Direttive del Consiglio federale per l'impiego e l'integrazione di persone disabili nell'Amministrazione federale del 22 giugno 2011

Conformemente all'articolo 8 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3), l'Amministrazione federale definisce, in qualità di datore di lavoro esemplare, misure volte a promuovere l'impiego delle persone disabili e a continuare a impiegare i salariati divenuti disabili. Nel quadro di una politica di valorizzazione delle risorse umane, essa adotta una strategia positiva nella gestione delle questioni legate alla disabilità sul posto di lavoro.

1.

Le pari opportunità, la non discriminazione e la promozione dell'integrazione delle persone disabili sono parte integrante della gestione del personale, a tutti i livelli e in tutti i processi relativi al personale e alla direzione, e vengono incentivate attraverso misure mirate, soprattutto nel campo del reclutamento, della valutazione delle prestazioni, della formazione e del promovimento del personale.

2.

Entro il 2015 la percentuale dei salariati disabili si situa tra l'1,0 e il 2,0 %.

3.

Nel quadro dei crediti stanziati, l'Amministrazione federale mette a disposizione i mezzi finanziari e le risorse umane necessari per rispondere alle necessità specifiche delle persone disabili. La Consulenza sociale per il personale federale (CSPers) è l'interlocutore competente per le questioni concernenti l'assegnazione delle risorse finalizzate all'integrazione professionale.

4.

L'Ufficio federale del personale (UFPER) garantisce il coordinamento fra i vari organi del settore pubblico, gli organi specializzati e le altre autorità competenti, nonché la promozione delle strategie intese a migliorare le prospettive di assunzione delle persone disabili e a continuare a impiegare le persone divenute disabili.

5.

Nel quadro delle disposizioni di legge, l'Amministrazione federale adotta le misure necessarie per permettere alle persone disabili di accedere ai locali comuni sul posto di lavoro.

6.

L'Amministrazione federale adotta le misure necessarie per adeguare l'ambiente di lavoro alle necessità degli impiegati disabili.

7.

L'approccio integrato alle questioni concernenti la disabilità rientra nelle competenze dei dipartimenti e degli Uffici.

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Impiego e integrazione di persone disabili nell'Amministrazione federale

8.

Nel quadro delle disposizioni di legge, i dipartimenti creano le condizioni adatte alle proprie esigenze specifiche, al fine di impiegare persone disabili e provvedere in modo durevole alla loro integrazione professionale.

Nell'attuare le misure i dipartimenti rispettano il principio della «priorità dell'integrazione sulla rendita» e tengono conto in particolare delle esigenze della 6a revisione dell'AI concernente la «reintegrazione dei beneficiari di una rendita».

9.

Ogni dipartimento designa un delegato all'integrazione delle persone disabili. Nell'ambito della definizione delle condizioni quadro necessarie, i delegati all'integrazione sono i primi interlocutori della direzione e del Servizio del personale. All'occorrenza gli Uffici possono designare delegati all'integrazione.

Nell'ambito del suo mandato, la CSPers consiglia e sostiene, nel singolo caso e conformemente al numero 3 delle presenti direttive, gli specialisti del personale, i delegati all'integrazione e i collaboratori disabili.

10. Il Consiglio federale e il Parlamento sono informati dell'efficacia delle misure adottate a favore dell'impiego e dell'integrazione delle persone disabili attraverso i rapporti annui sulla gestione del personale.

11. Il personale federale è regolarmente informato sulla gestione della disabilità sul posto di lavoro.

22 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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