H Legge federale Disegno che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni č modificata come segue: Art. 5 cpv. 3 (nuovo) 3

La durata di validitā della presente legge č prorogata sino al 31 dicembre 2015.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2011 2117 RS 946.11

2010-2971

2211

Completamento temporaneo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. LF

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