Decisione relativa alla pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) nel settore degli esami preoperatori per il trattamento neurochirurgico dell'epilessia nei pazienti pediatrici

L'Organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), dopo aver esaminato la proposta dell'Organo scientifico MAS in occasione della seduta del 25 novembre 2011, conformemente all'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e all'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quanto segue: 1. Attribuzione Gli accertamenti preoperatori specifici per il trattamento neurochirurgico dell'epilessia nei pazienti pediatrici sono attribuiti ai due centri seguenti: ­

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

­

Centro svizzero di epilessia (in collaborazione con il Kinderspital di Zurigo)

2. Oneri Nell'erogare le prestazioni, i centri summenzionati devono adempiere i seguenti oneri: a.

I centri garantiscono l'osservanza dei requisiti per la realizzazione di questi esami nei pazienti pediatrici. Ciò implica che i centri dispongano di tutti gli specialisti necessari con qualifiche in pediatria e delle apparecchiature tecniche necessarie. I centri collaborano con cliniche specializzate per gli accertamenti, il trattamento e l'assistenza post-operatoria dei pazienti. I casi trattati devono essere almeno 5 all'anno.

b.

I centri tengono un registro che deve garantire il rilevamento uniforme, standardizzato e strutturato della qualità dei processi e dei risultati. Il contenuto e la forma del registro devono poter servire come base per il coordinamento dell'assistenza clinica e per l'attività di ricerca a livello nazionale e permettere un benchmarking e il confronto con altri centri all'estero. I fornitori di prestazioni sono incaricati di sottoporre all'Organo scientifico MAS una proposta che definisca il set minimo di dati per il rilevamento nonché la forma e la struttura del registro.

c.

I centri sono integrati in un programma riconosciuto di formazione e di perfezionamento e partecipano a progetti di ricerca clinica.

2011-2912

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d.

Stilano annualmente un rapporto d'attività destinato agli organi CIMAS all'attenzione della segreteria di progetto MAS. Il rapporto deve indicare il numero di casi, le attività di ricerca e di insegnamento e i dati sulla qualità dei processi e dei risultati rilevati nell'ambito del registro.

3. Scadenze La presente decisione giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.

4. Motivazione Nella seduta del 25 novembre 2011 l'Organo decisionale MAS ha attribuito alla medicina altamente specializzata gli esami preoperatori specifici per il trattamento neurochirurgico dell'epilessia nei pazienti pediatrici.

Dopo aver esaminato gli argomenti avanzati dalle parti nell'ambito dell'audizione, l'Organo decisionale MAS ha considerato che: a.

La concentrazione delle prestazioni in due centri si impone visto il numero ridotto di casi in Svizzera (in media 30­40 pazienti pediatrici all'anno).

L'aumento del numero di casi giustifica la concentrazione in due centri. Tuttavia, visto il numero esiguo di casi in Svizzera, non è opportuno attribuire le prestazioni ad altri centri ospedalieri.

b.

L'Organo scientifico MAS è favorevole unicamente alla concentrazione degli esami preoperatori, non degli interventi chirurgici adducendo che gli esami preoperatori rappresentano la parte complessa del trattamento e necessitano un know-how altamente specializzato, la presenza di specialisti e un'infrastruttura specifica.

c.

L'Organo scientifico MAS ha attribuito le prestazioni agli Ospedali universitari di Ginevra e al Centro svizzero di epilessia (in collaborazione con il Kinderspital di Zurigo) per le seguenti ragioni: i due centri offrono la massima continuità in termini di esperienza (numero di casi), know-how e competenza e adempiono i requisiti di personale e infrastruttura per praticare questi interventi.

d.

Per il resto si rinvia al rapporto «Hochspezialisierte Pädiatrie und Kinderchirurgie» del 7 dicembre 2011.

5. Indicazione dei rimedi giuridici Contro la decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a partire dalla data della pubblicazione nel Foglio federale (art. 90a cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie in combinato disposto con l'art. 12 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata del 14 marzo 2008).

6. Comunicazione e pubblicazione La decisione, compresa la motivazione di cui al punto 4, è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione che il rapporto «Hochspezialisierte Pädiatrie und Kinderchirurgie» del 7 dicembre 2011 può essere richiesto presso la segreteria di progetto MAS della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, Speichergasse 6, casella postale 684, 3000 Berna 7.

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La decisione è notificata con lettera raccomandata all'Ospedale universitario di Ginevra, al Centro svizzero di epilessia, al Kinderspital di Zurigo, ai Cantoni di Zurigo e Ginevra e a santésuisse. Gli ospedali universitari, centrali e pediatrici sono informati per scritto. Gli altri partecipanti all'audizione sono informati per e-mail.

20 dicembre 2011

Per l'organo decisionale MAS: La presidente, Heidi Hanselmann

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Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

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Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

20 dicembre 2011

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Cancelleria federale