Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 10 gennaio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009 e del 26 febbraio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 12

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Applicazione

Art. 3

Accesso

Art. 4

Procedura

II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

10 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-3341

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

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