Legge federale che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20111, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 19982 sull'archiviazione Art. 1 cpv. 1 lett. d 1

La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti: d.

del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;

Art. 4 cpv. 4 4 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato offrono all'Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

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FF 2011 7255 RS 152.1

2011-1350

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2. Legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa Art. 13 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati.

Art. 17 secondo periodo (nuovo) ... Č fatto salvo l'articolo 51a della legge di procedura civile federale.

3. Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti5 Art. 29 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Nei procedimenti secondo il capoverso 1, la deroga all'obbligo di cooperazione prevista all'articolo 160 capoverso 1 lettera b del Codice di procedura civile6 si applica anche ai documenti inerenti ai contatti con consulenti in brevetti abilitati a rappresentare una parte.

4. Legge del 6 ottobre 19957 sui cartelli Art. 40 secondo periodo ... Il diritto di non fornire informazioni č disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

5. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20089 Art. 160 cpv. 1 lett. b 1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare:

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RS 172.021 RS 935.61 RS 173.41 RS 272 RS 251 RS 172.021 RS 272

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b.

produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio;

6. Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 194710 Art. 51a (nuovo) Corrispondenza degli avvocati

L'obbligo di edizione non comprende la produzione di documenti inerenti ai contatti tra la parte o un terzo e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200011 sugli avvocati.

7. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200712 Art. 264 cpv. 1 lett. a, c e d (nuova) Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:

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a.

concerne soltanto il testo francese

c.

oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltā di non deporre conformemente agli articoli 170­173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;

d.

oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200013 sugli avvocati, sempre che quest'ultimo non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

RS 273 RS 935.61 RS 312.0 RS 935.61

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8. Legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo Art. 46 cpv. 3 (nuovo) Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200015 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che quest'ultimo non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

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9. Procedura penale militare del 23 marzo 197916 Art. 63

Sequestro

Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l'istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.

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Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200017 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che quest'ultimo non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 313.0 RS 935.61 RS 322.1 RS 935.61

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