L Legge federale sui politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19874, Titolo prima dell'art. 40f (nuovo)

Sezione 3b: Disposizioni transitorie per il 2012 Art. 40f (nuovo)

Limite di spesa di cui all'articolo 34b

In deroga all'articolo 34b capoverso 2, l'Assemblea federale prolunga di un anno la durata del limite di spesa per gli anni 2008­2011.

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Il limite di spesa è aumentato in concordanza con il mandato di prestazioni.

Art. 40g (nuovo) Mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 33 Il mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 33 per gli anni 2008­2011 è prolungato di un anno e vale fino alla fine del 2012.

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Può essere modificato e completato.

Gli accordi sugli obiettivi per gli anni 2008­2011 stipulati dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca valgono anche per il 2012. Il Consiglio dei PF può completarli.

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1 2 3 4

FF 2011 689 RS 414.110 RS 101 FF 1988 I 565

2010-2131

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Politecnici federali. LF

Art. 40h (nuovo) Nomina del Consiglio dei PF ai sensi dell'articolo 24 In deroga all'articolo 24 capoverso 1, il 1° gennaio 2012 il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di cinque anni.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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