11.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina del 12 gennaio 2011

11.2.1.1

Basi e compendio dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e l'Ucraina, firmato il 24 giugno 2010 a Reykjavik, verte sullo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati. Contiene inoltre disposizioni sui servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'agevolazione degli scambi e la concorrenza. Come per i precedenti ALS stipulati dall'AELS, il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi agricoli bilaterali conclusi tra l'Ucraina e i singoli Stati dell'AELS, al fine di tener conto delle peculiarità dei mercati e delle politiche agricole di questi ultimi (cfr.

n. 11.2.1.3).

L'ALS con l'Ucraina migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per gli attori economici svizzeri, in particolare in materia di scambio di merci e servizi e di investimenti. Per quanto concerne le merci, l'Accordo istituisce l'esonero dai dazi doganali su base reciproca, pur concedendo all'Ucraina periodi transitori per un dato numero di prodotti sensibili. Per quanto riguarda lo scambio di servizi, l'Accordo prevede alcuni obblighi che vanno oltre il livello attuale dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In tema di investimenti, l'Accordo si basa sul principio dell'accesso non discriminatorio al mercato. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza il livello degli obblighi esistenti nell'ambito dell'OMC. Nel settore degli appalti pubblici, l'Accordo concluso con l'Ucraina si basa sul testo dell'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC rivisto e consente così di integrare l'Ucraina, che non è membro dell'AAP, in un processo di liberalizzazione avanzata in questo ambito. Analogamente ad altri ALS dell'AELS, quello con l'Ucraina prevede alcune disposizioni sulla concorrenza volte a evitare che i vantaggi dell'Accordo siano contrastati da comportamenti aziendali pregiudizievoli alla concorrenza. Viene istituito un comitato misto, composto da rappresentanti dei governi, al fine di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, svilupparlo e tenere consultazioni. Per le
controversie non risolvibili mediante la via della consultazione l'Accordo prevede una procedura di arbitrato tra gli Stati coinvolti.

L'Accordo con l'Ucraina estende la rete di ALS conclusi dagli Stati dell'AELS dal 1990. Esso si colloca nel quadro dell'estensione geografica e materiale della politica di libero scambio perseguita dagli Stati dell'AELS. Dopo aver mirato alla conclusione di accordi di libero scambio che coprissero lo scambio di merci con gli Stati dell'Europa centrale, orientale e del bacino mediterraneo, gli Stati dell'AELS estendono, a partire dalla fine degli anni Novanta, la loro rete di accordi di libero scambio 2010-1725

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a partner d'oltreoceano includendo, oltre allo scambio di merci e alla proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Al momento attuale, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono di 18 accordi di libero scambio in vigore1 con partner al di fuori dell'Unione europea. Inoltre sono stati firmati accordi con la Colombia (accordo firmato il 25 novembre 2008), il Perù (24 giugno 2010) e con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione dei Paesi arabi del Golfo2 (22 giugno 2009). La Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS sono inoltre in trattative con Algeria, Hong Kong, India e Thailandia. Sono in fase di preparazione negoziati con Russia, Bielorussia, Kazakistan (Unione doganale) e Indonesia, mentre colloqui esplorativi sono in corso con altri Stati, in particolare con la Malesia e il Vietnam.

Sul piano bilaterale, la Svizzera ha concluso con il Giappone un accordo di libero scambio e di partenariato economico (in vigore dal 1° settembre 2009). Si prevede che la Svizzera e la Cina avvieranno negoziati per un ALS all'inizio del 2011.

Essendo un Paese fortemente dipendente dalle esportazioni, i cui sbocchi sono diversificati, e che non appartiene ad alcuna grande associazione come l'Unione europea (UE), per la Svizzera la conclusione di ALS costituisce uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento sul fronte degli scambi economici internazionali; gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e le relazioni con l'UE. Il contributo specifico degli ALS a favore degli obiettivi di politica economica estera della Svizzera consiste nell'evitare o eliminare a breve termine le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo stipulando accordi preferenziali con tali partner. Mediante la conclusione di ALS (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle sue imprese un accesso ai mercati stranieri che sia almeno equivalente a quello dei suoi principali concorrenti (quali l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone).

Nella fattispecie quest'ultimo obiettivo è ancora più importante dal momento che la Commissione europea ha avviato con l'Ucraina, nel settembre 2008, un processo di negoziazione per un accordo di
stabilizzazione e di associazione (ASA) che prevede in particolare l'istituzione di una zona di libero scambio. L'ALS AELS-Ucraina permetterà di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e soprattutto di prevenire discriminazioni potenziali sul mercato ucraino a seguito dell'ASA UE-Ucraina. Nel frattempo questo accordo procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo nei confronti dell'UE e di tutti gli altri concorrenti che non hanno ancora stipulato un accordo preferenziale con l'Ucraina.

1

2

Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181), Albania (RS 0.632.311.231), Serbia (RS 0.632.316.821).

Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) che comprende: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

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Sviluppo economico, politica economica estera e politica estera dell'Ucraina L'Ucraina presenta un'economia significativa, il cui potenziale non si è però espresso del tutto finora a causa della bassa produttività, dell'elevato consumo di energia e dell'esistenza di strutture non sempre conformi al mercato.

Il cambiamento di sistema a seguito del crollo dell'Unione sovietica nel 1991 ha portato a grandi trasformazioni, soprattutto nel settore agricolo (privatizzazione dei terreni pubblici). Il settore agricolo impiega attualmente circa un quinto dei lavoratori e contribuisce a circa l'8 per cento del PIL. L'industria rappresenta il 33 per cento del PIL, mentre il settore terziario il 58 per cento. Oltre alla capitale Kiev, i principali centri economici sono altre città sul Dnepr (ad es. Dnipropetrovsk), Kharkiv e Donetsk nella parte orientale del Paese e Odessa sul Mar Nero.

Sotto la presidenza di Janukovyc e del suo governo non si prevedono cambiamenti essenziali della politica economica. È probabile che si realizzino riforme orientate al mercato e progressi in materia di privatizzazione.

Nel luglio 2010 l'FMI ha firmato un nuovo programma di credito per un totale di 15,2 miliardi USD da distribuire nell'arco di due anni e mezzo, del quale è già stata versata una prima tranche di 1,89 miliardi USD. Il nuovo accordo con l'FMI dovrebbe guidare l'orientamento della politica economica nell'arco di tempo indicato. Per raggiungere gli obiettivi di politica fiscale saranno necessari risparmi di bilancio, il che potrebbe portare, tra gli altri effetti, a una riduzione delle rendite.

Per quanto riguarda l'orientamento della politica estera del Paese, fino alla Rivoluzione arancione del 2004, i governi dell'Ucraina avevano seguito fondamentalmente una cosiddetta «politica a due vettori»: un vettore era l'Occidente (UE, USA), l'altro la Russia. Il predecessore, ovvero il presidente Viktor Juscenko, si era tuttavia concentrato prioritariamente, dopo il 2004, sui rapporti con l'Occidente. Tale orientamento univoco e l'allontanamento dalla Russia hanno provocato numerose difficoltà all'Ucraina, che dipende ancora molto da questo Paese.

Con l'entrata in carica del presidente Viktor Janukovyc, i rapporti con la Russia sono migliorati sensibilmente. Un importante punto di svolta è stato il rinnovo del contratto
di affitto di una base in Crimea sede della flotta russa sul Mar Nero per altri 25 anni a partire dal 2017. In cambio l'Ucraina può continuare a beneficiare di sconti sulle forniture di gas naturale dalla Russia. Il nuovo orientamento alla Russia da parte di Janukovyc sembra dettato principalmente da ragioni pragmatiche.

Il principale partner commerciale dell'Ucraina è infatti la Russia, che fornisce al Paese materie prime e fonti energetiche ed è, al contempo, il principale acquirente dei prodotti ucraini, inclusi i beni d'armamento.

Dopo che nel 2009 il PIL è crollato di oltre il 15 per cento, per il 2010 si prevede che possa crescere del 4,7 per cento.

I pronostici in materia di inflazione per il 2010/11 restano alti, anche a seguito dell'aumento del prezzo del gas per le famiglie e dei pessimi raccolti sia in Ucraina che in altri Paesi.

Solitamente i prodotti dell'industria metallurgica, particolarmente sensibili alle fluttuazioni congiunturali, rappresentano circa il 40-50 per cento delle esportazioni del Paese; nello specifico, l'industria ucraina dell'acciaio, che deve far fronte a strutture di costo sempre più sfavorevoli, perde competitività rispetto ai concorrenti asiatici.

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Sebbene l'adesione all'UE sia, nella migliore delle ipotesi, un lontano obiettivo per il futuro, Janukovyc mira a intensificare le relazioni commerciali con l'UE. Con quest'ultima sono attualmente in corso negoziati per un accordo di associazione, che dovrebbe sostituire l'attuale Accordo di partenariato e di cooperazione e agevolare le relazioni commerciali.

Inoltre, nel 1997 l'Ucraina ha concluso un Accordo di partenariato con la NATO.

L'Ucraina si considera un forte partner regionale per la garanzia di stabilità e pace, in particolare nell'ambito della cooperazione economica del Mar Nero (Black Sea Economic Co-operation, BSEC). L'Ucraina è membro del GUAM, ora «Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico», di cui fanno parte anche Georgia, Azerbaigian e Moldova, con sede a Kiev, che si impegna a favore di una «comunità degli Stati democratici».

L'Ucraina è inoltre membro della Comunità degli Stati indipendenti (CSI), fondata nel dicembre 1991 con la firma di una convenzione tra i capi di governo di Ucraina, Bielorussia e Federazione Russa e l'adesione di altre otto repubbliche che si sono rese indipendenti dall'Unione sovietica di lì a poco.

I negoziati avviati nel 1992 al fine di creare una grande zona di libero scambio fra gli Stati della CSI si sono conclusi nel 1994 con la firma di un ALS plurilaterale tra Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldova, Kazakistan, Russia, Ucraina, Uzbekistan, Tagikistan e Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, il Parlamento russo non ha ratificato il testo, per cui l'Accordo non è mai entrato in vigore. Nel frattempo i singoli membri della CSI hanno concluso tra di loro diversi accordi bilaterali di libero scambio che coprono lo scambio di merci. L'Ucraina ad esempio ha stipulato ALS con la maggior parte degli Stati della CSI. Va comunque detto che l'efficacia di questi accordi è limitata da ampie e numerose eccezioni che lasciano un notevole margine di manovra alle Parti per l'introduzione di misure commerciali restrittive.

Infine, per i responsabili della politica estera ucraina è importante partecipare intensamente alle attività dell'ONU. L'Ucraina rappresenta per l'ONU un importante Paese fornitore di truppe per le operazioni di mantenimento della pace ed ha, o meglio, ha avuto contingenti piuttosto corposi in missione in Kosovo,
Macedonia, Libano e Sierra Leone.

Situazione dei diritti umani in Ucraina L'Ucraina è membro dell'ONU e in particolare ha ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. L'Ucraina del resto è membro del Consiglio d'Europa dal 1995. In particolare ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Carta sociale europea riveduta e le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritto del lavoro (cfr. sotto).

In generale la situazione dei diritti umani in Ucraina può essere definita relativamente soddisfacente, anche se restano alcune difficoltà. Le violazioni dei diritti umani più spesso denunciate concernono abusi da parte della polizia, casi di tortura su detenuti, dure condizioni di detenzione, scarsa efficienza del sistema giudiziario e vulnerabilità alla corruzione. Si riscontrano spesso episodi di violenza e discriminazioni contro le persone di origine non slava. Inoltre, i richiedenti asilo sono spesso mandati in Paesi in cui rischiano di vedere gravemente violati i loro diritti fonda1394

mentali. Il traffico di esseri umano resta un problema serio e sono stati segnalati casi di molestie da parte della polizia nei confronti della comunità omosessuale.

In occasione del suo esame periodico universale dei diritti umani3, nel maggio 2008, l'Ucraina ha accettato 34 raccomandazioni su 40, tra le quali in particolare quella della Svizzera di intensificare gli sforzi per indagare sulle aggressioni a sfondo razziale, di punirne gli autori e di trattare a fondo le cause di questo fenomeno nel quadro della riforma della giustizia.

Contesto delle relazioni tra la Svizzera e l'Ucraina Rapporti tra la Svizzera e l'Ucraina e collaborazione nelle organizzazioni internazionali Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Ucraina sono buone. Subito dopo la proclamazione dell'indipendenza nel dicembre 1991, sono state aperte le ambasciate in Ucraina e in Svizzera. Il posto di ambasciatore nella rappresentanza ucraina a Berna è rimasto vacante dal 2004 al 2008. È solo dall'autunno 2008 che si tengono regolarmente consultazioni politiche, l'ultima delle quali è avvenuta nell'ottobre 2010. A livello di Consiglio federale, le visite risalgono all'estate del 2005 (visita della consigliera federale Calmy-Rey a Kiev) e alla primavera 2008 (visita della consigliera federale Leuthard a Kiev in occasione dell'Assembla annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, BERS). In qualità di presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la consigliera federale Calmy-Rey ha partecipato anche alle celebrazioni per l'elezione del presidente Yanukovyc nel febbraio 2010.

Nel maggio 2009 il presidente Viktor Yuscenko si era recato in Svizzera per una visita ufficiale di lavoro.

Accordi bilaterali Le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Ucraina sono disciplinate da tre accordi fondamentali: l'Accordo di commercio e di cooperazione economica4 (1996), l'Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti5 (1997) e la Convenzione per evitare le doppie imposizioni6 (2001). Inoltre la Svizzera e l'Ucraina hanno stipulato un Accordo relativo ai trasporti transfrontalieri su strada7 (2002), un Accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico8 (2004) e un Accordo concernente la riammissione di persone senza dimora
autorizzata9 (2004). Un accordo concernente ulteriori agevolazioni in materia di visti è attualmente in corso di negoziazione.

Cooperazione in organizzazioni internazionali L'adesione della Svizzera e dell'Ucraina alle principali organizzazioni internazionali offre loro la possibilità di scambiarsi regolarmente opinioni e di dialogare su temi di reciproco interesse, intensificando dunque le loro relazioni. Come la Svizzera, anche l'Ucraina è membro dell'ONU e ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e 3 4 5 6 7 8 9

Esame ogni quattro anni del rispetto da parte di ogni Stato membro dei suoi obblighi e impegni in materia di diritti umani.

RS 0.946.297.671 RS 0.975.276.7 RS 0.672.976.71 RS 0.741.619.767 RS 0.142.117.672 RS 0.142.117.679

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politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

L'Ucraina è inoltre diventata il 37° Stato membro del Consiglio d'Europa in data 9 novembre 1995. Nel quadro della sua appartenenza a questa organizzazione, nel 1997 ha ratificato la CEDU e nel 2006 la Carta sociale europea nella sua versione riveduta. Attualmente è rappresentata nel Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e nella Commissione per il consolidamento della pace. Oltre alla sua presenza, unitamente alla Svizzera, in diverse piattaforme ONU concernenti in particolare il Patto mondiale (Global Compact) e i mutamenti climatici, l'Ucraina ha manifestato il suo interesse per iniziative svizzere, quali l'introduzione di un codice di condotta per le imprese private di sicurezza o la lotta al terrorismo. In occasione delle elezioni al Consiglio dei diritti umani, la Svizzera ha appoggiato la candidatura dell'Ucraina e viceversa.

L'Ucraina è inoltre membro dell'OMC (cfr. n. 11.2.1.7), della Banca mondiale, dell'FMI e dell'OIL. L'Ucraina, così come la Svizzera, ha ratificato le otto convenzioni di base relative al diritto del lavoro10.

Consapevole del fatto che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile rappresentano una sfida importante per il futuro del Paese, l'Ucraina ha ratificato le principali convenzioni e i protocolli internazionali in materia di tutela dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto (riduzione dei gas a effetto serra), il Protocollo di Montreal (ozono), la Convenzione di Basilea (sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione) e la Convenzione sulla biodiversità. Sul piano interno, il governo si è impegnato a istituire, nel 2002, un Ministero per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, a comprova della sua dedizione alla causa dello sviluppo sostenibile e di una sana gestione ambientale.

Commercio bilaterale e investimenti L'Ucraina è il secondo partner commerciale e d'esportazione della Svizzera, dopo la Russia, tra gli Stati della CSI. Nelle importazioni dagli Stati della CSI, l'Ucraina occupa il terzo posto dopo Russia e Kazakistan. Nonostante ciò, gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'Ucraina risultano finora poco sviluppati se si considerano le dimensioni del Paese. Per quanto riguarda le esportazioni,
nel 2009 hanno dominato i prodotti farmaceutici (28 %), i macchinari (20 %) e i prodotti di orologeria (13 %), mentre a livello di importazioni vanno citati i macchinari (20 %), i prodotti agricoli (15 %), le pietre, i metalli preziosi e gli articoli di gioielleria (13 %), i prodotti farmaceutici (9 %) e i prodotti di orologeria (8 %).

In seguito alla crisi finanziaria ed economica internazionale, che ha fortemente colpito l'Ucraina, il volume degli scambi ha registrato nel 2009 un massiccio calo rispetto all'anno precedente. Il calo delle importazioni totali, che ha raggiunto il 57 per cento, è stato causato dal crollo delle importazioni di metalli preziosi (­82 %) e di prodotti chimici di base (­92 %). Al calo delle esportazioni totali hanno contribui10

Conv. no 29 concernente il lavoro forzato o obbligatorio (RS 0.822.713.9), Conv. no 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), Conv. no 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), Conv. no 100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), Conv. no 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), Conv. no 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), Conv. no 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro (RS 0.822.723.8) e Conv. no 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

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to principalmente la riduzione delle esportazioni di prodotti farmaceutici (­20 %), di prodotti dell'industria orologiera (­58 %) e di macchinari (­61 %).

Dall'inizio del 2010 si è delineato nuovamente un quadro più positivo, almeno per quanto concerne le esportazioni svizzere in Ucraina.

In base alle statistiche ucraine, il 1° gennaio 2010 la Svizzera occupava, con un ammontare di 799,4 milioni USD, il 13° posto tra i principali investitori stranieri, tuttavia la sua quota è diminuita nel corso degli ultimi anni. Secondo la Banca nazionale svizzera (BNS) il capitale degli investimenti diretti svizzeri in Ucraina è quasi raddoppiato tra il 2005 e il 2007, passando da 615 milioni CHF nel 2005 a 1,192 miliardi CHF nel 2007. Nel 2008 lo stock di capitale si è tuttavia ridotto del 38,5 per cento rispetto all'anno precedente, scendendo a 733 milioni CHF. Gli investimenti svizzeri sono ripartiti in diversi settori, dei quali citiamo in particolare l'industria agro-alimentare e di trasformazione e l'industria chimica; di un certo interesse anche il settore terziario e l'industria dei beni di lusso.

Cooperazione allo sviluppo a favore dell'Ucraina Dalla metà degli anni '90, la Svizzera sostiene attivamente il processo di transizione ucraino da un'economia pianificata a un'economia di mercato attraverso programmi di assistenza finanziaria, tecnica e umanitaria. Nel 1999 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno aperto un ufficio di cooperazione congiunto a Kiev.

Per quanto concerne la cooperazione sotto l'egida della DSC, le priorità della cooperazione con l'Ucraina sono attualmente definite nella strategia a breve termine 2007­2010. La Svizzera sostiene l'Ucraina nella sua transizione verso una società democratica i cui obiettivi sono la garanzia di un libero accesso alle procedure decisionali, alla giustizia sociale, allo Stato di diritto e ai vantaggi dell'economia di mercato. In particolare la Svizzera e l'Ucraina conducono insieme un programma di medicina perinatale che mira a migliorare la salute perinatale della popolazione in 23 distretti del Paese aumentando i programmi di prevenzione e di trattamento, migliorando al contempo l'accesso alle cure e la qualità delle stesse. Questo programma è completato da diverse campagne regionali
di prevenzione e di promozione della salute. In particolare la Svizzera sostiene, nel quadro del suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile, i progetti di riforma del settore pubblico ucraino destinati ai servizi pubblici decentralizzati (soprattutto l'approvvigionamento di acqua) nelle regioni rurali e periferiche del Paese. La Svizzera contribuisce inoltre allo sviluppo delle zone rurali nel quadro di un progetto di gestione delle foreste nella regione dei Carpazi e di un progetto per la promozione dell'agricoltura biologica. La Svizzera sostiene inoltre le riforme del sistema giudiziario e penale allo scopo di migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto in Ucraina. Tuttavia la DSC concentrerà in futuro il suo operato sulla salute riproduttiva e sulla governance locale (servizi comunali), ritirandosi dai settori dello sviluppo rurale (a fine 2010) e della riforma della giustizia (nel 2012).

Per il periodo 2007­2011 e per gli anni successivi il budget annuo della DSC ammonta a circa 5,2 milioni CHF.

A complemento delle attività sotto l'egida della DSC, la SECO è attiva in Ucraina dal 1994 mediante un vasto programma di assistenza concernente in particolare gli ambiti del finanziamento e della riabilitazione delle infrastrutture di base in settori prioritari, quali la sanità, l'energia e il trattamento delle acque reflue. Inoltre la 1397

SECO sostiene due fondi internazionali (Nuclear Safety Account e Chernobyl Shelter Fund) gestiti dalla BERS e le cui attività si concentrano in particolare sulla dismissione definitiva della centrale nucleare di Chernobyl. Dal 2002 l'assistenza tecnica verso il settore finanziario e il sostegno allo sviluppo del commercio e del settore privato occupano un posto sempre più rilevante nelle attività di cooperazione svolte dalla Svizzera per il tramite della SECO, in particolare nei settori della gestione aziendale e della promozione degli investimenti destinati allo sviluppo delle PMI e alla creazione di posti di lavoro in Ucraina. Un altro progetto concerne il sostegno alla realizzazione di un'agenzia di certificazione di prodotti biologici.

Nel settore dello sviluppo del settore privato la SECO ha recentemente istituito un programma di risposta per i periodi di crisi (Integrated Crisis Response Program). Il programma prevede la fornitura di servizi di consulenza presso banche e PMI in materia di gestione dei rischi e di riduzione dei costi in periodo di crisi. Altri due progetti lanciati nel 2010 sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica di una rete urbana di riscaldamento a distanza e degli immobili, in modo tale da ridurre le emissioni di gas serra del Paese. Nel settore della promozione commerciale la Svizzera prepara progetti a favore della promozione dei modi di produzione rispettosi dell'ambiente (centri di produzione pulita, conosciuti anche come Cleaner Production Center) nonché a favore di un progetto di assistenza tecnica con l'obiettivo di migliorare la compatibilità dei prodotti ucraini con gli standard internazionali.

Inoltre, durante la negoziazione del presente ALS, la Svizzera e l'Ucraina hanno concluso un memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) relativo a un programma di cooperazione bilaterale nel settore agricolo. Esso prevede due ambiti di cooperazione principali, il primo nel settore della gestione dei rischi sanitari e fitosanitari e il secondo nel settore dell'enologia sostenibile e di qualità. Un accordo analogo è stato del resto concluso tra l'Ucraina da una parte e Islanda e Norvegia dall'altra parte in materia di cooperazione nel settore della pesca.

Il budget annuo della SECO per la realizzazione delle sue attività in Ucraina ammonta
provvisoriamente fino al 2012 a circa 7 milioni CHF.

Per il periodo 2011­2014, la SECO e la DSC coordineranno le loro attività in Ucraina attraverso una strategia congiunta (attualmente in corso di elaborazione) che si articola in quattro grandi moduli di cooperazione: la governance locale e i servizi pubblici (DSC); la salute nel settore riproduttivo (DSC); la gestione sostenibile dell'energia (SECO) e la stabilità finanziaria ed economica (SECO).

Svolgimento dei negoziati Gli Stati dell'AELS e l'Ucraina hanno firmato una Dichiarazione di cooperazione il 19 giugno 2000. Da allora si sono tenute due riunioni del Comitato misto; nel corso dell'ultima riunione, svoltasi il 16 novembre 2005, le Parti hanno convenuto di avviare colloqui esplorativi in vista di un ALS. Il 21 aprile 2009 si sono incontrate nel quadro della prima tornata di negoziati a livello dei capi di delegazione per definire le modalità di negoziazione in vista di concludere un tale accordo. I negoziati sono stati avviati concretamente e in presenza di esperti il 24 agosto 2009 a Kiev in occasione della seconda tornata di trattative (25­28 agosto 2009). La terza tornata ha avuto luogo a Ginevra nel novembre 2009 (3­6.11.2009), mentre la quarta si è tenuta a Kiev nel febbraio 2010 (16­19.02.2010). La quinta tornata si è svolta di nuovo a Kiev nell'aprile 2010 (27­30.04.2010). Le questioni ancora in sospeso al

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termine della quinta tornata (dossier agricolo Svizzera-Ucraina, pesce, misure antidumping) sono state chiarite nel corso di un incontro tra i capi negoziatori tenutosi a Kiev il 1° e il 2 giugno 2010.

Gli accordi sono stati firmati in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS che si è svolta il 24 giugno 2010 a Reykjavik.

11.2.1.2

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e l'Ucraina si basano sull'ALS tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina (Preambolo, art. 1.1­10.9, allegati I ­ XV) e sull'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Ucraina (art. 1­9, allegati I e II).

L'ALS comprende dieci capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Scambi di servizi, Investimenti, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Concorrenza, Disposizioni istituzionali, Composizione delle controversie, Disposizioni finali) e quindici allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo (art.

10.2). Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell'AELS e l'Ucraina costituiscono per le Parti interessate una componente integrante degli strumenti che istituiscono una zona di libero scambio (art. 2.1 par. 2 dell'ALS e art. 9 dell'Accordo agricolo bilaterale) tra le Parti contraenti.

Scambi di merci Il campo d'applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell'Accordo comprende i prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e i prodotti agricoli trasformati (art. 2.1). Come di consueto, le voci di tariffa sensibili dal punto di vista della politica agricola degli Stati dell'AELS sono escluse dal campo d'applicazione dell'Accordo (allegato I).

L'Accordo è parzialmente asimmetrico, in modo da tener conto delle differenze di sviluppo economico tra le Parti. Per quanto riguarda i prodotti industriali, gli Stati dell'AELS aboliscono tutti i dazi doganali a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 2.3). La maggior parte dei prodotti industriali provenienti dai Paesi dell'AELS (83 % sul totale delle linee tariffarie) potrà entrare sul mercato ucraino in franchigia doganale dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. L'Ucraina applicherà tuttavia, per alcune linee tariffarie, determinati periodi transitori che vanno da due a dieci anni al massimo a seconda del livello di sensibilità dei prodotti (allegato IV). Tra i prodotti sensibili per l'Ucraina figurano in particolare il cherosene, determinati veicoli o loro componenti, stoviglie e prodotti del vetro. Per le voci di tariffa più importanti nel settore dell'orologeria, è stato possibile ottenere un periodo di smantellamento di due anni. La lista delle linee tariffarie escluse dallo smantellamento (determinati veicoli e vestiti usati)
concerne soltanto 21 voci di tariffa, le quali non rappresentano un interesse per la Svizzera ai fini delle esportazioni. Inoltre l'Ucraina si è impegnata affinché il trattamento concesso agli Stati dell'AELS non sia in alcun caso meno favorevole di quello riservato all'UE qualora un tale accordo venisse stipulato in futuro tra l'Ucraina e l'UE.

Per i prodotti agricoli trasformati gli Stati dell'AELS accordano all'Ucraina concessioni analoghe a quelle che essi riservano all'UE. Gli Stati dell'AELS sopprimono la protezione industriale, ma mantengono il diritto di riscuotere tasse all'importazione e di versare rimborsi all'esportazione, al fine di compensare la differenza di prezzo

1399

delle materie prime tra i mercati dell'AELS e i mercati mondiali. L'Ucraina a sua volta accorda agli Stati dell'AELS concessioni su gran parte dei prodotti di interesse per questi ultimi, che si applicheranno essenzialmente dall'entrata in vigore dell'AELS o al massimo dopo un periodo transitorio di sette anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Ucraina non è stata invece in grado di offrire agli Stati dell'AELS concessioni per i dolciumi, il cioccolato, i prodotti a base di cereali e i prodotti di panetteria. Tuttavia si è impegnata affinché il trattamento concesso agli Stati dell'AELS per tutti i prodotti agricoli trasformati non sia in alcun caso meno favorevole di quello riservato all'UE qualora un tale accordo venisse stipulato in futuro tra l'Ucraina e l'UE (allegato IV, art. 8).

Le concessioni tariffarie si sostituiscono alle concessioni offerte attualmente in modo unilaterale all'Ucraina in virtù del SGP (Sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo).

Le regole di origine (art. 2.2 e protocollo sulle regole d'origine) corrispondono a quelle del protocollo paneuromediterraneo sulle regole d'origine. Il Protocollo d'intesa relativo all'Accordo prevede la possibilità di un'adesione dell'Ucraina a questo sistema di cumulo. Il cumulo paneuromediterraneo sarà tuttavia possibile solo dopo che la convenzione regionale sulle regole d'origine preferenziali paneuromediterranee sarà entrata in vigore e sarà stata estesa all'Ucraina. Per il momento il carattere di origine dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS e dall'Ucraina può essere cumulato unicamente su una base bilaterale. Nel commercio bilaterale tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina saranno pertanto utilizzate soltanto le prove dell'origine EUR.1 e la dichiarazione d'origine su fattura. Il ristorno dei dazi doganali prelevati sulle importazioni provenienti da Stati terzi (drawback), che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, è vietato (art. 16, Protocollo sulle regole d'origine).

L'Accordo contiene inoltre disposizioni relative all'agevolazione del commercio (art. 2.10 e allegato V). Esse vincolano le Parti a rispettare gli standard internazionali nella concezione delle procedure doganali e a collaborare con le autorità doganali dell'altra Parte migliorando la trasparenza e ricorrendo alle
tecnologie dell'informazione al fine di evitare gli ostacoli al commercio di natura amministrativa.

L'Accordo istituisce inoltre un sottocomitato sulle regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione del commercio (art. 2.2 e 2.10 e allegato VI). Spetta a quest'ultimo garantire lo scambio di informazioni e osservare le evoluzioni in questo ambito nonché preparare gli adattamenti tecnici che ne derivano.

Inoltre, come per altri ALS dell'AELS, il presente Accordo contiene disposizioni relative ai dazi doganali sulle esportazioni (art. 2.4) ­ l'Ucraina li ridurrà gradualmente in conformità con i suoi obblighi nel quadro dell'OMC e riserverà agli Stati dell'AELS un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficerà l'UE se l'Ucraina dovesse in futuro impegnarsi a ridurre o eliminare i suoi dazi doganali sulle esportazioni a destinazione dell'UE) ­, al divieto delle restrizioni quantitative (art. 2.6), alla non-discriminazione attraverso misure fiscali interne (art. 2.7) e imprese commerciali di stato (art. 2.12) e rinvia alle disposizioni del GATT/OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8) e ai relativi regolamenti tecnici (art.

2.9). Per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, l'Accordo prevede, oltre alle regole dell'OMC, che ogni Parte contraente possa attivare una procedura di consultazione prima che una Parte avvii un'inchiesta secondo l'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative incluso 1400

nell'Accordo istitutivo dell'OMC11 per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione presunta. Questa procedura di consultazione concede alle Parti coinvolte un termine di 60 giorni per trovare una soluzione amichevole ed evitare così la procedura dell'OMC (art. 2.13).

Per quanto riguarda le eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.17 e 2.18), l'ALS riprende le disposizioni pertinenti dell'OMC. Le Parti convengono inoltre di non applicare misure antidumping (art. 2.14). L'ALS definisce anche il rapporto esistente tra la clausola sulle misure di salvaguardia dell'Accordo del GATT (art. 2.15) e contiene una clausola di salvaguardia bilaterale (art. 2.16), che limita le misure corrispondenti a una durata massima di tre anni, la cui necessità sarà rivalutata cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Servizi Il capitolo sui servizi (cap. 3) riprende le definizioni e i principi (quattro modi di fornitura, trattamento della nazione più favorita, accesso ai mercati, trattamento nazionale, ecc.) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS12) dell'OMC.

Tuttavia, rispetto al GATS, alcune disposizioni sono state precisate o adattate al contesto bilaterale. Le disposizioni dell'Accordo concernente gli scambi di servizi sono completate da norme settoriali specifiche mediante allegati che concernono i servizi finanziari (allegato IX) e i servizi di telecomunicazione (allegato X). Anche le eccezioni alla clausola della nazione più favorita e gli obblighi specifici delle Parti sono contenuti negli allegati all'Accordo (allegati VII e VIII).

Il campo d'applicazione dell'Accordo sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 3.1). Anche le definizioni sono simili a quelle del GATS (art. 3.3). Le persone giuridiche di una Parte contraente comprendono non soltanto le persone giuridiche domiciliate e attive in una delle Parti, ma anche quelle domiciliate e attive in un altro Stato membro dell'OMC se tali persone sono in possesso o sono controllate da persone fisiche o giuridiche domiciliate e attive sul territorio di una delle Parti contraenti dell'ALS. In tal modo è garantito che i diritti consentiti nell'ambito dell'ALS non siano più limitati rispetto a quelli del GATS. Allo
stesso tempo questa clausola consente di evitare che entità di Paesi terzi beneficino dell'Accordo. Le disposizioni relative all'accesso al mercato (art. 3.5), al trattamento nazionale (art. 3.6), agli impegni supplementari (art. 3.7), alla trasparenza (art. 3.11), ai monopoli e ai prestatori esclusivi di servizi (art. 3.12), alle pratiche commerciali (art. 3.13), alle eccezioni di natura generale e a quelle legate alla sicurezza nazionale (art. 3.16) sono identiche a quelle del GATS.

Per quanto concerne la clausola della nazione più favorita (art. 3.4), l'articolo si allinea in gran parte alla disposizione corrispondente del GATS. Tuttavia gli ALS con Stati terzi notificati nell'ambito dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto dalla suddetta clausola. Le Parti si impegnano inoltre a notificarsi le agevolazioni commerciali concesse a Stati terzi in virtù di ALS e, su richiesta dell'altra Parte, a negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento almeno altrettanto favorevole.

11 12

RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1.B

1401

L'articolo relativo a pagamenti e trasferimenti per transazioni correnti (art. 3.14) e l'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.15) prevedono che le Parti contraenti si astengano dall'imporre restrizioni ai pagamenti e ai trasferimenti, salvo qualora questi ultimi pregiudichino gli obblighi previsti dall'FMI.

Le disposizioni sulla regolamentazione interna (art. 3.8), sul riconoscimento delle qualifiche (art. 3.9) e sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi (art. 3.10) sono identiche a quelle del GATS.

Servizi finanziari Per tener conto delle specificità del settore finanziario, alle regole orizzontali si aggiungono disposizioni specifiche per i servizi finanziari, che sono contenute nell'allegato IX.

Esse riprendono diversi elementi dell'allegato corrispondente del GATS, quali le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, del commercio di titoli), le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle misure prudenziali.

L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali ha potuto essere controbilanciata nell'ambito del presente Accordo, che prevede di sottoporre queste ultime a un esame di proporzionalità. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizioni commerciali né devono applicarsi in maniera discriminatoria. Inoltre, le Parti applicano, nella misura del possibile, i principi e gli standard enunciati dai principali organi internazionali pertinenti (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Le disposizioni specifiche integrano alcuni principi contenuti nel memorandum d'intesa all'accordo dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari che l'Ucraina, a differenza della Svizzera e di altri Stati dell'AELS, non ha ripreso al momento della sua adesione all'OMC. In tal modo l'Ucraina ha accettato di ammettere anch'essa in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti ai sistemi pubblici di pagamento e di clearing come pure alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, nonché la partecipazione ad
organismi regolamentari autonomi o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie alla fornitura di servizi finanziari. Ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento dei dati necessari allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate per la protezione dei dati personali.

Le Parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza e di esecuzione delle procedure di applicazione. In tema di trasparenza, le autorità competenti delle Parti contraenti sono ad esempio tenute a fornire, su richiesta delle persone interessate, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e a indicare i termini normalmente necessari per l'ottenimento di quest'ultima. Per quanto riguarda le procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti sono tenute, ad esempio, a trattare le domande in maniera rapida e a concedere l'autorizzazione una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti. Il rilascio di tale documento deve avvenire entro un termine ragionevole dalla data della richiesta.

1402

Servizi di telecomunicazione Norme specifiche per i servizi di telecomunicazione sono contenute nell'allegato X dell'Accordo e completano le disposizioni orizzontali. Tali norme si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS.

Esse comprendono alcuni principi di concorrenza e standard minimi che disciplinano l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Essi devono inoltre offrire la «colocation», che consiste nel dare la possibilità di istituire nei loro locali le attrezzature necessarie per l'interconnessione. Se gli impresari non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a contribuire alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi d'interconnessione appropriati. Analogamente al GATS, le disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione contengono norme sul servizio universale, prevedono procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle risorse limitate e obbligano le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità preposte alla regolamentazione da qualsiasi prestatore di servizi di telecomunicazione.

Impegni specifici In maniera analoga al GATS, gli elenchi degli impegni specifici nazionali, basati sul metodo delle liste positive, costituiscono l'inventario dei settori soggetti alle regole di accesso ai mercati e del trattamento nazionale (art. 3.17). Secondo il metodo degli elenchi positivi, la mancata iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non si assume impegni in quanto all'accesso al mercato e al trattamento nazionale.

Nel presente Accordo l'Ucraina, i cui impegni nel quadro dell'OMC sono notevoli, concede un livello che si colloca oltre i suoi impegni in vigore in seno all'OMC in due settori di interesse per gli esportatori svizzeri. Da un lato l'Ucraina contrae impegni in materia di ammissione e di soggiorno temporaneo per gli installatori e gli addetti alla manutenzione di macchinari e attrezzature. Dall'altro apre l'accesso non discriminatorio ai mercati per quanto concerne i seguenti servizi di
logistica: servizi di mediazione di merci, servizi di verifica delle fatture, servizi di stesura dei documenti di trasporto, servizi d'ispezione e di prelievo di campioni, servizi di ricezione e accettazione delle merci.

Gli impegni d'accesso ai mercati che la Svizzera ha assunto corrispondono ampiamente ai livelli concessi nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare negli accordi conclusi con Giappone, Repubblica di Corea e Colombia. Questo livello di impegni della Svizzera corrisponde alla seconda offerta trasmessa nel quadro dei negoziati del Ciclo di Doha. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto all'elenco degli impegni assunti nell'ambito del GATS. Tutti i nuovi impegni della Svizzera corrispondono alle disposizioni legislative interne già in vigore.

L'Accordo contiene inoltre una clausola di riesame (art. 3.18), secondo cui gli elenchi degli impegni specifici dovranno essere riesaminati periodicamente dalle Parti per giungere a un livello di liberalizzazione maggiore.

1403

Investimenti Le disposizioni del capitolo sugli investimenti (cap. 4) dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina si applicano sia all'accesso al mercato per gli investimenti diretti («pre-establishment») sia in parte al trattamento degli investimenti esistenti («post-establishment»). Le disposizioni del capitolo si applicano a tutti i settori economici ad eccezione dei servizi, poiché questi ultimi sono trattati nel capitolo specifico dell'ALS sullo scambio di servizi. Il capitolo sugli investimenti riprende in parte, per quanto riguarda la fase di protezione degli investimenti, le disposizioni dell'Accordo bilaterale con l'Ucraina sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (APPI), in vigore dal 21 gennaio 199713. In caso di conflitto, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono su quelle dell'ALS. Il capitolo sugli investimenti dell'ALS e dell'APPI presi congiuntamente coprono il ciclo completo dell'investimento.

L'ALS prevede che gli investitori delle Parti contraenti abbiano il diritto di effettuare, amministrare, utilizzare e, all'occorrenza, di liquidare gli investimenti diretti sul territorio di un'altra Parte contraente alle stesse condizioni degli investitori nazionali o stranieri (art. 4.4). Sono considerati investimenti diretti le partecipazioni per un ammontare di almeno il 10 per cento, direttamente o indirettamente, del totale delle azioni con diritto di voto in questa impresa (art. 4.2 lett. a). Sono considerati investitori ai sensi dell'ALS le persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente, ad eccezione delle società offshore. Il divieto di discriminazione ­ sulla base dei principi del trattamento nazionale (art. 4.4) e della nazione più favorita (art. 4.5) ­ si applica in linea di massima senza eccezioni. Le clausole di trattamento più favorevoli derivanti da accordi di libero scambio, da accordi di protezione degli investimenti o da convenzioni di doppia imposizione non rientrano tuttavia nell'obbligo NPF, come accade normalmente. Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono possibili soltanto per le misure e i settori economici elencati nelle liste di riserva (liste negative) delle Parti contraenti (art. 4.11, allegato XI).

Le riserve svizzere vertono tipicamente sull'acquisto
di immobili, su determinate disposizioni del diritto delle società e su qualche prescrizione nel settore dell'energia. L'unica riserva attuale dell'Ucraina relativa al trattamento nazionale concerne l'acquisizione di terreni agricoli. Rimane possibile l'iscrizione di ulteriori riserve nella lista negativa, a condizione che il livello generale degli impegni assunti dalle Parti contraenti (Ucraina e Stati dell'AELS) non si riduca e che le altre Parti siano notificate o, su loro richiesta, consultate (art. 4.11 par. 4). Le Parti riesamineranno periodicamente queste riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 4.11 par. 2, art. 4.15).

L'Accordo prevede inoltre la libertà di movimento di capitali e pagamenti (art. 4.12). Tuttavia, a determinate condizioni, questi trasferimenti potranno essere limitati qualora siano fonte di serie difficoltà per la bilancia dei pagamenti (art. 4.13). I divieti nell'ambito dell'Accordo sulle misure concernenti gli investimenti e legate al commercio dell'OMC sono inseriti in tale capitolo e quindi soggetti al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'ALS (art. 4.10). Il capitolo contiene inoltre una disposizione secondo cui lo Stato ospitante un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente garantisce uno standard di diritto internazionale per il trattamento di tale investimento (art. 4.3). Lo Stato che ospita 13

RS 0.975.276.7

1404

un investimento mantiene il diritto di adottare misure di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza, ambiente nonché altre misure a scopi precauzionali (art. 4.8 par. 1). La disposizione successiva (art. 4.8 par. 2) prevede in aggiunta che una Parte contraente non può derogare né proporre di derogare alle misure summenzionate al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento di un investitore di una Parte contraente o di uno Stato terzo.

Affinché l'investitore di una Parte contraente sia in grado di gestire un investimento effettuato sul territorio di un'altra Parte contraente, una disposizione relativa al personale chiave prevede che l'investitore e il suo personale con funzioni chiave (ad es. dirigenti, consulenti, esperti) possano recarsi nello Stato ospite (art. 4.7). Tuttavia, rimane espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Questa disposizione non implica dunque per la Svizzera alcun obbligo che vada al di là della sua legislazione interna.

Per quanto concerne le abituali eccezioni relative, in particolare, alla protezione dell'ordine pubblico e della sanità, le regole sancite nell'articolo XIV del GATS si applicano mutatis mutandis (art. 4.14).

Proprietà intellettuale Le disposizioni dell'ALS relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 5 e allegato XIII) obbligano le Parti a mettere a punto una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e a garantirne l'applicazione. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio14 (Accordo TRIPS).

Come in altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, le Parti confermano gli obblighi loro derivanti da diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, rivista a Stoccolma il 24 luglio 196715, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche16, rivista il 24 luglio 1971, Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori
di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione17, Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT18, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Ginevra il 1 maggio 197719, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale delle marche20). Esse si impegnano inoltre, qualora non l'abbiano già fatto, ad aderire al massimo entro il 31 dicembre 2011 ad importanti accordi in materia di armonizzazione e di protezione della proprietà intellettuale (Atto di Ginevra del 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali21, il Trattato dell'Organizzazione mondiale

14 15 16 17 18 19 20 21

RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.9 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4

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della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore22 e il Trattato dell'OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi23 e Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali24 (nella versione rivista del 1978 e del 1991).

L'allegato XIII dell'Accordo principale fissa gli standard di protezione materiali relativi ad ambiti specifici del diritto della proprietà intellettuale, che corrispondono in linea di massima agli standard europei e che, in diversi ambiti, vanno oltre il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS.

Ciò concerne in particolare le disposizioni del capitolo relative alla protezione dei brevetti (restrizioni delle eccezioni autorizzate alla protezione dei brevetti analogamente alla Convenzione sul brevetto europeo) (allegato XIII, art. 4). L'Accordo prevede inoltre una disposizione che obbliga tra l'altro gli Stati a conferire una protezione dei brevetti per le invenzioni biotecnologiche e a prevedere un certificato complementare di protezione di una durata massima di cinque anni per i brevetti nel settore farmaceutico e agro-chimico in caso di accorciamento della durata effettiva di protezione a seguito di una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. L'Accordo prevede inoltre delle disposizioni concernenti la protezione dei marchi (allegato XIII, art. 3), disegni e modelli industriali (allegato XIII, art. 6) nonché misure alla frontiera (allegato XIII, art. 10 e 11). Sancisce anche una protezione più elevata di quella prevista dagli accordi internazionali esistenti in materia sulle indicazioni geografiche (allegato XIII, art. 7) e le indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi (allegato XIII, art. 7bis). Vieta in particolare la registrazione e l'utilizzazione abusiva come marchi o nomi di imprese dei nomi geografici delle Parti, incluse le designazioni derivate quali «Switzerland», «Svizzera», «Swiss», nonché dei loro stemmi, bandiere ed emblemi.

A livello di protezione dei dati non divulgati (allegato XIII, art. 5), le Parti hanno convenuto una durata di protezione di dieci anni per i prodotti agrochimici. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, la durata della protezione è stabilita come segue: tre anni di esclusività dei dati, due anni di protezione
contro la commercializzazione con una proroga possibile di un anno in determinati casi. Le disposizioni concernenti la protezione dei dati non divulgati nel settore dei prodotti farmaceutici aumentano il livello di protezione rispetto a quello attualmente in vigore in Ucraina e garantiscono maggiore sicurezza giuridica e trasparenza. Inoltre le disposizioni concernenti la protezione dei dati non divulgati prevedono un adattamento automatico del livello di protezione verso l'alto nel caso in cui l'Ucraina dovesse concordare un livello di protezione più elevato con un altro partner di libero scambio, come ad esempio l'UE (allegato XIII, art. 5 par. 7). Le Parti intendono anche approfondire la loro collaborazione in materia di proprietà intellettuale (allegato XIII, art. 13).

22 23 24

RS 0.232.151 RS 0.232.171.1 RS 0.232.162

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Appalti pubblici Il capitolo 6 (Appalti pubblici) regolamenta le condizioni e le procedure di accesso agli appalti pubblici tra le Parti, che si impegnano ad aprire il loro mercato su base reciproca. Esso riprende le principali disposizioni dell'Accordo plurilaterale dell'OMC attualmente in revisione (AAP25 riveduto).

Questo concerne segnatamente la portata e il campo d'applicazione (art. 6.2) i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (secondo i quali ogni Parte accorda ai beni e ai servizi delle altre Parti e ai loro fornitori un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato a beni, servizi e fornitori nazionali, art. 6.4), il divieto di misure di compensazione chiamate «offsets» (art. 6.7), le informazioni sul sistema delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti (art. 6.5), le condizioni di partecipazione (allegato XIV, art. 4), la documentazione relativa agli appalti pubblici (allegato XIV, art. 7), i termini (allegato XIV, art. 10), le offerte e le aggiudicazioni (allegato XIV, art. 11­14), la trasparenza e la divulgazione delle informazioni (allegato XIV, art. 18), le procedure di ricorso (allegato XIV, art. 20) unitamente alle clausole di eccezione (art. 6.11). Analogamente all'AAP riveduto, l'Accordo prende in considerazione l'evoluzione delle pratiche attuali in materia di appalti pubblici, in particolare il ruolo degli strumenti elettronici nell'aggiudicazione degli appalti.

L'accesso ai mercati è garantito per gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione che figurano negli impegni della Svizzera nell'ambito dell'AAP del 15 aprile 199426 (allegato XV).

Come avviene nel quadro dell'AAP nei confronti degli altri Stati dell'AELS e dell'UE nonché nell'ambito degli ALS tra gli Stati dell'AELS con Cile, Colombia, Perù e i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), la Svizzera ha sottoposto, su base reciproca, anche il livello comunale alle disposizioni corrispondenti dell'Accordo. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera e l'Ucraina applicano gli stessi, ovvero quelli dell'AAP.

Ulteriori disposizioni concernono l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (art. 6.9), la modifica degli elenchi degli enti aggiudicatori (allegato XIV, art. 9) e la cooperazione tecnica (art. 6.10), soprattutto nell'ottica
di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e della partecipazione delle PMI. Il capitolo contiene inoltre una clausola di negoziazione, che prevede la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte potrebbe concedere a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 6.13).

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le disposizioni dell'ALS apportano agli Stati dell'AELS e all'Ucraina un livello di accesso al mercato reciproco praticamente equivalente a quello derivante dall'AAP ed equivalente ­ per quanto riguarda il livello dei distretti e dei Comuni ­ a quello dell'Accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e la Comunità europea27. Questo risultato riveste ancora maggiore importanza se si considera che l'Ucraina, contrariamente agli Stati dell'AELS, non è per ora membro dell'AAP.

25

26 27

Dal dicembre 2006, le Parti contraenti dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici sono concordi sul progetto dell'AAP rivisto. I negoziati sugli impegni specifici di ogni Paese sono tuttavia ancora in corso.

RS 0.632.231.422 Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68).

1407

Concorrenza La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti all'estero, può essere ostacolata da restrizioni alla concorrenza dovute alle imprese. È per questo che gli ALS dell'AELS prevedono solitamente delle regole per proteggere la concorrenza da pratiche che ne ostacolano il funzionamento; ciò nonostante esse non tendono all'armonizzazione delle politiche delle Parti contraenti in materia di concorrenza.

Nel capitolo 7 (Concorrenza), le Parti riconoscono che certe pratiche commerciali anticoncorrenziali sono incompatibili con il buon funzionamento dall'ALS (art. 7).

Vengono espressamente citati a questo proposito gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concertate ­ qualora siano anticoncorrenziali ­ e gli abusi di posizione dominante. Le imprese pubbliche e le imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi non possono più mantenere o adottare pratiche anticoncorrenziali.

Inoltre, l'Accordo prevede norme tese a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti per quanto concerne l'applicazione della loro legislazione in tale ambito. Si cita, tra queste, l'incoraggiamento a scambiare informazioni (art. 7 par. 5). Lo scambio di informazioni rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede inoltre la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al capitolo 7 in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 7 par. 6).

Le controversie relative all'applicazione delle regole del capitolo 7 non sono soggette al meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 9 (art. 7 par. 7).

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie Il Comitato misto (art. 8 par. 1) è l'organo istituito dal capitolo 8 (Disposizioni istituzionali) per garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta delle sue norme. È composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti e, quale organo paritetico, decide per consenso. Ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto degli impegni presi dalle Parti (art. 8 par. 2 lett. a), di sorvegliare i lavori dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti in virtù dell'Accordo (art. 8 par. 2 lett. d), di tenere consultazioni in
caso di problemi nell'applicazione e interpretazione dell'Accordo (art. 8 par. 2 lett. e) e di sorvegliarne lo sviluppo (art. 8 par. 2 lett. c). Il Comitato misto formula raccomandazioni ed elabora proposte di modifiche dell'Accordo all'attenzione delle Parti contraenti e le sottopone per approvazione e ratifica secondo le procedure proprie di ciascuna Parte. L'Accordo conferisce inoltre competenze decisionali al Comitato misto (art. 8. par. 4), pertanto il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 8 par. 7). Tale decisioni del Comitato misto rientrano generalmente in Svizzera nella competenza del Consiglio federale, che approva i trattati d'importanza minore conformemente all'articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione28 (LOGA). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale di tali emendamenti nel suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi nell'ambito della sua competenza. La competenza di emendare gli allegati e il protocollo è delegata al Comitato misto al fine di semplificare la procedura per gli 28

RS 172.010

1408

adattamenti tecnici facilitando in tal modo la gestione degli accordi. Gli allegati dell'ALS degli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente, in particolare per tener conto delle evoluzioni nel sistema del commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner).

Il capitolo 9 (Composizione delle controversie) prevede una procedura dettagliata di consultazione e di arbitrato (art. 9.1­9.10), che può essere avviata se una Parte ritiene che una misura adottata da un'altra Parte violi l'Accordo. Se la controversia concerne sia le disposizioni dell'ALS sia le disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere di sottomettere il caso alla procedura di composizione delle controversie dell'ALS o a quella dell'OMC (art. 9.1 par. 2). Una volta effettuata, la scelta della procedura è definitiva.

L'articolo 9.2 disciplina le consultazioni formali che le Parti sono obbligate a tenere prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede le consultazioni informa della sua richiesta anche le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto, a meno che le Parti coinvolte non dispongano altrimenti. In tal caso le consultazioni sono bilaterali (tra l'Ucraina da un lato e il Paese o i Paesi dell'AELS dall'altro). Se la controversia è composta in via amichevole, le altre Parti contraenti dell'Accordo ne vengono informate (art. 9.3 par. 6).

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (entro 15 giorni per le questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o se la Parte oggetto del reclamo non ha risposto entro 10 giorni o non avvia le consultazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione della Parte attrice, la Parte attrice è abilitata a esigere la costituzione di un tribunale (art. 9.4). Come in altri ALS dell'AELS, le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità d'intervenire nella procedura
d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 9.4 par. 6).

Il tribunale si compone di tre membri; la Parte attrice e la Parte oggetto del reclamo presentano ognuna un membro (art. 9.4 par. 3) e i due membri così nominati scelgono un terzo membro che presiede il tribunale, conformemente al Regolamento facoltativo della Corte permanente di arbitrato, al quale rinvia l'Accordo. Al massimo entro 90 giorni dalla sua costituzione, il tribunale rende noto il suo rapporto iniziale, in merito al quale le Parti alla controversia possono pronunciarsi entro 14 giorni (art. 9.6 par. 1 e 2). Il tribunale formula la sua decisione finale entro 30 giorni dalla data di ricezione della sua prima decisione (art. 9.6 par. 1). La decisione finale del tribunale arbitrale è conclusiva e vincolante per le Parti alla controversia (art. 9.6 par. 3). Essa viene resa pubblica, salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia (art. 9.6 par. 2). Le Parti alla controversia adottano misure appropriate per attuare la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta l'attuazione convenuta, le Parti tengono nuove consultazioni (art. 9.9 par. 1). Se non si raggiunge un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente i benefici accordati alla Parte oggetto del reclamo ai sensi dell'Accordo (art. 9.9 par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria delle concessioni derivanti dall'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici che hanno subito pregiudizio a causa delle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

1409

Preambolo, disposizioni generali e finali Il preambolo e le disposizioni sull'obiettivo dell'Accordo (art. 1.1) contenute nel capitolo 1 (Disposizioni generali) definiscono gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'ALS.

L'articolo 1.1. menziona gli obiettivi cui mira l'Accordo e la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle regole dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la liberalizzazione reciproca degli appalti pubblici, la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'estensione e lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Nel capitolo 10 (Disposizioni finali), una clausola evolutiva di portata generale prevede che le Parti contraenti riesaminino l'Accordo alla luce dei più recenti sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC, e valutino anche le possibilità di sviluppare e di approfondire la cooperazione prevista dall'Accordo. Compete in particolare al Comitato misto effettuare regolarmente tale riesame (art. 10.3).

Altri articoli concernono il campo d'applicazione territoriale (art. 1.4) e l'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità regionali e locali (art. 1.5). L'Accordo non influisce sulle relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'AELS (art. 1.2).

La disposizione sulla trasparenza (art. 1.6), disciplina l'obbligo d'informazione delle Parti, che sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, prescrizioni, decisioni amministrative e sentenze giudiziarie. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'ALS. Le Parti si impegnano a rispondere senza indugio a domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti, senza essere tenute a divulgare informazioni confidenziali.

Il capitolo 10 (Disposizioni finali) contiene una clausola evolutiva di portata generale in base alla quale le Parti esaminano l'accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali nel quadro dell'OMC e valutano inoltre la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione stabilita dall'Accordo.

Spetta al Comitato misto procedere regolarmente a tale esame (art. 10.3).

L'Accordo contiene inoltre disposizioni sull'adempimento degli obblighi (art. 10.1),
sugli allegati, protocolli e appendici (art. 10.2), sugli emendamenti (art. 10.5), sul rapporto con altri accordi internazionali (art. 1.3), sull'adesione di nuove Parti (art. 10.6), sul recesso e l'estinzione (art. 10.7) e sull'entrata in vigore (art. 10.8).

Designa inoltre il Regno di Norvegia quale Stato depositario (art. 10.9).

Disposizioni sullo sviluppo sostenibile Nel preambolo le Parti contraenti dichiarano tra l'altro il loro attaccamento ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite29 e della Dichiarazione universale dei diritti umani nonché la loro adesione ai principi delle convenzioni dell'OIL in materia di sviluppo economico e sociale e di rispetto delle norme concernenti il diritto del lavoro. Le Parti contraenti ribadiscono anche la loro volontà di proteggere l'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti contraenti sottolineano nel preambolo il loro appoggio ai principi della buona gestione aziendale, l'intenzione di promuovere la trasparenza e la volontà di agire contro la corruzione.

29

RS 0.120

1410

L'Accordo prevede, nel corpo del testo principale, una serie di eccezioni che permettono alle Parti contraenti di adottare misure per proteggere l'ambiente e la salute pubblica (inserimento nell'ALS delle disposizioni dell'OMC in tale ambito). Tali eccezioni concernono i capitoli seguenti: Scambi di merci (art. 2.17); Servizi (art. 3.16); Investimenti (art. 4.14) e Appalti pubblici (art. 6.11). Inoltre, anche le disposizioni analoghe nell'ambito dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8) e quelle concernenti gli ostacoli tecnici al commercio (art. 2.9) permettono alle Parti contraenti di adottare misure a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il capitolo 4 «Investimenti» contiene una disposizione aggiuntiva secondo cui lo Stato che ospita un investimento ha la possibilità di adottare misure di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente nonché altre misure a scopi precauzionali (art. 4.8 par. 1). La disposizione successiva (art. 4.8 par. 2) prevede inoltre che una Parte contraente non può derogare né proporre di derogare a tali misure al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento di un investitore di una Parte contraente o di uno Stato terzo.

L'articolo 1.3 (Rapporto con altri accordi internazionali) prevede che le disposizioni del presente Accordo non possono essere applicate in modo contraddittorio rispetto agli obblighi contratti in virtù di altri accordi internazionali, compresi gli accordi nei settori dell'ambiente, degli standard di lavoro o dei diritti umani (ad es. accordi multilaterali in materia di ambiente, convenzioni dell'OIL, Statuto delle Nazioni Unite).

A livello istituzionale il Comitato misto ha la facoltà di trattare, quale organo incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta della sue norme, tutte le disposizioni coperte dal presente Accordo, comprese quelle relative all'ambiente, ai diritti umani e agli standard di lavoro (cfr. qui di seguito Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie). A tale scopo le Parti hanno convenuto di riesaminare l'Accordo nel quadro del Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore, alla luce degli sviluppi internazionali nel campo del commercio e dello sviluppo sostenibile (art. 10.4).

11.2.1.3

Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina

Oltre all'ALS, ogni Stato dell'AELS ha concluso con l'Ucraina un Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Gli accordi agricoli bilaterali sono legati all'AELS e non possono esplicare effetti giuridici autonomi (art. 2.1 par. 2 dell'ALS, e art. 9 dell'Accordo agricolo Svizzera-Ucraina). L'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2).

Per quanto concerne il settore non tariffario, l'Accordo rinvia alle pertinenti regole dell'ALS (art. 7). Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati (art. 8). In caso di controversie si applica per analogia la procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS. Le regole di origine e le disposizioni in materia di procedure doganali pertinenti dell'ALS si applicano al commercio dei prodotti agricoli coperti dall'Accordo agricolo bilaterale (art. 4).

Nel settore tariffario, le Parti si scambiano concessioni tariffarie per una serie di prodotti. Le concessioni accordate dalla Svizzera all'Ucraina (allegato 2 dell'Accordo agricolo) consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi all'importazione per alcuni prodotti agricoli per i quali l'Ucraina ha manifestato un interesse 1411

particolare, in particolare un accesso in franchigia doganale ­ nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC­ per determinati tipi di carne, frutta e verdura. Per quanto concerne gli oli, la Svizzera ha accordato all'Ucraina una concessione per l'olio di girasole in bottiglie da al massimo 2 litri per l'alimentazione umana nei limiti di un contingente annuo di 200 tonnellate. Anche l'olio di girasole può essere importato in franchigia doganale se serve alla produzione di maionese (o altri prodotti della linea tariffaria 2103.9000) o ad usi tecnici.

Le concessioni accordate dalla Svizzera si inseriscono nel quadro di quelle accordate ad altri partner di libero scambio o in maniera autonoma nell'ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SGP), ad eccezione delle concessioni per l'olio di girasole. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. Queste concessioni sostituiscono le concessioni accordate finora in maniera unilaterale nel quadro dell'SGP.

In cambio l'Ucraina concede alla Svizzera (allegato 1 dell'Accordo agricolo) un accesso in franchigia doganale (per lo più con periodi transitori compresi fra 3 e 7 anni) in particolare per specialità di formaggi quali Emmental, Gruyère, Sbrinz e Schabziger, per alcuni frutti, verdure, preparazioni di frutta o di verdura, succhi di frutta, farine, cereali e preparazioni per l'alimentazione degli animali, nonché sigari, sigarette e vino. Accorda inoltre riduzioni di dazi all'importazione, soprattutto per altri tipi di formaggi e per la carne secca.

Nel contesto di negoziazione dell'ALS, la Svizzera e l'Ucraina hanno concluso un memorandum d'intesa (MoU) relativo a un programma di cooperazione bilaterale nel settore agricolo. Tale testo prevede due ambiti di cooperazione principali, il primo nel settore della gestione dei rischi sanitari e fitosanitari e il secondo nel settore dell'enologia sostenibile e di qualità. Un accordo analogo è stato del resto concluso anche tra l'Ucraina da una parte e Islanda e Norvegia dall'altra parte in materia di cooperazione nel settore della pesca.

11.2.1.4

Entrata in vigore

L'articolo 10.8 paragrafo 1 dell'ALS stabilisce che esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito, da parte dell'Ucraina e di almeno uno Stato dell'AELS, dei rispettivi strumenti di ratifica (art. 10.8 par. 2). Per gli Stati dell'AELS che depositeranno i loro strumenti di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultima avverrà il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica (art. 10.8 par. 3). In virtù dell'articolo 10.8 paragrafo 4 dell'ALS e dell'articolo 9 dell'Accordo agricolo bilaterale, quest'ultimo entra in vigore simultaneamente all'ALS.

11.2.1.5

Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni La Svizzera accorda già all'Ucraina, su base autonoma nel quadro dell'SGP, concessioni tariffarie unilaterali di portata ampiamente paragonabile a quelle previste dall'Accordo. Dato che una parte considerevole delle importazioni provenienti dall'Ucraina è già esonerata dai dazi doganali nell'ambito dell'SGP, le entrate 1412

doganali subiranno una diminuzione unicamente nella misura (limitata) in cui le concessioni dell'Accordo superino quelle dell'SGP. Nel 2009 le entrate doganali legate a importazioni dall'Ucraina ammontavano a 4,2 milioni CHF (di cui 3,9 mio.

per i prodotti agricoli). La perdita dei dazi doganali che risulterà dall'ALS deve essere messa in relazione con l'ampliamento degli sbocchi per le esportazioni svizzere sul mercato ucraino.

Il crescente numero di ALS da mettere in atto e sviluppare può avere ripercussioni sull'organico della Confederazione. Per il periodo dal 2010 al 2014 sono state messe a disposizione le risorse necessarie. In questo lasso di tempo gli accordi in questione non genereranno alcuna domanda di personale supplementare. Le risorse necessarie alla negoziazione di nuovi accordi e all'approfondimento ed estensione degli accordi esistenti dopo il 2014 saranno valutate nel 2013 dal DFE. Per i Cantoni e i Comuni, gli accordi conclusi con l'Ucraina non avranno ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

Ripercussioni economiche L'ALS garantisce agli Stati dell'AELS, su base reciproca, un accesso non discriminatorio al mercato ucraino per i prodotti industriali. Inoltre gli Stati dell'AELS otterranno un accesso ai mercati di servizi che oltrepassa per certi aspetti il livello di impegno previsto nel quadro dell'OMC. Essi otterranno inoltre un accesso al mercato degli appalti pubblici ampiamente paragonabile a quello previsto dall'AAP attualmente in revisione, un livello di protezione della proprietà intellettuale superiore in diversi ambiti agli standard previsti nell'Accordo TRIPS dell'OMC, nonché agevolazioni e garanzie giuridiche per gli investimenti.

Queste conseguenze sono ancora più importanti se si considera che la Commissione europea ha avviato con l'Ucraina, nel settembre 2008, un processo di negoziazione per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) che prevede in particolare l'istituzione di una zona di libero scambio. L'ALS AELS-Ucraina permetterà agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e soprattutto di prevenire le discriminazioni potenziali sul mercato ucraino a seguito dell'ASA UE-Ucraina in fase di negoziazione. Nel frattempo questo Accordo procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo nei confronti
dell'UE e di tutti gli altri concorrenti che non hanno ancora stipulato un accordo preferenziale con l'Ucraina.

Grazie all'abolizione dei dazi doganali e alla garanzia di un accesso non discriminatorio al mercato dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici, questi accordi con l'Ucraina avranno conseguenze positive sia per le imprese sia per i consumatori svizzeri e ucraini. Gli accordi miglioreranno inoltre in generale la certezza del diritto per le nostre relazioni economiche con l'Ucraina, offrendo agli operatori economici un quadro migliorato e più prevedibile.

Dal momento che le concessioni accordate all'Ucraina dalla Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito dell'SGP e che rientrano tutte nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC (ad eccezione di quelle per l'olio di girasole), non sono da attendersi ripercussioni di rilievo sull'agricoltura svizzera (cfr.

n. 11.2.1.3).

1413

11.2.1.6

Programma di legislatura

L'ALS e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con l'Ucraina rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di ALS con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200830 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200831 sul programma di legislatura 2007­2011.

11.2.1.7

Aspetti giuridici

Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e l'Ucraina sono membri dell'OMC. Essi ritengono che l'ALS sia conforme agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OMC. Gli ALS sono soggetti al controllo degli organi competenti dell'OMC e possono dare luogo a una procedura di composizione delle controversie in tale ambito.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non è in contraddizione con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nei confronti dell'UE né con gli obiettivi della sua politica d'integrazione europea.

Validità per il Principato del Liechtenstein In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'ALS con l'Ucraina. In virtù del Trattato del 29 marzo 192332 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci. In virtù dello stesso Trattato, l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Ucraina si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina Non esistono versioni originali dei testi dei presenti accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera. Tuttavia la stipula di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi adottata in passato dalla Svizzera per la negoziazione e la conclusione di ALS. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201033 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (OLing) nonché alla relativa nota esplicativa che il Consiglio federale ha approvato mediante decisione del 4 giugno 201034. Inoltre, considerato il volume di tali accordi, la redazione di versioni originali nelle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti richiederebbe un impiego sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale dei testi di tali accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera rende tuttavia necessaria la loro traduzione nelle tre lingue ufficiali, ad eccezione dei relativi allegati e protocolli. Gli allegati dell'ALS comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di 30 31 32 33 34

FF 2008 627 660 FF 2008 7470 RS 0.631.112.514 RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/ index.html?lang=it

1414

natura tecnica. In base agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200435 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200436 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna37, o sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS38. Inoltre, le traduzioni del Protocollo sulle regole d'origine e sulle procedure doganali sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane39.

Costituzionalità Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)40, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'ALS può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 10.7 dell'ALS). La denuncia dell'Accordo implica automaticamente la scadenza dell'Accordo agricolo (art. 9 dell'Accordo agricolo). Esso non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale. L'attuazione degli accordi non richiede un adeguamento delle leggi federali.

I presenti Accordi contengono disposizioni che fissano norme di diritto (concessioni doganali, principio della parità di trattamento ecc.). Per sapere se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr.

anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 200241 sul Parlamento, LParl), che richiederebbero il referendum facoltativo, va notato, da una parte, che le disposizioni degli accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge del 9 ottobre 198642 sulle tariffe doganali conferisce
al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altra parte, tali disposizioni non possono essere considerate fondamentali: esse non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale.

Gli impegni assunti con questi Accordi non oltrepassano quelli contratti dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali.

Dal punto di vista del loro tenore, sono concepiti in maniera analoga ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS. Anche la loro importanza giuridica, economica e politica è simile. Le differenze esistenti in alcuni settori rispetto ad accordi conclusi in precedenza (ad es. in materia di agevolazione 35 36 37 38 39 40 41 42

RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.pubblicazionifederali.admin.ch/it.html http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine.aspx http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it RS 101 RS 171.10 RS 632.10

1415

degli scambi) non comportano alcun obbligo supplementare importante per la Svizzera.

Al momento di pronunciarsi sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli ALS conclusi in seguito, le due Camere hanno appoggiato il parere del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Consultazione esterna Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo)43, non è di regola prevista alcuna procedura di consultazione per gli accordi che non sottostanno al referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, salvo se si tratta di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o se la loro esecuzione è affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, gli accordi in questione corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli conclusi finora dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)44 sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione che, laddove necessario, durante i negoziati stessi. Inoltre, dato che gli accordi non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, non è stata organizzata una procedura di consultazione.

43 44

RS 172.061 RS 138.1

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