Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010) del 2 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20102; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010.
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 122 milioni di franchi.
2
Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina l'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2010
Consiglio nazionale, 2 dicembre 2010
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 FF 2010 1369 FF 2010 4313
2010-1209
257
Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010. DF
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