11.2.4

Messaggio concernente l'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine del 12 gennaio 2011

11.2.4.1

Basi e compendio dell'Accordo

L'Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (di seguito «Accordo») è stato firmato il 29 aprile 2010, a Berna.

Tale Accordo verte sulla protezione delle indicazioni geografiche (di seguito «IG») e delle denominazioni di origine (di seguito «DO») per tutti i tipi di prodotti, nonché sulla protezione dei nomi dei Paesi, delle divisioni territoriali ufficiali, degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi delle Parti. Esso prevede parimenti una protezione generale per le designazioni geografiche identificanti dei servizi.

L'Accordo bilaterale negoziato fra la Svizzera e la Federazione Russa costituisce una pietra miliare nella strategia seguita dalla Svizzera per migliorare la protezione internazionale delle sue IG e DO, nonché il nome del proprio Paese e della sua bandiera, e ciò per tutti i tipi di prodotti. L'importanza di questo Accordo non risiede unicamente nel ruolo commerciale preponderante che svolge un Paese quale la Russia che non è ancora membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ma anche nel fatto che esso integra elevati standard di protezione per le IG e DO di tutti i tipi di prodotti, una protezione specifica per i nomi dei Paesi e le divisioni territoriali ufficiali delle Parti, nonché per i loro stemmi, le loro bandiere e i loro emblemi. La Svizzera ha fatto in passato esperienze positive in materia concludendo accordi bilaterali1 che assicurano fra le Parti una protezione più elevata e più efficace rispetto a quella esistente a livello multilaterale2. Il fatto di accludere all'Accordo bilaterale un elenco di IG e DO riconosciute e protette dalle Parti assicura a tali designazioni una protezione equiparabile a quella ottenuta mediante registrazioni nazionali nell'altra Parte. La conclusione di tali accordi bilaterali rappresenta quindi per la Svizzera una misura complementare fra le più utili ai negoziati che essa conduce attualmente a livello multilaterale, in particolare nel Ciclo di Doha dell'OMC.

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Cfr. in particolare: Trattato del 7 marzo 1967 con la Repubblica Federale di Germania (RS 0.232.111.191.36); Trattato del 16 novembre 1973 con la Repubblica socialista cecoslovacca (RS 0.232.111.197.41); Trattato del 14 marzo 1974 con la Repubblica Francese (RS 0.232.111.193.49); Trattato del 9 aprile 1974 con lo Stato Spagnolo (RS 0.232.111.193.32); Trattato del 16 settembre 1977 con la Repubblica portoghese (RS 0.232.111.196.54); Trattato del 14 dicembre 1974 con la Repubblica popolare ungherese (RS 0.232.111.194.18); Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7 sui vini e allegato 8 sugli alcolici (RS 0.916.026.81).

Cfr. in particolare art. 22­24 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (Accordo sugli ADPIC, RS 0.632.20, allegato 1C) e art. 6ter della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04) (Convenzione di Parigi).

2010-2795

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La conclusione dell'Accordo bilaterale fra la Svizzera e la Federazione Russa è pienamente in linea con gli sforzi profusi dalla Svizzera in vista di migliorare l'accesso ai mercati dei Paesi del BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) per i prodotti svizzeri, conformemente alla strategia di politica economica esterna per i Paesi del BRIC approvata dal Consiglio federale in occasione della sua seduta del 15 dicembre 2006 e sottoposta all'Assemblea federale nel rapporto del 10 gennaio 2007 sulla politica economica esterna 20063.

Relazioni economiche fra la Svizzera e la Federazione Russa Per la Svizzera, la Federazione Russa è un Paese prioritario della politica economica esterna. Le condizioni quadro giuridiche per lo sviluppo di relazioni economiche con questo Paese sono soddisfatte. Difatti, dal 1991 esiste un accordo di tutela degli investimenti4, dal 1995 un accordo bilaterale di commercio e di cooperazione economica5 e dal 1997 una convenzione di doppia imposizione6. Il Consiglio federale ha adottato una strategia nel 2006 formulando delle proposte riguardo all'estensione delle relazioni economiche reciproche. Gli assi prioritari di questa strategia sono stati definiti nel 2008 in un piano d'azione di tre anni. Il nuovo piano d'azione per il periodo 2011­2013 entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Infine, è previsto l'avvio di negoziati su un accordo di libero scambio con la Federazione Russa e gli Stati membri dell'Unione doganale (Bielorussia e Kazakistan) nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio.

Nel 2009, le esportazioni della Svizzera verso la Federazione Russa si sono attestate a 2.13 miliardi di franchi. Le merci maggiormente esportate, dopo i prodotti farmaceutici (36 %) e i macchinari (24 %), sono i prodotti chimici (8 %), i prodotti agricoli (8%) e gli orologi (7 %). Le importazioni della Svizzera dalla Federazione Russa si sono attestate a 725 milioni di franchi nel 2009. Principali merci importate sono i prodotti chimici (41 %) nonché i metalli preziosi e le pietre preziose (30 %).

Svolgimento dei negoziati Confermando la loro volontà di dar seguito all'impegno assunto nel quadro dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 19947 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa e del Piano d'azione nel settore della cooperazione economica
dell'8 luglio 2008 fra il Ministero dello Sviluppo economico della Federazione Russa e il Dipartimento federale dell'economia della Confederazione svizzera di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle IG e DO, la Confederazione svizzera e la Federazione Russa hanno iniziato nel novembre 2008 i negoziati in tal senso.

L'Accordo bilaterale concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine firmato il 29 aprile 2010 a Berna costituisce il risultato di tale negoziato.

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5 6

7

FF 2007 853 Accordo del 1° dicembre 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti (RS 0.975.277.2).

Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa (RS 0.946.296.651).

Convenzione del 15 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.51).

RS 0.946.296.651

1586

11.2.4.2

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo con la Federazione Russa integra un livello di protezione elevato per le IG e DO delle Parti identificanti dei prodotti, così come per i loro nomi dei Paesi, le divisioni territoriali ufficiali, gli stemmi, le bandiere e gli emblemi. Esso prevede parimenti una protezione generale per le designazioni geografiche identificanti dei servizi.

Con la sua stipulazione, le Parti confermano l'importanza da esse attribuita a una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale fra i due Paesi. Esse riconoscono parimenti il ruolo positivo che le IG e DO possono svolgere per il commercio e lo sviluppo economico regionale dei due Paesi.

Obiettivo e campo d'applicazione (art. 1) L'articolo 1 intende assicurare una protezione efficace alle indicazioni delle Parti definite all'articolo 3 dell'Accordo e protette nel loro Paese di origine. Tali indicazioni concernono il nome del Paese e le divisioni territoriali ufficiali delle Parti (appendice I dell'Accordo) nonché le loro IG e DO (art. 3 cpv. 2 e appendice II dell'Accordo). La portata della protezione conferita a queste diverse designazioni è definita agli articoli 4­6 e 11; gli articoli 7­10 contengono disposizioni che agevolano l'attuazione di tale protezione.

Definizioni e oggetti della protezione (art. 2 e 3) L'articolo 2 dell'Accordo contiene le definizioni dei concetti di IG e di DO.

La definizione dell'«indicazione geografica» corrisponde a quella dell'articolo 22 capoverso 1 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (di seguito «Accordo sugli ADPIC»)8 che rappresenta il riferimento internazionale in materia. L'inserimento di tale definizione nell'Accordo bilaterale è particolarmente utile nella misura in cui la Federazione Russa non è ancora membro dell'OMC e che tale Paese non ha ancora integrato questa nozione nella sua legislazione.

La definizione della DO fornita nel diritto svizzero dall'ordinanza del 28 maggio 19979 sulle DOP e le IGP oppure dall'ordinanza del 14 novembre 200710 sul vino è inclusa nella definizione dell'IG. L'Accordo contiene una definizione della «denominazione di origine» che riflette il fatto di rappresentare la sola definizione attualmente conosciuta nel diritto russo. Essa è parimenti
compresa nella definizione dell'IG fornita dall'Accordo.

L'articolo 3 dell'Accordo enumera le diverse indicazioni protette dall'Accordo.

Sono contemplati due tipi d'indicazioni: i nomi delle divisioni territoriali ufficiali delle Parti i Cantoni svizzeri e le entità costituenti la Federazione Russa) e le IG e DO delle Parti.

L'inserimento nell'Accordo (art. 3 cpv. 1) dei nomi dei Paesi, dei loro aggettivi e delle loro divisioni territoriali, indipendentemente dalla loro qualità di IG o di DO, si prefigge di assicurare loro una protezione generale contro l'impiego illegittimo ai 8 9 10

RS 0.632.20, Allegato 1C RS 910.12, art. 2 RS 916.140, art. 21

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sensi dell'articolo 4, a prescindere dal tipo di prodotti o servizi per i quali essi sono utilizzati. Per assicurare maggior trasparenza, i nomi dei Cantoni, per la Svizzera, e i nomi delle entità costituenti la Federazione Russa figurano nell'appendice I dell'Accordo.

Tutte le IG e DO delle Parti protette nei loro Paesi di origine beneficiano dei meccanismi di protezione previsti dall'Accordo (art. 3). La protezione conferita dall'Accordo si applica indipendentemente dal tipo di protezione di cui beneficiano tali designazioni nel loro Paese di origine: sia per il tramite di una registrazione formale che secondo un altro tipo di protezione (per esempio la protezione sui generis accordata in Svizzera alle IG e DO secondo gli art. 47 segg. della legge del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi). Un certo numero di IG e DO (ossia quelle registrate in quanto tali dalle Parti e quelle particolarmente famose e commercialmente importanti) figurano nelle liste per categoria di prodotti allegate all'Accordo (art. 3 cpv. 1 e appendice II). L'inserimento in tali liste assicura così alle indicazioni contemplate di essere considerate quali IG o DO dalle Parti senza ulteriori formalità e facilita l'attuazione della protezione conferita dall'Accordo sui rispettivi territori delle Parti.

Estensione della protezione (art. 4­6) Il livello di protezione considerato nell'Accordo oltrepassa gli standard comunemente ammessi a livello internazionale, in particolare nel quadro dell'Accordo sugli ADPIC o della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188312 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito: «Convenzione di Parigi»).

L'Accordo assicura a tutte le indicazioni delle Parti contemplate all'articolo 3 una protezione reciproca contro la loro utilizzazione su prodotti identici o comparabili che non sono originari del luogo segnalato dall'indicazione in questione o che non rispondono alle altre condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata, ivi inclusi i cahier de charges per le DOP e le IGP agricole svizzere protette in virtù dell'ordinanza sulle DOP e le IGP (art. 4 cpv. 1 lett. a). La protezione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b si prefigge, dal canto suo, di vietare l'utilizzazione di tali indicazioni su prodotti non identici o
non comparabili che inducono il pubblico in errore quanto all'origine geografica del prodotto o che costituiscono un atto di concorrenza sleale in virtù della Convenzione di Parigi.

L'articolo 4 capoverso 2 dell'Accordo prevede che la protezione conferita al capoverso 1 sarà parimenti applicabile nei casi in cui la vera origine del prodotto è indicata sui prodotti o in quelli in cui l'indicazione protetta sia utilizzata in traduzione, translitterazione o trascrizione, in considerazione delle differenze di scrittura e alfabetiche fra le Parti. La protezione prevista da questo capoverso si estende parimenti ai casi in cui l'indicazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o da altre espressioni analoghe, nonché all'impiego di segni grafici che possono suscitare confusione in relazione a un'indicazione protetta.

L'articolo 4 riprende nei suoi due primi capoversi la soluzione adottata nell'Accordo sugli ADPIC per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici (art. 22 cpv. 2 e art. 23 cpv. 1 dell'Accordo sugli ADPIC), una protezione che la Svizzera cerca di 11 12

RS 232.11 RS 0.232.04

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estendere a tutti gli altri tipi di prodotti nel quadro dei negoziati del Ciclo di Doha dell'OMC.

Nella prospettiva di una lotta più efficace agli atti preparatori alle utilizzazioni non corrette o ingannevoli delle indicazioni protette dall'Accordo che potrebbero verificarsi sul territorio di Paesi terzi, l'articolo 4 capoverso 3 prevede dal canto suo che la protezione dei capoversi 1 e 2 si applichi parimenti nel caso in cui prodotti originari del territorio delle Parti sono destinati all'esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio e nel caso in cui tali prodotti circolano in transito sul territorio di una delle Parti.

L'Accordo assicura una protezione delle indicazioni protette contro la registrazione di marchi di fabbrica o commerciali che non sono conformi ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 4 (art 4 cpv. 4). Tali marchi saranno rifiutati o invalidati, ex officio ­ se la legislazione della Parte lo consente ­ o su richiesta di una Parte interessata.

L'Accordo riprende qui la soluzione adottata nell'Accordo sugli ADPIC per le indicazioni geografiche per le IG dei vini e degli alcolici, estendendola a tutti i prodotti. L'articolo 11 capoverso 1 dell'Accordo include un'eccezione a tale protezione per i marchi anteriori depositati o registrati in buona fede che costituiscono o contengono un'indicazione protetta (vedere di seguito, alla voce «Usi anteriori e misure transitorie»).

L'articolo 4 capoverso 5 prevede che le indicazioni designate all'articolo 3 capoverso 1 non possono diventare generiche.

L'Accordo prevede parimenti una protezione di fondo per le indicazioni delle Parti contemplate all'articolo 3 e utilizzate per indicare dei servizi (art. 4 cpv. 6).

L'Accordo assicura infine una protezione più estesa rispetto agli standard internazionali attuali13 per quanto concerne la protezione degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi delle Parti nella misura in cui la loro protezione si estende, oltre ai marchi, agli altri diritti di proprietà intellettuale e ai segni che possono essere confusi con quest'ultimi (art. 4 cpv. 7).

L'articolo 5 dell'Accordo tratta la relazione tra le IG e le DO identiche o simili. In pratica, è possibile che, nella relazione fra le Parti o fra una Parte e un Paese terzo, una medesima indicazione sia protetta come IG o come DO, in
particolare quando due luoghi diversi in due Paesi diversi hanno il medesimo nome. Nella misura in cui, in linea di principio, entrambe tali indicazioni meritano di essere protette, l'Accordo prevede, al suo articolo 5, una norma applicabile in caso di conflitto che assicura una protezione alle designazioni omonime, a condizione che l'impiego di tali indicazioni su prodotti di origine differente non induca in errore il consumatore riguardo alla loro origine geografica effettiva. Onde evitare di compromettere gli interessi dei produttori e/o di trarre in inganno i consumatori, i prodotti che utilizzano una medesima indicazione dovranno essere chiaramente ed espressamente differenziati gli uni dagli altri, per esempio mediante l'identificazione del Paese di origine sui prodotti in questione. L'Accordo riprende in proposito la soluzione adottata nell'articolo 23 capoverso 3 dell'Accordo sugli ADPIC.

13

Cfr. art. 6ter della Convenzione di Parigi.

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L'articolo 6 dell'Accordo comprende due eccezioni alla protezione conferita dall'Accordo alle indicazioni protette: Il capoverso 1 prevede che ogni persona potrà continuare a utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del proprio predecessore nell'attività commerciale che contiene o consiste in un'indicazione protetta dall'Accordo, a condizione che tale nome non sia usato in modo tale da indurre in errore i consumatori. Questa eccezione corrisponde all'eccezione dell'articolo 24 capoverso 8 dell'Accordo sugli ADPIC.

L'eccezione del capoverso 2 si applica se indicazioni protette dall'Accordo non sono protette o cessano di essere protette nel loro Paese d'origine, oppure se sono cadute in disuso. Quest'ultima eventualità comprende in particolare il caso di cessazione della produzione di prodotti la cui indicazione era protetta. Questa eccezione corrisponde all'eccezione dell'articolo 24 capoverso 9 dell'Accordo sugli ADPIC.

Attuazione dell'Accordo (art. 7­10 e 13) Gli articoli 7­10 contengono disposizioni volte a facilitare l'attuazione delle indicazioni protette dall'Accordo.

L'attuazione della protezione prevista dall'Accordo dinanzi alle autorità nazionali delle Parti incombe in primis ai titolari dei diritti delle indicazioni protette dall'Accordo, ai consumatori e alle loro rispettive associazioni, come è il caso per gli altri diritti di proprietà intellettuale (art. 7). Le Parti sono tuttavia tenute a informarsi e assistersi mutualmente in caso di sospetta utilizzazione non conforme di un'indicazione protetta dall'Accordo in vista di facilitare e sostenere l'attuazione dei diritti da parte delle parti interessate (art. 10).

L'articolo 8 dell'Accordo verte sulla presentazione ed etichettatura dei prodotti.

Esso stabilisce che, se la designazione o la presentazione di un prodotto (per esempio negli elementi della sua etichettatura o del suo imballaggio, nelle intestazioni delle lettere o degli invii, nelle inserzioni o nella pubblicità) è in conflitto con la protezione delle indicazioni previste da questo Accordo agli articoli 4­6 e 11, le Parti prevedono le misure necessarie e le azioni giudiziarie opportune, conformemente alla loro legislazione nazionale, al fine di combattere gli atti di concorrenza sleale o impedire qualsivoglia utilizzazione ingannevole
o falsa di un'indicazione protetta.

L'articolo 9 dell'Accordo s'intitola «Autorità competenti» e si riferisce alle autorità delle Parti che assumono il ruolo di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo. Si tratta delle autorità incaricate delle questioni di proprietà intellettuale in ogni Parte, ossia: il Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale, i Brevetti e i Marchi (ROSPATENT) per la Federazione Russa e l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale per la Confederazione svizzera. Queste autorità consulteranno e collaboreranno a livello nazionale con le autorità nazionali competenti in materia per il trattamento delle questioni che si presenteranno. In caso di modifica dei loro punti di contatto, vi sarà una notifica per via diplomatica, evitando in tal modo una modifica dell'Accordo su tale punto.

L'articolo 10 dell'Accordo prevede una procedura d'assistenza fra le Parti per lottare più efficacemente contro le utilizzazioni non conformi al presente Accordo delle indicazioni protette dall'Accordo. Quest'assistenza consentirà di sostenere l'attuazione dei diritti ad opera delle parti interessate, in particolare i produttori e i consumatori, nonché le loro rispettive associazioni (art. 7). In tal modo, qualora una 1590

parte abbia ragioni di sospettare che un'indicazione protetta dall'Accordo è utilizzata o è stata utilizzata in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo e che tale non conformità è di natura tale da dar luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie, essa ne informerà tempestivamente l'altra Parte fornendogli le informazioni necessarie concernenti tale utilizzazione. L'altra Parte esaminerà la questione e comunicherà i risultati del suo esame alla Parte notificante, nonché le informazioni sulle misure o i mezzi giuridici disponibili per impedire l'utilizzazione non conforme. Questo tipo di meccanismo esiste parimenti in altri accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera e vertenti sulla protezione delle IG14. La trasmissione delle informazioni tra le Parti avverrà per il tramite dei punti di contatto (cfr. art. 9). Essi consulteranno e collaboreranno a livello nazionale con le autorità nazionali competenti per il trattamento di tali questioni.

I mezzi legali applicabili in caso d'utilizzazione non conforme delle designazioni protette dall'Accordo sono quelli in vigore nella Parte in cui ha luogo l'utilizzazione contestata.

L'articolo 13 dell'Accordo prevede che, in caso di divergenza concernente l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le Parti risolvano tale questione entro un termine ragionevole mediante consultazioni.

Usi anteriori e misure transitorie (art. 11) L'articolo 11 dell'Accordo contiene due tipi di disposizioni concernenti gli usi anteriori non conformi alle indicazioni protette dall'Accordo.

L'articolo 11 capoverso 1 contiene un'eccezione alla protezione prevista all'articolo 4 capoverso 4 a favore dei marchi anteriormente depositati, registrati o acquisiti in buona fede in una delle Parti prima che l'Accordo accordasse la protezione a un'indicazione sul territorio di tale Parte. Se il diritto esclusivo sul marchio non può essere negato per dei marchi anteriormente acquisiti in buona fede, tale diritto sul marchio non deve tuttavia mettere in discussione la possibilità di proteggere posteriormente e di utilizzare delle indicazioni protette dall'Accordo. Rimangono tuttavia riservati i principi generali applicabili nel diritto nazionale concernenti l'abuso di diritto, la buona fede o l'errore nella concessione della protezione a un diritto di
proprietà intellettuale.

L'articolo 11 prevede, ai suoi capoversi 2 e 3, dei periodi transitori per consentire ai produttori e commercianti attivi sul territorio delle Parti di mettere fine, entro certi termini, all'impiego delle indicazioni che non sarebbero conformi alla protezione prevista dall'Accordo al momento della sua entrata in vigore oppure successivamente a una modifica dell'Accordo.

Modifiche e denuncia dell'Accordo (art. 12 e 14) L'articolo 12 capoverso 1 dell'Accordo prevede che le Parti possano modificare l'Accordo per mutuo consenso. Secondo il capoverso 2, tali modifiche non dovrebbero arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi anteriori risultanti dal presente Accordo, considerati i casi previsti all'articolo 11 dell'Accordo.

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Cfr. in particolare l'art. 16 dell'Allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

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In prospettiva di facilitare la protezione delle nuove IG o DO fra le Parti e il loro inserimento nelle liste allegate all'Accordo, l'articolo 12 capoverso 3 consente di modificare le liste di IG e DO allegate all'Accordo seguendo una procedura semplificata senza dover procedere alla modifica formale dell'Accordo. Allo stesso modo, ogni nuova indicazione che sarà riconosciuta e protetta in quanto tale dalle Parti o che acquisisce un interesse economico o commerciale importante per una Parte successivamente alla conclusione dell'Accordo potrà essere inclusa nell'appendice II seguendo tale procedura semplificata. La medesima comporta due tappe principali: la notificazione della nuova indicazione da includere ad opera di una Parte nell'appendice II e un termine d'opposizione di sei mesi per l'altra Parte. In caso d'opposizione, i punti di contatto delle Parti, in collaborazione con le altre autorità nazionali interessate, condurranno delle consultazioni per risolvere la questione della protezione dell'indicazione interessata.

La denuncia dell'Accordo può intervenire in qualsiasi momento per iniziativa di una Parte per mezzo di una notificazione scritta all'altra Parte per vie diplomatiche; l'Accordo si estinguerà decorsi sei mesi dalla data di ricezione di tale notificazione (art. 14 cpv. 2).

11.2.4.3

Entrata in vigore

Secondo l'articolo 14 capoverso 1, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notificazione scritta per vie diplomatiche dell'avvenuto espletamento ad opera delle Parti delle loro procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

11.2.4.4

Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Poiché l'applicazione dell'Accordo non richiede adeguamenti legislativi in Svizzera e l'attuazione di tale protezione dipende principalmente dagli aventi diritto e dalle altre parti interessate, esso non comporta conseguenze sulle finanze, né sullo stato del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Ripercussioni economiche Le IG e DO rappresentano uno strumento interessante per la promozione del commercio e dello sviluppo economico regionale delle Parti. Questo strumento può essere utilizzato per la promozione di tutti i tipi di prodotti la cui reputazione o le cui caratteristiche sono legate alla loro origine geografica. Possono essere citati a titolo d'esempio: l'Emmental, il Gruyère, il cioccolato svizzero e gli orologi svizzeri (per la Svizzera) oppure la vodka russa e il caviale russo (per la Federazione Russa).

L'Accordo firmato con la Federazione Russa contribuisce così a migliorare il quadro degli scambi commerciali nonché l'accesso ai rispettivi mercati delle Parti.

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11.2.4.5

Aspetti giuridici

Relazioni con l'OMC e il diritto internazionale L'Accordo rispetta gli obblighi contratti dalla Svizzera nel quadro dell'OMC. Esso è parimenti conforme agli altri obblighi internazionali della Svizzera e ai suoi obiettivi di politica europea.

Costituzionalità Secondo l'articolo 54 capoverso 1 Cost.15, la conclusione di accordi internazionali scaturisce dalla competenza generale della Confederazione per quanto concerne gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione di tali trattati è di competenza dell'Assemblea federale. Non esiste attualmente una legge o un trattato internazionale che autorizzi il Consiglio federale a concludere autonomamente un trattato.

Come indicato precedentemente (sotto 11.2.4.4), l'Accordo non comporta nessun adattamento legislativo per assicurare la sua applicazione in Svizzera ed è suscettibile di essere ben accetto. In virtù dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 200516 sulla consultazione, si ha così rinunciato alla procedura di consultazione. Il trattato non è soggetto al referendum facoltativo cui sono sottoposti i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 2 lettera d numeri 1 e 2 Cost. Benché l'Accordo sia concluso per una durata indeterminata, può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di sei mesi. L'Accordo non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sono sottoposti a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200217 contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Visto che le IG che figurano alle Appendici I e II saranno riconosciute dall'Accordo in quanto soddisfano la definizione delle IG protette, rispettivamente delle DO secondo l'articolo 2 dell'Accordo, si può ritenere che il presente Accordo contiene disposizioni che
fissano regole di diritto che toccano in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. Per contro, certe disposizioni dell'Accordo potrebbero essere considerate quali toccanti compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera Cost. (cfr.

art. 10 e 11 dell'Accordo). Per queste ragioni, il presente Accordo è assoggettato al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera. d numero 3 Cost.

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RS 101 RS 172.061 RS 171.10

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