Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010) del 2 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20102; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 122 milioni di franchi.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina l'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2010

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2 3

RS 101 FF 2010 1369 FF 2010 4313

2010-1209

257

Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010. DF

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