Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Progetto

(Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 18 novembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 22 dicembre 20102, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è modificata come segue: Art. 5a cpv. 3 e 4 (nuovi) La partecipazione a una votazione o a un'elezione è equiparata a un rinnovo dell'iscrizione, sempre che il voto non sia espresso per via elettronica. Il Comune di voto annota che l'avente diritto di voto ha rinnovato la propria iscrizione alla data di ricezione del suo materiale di voto.

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Gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto con accesso a Vote électronique possono rinnovare la propria iscrizione per via elettronica. Se contemporaneamente esprimono anche il loro voto, deve rimanere tutelato il segreto del voto.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2011 643 FF 2011 653 RS 161.5

2010-3007

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