Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1090 del 21 luglio 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Prosciutto cotto fabbricato secondo il diritto italiano, e legalmente immesso in commercio in Italia, può essere importato o fabbricato e immesso in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dell' Italia. In particolare, è determinante il seguente atto normativo: Decreto 21 settembre 20053. Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

Decreto Ministeriale n. 209 del 27/02/19964. Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/3 1/CE.

3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2005.

Pubblicato nella Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996.

RS 172.021

2011-1504

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5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

26 luglio 2011

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Ufficio federale della sanità pubblica