le modalità di cooperazione con la Banca interamericana di sviluppo (IDB) per sostenere il fondo tematico strategico per l'aiuto al commercio.

B.

In virtù di questo accordo il Perù e la Colombia riceveranno consulenza, mediante il fondo tematico strategico per l'aiuto al commercio, nelle questioni di politica commerciale.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009 e decade il 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

4858

7.3.32

Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente il programma di promozione commerciale, concluso il 31 agosto 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'attuazione della terza fase del programma svizzero di promozione commerciale in Perù.

B.

L'accordo mira a rafforzare le istituzioni regionali che offrono servizi d'esportazione e a garantire una maggiore partecipazione delle regioni nella strategia nazionale d'esportazione del Perù.

C.

4,46 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2014 ed entrerà in vigore non appena il Perù avrà informato la Svizzera per scritto in merito alla sua ratifica. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4859

7.3.33

Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente il progetto di promozione del commercio con prodotti provenienti dalla biodiversità concluso il 25 ottobre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'attuazione del progetto di promozione del commercio con prodotti provenienti dalla biodiversità in Perù.

B.

L'accordo mira ad aumentare il volume d'affari dei produttori di prodotti provenienti dalla biodiversità per contribuire in tal modo alla protezione della biodiversità.

C.

2,24 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013 ed entrerà in vigore non appena il Perù avrà informato la Svizzera per scritto in merito alla sua ratifica. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4860

7.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Nicaragua concernente il progetto di promozione delle capacità d'esportazione di microimprese e piccole e medie imprese, concluso il 12 novembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'attuazione di un progetto inteso a rafforzare le capacità d'esportazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI).

B.

L'accordo mira a rafforzare la competitività delle MPMI contribuendo in tal modo all'aumento e alla diversificazione delle esportazioni del Nicaragua.

C.

1,2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

4861

7.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Nicaragua e l'UNIDO concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale della qualità, concluso il 13 settembre 2010

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'attuazione di un progetto di rafforzamento del sistema nazionale di qualità in Nicaragua.

B.

Questo accordo istituisce un contributo al rafforzamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di qualità nicaraguense.

C.

900 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2010 con effetto retroattivo e copre il periodo da agosto 2010 a novembre 2013.

4862

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia

7.4.1

Piano d'azione nel settore della cooperazione economica tra il DFE e il Ministero dello sviluppo economico e della Federazione di Russia per il periodo 2011­2013, concluso il 26 agosto 2010

A.

Il piano d'azione istituzionalizza un dialogo annuale a livello ministeriale.

Definisce le modalità di cooperazione in materia di promozione e di miglioramento delle condizioni quadro economiche bilaterali.

B.

Il piano d'azione costituisce un elemento dell'attuazione della strategia della Russia che il Consiglio federale ha approvato il 15 dicembre 2006.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il piano d'azione è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 ed è valido fino al 31 dicembre 2013. Passato questo termine sarà prorogato automaticamente di un anno, a meno che una delle parti non notifichi per scritto all'altra, al più tardi sei mesi prima della scadenza stabilita, la sua intenzione di porre fine al piano d'azione.

4863

7.4.2

Accordo tra l'UFFT, a nome del Consiglio federale svizzero, e il Segretariato di Eureka, concluso il 14 settembre 2010, RS 0.420.513.11

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi tra la Svizzera e il Segretariato Eureka nell'ambito della partecipazione della Svizzera al programma di ricerca e sviluppo Eurostars.

B.

Il programma Eurostars promuove i progetti transnazionali di ricerca e sviluppo che rispondono ai bisogni del mercato delle PMI con un'attività di ricerca molto intensa e un elevato potenziale di crescita.

C.

5­7 milioni di franchi all'anno.

D.

Articolo 16j capoverso 2 lettera d LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2010. Non è limitato nel tempo e può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

4864

7.4.3

Accordo tra l'associazione internazionale AAL e l'UFFT, in nome del Consiglio federale svizzero, concluso il 24 novembre 2010

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi tra la Svizzera e l'associazione AAL nell'ambito della partecipazione della Svizzera al programma di ricerca e sviluppo «Ambient Assisted Living» (AAL).

B.

Il programma AAL promuove i progetti transnazionali di ricerca e sviluppo che rispondono ai bisogni del mercato al fine di sviluppare soluzioni tecnologiche e servizi che migliorino la qualità di vita e l'autonomia delle persone anziane.

C.

I crediti di promozione nazionali di circa 5­6 milioni di franchi all'anno necessari per la partecipazione svizzera all'AAL sono previsti nel messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione.

D.

Articolo 16j capoverso 2 lettera d LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2010. Non è limitato nel tempo e può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

4865

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian concernente i trasporti aerei regolari, concluso il 9 ottobre 2007, RS 0.748.127.191.64

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4866

8.2

Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 luglio 2008, RS 0.748.127.193.60

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4867

8.3

Accordo tra la Svizzera e la Romania concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2008, RS 0.748.127.196.63

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 14 luglio 1967.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2010. Può essere denunciato per la fine di un periodo d'orario con un preavviso di 12 mesi.

4868

8.4

Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 luglio 2009

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 9 giugno 1965.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo entra in vigore dopo che le Parti si sono notificate reciprocamente che le procedure summenzionate sono state espletate. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 12 gennaio 2010. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

4869

8.5

Accordo tra la Svizzera e la Macedonia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 18 settembre 1996.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4870

8.6

Accordo tra la Svizzera e la Tailandia sul traffico aereo fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 18 gennaio 2010, RS 0.748.127.197.45

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 22 novembre 1984.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 febbraio 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4871

8.7

Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 21 gennaio 2010, RS 0.748.127.192.91

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 27 luglio 1993.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4872

8.8

Accordo sui trasporti aerei tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, concluso il 21 giugno 2010, RS 0.748.127.193.36

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 15 giugno 1995.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2010. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

4873

8.9

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il traffico aereo di linea, concluso il 30 agosto 2010

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 17 maggio 1961.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è applicato provvisoriamente dal 30 agosto 2010. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

4874

8.10

Accordo di collaborazione tra l'Ufficio federale dell'aviazione civile svizzera e il Dipartimento dei trasporti del Canada concernente la promozione della sicurezza aerea, concluso il 7 ottobre 2010

A.

L'accordo disciplina il riconoscimento reciproco di certificati di aeromobili e di imprese di manutenzione, conformemente all'accordo quadro corrispondente concluso tra il Canada e l'UE.

B.

L'accordo disciplina i principi del riconoscimento reciproco di certificati che attestano l'aeronavigabilità degli aeromobili. Rinvia all'accordo aereo bilaterale concluso tra la Svizzera e l'UE, dato che nella fattispecie si applica il diritto materiale europeo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo entra in vigore parallelamente alla convenzione quadro europea.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4875

8.11

Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente il traffico aereo di linea, concluso il 30 novembre 2010, RS 0.748.127.194.75

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una progressiva liberalizzazione sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 febbraio 2011. Può essere denunciato per la fine di un periodo d'orario con un preavviso di 12 mesi.

4876

8.12

Accordo tra la Svizzera e la Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci, concluso il 9 dicembre 2009, RS 0.741.619.682

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'accordo è il rinnovo di un accordo esistente concluso con la Repubblica popolare di Jugoslavia nel 1962 e costituisce un adeguamento alla situazione attuale. Il rinnovo è stato chiesto dalla Serbia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr e articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni per la fine di ogni anno civile.

4877

8.13

Accordo multilaterale M 208 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose concernente gli equipaggiamenti supplementari per misure d'emergenza, concluso il 10 giugno 2010

A.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene conto degli interessi dell'economia tutelando nel contempo la sicurezza.

B.

In deroga alle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente gli equipaggiamenti supplementari per misure d'emergenza, gli equipaggiamenti seguenti non sono necessari per il trasporto di gas: ­ un badile ­ un copritombino ­ un contenitore di plastica per la raccolta.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2010 e decade il 1° luglio 2011. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data summenzionata soltanto per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che l'hanno sottoscritto ma non denunciato.

4878

8.14

Accordo multilaterale M 216 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose concernente il trasporto di bombole per apparecchi respiratori, concluso il 10 giugno 2010

A.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene conto degli interessi dell'economia tutelando nel contempo la sicurezza.

B.

Per poter essere trasportate, le bombole e le loro chiusure, costruite e approvate secondo la Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (PED) e utilizzate per apparecchi respiratori contenenti determinate sostanze, devono adempiere soltanto le disposizioni sul controllo periodico delle prescrizioni relative alla costruzione e al controllo dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2010 e decade il 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data summenzionata soltanto per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che l'hanno sottoscritto ma non denunciato.

4879

8.15

Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla ripartizione della gamma di frequenze 406.1­410 MHz nelle gamme di frequenze preferenziali, concluso il 17 giugno 2010

A.

L'accordo concerne la ripartizione e l'utilizzazione delle frequenze nella gamma 406.1­410 MHz nei settori preferenziali nella zona frontaliera tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e il Liechtenstein. Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

Le bande di frequenze previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4880

8.16

Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 791­821/832­862 MHz, concluso il 26 novembre 2010

A.

L'accordo concerne l'utilizzazione delle frequenze nella gamma 791­ 821/832­862 MHz nella zona frontaliera tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e il Liechtenstein. Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

Le bande di frequenze previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4881

8.17

Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 2500­2690 MHz, concluso il 26 novembre 2010

A.

L'accordo concerne l'utilizzazione delle frequenze nella gamma 2500­2690 MHz nella zona frontaliera tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e il Liechtenstein. Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

Le bande di frequenze previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 58 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

4882

8.18

Statuti della Rete francofona di regolamentazione dei media del 1° luglio 2007

A.

In applicazione dei suoi statuti, la Rete francofona di regolamentazione dei media (REFRAM) mira a instaurare e a rafforzare la solidarietà e gli scambi tra i suoi membri. Costituisce uno spazio per dibattiti e scambi di informazione su questioni di interesse comune e contribuisce agli sforzi di formazione e di cooperazione tra i suoi membri.

B.

La Rete intende in particolare promuovere la mutua conoscenza dei suoi membri e delle loro procedure operative, organizzare seminari di lavoro che vertono sulla regolamentazione dei media e curare tutte le relazioni utili con le organizzazioni o le reti con obiettivi analoghi. La Rete ha adottato un primo piano d'azione 2009­2010 e una tabella di marcia (road map) 2010­ 2011.

C.

Al momento nessuna. La Rete funziona grazie ai finanziamenti dell'Organizzazione internazionale della francofonia e degli Stati che accolgono le sue sedute.

D.

Articolo 104 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40).

E.

La Svizzera ha approvato gli statuti il 29 settembre 2010. Questi ultimi possono essere modificati dalla Conferenza della Rete. La Rete può essere dissolta per decisione della Conferenza della Rete.

4883

9

Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino e altri accordi pertinenti Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e a trasporle se necessario nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen; la Svizzera deve dal canto suo informare l'UE entro un temine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Uno sviluppo di tipo vincolante viene invece recepito mediante uno scambio di note che costituisce per la Svizzera un trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o in caso di trattato di portata minore secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA), dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione.

Dispone di un termine massimo di due anni a contare dalla notifica da parte dell'UE per
il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino che sono di competenza del Consiglio federale figurano in un capitolo speciale del rapporto a causa del loro carattere particolare.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come la convenzione conclusa con l'Austria in merito alla procedura Dublino (n. 9.18).

4884

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/914/UE che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di istallazione e di utilizzazione del C.SIS, concluso il 13 gennaio 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica del regolamento finanziario relativo ai costi di installazione e di utilizzazione della funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione di Schengen (C.SIS). Questa modifica stabilisce, conformemente all'articolo 119 della convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 (CAS), i contributi che i singoli Stati Schengen devono versare per la copertura dei costi di installazione e di utilizzazione del C.SIS da sostenere in comune. Il regolamento finanziario modificato disciplina la partecipazione finanziaria dei nuovi Stati Schengen Bulgaria, Romania e Liechtenstein.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 gennaio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4885

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/915/UE che modifica il regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio relativi all'installazione e all'utilizzazione di «SISNET», concluso il 13 gennaio 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica della decisione 2000/265/UE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («SISNET»). Il segretario generale aggiunto del Consiglio è autorizzato in base alle decisioni 1999/870/UE e 2007/149/UE ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri per la conclusione e la gestione di contratti concernenti l'installazione e l'utilizzazione dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («SISNET») fino alla migrazione di questo settore in una infrastruttura delle comunicazioni finanziata dall'UE. Gli obblighi finanziari connessi con questi contratti sono disciplinati dalla decisione 2000/265/CE. La presente decisione modifica queste disposizioni in considerazione della prevista adesione della Romania e della Bulgaria, nonché della prevista associazione del Liechtenstein a partire dal 1° gennaio 2010.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 gennaio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4886

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/32/UE che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di istallazione e di utilizzazione del C.SIS, concluso il 13 gennaio 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica del regolamento finanziario relativo ai costi di installazione e di utilizzazione della funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione di Schengen (C.SIS). Secondo l'articolo 2 del protocollo (no 19) «concernente l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea» allegato all'Accordo di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la possibilità di modificare atti legislativi adottati dal precedente comitato esecutivo di Schengen è abrogata. La presente decisione modifica quindi il riferimento al comitato esecutivo di Schengen contenuto nel titolo, in modo da consentire anche in futuro i necessari adeguamenti del regolamento finanziario concernente il C.SIS.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 gennaio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4887

9.4

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 541/2010 che modifica il regolamento (UE) n. 1104/2008 concernente la migrazione dal sistema SIS 1+ al sistema SIS II, concluso il 30 giugno 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica del regolamento (UE) n. 1104/2008 che fissa la data di completamento della migrazione dal Sistema d'informazione Schengen SIS 1+ al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione SIS II oppure a un sistema alternativo. Il regolamento n. 1104/2008 è stato recepito dalla Svizzera il 19 dicembre 2008 mediante uno scambio di note. Esso è in vigore per una durata limitata fino al 30 giugno 2010. La messa in esercizio del sistema SIS II è ritardata da vari problemi tecnici e quindi il periodo di validità di questo regolamento è stato prolungato. Il regolamento n. 541/2010 fissa l'entrata in vigore al più tardi entro il 31 marzo 2013. I problemi tecnici riscontrati durante lo sviluppo del sistema SIS II hanno condotto a formulare l'ipotesi di interrompere l'intero progetto a favore di una soluzione alternativa. In tal caso il regolamento potrebbe rimanere in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2013.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 giugno 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4888

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 542/2010 che modifica la decisione 2008/839/GAI concernente la migrazione dal sistema SIS 1+ al sistema SIS II, concluso il 30 giugno 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica della decisione 2008/839/GAI e stabilisce un termine per la migrazione dal Sistema d'informazione Schengen SIS 1+ al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione SIS II oppure a un sistema alternativo. La decisione 2008/839/GAI è stata recepita dalla Svizzera mediante uno scambio di note il 19 dicembre 2008.

Essa è in vigore per una durata limitata fino al 30 giugno 2010. La messa in esercizio del sistema SIS II è ritardata da vari problemi tecnici e quindi il periodo di validità di questo regolamento è stato prorogato. Il regolamento n. 541/2010 fissa l'entrata in vigore al più tardi entro il 31 marzo 2013. I problemi tecnici riscontrati durante lo sviluppo del sistema SIS II hanno condotto a formulare l'ipotesi di interrompere l'intero progetto a favore di una soluzione alternativa. In questo caso il regolamento potrebbe rimanere in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2013.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 giugno 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4889

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2009/1024/UE che modifica la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 4 febbraio 2010

A.

Lo scambio di note consente di adeguare le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen VISION al codice dei visti CE che la Svizzera ha recepito a titolo di nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen con lo scambio di note del 18 settembre 2009. Ciò ha comportato la modifica delle parti 1, 2, 3 e 4 delle specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen secondo gli allegati I, II, III, e IV della decisione del Consiglio.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna per i Cantoni. Per la Confederazione, una spesa unica di circa 300 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 febbraio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4890

9.7

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa della decisione 2009/1015/UE che modifica l'allegato 3 parte I dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di Paesi terzi, concluso il 18 febbraio 2010, RS 0.362.380.026

A.

Lo scambio di note esonera i cittadini di Etiopia, Germania e Olanda dall'obbligo del visto aeroportuale nel caso in cui siano titolari di un visto valido per uno Stato Schengen (compresi Gran Bretagna, Irlanda, Romania, Bulgaria, Cipro e Liechtenstein) e per Giappone, Canada e Stati Uniti, oppure stiano compiendo il viaggio di ritorno da uno di questi Paesi dopo aver fatto uso del visto. Un'agevolazione analoga è inoltre stata estesa a tutti gli Stati Schengen e vale per tutti i cittadini di Paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato Schengen (compresi Gran Bretagna, Irlanda, Romania, Bulgaria, Cipro e Liechtenstein) e per Giappone, Canada e Stati Uniti. Questa agevolazione non si applica però al transito aeroportuale di cittadini di Paesi terzi che dopo la scadenza del visto fanno ritorno da un altro Paese terzo.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4891

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 319 definitivo che sostituisce la decisione C (96) 352 che fissa prescrizioni per il modello uniforme per i visti, concluso il 26 febbraio 2010

A.

Lo scambio di note recepisce la decisione C (2010) 319 definitivo, il cui allegato inasprisce le attuali prescrizioni con misure tecniche di sicurezza supplementari che mirano a rafforzare la lotta contro la falsificazione dei visti.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 febbraio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4892

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa della decisione 2010/50/UE che modifica l'allegato 2 inventario A dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi, concluso il 10 marzo 2010, RS 0.362.380.027

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica dell'istruzione consolare comune (ICC). L'allegato 2 lista A dell'ICC comprende un elenco degli Stati i cui diplomatici sono esonerati dall'obbligo del visto per il transito aeroportuale attraverso uno o più Stati Schengen. La decisione 2010/50/UE concretizza la nuova prassi della Francia che esonera dall'obbligo del visto i titolari di passaporti diplomatici rilasciati dall'Arabia Saudita. Considerato il carattere esclusivamente informativo della lista, la decisione non comporta modifiche della situazione giuridica vigente in Svizzera, dove rimane in vigore l'obbligo del visto per i cittadini dell'Arabia Saudita titolari di passaporti diplomatici. Dato che il recepimento della decisione equivale a una modifica dell'accordo, la Svizzera è tenuta a prenderne conoscenza nella forma di uno scambio di note (principio del parallelismo delle forme).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 marzo 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4893

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/69/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne, concluso il 10 marzo 2010, RS 0.362.380.028

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica delle modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne. Concretamente la decisione 2010/69/UE introduce un limite massimo per la somma complessiva dei prefinanziamenti versati a un Paese membro: tale importo non può superare il 90 % dell'importo complessivo stabilito nella decisione concernente il finanziamento nell'ambito dell'approvazione del programma annuale. Lo scambio di note stabilisce inoltre che il Fondo per le frontiere esterne può finanziare al massimo il 75 % dei costi di un progetto e che il rimanente 25 % deve essere assunto dagli Stati interessati.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 marzo 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4894

9.11

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 265/2010 che modifica la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, concluso il 31 marzo 2010, RS 0.362.380.029

A.

Lo scambio di note estende ai visti nazionali per soggiorni di lunga durata (soggiorni superiori a tre mesi, visti D) il principio dell'equivalenza dei titoli di soggiorno e dei visti per soggiorni di breve durata (soggiorni fino a tre mesi, visti C) rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati associati a Schengen. Questi visti di lunga durata sono validi al massimo 12 mesi e conferiscono al titolare che porta con sé un documento di viaggio valido il diritto di muoversi liberamente nello spazio Schengen al massimo per tre mesi all'interno di un periodo di sei mesi. Questo diritto può essere naturalmente soggetto a limitazioni nel caso in cui uno Stato Schengen abbia segnalato nel SIS la persona ai fini della non ammissione. Gli Stati si impegnano a consultare sistematicamente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) prima di rilasciare un visto D. Quando in base al SIS risulta che la domanda di entrata presentata dalla persona interessata è stata respinta, bisogna procedere alla consultazione dello Stato che ha preso la decisione in modo da tener conto dei suoi interessi, come già avviene nell'ambito della concessione di un titolo di soggiorno nazionale. Un visto D può essere rilasciato (proprio come i titoli di soggiorno) solo quando sussistono motivi importanti, in particolare connessi con aspetti umanitari oppure con impegni assunti sul piano internazionale.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4895

9.12

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 15 aprile 2010

A.

Lo scambio di note recepisce un manuale che contiene indicazioni pratiche (linee direttrici, raccomandazioni e procedure sperimentate con successo nella pratica) per i collaboratori consolari incaricati di esaminare le richieste concernenti il rilascio di visti o la modifica di visti già rilasciati. Questo documento, in qualità di prontuario amministrativo per le autorità competenti, mira in primo luogo a garantire l'applicazione uniforme del codice dei visti CE, che per la Svizzera costituisce già un elemento di riferimento dell'acquis di Schengen.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 aprile 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4896

9.13

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 2378 recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2010 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE concernente il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 aprile 2010

A.

Con il presente scambio di note la Svizzera recepisce una decisione della Commissione che stabilisce le quote del Fondo per le frontiere esterne che sono di principio a disposizione degli Stati Schengen per l'anno contabile 2010. La quota attribuita alla Svizzera in virtù dei contributi versati viene calcolata in base ai criteri definiti dalle disposizioni che regolano il Fondo per le frontiere esterne (in particolare la decisione n. 574/2007/UE). Il relativo importo di 2 378 642 euro è suddiviso in 1 167 238 euro da utilizzare in ambito aeroportuale e 1 211 404 euro da impiegare nel settore dei servizi consolari e può essere utilizzato per finanziare fino al 70 percento degli oneri connessi con progetti nazionali, transnazionali o comunitari (cofinanziamento). Si tratta di un valore di riferimento che consente di determinare la quota di cui la Svizzera può disporre, pari all'1,24 percento della totalità dei mezzi disponibili.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 19 maggio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4897

9.14

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C (2010) 3667 definitivo che istituisce il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, concluso il 30 giugno 2010

A.

Lo scambio di note recepisce il manuale che contiene indicazioni pratiche (linee direttrici, raccomandazioni e procedure messe in atto con successo nella pratica) per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen. Questo documento, in qualità di prontuario amministrativo per le autorità competenti e destinato in particolare al personale consolare, mira in primo luogo a garantire l'applicazione uniforme del codice dei visti CE, che per la Svizzera costituisce già un elemento di riferimento dell'acquis di Schengen.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 giugno 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4898

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/365/UE sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 1° settembre 2010

A.

Lo scambio di note recepisce una decisione del Consiglio in cui si constata che le condizioni fissate per l'entrata in vigore per la Bulgaria e la Romania di alcune disposizioni relative al Sistema d'informazione Schengen sono ora adempite. Il Consiglio ha quindi chiesto ai due Stati di compilare un questionario e successivamente ha accertato l'adempimento dei requisiti concernenti la protezione dei dati mediante una valutazione effettuata sul posto.

La decisione consente di dare avvio alla successiva fase di valutazioni effettuate sul posto concernenti il settore SIS, che non può essere valutato senza lo scambio di dati reali. A tale scopo a partire dal 15 ottobre 2010 le disposizioni menzionate nell'allegato I della decisione si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nell'ambito dei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri Stati Schengen. A partire dalla data menzionata e fino all'entrata in vigore completa dell'acquis di Schengen, che esige la conclusione con esito positivo del processo di valutazione e una decisione formale del Consiglio dell'UE, l'introduzione e la trattazione di dati nel SIS sono ancora soggette a limitazioni. In particolare la Romania e la Bulgaria non possono ancora diffondere nel SIS segnalazioni ai fini della non ammissione (art. 96 CAS).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° settembre 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4899

9.16

Scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 15 dicembre 2010, RS 0.362.380.046

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica del regolamento (UE) n. 539/2001 che precisa quali cittadini di Paesi terzi sono soggetti all'obbligo del visto. Esso esonera, a partire dal 15 dicembre 2010, i cittadini dell'Albania e della Bosnia e Erzegovina titolari di un passaporto biometrico valido dall'obbligo del visto per l'attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen in vista di un soggiorno cumulativamente non superiore a tre mesi all'interno di un periodo complessivo di sei mesi. Per entrare in Svizzera l'obbligo del visto resta invece in vigore per i titolari di un passaporto non biometrico, in caso di soggiorni di lunga durata (soggiorno superiore a tre mesi su sei, calcolato a partire dalla data della prima entrata) e per coloro che intendono svolgere un'attività lucrativa.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna per i Cantoni. Per la Confederazione: riduzione attualmente non ancora quantificabile dei proventi della relativa tassa.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 dicembre 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4900

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2010/252/UE che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da FRONTEX, concluso il 26 maggio 2010, RS 0.362.380.040

A.

Il codice frontiere Schengen fa parte dell'acquis di Schengen già recepito nell'ambito dell'AAS e disciplina fra l'altro gli elementi fondamentali e i principi del regime d'applicazione comune delle frontiere esterne dello spazio Schengen. La presente decisione del Consiglio completa il codice frontiere Schengen per quanto concerne la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nell'ambito della collaborazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX). La presente decisione mira a soddisfare esigenze di regolamentazione che si sono manifestate nella pratica. Le direttive in questione non sono comunque direttamente rilevanti la Svizzera.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 maggio 2010. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4901

9.18

Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dal DFGP, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, concluso il 21 giugno 2010, RS 0.142.392.681.163

A.

In base alla presente convenzione, gli Stati contraenti si impegnano ad accorciare i tempi di trattamento dei casi disciplinati dal regolamento Dublino. L'accordo inoltre disciplina i trasferimenti diretti via terra e designa le autorità competenti.

B.

Secondo l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino), che la Svizzera applica nel quadro della sua associazione a Dublino, gli Stati Dublino possono concludere fra di loro convenzioni bilaterali (le cosiddette «convenzioni Dublino») che disciplinano le modalità pratiche d'esecuzione del regolamento. Anche la Svizzera è interessata a concludere questi accordi, che prevedono in particolare un accorciamento dei tempi di trattamento dei casi e una regolamentazione dei trasferimenti via terra e contribuiscono quindi a migliorare l'efficienza e a ridurre gli oneri nell'ambito dell'attuazione della procedura Dublino.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 21 luglio 2010. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna parte contraente previa notifica scritta e perde validità il primo giorno del terzo mese seguente il ricevimento della nota di denuncia.

4902

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cechia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo per le organizzazioni non governative (ONG) nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 21 luglio 2010

Primo complemento

10.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 16 aprile 2009

10.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation», concluso il 15 ottobre 2008

4903

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

22.09.2010 22.09.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state adeguate le procedure per il versamento.

­

Primo complemento

21.09.2010 21.09.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I mezzi sono stati aumentati di 1,5 mio. franchi a 3 mio. franchi.

1,5 mio.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

02.07.2010 02.07.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget del progetto è stato aumentato (il contributo svizzero rimane invariato).

La durata della validità è stata prolungata e il piano dei pagamenti modificato di conseguenza.

­

N.

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.4

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Lituania concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.251.61)

Scambio di note

10.1.5

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.264.92)

10.1.6

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.269.11)

4904

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

26.05.2010 26.05.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendici I e II: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva.

­

Scambio di note

06.07.2010 06.07.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva.

Appendice II: il Comitato per il monitoraggio dell'intero programma dovrà ora riunirsi almeno due volte all'anno (in precedenza: quattro volte all'anno).

Appendice III: sono state adeguate le norme per l'attuazione di fondi a destinazione vincolata (cosiddetti «block grant»).

­

Scambio di note

21.06.2010 21.06.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva. Nel contempo si è proceduto a una ridistribuzione dei mezzi dal settore privato al settore delle infrastrutture e dal Fondo per l'elaborazione di progetti e dai mezzi della riserva al settore dei cosiddetti «block grant».

­

N.

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.7

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Ungheria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.241.81)

Scambio di note

10.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polaccosvizzero», concluso il 16 dicembre 2009

10.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polaccosvizzero», concluso il 16 dicembre 2009

4905

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

19.03.2010 03.04.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva. Simultaneamente si è proceduto all'introduzione del tema prioritario «Sicurezza».

Sono state designate le organizzazioni competenti da parte ungherese in altri due temi prioritari.

­

Primo complemento

03.03.2010 03.03.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono stati precisati i tassi di cambio applicabili agli importi che la Svizzera è chiamata a rimborsare ai responsabili di progetto.

È stato definito l'importo del cofinanziamento delle spese di gestione.

­

Secondo complemento

23.09.2010 23.09.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo del progetto è stato aumentato di 5,878 mio. franchi, provenienti dai mezzi della riserva.

5,878 mio.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.10 Accordo quadro del 20 dicembre 2007 la Svizzera e l'Estonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Estonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.233.41)

Complemento

10.1.11 Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lettonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.248.71) 10.1.12 Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e Malta concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.254.51)

4906

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

14.05.2010 14.05.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva. I mezzi inizialmente destinati al Fondo tecnico sono stati ridistribuiti a favore di progetti finanziati con mezzi della riserva.

­

Scambio di note

12.07.2010 12.07.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendici I e II: sono state stabilite le modalità di impiego della riserva.

­

Scambio di note

14.09.2010 14.09.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: il budget globale è stato aumentato di 2 mio.

franchi (finora in riserva) passando a 4,994 mio. franchi.

2,994 mio.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente dell'Ufficio del Primo ministro, concernente il contributo della Svizzera a Malta per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° marzo 2009

Complemento

10.1.14 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di sviluppo delle città di media grandezza (PDVM) e, nel quadro dello stesso, in particolare il contributo svizzero all'«Appui à la gestion Communale» (AGEC) a favore delle città Ouahigouya, Koudougou und Fada N'Gourma, concluso il 25 novembre 2004 10.1.15 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno all'economia locale, nel Burkina Faso orientale, concluso il 10 novembre 2005

4907

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

13.08.2010 13.08.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: è stato precisato l'impiego dei mezzi del Fondo.

­

Complemento

5.1.2010

5.1.2010

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo finanziario

887 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

5.1.2010

5.1.2010

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 marzo 2010.

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ERSAPS (Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento), concernente il consolidamento e l'attuazione decentralizzata della regolamentazione dell'approvvigionamento di acqua potabile in tre dipartimenti dell'Honduras, concluso il 2 giugno 2008

Complemento

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma regionale di gestione degli ecosistemi delle foreste andine (ECOBONA), concluso il 25 luglio 2007 10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Norvegia, i Paesi Bassi e il PNUS concernente un fondo per il buongoverno e la lotta contro la corruzione, concluso il 27 ottobre 2005

4908

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

25.05.2010 25.05.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente nonché la proroga della fase fino al 31 dicembre 2011.

137 410 dollari US.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

22.07.2010 22.07.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la proroga della fase fino al 30 aprile 2010 e la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

101 274 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Quinto complemento

02.02.2010 02.02.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina la proroga della fase al 28 febbraio 2010.

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNIDO concernente lo sviluppo di PMI e la responsabilità sociale delle piccole e medie imprese, concluso il 30 novembre 2004

Complemento

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo rurale, concernente il programma governativo lanciato nel settore dell'alimentazione «ESCOLAR», concluso il 2 dicembre 2009 10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma regionale «BIOANDES», concluso il 4 agosto 2008

4909

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

28.04.2010 28.04.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina la proroga della fase al 31 dicembre 2011 e la cancellazione dell'ultimo pagamento previsto.

­

Complemento

07.05.2010 07.05.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina la proroga della fase al 30 novembre 2010.

­

Complemento

05.10.2010 05.10.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente e la proroga della fase fino al 31 marzo 2010.

68 987 dollari US. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.1.22 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma di miglioramento dei servizi pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, concluso l'11 dicembre 2007

Complemento

01.07.2010 01.07.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0))

Adeguamento e aumento del preventivo.

56 627 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Vietnam concernente la produzione sostenibile di mattoni, concluso il 9 gennaio 2009

Complemento

21.06.2010 21.06.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'Accordo di sei mesi al fine di recuperare i ritardi accumulati all'inizio del progetto.

­

10.1.24 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente un contributo al sistema giuridico vietnamita, concluso l'8 settembre 2007

Complemento

03.03.2010 03.03.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'Accordo al fine di portare a termine i lavori preparatori necessari per la fase successiva e concludere alcune attività del progetto.

­

10.1.25 Accordo sulla ripartizione dei costi fra terzi, concluso il 18 dicembre 2003 dalla DSC e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il progetto «Monitoring Devolution through Social Audit» (Pakistan)

Complemento

18.12.2003 28.02.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 marzo 2010.

­

4910

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.26 Accordo tra la DSC e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009

Complemento

10.1.27 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009 10.1.28 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e l'associazione tra l'IWMI e la Commissione interstatale di coordinamento delle acque in Asia centrale in Uzbekistan concernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana, concluso il 3 giugno 2008

4911

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

26.01.2010 26.01.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 aprile 2010.

­

Complemento

01.02.2010 01.02.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 aprile 2010.

­

Complemento

20.01.2010 20.01.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adeguamento del piano dei pagamenti.

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.29 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto relativo a un aiuto immediato agli allevatori di Muminabad, in Tagikistan, sotto forma di foraggio, prestazioni veterinarie e corsi di formazione, concluso il 16 ottobre 2008

Complemento

10.1.30 MoU (protocollo d'intesa) tra la DSC e il Ministero dell'educazione servo concernente la cooperazione tecnica nel settore dell'educazione in Serbia, concluso il 24 luglio 2003 10.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il progetto a sostegno dell'attuazione della strategia relativa ai rifugiati, fondata sull'Accordo sulla riammissione, Fase 1, concluso il 26 marzo 2010

4912

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

27.01.2010 27.01.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 giugno 2010.

­

Complemento

30.03.2010 30.03.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art 2.5, nel quale vengono rilevate le riforme nel settore educativo.

L'art. 3 proroga la durata del MoU al 31 dicembre 2013.

­

Complemento

31.05.2010 31.05.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'art. 3 proroga la scadenza per la consegna del rapporto finanziario finale al 30 settembre 2010.

L'art. 4 disciplina le modalità di pagamento.

L'art. 5 proroga la durata dell'Accordo al 31 agosto 2010.

22 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Commissariato per i rifugiati della Repubblica di Serbia concernente il progetto a sostegno dell'attuazione della strategia relativa ai rifugiati, fondata sull'Accordo sulla riammissione, Fase 1, concluso il 26 marzo 2010

Complemento

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di sostegno alle municipalità elaborato in collaborazione con l'UE (PROGRES, componente migratoria), concluso il 29 aprile 2010

Complemento

4913

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

20.07.2010 20.07.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'art. 1 stabilisce l'importo convenuto per via contrattuale.

L'art. 2 disciplina le scadenze della presentazione dei resoconti.

L'art. 3 disciplina le modalità di pagamento.

L'art. 4 disciplina la documentazione del progetto.

L'art. 5 proroga la durata dell'Accordo al 31 dicembre 2011.

308 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

23.09.2010 23.09.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'art. 1 proroga la durata dell'Accordo al 31 ottobre 2010.

325 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto relativo alla componente migratoria ­ esecuzione e attuazione della costituzione di capacità nel settore dello sviluppo locale nella Serbia sudoccidentale (Third-Party Cost Sharing Agreement), concluso il 1° ottobre 2009

Accordo amministrativo standard per un programma congiunto volto a rafforzare le capacità a favore dello sviluppo locale nella Serbia meridionale mediante l'impiego di una gestione canalizzata dei fondi (Pass ­ through Fund Management)

10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di sviluppo del professionale, concluso il 30 aprile 2008.

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero della cooperazione allo sviluppo, concernente il sostegno a un processo di trasferimento di autorità comunali in Nicaragua, concluso il 15 novembre 2008

4914

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

23.06.2010 23.06.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le organizzazioni delle Nazioni Unite hanno sviluppato il programma di rafforzamento delle capacità a favore dello sviluppo locale nella Serbia meridionale in collaborazione con il Governo serbo. Hanno designato il PNUS quale amministratore del progetto e coordinatore degli obblighi di tutte le Parti. L'Accordo sostituisce quello concluso nel 2009 ed è valido per il 2010.

933 000 dollari US.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Scambio di lettere

18.08.2010 18.08.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata della prima fase fino al 31 dicembre 2010

780 399 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

31.05.2010 31.05.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il Complemento definisce la proroga della fase fino al 31 dicembre 2010.

­

N.

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale «PRORURAL», concluso il 27 agosto 2010

08.11.2010 08.11.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il Complemento disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

454 545 dollari US.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il sostegno a un seminario sull'agricoltura (catene di creazione di valore) nel Costa Rica, concluso il 1° marzo 2010

Complemento

30.06.2010 30.06.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il Complemento definisce la proroga della fase fino al 30 settembre 2010.

­

10.1.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il sostegno del servizio di mediazione peruviano, concluso il 24 febbraio 2006

Complemento

11.11.2010 11.11.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la proroga della fase fino al 31 dicembre 2010 e la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di fondo per il 60° anniversario dell'UNRWA (UNRWA@60), concluso l'8 luglio 2010

Complemento

14.07.2010 14.07.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo, PSC standard dell'UNRWA dell'11 %.

11 000 dollari US. Aiuto pubblico allo sviluppo

4915

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.1.41 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti in favore dei rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, concluso il 4 giugno 2009

Complemento

25.01.2010 25.01.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Adeguamento della durata contrattuale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, e destinazione del contributo al progetto di aiuto umanitario d'urgenza in favore dei rifugiati palestinesi del campo al Hol.

­

10.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Segreteria generale del Sistema di integrazione centroamericana (SG-SICA), concernente una rete regionale tra il Governo e il settore privato, concluso il 6 febbraio 2007

Addendum

13.01.2010 13.01.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la proroga della fase fino al 31 maggio 2010 e la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

27 900 dollari US. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Segreteria generale del Sistema di integrazione centroamericana (SG-SICA), concernente una rete regionale tra il Governo e il settore privato, concluso il 6 febbraio 2007

Addendum

24.09.2010 24.09.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la proroga della fase fino al 30 novembre 2010 e la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

17 084 dollari US. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Sviluppo dell'energia idroelettrica su piccola scala per uso produttivo», concluso il 1° marzo 2007

Addendum

27.09.2010 27.09.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 31 dicembre 2011.

­

4916

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di governance, concluso il 10 novembre 2005

Addendum

10.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il sostegno a un processo di trasferimento di autorità comunali, concluso il 26 gennaio 2009 10.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico «AGUASAN», concluso il 31 marzo 2006

4917

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

22.03.2010 22.03.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente nonché la proroga della fase fino al 30 settembre 2010.

999 915 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Addendum

19.05.2010 19.05.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 31 dicembre 2010.

­

Addendum

18.05.2010 18.05.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 30 settembre 2009.

­

N.

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura (IICA), concernente il promovimento di innovazioni agricole «Red SICTA», concluso il 30 novembre 2006

Addendum

13.09.2010 13.09.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

645 030 dollari US.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente l'attuazione di un partenariato pubblico-privato di servizi di consulenza in materia di microassicurazioni, concluso il 5 febbraio 2007

Addendum

03.12.2010 03.12.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 28 febbraio 2011 e una modifica del piano dei pagamenti.

­

10.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un progetto di promovimento dell'imprenditorialità dei giovani, concluso il 25 settembre 2007

Addendum

06.10.2010 06.10.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 28 febbraio 2011.

­

4918

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il progetto «Sviluppo dell'energia idroelettrica su piccola scala per uso produttivo», concluso il 27 maggio 2007.

Addendum

10.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero di giustizia, concernente il sostegno al progetto sulle popolazioni indigene e l'autorizzazione a promuovere i diritti umani «EMPODER», concluso il 1° settembre 2009 10.1.53 MoU tra la Svizzera e l'ONU sulla responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti umani, concluso il 14 giugno 2007

4919

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

27.08.2010 27.08.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum stabilisce la proroga della fase fino al 31 dicembre 2011.

­

Addendum

19.04.2010 19.04.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'Addendum disciplina diverse modifiche concernenti gli obiettivi, i risultati auspicati e i partner.

­

Scambio di lettere

09.07.2010 09.07.2010 Art. 3 e 8 della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Proroga del MoU fino al 31 dicembre 2010.

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.1.54 Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514)

Scambio di note

10.1.55 Regolamento d'applicazione del 16 dicembre 2005 dell'Accordo tra la Svizzero e la Francia concernente la pesca nel lago Lemano (RS 0.923.211)

Scambio di note

4920

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.12.2010 10.12.2010 Art. 184 Cost.

(denuncia di recesso parziale)

Abrogazione formale dell'interdizione delle case da gioco nel Principato del Liechtenstein (n I del Protocollo finale al Trattato di unione doganale), in seguito all'abolizione in Svizzera del divieto delle case da gioco mediante votazione popolare nel 1993 (art. 35 Cost.) ed emanazione della legge sulle case da gioco nel 1998 (RS 935.52).

­

06.12.2010 01.01.2011 Art. 25 della legge federale sulla pesca (LFSP, RS 923.0), in combinato disposto con l'art. 14 dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (RS 923.01)

Modifiche necessarie dopo la verifica (art. 4 dell'Accordo) della commissione consultiva (art. 7 dell'Accordo) per il nuovo periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

­

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.2.1

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale) (RS 0.431.026.81)

Decisione n. 3/2010 del comitato statistico Comunità/Svizzera

1.10.2010

1.10.2010

Art. 25 cpv. 2 della legge sulla statistica federale (RS 431.01)

Modifica dell'Allegato A Atti giuridici nel settore statistico di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

­

10.2.2

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale) (RS 0.431.026.81)

Decisione n. 3/2010 del comitato statistico Comunità/Svizzera

1.10.2010

1.10.2010

Art. 25 cpv. 2 della legge sulla statistica federale (RS 431.01)

Modifica dell'Allegato B Disposizioni finanziarie che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera secondo l'articolo 8 dell'Accordo.

­

10.2.3

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Modifica g n. 3 all'Accordo

09.03.2010 09.03.2010 Art. 10d dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI, RS 420.11)

Adeguamento del contributo massimo di Euratom a favore delle attività svizzere per il 2009.

­

10.2.4

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Modifica n. 4 all'Accordo

22.09.2010 22.09.2010 Art. 10d dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI, RS 420.11)

Adeguamento del contributo massimo di Euratom a favore delle attività svizzere per il 2010.

­

4921

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.2.5

Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (con allegati) (RS 0.425.09)

Emendamenti all'Allegato II (RU 2010 5367)

10.06.2009 01.01.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

4922

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

Attuazione di un nuovo modello di gestione finanziaria dell'Agenzia

­

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.3.1

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazio ne europea dei brevetti

10.3.2

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

4923

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

26.10.2010 26.10.2010 Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Domande divisionali.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazio ne europea dei brevetti

26.10.2010 01.05.2011 Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Modifica della domanda.

Rivendicazioni soggette a tassa.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazio ne europea dei brevetti

26.10.2010 01.04.2012 Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Procedura di esame. Conclusione della procedura di concessione.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.3.4

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali (RU 2010 403)

10.3.5

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

10.3.6

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

4924

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

24.09.2009 01.01.2010 Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Sospensione dell'Atto di Londra (1934) (RS 0.232.121.1).

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali (RU 2011 969)

01.10.2009 01.01.2010 Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Modifica concernente il Regolamento d'esecuzione e il tariffario.

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali (RU 2011 969)

24.09.2009 01.04.2010 Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Inclusione dello spagnolo del regime linguistico del all'Accordo dell'Aja.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.3.7

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006 (STLT) (RS 0.232.112.11)

Decisione dell'Assemblea del Trattato di Singapore sul diritto dei marchi

29.09.2010 01.11.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

4925

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

Adozione delle nuove norme 3.4)­10). Adeguamento della norma 3 ai settori della regolamentazione concernenti la riproduzione di marchi non tradizionali convenuti dallo Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.

­

10.4

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.4.1

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)

Modifica (RU 2010 4061)

20.7.2010

16.1.2011

Art. 241 n. 3 dell'ordinanza sulle dogane (RS 631.01)

Modifica dell'Allegato B.3.

(Allegato relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale).

­

10.4.2

Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (con allegato; RS 0.632.11)

Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2009 (decreto federale del 13.11.2009)

26.6.2009

1.1.2012

Art. 9 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10)

5a revisione del sistema armonizzato (Allegato)

­

4926

10.5

Dipartimento federale dell'economia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli, Allegato 11 (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario (RU 2011 235)

10.5.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

10.5.3

10.5.4

4927

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

01.12.2010 01.12.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica degli allegati (proroga della deroga concernente l'esame destinato a individuare la presenza di Trichine, aggiornamento dei riferimenti a disposti UE nonché indirizzi dei punti di contatto di UE e Svizzera competenti per l'allegato veterinario).

­

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura (RU 2011 251)

13.12.2010 01.01.2011 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Aggiornamento dell'Allegato 4 (relativo al settore fitosanitario) e soppressione degli ostacoli al commercio di palme.

­

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura

13.12.2010 01.01.2011 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Aggiornamento dell'Allegato 6 (relativo al settore delle sementi) ed estensione dell'Allegato al materiale di moltiplicazione delle piante di vite e alle sementi di varietà di piante non omologate di specie campicole e foraggere (varietà sperimentali).

­

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione n.

1/2010 del Comitato misto Svizzera-UE (RU 2010 4917)

28.01.2010 17.02.2010 (la Decisione è valida dal 1.2.2010)

Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2

Art. 29 dell'Accordo in combinato disposto con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2 (RS 0.632.401.2)

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.5

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il «Central Asia Energy-Water Development Program», concluso il 24 aprile 2010

Scambio di lettere

10.5.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal il Consiglio dei ministri (Council of Ministers), concernente il progetto di approvvigionamento idrico a Prijedor, concluso il 10 novembre 2006

10.5.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'attuazione del programma per la riforma e l'ampliamento del settore elettrico, concluso il 3 settembre 2008

4928

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

03.08.2010 03.08.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Precisazione delle modalità del trasferimento di denaro dalla SECO alla BM.

­

Complemento

01.06.2010 01.06.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del contributo svizzero per il progetto

2 mio. franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento n. 1

09.02.2010 09.02.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Precisazione delle modalità di pagamento.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'attuazione del programma per la riforma e l'ampliamento del settore elettrico, concluso il 3 settembre 2008

Complemento n. 2

10.5.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'attuazione del programma per la riforma e l'ampliamento del settore elettrico, concluso il 3 settembre 2008

Contenuto della modifica

Costi

09.02.2010 09.02.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Precisazione della componente 1 del progetto sull'assistenza tecnica per l'autorità di regolamentazione dei servizi industriali (Public Utility Regulatory Commission).

­

Complemento n. 3

27.08.2010 28.09.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Precisazione della componente 2 del progetto concernente i servizi di supporto per ECG (Electricity Company of Ghana) e NED (Northern Electricity Department).

­

10.5.10 MoU tra la Svizzera, l'Ucraina, la Città di Vinnytsia e l'impresa pubblica «Tramvai i Troleibus Upravlenie», concluso il 6 dicembre 2006

Addendum 3

05.05.2010 05.05.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'estensione del memorandum si riferisce alla fornitura di 18 ulteriori tram d'occasione della Città di Zurigo alla Città di Vinnytsia.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.5.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il «Municipality Environmental Action Programme», concluso il 21 dicembre 2000

Scambio di lettere

03.11.2010 03.11.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Impiego di mezzi non utilizzati destinati a progetti.

218 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

4929

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il fondo per l'elaborazione di progetti, concluso il 1° luglio 2008 (Accordo quadro con la Polonia; RS 0.973.264.92)

Scambio di lettere: modifica degli articoli 3.1, 3.2, 10.1 e 10.5 del fondo per l'elaborazione di progetti (Project Preparation Facility PPF) con la Polonia

10.5.13 Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 0.979.4)

10.5.14 Statuto della Società finanziaria internazionale (SFI), Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 0.979.4)

4930

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

27.07.2010 27.07.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento di 3 mio. franchi del PPF a 4 mio. franchi, possibile riduzione dell'importo minimo d'intesa con SECO/DSC/NCU (Unità di coordinamento nazionale; autorità polacca), modifica dell'articolo sull'audit.

­

Modifica

30.1.2009 (approvazione del Consiglio dei Governatori)

Approvato dalla Svizzera il 24.06.2009

Art. 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1)

Modifica dell'articolo 4 dello Statuto sull'aumento del numero dei voti di base degli Stati membro della BIRS.

­

Modifica

31.8.2010

Approvato dalla Svizzera il 31.08.2010

Art. 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1)

Modifica dello Statuto della SFI (aumento del numero dei voti di base).

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.15 Addendum all'Accordo del 31 gennaio 2007 tra la Svizzera e la BM concernente un fondo fiduciario per «Public Expenditure Management and PeerAssisted Learning» (PEMPAL), concluso l'11 dicembre 2009

Scambio di lettere

10.5.16 Scambio di lettere tra la Svizzera e il FMI concernente il sottoconto svizzero a favore del progetto di assistenza tecnica «Reform of Domestic Taxes and its Administration The Republic of Mozambique» 10.5.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan (TF n. TF071328), concluso il 30 settembre 2009

4931

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

23.02.2010 23.02.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il contributo sostiene la rete «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» (PEMPAL), il cui obiettivo è di promuovere lo scambio di esperienze nel settore delle riforme nell'amministrazione pubblica delle finanze nell'Europa dell'Est e in Asia centrale.

600 000 dollari US.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Scambio di lettere

26.04.2010 26.04.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Questo terzo complemento contiene una proroga della data di scadenza del progetto fino al 30 aprile 2010, senza ripercussioni sul budget globale.

­

Scambio di lettere

25.03.2010 25.03.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Diverse piccole modifiche di contenuto nel campo di applicazione in seguito all'evoluzione del contesto istituzionale in Kirghizistan e adesione di un nuovo donatore (DFID) al fondo fiduciario.

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.5.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan (TF n. TF071328), concluso il 30 settembre 2009

Scambio di lettere

17.06.2010 17.06.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Diverse piccole modifiche di contenuto nel campo di applicazione in seguito all'evoluzione del contesto istituzionale in Kirghizistan.

­

10.5.19 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Decisione 1/2010 del Comitato misto

18.10.2010 18.10.2010 Art. 10 par. 4 e 5, art. 18 par. 2 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato 1, capitolo 12 (Veicoli a motore) e inclusione di un nuovo capitolo 18 (Prodotti biocidi).

­

10.5.20 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451)

Decisione 1/2008 del Comitato misto

08.04.2008 Approvato Art. 85 par. 5 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato IV (prodotti agricoli trasformati).

­

10.5.21 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451)

Decisione 2/2008 del Comitato misto

08.04.2008 Approvato Art. 85 par. 5 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato V (pesci e altri prodotti del mare).

­

10.5.22 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele (RS 0.632.314.491)

Decisione 1/2006 del Comitato misto (RU 2010 4529)

03.07.2006 05.07.2010 Art. 34 dell'Accordo

Modifica degli articoli 18 e 23 nonché dell'Allegato II e stralcio degli Allegati VI e VII relativi agli aiuti statali.

­

4932

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.5.23 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 2/2009 del Comitato misto (RU 2010 5373)

21.04.2009 01.11.2010 Art. 8.1 par. 7 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato I (regole di origine e regimi doganali).

­

10.5.24 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 3/2009 del Comitato misto

21.04.2009 01.01.2011 Art. 8.1 par. 7 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato III (prodotti non contemplati dall'Accordo).

­

10.5.25 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 4/2009 del Comitato misto

21.04.2009 01.11.2011 Art. 8.1 par. 7 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato IV (prodotti agricoli trasformati).

­

10.5.26 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 5/2009 del Comitato misto

21.04.2009 01.01.2011 Art. 8.1 par. 7 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato V (pesci e altri prodotti del mare).

­

10.5.27 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 6/2009 del Comitato misto (RU 2010 5437)

21.04.2009 01.11.2010 Art. 8.1 par. 7 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato VI (Zölle).

­

10.5.28 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione 1/2010 del Comitato misto

21.01.2010 Approvato Art. 8.1 par. 7 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 21.04.2010

Modifica dell'Allegato I (regole di origine e regimi doganali).

­

10.5.29 Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia (RS 0.632.312.911)

Decisione 1/2009 del Comitato misto

04.06.2009 Approvato Art. 32 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato I (prodotti non contemplati dall'Accordo).

­

4933

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.5.30 Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia (RS 0.632.312.911)

Decisione 2/2009 del Comitato misto

04.06.2009 Approvato Art. 32 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato II (pesci e altri prodotti del mare).

­

10.5.31 Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia (RS 0.632.312.911)

Decisione 3/2009 del Comitato misto

04.06.2009 Approvato Art. 32 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato III (regole di origine e regimi doganali).

­

10.5.32 Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia (RS 0.632.312.911)

Decisione 4/2009 del Comitato misto

04.06.2009 Approvato Art. 32 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato V (smantellamento dei dazi doganali croati sui prodotti industriali).

­

10.5.33 Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e il Libano (RS 0.632.314.891)

Decisione 2/2009 del Comitato misto

08.10.2009 Approvato Art. 36 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Modifica dell'Allegato II (prodotti non contemplati dall'Accordo).

­

10.5.34 Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e il Libano (RS 0.632.314.891)

Decisione 3/2009 del Comitato misto

08.10.2009 Approvato Art. 36 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Emendamento del Protocollo A (prodotti agricoli trasformati).

­

10.5.35 Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e il Libano (RS 0.632.314.891)

Decisione 4/2009 del Comitato misto

08.10.2009 Approvato Art. 36 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 02.07.2010

Emendamento del Protocollo B (regole di origine e regimi doganali).

­

10.5.36 Accordo del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

Decisione 4/2008 del Comitato misto

28.11.2008 01.11.2010 Art. 33 dell'Accordo

Emendamento del Protocollo B (regole di origine e regimi doganali).

­

4934

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.5.37 Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)

Decisione 1/2008 del Comitato misto

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 dell'Accordo

Emendamento del Protocollo A (prodotti agricoli trasformati).

­

10.5.38 Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)

Decisione 2/2008 del Comitato misto

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato I (prodotti non contemplati dall'Accordo).

­

10.5.39 Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)

Decisione 3/2008 del Comitato misto (RU 2010 4533)

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 dell'Accordo

Modifica dell'Allegato II (pesci e altri prodotti del mare).

­

10.5.40 Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Decisione 1/2009 del Comitato misto

03.12.2009 Approvato Art. 29 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 05.07.2010

Emendamento del Protocollo A (prodotti agricoli trasformati).

­

10.5.41 Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Decisione 2/2009 del Comitato misto

03.12.2009 Approvato Art. 29 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 05.07.2010

Emendamento del Protocollo B (regole di origine e regimi doganali).

­

10.5.42 Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Decisione 3/2009 del Comitato misto

03.12.2009 Approvato Art. 29 dalla Sviz- dell'Accordo zera il 05.07.2010

Modifica dell'art. 10 e inclusione del Protocollo E (reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità).

­

4935

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Costi

10.5.43 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione 2/2009 del Consiglio (RU 2010 4063)

16.06.2009 01.09.2010 Art. 53 par. 3 della Convenzione

Modifica dell'art. 53 e dell'Allegato I della Convenzione AELS.

­

10.5.44 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione 1/2010 del Consiglio (RU 2010 3989)

17.05.2010 01.06.2010 Art. 53 par. 3 della Convenzione

Modifica dell'Allegato S (istituzione di un comitato per l'agevolazione del commercio).

­

10.5.45 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione 2/2010 del Consiglio (RU 2010 3531)

17.05.2010 01.06.2010 Art. 53 par. 3 della Convenzione

Modifica dell'Allegato S (Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio)

­

10.5.46 Accordo del 19 febbraio 2009 di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632)

Accordo sotto forma di scambio di lettere

26.04. 2010 01.05.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Scambio di lettere con il Giappone concernente l'importazione in franchigia doganale di vini giapponesi destinati alla degustazione durante manifestazioni pubbliche.

­

10.5.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFE, e la BERS concernente il risanamento dell'approvvigionamento di acqua potabile nel Khujand, Tagikistan, concluso il 17 settembre 2004

Complemento n. 2

26.07.2010 26.07.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adeguamento dell'aiuto legato nella seconda fase del progetto (IVA svizzera).

­

4936

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.5.48 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNMIK, concernente il progetto della «Sottostazione elettrica di Gjilani V», firmato il 21 febbraio 2008

Complemento n. 1

10.5.49 Convenzione dell'11 ottobre 1985 istitutiva dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA) (RS 0.975.1)

Modifica

4937

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

14.12.2010 14.12.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

1. Nuova parte contraente: Kosovo (invece di UNMIK); 2. Riferimento al nuovo accordo quadro tra la Svizzera e il Kosovo, firmato il 6 ottobre 2010; 3. aumento del contributo svizzero ora a 10 180 000 franchi (prima: 8 160 000 fr.); 4. estensione della validità massima dell'accordo al 31.12.2012

2,02 mio.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

30.07.2010 14.11.2010 Art. 59 par. a della Convenzione

Modifica delle disposizioni seguenti della Convenzione concernenti: ­ copertura di debiti «standalone» ­ estensione della procedura di registrazione degli investitori ­ estensione della copertura degli attivi esistenti ­ nessuna applicazione congiunta (investitore e Paese ospite) per rischi non commerciali

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.5.50 Accordo tra la Svizzera e il Guatemala concernente la concessione di un credito misto per il progetto «Equipaggiamento tecnico per l'ufficio catastale e l'Istituto geografico a sostegno della realizzazione di un catasto in Guatemala», firmato il 9 settembre 2002

4938

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

'

19.01.10/ 02.03.10

02.03.10

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del periodo d'impegno dell'accordo fino al 31 dicembre 2010.

­

10.6

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.6.1

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento n. 10

10.6.2

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento n. 51

4939

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

01.04.1969 13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica.

­

15.07.1982 13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

10.6.3

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento n. 80

23.2.1989

10.6.4

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento n. 87

4940

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi.

­

01.11.1990 13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.6.5

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento n. 98

10.6.6

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

10.6.7

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

4941

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

15.04.1996 13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica.

­

Regolamento n. 99

15.04.1996 13.02.2011 Art. 106 cpv. 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)

Approvazione di un regolamento tecnico della Commissione economica delle Nazioni Unite sulle condizioni uniformi per l'omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore.

­

Decisione 1/2010 del Comitato misto

07.04.2010 29.04.2010 Art. 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)

Modifica dell'allegato all'accordo per quanto riguarda la liberalizzazione del traffico aereo, le norme applicabili al settore della sicurezza aerea, dell'incolumità (safety and security), la protezione dell'ambiente e la concorrenza.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.6.8

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione 2/2010 del Comitato misto

10.6.9

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Contenuto della modifica

Costi

26.11.2010 20.01.2011 Art. 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)

Modifica dell'allegato all'accordo per quanto riguarda la liberalizzazione del traffico aereo, le norme applicabili al settore della sicurezza aerea, dell'incolumità (safety and security) e il settore di competenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

­

Decisione 4/2009 del Consiglio

19.11.2009 19.11.2009 Art. 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)

Ripresa nell'Allegato Q alla Convenzione delle direttive e dei regolamenti contenuti nelle decisioni 1/2007, 1/2008 e 1/2009 del Comitato misto che gestisce l'Accordo sul traffico aereo.

­

10.6.10 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n. 3/2010 del Consiglio dell'AELS

20.09.2010 20.09.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA

Modifica dell'Appendice 1 all'Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione AELS.

­

10.6.11 Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 (Protocollo 1999) (RS 0.742.403.12)

Modifiche della Convenzione e di 4 appendici alla Convenzione

10.12.2009 1.12.2010

Modifiche degli articoli 9 e 27 della Convenzione e delle Appendici B (CIM), E (CUI), F (APTU) e G (ATMF) alla Convenzione.

­

4942

Entrata in vigore

Base legale

Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

10.6.12 Scambio di note del 27 gennaio 2003 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile (RS 0.748.095.14)

Modifica

10.6.13 Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR; RS 0.725.11)

10.6.14 Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR; RS 0.725.11)

4943

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

22.12.2010 22.12.2010 Art. 3a cpv. 2 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)

Modifica dei numeri 4 e 5 della sezione I.

­

Decisione del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante la sua 103a sessione (RU 2010 3591)

30.09.09

14.01.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Emendamento concernente l'Allegato I, nuova strada «E» (E 265) tra l'Estonia (Tallinn) e la Svezia (Kappelskär).

­

Decisione del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante la sua 104a sessione

08.09.10

08.12.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Emendamento concernente l'Allegato I, prolungamento di una strada «E» (E 16) dalla Norvegia (Hønefoss) alla Svezia (Gävle).

­

N.

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

10.6.15 Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR; RS 0.725.11)

Decisione del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante la sua 104a sessione

08.09.10

10.6.16 Accordo europeo del 1° luglio 1970 modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22)

Modifica

4944

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

08.12.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Emendamento concernente l'Allegato I, due nuove strade «E» in Turchia (E 981 ed E 982), una nuova strada «E» in Ungheria (E 579)

­

20.09.2010 20.09.2010 Art. 21 par. 8 dell'Accordo

Scopo principale della modifica dell'Accordo è di adeguare l'Accordo europeo alla legislazione europea in questo settore (v. Regolamento (CE) n.

561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 nonché Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

­