ad 08.522 Iniziativa parlamentare Facilitare l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero Rapporto del 18 novembre 2010 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 22 dicembre 2010

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 novembre 2010 concernente la facilitazione dell'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere L'iniziativa parlamentare 08.522 presentata dalla consigliera nazionale Thérèse Meyer-Kaelin chiede che l'avente diritto di voto domiciliato all'estero non debba più rinnovare ogni quattro anni la sua iscrizione nel registro elettorale per mezzo di un modulo prestampato, ma che basti la partecipazione a una votazione o a un'elezione affinché esso risulti automaticamente iscritto presso il suo Comune di voto per altri quattro anni.

Il Consiglio federale condivide le riflessioni della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e appoggia la soluzione proposta per gli aventi diritto di voto domiciliati all'estero. È in particolare grato che la Commissione abbia saputo trovare una soluzione adeguata, che tiene conto della situazione e delle possibilità di sviluppo del voto elettronico.

Senza dubbio la soluzione rende più facile agli aventi diritto di voto svizzeri all'estero esercitare e mantenere a lungo termine il loro diritto di voto nel modo meno burocratico possibile.

Non si può certo parlare di una discriminazione degli Svizzeri all'estero per il solo fatto che essi siano tenuti a rinnovare l'iscrizione per poter votare. A differenza di quanto avviene per gli aventi diritto di voto domiciliati in Svizzera, lo Stato non dispone all'estero del potere per sancire un obbligo di annuncio in caso di morte. Per ottenere che i registri degli Svizzeri all'estero rimangano in una certa misura aggiornati, si può procedere soltanto mediante l'obbligo di rinnovo dell'annuncio: in mancanza del rinnovo, il defunto viene stralciato dal registro. In quest'ottica, il periodo di quattro anni per il rinnovo dell'annuncio è un pallido surrogato del meccanismo di iscrizione previsto in materia di registri interni; la norma introdotta nel 2002 secondo cui i Comuni devono inviare a tutti gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, una volta all'anno insieme al materiale di voto, un modulo prestampato di rinnovo dell'annuncio, che datato, firmato e rispedito insieme al materiale di voto all'autorità fa automaticamente decorrere l'iscrizione per altri quattro anni, è una misura che intende favorire gli Svizzeri all'estero. L'abolizione di questo modulo può in parte rendere più difficile per i Comuni un'esecuzione nitida del diritto di voto degli Svizzeri all'estero e soprattutto complicare
la lotta contro eventuali manipolazioni. I meccanismi di controllo contro le manipolazioni, meccanismi che già di per sé vanno tendenzialmente allentandosi, risulteranno ancor più indeboliti.

Giustamente la democrazia Svizzera si fonda sulla fiducia che tutti ripongono negli aventi diritto di voto e nel funzionamento dei nostri processi di democrazia diretta.

La Commissione delle istituzioni politiche procede nel solco di questa tradizione. Il Consiglio federale può oggi condividere questo modo di pensare. Se si dovessero verificare abusi, non è però escluso che i processi di controllo dovranno essere nuovamente rafforzati o ripensati.

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