Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 20 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008 e del 9 marzo 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8 Adeguamenti salariali (art. 38 CCL) Salari minimi (art. 35 CCL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

20 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

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