J Decreto federale Disegno che completa la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 La regolamentazione secondo la lettera b del numero 10 del Protocollo della Convenzione del 2 ottobre 19963 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito significa che, in veste di Stato richiesto, la Svizzera deve accogliere una domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti d'America se questi stabiliscono che non si tratta di una «fishing expedition» e se: 1

a.

identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi presso la competente autorità statunitense per il riconoscimento reciproco di questa interpretazione.

2

In veste di Stato richiesto, la Svizzera osserva i principi della proporzionalità e della praticabilità nell'applicare quanto previsto nel capoverso 1 lettera b.

3

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 2 3

RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.933.61

2011-0486

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Stati Uniti d'America. DF

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