Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica dell'11 aprile 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008, del 3 aprile 2009, del 7 dicembre 2009 e del 16 novembre 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 17

Adeguamenti salariali

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 2805, 2008 2333, 2009 2347 7725, 2010 7569 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-0729

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

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