Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio del 17 marzo 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 43 lettera b della legge federale del 21 marzo 20031 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1400 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
Il credito quadro è stanziato per il periodo dal 1° luglio 2011 sino almeno alla fine del 2015.
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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2010
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
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RS 842 FF 2010 4861
2010-1425
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Credito quadro destinato a impegni eventuali per la promozione dell'offerta di alloggi. DF
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