Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 10 gennaio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009 e del 26 febbraio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 12
«Cauzione» Art. 1
Principi
Art. 2
Applicazione
Art. 3
Accesso
Art. 4
Procedura
II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.
10 gennaio 2011
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF
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