Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Modifica del 30 settembre 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue: Art. 5 cpv. 3 3

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporne l'entrata in vigore retroattiva.

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Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20113 Termine di referendum: 19 gennaio 2012

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FF 2011 2117 RS 946.11 FF 2011 6675

2010-2971

6675

Completamento temporaneo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. LF

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