I Decreto federale sui crediti per la cooperazione scientifica in materia di educazione e ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 20082011
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 20 settembre 20072 sui crediti per la cooperazione scientifica in materia di educazione e ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 20082011 è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 167 della Costituzione federale3; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19994 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19835 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20076, Art. 2 cpv. 2 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 2,1 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 3 cpv. 2 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 0,9 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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FF 2011 689 FF 2007 6797 RS 101 RS 414.51 RS 420.1; RU 2010 651 FF 2007 1131
2010-2128
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Crediti per la cooperazione scientifica in materia di educazione e ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 20082011. DF
Art. 4 cpv. 3 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 5,4 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 7 cpv. 2 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 10,5 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 8 cpv. 2 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 4,5 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) e 3 (nuovo) 1bis Il credito d'impegno di cui al capoverso 1 è aumentato di 520 milioni di franchi.
La sua durata è prolungata di un anno.
Il credito d'impegno di cui al capoverso 2 è aumentato di 5,9 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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Art. 10 cpv. 3 (nuovo) Il credito d'impegno è aumentato di 11,3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.
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II Il presente decreto non sottostà a referendum.
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