Codice civile svizzero

Disegno

(Autorità parentale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20111, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 133 F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori

Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:

1

1.

l'autorità parentale;

2.

la custodia;

3.

le relazioni personali; e

4.

il contributo di mantenimento.

Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio.

Prende in considerazione una domanda congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

2

Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.

3

Art. 134 II. Modificazione delle circostanze

In caso di modificazione delle circostanze, le condizioni per modificare i diritti e i doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

1

In caso di disaccordo sulla modifica del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, la decisione spetta al giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio. Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.

2

Allorché decide in merito a una modifica del contributo di mantenimento, il giudice disciplina, se del caso, anche l'autorità parentale, la custodia e le relazioni personali.

3

1 2

FF 2011 8025 RS 210

2011-2459

8061

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sul mutamento delle circostanze in caso di divorzio sono applicabili per analogia.

1

Art. 270a (nuovo) II. Figlio di genitori non coniugati

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile o celibe del genitore cui spetta l'autorità parentale.

1

In caso di autorità parentale congiunta, sono applicabili per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati.

2

Se l'autorità parentale non spetta ad alcun genitore, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

3

Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sulla modifica del nome.

4

Art. 275 cpv. 2 Allorché decide in merito all'autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.

2

Art. 296 A. Principi

L'autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio.

1

Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

2

I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Una volta raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale, tenendo conto dell'interesse del figlio.

3

Art. 297 Abis. Morte di un genitore

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

1

Se muore il genitore detentore esclusivo dell'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.

2

8062

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 298 Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali

Il giudice che decide nell'ambito di una procedura di divorzio o di un'altra procedura matrimoniale trasferisce l'autorità parentale esclusiva a un genitore se è necessario per tutelare gli interessi del figlio.

1

2 Può anche limitarsi a stabilire il luogo di dimora e disciplinare l'accudimento del figlio se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore al figlio se né la madre né il padre risultano idonei ad assumere l'autorità parentale.

3

Art. 298a Aquater. Riconoscimento I. Dichiarazione comune dei genitori

Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

1

2

In tale dichiarazione i genitori certificano di: 1.

essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e

2.

essersi accordati in merito all'accudimento, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio.

La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano in occasione del riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

3

Finché non viene rilasciata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.

4

Art. 298b (nuovo) II. Decisione dell'autorità di protezione dei minori

Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro genitore può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

1

Tale autorità dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

2

Contemporaneamente all'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni controverse. È fatta salva l'azione per la prestazione di mantenimento.

3

Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.

4

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Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 298c (nuovo) Aquinquies.

Azione di paternità

Se il giudice accoglie un'azione di paternità, dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

Art. 299, titolo marginale

Asexies. Patrigno e matrigna

Art. 300, titolo marginale Asepties. Genitori affilianti

Art. 301 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il genitore che accudisce il figlio può prendere decisioni senza consultare l'altro genitore se:

1.

si tratta di affari di ordine quotidiano o urgente;

2.

il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulta sproporzionato.

Art. 301a (nuovo) II. Determinazione del luogo di dimora

L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

1

Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente e un genitore intende modificare il proprio luogo di dimora o quello del figlio, è necessaria l'approvazione dell'altro genitore oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

2

a.

il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o

b.

il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore.

Art. 302, titolo marginale III. Educazione

Art. 303, titolo marginale IV. Educazione religiosa

Art. 309 Abrogato

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Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 311 cpv. 1 n. 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

1

1.

quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 12 cpv. 4 e 5 (nuovo) Se all'entrata in vigore della modifica del ...3 l'autorità parentale è attribuita a un solo genitore, il padre o la madre o entrambi congiuntamente possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendo che sia disposta l'autorità parentale congiunta. Tale autorità decide applicando per analogia gli articoli 298a e 298b.

4

Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi singolarmente all'autorità di protezione dei minori soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

5

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 210; FF 2011 8061

8065

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale Art. 100 cpv. 2 lett. c 2

Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: c.

in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 19805 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 19806 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori.

2. Legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato Art. 63 cpv. 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

1

Art. 85 cpv. 4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte delle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o se sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

4

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8066

RS 173.110 RS 0.211.230.01 RS 0.211.230.02 RS 291