Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1

Oggetto del riconoscimento

Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.

Art. 2

Condizioni

Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che: a.

la reciprocità sia garantita;

b.

la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e

c.

le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l'articolo 95 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento si applica per analogia.

Art. 3

Revoca del riconoscimento

Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:

1 2 3

a.

la reciprocità non è più garantita;

b.

le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o

c.

la tutela degli interessi del Paese lo esige.

RS 101 FF 2010 4853 RS 171.10

2010-0642

4415

Riconoscimento di convenzioni private intese a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. LF

Art. 4

Applicabilità

Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.

Art. 5

Pubblicazione

Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.

1

2

La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.

Art. 6

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

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FF 2011 4415

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