Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Programma d'armamento 2010) del 15 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20102 concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Programma d'armamento 2010), decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2010.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 495 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 9 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2

RS 101 FF 2010 1321

2009-2847

255

Programma d'armamento 2010. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Importi in fr.

­ Logistica

24 000 000

­ Mobilità

440 000 000

­ Effetto delle armi Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2010

256

31 000 000 495 000 000