Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 15 settembre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010 e del 26 novembre 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) Rimane salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.

B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

15 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325 7377 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-1951

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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