H Legge federale Disegno che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni č modificata come segue: Art. 5 cpv. 3 (nuovo) 3
La durata di validitā della presente legge č prorogata sino al 31 dicembre 2015.
II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2011 2117 RS 946.11
2010-2971
2211
Completamento temporaneo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. LF
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