Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali Concluso a Wellington il 17 novembre 2010

Preambolo La Confederazione Svizzera denominata in seguito «Svizzera» e la Nuova Zelanda denominate in seguito «Parti», considerando quanto segue: le Parti riconoscono che i loro sistemi normativi e le loro prescrizioni apportano una tutela della salute comparabile e che devono essere progressivamente sviluppati per affrontare eventuali nuovi rischi per la salute nei loro territori nazionali; il 21 giugno 1999 è stato concluso l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (denominato in seguito «Accordo Svizzera­CE») e il 17 dicembre 1996 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (denominato in seguito «Accordo Nuova Zelanda­CE»), le Parti riconoscono le affinità procedurali e l'utilità di un'applicazione coerente delle misure di tutela della salute nel commercio di animali vivi e di prodotti animali tra esse e l'Unione europea; le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera­CE stabilisce le misure sanitarie e veterinarie da adottare negli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti di origine animale; le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera­CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali e che tali norme portano a risultati identici a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea;

1 2

Dal testo originale tedesco.

RS 0.916.026.81

2010-2839

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo Svizzera­CE3; l'Accordo Nuova Zelanda­CE stabilisce le misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea.

le Parti convengono sul fatto che l'Accordo Nuova Zelanda­CE e l'Accordo Svizzera­CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoosanitari del commercio bilaterale di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda; le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all'allegato 1A dell'Accordo del 15 aprile 19944 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito «Accordo dell'OMC»); desiderose di agevolare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari; decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoozie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo è facilitare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda.

2. Le disposizioni d'esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.

3 4

RS 0.916.026.812 RS 0.632.20

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Art. 3

Obblighi multilaterali

Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC e dai suoi allegati, in particolare dall'Accordo SPS.

Art. 4

Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente Accordo si limita alle misure veterinarie delle Parti per gli animali vivi e i prodotti animali elencati all'allegato 1.

2. Le Parti possono concordare in futuro eventuali modifiche del presente Accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure veterinarie e fitosanitarie applicabili al commercio reciproco.

Art. 5

Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: (a) animali vivi e prodotti animali: animali vivi e prodotti animali di cui all'allegato 1; (b) misure veterinarie: misure sanitarie ai sensi dell'allegato A paragrafo 1 dell'Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo; (c) livello di protezione sanitaria adeguato: livello di protezione sanitaria ai sensi dell'allegato A paragrafo 5 dell'Accordo SPS; (d) regione: «zone» e «regioni» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (World Organisation for animal health, OIE); (e) autorità veterinarie competenti: (i) per la Nuova Zelanda: le autorità di cui all'allegato 2 parte A; (ii) per la Svizzera: le autorità di cui all'allegato 2 parte B.

Art. 6

Adeguamento alle condizioni regionali

1. Per il commercio reciproco le Parti riconoscono, in conformità con i criteri definiti dall'OIE, l'indennità regionale dalle epizoozie elencate all'allegato III.

2. Se una Parte si avvale di uno status particolare in merito a una determinata epizoozia o malattia, può chiederne il riconoscimento. La Parte importatrice può richiedere alla Parte esportatrice anche ulteriori garanzie in merito all'importazione di animali vivi e di prodotti animali, se giustificate dallo status sanitario riconosciuto dalle due Parti. Le garanzie in merito a determinate epizoozie sono disciplinate più in dettaglio nell'allegato IV.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Art. 7

Equivalenza

Il riconoscimento dell'equivalenza richiede la valutazione e l'accettazione: (a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore; (b) dell'organizzazione documentata per iscritto della (delle) autorità competente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse; (c) dell'efficienza dell'autorità competente in merito all'esecuzione del programma di controllo e del livello di protezione raggiunto.

In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.

2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosettori degli animali vivi o dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.

Art. 8

Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice e/o il suo effetto corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente: (a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza; (b) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura veterinaria indicando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato; (c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice; (d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato; (e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.

2. Nei settori in cui non è stata riconosciuta l'equivalenza, il commercio si effettua secondo le condizioni poste dalla Parte importatrice, al fine di garantire il livello di protezione che essa considera adeguato conformemente all'allegato IV. La Parte esportatrice può approvare le condizioni della Parte importatrice senza anticipare l'esito della procedura di cui al numero 1.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Art. 9

Riconoscimento delle misure veterinarie

1. L'allegato IV contiene una lista dei settori o sottosettori per i quali le misure veterinarie in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono riconosciute equivalenti ai fini del commercio. Le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per il riconoscimento dell'equivalenza allo scopo di consentire gli scambi su tale base entro sei mesi o entro altre scadenze eventualmente concordate.

2. L'allegato IV contiene anche una lista dei settori o sottosettori per i quali le Parti applicano misure veterinarie diverse e per i quali non hanno ancora concluso la valutazione di cui all'articolo 7. Secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, le misure menzionate all'allegato IV devono essere adottate per concludere la valutazione nei termini non vincolanti in esso menzionati.

3. Salvo diversa disposizione, ogni partita di animali vivi o di prodotti animali destinata all'importazione e di cui è riconosciuta l'equivalenza deve essere accompagnata da un certificato sanitario ufficiale secondo il modello di cui all'allegato V.

Le Parti possono fissare principi comuni o direttive per la stesura di tale certificato.

Essi sono indicati nell'allegato V.

Art. 10

Verifica

1. Per consolidare la fiducia nell'attuazione efficiente del presente Accordo, ogni Parte ha il diritto di sottoporre le misure della Parte esportatrice a un controllo e a una verifica, che possono includere: (a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità competenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica; (b) controlli sul posto; e (c) controlli frontalieri.

2. Le procedure di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere effettuate secondo le disposizioni dell'allegato VI.

Art. 11

Controlli frontalieri

1. La frequenza dei controlli frontalieri ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera c per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali è fissata nell'allegato VII. Le Parti possono modificare, nell'ambito della loro competenza, la frequenza dei controlli sulla base dei progressi conseguiti conformemente all'allegato IV oppure sulla base di altre misure previste nel presente Accordo o di consultazioni.

2. I controlli fisici avvengono in base al rischio connesso con l'importazione in questione.

3. In caso di non osservanza delle norme o delle condizioni rilevanti, la Parte importatrice applica le misure del caso sulla base di una valutazione del rischio. Laddove possibile, l'importatore o il suo rappresentante deve avere accesso alla partita in 1641

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

questione e la possibilità di fornire ogni informazione di servizio rilevante per la presa di decisioni della Parte importatrice.

4. Le tasse di controllo corrispondono ai costi proporzionali effettivamente sostenuti per i controlli frontalieri; esse vengono riscosse secondo l'allegato VII.

Art. 12

Notificazione

1. Le Parti si informano a vicenda in merito a: (a) mutamenti importanti della situazione epidemiologica, inclusi quelli che richiedono una notificazione all'OIE, entro 24 ore; (b) ogni misura supplementare oltre alle misure veterinarie fondamentali per il controllo o l'eradicazione di epizoozie o per la tutela della salute pubblica, nonché qualsiasi cambiamento della politica di prevenzione, inclusa la politica di vaccinazione.

2. Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate agli uffici di collegamento di cui all'allegato II.

3. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e immediata, la Parte coinvolta informa senza indugio l'ufficio di collegamento di cui all'allegato II; una conferma scritta viene inviata entro 24 ore.

4. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 13

Scambio di informazioni, comunicazione di risultati di ricerche e di dati scientifici

1. Le Parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente Accordo onde offrire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficienza dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Il Comitato di cui all'articolo 15 può stabilire direttive sul tipo, il contenuto e la frequenza dello scambio di informazioni.

3. Le Parti provvedono affinché i documenti o i dati scientifici con cui motivano le proprie opinioni o le proprie richieste siano presentati alle istanze scientifiche competenti. Queste ultime valutano i dati senza indugio e trasmettono l'esito della verifica a entrambe le Parti.

4. Gli uffici di collegamento per questo scambio di informazioni sono elencati all'allegato II.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Art. 14

Clausola di salvaguardia

In caso di seria minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, segnatamente al capoverso 4. Tali misure sono notificate senza indugio all'altra Parte; su richiesta si consultano prima possibile. Le Parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Art. 15

Comitato di gestione misto

1. È istituito un comitato di gestione misto (denominato in seguito «Comitato»), composto di rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 5 lettera e.

Esso esamina tutte le questioni concernenti il presente Accordo e la sua attuazione.

Le decisioni sono prese di comune accordo.

2. Il Comitato si riunisce una volta all'anno, d'intesa tra le due Parti o su richiesta di una delle Parti.

3. In occasione della sua prima seduta il Comitato si dota di un regolamento interno.

4. Il Comitato esamina regolarmente gli allegati del presente Accordo in vista del loro aggiornamento. Eventuali modifiche degli allegati sono decise di comune accordo e confermate per iscritto dal Comitato. Esse entrano in vigore al termine della procedura di approvazione interna di entrambe le Parti alla data stabilita dal Comitato.

5. Il Comitato può affidare a gruppi tecnici di lavoro composti di esperti di entrambe le Parti l'incarico di individuare e chiarire le questioni tecniche e scientifiche inerenti al presente Accordo.

6. Qualora siano necessarie ulteriori perizie, il Comitato può altresì costituire gruppi di lavoro tecnico-scientifici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 16

Campo di applicazione territoriale

1. Il campo di applicazione territoriale del presente Accordo comprende: (a) per la Nuova Zelanda: il territorio nazionale della Nuova Zelanda, ad eccezione del territorio di Tokelau; (b) per la Svizzera: il territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi doganali estere di Büsingen e Campione.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein conformemente al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19235 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Esso non è più applicabile se l'Accordo Svizzera­CE o il Trattato di unione doganale con il Liechtenstein non è più in vigore.

5

RS 0.631.112.514

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

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Art. 17

Consultazioni

Su richiesta scritta di una delle Parti, senza indugio si tengono consultazioni allo scopo di addivenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente, tempestiva ed adeguata, in particolare nel caso in cui una delle Parti ritenga: (a) che non sia stato adempiuto, non sia adempiuto o non possa essere adempiuto un obbligo derivante dal presente Accordo; oppure (b) che sussista incertezza in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l'ultima notificazione.

3. Le Parti adempiono i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo in conformità alle loro procedure interne.

4. Ogni Parte può proporre modifiche del presente Accordo. Ogni modifica concordata dalle Parti entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si sono comunicate per iscritto la conclusione delle rispettive procedure interne per l'approvazione delle modifiche. Le modifiche vengono effettuate secondo l'articolo 15 capoverso 4.

5. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di sei mesi. In tal caso l'Accordo è abrogato al momento della scadenza del termine di preavviso.

6. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, ciascuno in lingua inglese e tedesca. In caso di divergenze fa fede la versione in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Wellington, il 17 novembre 2010.

(Seguono le firme)

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

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Lista degli allegati Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII

Animali vivi e prodotti animali Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione Riconoscimento delle misure veterinarie Certificati Direttive per la procedura di verifica Controlli frontalieri

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato I

Animali vivi e prodotti animali Animali vivi e prodotti animali

Campo di applicazione6

1. Bovini e suini vivi

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1. 2005, pag. 1)

2. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE per quanto riguarda le condizioni d'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)

3. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1) modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2 2006, pag. 24)

6

Stabilito nell'Accordo Svizzera­CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda­CE (per la Nuova Zelanda).

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Animali vivi e prodotti animali

Campo di applicazione6

4. Equidi vivi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42) modificato da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)

5. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.

806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

6. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990. pag. 6) modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

7. Animali vivi e prodotti d'acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1) modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Animali vivi e prodotti animali

Campo di applicazione6

8. Ovini e caprini vivi

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19) modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)

9. Altri animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni di specie animali non rientranti nei punti 1­8.

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54) modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato II

Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento Parte A ­ Nuova Zelanda I controlli veterinari e alimentari sono effettuati dalla MAF Biosecurity New Zealand e dalla New Zealand Food Safety Authority. In tale contesto vigono le seguenti norme: ­

Per l'esportazione di animali vivi e di tessuti embrionali in Svizzera, la MAF Biosecurity New Zealand provvede al rilascio del certificato attestante il rispetto delle norme e dei requisiti veterinari concordati;

­

Per l'esportazione di tutti gli altri prodotti animali in Svizzera, la New Zealand Food Safe Authority provvede al rilascio del certificato attestante il rispetto delle norme e dei requisiti veterinari concordati;

­

Per l'importazione, la MAF Biosecurity New Zealand è responsabile delle questioni di quarantena secondo il diritto in materia di epizoozie, mentre la New Zealand Food Safe Authority si occupa delle norme relative all'igiene alimentare.

Parte B ­ Svizzera I controlli veterinari e igienico-alimentari sono di competenza dell'Ufficio federale di veterinaria e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In tale contesto vigono le seguenti norme: ­

Per i requisiti, le norme e i certificati veterinari la competenza è dell'Ufficio federale di veterinaria. Per i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e dei requisiti concordati la competenza è delle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria;

­

Per quanto riguarda i requisiti, le norme e i certificati di igiene alimentare, la competenza è dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Per i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e dei requisiti concordati, la competenza è delle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale della sanità;

­

Per quanto riguarda l'importazione, l'Ufficio federale di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell'attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.

Ai fini del presente Accordo l'Ufficio federale di veterinaria opera per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Uffici di collegamento Nuova Zelanda ­ Counsellor (SPS services) Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Svizzera ­ Ufficio federale di veterinaria, direttore del settore Affari internazionali

1649

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato III

Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione Basi legali7

7 8

Epizoozia

Svizzera

Nuova Zelanda

Afta epizootica

Allegato 11 dell'Accordo CH-CE8

Malattia vescicolare del suino

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Stomatite vescicolare

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Peste equina

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Peste suina africana

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Influenza aviaria

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4) modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la decisione 97/132/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1) Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Stabilite nell'Accordo Svizzera­CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda­CE (per la Nuova Zelanda).

RS 0.916.026.81

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Epizoozia

Svizzera

Nuova Zelanda

Malattia di Newcastle

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Peste dei piccoli ruminanti

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Peste bovina

Allegato 11 dell'Accordo CH­CE

Peste suina classica

Allegato 11 dell'Accordo CH-CE

Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini Vaiolo ovino Febbre della Valle del Rift Dermatosi nodulare contagiosa (lumpy skin disease) Necrosi ematopoietica infettiva Viremia primaverile Setticemia emorragica virale

Allegato 11 dell'Accordo CH-CE

Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE

Allegato 11 dell'Accordo CH-CE

Allegato 11 dell'Accordo CH-CE

Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE

1651

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato IV9

Riconoscimento delle misure veterinarie

9

Non pubblicato nella RU (conformemente all'art. 5 LPubl [RS 170.512] in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 2 OPubl [RS 170.512.1]). Può essere richiesto all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna http://www.pubblicazioni federali.admin.ch/.

1652

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato V

Certificato Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, per le partite di animali vivi e/o di prodotti animali in circolazione tra le due Parti si rilasciano certificati sanitari ufficiali che riportano, laddove esistenti, anche garanzie supplementari conformemente all'allegato IV.

Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, la Nuova Zelanda rilascia i certificati conformemente alla decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38)10.

Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, la Svizzera utilizza i seguenti modelli di certificati per i territori o le parti di territorio equivalenti.

«Il presente [inserire la denominazione dell'animale vivo o del prodotto animale] rispetta le norme e i requisiti della Svizzera [sulla salute animale/pubblica*], che sono equivalenti alle norme e ai requisiti della Nuova Zelanda, come stabilito nell'Accordo veterinario tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, in particolare in conformità con l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera­CE, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132».

* Cancellare ciò che non corrisponde.

Per i prodotti che nell'allegato IV non sono riconosciuti equivalenti (o non sono coperti come tali dalla decisione 2003/56/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale della Nuova Zelanda) la Parte esportatrice deve rispettare le norme di certificazione e i certificati previsti dalla Parte importatrice.

Una volta che la Parte esportatrice ha confermato l'insorgenza di un'epizoozia secondo la lista riportata nel punto 29 B dell'allegato IV secondo l'articolo 12, sul certificato sanitario sono elencate le dichiarazioni supplementari conformemente al punto 29 B dell'allegato IV. Le dichiarazioni supplementari secondo il punto 29 B dell'allegato IV restano in vigore finché la Parte esportatrice non prende una decisione sulla regionalizzazione in conformità con l'articolo 6 o con quanto diversamente concordato.

10

Stabilito nell'Accordo Svizzera­CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda­CE (per la Nuova Zelanda).

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in inglese.

Per le esportazioni dalla Svizzera: il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in una delle lingue ufficiali della Svizzera e in inglese.

Ogni partita destinata all'esportazione è accompagnata da un certificato o da un documento veterinario di origine o, se previsto nell'Accordo, da altri documenti di origine in cui sono riportate le informazioni sanitarie previste.

Lo scambio di informazioni relative ai certificati veterinari di origine, ai documenti veterinari di origine o ad altri documenti di origine può avvenire per iscritto e/o mediante metodi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrono una garanzia equivalente dei certificati. Nel caso in cui la Parte esportatrice opti per certificati sanitari ufficiali e/o documenti veterinari in formato digitale, la Parte importatrice deve aver riconosciuto l'equivalenza delle garanzie di sicurezza. Il consenso della Parte importatrice sull'utilizzo esclusivo dei certificati digitali può figurare in uno degli allegati oppure essere concordato per iscritto in conformità con l'articolo 16(1) del presente Accordo. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire la completezza del processo di certificazione allo scopo di combattere truffe e di evitare certificati falsi o ingannevoli.

I sistemi di trasmissione elettronica dei dati che garantiscono una sicurezza equivalente sono: ­

per la Nuova Zelanda: E-cert

­

per l'UE: TRACES

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato VI

Linee guida per la procedura di verifica ispettiva Ai fini del presente allegato, la «verifica» è intesa come una valutazione dell'efficienza.

1. Regole di base generali (a) La verifica è effettuata congiuntamente dalla Parte incaricata della verifica ispettiva («ispettore») e dalla Parte oggetto della verifica («ente ispezionato») secondo la procedura descritta nel presente allegato. All'occorrenza possono essere controllati anche aziende o impianti.

(b) La verifica è finalizzata a esaminare l'efficienza dell'autorità di controllo e non al respingimento di partite di derrate alimentari o alla contestazione di singole imprese. Se dalla verifica emerge che la salute pubblica o animale è seriamente compromessa, l'ente ispezionato adotta senza indugio azioni correttive che possono includere un controllo delle norme di legge e di attuazione vigenti, del risultato finale, del livello di rispetto delle norme nonché eventuali azioni correttive successive.

(c) La frequenza delle verifiche dipende dal livello di efficienza. Una scarsa efficienza determina verifiche più frequenti; la situazione deve essere corretta dall'ente ispezionato al fine di soddisfare le esigenze dell'ispettore.

(d) Le verifiche e le decisioni che si basano su di esse devono essere trasparenti e conformi all'Accordo.

2. Regole di base per l'ispettore I responsabili della verifica stilano un piano, preferibilmente secondo norme internazionali riconosciute, che tiene conto dei seguenti parametri: (a) oggetto, campo di applicazione e portata della verifica; (b) giorno e luogo della verifica con indicazione del calendario delle singole fasi della verifica, inclusa la stesura del rapporto finale; (c) lingua(e) in cui viene effettuata la verifica e redatto il rapporto; (d) identità dell'ispettore o dell'ispettore responsabile se si tratta di un gruppo di ispettori; per il controllo di sistemi e programmi particolari può essere richiesta un'apposita qualifica professionale; (e) calendario delle riunioni con i funzionari responsabili e delle ispezioni di aziende o impianti; non è necessario stabilire in anticipo le aziende o gli impianti da controllare; (f) fatte salve le disposizioni sulla libertà d'informazione, l'ispettore è tenuto al segreto professionale; occorre evitare inoltre eventuali conflitti di interesse;

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

(g) rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro e tutela dei diritti dell'imprenditore.

Il piano deve essere preventivamente concordato con i rappresentanti dell'ente ispezionato.

3. Regole di base per l'ente ispezionato Per agevolare la verifica, l'ente ispezionato si attiene alle seguenti regole di base: (a) L'ente ispezionato è tenuto a collaborare strettamente con l'ispettore e nomina le persone responsabili di questo compito. La collaborazione può comprendere: ­ l'accesso a tutte le norme di legge e di attuazione vigenti, ­ l'accesso ai programmi degli utenti e ai relativi registri e documenti, ­ l'accesso ai rapporti di verifica e di controllo, ­ la messa a disposizione di documenti sulle azioni correttive e sulle sanzioni, ­ l'accesso alle aziende.

(b) L'ente ispezionato è tenuto a svolgere un programma appositamente documentato per poter dimostrare il rispetto coerente e uniforme delle norme.

4. Procedura Seduta di apertura I rappresentanti di entrambe le Parti organizzano una seduta di apertura. Nel corso di quest'ultima l'ispettore esamina il piano di verifica per garantire che le risorse, i documenti ed eventuali altri mezzi necessari per lo svolgimento della verifica siano effettivamente disponibili.

Controllo dei documenti Il controllo dei documenti può includere: controllo dei documenti e dei registri secondo il numero 3(a); controllo delle strutture e delle competenze dell'ente ispezionato; verifica di qualsiasi modifica delle norme sul controllo delle derrate alimentari o di certificazione apportate dopo l'entrata in vigore del presente allegato o dopo l'ultima verifica, considerando in particolare gli aspetti normativi rilevanti per gli animali o i prodotti animali in questione. Tale misura può prevedere anche la verifica dei corrispondenti registri e documenti di controllo e di certificazione.

Verifica sul posto (a) La decisione sullo svolgimento di questa misura deve dipendere da una valutazione del rischio che tenga conto dei seguenti fattori: i prodotti interessati, il comportamento tenuto fino a quel momento dal ramo industriale o dal Paese esportatore per quanto riguarda il rispetto delle norme giuridiche, il volume di produzione, importazione o esportazione, qualsiasi modifica dell'infrastruttura o del tipo di norme di controllo e di certificazione dei singoli Stati.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

(b) Per verificare la conformità dei dati figuranti nei documenti secondo la sezione «Controllo dei documenti», il controllo sul posto può includere la visita degli impianti di produzione, fabbricazione, trasformazione e stoccaggio delle derrate alimentari nonché degli uffici di controllo.

Verifica a posteriori Se viene effettuata una visita a posteriori per controllare il superamento delle lacune contestate, è probabile che sia sufficiente controllare soltanto gli aspetti effettivamente contestati.

5. Documenti di lavoro Nella misura del possibile, i moduli per registrare i risultati della verifica e le conclusioni devono essere standardizzati affinché la verifica possa essere effettuata nel modo più uniforme, trasparente ed efficiente possibile. I documenti di lavoro possono contenere fogli di controllo con i seguenti elementi valutativi: ­

norme giuridiche,

­

struttura e modo di lavorare dei servizi di sorveglianza e degli uffici di certificazione,

­

caratteristiche dell'azienda e suo funzionamento,

­

statistiche sull'igiene, piani di prelievo di campioni e risultati,

­

norme e procedura di attuazione,

­

procedura di notificazione e rimedi giuridici,

­

programmi di formazione.

6. Riunione finale I rappresentanti delle due Parti organizzano una riunione finale a cui possono partecipare eventualmente i funzionari responsabili dello svolgimento dei programmi di controllo e di certificazione. Nel corso di tale riunione l'ispettore presenta i risultati della verifica. Le informazioni devono essere formulate nel modo più chiaro e preciso possibile al fine di evitare equivoci. L'ente ispezionato stila un piano d'azione, completo di calendario, per il superamento delle lacune contestate.

7. Rapporto Una bozza del rapporto di verifica è trasmessa all'ente ispezionato il prima possibile.

Quest'ultimo è invitato a esprimersi in merito nell'arco di un mese; il suo parere viene incluso nel rapporto finale.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

Allegato VII

Controlli frontalieri A. Controlli frontalieri di partite di animali e di prodotti animali Tipo di controllo11

Frequenza (%)

1. Controlli documentali e controlli d'identità Entrambe le Parti effettuano controlli documentali I controlli d'identità rappresentano un costante controllo nella valutazione12 da parte delle autorità sanitarie per garantire che i certificati/documenti sanitari o eventuali altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano ai prodotti costituenti la partita13. Nel caso di container sigillati, tali controlli d'identità possono anche consistere soltanto nel verificare se i sigilli sono intatti e se i documenti identificativi del container e il numero del sigillo corrispondono ai documenti e ai certificati sanitari di accompagnamento.

100

2. Controlli fisici (casuali o programmati) Animali vivi ad eccezione di api e bombi Api regine e piccoli sciami di bombi Pacchi di api e bombi Sperma/ovuli/embrioni Prodotti animali destinati al consumo umano elencati all'allegato V della decisione 97/132/CE Prodotti animali non destinati al consumo umano elencati all'allegato V della decisione 97/132/CE Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano

11 12 13

14

100 100 5014 10 1 1 Massimo 10 %

L'autorità sanitaria può affidare queste attività, incluse le ispezioni fisiche, a una persona o a un'agenzia conformemente alla legislazione del Paese importatore.

Secondo la legislazione del Paese importatore.

Ai fini del presente allegato, per «partita» s'intende la quantità di prodotti dello stesso tipo, coperti dallo stesso certificato o documento veterinario, provenienti dallo stesso mezzo di trasporto e dallo Stesso Paese terzo o dallo stesso territorio di un Paese terzo. Il termine «stesso mezzo di trasporto» si riferisce alla modalità di spedizione (ad esempio via nave, per via aerea, ecc.).

Se le partite di api in pacchi contengono meno di 130 pacchetti, ne vengono controllati il 50 %. Se le partite contengono più di 130 pacchetti, ne vengono controllati 65 per partita, scelti casualmente.

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

B. Tasse d'ispezione Le tasse secondo le parti B I e II del presente allegato si applicano alle importazioni.

Salvo diversa disposizione, le tasse sono stabilite in modo tale che siano coperti i costi effettivi del controllo e che non siano più elevati delle tasse per partite equivalenti provenienti da altri Paesi terzi.

B. I

Per la Svizzera

1

Animali vivi, materiale embrionale e prodotti animali:

Le tasse d'ispezione sono riscosse secondo l'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).15 B. II

Per la Nuova Zelanda

1

Tassa d'ispezione per animali vivi e materiale embrionale:

I costi d'ispezione sono riscossi secondo le Biosecurity (Costs) Regulations della Nuova Zelanda.

2

Prodotti di origine animale

2.1

Tasse per il controllo documentale e il controllo d'identità:

Partita unica ­ massimo 149.60(+IVA) NZD per partita Partite con più container ­ massimo 149.60(+IVA) NZD per il primo container e massimo 75(+IVA) NZD / container per i container successivi Partite con carico convenzionale (merce non containerizzata) ­ massimo 149.60(+IVA) NZD / ora 2.2

Tasse per il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico:

Partita unica Le tasse sono riscosse secondo le Biosecurity New Zealand Inspection (Animal Health) - Biosecurity (Costs) Regulations New Zealand Food Safety Authority (Public Health) ­ Fees and Charges Regulation.

15

Stabilito nell'Accordo Svizzera­CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda­CE (per la Nuova Zelanda).

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

Accordo con Nuova Zelanda

3

Adattamento delle tasse neozelandesi all'inflazione

Le tasse d'importazione neozelandesi possono essere adeguate annualmente secondo la formula seguente: Nuova tassa massima = tassa d'ispezione secondo l'allegato VII x (1 + tasso d'inflazione medio/100*)(anno in corso -2009) * Calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda e pubblicato dalla Reserve Bank of New Zealand

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