Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Progetto

(ORint) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento; visto il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 12 maggio 20112; visto il parere del Consiglio federale del 10 giugno 20113, decreta: Art. 1

Commissioni della politica estera

Le Commissioni della politica estera (CPE) curano le relazioni con parlamenti di altri Stati sempre che non sia designata a tale scopo una delegazione permanente di cui all'articolo 4 o una delegazione non permanente ai sensi dell'articolo 5.

1

Per adempiere questo compito, le CPE dispongono di un credito annuo nell'ambito del preventivo dell'Assemblea federale.

2

3 Per curare le relazioni internazionali dell'Assemblea federale, le CPE istituiscono due delegazioni comuni permanenti, composte ciascuna di quattro membri della commissione del Consiglio nazionale e di tre membri della commissione del Consiglio degli Stati.

Di norma, le delegazioni di cui al capoverso 3 hanno il compito di ricevere le delegazioni parlamentari estere.

4

Il presidente di ognuna delle CPE dirige una delle delegazioni ai sensi del capoverso 3. I presidenti si concertano per ripartirsi in modo equo i compiti.

5

In caso d'impedimento, i membri di una delegazione ai sensi del capoverso 3 possono farsi sostituire da altri membri della Commissione della loro Camera.

6

Per le visite all'estero, le CPE istituiscono delegazioni non permanenti. Di norma le delegazioni non permanenti della Commissione del Consiglio nazionale si compongono di otto membri al massimo della Commissione, e quelle della Commissione del Consiglio degli Stati di sei membri al massimo della Commissione. Di norma, le delegazioni non permanenti comuni alle due Commissioni si compongono di al massimo otto membri delle CPE.

7

8 Ognuna delle CPE designa i membri chiamati a far parte delle delegazioni non permanenti. È tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari.

1 2 3

RS 171.10 FF 2011 5783 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

2011-1264

5791

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'Ass. fed.

9 Le CPE coordinano tra di loro le loro attività volte a curare le relazioni con i parlamenti di altri Stati e le coordinano con quelle di altri organi dell'Assemblea federale attivi a livello internazionale.

Art. 2

Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali

L'Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali: a.

Unione interparlamentare (UIP);

b.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (AP-CdE);

c.

Delegazione presso il Parlamento europeo e presso il Comitato parlamentare dell'Associazione europea di libero scambio (AELS/UE) ;

d.

Assemblea parlamentare della francofonia (APF);

e.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (AP-OSCE);

f.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (AP-NATO), con statuto di membro associato.

Art. 3

Relazioni con il Parlamento europeo

La delegazione nel Comitato parlamentare dell'AELS cura anche le relazioni dell'Assemblea federale con il Parlamento europeo (Delegazione AELS/UE).

1

Un servizio della Missione svizzera presso l'Unione europea a Bruxelles assume per conto dell'Assemblea federale la cura dei contatti con il Parlamento europeo.

2

I presidenti delle CPE e della Delegazione AELS/UE hanno il diritto di intrattenere relazioni con il Parlamento europeo e affidare mandati pertinenti al servizio di cui al capoverso 2.

3

A fini di coordinamento, le CPE si incontrano una volta all'anno con la Delegazione AELS/UE per discutere delle relazioni con il Parlamento europeo. Sempre che non sia essa stessa l'autrice del rapporto in merito, la Delegazione AELS/UE sottopone di norma un corapporto alle CPE sulle questioni di politica europea trattate dall'Assemblea federale.

4

Art. 4

Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati

L'Assemblea federale cura le relazioni con i Parlamenti degli Stati limitrofi per mezzo delle seguenti delegazioni permanenti: a.

Delegazione per la cura delle relazioni con il Bundestag;

b.

Delegazione per la cura delle relazioni con il Parlamento austriaco;

c.

Delegazione per la cura delle relazioni con il Parlamento francese;

5792

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'Ass. fed.

d.

Delegazione per la cura delle relazioni con il Parlamento italiano;

e.

Delegazione per la cura delle relazioni con il Landtag del Liechtenstein.

Art. 5 1

2

Delegazioni non permanenti

L'Assemblea federale può inviare delegazioni non permanenti: a.

presso altre istituzioni e conferenze parlamentari internazionali;

b.

per la cura dei contatti bilaterali con parlamenti di Stati terzi.

Le delegazioni non permanenti vengono istituite: a.

dal presidente della Camera interessata se la delegazione si compone di uno o due membri della stessa Camera;

b.

dall'Ufficio della Camera interessata se la delegazione si compone di più di due membri della stessa Camera;

c.

dalla Conferenza di coordinamento, se la delegazione è composta di più di due membri del Consiglio nazionale e di più di due membri del Consiglio degli Stati. Se la delegazione è composta di uno o due membri del Consiglio nazionale e di uno o due membri del Consiglio degli Stati, decidono i presidenti delle due Camere.

Art. 6

Composizione

Le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali si compongono come segue:

1

a.

UIP: di cinque membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati. Se un membro della delegazione è impedito, il presidente della delegazione può designare un sostituto scelto nello stesso gruppo parlamentare del membro da sostituire;

b.

AP-CdE: di quattro membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati quattro membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;

c.

Delegazione presso il Parlamento europeo e presso il Comitato parlamentare dell'Associazione europea di libero scambio AELS/UE: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;

d.

APF: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; la delegazione è composta esclusivamente di parlamentari di lingua francese;

e.

AP-OSCE: di tre membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati;

5793

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'Ass. fed.

f.

AP-NATO: di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati; di regola, la delegazione è composta dei presidenti e dei vicepresidenti delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere; di regola, quali membri supplenti vengono designati gli ex presidenti di queste Commissioni.

2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati si compongono di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati. Quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina delle delegazioni si tengono in considerazione le conoscenze linguistiche dei membri della delegazione.

Art. 7

Organizzazione

1

Le delegazioni si costituiscono da sé. Esse designano per un biennio un presidente e un vicepresidente.

I membri delle delegazioni di cui all'articolo 2 lettere b­f possono farsi rappresentare unicamente da membri supplenti.

2

3

Le delegazioni decidono a maggioranza dei membri votanti

Art. 8

Compiti

Le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali prendono parte su mandato dell'Assemblea federale alle attività di queste assemblee. Si attengono ai regolamenti e alla prassi dell'assemblea parlamentare internazionale in questione.

1

2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati si incontrano periodicamente, entro i limiti dei mezzi finanziari a loro disposizione, con le delegazioni dei loro Paesi partner.

Tengono conto delle disposizioni vigenti nei parlamenti dei Paesi partner e della prassi usuale per la cura delle relazioni con altri Paesi.

3

Le delegazioni di cui ai capoversi 1 e 2 coordinano le loro attività con quelle delle CPE. Se una delegazione lo richiede, la CPE interessata l'invita a presentarle il suo parere.

4

Art. 9

Rapporto

Almeno una volta nella legislatura, le CPE presentano alle Camere un rapporto scritto sulle attività delle loro delegazioni permanenti e non permanenti di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 7.

1

Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali presentano alle Camere un rapporto scritto sulla loro attività. Tali rapporti sono sottoposti all'esame preliminare delle CPE o, nel caso del rapporto della delegazione nell'AP-NATO, delle Commissioni della politica di sicurezza.

2

5794

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'Ass. fed.

Almeno una volta nella legislatura, le delegazioni permanenti di cui all'articolo 4, rappresentate dal loro presidente, presentano alle Camere un rapporto scritto sulle loro attività. Tali rapporti sono sottoposti all'esame preliminare delle CPE.

3

Art. 10

Contributi

L'eventuale contributo chiesto per la partecipazione della Svizzera a un'assemblea parlamentare internazionale è versato dalla Confederazione.

Art. 11

Mandato nella delegazione presso il Consiglio d'Europa

Il mandato nella delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa comincia e termina con l'anno parlamentare del Consiglio d'Europa. Il mandato dei delegati che lasciano l'Assemblea federale termina il più tardi alla fine della sessione successiva dell'Assemblea parlamentare.

Art. 12

Partecipazione a delegazioni del Consiglio federale

I presidenti delle CPE e delle delegazioni di cui agli articoli 2 e 4 oppure, con il consenso di detti presidenti, determinati membri delle CPE o di tali delegazioni possono essere invitati da un consigliere federale a partecipare in Svizzera o all'estero a una visita bilaterale o a una conferenza. L'Assemblea federale accorda loro un'indennità.

Art. 13

Gruppi parlamentari d'amicizia

Gli intergruppi parlamentari secondo l'articolo 63 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento che curano le relazioni con i Parlamenti di altri Stati possono presentare alla Conferenza di coordinamento richieste fondate per ottenere dall'Assemblea federale contributi finanziari all'esercizio delle loro attività.

Art. 14

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 ottobre 20034 sulle delegazioni parlamentari è abrogata.

Art. 15

Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 5 dicembre 2011.

4

RU 2003 3617

5795

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'Ass. fed.

5796