Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Progetto

(Legge sui documenti d'identità, LDI) (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta: I La legge federale del 22 giugno 20013 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2ter, secondo periodo 2ter

... Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza chip.

Art. 4a

Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio

I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio ad accettare domande di rilascio di carte d'identità senza chip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

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2 Il Consiglio federale pụ autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di accettare anche domande di altri tipi di carta d'identità.

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FF 2011 2079 FF 2011 2093 RS 143.1

2011-0286

2091

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d (nuova) Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

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b.

i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per quanto riguarda le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;

d.

le modalità di accettazione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

Art. 6 cpv. 1 e 1bis (nuovo) I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.

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1bis L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, a condizione che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

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