11.064 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Zugo, Basilea-Campagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e del Giura del 12 ottobre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Zugo, Basilea-Campagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e del Giura.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1689

7145

Compendio L'Assemblea federale è incaricata di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Zugo, BasileaCampagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e del Giura. Le modifiche costituzionali sono tutte conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale deve essere approvata dal popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri ­

le modifiche della Costituzione cantonale nell'ambito della revisione totale della legge cantonale sulla cittadinanza;

nel Cantone di Zugo ­

la base costituzionale per l'autorizzazione di mandati di prestazione da parte del Gran Consiglio;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti i diritti fondamentali;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti l'immunità;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti la separazione dei poteri;

­

il potere giudiziario e l'amministrazione della giustizia;

nel Cantone di Basilea-Campagna ­

il cambio della competenza giudiziaria riguardo al fermo preventivo della polizia per persone violente in occasione di manifestazioni;

nel Cantone di Argovia ­

l'assegnazione dei Comuni ai distretti;

nel Cantone di Turgovia ­

l'adeguamento della procedura di voto e di iniziativa con controprogetto alla procedura seguita a livello federale;

nel Cantone di Vaud ­

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il prolungamento dei mandati comunali in caso di aggregazione di Comuni;

nel Cantone di Ginevra ­

la custodia diurna per scolari;

nel Cantone del Giura ­

l'introduzione di principi di sviluppo sostenibile.

Le modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale: la garanzia federale deve dunque essere accordata.

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Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri (Cost./UR)

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 28 novembre 2010

Nella votazione popolare del 28 novembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato la modifica dell'articolo 97 capoverso 2 lettera f Cost./UR e l'abrogazione degli articoli 93 lettera d e 110 capoverso 1 lettera d Cost./UR (modifiche della Costituzione cantonale nell'ambito della revisione totale della legge cantonale sulla cittadinanza) con 6027 voti contro 5109.

Con lettera del 22 dicembre 2010 la Cancelleria di Stato del Cantone di Uri ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.1.2

Modifiche della Costituzione cantonale nell'ambito della revisione totale della legge cantonale sulla cittadinanza

Vecchio testo Art. 93 lett. d Il Gran Consiglio: d. conferisce la cittadinanza cantonale; Art. 97 cpv. 2 lett. f Inoltre, il Consiglio di Stato: f. nei limiti fissati dalla legislazione, svincola i cittadini dalla cittadinanza urana;

2

Art. 110 cpv. 1 lett d 1 L'Assemblea comunale è competente per: d. conferire la cittadinanza comunale;

Nuovo testo Art. 93 lett. d Abrogata Art. 97 cpv. 2 lett. f 2 Inoltre, il Consiglio di Stato: f. nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale, Art. 110 cpv. 1 lett d Abrogata

In seguito al rifiuto dell'iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche», espresso dal Popolo il 1° giugno 2008, le Camere federali hanno deciso di rivedere la legge del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). La revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2009 7148

prevede ora determinate linee direttrici per l'organizzazione della procedura di naturalizzazione ai livelli cantonale e comunale. La revisione totale della legge cantonale sulla cittadinanza ha reso necessari diversi adeguamenti della Cost./UR.

Al posto del Gran Consiglio, in futuro sarà il Consiglio di Stato a conferire il diritto di cittadinanza cantonale (abrogazione dell'art. 93 lett. d Cost./UR e modifica dell'art. 97 cpv. 2 lett. f Cost./UR). Inoltre, grazie all'abrogazione dell'articolo 110 capoverso 1 lettera d Cost./UR, i Comuni potranno delegare la competenza di conferire il diritto di cittadinanza comunale al Municipio o ad una commissione speciale.

Le modifiche della Cost./UR sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Zugo (Cost./ZG)

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 28 novembre 2010

Nella votazione popolare del 28 novembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zugo hanno approvato le cinque modifiche costituzionali seguenti: ­

la base costituzionale per l'autorizzazione di mandati di prestazione da parte del Gran Consiglio (§ 41 lett. g ed h Cost./ZG) con 27 940 voti contro 4699;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti i diritti fondamentali (§ 6 cpv. 1 e § 9 Cost./ZG) con 30 371 voti contro 2462;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti l'immunità (§ 19bis Cost./ZG) con 30 155 voti contro 2616;

­

la precisazione di disposizioni riguardanti la separazione dei poteri [§§ 21 cpv. 3 nonché cpv. 4 e 5 (nuovo), 41 lett. l numeri 3 e 5 nonché 47 cpv. 1 lett. i Cost./ZG] con 30 503 voti contro 2270;

­

il potere giudiziario e l'amministrazione della giustizia (§§ 49, 50, 54 cpv. 1 e 2, 55 cpv. 1, 56, 58 e 77 cpv. 2, l'abrogazione del titolo prima del § 57 e dei §§ 51, 57 e 60 Cost./ZG) con 30 333 voti contro 2404.

Con due lettere del 29 novembre 2010 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Base costituzionale per l'autorizzazione di mandati di prestazione da parte del Gran Consiglio

Vecchio testo § 41 lett. g ed h Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: g. esame dei rapporti di attività del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo, nonché esame del conto di Stato che il Consiglio di Stato è tenuto a presentare ogni anno; h. delibera del bilancio di previsione annuale e dei crediti aggiuntivi;

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Nuovo testo § 41 lett. g ed h Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: g. delibera sui rapporti di attività del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo nonché sul conto di Stato che il Consiglio di Stato è tenuto a presentare ogni anno; h. delibera sui preventivi e sui crediti aggiuntivi nonché approvazione dei mandati di prestazione;

In futuro il Cantone di Zugo intende gestire la propria amministrazione sulla base di mandati di prestazione e del budget globale: questo rende necessaria la modifica della Costituzione cantonale. Inoltre il Gran Consiglio approverà il budget globale e il mandato di prestazione degli uffici (§ 41 lett. g ed h).

La modifica della Cost./ZG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2.3

Precisazione di disposizioni riguardanti i diritti fondamentali

Vecchio testo § 6 cpv. 1 1 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, né si possono introdurre tribunali d'eccezione.

§9 1 La sfera domiciliare è inviolabile.

2 Per procedere a una perquisizione domiciliare occorre il consenso del titolare dell'abitazione o l'autorizzazione del funzionario competente, il quale deve precisare lo scopo e la portata del provvedimento. Sono ammesse eccezioni se vi sia pericolo nel ritardo.

Nuovo testo § 6 cpv. 1 1 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e legalmente precostituito. Non si possono introdurre tribunali d'eccezione.

§9 La sfera domiciliare è inviolabile. Sono fatti salvi i casi disciplinati dalla legge a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante.

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il nuovo Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP, RS 312.0), la nuova legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin, RS 312.1) e il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RS 272).

L'armonizzazione dell'ordinamento processuale a livello federale rende necessario apportare alcuni adeguamenti anche alla Costituzione del Cantone di Zugo, ad esempio agli articoli sui diritti fondamentali, sull'immunità, sulla separazione dei poteri, sul potere giudiziario e sull'amministrazione della giustizia. Gli ultimi tre settori vengono trattati nei sottocapitoli seguenti (cap. 1.2.4­1.2.6), mentre gli ade-

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guamenti riguardanti i diritti fondamentali (garanzia del giudice costituzionale e inviolabilità del domicilio) sono spiegati nei prossimi due paragrafi.

Il § 6 capoverso 1 Cost./ZG viene modificato in quanto, invece del diritto al foro competente secondo la Costituzione, viene introdotto il diritto al giudice costituzionale e il divieto di tribunali d'eccezione. Un'ulteriore modifica riguarda l'inviolabilità del domicilio quale elemento della protezione della sfera privata, sancita all'articolo 13 Cost. La nuova formulazione scelta per esprimere le limitazioni di questa garanzia si ispira ai corrispondenti articoli nei nuovi codici di procedura federali.

Le modifiche della Cost./ZG sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2.4

Precisazione di disposizioni riguardanti l'immunità

Vecchio testo § 19bis I membri del Gran Consiglio non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato oralmente o per scritto nel plenum e nelle commissioni parlamentari. I membri del Consiglio di Stato fruiscono della stessa immunità per le dichiarazioni fatte nell'esercizio delle loro funzioni. In caso di abuso, il Gran Consiglio può togliere l'immunità.

Nuovo testo § 19bis 1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato oralmente o per scritto nei dibattiti del Gran Consiglio e delle commissioni parlamentari.

2 In caso di abuso, il Gran Consiglio può togliere l'immunità.

L'articolo 7 capoverso 2 CPP definisce in maniera vincolante il quadro in cui i Cantoni possono prevedere privilegi per determinati membri dell'autorità (in genere magistrati) per quel che riguarda il perseguimento penale. La modifica dell'articolo 19bis Cost./ZG amplia ai membri e ai relativi sostituti del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo la cerchia di persone che godono di immunità per quanto dichiarato nel Gran Consiglio e nelle commissioni parlamentari (nell'esercizio delle rispettive cariche).

La modifica della Cost./ZG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2.5

Precisazione di disposizioni riguardanti la separazione dei poteri

Vecchio testo § 21 cpv. 3 3 I capi di uffici e divisioni secondo la legge sull'organizzazione dell'amministrazione dello Stato, i procuratori pubblici, i giudici istruttori, i giudici di polizia e i cancellieri dei tribunali, nonché i funzionari che esercitano la loro funzione a titolo principale e sono eletti dal Gran

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Consiglio o la cui nomina è ratificata dal Gran Consiglio non possono essere membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.

§ 41 lett. l n. 3 e 5 Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: l. 3. elezione del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale penale tra i membri del Tribunale cantonale, 5. elezione dei membri supplenti straordinari del Tribunale cantonale, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo; i particolari sono disciplinati dalla legge; § 47 cpv. 1 lett. i 1 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti, nonché dell'amministrazione dello Stato e della tenuta generale dei conti. In particolare, ha le seguenti attribuzioni e incombenze i. esecuzione delle sentenze penali passate in giudicato;

Nuovo testo § 21 cpv. 3 nonché cpv. 4 e 5 (nuovi) 3 I capi di uffici e divisioni secondo la legge sull'organizzazione dell'amministrazione dello Stato, le persone con funzione di pubblico ministero e i cancellieri dei tribunali nonché il cancelliere dello Stato non possono essere membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.

4 La legge può prevedere altre incompatibilità.

5 Il capoverso 3 non si applica alla nomina di cancellieri di tribunali quali membri supplenti straordinari di un tribunale ai sensi del § 41 lettera l numero 5.

§ 41 lett. l n. 3 e 5 Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: l. 3. elezione del presidente del Tribunale cantonale e del Tribunale penale tra i membri di questi stessi tribunali, 5. elezione dei membri supplenti straordinari dei tribunali; i particolari sono disciplinati dalla legge; § 47 cpv. 1 lett. i 1 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti nonché dell'amministrazione dello Stato e della tenuta generale dei conti. In particolare, ha le seguenti attribuzioni e incombenze: i. esecuzione delle sentenze penali passate in giudicato, salvo che la legge disponga altrimenti;

Anche queste modifiche ai §§ 21, 41 e 47 sono una conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo CPP. Ad esempio al § 21 Cost./ZG è divenuto obsoleto citare i giudici istruttori a causa dell'introduzione del modello «pubblico ministero». Invece, l'incompatibilità deve essere estesa a tutte le persone che hanno una funzione di pubblico ministero, cioè anche agli inquirenti. Un'ulteriore modifica riguarda la competenza in caso dell'esecuzione di una pena o di una misura nei confronti di minori. In base alle disposizioni della nuova PPMin, questa competenza deve essere trasmessa alle autorità preposte al perseguimento penale: il Consiglio di Stato perde dunque la competenza finora detenuta in questo campo (§ 47 cpv. 1 lett. i).

Le modifiche della Cost./ZG sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

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1.2.6

Potere giudiziario e amministrazione della giustizia

Vecchio testo § 49 Ogni Comune elegge un giudice di pace e un supplente.

§ 50 1 Il giudice di pace cerca di risolvere in via conciliativa tutte le controversie civili, comprese le querele per offesa all'onore.

2 Laddove la conciliazione non sia possibile e il valore litigioso stabilito dalla legge non ecceda la sua competenza, il giudice di pace pronuncia definitivamente nel merito.

§ 51 Salvo nei casi previsti dalla legge, i tribunali non possono occuparsi di cause civili che non siano state previamente sottoposte alla giudicatura di pace e da questa munite dell'autorizzazione ad agire.

§ 54 cpv. 1 e 2 1 Il Tribunale d'appello si compone del presidente, di sei membri e di sei membri supplenti.

2 Il Tribunale d'appello è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale.

Esercita la vigilanza sull'insieme della giustizia civile e penale ­ eccettuati il Comando della polizia e gli uffici di polizia comunali ­ come anche sull'Ufficio dei fallimenti e sugli uffici d'esecuzione per debiti.

§ 55 cpv. 1 1 Il Tribunale amministrativo si compone del presidente, di sei membri e di sei membri supplenti.

§ 56 Per l'istruzione e il giudizio di reati commessi da fanciulli e adolescenti, la legge può istituire tribunali speciali e prevedere disposizioni speciali per quanto concerne l'istruttoria e la procedura.

Titolo prima del § 57 G. Tribunali arbitrali § 57 1 2

La legge può prevedere l'introduzione di tribunali arbitrali commerciali.

Sono ammessi i tribunali arbitrali stabiliti per contratto.

§ 58 1 La legge determina l'organizzazione e la competenza delle autorità giudiziarie, nonché la procedura giudiziaria dinanzi alle stesse tenuto conto dei principi enunciati nella presente Costituzione.

2 All'interno dei tribunali possono essere istituite sezioni con competenza speciale e ai loro presidenti conferiti determinati poteri decisionali.

§ 60 La procedura processuale dev'essere strutturata in modo da servire all'accertamento della verità e alla certezza del diritto. I costi processuali devono essere adeguati al valore litigioso.

Per le cause di esiguo valore litigioso dev'essere prevista una procedura abbreviata.

§ 77 cpv. 2 2 La durata del mandato dei membri e dei membri supplenti dei tribunali è di sei anni.

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Nuovo testo § 49 1 L'autorità di conciliazione ordinaria è il giudice di pace.

2 Ogni Comune elegge un giudice di pace e il numero di supplenti determinato dalla legge.

3 La legge può prevedere che due o più Comuni istituiscano un giudice di pace comune.

§ 50 Per determinate controversie la legge può prevedere speciali autorità di conciliazione.

§ 51 Abrogato § 54 cpv. 1 e 2 Il Tribunale d'appello si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.

2 Il Tribunale d'appello è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale ed esercita la vigilanza sull'insieme della giustizia civile e penale ­ eccettuati il Comando della polizia e le autorità penali comunali competenti in materia di contravvenzioni ­ come anche sull'Ufficio dei fallimenti e sugli uffici d'esecuzione per debiti.

1

§ 55 cpv. 1 1 Il Tribunale amministrativo si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.

§ 56 La legge disciplina l'organizzazione della giustizia penale minorile. Può istituire appositi tribunali.

Titolo prima del § 57 Abrogato § 57 Abrogato § 58 La legge disciplina l'organizzazione e la competenza delle autorità giudiziarie.

2 All'interno dei tribunali possono essere istituite sezioni con competenze speciali e ai loro presidenti e a singoli giudici possono essere conferiti determinati poteri decisionali.

1

§ 60 Abrogato § 77 cpv. 2 La durata del mandato dei membri e dei membri supplenti dei tribunali come anche delle autorità di conciliazione è di sei anni. Le elezioni suppletorie e complementari sono effettuate per la durata residua del mandato.

2

Le modifiche della Cost./ZG riguardano da una parte la riorganizzazione dell'autorità di conciliazione, dei tribunali arbitrali (abrogazione del § 57 poiché ormai questo settore è disciplinato esaustivamente nel CPC) e della giustizia penale minorile cantonale. Dall'altra è stato necessario apportare diverse modifiche alle disposizioni procedurali nonché all'organizzazione dei tribunali cantonali (in particolare la durata della carica dei giudici di pace e dei membri di autorità di conciliazione speciali, il numero dei membri del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo).

7154

Le modifiche della Cost./ZG sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3

Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna (Cost./BL)

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 28 novembre 2010

Nella votazione popolare del 28 novembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea-Campagna hanno approvato la modifica del § 85 capoverso 1 lettera e Cost./BL (il cambio della competenza giudiziaria riguardo al fermo preventivo della polizia per persone violente in occasione di manifestazioni) con 84 642 voti contro 4052.

Con lettera del 10 gennaio 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di BasileaCampagna ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Cambio della competenza giudiziaria riguardo al fermo preventivo della polizia per persone violente in occasione di manifestazioni

Nuovo testo § 85 cpv. 1 lett. e (nuova) 1 La giurisdizione amministrativa è esercitata da: e. il giudice dei provvedimenti coercitivi

Il cosiddetto «Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive», cui hanno aderito i 26 Cantoni, prevede diverse misure di polizia contro persone che si comportano in modo violento durante le manifestazioni sportive. Per la misura più radicale, il fermo preventivo di polizia (cioè l'obbligo della persona interessata di presentarsi al posto di polizia designato e di restarvi per la durata del fermo), il Concordato chiede la possibilità di un esame della legalità da parte di un tribunale. Questo compito in futuro verrà assegnato al cosiddetto giudice dei provvedimenti coercitivi che comunque deve disporre di un picchetto permanente per svolgere le altre mansioni legali. In questo modo è possibile risolvere la questione dell'orario di svolgimento delle manifestazioni sportive, che spesso non combacia con quello di apertura di negozi o uffici: tuttavia una verifica del fermo da parte del giudice deve poter essere svolta anche durante questo orario. Per questi motivi è necessario integrare nella Cost./BL il § 85 capoverso 1 lettera e.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

7155

1.4

Costituzione del Cantone di Argovia (Cost./AG)

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 13 febbraio 2011

Nella votazione popolare del 13 febbraio 2011 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato la modifica del § 103 capoverso 2 Cost./AG (l'assegnazione dei Comuni ai distretti) con 132 525 voti contro 28 854.

Con lettera del 16 marzo 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Assegnazione dei Comuni ai distretti

Vecchio testo § 103 cpv. 2 2 La legge può procedere a modifiche di confini. I Comuni coinvolti sono previamente sentiti.

Nuovo testo § 103 cpv. 2 2 L'assegnazione dei Comuni ai distretti e le modifiche di confine sono decise con decreto dopo aver sentito i Comuni coinvolti. Se un Comune contesta l'assegnazione, la decisione del Gran Consiglio è sottoposta a referendum facoltativo.

Ai sensi dell'articolo 103 capoverso 2 Cost./AG il cambio di distretto di un Comune necessita di una modifica della legge. La relativa procedura (svolgimento di un audit cantonale e di due consulenze nel Gran Consiglio con successivo referendum facoltativo sulle modifiche di legge così decise) in futuro verrà semplificata e il Gran Consiglio potrà decidere con un decreto il cambio di distretto; il diritto di essere sentiti dei Comuni resta garantito. Se un Comune contesta una diversa assegnazione distrettuale decisa dal Gran Consiglio, la decisione di quest'ultimo sottostà al referendum facoltativo.

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.5

Costituzione del Cantone di Turgovia (Cost./TG)

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 13 febbraio 2011

Nella votazione popolare del 13 febbraio 2011 gli aventi diritto di voto del Cantone di Turgovia hanno approvato la modifica del § 27 capoverso 4 nonché l'abrogazione del § 27 capoverso 5 Cost./TG (l'adeguamento della procedura di voto e di iniziativa con controprogetto alla procedura seguita a livello federale) con 52 219 voti contro 13 738.

Con lettera del 22 febbraio 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia ha chiesto la garanzia federale.

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1.5.2

Adeguamento della procedura di voto e di iniziativa con controprogetto alla procedura seguita a livello federale

Vecchio testo § 27 cpv. 4 e 5 4 Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto all'iniziativa, è adottato il testo che raccoglie la maggioranza dei voti. L'iniziativa e il controprogetto non possono essere entrambi accettati.

5 Se l'iniziativa e il controprogetto risultano entrambi respinti, ma la maggioranza si è espressa contro il diritto in vigore, il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti è sottoposto nuovamente al voto del Popolo.

Nuovo testo § 27 cpv. 4 4 Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto all'iniziativa, gli aventi diritto di voto possono approvarli entrambi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

§ 27 cpv. 5 Abrogato

Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Cost./TG (§ 27 cpv. 4), in caso di voto su un'iniziativa popolare e sul controprogetto non è possibile accettare entrambi. Il testo votato dalla maggioranza è adottato senza ulteriori procedure. Se invece sia l'iniziativa popolare sia il controprogetto sono respinti, ma la maggioranza si è espressa contro il diritto in vigore, il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti deve essere sottoposto nuovamente al voto del Popolo. Lo scopo della modifica della Cost./TG è dunque una semplificazione della procedura che viene uniformata a quella della Confederazione (ammissione del «doppio sì»).

La modifica della Cost./TG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.6

Costituzione del Cantone di Vaud (Cost./VD)

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2010

Nella votazione popolare del 26 settembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud hanno approvato la modifica dell'articolo 151 capoverso 5 Cost./VD (il prolungamento dei mandati comunali in caso di aggregazione di Comuni) con 140 974 voti contro 15 122.

Con lettera del 1° dicembre 2010 la Cancelleria di Stato del Cantone di Vaud ha chiesto la garanzia federale.

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1.6.2

Prolungamento dei mandati comunali in caso di aggregazione di Comuni

Nuovo testo Art. 151 cpv. 5 (nuovo) 5 In deroga agli articoli 144 e 148, in caso di aggregazione di Comuni, la durata dei mandati dei membri del Consiglio comunale e dei Municipi dei Comuni coinvolti può essere prolungata senza elezione fino all'entrata in vigore dell'aggregazione medesima, se questa ha luogo entro sei mesi dal termine di tali mandati.

Ai sensi degli articoli 144 capoverso 1 e 148 Cost./VD i membri del Consiglio comunale e del Municipio sono nominati per cinque anni. L'articolo 151 capoverso 5 Cost./VD introduce la possibilità di prolungare la durata dei mandati in caso di aggregazione di Comuni. La carica è prolungata fino all'entrata in vigore dell'aggregazione a condizione che quest'ultima si svolga entro i sei mesi che seguono il termine del relativo mandato.

La modifica della Cost./VD è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.7

Costituzione del Cantone di Ginevra (Cost./GE)

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 28 novembre 2010

Nella votazione popolare del 28 novembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno approvato la modifica degli articoli 10A e 10B Cost./GE (la custodia diurna per scolari) con 93 908 voti contro 21 858.

Con lettera del 19 gennaio 2011 il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

1.7.2

Custodia diurna per scolari

Nuovo testo Art. 10A Custodia diurna 1 Durante la scolarità obbligatoria le famiglie i cui figli frequentano la scuola pubblica possono ricorrere alla custodia diurna tutti i giorni di apertura scolastica. Le attività e le prestazioni devono essere differenziate a seconda che siano destinate a fanciulli o ad adolescenti. La frequentazione della custodia diurna è facoltativa.

2 La custodia diurna completa l'orario scolastico.

3 A dipendenza del livello scolastico, l'organizzazione e il finanziamento della custodia diurna spettano ai Comuni o allo Stato. La custodia diurna è svolta in collaborazione con le organizzazioni, gli enti o le associazioni pubbliche o private riconosciute dallo Stato e dai Comuni. Lo Stato assicura la diversificazione e la qualità dell'offerta su tutto il territorio cantonale.

4 Ai genitori è chiesta una partecipazione finanziaria.

Art. 10B (nuovo) Ex art. 10A

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L'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita professionale è molto aumentata negli ultimi decenni e dunque anche la partecipazione dei ragazzi alle attività parascolastiche. L'attuale sistema cantonale ha raggiunto i propri limiti: il legislatore ginevrino perciò, prendendo atto della situazione, ha modificato gli articoli 10A e 10B della Cost./GE introducendo la custodia diurna durante la scolarità obbligatoria e disciplinandone gli elementi fondamentali dell'organizzazione e del finanziamento.

La modifica della Cost./GE è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.8

Costituzione del Cantone del Giura (Cost./JU)

1.8.1

Votazione popolare cantonale del 28 novembre 2010

Nella votazione popolare del 28 novembre 2010 gli aventi diritto di voto del Cantone del Giura hanno approvato la modifica della narratio introduttiva, del capoverso 2 del preambolo, del titolo prima dell'articolo 44a e dell'articolo 44a della Cost./JU (l'introduzione di principi di sviluppo sostenibile) con 16 671 voti contro 2766.

Con lettera dell'11 gennaio 2011 il Governo del Cantone del Giura ha chiesto la garanzia federale.

1.8.2

Introduzione di principi di sviluppo sostenibile

Vecchio testo Narratio introduttiva Il Popolo giurassiano, conscio delle sue responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, risoluto a ripristinare i suoi diritti sovrani e a creare una comunità unita, si è dato la presente Costituzione: Preambolo par. 2 In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall'atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.

Nuovo testo Narratio introduttiva Il Popolo giurassiano, conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita, si è dato la presente Costituzione: Preambolo par. 2 In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall'atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell'ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.

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Titolo prima dell'art. 44a (nuovo) 7bis Sviluppo sostenibile Art. 44a (nuovo) Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell'ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

2 Nell'adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.

1

Come successo per altre costituzioni cantonali in precedenza, anche nella Cost./JU vengono ora introdotti i principi dello sviluppo sostenibile. La narratio introduttiva e il preambolo considerano lo sviluppo sostenibile sotto punti di vista differenti.

Mentre la prima si concentra sull'aspetto intergenerazionale, il preambolo mette l'accento su quello ecologico. L'articolo 44a Cost./JU obbliga il Cantone e i Comuni a tener conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (cpv. 1) e degli interessi delle generazioni future (cpv. 2).

Le modifiche della Cost./JU sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità al diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Uri, Zugo, BasileaCampagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e del Giura rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere accordata.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

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