Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Progetto

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 30 agosto 20111; visto il parere del Consiglio federale del 22 settembre 20112, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19823 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 27 cpv. 2 lett. c 2

L'assicurato ha diritto a: c.

520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e: 1. ha compiuto 55 anni, o 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente.

2

Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

1 2 3

FF 2011 6469 FF 2011 6477 RS 837.0

2011-1810

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

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