Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 No. 1104 del 22 settembre 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE 2) Fromage à pâte molle (formaggio a pasta molle), fabbricato secondo il diritto francese e legalmente immesso in commercio in Francia, può essere importato o fabbricato e immesso in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Francia. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Décret no 2007-628 du 27 avril 2007 «relatif aux fromages et spécialités fromagères»3 Code de la consommation, Partie réglementaire, Live 1er: Information des consommateurs et formation des contrats, Titre 1er: Information des consommateurs4 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) J.O. du 29/04/2007 no 14, pages 7628/7635 (NOR ECOC075331D) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 RS 172.021

2011-2006

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5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

27 settembre 2011

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Ufficio federale della sanità pubblica