Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

Allegato (art. 2) Disegno

(LPTes) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20102, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

lo svolgimento di programmi di protezione dei testimoni per persone minacciate a causa della loro collaborazione in un procedimento penale;

b.

la creazione del Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione e i suoi compiti.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone: a.

che a causa della loro collaborazione o della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio; e

b.

senza la cui collaborazione il perseguimento penale sarebbe o sarebbe stato eccessivamente difficile.

Essa si applica anche alle persone che hanno con una persona di cui al capoverso 1 un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1­3 del Codice di procedura penale3 (CPP) e che perciò sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio.

2

1 2 3

RS 101 FF 2011 1 RS 312.0

2009-1842

99

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Alle persone per le quali si svolge un programma di protezione dei testimoni di uno Stato estero o di un tribunale penale internazionale e che per motivi di sicurezza sono trasferite in Svizzera, si applica il capitolo 2 sezioni 4 e 5 della presente legge, a meno che un trattato internazionale vincolante per la Svizzera non contenga disposizioni derogatorie.

3

Capitolo 2: Programma di protezione dei testimoni Sezione 1: Definizione, scopo e contenuto Art. 3

Definizione

Un programma di protezione dei testimoni è un insieme di misure di protezione extraprocedurale dei testimoni, definito in base alle esigenze del caso, con cui s'intende proteggere una persona da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, della sua collaborazione in un procedimento penale.

Art. 4

Scopo

I programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge hanno lo scopo di: a.

proteggere le persone minacciate e, se necessario, le persone a loro prossime durante il periodo in cui perdura la minaccia;

b.

sostenere il perseguimento penale garantendo la disponibilità e la capacità di deporre di una persona;

c.

consigliare e sostenere la persona da proteggere nella salvaguardia dei propri interessi personali e patrimoniali durante il periodo in cui perdura la minaccia.

Art. 5

Contenuto

Un programma di protezione dei testimoni può comprendere in particolare le seguenti misure di protezione extraprocedurale dei testimoni: a.

la sistemazione in un luogo sicuro;

b.

il cambiamento del luogo di lavoro e di domicilio;

c.

la messa a disposizione di strumenti ausiliari;

d.

il blocco della comunicazione di dati sulla persona da proteggere;

e.

la creazione, per il periodo necessario, di una nuova identità della persona da proteggere;

f.

il sostegno finanziario.

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Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni Art. 6

Richiesta

L'autorità responsabile del procedimento può chiedere al Servizio di protezione dei testimoni di svolgere un programma di protezione dei testimoni, se la persona da proteggere ha manifestato la sua disponibilità a collaborare nel procedimento penale.

1

Se occorre presentare una richiesta dopo la conclusione del procedimento penale, tale richiesta è presentata dall'autorità che ha la competenza di decidere in merito alla conclusione del procedimento.

2

3 L'autorità richiedente motiva la richiesta e si esprime in particolare sull'interesse pubblico al perseguimento penale, sull'importanza della collaborazione per il procedimento penale e sulla situazione di minaccia.

La richiesta e la corrispondenza pertinente non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della richiesta.

Art. 7

Esame della richiesta

Il Servizio di protezione dei testimoni esegue una procedura d'esame dettagliata.

Verifica in particolare se:

1

2

a.

la persona da proteggere è gravemente minacciata;

b.

la persona da proteggere è idonea per un programma di protezione dei testimoni;

c.

la persona da proteggere ha precedenti penali oppure se vi sono altre circostanze che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza pubblica o per interessi contrari di terzi, qualora la persona fosse ammessa in un programma di protezione dei testimoni;

d.

non sarebbe sufficiente l'adozione di misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni o di misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi degli articoli 149­151 CPP4;

e.

vi è un interesse pubblico rilevante al perseguimento penale.

Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere: a.

sui presupposti, sulle possibilità e sui limiti di un programma di protezione dei testimoni;

b.

sulle conseguenze per le condizioni di vita.

Durante la procedura d'esame il Servizio di protezione dei testimoni può adottare le misure d'urgenza necessarie a favore della persona da proteggere.

3

4

RS 312.0

101

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Art. 8

Decisione

Il direttore dell'Ufficio federale di polizia decide in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni.

1

Quando pondera gli interessi, egli tiene conto soprattutto dei criteri di cui all'articolo 7 capoverso 2.

2

La decisione è notificata per scritto alla persona da proteggere e all'autorità richiedente indicando i motivi.

3

La persona da proteggere e l'autorità richiedente sono legittimate a ricorrere contro la decisione.

4

5

La decisione non è parte integrante degli atti del procedimento penale.

Art. 9

Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni

Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi, nonché sulle conseguenze della loro violazione.

1

Il programma di protezione dei testimoni inizia soltanto dopo che la persona da proteggere o il suo rappresentante legale ha accordato il consenso scritto.

2

Art. 10

Modifiche del programma di protezione dei testimoni

Il direttore dell'Ufficio federale di polizia decide in merito a modifiche di rilievo del programma di protezione dei testimoni che hanno conseguenze per le condizioni di vita della persona da proteggere.

1

La persona da proteggere può ricorrere contro la decisione. Per il resto la procedura è retta dall'articolo 8 capoversi 3 e 4.

2

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni e sua continuazione dopo la conclusione di un procedimento penale Art. 11

Fine

Il direttore dell'Ufficio federale di polizia può decidere, su proposta del Servizio di protezione dei testimoni, di porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere:

1

a.

non è più minacciata; o

b.

viola gli obblighi concordati.

È possibile porre fine al programma di protezione dei testimoni prima della conclusione passata in giudicato del procedimento penale soltanto dopo aver consultato l'autorità responsabile del procedimento. Se il procedimento è pendente in tribunale, occorre consultare anche il pubblico ministero.

2

102

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Il direttore dell'Ufficio federale di polizia è sempre tenuto a porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere lo chiede espressamente.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la fine del programma di protezione dei testimoni.

Art. 12

Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale

Il programma di protezione dei testimoni continua dopo la conclusione del procedimento penale mediante sentenza passata in giudicato o decreto d'abbandono, se persiste la minaccia e permane l'approvazione a partecipare al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4: Diritti e obblighi della persona da proteggere Art. 13

Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere

La persona da proteggere è tenuta a rivelare al Servizio di protezione dei testimoni le pretese di terzi nei suoi confronti di cui è a conoscenza.

1

2

Il Servizio di protezione dei testimoni garantisce che: a.

durante lo svolgimento del programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere sia raggiungibile per l'esecuzione dei suoi rapporti giuridici; e

b.

terzi possano continuare a far valere le loro pretese nei confronti della persona da proteggere.

Il Servizio di protezione dei testimoni informa terzi sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni se ciò è indispensabile a garanzia delle loro pretese nei confronti della persona da proteggere. Esso conferma loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

3

Art. 14

Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi

Le misure di cui alla presente legge non influiscono sulle pretese nei confronti di terzi della persona da proteggere.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni informa terzi sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni se ciò è indispensabile a garanzia delle pretese della persona da proteggere nei loro confronti. Esso conferma loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

2

Art. 15

Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni

Durante il programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere riceve prestazioni finanziarie dal Servizio di protezione dei testimoni fintanto che e nella misura in cui siano necessarie per la protezione e per finanziare il sostentamento.

1

103

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Per le spese di sostentamento è versato un contributo adeguato alle condizioni economiche. Si tiene conto del reddito e del patrimonio legali del momento, delle relazioni familiari, dell'obbligo di prestare alimenti e sussidi e delle esigenze in materia di sicurezza. Il limite inferiore è determinato in base alle aliquote dell'aiuto sociale del luogo di soggiorno.

2

3 Il Servizio di protezione dei testimoni può esigere il rimborso delle prestazioni, se sono state elargite in base a indicazioni scientemente errate.

Art. 16

Collaborazione nei procedimenti

Nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali o comunali, una persona da proteggere, di cui non si conosce la nuova identità o il luogo di domicilio o di soggiorno, è autorizzata a rifiutarsi di fornire informazioni che consentono di risalire alla sua nuova identità nonché al luogo di domicilio o di soggiorno.

1

2 In vece del luogo di domicilio o di soggiorno va indicato il Servizio di protezione dei testimoni.

Nei procedimenti penali il rifiuto di deporre è retto dalle disposizioni del CPP5, nei procedimenti penali militari dalle disposizioni della Procedura penale militare del 23 marzo 19796.

3

Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati Art. 17

Blocco della comunicazione di dati

Il Servizio di protezione dei testimoni può ordinare a servizi pubblici o a privati di non comunicare determinati dati della persona da proteggere, sempre che le possibilità tecniche disponibili lo consentano.

1

2 I servizi pubblici e i privati contattati per questo motivo garantiscono che il trattamento dei dati non pregiudichi la protezione dei testimoni.

Art. 18

Obbligo di comunicazione e di consegna

I servizi pubblici o i privati contattati dal Servizio di protezione dei testimoni comunicano senza indugio a quest'ultimo le domande d'informazione sulla persona da proteggere loro pervenute.

1

Se i sistemi d'informazione automatizzati sono dotati di verbali delle consultazioni, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere la consegna di estratti che attestano le consultazioni sulle persone da proteggere.

2

Il Servizio di protezione dei testimoni può estendere l'obbligo di comunicazione e di consegna alle domande d'informazione e alle consultazioni riguardanti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

3

5 6

104

RS 312.0 RS 322.1

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Art. 19

Creazione di una nuova identità per il periodo necessario

Per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere da servizi pubblici e da privati che:

1

a.

allestiscano o alterino documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio di protezione dei testimoni; e

b.

trattino tali dati nel loro sistema d'informazione.

Il Servizio di protezione dei testimoni tiene conto degli interessi pubblici o degli interessi degni di protezione di terzi.

2

3 Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l'identità originaria e in seguito cancellati.

È consentito creare una nuova identità temporanea per il periodo necessario anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

4

Art. 20

Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri

In merito alla persona da proteggere l'autorità competente consulta il Servizio di protezione dei testimoni prima di: a.

revocare un permesso di cui agli articoli 32­34 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr);

b.

non prorogare o revocare un permesso di cui agli articoli 62 o 63 LStr;

c.

decidere misure di allontanamento e di respingimento di cui agli articoli 64­68 LStr.

Art. 21

Coordinamento in caso di misure privative della libertà

Il Servizio di protezione dei testimoni prende le decisioni riguardanti la persona da proteggere che si ripercuotono sul tipo e sul luogo dell'esecuzione della carcerazione preventiva, della carcerazione di sicurezza, di una pena detentiva o di un'altra misura privativa della libertà dopo aver consultato le autorità d'esecuzione penale.

Capitolo 3: Servizio di protezione dei testimoni Sezione 1: Organizzazione e compiti Art. 22

Organizzazione

La Confederazione istituisce un Servizio di protezione dei testimoni per proteggere i testimoni conformemente alla presente legge.

1

7

RS 142.20

105

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Il Servizio di protezione dei testimoni è subordinato all'Ufficio federale di polizia.

A livello organizzativo e del personale va separato dalle unità inquirenti.

2

Art. 23 1

Compiti e formazione

Il Servizio di protezione dei testimoni esegue i compiti seguenti: a.

esamina le richieste di elaborazione di un programma di protezione dei testimoni per una persona da proteggere e le sottopone al direttore dell'Ufficio federale di polizia;

b.

esegue le misure necessarie e adeguate nel singolo caso per garantire una protezione efficace;

c.

consiglia e assiste la persona da proteggere e la sostiene nel disbrigo delle questioni personali;

d.

coordina le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni ai sensi della presente legge con le misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi del CPP8;

e.

consiglia e sostiene le autorità nazionali di polizia quando adottano misure di protezione a favore di persone prima e al di fuori di un programma di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge;

f.

esamina le richieste riguardanti la protezione di una persona in Svizzera presentate da uno Stato estero o da un tribunale penale internazionale;

g.

coordina la cooperazione con i servizi esteri competenti;

h.

coordina la cooperazione con i terzi coinvolti, soprattutto con le organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime.

Il Consiglio federale disciplina la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

2

Art. 24

Gestione degli atti e tutela del segreto

Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta delle decisioni e delle misure adottate in relazione alla protezione dei testimoni.

1

Gli atti sono sottoposti alla tutela del segreto. Non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

2

La legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20049 non si applica agli atti riguardanti lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

3

8 9

106

RS 312.0 RS 152.3

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Sezione 2: Trattamento dei dati Art. 25

Sistema d'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d'informazione.

1

Il sistema contiene i dati personali che servono al Servizio di protezione dei testimoni per adempiere i compiti previsti dalla presente legge.

2

3

Il sistema non è collegato ad altri sistemi.

I dati sono trattati esclusivamente dall'unità organizzativa dell'Ufficio federale di polizia competente per la protezione dei testimoni.

4

5

Il Consiglio federale stabilisce in merito al sistema d'informazione: a.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati trattati;

c.

la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

d.

la trasmissione dei dati a terzi in singoli casi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti;

e.

le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati;

f.

la verbalizzazione delle consultazioni.

Art. 26

Dati registrati nel sistema

Il sistema contiene i dati che servono al Servizio di protezione dei testimoni per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni nonché per avere una visione d'insieme della sua situazione personale e patrimoniale, in particolare:

1

a.

delle sue relazioni personali strette e di quelle familiari;

b.

della sua situazione finanziaria;

c.

della sua salute;

d.

dei suoi precedenti penali e di altri eventi e attività che possono influire sulla decisione di ammissione a un programma o sul tipo di oneri e condizioni.

Il sistema contiene inoltre i dati di cui al capoverso 1 sul presunto autore della minaccia e sul suo ambiente necessari al Servizio di protezione dei testimoni per chiarire la situazione di minaccia.

2

Art. 27

Raccolta dei dati

Per raccogliere i dati necessari di cui all'articolo 26 il Servizio di protezione dei testimoni può:

1

a.

accedere direttamente mediante una procedura di richiamo al casellario giudiziale, al sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e mediante una consultazio107

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

ne breve al sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato; b.

richiedere gli estratti dei registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento, degli uffici di stato civile, degli uffici di tassazione e dei controlli degli abitanti;

c.

ordinare ai corpi cantonali di polizia competenti di raccogliere o comunicare i dati sulla persona da proteggere o sulla persona che la minaccia, necessari per eseguire l'esame dell'idoneità o per chiarire la situazione di minaccia;

d.

richiedere informazioni su procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale;

e.

richiedere informazioni ad altri servizi pubblici e a privati, se la persona interessata ha dato il proprio consenso;

f.

interrogare personalmente la persona interessata.

La raccolta e la comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 per conto del Servizio di protezione dei testimoni è gratuita.

2

Capitolo 4: Cooperazione con l'estero Art. 28

Trasferimento e accoglienza di persone da proteggere

L'Ufficio federale di polizia può trasferire all'estero una persona da proteggere o accoglierne una proveniente dall'estero se:

1

a.

è indispensabile per salvaguardare gli interessi di sicurezza rilevanti della persona da proteggere;

b.

il servizio di protezione dei testimoni che la accoglie è in grado di garantire le misure di protezione necessarie;

c.

la persona da proteggere ha dato il proprio consenso;

d.

non ne scaturisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

e.

la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato in questione;

f.

il servizio di protezione dei testimoni che trasferisce la persona da proteggere è in grado di riprenderla in ogni momento;

g.

i costi sono ripartiti secondo i principi di cui all'articolo 29.

Prima di accogliere una persona l'Ufficio federale di polizia chiede l'approvazione dell'autorità che ha la competenza di disciplinare il soggiorno.

2

Art. 29

Ripartizione dei costi

I costi di un trasferimento o di un'accoglienza di cui all'articolo 28 sono ripartiti secondo i principi seguenti:

1

108

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

a.

le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni sono a carico del servizio di protezione dei testimoni richiedente;

b.

le spese per il personale, per il materiale e per misure non concordate con il servizio di protezione dei testimoni richiedente sono a carico del servizio di protezione dei testimoni richiesto.

In singoli casi il servizio di protezione dei testimoni richiedente può eccezionalmente farsi carico anche delle spese per il personale, sempre che l'altra parte accordi la reciprocità.

2

Sono fatti salvi gli accordi sui costi conclusi con un servizio competente estero o di un tribunale penale internazionale retti da un trattato internazionale.

3

Capitolo 5: Tutela del segreto Art. 30

Obbligo del segreto

Chiunque, a causa della sua partecipazione a un programma di protezione dei testimoni, ottiene informazioni su una persona da proteggere o sulle misure di protezione dei testimoni, non può rivelare tali informazioni senza l'autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni informa i partecipanti in merito all'obbligo del segreto.

2

La persona da proteggere non può rivelare informazioni sulle misure di protezione dei testimoni che la riguardano o sulle persone che l'assistono senza l'autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

3

Art. 31

Pena comminata per violazione dell'obbligo del segreto

Chiunque viola l'obbligo del segreto di cui all'articolo 30 è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale10 commina una pena più severa.

1

2 La rivelazione illecita di dati personali o di informazioni sulle misure di protezione dei testimoni è punibile anche dopo la conclusione dell'attività durante la quale i dati sono stati confidati.

10

RS 311.0

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Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Capitolo 6: Vigilanza Art. 32

Rapporto

Il Servizio di protezione dei testimoni presenta al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) un rapporto annuale sulla propria attività.

1

2

Il rapporto contiene in particolare indicazioni riguardanti: a.

il numero dei casi chiusi e di quelli pendenti di protezione dei testimoni;

b.

il numero di nuove identità temporanee create;

c.

il numero delle richieste respinte riguardanti l'ammissione a un programma di protezione dei testimoni;

d.

l'impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;

e.

il numero di ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio federale di polizia e il loro esito.

Art. 33

Richiesta di informazioni e ispezione

Le persone che, nel contesto dell'alta vigilanza delle Camere federali ai sensi della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200211 oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un'ispezione, nei rapporti e nelle raccomandazioni possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure adeguate per raggiungere lo scopo dell'alta vigilanza, senza rivelare le informazioni che permettono di risalire al luogo di soggiorno di una persona da proteggere o alla sua nuova identità.

2

Capitolo 7: Costi Art. 34

Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni

Le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni durante programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest'ultima, o del Cantone richiedente.

1

La Confederazione e i Cantoni si spartiscono equamente le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

2

Il Consiglio federale definisce la chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni.

3

11 12

110

RS 171.10 RS 172.010

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Art. 35

Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni

I Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata da loro richieste in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera e.

1

Il Consiglio federale definisce le prestazioni da risarcire nonché l'importo e le modalità del risarcimento.

2

Capitolo 8: Modifica del diritto vigente Art. 36 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

111

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

Allegato (art. 36)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri Art. 30 cpv. 1 lett. e 1

È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18­29) al fine di: e.

disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nel contesto di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;

2. Legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. j (nuova) e cpv. 2 lett. i (nuova) L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

j.

Servizio federale di protezione dei testimoni conformemente alla legge federale del ...15 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

i.

13 14 15 16

112

Servizio federale di protezione dei testimoni conformemente alla legge federale del ...16 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

RS 142.20 RS 142.51 RS ...; FF 2011 99 RS ...; FF 2011 99

Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

3. Codice penale17 Art. 317bis cpv. 3 (nuovo) Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del ...18 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.

3

Art. 367 cpv. 2 lett. l (nuova) e cpv. 4 (nuovo) Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): 2

l.

Servizio federale di protezione dei testimoni conformemente alla legge federale del ...19 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a­e nonché l.

17 18 19

RS 311.0 RS ...; FF 2011 99 RS ...; FF 2011 99

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Protezione extraprocedurale dei testimoni. LF

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