Decreto federale che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011 Modifica del 14 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I Il decreto federale del 2 ottobre 20072 che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 3 (nuovo) 3

Il limite di spesa è aumentato di 31,7 milioni di franchi. È prorogato di un anno.

Art. 2 cpv. 2 (nuovo) 2

Il limite di spesa è aumentato di 20,3 milioni di franchi. È prorogato di un anno.

Art. 3 cpv. 2 (nuovo) Il limite di spesa è aumentato di 5,5 milioni di franchi. È prorogato di un anno. I mezzi stanziati per il 2012 sono destinati al Gruppo d'oncologia pediatrica svizzera (SPOG) e al Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAKK). Nel 2012 il Registro svizzero dei tumori non ha più diritto ai sussidi.

2

Art. 4 cpv. 2 (nuovo) 2

Il limite di spesa è aumentato di 3 milioni di franchi. È prorogato di un anno.

II Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011

Consiglio nazionale, 14 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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FF 2011 689 FF 2007 6791

2010-2125

4979

Stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008­2011. DF

4980