Rapporto del Controllo federale delle finanze a destinazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali e del Consiglio federale sull'attività svolta nel 2010 del 23 marzo 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, ci pregiamo sottoporvi il rapporto del Controllo federale delle finanze sulla sua attività svolta nell'anno trascorso. Conformemente all'articolo 14 capoverso 3 della legge sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0), il rapporto riferisce su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto è pubblicato nel Foglio federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 marzo 2011

Controllo federale delle finanze: Il direttore, Kurt Grüter

2011-0521

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Compendio Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Secondo l'articolo 1 della legge sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0), nella sua attività di verifica il CDF è tenuto a osservare soltanto la Costituzione federale e la legge. È autonomo e indipendente e coadiuva, da una parte, l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze di alta vigilanza e, dall'altra, il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza. Uno dei suoi compiti principali consiste nella verifica della gestione finanziaria della Confederazione. Il CDF interviene in ogni fase dell'esecuzione del preventivo, ad esempio attraverso revisioni di chiusure annue, verifiche sul posto presso unità amministrative, organizzazioni parastatali e beneficiari di sussidi nell'ambito della vigilanza finanziaria oppure controlli preventivi prima che siano contratti obblighi. Sono sottoposti alla vigilanza finanziaria tutte le unità amministrative della Confederazione, i beneficiari di sussidi e le organizzazioni esterne all'Amministrazione federale indipendentemente dalla loro forma giuridica a cui la Confederazione ha demandato l'adempimento di compiti pubblici. In conformità dell'articolo 5 della LCF, il CDF esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. Per mezzo di verifiche della redditività e di valutazioni, esso intende contribuire allo sviluppo di una gestione dell'Amministrazione orientata all'efficienza e aumentare l'efficacia dei programmi. I mandati di verifica vengono selezionati secondo criteri di rischio. Le verifiche tengono conto del sistema di controllo interno, della gestione dei rischi e dei principi del buon governo («good governance»).

A norma dell'articolo 14 della legge sul Controllo delle finanze (LCF), il CDF presenta ogni anno alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale un rapporto che informa sul volume e sui punti centrali dell'attività di revisione, come pure sulle principali constatazioni e valutazioni e sui casi di revisione in sospeso. Al numero 1 del presente rapporto sono illustrate le priorità delle verifiche eseguite dal CDF nell'esercizio della vigilanza finanziaria, suddivise per i settori di compiti della Confederazione. Oltre alla
vigilanza finanziaria, il CDF svolge anche diversi mandati per verifiche finali. Fra questi, il più importante è quello della verifica del consuntivo. Il numero 2 riassume i principali risultati di questa verifica e commenta i risultati della verifica effettuata presso le opere sociali, i Politecnici federali e altre organizzazioni. Il numero 3 offre un compendio dei lavori di revisione presso le organizzazioni internazionali che il CDF assume per la Svizzera. Il numero 4 informa sullo stato dell'attuazione di precedenti raccomandazioni. Nel numero 5 sono illustrate altre funzioni assunte dal CDF come la facoltà di presentare osservazioni nella procedura legislativa, di partecipare in organi specialistici e di trasmettere una buona prassi. Il numero 6 offre una panoramica sulle relazioni del CDF. Questi è integrato in una rete di organi di vigilanza e di associazioni professionali e può pertanto profittare di un ricco scambio di esperienze.

Infine, nel numero 7 il CDF si presenta.

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Le diverse constatazioni e indicazioni relative al potenziale di ottimizzazione potrebbero dare l'impressione che l'Amministrazione federale lavori in modo poco professionale. Non è così. Il rapporto ha l'obiettivo di elencare le lacune. Nell'ambito delle proprie verifiche, il CDF ha potuto ancora una volta constatare che i collaboratori della Confederazione lavorano spesso in condizioni difficili che richiedono un grosso impegno, molta etica e professionalità.

Le seguenti constatazioni concernono fattispecie ed eventi degli anni 2009 e 2010 e sono state fatte in occasione delle revisioni dell'anno in rassegna. Le revisioni sono state sottoposte alla Delegazione delle finanze delle Camere federali tra il mese di febbraio del 2010 e il mese di gennaio del 2011. Al momento della presentazione del rapporto non era possibile valutare in modo esaustivo in quale misura le carenze illustrate erano state colmate e in che modo le raccomandazioni del CDF erano già state attuate. Le verifiche successive permetteranno di giudicare lo stato concreto dei singoli affari.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Priorità delle verifiche nell'ambito della vigilanza finanziaria 1.1 Settore dei trasporti 1.1.1 Traffico su rotaia 1.1.2 Circolazione stradale 1.1.3 Conteggio del prestito concesso a Swissair 1.2 Educazione e ricerca 1.3 Socialità e sanità 1.4 Agricoltura 1.5 Difesa nazionale 1.6 Relazioni con l'estero 1.7 Finanze e imposte 1.8 Rimanenti settori di compiti della Confederazione

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2 Verifiche finali 2.1 Consuntivo 2.2 Fondo per i grandi progetti finanziari 2.3 Fondo infrastrutturale 2.4 Assicurazioni sociali 2.5 Aziende e istituti

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3 Organizzazioni internazionali

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4 Revisioni in sospeso e notifiche 4.1 L'attuazione delle raccomandazioni del CDF 4.2 Revisioni in sospeso secondo l'articolo 14 della legge sul Controllo delle finanze 4.3 Notifiche secondo l'articolo 15 della legge sul Controllo delle finanze 4.4 Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione dei collaboratori

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5 Procedura legislativa e pareri 5.1 Revisione della legge sul Controllo federale delle finanze 5.2 Pareri e consultazioni 5.3 Collaborazione in gruppi di esperti 5.4 Trasmissione di principi di buona prassi 5.5 Pubblicazione dei rapporti della vigilanza finanziaria

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6 Il CDF e altri organi di vigilanza 6.1 Controlli cantonali delle finanze 6.2 Ispettorati delle finanze della Confederazione 6.3 Corti dei conti estere 6.4 Organizzazioni e associazioni professionali

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7 Il Controllo federale delle finanze si presenta 7.1 Posizione istituzionale e compiti 7.2 Personale 7.3 Finanze 7.4 Rischi Allegati 1 Compendio delle verifiche effettuate presso Autorità e Tribunali, presso Dipartimenti e Aziende nonché Organizzazioni affiliate e internazionali 2 Ispettorati delle finanze (revisione interna) dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge sul Controllo delle finanze 3 Organigramma

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3399 3400

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Elenco delle abbreviazioni A AD AFC AFF AI AVS

Assicurazione contro la disoccupazione Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle finanze Assicurazione per l'invalidità Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

B, C BVET CDF CIC CTI

Ufficio federale di veterinaria Controllo federale delle finanze Consiglio informatico della Confederazione Agenzia per la promozione dell'innovazione

D, E DDPS DFAE DFE DFI DSC EFTA EUROSAI

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione European Free Trade Association European Organisation of Supreme Audit Institutions

F, G FIPOI FTP FUSC GEMAP GRECO

Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali Fondo per i grandi progetti ferroviari Foglio ufficiale svizzero di commercio Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa

I IFRS INTOSAI IPG ISACA L LCF LIFD LPers LTras 3352

International Financial Reporting Standard Organizzazione mondiale delle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche Indennità di perdita di guadagno Information Systems Audit and Control Association Legge sul Controllo delle finanze, Legge federale sul Controllo federale delle finanze Legge federale sull'imposta federale diretta Legge sul personale federale Legge sulla trasparenza

N NFTA NMC O OMC OMPI OMM OSEC OSIC OTIF

Nuova ferrovia transalpina Nuovo modello contabile della Confederazione Organizzazione Mondiale del Commercio Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale World Meteorological Organisation Business Network Switzerland Organo strategia informatica della Confederazione Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia

P, R PF RS RUAG

Politecnici federali Raccolta sistematica del diritto federale Gruppo tecnologico svizzero: Aerospace, Defence, Technology

S, T SAP SCI SECO SEVAL SIMIC TIC

Software standard per la contabilità Sistema di controllo interno Segreteria di Stato dell'economia Società svizzera di valutazione Sistema d'informazione centrale sulla migrazione Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

U UFAM UFAG UFC UFCL UFE UFFT UFIT UFM UFT UIT UPU USTRA

Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale della cultura Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale dell'energia Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Ufficio federale della migrazione Ufficio federale dei trasporti Unione internazionale delle telecomunicazioni Unione postale universale Ufficio federale delle strade

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Rapporto 1

Priorità delle verifiche nell'ambito della vigilanza finanziaria

Nell'ambito della vigilanza finanziaria il CDF ha effettuato numerose verifiche che sono state inserite nel programma annuale sulla base delle considerazioni sul rischio.

I risultati delle verifiche commentati qui di seguito sono già noti alla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Diverse verifiche del programma del 2010 sono tutt'ora in corso e figureranno nel prossimo rapporto annuale. L'elenco completo delle verifiche figura nell'allegato 1. Qui appresso vengono illustrate le priorità dell'attività di vigilanza.

1.1

Settore dei trasporti

Il CDF ha eseguito varie verifiche nel settore dei trasporti. Le sue priorità sono state i progetti ferroviari, le FFS, le strade nazionali, la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli e il prestito concesso nel 2001 a Swissair.

1.1.1

Traffico su rotaia

Nel progetto NFTA (nuova Ferrovia transalpina) il CDF esercita una vigilanza finanziaria concomitante. Le verifiche del CDF e dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), delle società azionarie di revisione e degli organi interni di vigilanza dei produttori sono effettuate in modo coordinato. Su iniziativa del CDF, questa piattaforma di coordinamento e informazione è stata concepita per tutte le autorità di verifica. Essa ha permesso di migliorare l'efficienza dell'attività di vigilanza e ha favorito l'unità di dottrina. Le verifiche dei vari organi di vigilanza vengono valutate dal CDF; esse forniscono a quest'ultimo indicazioni per la propria analisi dei rischi e contribuiscono a garantire la qualità. Nel pianificare le verifiche del 2010 si è tenuto conto dei rischi principali. Per l'elaborazione dell'analisi dei rischi e del piano delle verifiche e per l'esecuzione delle stesse è responsabile la singola autorità di controllo. Dalla seduta di coordinamento tenuta con i diversi organi di controllo è inoltre emerso che non vi sono doppioni né lacune nelle verifiche. Grazie alla valutazione dei rapporti dell'UFT, il CDF è in grado di offrire alla delegazione di vigilanza parlamentare della NFTA indicazioni riguardanti importanti contenuti e sviluppi.

In relazione alla galleria di base del Lötschberg il CDF ha controllato la conclusione dei lavori rimanenti e il monitoraggio delle garanzie valutando se il trasferimento dei dossier, compresi i diritti e gli obblighi che ne derivano, dall'allora società di costruttori BLS AlpTransit SA alla subentrante BLS Netz SA sia avvenuto in modo conforme alle norme. Ha esaminato in particolare la modalità della gestione dei contratti e del monitoraggio delle garanzie sulla base degli affari in corso. Per i lavori rimanenti sono previsti 75 milioni di franchi. La verifica ha dato buoni risultati. L'esecuzione dei lavori rimanenti e del monitoraggio delle garanzie è assicurata.

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In seno all'UFT, il CDF ha esaminato l'esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dei raccordi alla rete ad alta velocità. Ha constatato che l'UFT esercita la vigilanza sui progetti a livello di autorità e che i progetti sono realizzati conformemente alle convenzioni. Ha accertato che il finanziamento del progetto «Ampliamenti Berna­ Neuchâtel­Pontarlier» è insufficiente e ha quindi raccomandato all'UFT di garantire, prima ancora dell'inizio dei lavori, il finanziamento dei costi residui scoperti mediante crediti della Confederazione e dei Cantoni. Affinché sia possibile verificare e confermare la legittimità dell'impiego dei mezzi concessi attraverso i crediti, l'UFT deve esigere dai costruttori indicazioni sulle prestazioni a carico dei crediti e sottoporre i costruttori a controlli regolari. L'UFT deve inoltre ridefinire le modalità di applicazione dell'indice di rincaro delle opere ferroviarie e le regole relative al rincaro contrattuale e nel contempo vigilare sui crediti d'impegno secondo le disposizioni della legge federale sulle finanze della Confederazione. Esso si è impegnato ad attuare le raccomandazioni entro la fine del mese di marzo del 2011.

In seno alle Ferrovie federali svizzere il CDF ha verificato la plausibilità e la legittimità del principio di causalità per la ripartizione dei costi all'interno del gruppo.

Quest'ultima è determinante per il finanziamento delle prestazioni, che avviene attraverso denaro dei contribuenti o i clienti. Il CDF ha constatato che tale ripartizione è effettuata in base alle spese d'esercizio pianificate, il che non è conforme al principio di causalità. Con l'introduzione di chiavi di ripartizione differenziate, dal 2011 le prestazioni non direttamente contabilizzabili devono essere ripartite tra i settori in modo più adeguato e conforme al principio di causalità. A seguito della nuova ripartizione dei costi all'interno del gruppo presentata nel piano aziendale 2011­2016, si rileva, rispetto alla prassi attuale, uno sgravio per FFS Infrastruttura dell'8 per cento, ovvero di 5 milioni di franchi annui. Il CDF è del parere che il piano vada nella direzione giusta. Resta comunque da dimostrare se le nuove chiavi di ripartizione permetteranno di raggiungere un equilibrio ottimale tra le spese di contabilizzazione, la precisione del risultato e l'esigenza
di trasparenza. Le FFS intendono verificare regolarmente i parametri concernenti la ripartizione ed eventualmente adeguarli.

L'ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e stabilisce che in futuro i costi di finanziamento del gruppo non potranno più essere ripartiti a carico di FFS Infrastruttura. In collaborazione con l'UFT, le FFS hanno pubblicato uno schema per il calcolo dei singoli tassi di costo. La struttura dei prezzi dei tracciati connessa con questo schema rivestirà una grande importanza a livello della politica finanziaria, poiché i prezzi bassi devono essere compensati mediante un aumento dei contributi della Confederazione.

Le tariffe devono quindi essere strutturate in modo che possano essere documentate anche con le cifre della contabilità interna. Le FFS hanno assicurato l'attuazione delle raccomandazioni formulate.

1.1.2

Circolazione stradale

Nell'Ufficio federale delle strade (USTRA) il CDF ha preso in esame i progetti di sistemazione e di conservazione delle autostrade. Ci si chiede ripetutamente quali siano i motivi per cui in Svizzera i lavori di costruzione sulle strade nazionali e i disagi ad essi connessi durino di più rispetto ad altri Paesi. Con il coordinamento temporale dei lavori di sistemazione e di manutenzione e con il sistema di noleggio 3355

della carreggiata l'USTRA intende ridurre i tempi di costruzione. Il CDF ha constatato che nella progettazione e nell'attuazione delle misure finalizzate alla conservazione e alla trasformazione delle strade nazionali l'USTRA rivolge al principio dell'economicità l'attenzione necessaria. Tuttavia, le direttive per pianificare ed eseguire in modo economicamente vantaggioso i lavori di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali non sono ancora complete. Il CDF ha pertanto raccomandato di completare con rapidità tutti i manuali, affinché le norme e gli standard possano essere applicati senza eccezioni. I lavori di sistemazione e di conservazione delle strade nazionali devono essere realizzati per quanto possibile simultaneamente. In caso di misure immediate urgenti, nell'ambito del bando pubblico e dell'aggiudicazione bisogna sfruttare, se possibile, il margine di manovra concesso dalla legislazione sugli acquisti pubblici al fine di favorire la libera concorrenza. Per ragioni economiche, i lotti di costruzione non possono essere frammentati a piacere e ripartiti tra diversi singoli offerenti. Secondo il parere del CDF i motivi adotti dall'USTRA per l'articolazione dei lotti sono trasparenti e ragionevoli. Per ridurre i tempi di costruzione l'USTRA impiega un sistema di incentivazione di successo, ovvero il noleggio della carreggiata. L'imprenditore paga il noleggio a seconda della lunghezza del tratto di strada bloccato e del periodo di tempo in cui quest'ultimo rimane chiuso al traffico. Il CDF ha raccomandato di esaminare in futuro, nell'ambito della pianificazione dei lavori di manutenzione, l'introduzione del sistema di noleggio della carreggiata per tutti i progetti di sistemazione e di manutenzione. L'USTRA ha accettato le constatazioni e le raccomandazioni del CDF e intende attuare le misure raccomandate.

Il CDF ha verificato nelle cinque filiali dell'USTRA l'indennizzo delle prestazioni e la garanzia della qualità per i lavori di pavimentazione. Ha raccomandato di analizzare compiti, competenze e responsabilità prima della messa a pubblico concorso delle prestazioni dei progettisti e di regolamentare in modo chiaro gli aspetti essenziali nel corrispondente contratto. Se manca il tempo necessario o non si dispone di conoscenze specifiche, bisogna esaminare la possibilità di ricorrere
a esperti esterni.

Conformemente alla direttiva sul controlling degli investimenti nella costruzione delle strade nazionali, i capiprogetto devono riprodurre il contratto d'appalto in una struttura del progetto sufficientemente dettagliata. In questo contesto, il CDF ha constatato la mancanza di osservazioni costruttive che possano facilitare ai capiprogetto l'individuazione dei punti deboli, dei fattori di costo e del potenziale di ottimizzazione. Con una nuova banca dati l'USTRA intende creare entro la fine del 2010 le condizioni per fornire ai capiprogetto un supporto migliore. In tutte le filiali esso ha dovuto valutare negativamente i progetti sviluppati dai Cantoni e armonizzarli con gli obiettivi di pianificazione dell'Ufficio. Ciò ha determinato un calo delle prestazioni. In considerazione della certezza della pianificazione, della vigilanza sul progetto e dei costi di gestione, il CDF ha raccomandato di ridurre le norme e gli standard e di provvedere affinché i manuali tecnici siano utilizzati senza indugio.

Inoltre, per rafforzare gli strumenti di gestione e di controllo, bisogna respingere le fatture che non indicano in maniera trasparente e tracciabile le prestazioni. Il contratto d'appalto deve regolamentare in modo chiaro il metodo per il rilevamento delle prestazioni, le condizioni relative al versamento degli acconti e il modo di procedere in caso di omissioni amministrative. Per i lavori di pavimentazione aggiudicati dalle filiali (rappresentanti del proprietario) la qualità è garantita dall'organo di controllo incaricato (ad es. il laboratorio del committente). Le incertezze permangono unicamente per i lavori eseguiti o disposti dalle unità territoriali (gestori), la cui competenza tecnica non sempre è chiaramente definita. Il CDF ha quindi racco3356

mandato di assicurarsi che le pavimentazioni delle strade nazionali abbiano sempre la stessa qualità e che i gestori possano dimostrare il rispetto delle norme e degli standard dell'USTRA. Quest'ultimo intende attuare le raccomandazioni.

Un'ulteriore verifica ha avuto per oggetto i sistemi di gestione del traffico e i dispositivi per l'esercizio delle gallerie sulle strade nazionali. Il CDF ha verificato se i processi per la determinazione del fabbisogno di equipaggiamenti e la relativa autorizzazione sono rispettati e se tale fabbisogno è determinato correttamente e soddisfatto in modo economicamente vantaggioso. La verifica ha dato risultati positivi.

Sono in particolare i processi dell'USTRA per la pianificazione dei lavori di manutenzione a garantire che il fabbisogno sia determinato correttamente e autorizzato. I processi per la determinazione del fabbisogno e per la relativa autorizzazione nell'ambito dei lavori di completamento della rete da parte dei Cantoni differiscono da quelli per la pianificazione dei lavori di manutenzione. È soprattutto in tali progetti che sussiste un potenziale di ottimizzazione. Il CDF ha raccomandato all'USTRA di fare in modo che nell'uniformare i sistemi si tenga adeguatamente conto, al momento della formulazione del fabbisogno, dei diversi interessi in relazione al portafoglio, alla gestione del progetto e alla gestione dell'opera. Anche se la responsabilità per i lavori di completamento della rete incombe ai Cantoni, occorre garantire il rispetto delle direttive emanate a seguito dell'uniformazione dei sistemi.

L'acquisto centralizzato di certe parti di impianti permette di garantire la compatibilità dei sistemi e di sfruttare possibili economie di scala. Quando si effettua il primo acquisto, bisogna evitare che si stabilisca a lungo termine un rapporto di dipendenza da un unico fornitore di sistemi. L'USTRA ha assicurato l'attuazione delle raccomandazioni e ha già realizzato alcune misure.

Nel quadro di una valutazione il CDF ha verificato i costi e i vantaggi della manutenzione del sistema antinquinamento e del controllo dei veicoli. Visti i grandi progressi della tecnica, è giunto alla conclusione che per la manutenzione del sistema antinquinamento dei nuovi veicoli si può prevedere un intervallo più lungo senza compromettere la qualità dell'aria. I
costi annui della manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento ammontano complessivamente a 165 milioni di franchi. Dal 1980 le emissioni di gas inquinanti dovute al traffico sono diminuite tra il 40 e l'80 per cento a seconda del tipo di gas. I nuovi sistemi di post-trattamento dei gas di scarico dei veicoli sono più efficienti e più affidabili dei sistemi precedenti. Soltanto nel 5 per cento dei veicoli a benzina di oggi si riscontrano inefficienze a livello di gas di scarico. In considerazione di questa evoluzione positiva, il CDF ha raccomandato di stabilire un intervallo di manutenzione più lungo per i veicoli a benzina dotati di sistema diagnostico di bordo. Per i veicoli di nuova immatricolazione con garanzie del costruttore, la prima manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento può essere spostata di un anno. Inoltre, la manutenzione deve essere coordinata meglio con le scadenze fissate dai costruttori per i servizi di manutenzione del veicolo. Formulando queste raccomandazioni il CDF si attende uno sgravio per i proprietari d'auto, che non deve necessariamente tradursi in un aumento delle emissioni e quindi in un peggioramento della qualità dell'aria. Il potenziale di risparmio è di circa 20 milioni di franchi all'anno ed è destinato ad aumentare nei prossimi anni. L'Ufficio federale delle strade e quello dell'ambiente come pure le associazioni dei trasporti e quelle ambientaliste sono d'accordo sulle raccomandazioni. L'Unione professionale svizzera dell'automobile ha invece espresso scetticismo sul prolungamento degli intervalli di manutenzione (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

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1.1.3

Conteggio del prestito concesso a Swissair

Nel 2001, dopo il grounding di Swissair, la Confederazione aveva finanziato un servizio aereo ridotto fino alla fine di marzo del 2002. Da parte sua, Swissair si era impegnata a presentare un conteggio sull'utilizzazione del prestito federale e a impiegare i fondi della Confederazione unicamente per garantire la continuità del servizio aereo e per realizzare il regolare trasferimento a una nuova compagnia nazionale. Nel contratto complementare si era inoltre stabilito che il saldo residuo del conteggio del prestito non fosse considerato un debito della massa, bensì un normale credito della terza classe. Nel quadro del contratto di prestito, sono stati versati a Swissair 1,15 miliardi di franchi.

Una parte della somma serviva a Swissair come riserva di liquidità e non doveva essere impiegata ai sensi dei contratti di prestito di diritto pubblico. Dato che non è un debito della massa concordataria ­ e non rientra quindi in graduatoria ­ questa parte può essere rivendicata integralmente dalla Confederazione. La separazione preventiva del debito dalla massa concordataria presuppone tuttavia il conteggio del prestito e costituisce la condizione per determinarne in modo affidabile l'ammontare da iscrivere nella graduatoria.

Il conteggio del prestito è disponibile dall'aprile del 2009 e si è chiuso con un saldo di 9,4 milioni di franchi a carico della Confederazione. Pertanto, il 23 aprile del 2009 il CDF ha comunicato la necessità di procedere a verifiche supplementari. Esso è autorizzato e tenuto ad effettuare le verifiche in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c della legge sul Controllo delle finanze. Su richiesta del CDF il liquidatore ha messo a disposizione i giustificativi necessari. Poiché una parte importante dei giustificativi richiesti non è pervenuta, non è stato possibile finora controllare le posizioni essenziali nell'anno in rassegna. D'altro canto il liquidatore parte giustamente dal presupposto che lo stato e l'ammontare del credito della Confederazione dovranno essere stabiliti nell'ambito di una procedura di diritto pubblico davanti al Tribunale amministrativo federale qualora le parti non giungessero a un accordo in sede di conteggio.

1.2

Educazione e ricerca

Nel settore dei PF il CDF ha esaminato sia il conto annuale (cfr. n. 2.5) sia l'esercizio della vigilanza finanziaria. Nel 2009 ha effettuato nel PF di Zurigo una verifica informatica per valutare il perseguimento degli obiettivi e la redditività in seno al settore «Information and Communication Technology» (ICT). Dal 2005 esiste una strategia ICT. Delle 39 misure adottate nel quadro della strategia un terzo è stato realizzato. Dal 2007 si constata tuttavia uno stallo nell'attuazione ulteriore delle misure e nell'elaborazione e nello sviluppo della strategia ICT. Importanti obiettivi strategici come la trasparenza dei costi o la determinazione del fabbisogno non sono ancora stati raggiunti nell'ambito dei dati di ricerca. I dipartimenti e i relativi istituti, professori e, in parte, laboratori, godono di molta autonomia in numerosi settori e quindi anche nel settore «Information and Communication Technology». Le prestazioni di servizi IT sono messe a disposizione a livello centrale, tuttavia non sussiste l'obbligo di acquisto. Lo stesso dicasi per i mezzi informatici per il cui acquisto sono stati stipulati contratti quadro. Se nel settore della ricerca una certa autonomia è giustificata, per i mezzi informatici come la postazione 3358

di lavoro, lo spazio di memoria o i calcolatori ad alte prestazioni, gli argomenti a sostegno dell'esercizio di sistemi propri non sono convincenti. Con l'attuale organizzazione IT il Politecnico federale di Zurigo non è in grado di documentare in modo completo i costi complessivi per l'informatica. Eventuali direttive emanate dalla direzione del Politecnico federale relative a temi centrali come l'obbligo di acquisto delle postazioni di lavoro potrebbero permettere di migliorare la situazione.

Bisognerebbe altresì regolamentare in modo uniforme la classificazione dei dati, l'archiviazione dei dati di ricerca, il salvataggio decentralizzato dei dati, il proseguimento delle attività in caso di catastrofe e i controlli. La direzione del Politecnico federale ha accettato le raccomandazioni e ne ha attuato la maggior parte già nel 2010.

Nel PF di Losanna il CDF ha esaminato il settore del personale e i progetti di costruzione. Buoni i risultati della verifica nel settore del personale, mentre sulla gestione degli immobili il CDF ha espresso critiche. L'intero programma di costruzione ammonta a 700 milioni di franchi. La verifica ha riguardato prevalentemente la realizzazione del Rolex Learning Center e di altri due progetti di costruzione. Il CDF ha rilevato lacune nella pianificazione e nella logistica, nei processi, nella gestione finanziaria dei progetti e nell'aggiudicazione delle commesse. Per i progetti che prevedono una sponsorizzazione e una forma di partnership pubblico-private, il CDF ritiene indispensabile adeguare in modo corrispondente l'organizzazione, completare i processi e rafforzare il sistema di controllo interno. Ha quindi raccomandato di elaborare prescrizioni per l'uniformazione della documentazione dei rapporti di valutazione e di iniziare i lavori di costruzione solo dopo la firma del contratto d'appalto e la garanzia della disponibilità dei mezzi finanziari. Durante la verifica e al termine della stessa la direzione del Politecnico federale ha adottato le pertinenti misure.

In seno all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) il CDF ha controllato l'Agenzia per la promozione dell'innovazione della Confederazione (Commissione per la tecnologia e l'innovazione) con l'obiettivo di valutare il sistema di controllo interno, di effettuare una
verifica successiva della revisione del 2006 e di accertare la regolarità e la legalità della gestione dei sussidi nel settore della promozione. Il CDF ha constatato che le raccomandazioni formulate nel 2006 erano state attuate o che non erano più necessarie a seguito della nuova organizzazione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione della Confederazione. Esso ha raccomandato di essere più precisi nella redazione dei contratti per il settore della promozione e di rispettare la regolamentazione della firma anche per questi contratti. I pagamenti devono essere effettuati in funzione delle prestazioni fornite. L'erogazione dei sussidi in conformità alla legge e le direttive finanziarie sono compiti che spettano principalmente alla nuova autorità, ovvero la Commissione per la tecnologia e l'innovazione. L'UFFT e quest'ultima hanno sviluppato, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze, una soluzione orientata al futuro. Delle costatazioni e delle raccomandazioni del CDF si è preso atto e sono state avviate le misure corrispondenti.

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1.3

Socialità e sanità

Nell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il CDF ha verificato il processo relativo alla vigilanza della Confederazione, il versamento e la determinazione della quota federale per le prestazioni complementari all'AVS come pure la gestione dei sussidi versati alle istituzioni di utilità pubblica. Nel 2008 le prestazioni complementari della Confederazione e dei Cantoni riguardanti 263 700 beneficiari ammontavano a 3,7 miliardi di franchi. La nuova forma di finanziamento, entrata in vigore nel 2008 con la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, ha determinato un aumento del contributo della Confederazione che è passato da 0,7 miliardi di franchi nel 2007 a 1,2 miliardi di franchi nel 2008. Il CDF ha constatato che le anticipazioni e i versamenti finali ai Cantoni per il 2008 sono stati effettuati correttamente. La quota percentuale della Confederazione per i contributi destinati al singolo Cantone è calcolata in modo trasparente e tracciabile.

Relativamente alla gestione dei sussidi versati alle organizzazioni di utilità pubblica (Pro Senectute, Pro Infirmis e Pro Juventute) il CDF ha rilevato che per la compensazione delle spese d'applicazione non vige una regolamentazione uniforme e ciò genera una disparità di trattamento di queste organizzazioni. Inoltre, la pertinente circolare dell'UFAS è ormai divenuta obsoleta. Il CDF ha perciò raccomandato di rivedere o di abrogare la circolare del 1984. L'indennizzo delle predette organizzazioni deve essere disciplinato in modo uniforme e trasparente ed esaminato periodicamente sul posto.

Nell'ambito di un'ulteriore verifica il CDF ha analizzato in seno all'UFAS l'organizzazione, il modo di procedere e il sistema di controllo interno per esercitare al meglio la vigilanza sulle casse di compensazione dell'AVS. Esso ha constatato che i controlli si basano principalmente su un'analisi dettagliata dei rapporti degli organi di revisione. L'Ufficio federale non ha ancora sviluppato una strategia di vigilanza né dispone di un elenco dei rischi giuridici, operativi, finanziari e di reputazione come pure delle misure organizzative. Il CDF ha individuato un potenziale di ottimizzazione e ha raccomandato all'UFAS di attuare le misure. Sono previste anche modifiche legislative nel quadro della prossima revisione dell'AVS.

Nel settore
dell'asilo il CDF ha preso in esame l'esercizio della vigilanza dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) sui sussidi ai Cantoni. Secondo il CDF, per garantire l'applicazione del nuovo sistema di versamento dei sussidi ai Cantoni l'UFM esercita la vigilanza in modo opportuno. Mediante l'ausilio di un processo sistematico e documentato esso prende atto delle differenze rilevate tra le informazioni registrate nel Sistema di informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e quelle delle banche dati cantonali. Gli errori da correggere vengono comunicati ai servizi competenti. Nel settore dei rifugiati i dati sono tutt'ora trasmessi manualmente. Se le correzioni apportate a posteriori fossero automatizzate, si migliorerebbe l'efficienza della procedura per il calcolo dei sussidi. Il CDF ha inoltre rilevato che l'UFM esegue i controlli basati sul rischio con rigore e sistematicità. Tuttavia, tali controlli si potrebbero ottimizzare facendo regolarmente un confronto dei dati del SIMIC con quelli di fonti esterne, ad esempio con i dati statistici individuali dell'Ufficio federale di statistica (UST) o delle banche dati dei Cantoni.

L'UFM ha sostenuto che la legge vieta all'UST di trasmettere dati individuali. Nel progetto di revisione della legge sull'asilo si prevede di permettere l'accesso ai dati individuali anche all'UFM.

3360

Nell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la verifica della gestione finanziaria, della vendita dei vaccini pandemici, della vigilanza sull'assicurazione militare, dell'ammodernamento della Clinica federale di riabilitazione di Novaggio e di altri progetti ha dato complessivamente buoni risultati. Il CDF ha preso conoscenza del fatto che gli investimenti edilizi destinati alla clinica di Novaggio per un importo di 25 milioni di franchi saranno ultimati non nel 2005 come previsto in origine bensì, presumibilmente, soltanto nel 2014. Il contributo della Confederazione ammonta a 13 milioni di franchi. Nel frattempo gli accordi di finanziamento della Confederazione sono stati prorogati due volte. Il CDF è del parere che si dovrebbero evitare contratti di così lunga durata.

Esso ha inoltre constatato che i vari programmi di prevenzione (dell'AIDS, del tabacco, dell'alcol, delle droghe) sono condotti in modo regolare. Per l'esecuzione di questi programmi si assume personale a tempo determinato i cui costi sono a carico dei crediti per beni e servizi. Le relative autorizzazioni sono state rilasciate dal Consiglio federale. Nel 2009 le spese per il personale impiegato nei suddetti programmi ammontavano a 2,6 milioni di franchi. Il CDF ritiene che nel caso dei programmi di prevenzione, che costituiscono di fatto un compito permanente dell'UFSP, la retribuzione del personale debba avvenire attraverso i crediti per il personale. L'UFSP è concorde con le raccomandazioni del CDF e ha già adottato le pertinenti misure.

Su mandato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale il CDF ha esaminato la vigilanza sull'esecuzione dell'assicurazione malattie ponendo l'accento sulla procedura per l'approvazione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Attualmente nel settore dell'assicurazione sociale malattie operano 81 assicuratori svizzeri; tuttavia quasi la metà della popolazione in Svizzera è assicurata presso i tre maggiori gruppi assicurativi (gruppo Helsana, CSS Holding e Groupe Mutuel). Poco più di un terzo dei costi complessivi della sanità in Svizzera, corrispondenti a circa 60 miliardi di franchi, è finanziato attraverso l'assicurazione di base. Per il 2009 il gettito proveniente dai premi ammontava a 20,1 miliardi di franchi e la partecipazione ai costi
degli assicurati (aliquota percentuale e franchigia) a 3,4 miliardi di franchi.

La vigilanza sulle assicurazioni esercitata dall'UFSP è basata su un'ampia base di dati. Le direttive in vigore permettono alle assicurazioni malattie di costituire riserve latenti per i titoli che attualmente possono essere contabilizzati e iscritti a bilancio al valore di acquisto. La procedura per l'approvazione dei premi comprende una verifica sia materiale che tecnica dei premi comunicati dalle assicurazioni malattie per l'anno successivo. Il CDF ha rilevato che la procedura assicura trasparenza e tracciabilità. Secondo la legge sull'assicurazione malattie prima dell'approvazione i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi. Per l'Ufficio federale la solvibilità globale della cassa riveste un'importanza maggiore rispetto al punto di vista dei Cantoni. Se si tiene conto dei tempi tecnici e delle innumerevoli incertezze non ci si stupisce di fronte alla grande divergenza tra la situazione prospettata e quella reale degli affari delle singole assicurazioni. Ciò si traduce nell'impossibilità di fissare sempre premi in grado di coprire i costi, in perdite per le casse malati e nella necessità di utilizzare le riserve. Nei prossimi anni questa evoluzione porterà inevitabilmente a ulteriori aumenti dei premi.

Il CDF ha constatato che gli interventi dell'Ufficio federale producono scarsi effetti sull'ammontare dei premi e sulle riserve delle casse. La trasparenza nella fissazione dei premi approvati dall'Ufficio federale, che variano a seconda della regione e del 3361

Cantone, è garantita dalle informazioni a disposizione. Bisogna tuttavia chiedersi se l'UFSP non avesse dovuto intervenire prima o in modo più risoluto nei confronti di alcune assicurazioni.

L'assicurazione di base è finanziata secondo il sistema della ripartizione delle spese e deve essere autosufficiente. Per garantire la solvibilità le casse devono disporre di una riserva di sicurezza. Le disposizioni legali prevedono per l'assicurazione, a seconda dell'effettivo dei membri, una riserva di sicurezza minima in percentuale dei premi dovuti. Esse non contemplano invece le riserve calcolatorie per ogni Cantone. Cionondimeno nel calcolare i premi le assicurazioni tengono conto sia dell'evoluzione dei costi in ciascun Cantone sia della quota delle riserve a livello svizzero. Una «cantonalizzazione» delle riserve calcolatorie indurrebbe probabilmente gli assicuratori a fissare la rispettiva quota in modo differenziato. In un Cantone con pochi assicurati la quota fissata per le riserve calcolatorie sarebbe più alta rispetto ai Cantoni che hanno un numero elevato di assicurati.

Il CDF ha raccomandato al Consiglio federale di definire una strategia per la vigilanza sulla procedura per l'approvazione dei premi. Quest'ultima deve essere semplificata e dovrà basarsi in futuro su pochi indicatori significativi. Il piano di vigilanza deve essere maggiormente orientato al rischio. Il CDF appoggia gli sforzi dell'UFSP volti ad adeguare gli obblighi, i compiti e le responsabilità degli organi di revisione esterni delle assicurazioni malattie e di armonizzarli con la propria attività di vigilanza. L'Ufficio federale è d'accordo sulle costatazioni e sulle raccomandazioni del CDF e prevede di riorganizzare e simultaneamente di rafforzare la vigilanza sull'assicurazione malattie (cfr. rapporto pubblicato nel sito www.efk.admin.ch).

Nel quadro di una valutazione dettagliata il CDF ha verificato se il tariffario Tarmed (tariffario medico) raggiunge gli obiettivi fissati. Con Tarmed si fatturano prestazioni nel settore della sanità per un ammontare pari a sette miliari di franchi. La tariffa influisce sulle prestazioni delle assicurazioni sociali e indirettamente anche sulle finanze pubbliche. Tarmed ha permesso di fare un grande passo avanti nella fatturazione delle prestazioni mediche erogate in ambulatori, che
oggi avviene a livello nazionale secondo criteri uniformi. Tuttavia, in certi settori il CDF ha rilevato l'obsolescenza o la mancanza delle basi di calcolo. Un'armonizzazione tra Tarmed, i prezzi delle cure mediche e i costi effettivi non è garantita. Ad esempio, i tempi necessari per fornire le prestazioni mediche non sono stabiliti in modo sistematico.

Diversi fattori relativi alla produttività non sono giustificabili. Certi valori dei punti tariffari non devono essere imputati alle differenze di costo tra i Cantoni, ma sono attribuibili a motivi storici. Tra la rivalutazione finanziaria dei fornitori di prestazioni di base e la neutralità dei costi esiste un conflitto di obiettivi fondamentale.

Prima dell'adozione della versione del tariffario Tarmed applicata nel 2004 sono stati apportati ad esempio miglioramenti a favore degli specialisti che hanno determinato un aumento anziché una diminuzione delle disparità di reddito tra gli specialisti e i fornitori di prestazioni di base. Dato che il progetto di revisione «Tarmed 2010» è bloccato da anni, vi è il rischio che le correzioni necessarie subiscano ritardi. L'esigenza di un consenso tra i partner tariffari paralizza il sistema. La legge sull'assicurazione malattie prevede che la tariffa per singola prestazione, valevole per tutta la Svizzera, debba essere approvata dal Consiglio federale ed essere conforme ai principi di equità e di economicità. Pur non mettendo in discussione l'autonomia dei partner tariffari il CDF ritiene indispensabile rafforzare il ruolo del Consiglio federale. In particolare questi dovrebbe sfruttare meglio la sua competenza legislativa ed elaborare principi per l'adeguamento delle tariffe. In assenza del 3362

consenso dei partner tariffari, esso dovrebbe imporre soluzioni di tariffazione transitorie. Bisognerebbe infine semplificare i controlli per i pazienti emettendo fatture più trasparenti e comprensibili. In merito alle raccomandazioni formulate, vi sono posizioni discordanti. Santésuisse, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità, l'Ufficio federale di statistica e il Sorvegliante dei prezzi accolgono favorevolmente le raccomandazioni e propongono miglioramenti, mentre la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno espresso critiche al riguardo. Una divergenza di opinioni molto netta si è avuta sul rafforzamento del ruolo del Consiglio federale in caso di mancato consenso dei partner tariffari (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

1.4

Agricoltura

Nel settore dell'agricoltura il CDF ha esaminato in particolare la ricerca agronomica, i pagamenti diretti e la vigilanza dell'Ufficio federale competente sull'economia lattiera.

Nella ricerca agronomica, che è finanziata dalla Confederazione, sono impegnati numerosi attori. Il CDF ha analizzato questa branca della ricerca, alimentata da diverse fonti. In questo contesto Agroscope, che comprende tre istituti di ricerca ed opera sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), svolge un ruolo chiave. Altri attori e finanziatori sono le varie università e scuole universitarie professionali, il Fondo nazionale svizzero e la Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'UFAG consulenza in qualità di organo consultivo. L'UFAG e Agroscope da soli devolvono ogni anno circa 70 milioni di franchi alla ricerca agronomica. Il CDF ha constatato che la gestione strategica di Agroscope da parte dell'UFAG è migliorata notevolmente.

Questi dispone di strumenti che forniscono informazioni utili per raggiungere gli obiettivi fissati per le attività di ricerca. Tuttavia, non appena si va oltre l'ambito di ricerca dell'UFAG e di Agroscope, diventa difficile avere un quadro d'insieme della ricerca agronomica. Mancano una visione strategica e una descrizione complessiva della situazione finanziaria. È difficile sapere quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della ricerca svizzera. Ed è pressoché impossibile individuare i settori di ricerca in cui la Svizzera riesce ad essere competitiva e innovativa e che quindi andrebbero sviluppati e rafforzati in modo mirato. Vi è il rischio che le risorse non siano allocate in modo ottimale. Il CDF ha raccomandato al Dipartimento federale dell'economia di consolidare la funzione del Consiglio della ricerca agronomica.

Questi dovrebbe elaborare un piano di ricerca per tutti gli attori. L'UFAG dovrebbe illustrare i mezzi finanziari a disposizione, affinché il Consiglio della ricerca possa esprimersi in merito alle priorità. Inoltre Agroscope dovrebbe fare una distinzione tra la ricerca finalizzata alla formazione di decisioni politiche e la ricerca orientata alle esigenze dei clienti. Se si vuole ottimizzare la gestione strategica di Agroscope, gli indicatori per la valutazione della qualità della
ricerca devono riferirsi maggiormente ai criteri applicati alla ricerca accademica. L'Ufficio federale e il Consiglio della ricerca intendono attuare le raccomandazioni (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

Nell'ambito dei pagamenti diretti l'Ispettorato delle finanze dell'UFAG ha esaminato nel 2008 e nel 2009 i servizi agricoli dei 26 Cantoni sulla base delle verifiche effettuate nel 2007 dal CDF o da esso stesso. Nel 2008 sono stati impiegati due 3363

miliardi di franchi per i pagamenti diretti generali e oltre mezzo miliardo di franchi per i pagamenti diretti ecologici. Dalla verifica è emerso che i Cantoni hanno adempiuto in linea di massima i loro compiti relativi ai pagamenti diretti generali. La tracciabilità dei flussi finanziari è assicurata e la maggior parte delle differenze ha potuto essere chiarita. Tuttavia si è accertato che i controlli che i Cantoni devono eseguire secondo l'articolo 66 dell'ordinanza sui pagamenti diretti sono effettuati in modo poco sistematico in un quarto dei Cantoni. Il CDF ritiene che l'UFAG debba maggiormente tenere conto di questi aspetti nella sua attività di vigilanza.

L'Ispettorato interno delle finanze eseguirà controlli successivi dell'attuazione delle raccomandazioni.

Il CDF ha esaminato l'adeguatezza e la legalità dell'attività di vigilanza dell'UFAG sul settore dell'economia lattiera. Sono state oggetto di verifica in particolare le disposizioni transitorie e le misure speciali legate all'abolizione del contingentamento lattiero. Il CDF ha potuto confermare che la vigilanza esercitata dall'UFAG sul settore dell'economia lattiera soddisfa i criteri dell'adeguatezza e della legalità. È possibile ricostruire il modo di procedere seguito dall'Ufficio federale per autorizzare quantitativi supplementari e attestare la sua conformità alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale nel messaggio relativo alla politica agricola 2007. Secondo il CDF non vi sono elementi per sostenere che quantitativi supplementari siano stati assegnati oltre la giusta misura o in modo ingiustificato. Esso ha rilevato che l'UFAG vigila efficacemente sul versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati. Il modo di procedere e la scelta degli oggetti da sottoporre a verifica sono in funzione dei rischi e il CDF non ha osservazioni da fare in merito. Per contro, è difficile vigilare sul rispetto delle condizioni stabilite nei contratti tra produttori e valorizzatori. La legge prevede pagamenti ai produttori che vanno invece ai valorizzatori poiché la disposizione legale è risultata di scarsa applicabilità. Per l'UFAG sussiste il rischio che i supplementi non vengano destinati ai produttori come previsto dalla legge e che la Confederazione non sia sgravata in maniera
giuridicamente vincolante. L'UFAG condivide le costatazioni del CDF e intende esaminare entro la fine del 2011 in che misura sia possibile limitare il rischio legato al mancato adempimento dei contratti standard di acquisto di latte dell'organizzazione di categoria nel quadro di un eventuale conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai suddetti contratti. Il CDF ha inoltre invitato l'UFAG a contabilizzare al lordo i rimborsi dei mutui conformemente a quanto stabilito nella legge e di esporre in modo trasparente i sorpassi di credito nel consuntivo per il 2010 (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

In seno all'Ufficio federale di veterinaria (UFV) il CDF ha effettuato una verifica informatica, da cui è emerso che l'UFV dispone di una buona infrastruttura IT e delle applicazioni tecniche necessarie per sostenere i principali processi aziendali. Al momento della verifica l'UFV stava realizzando due progetti informatici complessi, ovvero l'aggiornamento del sistema di informazione per il Servizio veterinario pubblico e il potenziamento dell'applicazione per la richiesta e la registrazione di esperimenti sugli animali. Queste applicazioni creano valore aggiunto sotto forma di un aumento dell'efficacia e dell'efficienza per la Confederazione e soprattutto per i Cantoni. Il sistema di informazione consente di pianificare e coordinare meglio le misure in ambito veterinario tra i Cantoni e la Confederazione. È così possibile affrontare in maniera adeguata le sfide dell'attuale situazione epizootica e garantire in modo più efficiente la qualità delle derrate alimentari di origine animale. Il CDF ha formulato diverse raccomandazioni in particolare per quanto concerne la pianifi3364

cazione strategica dell'informatica, la ripartizione dei compiti, l'attribuzione dei ruoli, il controlling IT e le questioni legate agli acquisti.

1.5

Difesa nazionale

Numerose verifiche del programma annuale 2010 del settore della difesa nazionale sono tutt'ora in corso. Sono state concluse le verifiche nel settore immobiliare e informatico del DDPS. In seno a armasuisse Immobili, il CDF ha esaminato aspetti della gestione del portafoglio e del facility management come pure della gestione dei costi delle superfici. Dalla verifica è risultato che la rielaborazione dell'architettura dei processi ha permesso di creare buoni presupposti per una gestione degli immobili efficiente e trasparente. Ai fini di un'applicazione mirata dei processi, mancano però indicazioni chiare sulle future esigenze dei diversi locatari del DDPS, sulle prestazioni che saranno effettivamente acquisite e sull'occupazione delle superfici. Per quel che concerne il mantenimento del valore, armasuisse Immobili ha ricevuto per decenni fondi nettamente inferiori a quelli che avrebbe avuto bisogno per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Con i fondi attualmente a disposizione non è più possibile assicurare una manutenzione corretta della sostanza esistente.

Affinché l'esercito possa disporre anche in futuro degli edifici e degli impianti necessari all'adempimento del suo mandato e per evitare investimenti sbagliati, occorre investire prioritariamente in siti scelti di cui è certo il mantenimento, che offrono una buona qualità d'utilizzazione e un potenziale di sfruttamento a lungo termine. Nei siti che non soddisfano questi criteri, ci si limita innanzi tutto al mantenimento dell'efficienza funzionale. Quest'orientamento porterà a una diminuzione di immobili nel nucleo fondamentale e quindi alla chiusura di siti. Gli aspetti di redditività devono essere anteposti ai criteri di politica regionale.

Il CDF ha constatato che i dati e le informazioni riguardanti il portafoglio immobiliare del DDPS sono stati costantemente migliorati. L'analisi della situazione attuale non è tuttavia conclusa. Per i singoli oggetti dati in locazione mancavano ancora indicazioni sulle prestazioni che sarebbero state acquisite (manutenzione, energia, pulizia) e sull'effettiva occupazione dei suddetti oggetti. Inoltre non è stata data una risposta alle seguenti due domande: in che misura sono effettivamente fornite le prestazioni ordinate alla Base logistica dell'esercito (BLEs) e quali superfici o installazioni
d'esercizio sono toccate da una fornitura lacunosa delle prestazioni.

Risulta così quasi impossibile accertare in modo mirato i punti deboli, i fattori di costo e il potenziale di ottimizzazione. Il facility management ha il vantaggio di permettere di individuare in ogni momento le superfici troppo care, rimaste inutilizzate o utilizzate troppo poco e di cercare le relative soluzioni. Soltanto in questo modo è possibile ridurre attivamente le superfici, disdire per tempo i contratti di locazione e, se del caso, vendere altri oggetti commerciabili. Il CDF ha pertanto raccomandato di creare il più rapidamente possibile le condizioni necessarie per determinare periodicamente e in dettaglio le prestazioni che saranno acquisite e l'occupazione effettiva delle superfici. Armasuisse Immobili ha accettato le raccomandazioni.

Presso armasuisse il CDF ha esaminato l'ambiente SAP e i processi di autorizzazione. SAP è un software che serve, tra l'altro, per la contabilità, per gli acquisti e nel settore del personale. All'inizio del 2009 il capo dell'esercito e il capo dell'armamento hanno firmato una dichiarazione d'intenti, in cui sono state fissate le 3365

regole, la responsabilità e le competenze per il conseguimento comune degli obiettivi relativi all'armonizzazione dei processi e al consolidamento dell'attuale sistema informatico nel settore SAP. Per il CDF si tratta di un documento importante, anche se giuridicamente non vincolante. Esso ha constatato che l'integrazione del flusso dei valori e delle quantità per il processo di acquisto dei beni d'armamento ha dovuto essere posticipato di un anno, ovvero al 2013. Il processo d'acquisto di cui armasuisse ha assunto la responsabilità potrebbe essere pregiudicato poiché viene eseguito con il sistema SAP del settore della difesa. Il CDF ha raccomandato di effettuare una valutazione della situazione. L'integrazione tecnica dei sistemi SAP deve essere esaminata bene. Sussiste il rischio che limitazioni tecniche legate allo standard di SAP condizionino le necessarie funzioni economico-aziendali.

Il bando OMC del 2009 ha comportato spese di circa 150 milioni di franchi per il periodo dal 2010 al 2015. Dal 2007 sono già stati eseguiti lavori per un ammontare di 110 milioni di franchi con gli stessi offerenti. Il CDF ha espresso critiche sulla redditività, sul controlling e sulla trasparenza di queste uscite. Le uscite sono inoltre state effettuate tramite i crediti d'impegno destinati all'acquisto di armamenti. In tal modo, non è certo che si possa garantire a sufficienza una gestione globale delle uscite per l'informatica. Il CDF ha anche raccomandato di definire e realizzare il concetto di autorizzazione in collaborazione con l'incaricato del sistema di controllo interno. Si vuole così rafforzare la responsabilità dei superiori gerarchici e l'integrazione nei processi aziendali. armasuisse intende dar seguito alle raccomandazioni del CDF.

1.6

Relazioni con l'estero

Il settore relazioni con l'estero ha richiesto notevoli risorse del CDF in termini di verifica. Sono stati esaminati non soltanto i servizi esterni, ma anche la cooperazione allo sviluppo, l'Aiuto ai Paesi dell'Est e diversi progetti come l'esposizione universale a Shanghai e il Vertice della Francofonia a Montreux.

In Pakistan la Svizzera è rappresentata da un'ambasciata, da un ufficio della DSC a Islamabad e da un consolato generale a Karachi. Il capomissione è accreditato anche in Afghanistan. Il CDF ha esaminato il piano di sicurezza e le misure edilizie dell'ambasciata a Islamabad. La precarietà della situazione della sicurezza a partire dal 2007 ha richiesto l'elaborazione di un nuovo piano la cui realizzazione è stata conclusa nel mese di maggio del 2010. Una società pakistana è stata incaricata di sorvegliare il complesso di edifici come pure gli uffici della DSC e gli edifici di servizio del personale dell'ambasciata e della DSC giorno e notte 365 giorni all'anno. Un ex ufficiale dell'esercito pakistano si occupa della sicurezza all'interno degli edifici del complesso dell'ambasciata. È coadiuvato da collaboratori pakistani e dispone di un sistema di sorveglianza elettronico altamente sviluppato. Le spese annuali per queste misure di sicurezza ammontano a 450 000 franchi. Vi si aggiungono le uscite di 350 000 franchi per i dispositivi di sicurezza speciali installati dentro e fuori dell'ambasciata e di 380 000 franchi per l'acquisto di due veicoli blindati. Le spese per la costruzione dell'ambasciata nel 1993 ammontavano a 12,5 milioni di franchi. In breve tempo sono emersi i primi errori di costruzione.

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è stato costretto a procedere al ripristino dell'intero involucro degli immobili. In quell'occasione sono stati ammodernati anche gli impianti tecnici e sono stati effettuati diversi lavori di 3366

manutenzione. Le spese dei lavori svolti nel 2009 ammontano a 6,5 milioni di franchi. I costi per l'eliminazione dei difetti sono pertanto interamente a carico della Confederazione.

Il CDF ha esaminato gli Swiss Business Hub di Sao Paulo e di Chicago. La Confederazione gestisce punti di sostegno alle esportazioni in mercati particolarmente importanti, tradizionali e in piena crescita. L'offerta di questi Swiss Business Hub comprende, tra l'altro, l'informazione, la consulenza, il marketing e gli interventi presso le autorità. La maggior parte degli Hub sono integrati nella rete ufficiale delle rappresentanze del DFAE. A Sao Paulo il CDF ha sottoposto a verifica le finanze e la contabilità degli anni 2007­2009. Le attività del Business Hub hanno subito fluttuazioni tangibili e nel 2008 hanno registrato un sensibile calo. I dati del 2009 mostrano una chiara inversione di tendenza. La verifica ha rilevato diversi errori nel computo delle prestazioni. La Confederazione si è assunta costi che in realtà avrebbero dovuto essere addebitati all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (OSEC). Un adeguamento del sistema di controllo interno, una sorveglianza più stretta dei responsabili sul posto, chiare direttive sulla presentazione e sulla chiusura dei conti potrebbero migliorare la situazione.

Dall'esame in Chicago è emerso che le lacune riscontrate nei Business Hub di Mosca e Sao Paolo non sono state colmate. Diversi punti dell'accordo del 13 febbraio 2008 tra il DFAE e l'OSEC non sono stati rispettati. Il DFAE deve ricordare al personale dei servizi interessati che le prescrizioni finanziarie del Dipartimento valgono integralmente anche per le entrate e le uscite del Business Hub. Il DFAE è inoltre autorizzato a controllare se le operazioni contabili corrispondono alle direttive concernenti la presentazione e la chiusura dei conti applicabili alle rappresentanze svizzere. La rete nordamericana dei Business Hub è ripartita tra sei città, il che comporta elevate spese per le trasferte e la comunicazione. Se si vogliono ottenere sinergie e diminuire i costi, occorre rivedere quest'organizzazione decentrale. Tra il 2007 e il 2009 il deficit annuale medio ammontava a oltre 880 000 franchi. Inoltre, la maggior parte delle entrate proveniva da un'unica grande fiera in California.

L'economia svizzera
conferisce soltanto pochi mandati. L'OSEC ha analizzato l'organizzazione del Business Hub nel Nord America e, unitamente al DFAE, intende fare il punto della situazione nella prima metà del 2011 per eliminare i punti deboli.

In seno alla Direzione per lo sviluppo e la cooperazione (DSC), il CDF ha esaminato nel settore della collaborazione regionale gli anticipi e i conteggi delle spese d'esercizio degli Uffici di cooperazione. Queste rappresentanze sono state istituite dalla DSC in Paesi prioritari del «Sud» come pure in Paesi dell'«Est» destinatari di importanti programmi e sono responsabili, sul posto, per la gestione complessiva dei rispettivi programmi della cooperazione svizzera. Dalla verifica è emerso che le direttive sono rispettate. A causa della continua riorganizzazione della DSC diversi progetti sono ancora in fase di elaborazione. La regolamentazione delle competenze tra la centrale e gli Uffici di cooperazione viene quindi rivista. I processi tra la centrale e gli Uffici di cooperazione sono documentati, attuati e sorvegliati. Si garantisce così il rispetto dell'uniformità del modo di procedere. La sorveglianza e la gestione strategica dei progetti competono agli Uffici di cooperazione. La qualità è assicurata tramite la presentazione di rapporti uniformemente definiti e strutturati, che sono valutati in seno alla centrale dall'incaricato responsabile del programma. In caso di scostamento dallo stato auspicato si interviene nei progetti in corso. I rapporti di verifica degli Uffici di cooperazione vengono raccolti sistematicamente. La 3367

verifica è effettuata in parte dal manager del programma e dall'assistente del progetto con il coinvolgimento della direzione in caso di scostamenti importanti. Gli Uffici di cooperazione devono comunicare annualmente lo stato di realizzazione delle raccomandazioni. Un potenziale di miglioramento si individua nella documentazione dei controlli effettuati internamente. Negli Uffici di coordinazione la DSC sta migliorando il sistema di controllo interno; il nuovo software standard consentirà di uniformare tutti i conteggi e di ottimizzare i processi contabili.

Nell'ambito della cooperazione con i Paesi dell'Est il CDF ha verificato i flussi finanziari e si è informato sulla destinazione delle risorse e su quanto delle risorse stanziate andasse alla direzione e all'amministrazione del progetto. Nel 2008, per la cooperazione con i Paesi dell'Est la DSC e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno speso 158 milioni di franchi; in questo importo non sono compresi i pagamenti effettuati nel quadro del contributo svizzero all'allargamento a favore dell'UE. La Svizzera è presente in 13 Paesi. Sostiene complessivamente circa 350 progetti di diverso tipo e in vari settori la cui portata finanziaria è molto grande. Di conseguenza, altrettanto differenziati sono la realizzazione, la gestione e l'accompagnamento dei progetti e ciò rende difficile fare affermazioni generali. I lavori effettivi legati ai progetti sono svolti da istituzioni di soccorso svizzere e internazionali, studi di consulenza e di ingegneria, organizzazioni internazionali come pure organizzazioni locali statali e non statali. La valutazione dei flussi finanziari nell'ambito dei fondi utilizzati nel 2008 per il Kirghizistan, la Macedonia e la Serbia pari a 30,4 milioni di franchi ha mostrato che l'84 per cento delle risorse confluisce nei progetti. Il restante 16 per cento riguarda le spese amministrative della DSC, della SECO e dei servizi di esecuzione, ma la maggior parte è ascrivibile alle spese di accompagnamento dei progetti. L'analisi non ha fornito elementi per sostenere che la quota delle spese amministrative relative all'Aiuto ai Paesi dell'Est è esageratamente alta. Interessante è constatare altresì che circa il 31 per cento dei fondi è speso in Svizzera (cfr. anche rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

Il 5 marzo
2010 il Consiglio federale ha deciso lo scorporo delle sue attività d'investimento nel quadro della Cooperazione allo sviluppo economico e il trasferimento di quest'ultime alla società privata SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets). Sulla base di questa decisione di principio, il 17 settembre 2010 il Dipartimento federale dell'economia ha proposto al Consiglio federale le tappe per l'attuazione e le basi contrattuali necessarie per l'acquisto e la ricapitalizzazione di SIFEM da parte della Confederazione. Con il credito approvato dal Parlamento nel Preventivo 2011 SIFEM AG diventa una società finanziaria di sviluppo controllata e capitalizzata dalla Confederazione. Il CDF ha esaminato la realizzazione di questa nuova società finanziaria. Ha constatato che la SECO ha adottato le misure necessarie alla realizzazione corretta del progetto sul piano legale e finanziario. La contabilizzazione e l'iscrizione all'attivo di queste operazioni saranno esaminati nel quadro della revisione del Consuntivo 2011. Il CDF ha raccomandato alla SECO di elaborare un piano di vigilanza per tutte le attività di controlling e di reporting che il Consiglio federale trasferirà al futuro consiglio di amministrazione di SIFEM AG.

Al contempo ha chiesto che la vigilanza della società di gestione da parte della SECO e del CDF sia garantita contrattualmente. Esso ha infine raccomandato di mettere a pubblico concorso il mandato di gestione per il periodo 2013­2016.

Il 13° Vertice della Francofonia si è tenuto a Montreux dal 20 al 24 ottobre 2010. A seguito della disdetta del Paese ospite iniziale, il Canada e l'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) hanno chiesto alla Svizzera di mettersi a disposizio3368

ne come Paese ospite per l'organizzazione di questa manifestazione. Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di organizzare l'evento. Per il finanziamento è stato preventivato un importo di 30 milioni di franchi.

Il CFD ha esaminato le basi decisionali per la richiesta del credito. La preparazione del preventivo è stata affidata a un mandatario esterno con cui la Confederazione ha concluso un contratto per l'organizzazione dell'evento per una somma pari a 16,8 milioni di franchi. Considerato il breve lasso di tempo tra la decisione del Consiglio federale e la data del Vertice, si è rinunciato a pubblicare un bando. Non vi sono stati praticamente bandi pubblici per la scelta dei fornitori finali di prestazioni.

Benché le modalità di selezione di quest'ultimi non abbiano violato alcuna disposizione contrattuale, il CDF è dell'opinione che le prestazioni avrebbero dovuto essere messe a pubblico concorso. La Confederazione ha versato all'organizzatore anticipi per 13,9 milioni di franchi. Gli anticipi costituivano l'83 per cento della somma complessiva di 16,8 milioni di franchi convenuta contrattualmente e coprivano il 100 per cento dei costi d'esercizio. Il CDF ha ritenuto sproporzionati tali anticipi.

La polizia del Cantone di Vaud ha assunto il coordinamento e la gestione operativa delle questioni inerenti alla sicurezza. Il budget di dieci milioni di franchi è stato suddiviso tra i Cantoni di Vaud e Ginevra, il DDPS e diversi attori privati. Il conteggio finale sarà esaminato dal CDF.

Il CDF ha esaminato la gestione finanziaria dell'esposizione universale di Shanghai 2010. Il messaggio del Consiglio federale chiedeva che l'industria privata svizzera finanziasse circa un quinto del budget del padiglione svizzero, che corrisponde a circa quattro milioni di franchi. Presenza Svizzera ha intrapreso molti sforzi in questo senso e ha contattato circa 80 potenziali sponsor. 19 imprese hanno reagito positivamente all'appello e hanno garantito 6,7 milioni di franchi a copertura dei costi del progetto, di cui 5,2 milioni in contanti e 1,5 milioni in prestazioni in natura.

Tuttavia, alla fine del mese di luglio del 2010 erano stati pagati soltanto 4,1 milioni di franchi. Il CDF ha constatato che pochi sponsor hanno rispettato i termini convenuti nel contratto. Poiché alcuni contributi degli sponsor
sono stati versati con grande ritardo, Presenza Svizzera è stata costretta ad addebitare determinati costi al credito «Presenza Svizzera all'estero». In tal modo è stato possibile raccogliere 2,6 milioni di franchi per il 2009 al fine di coprire i costi di costruzione del padiglione svizzero. Questa possibilità è stata prevista nel messaggio del Consiglio federale, tuttavia soltanto nel caso in cui i contributi degli sponsor non avessero raggiunto i 4 milioni di franchi. Il CDF deve ancora esaminare il conteggio finale.

1.7

Finanze e imposte

I risultati della verifica svolta in seno alla Tesoreria federale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) sono stati buoni. Lo svolgimento dei processi esaminati e le procedure del sistema di controllo interno sono trasparenti; la pertinente documentazione è a disposizione ed è comprensibile. L'organizzazione corrisponde alle esigenze operative. La verifica ha inoltre riguardato in particolare i diversi approcci alla politica del rischio, ad esempio la gestione degli affari, la strategia di investimento, gli strumenti finanziari derivati o anche la corretta presentazione delle attività nel consuntivo. Il CDF ha constatato che la politica d'investimento è orientata alla minimizzazione dei rischi. Per gli strumenti finanziari derivati e le operazioni a termine ha raccomandato di regolamentare la vigilanza delle garanzie nel manuale e 3369

di coinvolgere il servizio indipendente (Risk Control) cui compete la vigilanza dei rischi delle controparti. Il CDF ha inoltre raccomandato di disciplinare e di documentare meglio la gestione delle liquidità. È altresì dell'avviso che la politica della gestione dei rischi di cambio debba essere rivista e definita per iscritto. Nell'articolo 70a l'ordinanza sulle finanze della Confederazione stabilisce che a determinate condizioni i rischi di cambio devono essere garantiti. Il CDF ha determinato i costi di questa garanzia ed è giunto alla conclusione che la politica di copertura dei rischi di cambio deve essere riesaminata. Eventualmente è necessario un adeguamento dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione.

Il CDF ha il mandato legale di esaminare la qualità dei dati per i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. Ha svolto verifiche nei Cantoni e negli Uffici federali. Ad eccezione dei dati relativi alle società che beneficiano di agevolazioni fiscali nell'ambito dell'imposta federale diretta non sono stati rilevati errori o lacune importanti. I controlli dei dati individuali effettuati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sono opportuni e attuati in modo sistematico. La plausibilità e la tracciabilità delle operazioni sono state migliorate. Le constatazioni più importanti riguardavano i Cantoni di Svitto e Vaud. A seguito della verifica svolta nel Cantone di Svitto, i dati relativi al patrimonio netto hanno dovuto essere fortemente corretti. Il Cantone di Vaud ha fornito dati erronei per tutti gli indicatori della perequazione delle risorse. Gli unici dati integri erano quelli concernenti il reddito delle persone fisiche tassato alla fonte. Gli errori più gravi riguardavano le imprese che beneficiano di agevolazioni fiscali. Il gruppo di esperti che garantisce la qualità dei dati inerenti alla nuova perequazione finanziaria e alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni ha espresso una riserva generale sui dati vodesi per questa categoria di società. I dati dal 2005 al 2007 delle persone giuridiche che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali devono essere riesaminati. Se necessario, vi sarà una correzione retroattiva dei dati utilizzati per la perequazione delle risorse (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).
In base ai dati della perequazione delle risorse del 2007 il CDF ha constatato che le agevolazioni ai fini dell'imposta federale diretta concesse alle imprese nel quadro della politica regionale (decreto Bonny) erano di entità molto maggiore rispetto a quanto comunicato dai Cantoni alla SECO. La maggior parte delle agevolazioni fiscali è stata accordata alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.

Di entità particolarmente rilevante sono state le agevolazioni fiscali nei Cantoni di Vaud e Neuchâtel nei quali, contrariamente agli altri 14 Cantoni, la competenza non è del Governo, ma dei dipartimenti cantonali delle finanze. Secondo le basi legali le agevolazioni fiscali superiori al 50 per cento devono essere un'eccezione. Non era questo il caso dei Cantoni summenzionati. La portata delle perdite fiscali è tuttavia difficilmente stimabile. Innanzi tutto le agevolazioni fiscali annue sono soggette a forti fluttuazioni e, secondariamente, sono in parte anche teoriche, poiché senza questi incentivi diverse imprese non si sarebbero insediate in Svizzera. La legge in vigore dall'inizio del 2008 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è molto più restrittiva in tale materia. Le multinazionali non possono più beneficiare di queste misure di promozione. Le agevolazioni fiscali sono accordate unicamente se sono creati almeno 100 impieghi. Tuttavia le decisioni prese in conformità al regime previgente (decreto Bonny) sono valide fino al 2017.

3370

A livello federale non esiste una strategia coordinata per esaminare le agevolazioni fiscali. Né la SECO, né l'AFC intervengono a livello cantonale per verificare l'esecuzione corretta delle agevolazioni fiscali. La SECO, che era scettica nei confronti di questo strumento di promozione già dall'inizio, fa presente la contrapposizione di interessi tra la Confederazione e i Cantoni e non si ritiene in grado di valutare gli aspetti fiscali. L'AFC, per contro, è dell'avviso che la vigilanza sullo strumento di politica regionale competa alla SECO. Il CDF chiede che i due dipartimenti si accordino sugli obblighi e sulle competenze di vigilanza, definiscano tempestivamente una strategia di vigilanza e la attuino al fine di dirimere questa divergenza di opinioni delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Il CDF ha esaminato la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta. L'AFC vigila sull'applicazione corretta e uniforme della tassazione e della riscossione, che, secondo la legge federale sull'imposta federale diretta, sono delegate ai Cantoni. La funzione di vigilanza è esercitata in un contesto caratterizzato da varietà, poiché ogni Cantone ha la propria organizzazione, impiega risorse e fondi propri per adempiere il compito trasferitogli. Il CDF aveva raccomandato già nel 2007 di esercitare la vigilanza in funzione dei rischi e di fissare in un'istruzione quanto ci si aspetta dagli ispettori. Due anni dopo il CDF ha dovuto constatare che la situazione non è molto cambiata. L'AFC adduce come motivazione il carico eccessivo di lavoro nell'ambito dei compiti principali e non condivide il parere del CDF in merito all'estensione dell'analisi dei rischi e delle sue ripercussioni sull'attività di controllo nei Cantoni. Il CDF è dell'avviso che in un contesto in cui sono presenti rischi specifici dei Cantoni, competenze e compiti diversi dei controlli cantonali delle finanze una vigilanza efficace è possibile soltanto se si effettua per ogni singolo Cantone un'analisi dei rischi di tutti processi legati all'imposta federale diretta. Nel 2009 sono state elaborate istruzioni interne, che sono però tutt'ora incomplete. Nel suo parere l'AFC si appella alla sovranità cantonale o agli obblighi cantonali di vigilanza. Il
CDF ritiene che l'intera responsabilità per la vigilanza nell'ambito dell'imposta federale diretta spetti all'AFC (cfr. rapporto completo pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

Su richiesta il CDF offre ai controlli cantonali delle finanze la sua collaborazione per le verifiche nell'ambito dell'imposta federale diretta. Ha coadiuvato il controllo delle finanze del Cantone di Friburgo nella verifica dell'organizzazione dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni, di tassazione e di incasso nonché del conteggio delle imposte pagate alla Confederazione. Non è stata verificata la correttezza delle tassazioni. Questo settore è di competenza dell'AFC. I risultati dei controlli effettuati sono stati buoni. I conteggi dell'incasso inoltrati all'AFC al 31 dicembre 2009 corrispondevano con la contabilità delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il controllo delle finanze ha apprezzato il sostegno tecnico del CDF.

Il CDF ha esaminato se l'AFC dispone degli elementi necessari per trarre il massimo vantaggio dal progetto della Conferenza fiscale svizzera concernente le notifiche fiscali a livello svizzero e quali sono le ripercussioni a livello federale. Era altresì interessato all'organizzazione del progetto, allo stato attuale, all'ulteriore modo di procedere e ai fattori critici di successo del progetto come pure alla sicurezza dello strumento scelto. Il progetto è stato lanciato nel 2007 dalla Conferenza fiscale svizzera. Esso permette lo scambio elettronico di notifiche tra tutte le autorità fiscali e l'AVS/AI a ogni livello statale. Grazie a una piattaforma di scambio dei dati i partecipanti sono collegati via Internet con tutte le misure di sicurezza necessarie. Dal 3371

mese di novembre del 2009 alla fine di marzo del 2010 è stato eseguito con successo un progetto pilota che ha permesso lo scambio di 80 000 notifiche. A questo progetto hanno partecipato cinque Cantoni e l'AFC. Dall'inizio del mese di aprile del 2010 la piattaforma funziona regolarmente e la sua ottimizzazione procede secondo quanto previsto. Il suddetto progetto concernente le notifiche fiscali a livello svizzero ha quindi superato la prova del nove. I Cantoni e l'AFC si sono impegnati a partecipare attivamente al progetto fino al 2015. Nella versione finale il progetto consentirà di scambiare circa 1,5 milioni di notifiche fiscali all'anno. Uno dei vantaggi principali di questa soluzione è la possibilità di integrare nel flusso delle notifiche le autorità fiscali di tutti e tre i livelli statali, quindi anche i Comuni. Si tratta di un importante progetto di eGovernment.

Attualmente non è possibile stimare in quale misura l'AFC potrà trarre vantaggio dalla nuova procedura di notifica per la sua attività di vigilanza e quale sarà il potenziale di efficacia di tale procedura. Non si possono nemmeno valutare in modo definitivo il rapporto costi/benefici né le ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione. Il miglioramento della collaborazione tra le autorità fiscali non comporterà necessariamente maggiori entrate per la Confederazione. Avrà tuttavia un effetto positivo sull'affidabilità delle decisioni di tassazione e fornirà indicazioni preziose per la vigilanza sulle imposte della Confederazione orientata ai rischi.

Con la ristrutturazione dei processi nel quadro del progetto strategico sulla sostituzione e sull'integrazione di diversi sistemi informatici centrali (INSIEME) l'AFC ha l'opportunità di colmare le lacune nel controllo delle entrate fiscali della Confederazione dovute alla mancanza o all'insufficienza di informazioni. Un'analisi dei rischi potrebbe permette di tenere conto nel progetto delle esigenze di informazione non ancora presentate o appena identificate. L'AFC intende analizzare il relativo potenziale nel quadro del progetto INSIEME.

Il CDF ha verificato in seno all'AFC anche l'attuazione delle raccomandazioni formulate in occasione della valutazione del controllo dell'imposta sul valore aggiunto effettuata nel 2005. Per mettere in atto le raccomandazioni l'AFC aveva
adottato diverse misure. Secondo il CDF, nel quadro dello sviluppo di una strategia per l'esecuzione dell'imposta sul valore aggiunto, l'AFC deve anche chiedersi in che modo intende posizionarsi nei confronti dei contribuenti. Sulla base degli obiettivi della riforma dell'IVA, degli interventi parlamentari e del rapporto del Consiglio federale sul miglioramento dell'IVA, si sono definiti due obiettivi prioritari per i controlli. Da un lato, occorre evitare perdite fiscali e, dall'altro, bisogna garantire la parità di trattamento dei contribuenti. Ci si aspetta anche un trattamento equo dell'elevato numero di contribuenti e la lotta alla criminalità finanziaria. Secondo il CDF questo quadro consente all'AFC approcci innovativi per il futuro orientamento dell'esecuzione dell'IVA. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, una strategia intesa ad aumentare la disponibilità dei contribuenti ad adempiere correttamente e volontariamente i propri obblighi fiscali. Una siffatta strategia che punta innanzi tutto alla prevenzione corrisponderebbe meglio al modello di fiducia alla base del principio dell'autotassazione. L'attuazione di una strategia di questo tipo potrebbe condurre in particolare a un potenziamento dell'informazione e a una concentrazione delle risorse nel controllo dei casi a più alto rischio. L'AFC ha accettato le raccomandazioni.

3372

1.8

Rimanenti settori di compiti della Confederazione

In seno all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il CDF ha esaminato le basi di dati e il rapporto costi-benefici delle misure di riduzione del CO2. Nel 2003 la Svizzera ha ratificato il Protocollo di Kyoto impegnandosi a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra dell'otto per cento in totale nel primo periodo di impegno, ossia tra il 2008 e il 2012. Il quadro legale per l'attuazione dell'impegno internazionale della Svizzera volto alla protezione del clima è costituito dalla vigente legge sul CO2. Entro l'inizio del 2013 sia il Protocollo di Kyoto, sia la legge sul CO2 dovranno essere sostituiti. In linea con il Protocollo di Kyoto per il prossimo periodo di impegno 2013­2020 saranno definiti nuovi obiettivi di riduzione e saranno adottate le relative misure. Nel mese di febbraio del 2008 il Consiglio federale ha avviato la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012. Per sostenere questi lavori, il CDF ha focalizzato la sua verifica sugli strumenti e sulle misure che consentono di ridurre le emissioni di CO2 in Svizzera. Per il periodo di impegno 2013­ 2020 vi è attualmente un obiettivo superiore di riduzione del CO2 che si basa sulle prescrizioni dell'UE. Il Protocollo di Kyoto prevede tra l'altro sanzioni in caso di inosservanza dell'impegno di riduzione. Per il periodo dopo il 2012 dovranno perciò essere decisi obiettivi di riduzione e misure più ambiziosi. A tal fine, nel novembre del 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto.

L'obiettivo deve essere raggiunto attraverso una combinazione di strumenti e misure. Da un lato, si devono attuare misure tecniche per gli edifici e i veicoli che offrono un alto potenziale di riduzione e un elevato contributo alla riduzione delle emissioni di CO2. Dall'altro, la tassa di incentivazione sul CO2 a destinazione parzialmente vincolata, prelevata sui combustibili per il risanamento di edifici e che costituisce l'elemento centrale della strategia climatica svizzera, come pure lo scambio di quote di emissioni devono completare le misure volontarie e le altre misure volte a ridurre efficacemente le emissioni di CO2.

La Svizzera dispone di un'ampia base di dati relativa a diversi temi che sarà completata e perfezionata prossimamente. Esistono inoltre numerosi studi sullo sviluppo delle emissioni dei gas a
effetto serra e sulla crescita della domanda di energia che sono costantemente aggiornati. I rapporti di ricerca pubblicati riguardanti il potenziale, l'efficacia, l'analisi costi-benefici delle misure di riduzione del CO2 possono essere ritenuti realistici e attendibili nel senso più ampio dei termini. Ciononostante, da un lato, si evidenziano incertezze in relazione all'affidabilità delle ipotesi formulate e, dall'altro, negli scenari e negli obiettivi perseguiti è possibile tenere conto dei problemi di attuazione soltanto in parte. Il potenziale di riduzione del CO2 indicato va quindi considerato come valore soglia superiore, che può essere raggiunto nel migliore dei casi. Calcoli e risultati certi potranno essere forniti soltanto in seguito. Il CDF ha pertanto raccomandato all'UFAM di illustrare in modo trasparente i parametri di base, le ipotesi e i risultati negli studi sulla determinazione del potenziale delle misure di riduzione del CO2. Le informazioni concernenti la durata e l'unità temporale in cui un certo programma ha raggiunto o deve raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2 devono essere standardizzate. Un monitoraggio specifico del clima per stimare meglio gli sviluppi settoriali delle emissioni di CO2 in Svizzera va mantenuto, dato che su questa base si può valutare in modo migliore una misura e intervenire per tempo in caso di sviluppi negativi. L'UFAM ha accolto favorevolmente le raccomandazioni del CDF e ha annunciato di darne immediata attuazione (cfr. rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

3373

Nell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) il CDF ha valutato se il Centro esercizio funziona regolarmente. Esso ha voluto altresì avere un quadro generale della struttura organizzativa, delle prestazioni fornite e del rispetto delle prestazioni convenute. Il Centro esercizio dell'UFIT è uno dei maggiori fornitori di prestazioni IT della Svizzera. Gestisce una vasta gamma di piattaforme, sistemi e applicazioni. L'automazione e il controllo dell'esercizio sono in fase molto avanzata. Il punto di forza dell'UFIT è la sua capacità di sfruttate grandi sinergie. Le soluzioni individuali comportano un dispendio di tempo maggiore e dunque anche di denaro. Nel Centro esercizio lavorano circa 280 persone, che dispongono in parte di conoscenze molto specifiche. Se si considerano i singoli compiti, gli specialisti sono però pochi. Questo è un rischio latente che la direzione dell'UFIT deve tener presente. L'UFIT può sfruttare al meglio le sinergie soltanto quando i clienti sono disposti ad adottare gli standard esistenti e ad adeguare le loro esigenze alle possibilità. Talvolta, tuttavia, ciò è difficile a causa delle prescrizioni legali e della protezione degli investimenti fatti in passato. Il CDF ha individuato un potenziale di miglioramento nell'eliminazione di guasti che concernono più sistemi. Al contempo ha raccomandato di tener maggiormente conto del punto di vista dell'utente finale nell'analisi di guasti ad applicazioni complesse.

Nel mese di dicembre del 2009 il CDF ha effettuato un'ulteriore verifica del programma Schengen/Dublino. Grazie allo straordinario impegno dei collaboratori del DFGP è stato possibile realizzare per tempo l'accordo di associazione con l'UE ­ che costituiva peraltro una priorità politica ­ tramite la messa a disposizione della necessaria soluzione informatica. L'entrata in vigore operativa dell'accordo è avvenuta il 12 dicembre 2008 e il 20 marzo 2009 per gli aeroporti. In tal modo il progetto più urgente del programma è stato portato a termine. Il credito di impegno, che nel 2008 è stato aumentato da 101 a 141 milioni di franchi e che scade alla fine del 2012, è gestito a livello centrale dalla Segreteria generale del DFGP. Nel 2008 le spese per i programmi sono state di 32,6 milioni di franchi. Al momento della verifica non si sapeva ancora
se l'UE avrebbe continuato il progetto SIS II o avrebbe perfezionato il sistema attuale. La carenza di personale e l'elevato numero di collaboratori esterni, in particolar modo tra i fornitori di prestazioni informatiche interne, sono i rischi noti del programma Schengen/Dublino. Il CDF ha pertanto raccomandato di compiere degli sforzi per regolamentare la supplenza del personale tecnico e di garantire il trasferimento di conoscenze dai collaboratori esterni a quelli interni.

Nell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) il CDF ha esaminato alcuni aspetti del settore della locazione e l'introduzione del computo delle prestazioni. Esso ha voluto accertare in che misura le operazioni concernenti il settore della locazione fossero svolte nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo modello contabile e fossero integrate nei controlli interni. Ha constatato che dal 2010 l'UFCL computa le prestazioni basandosi su un modello dei locatari chiaramente definito per tutti gli immobili. Entro la fine del mese di aprile del 2011 dovranno essere create le condizioni per l'analisi e l'ottimizzazione di tutti i processi rilevanti in termini di costi per ciascun edificio. Il processo interno di computo è concepito in modo adeguato. Per quel che concerne l'uso ottimale dell'infrastruttura d'esercizio e i possibili risparmi, il CDF ha raccomandato di tener conto non soltanto della destinazione d'uso, ma anche del grado di occupazione delle superfici. L'UFCL ha assicurato di pubblicare alla fine del 2010 gli indicatori concernenti le superfici occupate, adibite a ufficio, e le spese per le sedi nonché di concordare con le organizzazioni degli

3374

utenti i valori effettivi e quelli auspicati relativi ai posti di lavoro come pure le riserve.

Il CDF ha potuto convincersi che i rischi connessi con le attività sono stati rilevati e valutati in funzione dei processi. L'organizzazione e i processi per la gestione dei rischi permettono, in caso di scostamenti, un rapido adeguamento dei processi e delle responsabilità.

Secondo l'UFCL le organizzazioni degli utenti forniscono informazioni lacunose sulle fattispecie che servono a conseguire gli obiettivi di ordine superiore. Nel settore della locazione la consapevolezza dei costi può essere migliorata. Il CDF ha pertanto raccomandato di invitare regolarmente gli utenti a fornire informazioni sui risparmi conseguiti in termini di costi delle superfici e di confrontare il fabbisogno di superficie dei vari utenti. L'UFCL ha assicurato l'attuazione di queste raccomandazioni.

Nelle Segreterie generali del DFAE, DFI, DFGP e del DATEC il CDF ha svolto una verifica trasversale degli acquisti. Ha costatato che le prescrizioni legali in materia di acquisti vengono rispettate soltanto in parte. Le Segreterie generali fungono da esempio e da guida nei dipartimenti. È pertanto particolarmente importante che osservino la legislazione sugli acquisti. Il CDF ha tra l'altro raccomandato di chiarire meglio le esigenze come pure di identificare e di sorvegliare i rischi in modo più sistematico. In alcuni casi, gli acquisti il cui importo superava il valore soglia definito dall'OMC sono stati aggiudicati per mezzo di diverse singole commesse nell'ambito della procedura mediante invito o in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 13 dell'ordinanza nell'ambito della procedura mediante trattativa privata.

Tale articolo è stato applicato in più occasioni senza motivo. Ai quattro principi della legislazione sugli acquisti pubblici, ovvero trasparenza, economicità, parità di trattamento e concorrenza, si attribuisce troppa poca importanza. Il CDF ha raccomandato di adeguare i processi e di elaborare istruzioni cui venga data effettiva applicazione. Con il progetto riguardante la gestione dei contratti della Confederazione sarà possibile in futuro individuare e sfruttare le sinergie. Le raccomandazioni sono state accolte positivamente. Le relative misure saranno avviate e attuate immediatamente (cfr. rapporto
pubblicato sul sito www.efk.admin.ch).

Nel 2009 il CDF ha effettuato una verifica trasversale della Gestione della continuità aziendale in nove Uffici federali. Tra il mese di aprile e quello di ottobre del 2010 un'ulteriore verifica trasversale è stata svolta in quattro istituti della Confederazione (Ispettorato federale della sicurezza nucleare, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici), in seno alla Posta svizzera e alle Ferrovie federali svizzere. Per il CDF la questione principale era sapere se gli istituti e le imprese della Confederazione disponessero di piani d'emergenza in grado di garantire la continuità e il ripristino tempestivo delle funzioni aziendali critiche in caso di crisi o catastrofi. Il CFD ha constatato che nella maggior parte degli istituti e delle imprese sottoposti a verifica la Gestione della continuità aziendale è ben documentata e viene messa in pratica. Tutte le organizzazioni dispongono di stati maggiori di crisi e anche la gestione delle crisi è definita. Soltanto chi si esercita regolarmente nelle procedure prescritte nei casi di emergenza sarà perfettamente in grado in una situazione di emergenza di superare una crisi in tempi brevi. La maggioranza delle organizzazioni prese in esame effettua test in diversi settori. Le strategie aziendali, la volontà della direzione e un agire orientato ai processi in base a certificazioni secondo standard internazionali contribuiscono in modo determinante all'attuazione della Gestione 3375

della continuità aziendale. In un mercato aperto anche la prossimità al cliente sembra essere un fattore importante.

2

Verifiche finali

Il CDF svolge il mandato di organo di revisione di istituti, fondi e organizzazioni affiliate sulla base di diverse leggi federali e ordinanze. Questi mandati del CDF soddisfano l'interesse pubblico e permettono sinergie con la vigilanza finanziaria, che grazie alle suddette revisioni acquisisce conoscenze dettagliate sulle organizzazioni soggette alla vigilanza finanziaria secondo la legge sul controllo delle finanze.

Il mandato più importante è la revisione del consuntivo.

2.1

Consuntivo

Il CDF ha potuto confermare la conformità del Consuntivo 2009 della Confederazione Svizzera alle prescrizioni legali e alle disposizioni sulla gestione finanziaria e sul freno all'indebitamento secondo l'articolo 126 della Costituzione federale. Esso ha raccomandato alle Commissioni delle finanze di entrambe le Camere di approvare il consuntivo. Nel suo rapporto pubblicato sul sito www.efk.admin.ch, ha fatto una serie di constatazioni che concernono in particolare la lacuna nelle verifiche dell'imposta federale diretta, la mancata iscrizione all'attivo dei mutui provenienti dal promovimento della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà, il metodo di calcolo degli accantonamenti per le istanze di rimborso nell'ambito del'imposta preventiva, la limitazione dei sussidi di base per l'aiuto alle università come pure le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni al Fondo per i grandi progetti ferroviari e il mantenimento del valore dei mutui all'assicurazione contro la disoccupazione. Nel suo ultimo rapporto il CDF aveva proposto che nell'allegato al consuntivo anche il conto degli investimenti figurasse e fosse commentato in un capitolo a parte . L'Amministrazione federale delle finanze ha attuato questa raccomandazione con il messaggio sul Consuntivo 2009.

2.2

Fondo per i grandi progetti finanziari

La base per il conto annuale 2009 del Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP) sono le disposizioni transitorie della Costituzione federale approvate da Popolo e Cantoni nel novembre del 1998 concernenti la costruzione e il finanziamento di infrastrutture dei trasporti pubblici. Secondo tali disposizioni, i grandi progetti ferroviari comprendono la nuova Ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità nonché il miglioramento delle protezioni contro l'inquinamento fonico lungo le linee ferroviarie. I progetti sono finanziati dalla tassa sul traffico pesante commisurata al consumo e alle prestazioni, dai proventi dell'imposta sugli oli minerali, dalla percentuale dell'uno per mille dell'IVA e dai prestiti della Confederazione. Il Fondo è giuridicamente non autonomo con contabilità propria (conto speciale) ed espone il finanziamento dei progetti e l'impiego dei relativi fondi in modo trasparente. Per i singoli progetti i crediti sono stabiliti con decreti federali separati. Sulla base dei suoi controlli il CDF ha constatato che la contabilità e il 3376

conto annuale 2009 del Fondo FTP sono tenuti in modo regolare e sono conformi alle prescrizioni legali e regolamentari. Il CDF ha raccomandato alle Commissioni delle finanze delle Camere federali di approvare il conto speciale 2009 del Fondo FTP.

2.3

Fondo infrastrutturale

Tramite il fondo infrastrutturale vengono finanziati il traffico negli agglomerati, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Si tratta di un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria (conto speciale). La contabilità del fondo si compone del conto economico e del bilancio come pure di un conto di liquidità. Con il decreto federale del 4 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha stanziato un credito di impegno di 20,8 miliardi di franchi. Gli Uffici federali competenti possono contrarre i relativi impegni e assegnare i contributi. Secondo i programmi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e per il cofinanziamento del traffico negli agglomerati è l'Assemblea federale a decidere periodicamente di liberare le quote necessarie per i progetti da realizzare di volta in volta. Il CDF ha constatato la regolarità della tenuta dei libri contabili e la conformità del conto annuale 2009 alle prescrizioni legali e regolamentari. Esso ha raccomandato alle Commissioni delle finanze delle Camere federali di approvare il conto del fondo infrastrutturale per l'esercizio 2009.

Ha tuttavia fatto notare che per le strade nazionali in costruzione sono attivati 1,1 miliardi di franchi conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale, benché queste dopo il loro completamento debbano essere eliminate a livello contabile a carico di un conto delle spese e siano quindi prive di valore per il fondo. A causa dei rapporti di proprietà, le strade nazionali in costruzione sono iscritte simultaneamente anche nel conto della Confederazione.

2.4

Assicurazioni sociali

Conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996 concernente l'amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti il CDF ha esaminato il conto annuale per l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2009 del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell'indennità per perdita di guadagno (IPG) e del conto dell'assicurazione per l'invalidità (AI). Il CDF ha potuto chiedere al consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'AVS e al Consiglio federale di approvare il conto annuale.

Secondo l'articolo 68 della legge federale sull'AVS e l'articolo 159 dell'ordinanza sull'AVS, la Cassa federale di compensazione a Berna e la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, incaricate dell'esecuzione dell'AVS, devono essere controllate annualmente con una revisione principale e una finale. La portata della verifica dipende dalle istruzioni concernenti la revisione delle Casse di compensazione AVS, emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Il CDF è incaricato di eseguire la verifica delle suddette casse di compensazione. I rapporti sono consegnati alle casse di compensazione verificate e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che esercita la sorveglianza di tutte le casse di compensazione. Nel 2009 le 3377

entrate della Cassa federale di compensazione (CFC) provenienti dai contributi per l'AVS/AI/IPG ammontavano a circa 1,3 miliardi di franchi, a fronte delle quali sono state erogate negli stessi settori prestazioni per circa 2,1 miliardi di franchi. La compensazione di queste cifre avviene tramite il Fondo di compensazione dell'AVS.

Il CDF ha potuto constatare che le prescrizioni legislative e le istruzioni completive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sono state rispettate. Con la messa in vigore al 1° gennaio 2009 della legge federale sugli assegni familiari, la CFC gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per tutta l'Amministrazione federale e per le organizzazioni ad essa vicine. Nel 2009, suo primo esercizio, la CFC ha versato assegni per 193 milioni di franchi. Il CDF ha confermato che le prescrizioni sono state rispettate.

Il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (fondo AD) è gestito dalla SECO. Nel fondo AD sono consolidate 26 casse di disoccupazione pubbliche e 11 private; esso serve a effettuare i rimborsi ai servizi cantonali. Nel 2009 il fondo presentava entrate per 6,2 miliardi di franchi e uscite per 7,6 miliardi di franchi. Il risultato contabile ha chiuso con un'eccedenza di uscite di 1,5 miliardi di franchi. Alla fine del 2009 il capitale proprio negativo ammontava a 4,6 miliardi di franchi, i mutui di tesoreria della Confederazione a 5,6 miliardi di franchi. Per migliorare l'equilibrio finanziario dell'AD stata elaborata una revisione parziale della LADI, che il Popolo ha accettato in occasione della votazione federale del 26 settembre 2010. La nuova legge entra in vigore il 1° aprile 2011. In qualità di autorità di revisione del fondo AD il CDF ha controllato il conto annuale 2009 e ha raccomandato alla Commissione di vigilanza all'attenzione del Consiglio federale di approvare il conto annuale 2009.

2.5

Aziende e istituti

In virtù dell'articolo 35a della legge federale sui politecnici federali, il CDF ha effettuato una revisione del conto annuale consolidato 2009 del settore dei PF e delle due Scuole politecniche federali di Zurigo e di Losanna, del Consiglio dei PF e dei quattro istituti di ricerca. Il conto annuale consolidato è conforme alle disposizioni legali. Il CDF ha raccomandato l'approvazione del conto annuale 2009 senza riserve. La contabilità e i conti annuali sono conformi alle disposizioni legali. Le osservazioni e le raccomandazioni riguardanti la contabilità e la presentazione dei conti, l'organizzazione dei processi e i controlli interni sono state accettate e sono previste le relative misure. La qualità del conto annuale consolidato è comparabile a quella degli anni precedenti, anche se in occasione della prima redazione del conto consolidato della Confederazione è stato necessario adeguare il conto speciale del settore dei PF.

Swissmedic è un istituto di diritto pubblico della Confederazione ed è integrato nel Dipartimento federale dell'interno. La base giuridica è la legge federale sui medicamenti e sui dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici). Il CDF è l'organo di revisione nominato dal Consiglio federale. La contabilità e la chiusura del conto annuale 2009 di Swissmedic sono conformi agli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» e alla legge sugli agenti terapeutici cosicché il CDF ha potuto raccomandare al Consiglio d'istituto di approvare il conto annuale 2009.

3378

Il CDF ha verificato anche il conto annuale 2009 dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, del Fondo nazionale svizzero, della Regìa federale degli alcool, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il CDF ha potuto raccomandare l'approvazione di questi conti annuali senza riserve. La contabilità e i conti annuali erano conformi alle prescrizioni legali. L'elenco completo dei mandati di revisione figura nell'allegato 1.

3

Organizzazioni internazionali

Conformemente all'articolo 6 della legge sul Controllo delle finanze, il CDF svolge diversi mandati di verifica presso organizzazioni internazionali. Esso esamina i conti di tre organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, segnatamente dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a Ginevra, dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra e dell'Unione postale universale (UPU) a Berna. Il CDF è quindi membro del gruppo di revisori esterni delle Nazioni Unite, di cui fanno parte anche Cina, Filippine, Francia, Germania (presidenza), India, Pakistan, Regno Unito e Sudafrica. Possono essere revisori delle Nazioni Unite soltanto organi di vigilanza di Stati membri dell'INTOSAI. Il citato gruppo intende coordinare la vigilanza sul sistema dell'ONU e procedere allo scambio di informazioni ed esperienze al fine di promuovere procedure e standard di revisione uniformi. Dalla sua fondazione il gruppo ha esaminato numerose tematiche relative alla presentazione e revisione dei conti e formulato raccomandazioni. Particolare attenzione è stata rivolta a temi quali la presentazione di rapporti sulla situazione finanziaria, le strategie di revisione, la revisione informatica, i sistemi di controllo, la revisione interna, il settore del personale e degli acquisti, la cooperazione allo sviluppo, l'introduzione delle norme IPSAS e gli esami di redditività. L'impegno in questo comitato internazionale offre al CDF l'occasione per uno scambio proficuo con le altre Corti dei conti, garantisce l'unità di dottrina per la vigilanza sul sistema dell'ONU e consente di curare preziosi contatti. Inoltre, le conoscenze acquisite possono essere impiegate nell'attività di revisione del CDF. I risultati della verifica sono sottoposti agli organi competenti delle singole organizzazioni. Anche nell'anno in rassegna il CDF ha raccomandato ai delegati dei Paesi membri di approvare i conti annuali. Ha effettuato altresì diverse verifiche speciali nel settore delle costruzioni e dell'informatica e ha valutato il lavoro dei revisori interni.

Nel 2010 il CDF ha inoltre svolto i seguenti mandati per la Svizzera: ­

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) a Berna. Il Consiglio federale ha conferito questo mandato al direttore supplente del CDF;

­

Associazione europea del libero scambio (EFTA) a Ginevra e a Bruxelles. Il CDF è uno dei membri dell'Autorità di vigilanza;

­

Eurocontrol: il CDF è rappresentato nell'Autorità di vigilanza;

­

Organizzazione meteorologica mondiale (OMM): il CDF è rappresentato nell'Autorità di vigilanza.

3379

4

Revisioni in sospeso e notifiche

4.1

L'attuazione delle raccomandazioni del CDF

Tutte le raccomandazioni del CDF sono registrate e la loro attuazione è sorvegliata nell'ambito di un severo controlling. In occasione delle verifiche successive il CDF si accerta che le raccomandazioni siano effettivamente state messe in pratica. Queste verifiche successive vengono menzionate espressamente nel rapporto annuale allo scopo di sottolineare l'importanza centrale conferita all'attuazione delle raccomandazioni emanate.

4.2

Revisioni in sospeso secondo l'articolo 14 della legge sul Controllo delle finanze

Le pendenze secondo l'articolo 14 della legge sul Controllo delle finanze concernono casi in cui l'attuazione delle raccomandazioni del CDF nei servizi oggetto della verifica ha subito ritardi. Tali pendenze a fine anno si verificano quando un'unità amministrativa ammette le lacune e accoglie le raccomandazioni di miglioramento, ma lascia trascorrere infruttuoso il termine impartito dal CDF. Una menzione espressa nel rapporto di attività può essere tralasciata se nel frattempo l'unità amministrativa interessata ha ad esempio messo a concorso un posto nel settore finanziario, anche se tale posto non è ancora stato occupato. La menzione non va fatta neppure quando il termine di attuazione non è ancora scaduto alla fine dell'esercizio in esame o se le verifiche successive non hanno ancora potuto essere eseguite.

Nell'anno in rassegna il CDF ha formulato numerose raccomandazioni. Queste sono state accettate dai servizi oggetto della verifica e l'attuazione avviene entro i termini o è pianificata. Nel quadro delle verifiche successive il CDF esaminerà lo stato dell'attuazione. Al momento non sono necessari interventi da parte del Consiglio federale o del Parlamento.

4.3

Notifiche secondo l'articolo 15 della legge sul Controllo delle finanze

Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o lacune sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge sul Controllo delle finanze. Se le lacune constatate concernono la gestione finanziaria di unità amministrative del Dipartimento federale delle finanze, ne deve essere informato il presidente della Confederazione. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Particolari anomalie sono ad esempio delitti che cagionano ingenti danni o lacune basilari nel sistema di controllo interno. È data invece lacuna sostanziale se la tenuta dei conti o la contabilità non sono conformi o se violano sistematicamente le disposizioni legali. Nell'anno in rassegna il CDF non ha dovuto procedere a notifiche.

3380

4.4

Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione dei collaboratori

Dopo la decisione presa dal Consiglio federale nel 2003, il CDF è il servizio ufficiale per le segnalazioni delle persone che intendono far presente alle autorità delle irregolarità. Questo servizio si rivolge non solo agli impiegati dell'Amministrazione federale, ma a tutte le persone che dispongono di informazioni su irregolarità commesse nell'ambito dell'attività statale.

Il CDF riceve ogni anno diverse segnalazioni di cui circa una dozzina è sufficientemente rilevante per permettere di migliorare realmente la vigilanza finanziaria e per avviare persino un procedimento penale. Queste cifre sono nettamente inferiori rispetto a quelle del settore privato o di altri Paesi che hanno istituito un servizio equivalente. Un servizio di segnalazione può avere successo unicamente se ha un alto grado di notorietà e se le persone interessate non devono temere conseguenze negative. Dal 2003 è stato distribuito a tutte le unità amministrative un solo promemoria concernente la lotta contro la corruzione.

Grazie all'articolo 22a della legge sul personale (LPers; RS 172.220.01), dal 1° gennaio 2011 la situazione del personale è notevolmente migliorata per quanto riguarda il pericolo di atti di ritorsione. Secondo questa disposizione, chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. In combinato disposto con la modifica dell'articolo 14 LPers che prevede la nullità della disdetta del rapporto di lavoro in caso di una denuncia o di una segnalazione, la suddetta disposizione migliora in modo decisivo la situazione delle persone interessate. Chi si impegna a migliorare l'integrità dell'attività amministrativa va tutelato. Chi invece si rivolge al pubblico, segnatamente alla stampa, anziché al servizio competente per effettuare una segnalazione, non sarà protetto.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPers consente di condurre una campagna di sensibilizzazione di ampia portata. Tutti i collaboratori della Confederazione ricevono per posta un'informazione in merito. In futuro essi saranno tenuti a denunciare i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione. Hanno inoltre il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità
constatate o loro segnalate nell'esercizio della loro funzione. Tali irregolarità sono ad esempio una cattiva gestione dei progetti, lo spreco di risorse o inutili uscite. I collaboratori possono informare il CDF anche se non sanno se il fatto denunciato o segnalato sia di rilevanza penale o se occorrono ulteriori chiarimenti per accertare tale fatto.

Questa revisione legislativa non si applica alle unità amministrative decentralizzate il cui personale non è assoggettato alla legge sul personale federale. L'obbligo di denuncia, il diritto di segnalazione e la protezione delle persone che denunciano un'irregolarità non sono disciplinati in particolare per la maggioranza delle unità decentralizzate che adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza.

Ad esempio, gli impiegati dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, di swissmedic o dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare non sottostanno alla legge sul personale federale. Il Consiglio federale dovrebbe rimediare al più presto a questa situazione insoddisfacente.

3381

5

Procedura legislativa e pareri

Secondo l'articolo 7 LCF, i compiti del CDF comprendono, oltre alle verifiche, l'elaborazione di pareri relativi a disegni di legge e di ordinanza. In tal modo, già nella fase di elaborazione degli atti legislativi, il CDF influisce con perizie e pareri su aspetti rilevanti per la vigilanza finanziaria.

5.1

Revisione della legge sul Controllo federale delle finanze

In risposta alla mozione 07.3282 «Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta», il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha autorizzato il CDF a eseguire una procedura di consultazione. Il progetto si prefiggeva in particolare di colmare una lacuna nella verifica dell'imposta federale diretta, ragion per cui era prevista una revisione della legge sul Controllo delle finanze con l'attribuzione della competenza di verifica al CDF. Il CFD avrebbe quindi eseguito le verifiche qualora il Controllo cantonale delle finanze non fosse stato in grado o disposto a esercitare la vigilanza finanziaria sull'imposta federale diretta. Attualmente nessun organo di vigilanza finanziaria indipendente è competente per la verifica in questo settore. Il conto di Stato presenta dunque 17 miliardi di franchi provenienti dall'imposta federale che non possono essere verificati dal CDF. Questa somma corrisponde a circa un terzo del bilancio federale.

Tenuto conto delle critiche con cui i partiti, le associazioni, la gran parte dei Governi cantonali e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze hanno accolto il progetto posto in consultazione, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della legge sul Controllo delle finanze e di conseguenza all'attribuzione della competenza di verifica al CDF. La lacuna esistente nel processo di verifica dovrà invece essere colmata da una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). La soluzione legislativa che si privilegia prevede l'obbligo per i Cantoni di verificare annualmente attraverso l'organo cantonale di vigilanza finanziaria la regolarità della contabilità concernente l'imposta federale diretta e di confermarla all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al CDF. In una certificazione relativa alla verifica del conto di Stato, il CDF preciserebbe di non aver sottoposto a revisione il settore dell'imposta federale. Esso si fonderebbe sui rapporti di conferma dei Controlli cantonali delle finanze. Al contempo occorre rafforzare la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

5.2

Pareri e consultazioni

Nell'anno in rassegna il CDF ha partecipato a oltre 60 consultazioni degli Uffici e in una dozzina dei casi è intervenuto proponendo modifiche materiali. Nella maggior parte delle consultazioni si è trattato di correggere lievi imprecisioni relative ai processi tra il CDF e il Consiglio federale o il Parlamento, di chiarire aspetti legati ai rapporti del CDF e la distinzione tra vigilanza finanziaria secondo la LCF e mandato dell'ufficio di revisione. Le revisioni dell'ordinanza sul personale federale e dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione hanno interessato il CDF in quanto istituzione. Dall'attuazione del rapporto sul governo d'impresa è emersa una questione centrale che riguarda in particolare il tipo di 3382

ufficio di revisione per le unità rese autonome. A questo proposito il CDF ha dovuto infatti constatare che diversi piccoli istituti di diritto pubblico sono stati trattati come imprese con azioni quotate in borsa. Secondo il CDF non è necessario adottare un criterio così restrittivo che limita la concorrenza e favorisce le grandi società fiduciarie.

Il CDF è inoltre costantemente in contatto con l'Amministrazione federale delle contribuzione e nell'anno in rassegna ha trattato in particolare le questioni concernenti l'iscrizione a bilancio di mezzi di terzi e di cofinanziamenti nonché diverse normative d'eccezione del principio dell'espressione al lordo. Il manuale per contabili viene regolarmente aggiornato; il CDF è invitato a esprimere il suo parere prima dell'entrata in vigore di una modifica.

5.3

Collaborazione in gruppi di esperti

Il CDF è rappresentato nel gruppo «Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)» ed è membro della «Commissione degli acquisti della Confederazione» e del Gruppo di studio per la garanzia della qualità dei dati della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri della perequazione finanziaria. Partecipa attivamente al gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (cfr. anche n. 4.4). Il CDF presenta le proprie esperienze a questi organi, richiama l'attenzione sul rispetto dei requisiti della revisione, ma unicamente in via consultiva per non compromettere la propria indipendenza e autonomia di valutazione.

5.4

Trasmissione di principi di buona prassi

Nell'anno in rassegna il CDF ha pubblicato un'audit letter in cui si sono stati trattati i seguenti temi: le regolamentazioni per i giustificativi interni, l'introduzione di un giornale delle mutazioni concernenti i salari, il concetto dei diritti di accesso a SAP e il passaggio dei quadri dell'Amministrazione federale all'economia privata. Le audit letter sono consultabili nel sito www.efk.admin.ch del CDF.

Da molti anni il CDF organizza inoltre un corso per gli impiegati della Confederazione che lavorano nel settore della vigilanza. L'obiettivo di questo corso di tre giorni è professionalizzare l'attività di vigilanza. I partecipanti provengono da svariati settori come quello delle assicurazioni sociali, dell'ambiente o della dogana e ciò permette uno scambio proficuo di esperienze.

5.5

Pubblicazione dei rapporti della vigilanza finanziaria

I rapporti del CDF mirano in primo luogo a sostenere l'unità amministrativa interessata e a coadiuvare il Consiglio federale e il Parlamento nella loro attività di vigilanza. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge sul Controllo delle finanze è il CDF a decidere se pubblicare i rapporti dopo essere stati trattati dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Il CDF è perfettamente consapevole dell'interesse dell'opinione pubblica per i risultati delle sue verifiche e pubblica regolarmente i rapporti il cui contenuto è presumibilmente di interesse pubblico o generale.

3383

D'altro canto il CDF deve avere la possibilità di eseguire verifiche anche in situazioni delicate e nell'ambito della protezione dello Stato senza che i relativi risultati diventino di dominio pubblico. Nell'anno in rassegna sono state presentate al CDF complessivamente sei domande di accesso a documenti ufficiali secondo la legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Quattro domande hanno potuto essere trattate in modo definitivo e hanno richiesto 11 ore di lavoro, per le quali non è stato riscosso alcun emolumento. Poiché il trattamento di altre due domande richiede molto lavoro, il CDF ha informato i giornalisti sugli eventuali emolumenti, come prevede la legge. Secondo l'articolo 17 LTras l'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento, salvo per le domande il cui trattamento richiede poco lavoro. Non vengono riscossi emolumenti per la procedura di mediazione e per la procedura di prima istanza.

In uno dei documenti numerosi dati personali non possono essere resi anonimi. Se si intende comunque consentire l'accesso al documento, occorre consultare le persone interessate per ottenere il loro consenso. Poiché quest'ultime sono residenti all'estero, la relativa corrispondenza determina ulteriori spese. Nel secondo caso si tratta di un documento classificato come confidenziale. Pur essendo a conoscenza di questa circostanza, il richiedente desidera accedere al documento. La legge prevede un esame del documento ufficiale classificato, che nel presente caso comporta un grande dispendio di tempo per l'unità amministrativa interessata. In entrambi i casi i richiedenti hanno avviato una procedura di mediazione presentando la pertinente domanda all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza prima ancora che fosse pronunciata la decisione materiale in merito a un diniego o a una consultazione limitata. Le procedure di mediazioni sono state avviate unicamente sulla base dell'informazione concernente eventuali emolumenti per consentire l'accesso ai documenti desiderati.

In linea di principio l'articolo 14 capoverso 2 della legge sul Controllo delle finanze deve essere considerato una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 4 lettera b LTras, secondo cui il CDF può in ogni caso negare
l'accesso ai rapporti di verifica.

Ciò dovrebbe essere possibile in particolare quando le probabilità di accedere ai documenti sono molto esigue a causa delle disposizioni legali sulla protezione dei dati o dello Stato e le risorse necessarie per il trattamento della domanda risultano sproporzionate rispetto alle informazioni accessibili conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati e dell'informazione. I revisori di diritto privato sono vincolati dal segreto professionale la cui violazione è perseguibile penalmente. Il segreto professionale si applica in particolare anche nei confronti dell'assemblea generale.

Lo scopo di questa regolamentazione è far sì che l'ufficio di revisione informi apertamente il consiglio d'amministrazione su tutte le fattispecie possibili e lasciando a quest'ultimo la decisione di informare adeguatamente gli azionisti. Il CDF informa invece sempre la Delegazione delle finanze delle Camere federali e il capo del dipartimento interessato. Con il rapporto annuale esso rende noti pubblicamente le verifiche principali e i risultati più interessanti.

6

Il CDF e altri organi di vigilanza

La collaborazione con i Controlli cantonali delle finanze e gli Ispettorati interni delle finanze della Confederazione, l'impegno nelle organizzazioni professionali e associazioni professionali svizzere, lo scambio mirato di esperienze con le Corti dei conti 3384

estere, come pure la collaborazione in gruppi di lavoro delle organizzazioni mondiali INTOSAI ed EUROSAI hanno tutti un unico obiettivo, ossia salvaguardare la qualità dei controlli effettuati.

6.1

Controlli cantonali delle finanze

La Conferenza svizzera dei controlli delle finanze si riunisce una volta all'anno in presenza dei responsabili degli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Nella seduta del 2010 si è occupata dei settori della ricerca, della formazione e dell'agricoltura.

L'accento è stato posto sulla vigilanza delle scuole universitarie professionali.

Alcuni temi concernenti la verifica dei compiti adempiuti in comune da Confederazione e Cantoni sono stati elaborati in diversi gruppi di lavoro comuni e presentati in occasione della conferenza annuale. Il CDF effettua ogni anno verifiche insieme ai Controlli cantonali delle finanze. Queste verifiche approfondiscono la comprensione comune e aumentano la professionalità della vigilanza finanziaria in seno al sistema federalistico svizzero.

6.2

Ispettorati delle finanze della Confederazione

13 Uffici federali dispongono di un Ispettorato delle finanze conformemente all'articolo 11 della legge sul Controllo delle finanze. Questi servizi di revisione interni controllano la gestione finanziaria. Sono subordinati perlopiù alla direzione dell'Ufficio, ma nell'adempimento dei loro compiti di controllo sono autonomi e indipendenti. Per la direzione dell'Ufficio essi rappresentano uno strumento efficace e adeguato inteso a sostenere la conduzione dell'Ufficio e nel contempo i lavori del CDF. L'articolo 11 definisce le condizioni che devono adempiere gli Ispettorati delle finanze. Dal canto suo il CDF assume la vigilanza tecnica; deve assicurare in particolare l'efficacia dell'adempimento dei compiti nonché curare la formazione e il perfezionamento dei collaboratori degli Ispettorati delle finanze dell'Amministrazione federale centrale. L'offerta di formazione interna al CDF è in linea di principio a disposizione anche degli Ispettorati delle finanze.

Grazie a incontri regolari tra il CDF e gli Ispettorati delle finanze è stato possibile migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i responsabili dei vari Ispettorati delle finanze interni. È stato ad esempio concluso il progetto finalizzato all'introduzione di un software per l'esecuzione degli audit, che consentirà di risparmiare tempo e denaro nella determinazione del fabbisogno, nella fase di implementazione e nell'organizzazione dei corsi di formazione. Sono stati altresì rafforzati i contatti con gli uffici di revisione interna della Posta e delle FFS, anch'essi dotati dello status di ispettorato delle finanze conformemente all'articolo 11 della legge sul Controllo delle finanze.

6.3

Corti dei conti estere

Sin dagli anni Cinquanta il CDF è membro dell'organizzazione mondiale delle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche: l'International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). L'organizzazione è suddivisa in gruppi 3385

regionali. La European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) è stata fondata nel mese di giugno del 1989 e nel frattempo è costituita da 47 istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche di Paesi europei. Il CDF è membro di questo gruppo regionale sin dalla sua costituzione. Il direttore del CDF è membro della presidenza dal 2005.

Dal 22 al 27 novembre 2010 si è tenuto a Johannesburg il 20° congresso dell'INTOSAI, con circa 600 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Al congresso è stato definito il piano strategico per il periodo 2011­2016; le priorità sono in particolare il rafforzamento dell'indipendenza delle Corti dei conti, l'attuazione dello standard di verifica ISSAI, il potenziamento della lotta contro la corruzione e l'intensificazione dello scambio di esperienze e di informazioni tra le istituzioni di controllo delle finanze pubbliche. I due temi principali del congresso sono stati il valore e i vantaggi delle istituzioni di controllo delle finanze pubbliche nonché le verifiche ambientali e lo sviluppo sostenibile. I risultati del congresso sono stati riportati nell'accordo di Johannesburg del 2010. Il prossimo congresso si terrà nel 2013 in Cina.

Il CDF partecipa a due gruppi di lavoro dell'EUROSAI. Presiede il gruppo di lavoro per l'informatica. Questi ha sviluppato strumenti di autovalutazione («self assessment») per l'informatica e la revisione informatica, che sono impiegati con successo nei Paesi europei. Il CDF ha moderato con successo dei workshop in Francia, Polonia e Finlandia. È anche rappresentato nel gruppo di lavoro per le verifiche ambientali. Questo gruppo, presieduto dalla Norvegia, organizza verifiche congiunte e promuove misure di formazione basate su esperienze concrete e sullo studio di casi.

Le delegazioni della Corte dei conti europea e spagnola sono state in visita presso il CDF per conoscere il sistema di vigilanza e le interazioni ai vari livelli della struttura federalista della Svizzera. Insieme alle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche di Germania e Danimarca il CDF ha partecipato alle peer review della Corte dei conti austriaca. Il rapporto finale è stato presentato alla fine del 2010.

Le Corti dei conti dei Länder e la Corte dei conti federale della Germania organizzano regolarmente sedute su questioni
attuali riguardanti la vigilanza finanziaria. A queste sedute sono invitati abitualmente il presidente della Corte dei conti austriaca, il membro tedesco presso la Corte dei conti europea e il direttore del CDF allo scopo di promuovere uno scambio di informazioni e di esperienze a livello internazionale.

Negli ultimi anni le verifiche dei programmi dell'UE da parte della Corte dei conti europea, alle quali partecipa anche il CDF, sono aumentate.

6.4

Organizzazioni e associazioni professionali

Il CDF dispone di rappresentanti nelle principali associazioni professionali. In tal modo può partecipare alla definizione di future norme professionali, avere accesso ai metodi e agli strumenti di altri professionisti del ramo e disporre di una rete di esperti per trattare questioni particolari. Il CDF è particolarmente attivo nel settore dei controlli informatici in seno all'ISACA («Information Systems Audit and Control Association») e alla Camera fiduciaria. È presidente della Società svizzera di valuta-

3386

zione (SEVAL). L'impegno fornito in queste associazioni consente inoltre al CDF di garantire costantemente la qualità e di adeguare i suoi metodi di lavoro.

7

Il Controllo federale delle finanze si presenta

La legge sul Controllo delle finanze stabilisce la posizione istituzionale e i compiti del CDF. Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina è approvata dall'Assemblea federale. Il periodo amministrativo del direttore dura fino alla fine del 2013. Il personale del CDF viene scelto dal direttore in conformità alla legislazione sul personale dell'Amministrazione federale generale. Il preventivo annuale del CDF è trasmesso senza modifiche dal Consiglio federale all'Assemblea federale. La Delegazione delle finanze delle Camere federali esamina la proposta del CDF e la sottopone alle Commissioni delle finanze di entrambe le Camere.

7.1

Posizione istituzionale e compiti

In base all'articolo 1 della legge sul Controllo delle finanze il CFD è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Il CDF coadiuva, da un lato, il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'Amministrazione e, dall'altro, il Parlamento nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'Amministrazione federale e sull'amministrazione della giustizia. Il CDF è indipendente sia nello stabilire il suo programma di verifica annuale sia nell'impostare le singole verifiche e nel redigere i rapporti. Conformemente all'articolo 5 della Legge sul Controllo delle finanze, la vigilanza finanziaria è esercitata secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. Per mezzo di verifiche della redditività e di valutazioni, il CDF intende contribuire allo sviluppo di una gestione dell'Amministrazione orientata all'efficienza e aumentare l'efficacia dei programmi statali. Gli oggetti della verifica sono scelti secondo i criteri di rischio.

I compiti di vigilanza del CDF concernono tutte le attività della Confederazione rilevanti dal punto di vista delle finanze. Fra i compiti principali del CDF figurano circa quaranta mandati di revisione, in primo luogo il mandato di verifica del consuntivo della Confederazione e dei diversi conti speciali, del Fondo di compensazione dell'AVS, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei dati della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, le aliquote saldo dell'imposta sul valore aggiunto nonché diversi mandati presso organizzazioni internazionali.

Altro compito principale è la vigilanza finanziaria, che viene svolta attraverso numerose verifiche speciali nell'ambito degli acquisti, dell'informatica e dei sussidi. Le valutazioni e le verifiche trasversali assumono un'importanza sempre maggiore. Le verifiche non sono limitate all'Amministrazione federale, ma si estendono anche ai beneficiari di sussidi, agli enti che svolgono compiti pubblici e alle imprese della Confederazione.

Il CDF effettua con sistematicità valutazioni e verifiche trasversali. Le valutazioni sono finalizzate al miglioramento dell'esecuzione e degli effetti delle misure statali attraverso la formulazione di raccomandazioni. Le verifiche trasversali consentono di mettere a confronto diverse unità amministrative al fine di trovare la strada mi-

3387

gliore per giungere alla soluzione del compito. I rapporti sono consultabili nel sito www.efk.admin.ch.

Secondo la legge sui revisori i servizi pubblici di controllo delle finanze sono registrati come imprese di revisione se adempiono i requisiti legali. Dal mese di settembre del 2009 il CDF è abilitato all'esercizio della funzione di perito revisore. Diversi collaboratori del CDF sono iscritti a titolo personale quali periti revisori nel registro delle persone fisiche e delle imprese abilitate. Il CDF non necessita di questa registrazione per adempiere in qualità di organo di revisione i mandati conferitigli dal Consiglio federale o dalla legge. Tuttavia, con l'abilitazione all'esercizio della funzione di perito revisore il CDF dimostra ulteriormente di adempiere i requisiti legali di qualità e di disporre di personale sufficientemente qualificato e accresce inoltre la sua attrattiva sul mercato del lavoro.

7.2

Personale

Il CDF svolge la sua attività di verifica in funzione dei rischi e secondo gli standard della Camera fiduciaria e delle associazioni professionali internazionali. Nell'anno in rassegna, disponeva di un budget di 20 milioni di franchi e dava impiego a circa 90 collaboratori. L'organigramma dell'allegato 3 presenta un'organizzazione a matrice bidimensionale con sei settori di mandato e sei settori speciali. I responsabili dei mandati evidenziano il punto di vista dei servizi oggetto di verifica. Gli esaminatori del CDF sono assegnati a uno dei settori speciali: vigilanza e revisione finanziaria, verifiche delle costruzioni e degli acquisti, verifiche informatiche nonché verifica della valutazione. Il compito dei responsabili è conservare e ampliare le conoscenze necessarie al relativo settore specialistico e garantire la qualità dei controlli.

Il CDF dispone di personale specializzato e qualificato, i cui punti di forza sono le conoscenze tecniche in materia di revisione e di valutazione e le conoscenze dei compiti, dei processi e delle strutture dell'Amministrazione federale. Conoscenze, esperienza professionale e competenze sociali sono basilari per impostare con successo la vigilanza finanziaria, intesa come garante di un'Amministrazione che si migliora costantemente per il bene dei cittadini. Pertanto il CDF attribuisce molta importanza alla formazione e al perfezionamento. Ogni anno nel mese di gennaio organizza nell'arco di dieci giorni, corsi di formazione e perfezionamento per i suoi collaboratori, gli Ispettorati delle finanze della Confederazione e in parte anche per i Controlli cantonali delle finanze. Le conoscenze acquisite devono essere mantenute, trasmesse e applicate in modo mirato nell'interesse del mandato legale. I collaboratori devono tenersi aggiornati su quanto accade nel loro settore e trasmettere le loro conoscenze in seno al CDF. Il sapere delle istituzioni estere di controllo delle finanze pubbliche, delle associazioni professionali e fiduciarie sono importanti fonti per il CDF. Per determinate verifiche il CDF ricorre inoltre a periti esterni, perché non dispone delle conoscenze richieste e per mancanza di tempo. La direzione e la responsabilità di questi progetti incombono comunque al CDF. In questo modo è pure assicurato il trasferimento delle conoscenze.

3388

7.3

Finanze

Nell'anno in rassegna le spese del CDF ammontavano a 20,4 milioni di franchi, i ricavi a 1,3 milioni di franchi. La seguente tabella fornisce una panoramica delle spese e dei ricavi.

Spese e ricavi

2009 Consuntivo

2010 Preventivo

2010 Consuntivo

in migliaia di franchi

Spese Spese per il personale Locazione di spazi Spese per beni e servizi informatici Spese di consulenza Rimanenti spese d'esercizio Ammortamenti Conferimento ad accantonamenti Ricavi Ricavi e tasse Rimanenti ricavi Prelievo da accantonamenti

Scostamenti rispetto al preventivo in migliaia

in %

19 977 16 826 1 112 733 645 629 33 ­

21 392 17 257 1 093 1 045 995 952 50 112

20 412 17 109 1 084 654 649 881 37 112

­979 ­148 ­9 ­391 ­346 ­72 ­13 0

­4,6 ­0,9 ­0,8 ­37,5 ­34,8 ­7,5 ­26,8 0

1 381 1 239 20 122

1 130 1 120 10 ­

1 320 1 291 29 ­

190 171 19 0

16,8 15,3 186,1 0

Rispetto al preventivo, il conto per l'esercizio 2010 presenta un residuo di credito di un milione di franchi, riconducibile principalmente all'informatica e alle spese di consulenza. Questo gruppo di spese comprende gli onorari degli esperti e i costi per la formazione e il perfezionamento professionali. Le risorse del CDF assorbono circa lo 0,3 per mille del budget della Confederazione.

Il CDF dispone di una propria ordinanza sugli emolumenti per i mandati di revisione esercitati in virtù di un obbligo di diritto pubblico. Esso calcola il tempo impiegato per le verifiche finali secondo le aliquote dell'Amministrazione federale delle finanze, basate sui costi del posto di lavoro e delle classi di stipendio. Nell'anno in rassegna questi indennizzi ammontavano a 1,3 milioni di franchi. Le verifiche eseguite a titolo di vigilanza finanziaria non vengono per contro fatturate in quanto rappresentano un compito sovrano.

7.4

Rischi

Il CDF ha identificato i potenziali rischi propri, che sono la falsa testimonianza intenzionale, l'errore professionale, la perdita dell'indipendenza, la perdita o la diffusione di informazioni confidenziali e l'adempimento parziale del mandato legale. Nell'analisi annuale dei rischi e sulla base del proprio sistema di controllo interno il CDF è giunto alla conclusione che sia la possibilità che si verifichino questi rischi, sia il danno alla reputazione e le conseguenze finanziarie di tali rischi sono limitati.

3389

Allegato 1

Compendio delle verifiche effettuate presso Autorità e Tribunali, presso Dipartimenti e Aziende nonché Organizzazioni affiliate e internazionali (L'allegato 1 contiene le verifiche che sono state sottoposte alla Delegazione delle finanze delle Camere federali da febbraio 2010 a gennaio 2011).

Tribunale penale federale ­

Verifica della gestione finanziaria

Cancelleria federale ­

Verifica dei costi di hosting www.ch.ch

Dipartimento degli affari esteri Segreteria generale ­

Verifica intermedia riguardante l'esposizione universale a Shanghai

­

Analisi del processo del Vertice della Francofonia a Montreux

Direzione del diritto internazionale pubblico ­

Verifica della gestione finanziaria

Rappresentanze all'estero ­

Verifica della vigilanza finanziaria presso la rappresentanza a Lima

­

Verifica della vigilanza finanziaria ed edile presso la rappresentanza a Harare

­

Verifica della vigilanza finanziaria ed edile presso la rappresentanza a Islamabad

­

Verifica della vigilanza finanziaria presso lo Swiss Business Hub a Sao Paulo

­

Verifica della vigilanza finanziaria presso lo Swiss Business Hub a Chicago

Direzione dello sviluppo e della cooperazione ­

Verifica delle anticipazioni e dei rendiconti dei mezzi d'esercizio degli Uffici della cooperazione

­

Cooperazione con i Paesi dell'Est: dove va il denaro e a quanto ammonta il dispendio amministrativo?

3390

Dipartimento dell'interno Segreteria generale ­

Verifica dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e della gestione finanziaria

Ufficio federale della cultura ­

Biblioteca nazionale svizzera: gestione e sorveglianza nel contesto informatico

Archivio federale svizzero ­

Verifica del rendiconto del progetto europeo PLANETS

Ufficio federale della sanità pubblica ­

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di Tarmed

­

Valutazione dell'approvazione dei premi e della vigilanza sugli assicuratori malattie

­

Verifica della gestione finanziaria

Ufficio federale delle assicurazioni sociali ­

Vigilanza sulle prestazioni complementari e sui contributi a organizzazioni di utilità pubblica

­

Vigilanza sulle casse di compensazione AVS

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca ­

Verifica dei sussidi nel settore universitario nonché in quello dell'educazione e della ricerca nazionale

­

Verifica di Swissnex a Boston

­

Verifica nel settore del personale

Dipartimento di giustizia e polizia Segreteria generale ­

Verifica dell'attuazione IT dell'Accordo di Schengen e Dublino

Ufficio federale di polizia ­

Verifica della gestione finanziaria

­

Verifica delle uscite del 2009 nelle Divisioni Osservazione e Indagini/Interventi speciali

Ufficio federale della migrazione ­

Contributo speciale nonché obbligo di rimborso e di garanzia nel settore dell'asilo

­

Attuazione del nuovo concetto di vigilanza finanziaria nel settore dell'asilo

3391

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Servizio delle attività informative della Confederazione ­

Verifica della gestione finanziaria del conto annuale 2009

armasuisse ­ Servizi centrali ­

Ambiente SAP: analisi della situazione

armasuisse ­ Immobili ­

Verifica degli aspetti della gestione del portafoglio e del facility nonché valutazione della gestione dei costi

Dipartimento delle finanze Segreteria generale ­

Verifica dei processi finanziari e del sistema di controllo interno

Amministrazione federale delle finanze ­

Revisione del Consuntivo 2009

­

Verifica della gestione finanziaria nel settore della Tesoreria federale

­

Verifica dell'archiviazione dei dati vecchi di REFICO SAP R/3

­

Verifica della qualità dei dati nell'ambito della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri

­

Verifica del traffico dei pagamenti della Confederazione

Cassa di risparmio del personale federale ­

Revisione del conto annuale 2009

Ufficio centrale di compensazione ­

Revisione del conto annuale 2009 del Fondo di compensazione AVS

Cassa federale di compensazione ­

Revisione principale 2009

­

Verifica informatica della soluzione settoriale AKIS

­

Revisione finale del conto annuale 2009

Cassa svizzera di compensazione ­

Revisione principale 2009

­

Revisione finale del conto annuale 2009

Amministrazione federale delle contribuzioni ­

Imposta federale diretta: verifica della vigilanza sui Cantoni

­

Controllo dell'imposta sul valore aggiunto: verifica dell'attuazione delle raccomandazioni

3392

­

Controllo della riscossione dell'imposta ­ Verifica congiunta con il Cantone di Friburgo

­

Progetto notifiche CH imposte: stato dell'attuazione e ripercussioni per l'AFC

Amministrazione federale delle dogane ­

Corpo delle guardie di confine: verifica dei processi finanziari alla luce delle nuove strutture dirigenziali

­

Verifica della gestione finanziaria dei Circondari doganali di Ginevra e Lugano

­

Verifica della chiusura annuale 2009

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ­

Adeguatezza dei prezzi di fatturazione dell'UFCL

­

Revisione a posteriori nel settore di prestazioni Centro media della Confederazione

­

Introduzione del computo delle prestazioni nel settore locativo

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione ­

Verifica del Centro esercizio: garanzia dell'esercizio

Ufficio federale del personale ­

Revisione del conto annuale 2009 del Fondo di soccorso del personale federale

­

Verifica dell'attuazione giuridica e tecnica degli assegni familiari presso l'UFPER

­

Verifica della gestione finanziaria: regolarità e legalità del conto 2009

Dipartimento dell'economia Segreteria di Stato dell'economia ­

Verifica della strategia informatica e dell'organizzazione

­

Verifica nel settore del personale

­

Portale PMI ­ Verifica dell'organizzazione, dei processi e dell'esercizio

­

Verifica della costituzione della società svizzera di finanziamento dello sviluppo SIFEM AG

­

Verifica delle agevolazioni fiscali nell'ambito della politica regionale

Assicurazione contro la disoccupazione ­

Verifica del conto annuale 2009

­

Statistica del mercato del lavoro e verifica dell'applicazione LAMDA X

3393

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ­

Verifica dei sussidi presso l'Agenzia per la promozione dell'innovazione CTI

­

Verifica dell'IT Governance

­

Verifica dell'attività di vigilanza nel settore delle scuole universitarie professionali

Ufficio federale dell'agricoltura ­

Analisi della gestione della ricerca agronomica

­

Conclusioni tratte dalle verifiche dell'IF sui pagamenti diretti

­

Verifica della vigilanza sull'economia lattiera

Ufficio federale di veterinaria ­

Strategia, organizzazione e gestione dei progetti nel settore informatico

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese ­

Verifica della gestione finanziaria

Commissione della concorrenza ­

Verifica della gestione finanziaria

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti ­

Revisione del conto annuale 2009 del Fondo per i grandi progetti ferroviari

­

Verifica della ripartizione dei costi all'interno del gruppo FFS

­

Controllo dei crediti nell'ambito dei raccordi alla rete ad alta velocità

Ufficio federale delle strade ­

Revisione del conto annuale 2009 del fondo infrastrutturale

­

Progetti di conservazione e di sistemazione delle autostrade

­

Indennizzo della prestazione e garanzia della qualità per i lavori di pavimentazione

­

Sistemi di gestione del traffico e impianti di esercizio per tunnel per le strade nazionali

­

Costi e benefici della manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli stradali

Ufficio federale delle comunicazioni ­

3394

Verifica della gestione finanziaria

Ufficio federale dell'ambiente ­

Rapporto costi/benefici delle misure volte a ridurre le emissioni di CO2

­

Controlling delle raccomandazioni nel settore dello smaltimento dei rifiuti

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ­

Verifica della gestione finanziaria

Ispettorato federale della sicurezza nucleare ­

Verifica dell'acquisto di beni e di prestazioni di servizi

Verifiche trasversali tra Uffici e dipartimenti ­

Aiuto ai Paesi dell'Est: verifica dei flussi finanziari nella DSC e nella SECO

­

Autorizzazioni SAP, Nuovo modello contabile NMC ­ Parte finanze

­

Acquisizioni di beni e di prestazioni di servizi nelle Segreterie generali dei Dipartimenti DFAE, DFI, DFGP, DFF e DATEC

­

Prevenzione delle catastrofi: Gestione della continuità aziendale presso l'Amministrazione federale decentralizzata e le aziende della Confederazione

Fondazioni, istituti, fondi e organizzazioni specializzate Fondazione degli Immobili per le Organizzazioni Internazionali a Ginevra ­

Revisione del conto annuale 2009

Fondazione Marcel Benoist ­

Revisione del conto annuale 2009

Fondazione Pro Arte ­

Revisione del conto annuale 2009

Pro Helvetia ­

Revisione del conto annuale 2009

Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ­

Revisione del conto annuale 2009

Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere ­

Revisione del conto annuale 2009

Ufficio svizzero di coordinamento per la ricerca nel settore dell'istruzione, Aarau ­

Revisione del conto annuale 2009

3395

Conferenza dei rettori delle Università svizzere ­

Revisione del conto annuale 2009

­

Progetto SciexNMSch: contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE

Fondo nazionale svizzero ­

Revisione del conto annuale 2009

Conferenza universitaria svizzera, Berna ­

Revisione del conto annuale 2009

Swissmedic ­

Revisione del conto annuale 2009

Settore dei Politecnici federali ­

Revisione del conto annuale consolidato 2009

­

Verifica della contabilità immobiliare degli edifici di proprietà della Confederazione nel settore dei PF

Consiglio dei Politecnici federali ­

Revisione del conto annuale 2009

Politecnico federale di Zurigo ­

Verifica dei servizi informatici

­

Revisione del conto annuale 2009

Politecnico federale di Losanna ­

Verifica di progetti di costruzione

­

Verifica nel settore del personale

­

Revisione del conto annuale 2009

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio ­

Revisione del conto annuale 2009

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca ­

Revisione del conto annuale 2009

Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque ­

Revisione del conto annuale 2009

Istituto Paul Scherrer ­

Revisione del conto annuale 2009

Museo nazionale svizzero ­

Verifiche dei processi e scorporo delle finanze

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ­ 3396

Revisione del conto annuale 2009

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ­

Verifica dei conteggi dei progetti 2009 di Vietnam, Azerbaigian e Ghana

­

Revisione del conto annuale 2009/2010

Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione ­

Revisione del conto annuale 2009

Conferenza svizzera sull'informatica, Basilea ­

Revisione del conto annuale 2009

Regìa federale degli alcool ­

Revisione del conto annuale 2009

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ­

Revisione del conto annuale 2009

Istituto universitario federale per la formazione professionale ­

Verifica del raggiungimento degli obiettivi e gestione finanziaria

Fondo Svizzero per il Paesaggio ­

Revisione del conto annuale 2009

Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno ­

Revisione del conto annuale 2009

Fondazione parco nazionale svizzero ­

Revisione del conto annuale 2009

Organizzazioni internazionali Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari ­

Revisione del conto annuale 2009

Unione postale universale ­

Revisione del conto annuale 2009

­

Revisione del conto annuale 2009 della cassa pensioni e del Fondo di assicurazione

­

Revisione del conto annuale 2009 del Fondo per il miglioramento della qualità delle prestazioni di servizio

Unione internazionale delle telecomunicazioni ­

Revisione del conto annuale 2009 dell'Unione

­

Revisione del conto annuale 2009 della cassa pensioni chiusa

­

Revisione del conto annuale 2009 della cassa sanitaria

3397

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ­

Revisione del conto annuale 2009 dell'Unione

­

Revisione del conto annuale 2009 della cassa pensioni chiusa

Regolazione internazionale del Reno ­

3398

Revisione del conto annuale 2007/2008

Allegato 2

Ispettorati delle finanze (revisione interna) dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge sul Controllo delle finanze ­

Revisione interna DFAE

­

Ispettorato delle finanze della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

­

Audit interno del Consiglio dei PF

­

Ispettorato delle finanze del Dipartimento federale di giustizia e polizia

­

Ispettorato delle finanze DDPS

­

Ispettorato interno dell'Ufficio centrale di compensazione

­

Ispettorato delle finanze dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

­

Ispettorato dell'Amministrazione federale delle dogane

­

Ispettorato delle finanze dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

­

Revisione interna della SECO

­

Ispettorato delle finanze dell'Ufficio federale dell'agricoltura

­

Revisione dell'Ufficio federale dei trasporti

­

Ispettorato delle finanze dell'Ufficio federale delle strade

3399

3400

(Stato: 1° gennaio 2011)

Organigramma

Huissoud

Vicedirettore: M.

Settori special.

Verifica della redditività e valutazione E. Sangra

Verifiche delle costruzioni e degli acquisti P. Zumbühl

M. Magnini

Verifiche informatiche

Vigilanza e revisione finanziaria 3 R. Durrer

Vigilanza e revisione finanziaria 2 H.-R. Wagner

Vigilanza e revisione finanziaria 1 M. Köhli

Vicedirettore: M. Huissoud

Direttore supplente: A. Vuillemin

Direttore: K. Grüter

Direzione

J.-M. Blanchard

DFI / DDPS D. Monnot

DFAE / Organiz.

internazionali

SM di direzione / Internazionale A. Taugwalder Diritto

Settori di verifica

Personale / Comunicazione I. Strobel

R. Scheidegger

DATEC E.-S- Jeannet

SP/CaF/ASR/DFE

Direttore supplente: A. Vuillemin

B. Riedi

DFF A. Meyer

Supporto

W. Risler

Ass. sociali / DFGP / Tribunali

G. Roux

Allegato 3