Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio del 17 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 43 lettera b della legge federale del 21 marzo 20031 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1400 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

Il credito quadro è stanziato per il periodo dal 1° luglio 2011 sino almeno alla fine del 2015.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

1 2

RS 842 FF 2010 4861

2010-1425

2675

Credito quadro destinato a impegni eventuali per la promozione dell'offerta di alloggi. DF

2676