Decreto del Consiglio federale concernente l'accreditamento dei giornalisti del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero decreta:

1.

La Cancelleria federale (CaF) abroga formalmente l'ordinanza del 30 novembre 2007 sull'accreditamento dei giornalisti (RS 170.61) con effetto dalla data del presente decreto1.

2.

Fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione: a. gli accreditamenti e le tessere di accesso al Centro media di Palazzo federale (CMPF) già rilasciati mantengono la loro validità; b. la CaF è autorizzata a trattare nuove domande di accreditamento o di rilascio di una tessera di accesso al CMPF (o il loro rinnovo); a tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni: 1. i giornalisti possono chiedere: ­ un accreditamento, se esercitano l'attività giornalistica o di cronaca fotografica a titolo di professione principale ­ ossia con un grado di occupazione almeno del 60 per cento rispetto a un impiego a tempo pieno ­ ai fini dell'informazione da Palazzo federale su avvenimenti di politica interna, ­ una tessera di accesso, in tutti gli altri casi, 2. le persone che esercitano un'attività di pubbliche relazioni o pubblicitaria non ricevono né un accreditamento né una tessera di accesso secondo il numero 1, 3. gli accreditamenti e le tessere di accesso rilasciati secondo le disposizioni di cui al numero 1 sono equiparati a quelli di cui alla lettera a.

2 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RU 2011 5579

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Accreditamento dei giornalisti per il Centro media. DCF

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