11.034 Messaggio concernente la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 25 maggio 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1950

5017

Compendio Il commercio di derrate alimentari e oggetti d'uso si estende oggi oltre le frontiere.

Sarebbe più semplice assicurare la protezione della salute se la Svizzera potesse partecipare ai sistemi dell'Unione europea (UE) in materia di sicurezza alimentare e degli altri prodotti. Tale partecipazione presuppone un'armonizzazione delle prescrizioni concernenti questi prodotti (prescrizioni tecniche). Siffatta armonizzazione permette inoltre di semplificare la circolazione delle merci tra Svizzera e UE e di abbassare il livello dei prezzi. A tale scopo si rende necessaria una revisione totale della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Dall'inizio degli anni Novanta il settore delle derrate alimentari è soggetto a mutamenti dinamici. Dopo il rifiuto dell'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE), nella votazione popolare del 6 dicembre 1992, il Consiglio federale ha deciso nel 1993 di attuare un programma di rinnovamento dell'economia di mercato. Tale programma prevedeva di verificare la compatibilità delle prescrizioni sui prodotti sancite da leggi e ordinanze con il diritto comunitario e, se del caso, di procedere a un adeguamento. Il programma del Consiglio federale è stato attuato con l'entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e delle relative ordinanze, sottoposte a revisione totale.

Un ulteriore passo verso l'adeguamento del diritto svizzero in materia di derrate alimentari al diritto comunitario è stato compiuto con la conclusione dell'Accordo agricolo del 21 giugno 1999 con l'UE (RS 0.916.026.81). Esso ha avvicinato a livello settoriale il diritto svizzero a quello dell'UE (derrate alimentari biologiche, prescrizioni sull'igiene per il latte e i latticini, giocattoli). Il recepimento, a partire dal 2004, del diritto comunitario in materia di igiene per tutte le derrate alimentari di origine animale, ha costituito un ulteriore progresso in tal senso. Il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni svizzere e di quelle dell'UE da parte del Comitato misto veterinario ha permesso di abolire, dal 1° gennaio 2009, i controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l'UE per le derrate alimentari di origine animale. Fino all'inizio di questo secolo il diritto comunitario delle derrate alimentari
costituiva ancora un settore giuridico disciplinato in maniera frammentaria; con l'emanazione del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, esso si è trasformato in un ordinamento giuridico unitario e coerente. Il sistema della sicurezza delle derrate alimentari dell'UE è, in diversi suoi settori, più rigoroso di quello previsto dal diritto svizzero (sistemi di allarme rapido, liste positive dei residui tollerati nelle o sulle derrate alimentari, autorizzazioni d'esercizio, criteri di igiene dei processi, regimi relativi ai Paesi terzi). Il sistema UE tiene conto dell'attuale globalizzazione del mercato delle derrate alimentari e si fonda su uno Spazio economico europeo unitario e senza controlli di confine. Le importazioni da Paesi terzi devono adempire requisiti severi, in modo che le derrate alimentari importate legalmente nel mercato interno europeo vi possano circolare liberamente.

Se vuole facilitare lo scambio di merci con l'UE, la Svizzera deve creare le condi-

5018

zioni quadro giuridiche necessarie a tale scopo e assimilare le sue prescrizioni tecniche a quelle comunitarie.

Nell'ambito degli oggetti d'uso si assiste a uno sviluppo analogo. L'atto normativo di base del diritto comunitario è la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Oltre ad essa vi sono numerosi atti settoriali, ad esempio sui giocattoli, sui cosmetici o su oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.

Anche nel settore dei prodotti il diritto comunitario prevede diverse procedure di notifica e un sistema di allarme rapido. Se vuole parteciparvi, la Svizzera dovrà adeguare anche in questo settore il proprio diritto a quello dell'UE.

Un simile adeguamento si impone anche indipendentemente dal fatto che la Svizzera possa o meno partecipare ai sistemi di sicurezza alimentare e dei prodotti dell'UE.

Dopo la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, (principio «Cassis de Dijon»), le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che si trovano legalmente in commercio nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo possono circolare liberamente anche in Svizzera. Per le derrate alimentari è tuttavia necessaria una previa autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'esistenza di differenze eccessive tra Svizzera e UE genera un numero ingente di richieste di autorizzazione e altrettanti oneri lavorativi per le aziende interessate e per le autorità federali. Questi problemi possono essere attenuati efficacemente armonizzando il diritto svizzero dei prodotti con quello dell'UE.

Se gli attuali negoziati tra la Svizzera e l'UE non dovessero sfociare nella conclusione di un accordo nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, occorrerà evitare una messa in pericolo degli accordi bilaterali esistenti, conclusi con l'UE nel 1999. Grazie al riconoscimento ­il 1° gennaio 2009 ­ dell'equivalenza delle prescrizioni svizzere sull'igiene per le derrate alimentari di origine animale, la Svizzera beneficia di agevolazioni commerciali nel traffico merci con l'UE. Tali vantaggi le sono tuttavia conferiti soltanto a condizione che il suo diritto sia costantemente adeguato a quello dell'UE. La proposta revisione della legge sulle derrate alimentari è indispensabile anche in quest'ottica.

Il disegno di revisione
si orienta al regolamento di base (CE) n. 178/2002 per le derrate alimentari e, riguardo agli oggetti d'uso, alla direttiva di base 2001/95/CE.

I principi di base di tali atti devono essere ripresi nel diritto svizzero.

Si tratta in particolare di: ­

integrare le nozioni e le definizioni del diritto UE;

­

introdurre il divieto di inganno per determinati oggetti d'uso;

­

iscrivere esplicitamente il principio di precauzione nella legge;

­

rinunciare ai valori di tolleranza per i microorganismi nonché per le sostanze estranee e i componenti, sostituendoli con la definizione di quantità massime;

­

abbandonare il principio positivo: secondo il nuovo concetto di disciplinamento, le derrate alimentari sono commerciabili anche se non sono definite sotto una denominazione specifica nel diritto regolatorio né autorizzate

5019

dall'UFSP. Gli unici criteri determinanti sono la sicurezza e l'osservanza del divieto d'inganno; ­

nel campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari rientra anche l'acqua utilizzata per docce e piscine.

L'attuazione del disegno di legge in esame implica un dispendio supplementare di 1,5 milioni di franchi (per 4­6 nuovi posti di lavoro e di 0,65 milioni di franchi per il finanziamento di laboratori di riferimento e per la formazione e il perfezionamento degli organi cantonali d'esecuzione). La nuova legge non comporta oneri supplementari degni di nota per i Cantoni, eccezion fatta per il caso in cui gli stessi interverrebbero qualora un laboratorio cantonale assumesse la funzione di laboratorio di riferimento per determinate analisi. In tal caso, il laboratorio interessato riceverà un rimborso dalla Confederazione. Riguardo al sistema informatico (banca dati con i risultati dei controlli effettuati in Svizzera), il Dipartimento federale dell'interno presenterà al Consiglio federale, al più tardi in previsione del decreto concernente l'entrata in vigore della revisione in esame, una stima dettagliata dei costi nonché proposte di finanziamento. Sono ipotizzabili costi per circa 2 milioni di franchi per lo sviluppo e l'acquisto del software e dell'hardware necessari. I costi annuali d'esercizio ammonteranno al 10­20 per cento dei costi d'acquisto.

5020

Indice Compendio

5018

Elenco delle abbreviazioni

5023

1 Punti essenziali dell'avamprogetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 La legge sulle derrate alimentari in vigore 1.1.2 Il contesto internazionale 1.1.2.1 Il diritto delle derrate alimentari dell'Unione europea 1.1.2.2 Il diritto UE sugli oggetti d'uso 1.1.2.3 Il diritto dell'OMC 1.1.2.4 Il Codex Alimentarius 1.2 I problemi del sistema attuale 1.2.1 Differenze rispetto al diritto UE 1.2.2 Accesso mancante ai sistemi dell'UE per la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti 1.3 Il disciplinamento proposto 1.3.1 Gli obiettivi della revisione 1.3.2 L'avamprogetto posto in consultazione 1.3.3 Consultazione 1.3.4 Rielaborazione dell'avamprogetto da parte del DFI 1.3.5 Disegno di una nuova legge sulle derrate alimentari 1.3.6 Motivazione e valutazione del disciplinamento proposto 1.4 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 1.5 Adeguamento delle finanze in funzione dei compiti 1.6 Attuazione 1.7 Interventi parlamentari

5025 5025 5025 5026 5026 5027 5027 5028 5028 5028 5030 5030 5030 5031 5033 5034 5034 5035 5036 5037 5038 5038

2 Commento ai singoli articoli 2.1 Premesse 2.2 I singoli articoli

5039 5039 5039

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 3.1.2 Freno alle spese 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale 3.3.2 Ripercussioni per singole categorie sociali 3.3.3 Ripercussioni a livello macroeconomico 3.3.4 Disciplinamenti alternativi 3.3.5 Aspetti pratici dell'esecuzione

5093 5093 5093 5095 5095 5095 5095 5096 5096 5097 5097

4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

5097

5021

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.2.1 Unione europea 5.2.2 Codex Alimentarius 5.3 Forma dell'atto 5.4 Delega di competenze legislative

5097 5097 5098 5098 5099 5099 5099

Allegato Elenco degli atti europei citati

5101

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) (Disegno)

5103

5022

Elenco delle abbreviazioni Accordo SPS

AP-LDerr CE Cost.

CP DFI D-LDerr DPA DTF EFSA FAO FF LAgr LDerr lett.

LF LOGA LOTC LPD LTras OCDerr ODerr OMC OMS op. cit.

Accordo del 12 aprile 1979 sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Allegato 1A.4 dell'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; accordo OMS; RS 0.632.20) Avamprogetto di revisione totale della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, la quale costituisce l'oggetto del presente messaggio (progetto inviato in consultazione) Comunità europea Costituzione federale (RS 101) Codice penale (RS 311.0) Dipartimento federale dell'interno Disegno di revisione totale della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, presentato unitamente al presente messaggio Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) Decisione del Tribunale federale Autorità europea per la sicurezza alimentare Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Foglio federale Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1) Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, RS 817.0) lettera legge federale Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, RS 152.3) Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21) Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02) Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione mondiale della sanità opera citata

5023

ORIV PA RAPEX RASFF RSI SECO TCE UE UFSP

5024

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (RS 817.024.1) Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) Rapid Alert System for Non-Food Products Rapid Alert System for Food and Feed Raccolta sistematica del diritto federale Segreteria di Stato dell'economia Trattato che istituisce la Comunità europea, versione consolidata, GU C 321E del 29.12.2006, pag. 1 Unione europea Ufficio federale della sanità pubblica

Messaggio 1

Punti essenziali dell'avamprogetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

La legge sulle derrate alimentari in vigore

La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)1, adottata il 9 ottobre 1992, è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

Essa comprende derrate alimentari (alimenti e generi voluttuari) e oggetti d'uso (oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari [cosiddetti materiali e oggetti] cosmetici, giocattoli). Ai generi voluttuari appartengono le bevande alcoliche, i prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori. Per quanto riguarda le derrate alimentari, questa legge contiene disposizioni concernenti la protezione della salute e la protezione dall'inganno. In merito agli oggetti d'uso, essa si limita alla protezione della salute. Il diverso trattamento delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso si fonda sull'articolo 69bis della Costituzione federale del 1874, il quale costituisce la base legale della legge sulle derrate alimentari. Secondo tale disposizione la Confederazione era autorizzata a emanare in maniera generale disposizioni legali sul commercio di alimenti e generi voluttuari e, per il commercio di altri oggetti d'uso e materiali, soltanto nella misura in cui gli stessi erano suscettibili in quanto tali di mettere in pericolo la vita o la salute.

Il campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari comprende l'intera catena di produzione, dalla coltivazione di piante o dalla produzione di animali destinate alla produzione di derrate alimentari fino alla consegna del prodotto finale ai consumatori.

La legge sulle derrate alimentari è retta concettualmente dal principio positivo: sono autorizzati unicamente le derrate alimentari e gli additivi espressamente ammessi.

Ciò che non è espressamente ammesso è vietato.

Colonna portante della legislazione in materia di derrate alimentari è l'obbligo del controllo autonomo. Chi utilizza derrate alimentari o oggetti d'uso è responsabile della loro conformità legale. Salvo che per la macellazione, il controllo delle derrate alimentari è fatto per campionatura. Di conseguenza le derrate alimentari e gli oggetti d'uso non possono essere prodotti, venduti, acquistati o importati facendo affidamento sul fatto che le autorità preposte al controllo delle derrate alimentari ritirerebbero dal mercato ogni prodotto difettoso. L'autoresponsabilità è posta in primissimo piano.

1

RS 817.0

5025

1.1.2

Il contesto internazionale

1.1.2.1

Il diritto delle derrate alimentari dell'Unione europea

Sull'arco di vari decenni, il diritto delle derrate alimentari dell'Unione europea (UE) si è trasformato da un settore giuridico disciplinato in maniera frammentaria che contemplava solo pochi gruppi di derrate alimentari in un ordinamento giuridico unitario e coerente. I principi del diritto europeo in materia di derrate alimentari sono ora definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Tale regolamento si fonda sul Trattato CE2 che istituisce la Comunità europea3. Per il diritto delle derrate alimentari sono di primaria importanza le disposizioni sulla protezione della salute e la protezione dei consumatori (art. 1524 e 1535 Trattato CE). Attuando il Trattato CE, il diritto comunitario delle derrate alimentari intende garantire un funzionamento ineccepibile del mercato interno e raggiungere contemporaneamente un elevato livello di protezione per la salute umana. Il regolamento (CE) n. 178/2002 include principi generali per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché le basi per l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Esso abbraccia l'intera catena di produzione delle derrate alimentari, dalla produzione primaria alla consegna delle derrate alimentari ai consumatori (principio «dalla fattoria alla tavola»). Contiene inoltre disposizioni sull'analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio), la rintracciabilità delle derrate alimentari, il principio di precauzione, la responsabilità delle imprese di derrate alimentari e le importazioni di derrate alimentari da Paesi terzi. Il regolamento si applica direttamente agli Stati membri ed è poziore al diritto nazionale.

Il diritto delle derrate alimentari fondato sul regolamento (CE) n. 178/2002 è distribuito in oltre 150 atti normativi. Esso forma, con il regolamento (CE) n. 178/2002, il cosiddetto «acquis communautaire» del settore delle derrate alimentari. Mentre un tempo gli atti comunitari riguardavano principalmente singoli settori di prodotti (p. es. cioccolato, miele, succhi di frutta) e rivestivano la forma di direttive, oggi sono emanate prevalentemente norme a livello orizzontale, in ordinanze
applicabili all'intero settore delle derrate alimentari (p. es. norme in materia di igiene, residui e contaminanti, informazione dei cittadini, ecc.). Nell'Unione europea (UE) i regolamenti sono direttamente applicabili. Essi non possono essere ripresi nel diritto nazionale. In tal modo viene meno il margine di manovra di cui gli Stati membri potevano ancora disporre nell'attuare le direttive.

Il sistema di allarme rapido RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fornisce un contributo essenziale al mantenimento della protezione della salute nel settore delle derrate alimentari nell'UE. Il RASFF si fonda sul regolamento (CE) n. 178/2002 e serve a informare rapidamente in merito alle derrate alimentari pericolose. La Commissione europea coordina il sistema e, in casi d'emergenza, può emanare istruzioni concernenti misure concertate, d'intesa con gli Stati membri.

2

3 4 5

Trattato che istituisce la Comunità europea, versione consolidata, GU C 321E del 29.12.2006, pag. 1; oggi: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47.

Oggi: art. 168 TFUE Oggi: art. 169 TFUE Cfr. art. 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

5026

1.1.2.2

Il diritto UE sugli oggetti d'uso

Il diritto UE non conosce una definizione degli oggetti d'uso ai sensi del diritto svizzero (cfr. art. 5 LDerr). I singoli gruppi di prodotti (articoli cosmetici, giocattoli) sono disciplinati in atti normativi separati. Tali atti sono tuttavia in stretta connessione con la direttiva 2001/95 CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Questa direttiva è applicabile a tutti gli oggetti per i quali non esistono disposizioni specifiche sulla sicurezza e che rispondono agli stessi obiettivi perseguiti dalla direttiva. Se nelle prescrizioni comunitarie sono stabiliti requisiti di sicurezza specifici, la direttiva si applica unicamente agli aspetti, rischi o categorie di rischio che non sono disciplinati nelle rispettive prescrizioni comunitarie6. Nell'ambito degli oggetti d'uso il diritto UE non disciplina soltanto gli aspetti della sicurezza o della protezione della salute, ma prevede anche un divieto d'inganno esplicito per gli articoli cosmetici e per gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari (i cosiddetti «materiali e oggetti»)7.

Come nel settore delle derrate alimentari, anche in quello degli oggetti d'uso l'UE dispone di un sistema di allarme rapido (Rapid Alert System for Non-Food Products, RAPEX). RAPEX si basa sulla direttiva 2001/95/CE.

1.1.2.3

Il diritto dell'OMC

L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) disciplina il commercio transfrontaliero a livello globale. Sia la Svizzera sia l'UE hanno firmato l'Accordo del 15 aprile 19948 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché i circa 30 accordi successivi.

Negli ultimi decenni il crescente commercio internazionale ha fatto sì che nell'importazione e nell'esportazione di derrate alimentari singoli Stati siano stati confrontati con difficoltà dovute a motivi protezionistici. Gli strumenti dell'OMC servono alla composizione efficiente delle controversie e permettono di controllare reciprocamente le politiche commerciali.

La spina dorsale sia del diritto svizzero in materia di derrate alimentari sia di quello comunitario è costituita dalla sicurezza delle derrate alimentari e dal divieto d'inganno. Il diritto dell'OMC vieta le prescrizioni dei singoli Stati sul commercio transfrontaliero che comportano illecite limitazioni non tariffarie del commercio.

Sono tuttavia ammissibili misure volte a proteggere i classici beni di polizia quali la vita, la salute, la sicurezza nazionale o la lealtà della concorrenza. La garanzia della sicurezza delle derrate alimentari serve alla protezione della salute. Il diritto dell'OMC considera pertanto giustificate le misure adottate in tale contesto (cfr.

Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, Accordo SPS9).

Come ogni azione statale, anche siffatte misure devono tuttavia essere impostate in modo proporzionale e non discriminante. L'Accordo SPS menziona esplicitamente le norme, direttive e raccomandazioni della Commissione del Codex Alimentarius quali norme di riferimento. Riguardo alle misure adottate dai singoli Stati, miranti al 6 7 8 9

Art. 1 par. 2 della direttiva 2001/95/CE.

Art. 6 par. 2 della direttiva 76/768/CEE e art. 3 par. 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

RS 0.632.20 RS 0.632.20 (allegato 1A.4)

5027

rispetto degli standard del Codex Alimentarius, l'Accordo SPS parte dal presupposto che esse siano rette da una base scientifica sufficiente. Il divieto d'inganno è una componente elementare della lealtà nell'ambito della concorrenza. Le misure statali necessarie per l'applicazione di tale divieto sono giustificate ai sensi del diritto dell'OMC (cfr. l'Accordo del 12 aprile 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi AOTS)10.

1.1.2.4

Il Codex Alimentarius

La Commissione del Codex Alimentarius è un'organizzazione posta sotto il tetto comune dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Elaborato nel 1962, il Codex Alimentarius è divenuto il principale riferimento a livello mondiale per i produttori di derrate alimentari, i consumatori, le autorità di controllo e il commercio. Contiene regole per l'igiene delle derrate alimentari, i residui di pesticidi, i contaminanti, l'etichettatura e la presentazione di derrate alimentari. Gli standard del Codex Alimentarius non rivestono un carattere obbligatorio. Si tratta di raccomandazioni che rappresentano un consenso mondiale su un ambito tematico che può costituire un modello per la legislazione nazionale sulle derrate alimentari. Nel 1962 la Svizzera è stata membro di fondazione della Commissione del Codex; l'UE è parimenti membro di quest'organo dal 2003.

1.2

I problemi del sistema attuale

1.2.1

Differenze rispetto al diritto UE

Dopo il rifiuto dell'adesione allo Spazio economico europeo, nel 1992, il diritto UE sulle derrate alimentari ha acquisito importanza per la Svizzera. Per evitare l'isolamento economico della Svizzera in Europa, nel 1993 il Consiglio federale ha deciso di attuare un programma sul rinnovamento in termini di economia di mercato.

Tale programma mirava a rafforzare la piazza economica svizzera e prevedeva la lotta contro l'isolamento dei mercati e l'abolizione degli ostacoli alla concorrenza.

Da questo programma ha inoltre preso le mosse l'attuale legge federale del 6 ottobre 199511 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), nella quale è sancita come obiettivo generale l'abolizione degli ostacoli al commercio. Questa legge stabilisce che le prescrizioni tecniche devono essere impostate in modo da non esplicare ostacoli tecnici al commercio; a tale scopo, esse devono essere armonizzate con le prescrizioni tecniche dei principali partner commerciali della Svizzera.

Nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso il principale partner commerciale della Svizzera è l'UE. Attualmente il diritto svizzero in materia di derrate alimentari diverge dal diritto UE segnatamente nei seguenti ambiti: ­

10 11

diversa nozione di derrata alimentare: nel diritto UE il tabacco non rientra nella nozione di derrata alimentare;

RS 0.632.231.41 RS 946.51

5028

­

concezione dei valori di tolleranza per microorganismi, sostanze estranee e componenti: la concezione svizzera dei valori di tolleranza concretizza il principio dello «stretto necessario». Essa si orienta alla buona pratica di fabbricazione. Contrariamente al diritto svizzero in materia di derrate alimentari, il diritto UE non conosce valori di tolleranza. Invero, anche i valori UE si orientano alla buona pratica di fabbricazione, pur essendo sempre giustificati dalla protezione della salute (p. es. protezione dai pericoli a lungo termine, protezione del bambino non ancora nato);

­

principio di precauzione non sancito: sebbene la legge sulle derrate alimentari in vigore consideri il principio di precauzione in diversi settori (cfr.

p. es. l'art. 30 LDerr), nessuna norma menziona esplicitamente tale principio;

­

principio positivo: secondo il diritto svizzero, una derrata alimentare è commerciabile unicamente se definita con una denominazione specifica oppure se è ammessa dall'UFSP mediante un'autorizzazione particolare (cfr. art. 8 LDerr). Secondo il diritto UE, in linea di principio tutte le derrate alimentari sono commerciabili. Una derrata alimentare non è commerciabile o lo è in maniera limitata unicamente se il diritto UE lo prevede esplicitamente;

­

assenza del divieto d'inganno per cosmetici e per materiali e oggetti: secondo il diritto UE, il divieto d'inganno si riferisce anche ai cosmetici e ai materiali e oggetti. Il diritto svizzero in materia di derrate alimentari dispone che il divieto d'inganno si applica unicamente agli alimenti e ai generi voluttuari;

­

obbligo di indicare il Paese di produzione: secondo il diritto UE, la provenienza deve essere indicata solo per determinate derrate alimentari (p. es.

carne bovina e prodotti della carne bovina, frutta e verdure fresche, uova).

Per le altre derrate alimentari la provenienza deve essere indicata unicamente se, omettendola, i consumatori potrebbero essere ingannati12. Secondo il diritto svizzero in materia di derrate alimentari, occorre indicare almeno il Paese di produzione per tutte le derrate alimentari. In presenza di determinate condizioni quadro bisogna inoltre indicare anche il Paese di provenienza della materia prima principale.

I requisiti tecnici divergenti dal diritto UE pregiudicano la circolazione delle merci, contrastano la riduzione dei controlli alle frontiere e rendono quindi più cari i prodotti. Gli ostacoli tecnici al commercio comportano per i produttori un aumento dei costi di sviluppo, fabbricazione e vendita, nonché ritardi nell'introduzione di nuovi prodotti. In tal modo si pregiudica non solo la competitività delle imprese, ma anche l'attrattiva della piazza economica svizzera. Per i consumatori gli ostacoli tecnici al commercio costituiscono uno svantaggio in quanto restringono la scelta dei prodotti e fanno lievitare i prezzi13. L'allineamento delle prescrizioni svizzere a quelle dell'UE elimina gli ostacoli tecnici al commercio e garantisce nel frattempo il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

12 13

Cfr. art. 3 par. 1 n. 8 della direttiva 2000/13/CE.

Cfr. il n. 1.4.1 del messaggio del 25 giugno 2008 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, FF 2008 6385 segg. (qui di seguito: «messaggio sulla revisione parziale della LOTC»).

5029

1.2.2

Accesso mancante ai sistemi dell'UE per la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti

Negli ultimi anni l'UE ha sviluppato sistemi coerenti per la sicurezza alimentare e dei prodotti (p. es. prescrizioni tecniche, procedure d'ammissione, sistemi di allarme rapido, organismo indipendente di valutazione del rischio ecc.). Sebbene si trovi al centro dell'Europa, finora la Svizzera non ha avuto la possibilità di partecipare a questi sistemi. Tenuto conto della globalizzazione del commercio di derrate alimentari e di oggetti d'uso, il mantenimento dell'attuale sistema svizzero, con proprie prescrizioni tecniche e valutazioni del rischio e senza interconnessione con gli Stati limitrofi, non risulta sensato a lungo termine né dal punto di vista della protezione della salute, né sotto il profilo economico. Le grandi crisi degli ultimi anni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso hanno avuto origine fuori della Svizzera o addirittura fuori dell'Europa. L'esperienza ha mostrato che la collaborazione con la Commissione europea è il migliore garante per potere mantenere la protezione della salute in questo settore.

1.3

Il disciplinamento proposto

1.3.1

Gli obiettivi della revisione

Adottando il messaggio sulla revisione parziale della LOTC (introduzione unilaterale del cosiddetto principio «Cassis de Dijon»14), il nostro Collegio ha sottolineato la sua disponibilità a proseguire l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, allo scopo di rilanciare la concorrenza in Svizzera e di abbassare i costi per le imprese e i consumatori. Il Parlamento si è allineato al nostro Collegio e in singoli punti si è addirittura spinto oltre le proposte dello stesso (cfr. p. es. art. 16b LOTC).

Uno degli obiettivi principali della presente revisione consiste nell'armonizzare le prescrizioni tecniche svizzere nei settori delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso con quelle dell'UE. Questo obiettivo è tanto più importante se si considera che i primi negoziati relativi a un accordo nel settore delle derrate alimentari tra la Svizzera e l'UE hanno mostrato che la partecipazione della Svizzera ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e degli altri prodotti dell'UE, auspicata a medio termine, è possibile unicamente se la Svizzera integra nel proprio diritto l'«acquis communautaire» determinante per questi settori.

Gli obiettivi a breve termine di questa revisione possono essere riassunti come segue: ­

14

creare le condizioni quadro affinché l'«acquis communautaire» nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso (inclusi i materiali e oggetti, i cosmetici e i giocattoli) possa, se del caso, essere recepito dal diritto svizzero; In Svizzera il significato dell'espressione «principio di Cassis de Dijon» è diverso da quello che riveste nell'UE. Mentre in quest'ultima i prodotti possono circolare liberamente tra gli Stati membri in virtù del riconoscimento reciproco delle prescrizioni nazionali non armonizzate su scala comunitaria, richiesto nel quadro della libera circolazione delle merci del Trattato UE, per la Svizzera tale espressione significa, secondo l'articolo 16a LOTC, la messa in commercio sul mercato svizzero di prodotti fabbricati secondo le prescrizioni di uno Stato membro dell'UE o dello SEE. Tale principio costituisce dunque un riconoscimento unilaterale.

5030

­

creare le condizioni giuridiche necessarie per adempiere le condizioni poste dalla decisione 1/2008 del 23 dicembre 200815 del Comitato misto veterinario. Con tale decisione, la Svizzera si è impegnata a riprendere integralmente, a partire dal 1° gennaio 2009, le normative dell'UE concernenti il controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi.

Gli obiettivi a medio termine sono i seguenti: ­

eliminare le divergenze rispetto al diritto UE affinché, anche dopo l'entrata in vigore della LOTC16 riveduta, tra la Svizzera e l'UE non venga a crearsi un divario fra i livelli di protezione negli ambiti delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e i produttori svizzeri non siano discriminati (cfr.

n. 1.3.6);

­

partecipare ai sistemi europei di allarme rapido dell'UE per la sicurezza alimentare e dei prodotti (RASFF e RAPEX);

­

collaborare attivamente nel quadro delle valutazioni dei rischi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

­

combattere lo statuto della Svizzera quale «isola dei prezzi elevati» adeguando le prescrizioni tecniche svizzere a quelle comunitarie.

1.3.2

L'avamprogetto posto in consultazione

Il nostro Collegio ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione dal 1° luglio al 16 ottobre 2009. Pur basandosi sul diritto vigente, l'avamprogetto posto in consultazione (AP-LDerr) apporta le seguenti innovazioni:

15

16

­

ripresa dei termini e delle definizioni del diritto comunitario: in prima linea figura l'integrazione della definizione di derrata alimentare secondo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Diversamente dal diritto vigente, l'avamprogetto non suddivide più le derrate alimentari in generi alimentari e generi voluttuari. Il tabacco non costituisce più una derrata alimentare.

Nuova è inoltre l'espressione messa in commercio. Attualmente essa non figura nella legge poiché il legislatore riteneva che menzionare le singole attività rientranti nel concetto di messa in commercio implicasse minori problemi interpretativi rispetto all'introduzione nella legge dell'espressione generica, la quale copre un ampio ventaglio di attività. Secondo il concetto dell'AP-LDerr occorrerà inoltre integrare nel diritto svizzero, in via di ordinanza, numerose nozioni sancite dal diritto comunitario;

­

introduzione del divieto d'inganno per determinati oggetti d'uso: nel diritto comunitario vige un esplicito divieto d'inganno per i cosmetici e per i materiali e oggetti (cfr. n. 1.1.2.2). L'AP-LDerr prevede che tale divieto dev'essere integrato anche nel diritto svizzero;

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo, GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.

RU 2010 2617

5031

­

rinuncia ai valori di tolleranza per microorganismi, sostanze estranee e componenti: secondo il diritto comunitario, in linea di principio le derrate alimentari non sono commerciabili se superano le quantità massime prestabilite. Se le superano, sono considerate a rischio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 178/2002. L'AP-LDerr crea le condizioni quadro giuridiche necessarie affinché il «sistema delle quantità massime» sia adottato anche dal diritto svizzero;

­

abbandono del principio positivo: il nuovo concetto normativo non prevede più che le derrate alimentari siano commerciabili unicamente se definite con una denominazione specifica in un'ordinanza o autorizzate dall'UFSP. Le derrate alimentari sono commerciabili se sono sicure. Le esigenze in materia di sicurezza delle derrate alimentari sono disciplinate nel regolamento CE n. 178/2002 e nel diritto esecutivo pertinente. Quest'ultimo sarà assorbito dal diritto svizzero, nel quadro della ripresa dell'«acquis communautaire»;

­

iscrizione esplicita del principio di precauzione nella legge: secondo il diritto comunitario, in linea di principio le misure emanate dagli Stati membri e dalla Comunità per le derrate alimentari e i mangimi devono fondarsi su un'analisi del rischio. In casi particolari in cui vi è un rischio per la vita o la salute, ma non vi è ancora certezza dal profilo scientifico, il principio di precauzione sancito nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 permette di adottare misure di gestione del rischio o altre azioni fino a quando non si dispone di ulteriori informazioni scientifiche che consentano di effettuare una valutazione più esauriente del rischio. Finalizzato alla protezione della salute, in futuro questo principio si applicherà anche nel diritto svizzero in materia di derrate alimentari;

­

più trasparenza riguardo all'osservanza delle prescrizioni legali da parte delle aziende del settore alimentare: l'AP-LDerr prevede che le autorità competenti ripartiscano le aziende in categorie sulla base dei risultati dei controlli, e che ai consumatori sia data la possibilità di visionare siffatti risultati qualora lo richiedano. La valutazione sarà costantemente attualizzata. Il nostro Collegio fisserà i criteri di attribuzione delle aziende alle singole categorie;

­

riferimenti giuridici per l'impiego di dati: vengono costituite le basi legali relative all'elaborazione, allo scambio e alla conservazione dei dati necessari per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari;

­

disciplinamento del settore dell'acqua di docce e piscine: finora non è stato possibile attribuire le esigenze in materia di acqua di balneazione a una legislazione federale, il che ha fatto sì che l'acqua di docce e piscine sia stata esaminata secondo criteri diversificati da Cantone a Cantone. L'AP-LDerr intende porre fine a questa situazione subordinando l'acqua usata per il bagno ­ ad eccezione delle acque superficiali disciplinate dalla legislazione sull'ambiente ­ alla legge sulle derrate alimentari.

5032

1.3.3

Consultazione

La procedura di consultazione si rivolgeva, oltre che ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein, a 14 partiti politici, 11 associazioni nazionali mantello e altre 183 organizzazioni e cerchie interessate. Dall'esame dei pareri pervenuti emerge che l'avamprogetto di revisione ha suscitato un consenso di fondo. La minoranza deplora che la revisione miri principalmente a integrare il diritto UE, il che a suo parere implicherebbe l'abbandono di numerosi disciplinamenti svizzeri consolidati (p. es. l'obbligo senza eccezioni di indicare il Paese di produzione di derrate alimentari) e a un'imposizione di obblighi supplementari all'industria. Nella misura in cui si tratta di aspetti connessi alla conclusione di un accordo di libero scambio nel settore agricolo e alimentare, basterebbe sottoporre le modifiche necessarie al Parlamento integrandole nel messaggio di ratifica.

Circa un terzo dei partecipanti alla procedura di consultazione (le autorità di esecuzione, la maggioranza dei Governi cantonali, le organizzazioni dei consumatori, rappresentanti dell'industria e del commercio alimentari) si è dichiarato favorevole a disciplinare l'intera produzione alimentare nella legge sulle derrate alimentari, la quale includerebbe di conseguenza anche i foraggi (principio «dalla fattoria alla tavola»). Inoltre chiede la concentrazione dei relativi compiti in un unico ufficio, ritenendo che l'attuale struttura tripartita del diritto sulle derrate alimentari fra UFSP, UFV, UFAG non sia più opportuna. La minoranza ­ prevalentemente costituita dalle cerchie agricole ­ si è espressa contro l'integrazione dei foraggi nella legge sulle derrate alimentari.

Le cerchie agricole e le organizzazioni dei consumatori sono favorevoli al mantenimento dell'obbligo di dichiarazione per il Paese di produzione. L'industria alimentare auspica per contro maggiore flessibilità ed esprime dubbi quanto all'importanza della dichiarazione di provenienza per i prodotti industrialmente lavorati. Rinvia inoltre al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'informazione dei consumatori sulle derrate alimentari17, il quale prevede l'obbligo di indicare il Paese di produzione e la provenienza soltanto a titolo eccezionale, qualora singole misure statali lo disciplinino.

L'industria alimentare guarda con
perplessità all'introduzione del principio di precauzione, temendo che esso possa generare attivismo politico e arbitrio. L'agricoltura e le organizzazioni dei consumatori ritengono che siffatta introduzione costituisca un miglioramento significativo della legislazione sulle derrate alimentari.

La prevista pubblicazione dei risultati concernenti l'analisi nell'ambito dei controlli delle derrate alimentari è accolta di principio con favore da due terzi dei partecipanti alla procedura di consultazione. Un chiaro rifiuto nei confronti della pubblicazione è stato invece espresso dai gastronomi, dai dettaglianti e da parte dei Cantoni.

I Cantoni temono che la revisione della legge sulle derrate alimentari causerà costi supplementari, soprattutto in relazione alla creazione della prevista banca dati centrale. Sono altresì preoccupati che la definizione della frequenza dei controlli per le aziende alimentari da parte della Confederazione potrà comportare costi supplementari. Per tale motivo chiedono un sostegno finanziario non unicamente limitato ai laboratori di riferimento nazionali. In relazione con la definizione della frequenza

17

COM (2008) 40 del 30 gennaio 2008

5033

dei controlli, sempre più Cantoni ritengono che la Confederazione superi i limiti delle sue competenze ingerendo oltremodo sulla loro sovranità esecutiva.

1.3.4

Rielaborazione dell'avamprogetto da parte del DFI

Il 25 agosto 2010 abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare un messaggio e un disegno di legge sulla base dei risultati della procedura di consultazione. Contemporaneamente abbiamo deciso, in considerazione dei pareri formulati durante la procedura di consultazione, di tener fede all'obiettivo di armonizzare le disposizioni in materia di derrate alimentari al diritto comunitario. In vista dell'elaborazione del messaggio da parte del DFI, abbiamo preso le seguenti decisioni di principio: a.

il campo di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari non va esteso ai foraggi;

b.

nel quadro della presente revisione si rinuncia a una riorganizzazione dell'Amministrazione federale (istituzione di un unico ufficio per il settore della protezione dei consumatori);

c.

il principio di precauzione dev'essere introdotto in analogia con quello applicato nel diritto comunitario;

d.

va mantenuto l'obbligo di indicare il Paese di produzione e la provenienza delle materie prime principali. La nostra competenza di prevedere eccezioni dev'essere mantenuta;

e.

occorre elaborare una base legale per la pubblicazione dei risultati delle analisi nell'ambito dei controlli delle derrate alimentari;

f.

devono essere proposte le basi legali necessarie per l'istituzione di un sistema d'informazione comune centralizzato lungo la catena alimentare;

g.

devono essere istituite le basi legali necessarie affinché la Confederazione possa definire le frequenze dei controlli per le aziende del settore alimentare in considerazione delle possibilità finanziarie del Cantone;

h.

la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione nell'ambito delle derrate alimentari spetterà in futuro congiuntamente alla Confederazione e ai Cantoni.

1.3.5

Disegno di una nuova legge sulle derrate alimentari

Sulla base delle nostre direttive, il DFI ha rielaborato l'avamprogetto posto in consultazione. Diversamente dallo stesso, il disegno di legge qui in esame (D-LDerr) prevede che i risultati dei controlli delle derrate alimentari non siano pubblicati dalle autorità; le aziende interessate avranno quindi l'obbligo di rendere disponibile per consultazione la valutazione che le concerne ai consumatori che lo richiedono. In tal modo sarà possibile mantenere la trasparenza evitando tuttavia «messe all'indice» delle aziende (tale era infatti l'effetto indesiderato delle disposizioni dell'avamprogetto criticate durante la consultazione).

5034

L'integrazione dei foraggi nella legge sulle derrate alimentari è stata abbandonata nel quadro della presente revisione. Se i foraggi fossero inclusi nel campo di applicazione delle legge sulle derrate alimentari, sarebbe necessario esaminare approfonditamente la questione della competenza in materia di controlli lungo l'intera catena alimentare. Tali controlli rientrano nel settore di competenza delle autorità federali, diversamente da quelli sulle derrate alimentari che spettano alle autorità cantonali di esecuzione. Qualora le competenze nel settore dei foraggi fossero nuovamente disciplinate, andrebbe colta l'occasione per esaminare le competenze in materia di controllo delle derrate alimentari (regionalizzazione dei laboratori cantonali, esame dell'introduzione di competenze federali anche nell'ambito dei controlli delle derrate alimentari all'interno del Paese). In base al risultato di tale esame occorrerebbe, se del caso, istituire un Ufficio federale centralizzato per la sicurezza delle derrate alimentari e apportare essenziali modifiche al campo di applicazione della legge sull'agricoltura, della legge sulle epizoozie e della legge sulle derrate alimentari. Il tempo necessario allo svolgimento di questi lavori supererebbe ampiamente lo scadenzario previsto per la presente revisione. L'armonizzazione della legislazione alimentare svizzera al diritto comunitario risulterebbe a sua volta posticipata. Tale situazione rischierebbe di gravare notevolmente sui negoziati bilaterali (cfr. n. 1.3).

Lo stesso si può dire riguardo all'esclusione degli oggetti d'uso dalla legge sulle derrate alimentari, parimenti dibattuta. Anche al proposito, i tempi disponibili per la revisione in esame non sono sufficienti per trovare una soluzione che garantisca lo stesso livello di sicurezza conferito dal quadro attuale delle strutture di competenza.

Quanto agli altri punti della revisione, il D-LDerr si allinea alle innovazioni proposte nel quadro della consultazione.

1.3.6

Motivazione e valutazione del disciplinamento proposto

Tenuto conto dei negoziati in corso con l'UE sulla partecipazione della Svizzera ai sistemi comunitari della sicurezza alimentare e dei prodotti, nella legge sulle derrate alimentari occorrerebbe istituire le basi affinché il pertinente «acquis communautaire» possa essere recepito dal diritto svizzero. Tuttavia, l'intenso scambio di merci con l'UE impone l'adeguamento del diritto svizzero sulle derrate alimentari a quello dell'UE anche nel caso di un mancato accordo tra Svizzera e UE nel settore delle derrate alimentari. Questo per i motivi seguenti: ­

invero, le derrate alimentari che si trovano legalmente in circolazione nel territorio dell'UE o dello SEE possono, dopo l'entrata in vigore dell'attuale revisione della LOTC (principio «Cassis de Dijon»), essere immesse in circolazione anche in Svizzera, a condizione tuttavia che sia rilasciata un'autorizzazione dall'UFSP. Tali autorizzazioni comportano notevoli oneri amministrativi per le aziende interessate e per l'UFSP. Un adeguamento del diritto svizzero a quello dell'UE permette di ridurre il numero di richieste di autorizzazioni;

­

il 1° gennaio 2009 l'UE ha riconosciuto l'equivalenza delle disposizioni svizzere in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari di origine animale con quelle del diritto comunitario. Da allora il commercio tra Svizzera e UE beneficia di diverse agevolazioni. Affinché possa mantenere tali

5035

vantaggi anche in futuro, la Svizzera deve adeguare costantemente il suo diritto a quello dell'UE; ­

l'armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell'UE nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso costituisce anche una condizione di base per contrastare l'immagine della Svizzera quale «isola dei prezzi elevati» e per rafforzare l'attrattiva della piazza economica elvetica (cfr. n. 1.2.1).

La revisione proposta riprende i principi del diritto svizzero in materia di derrate alimentari completandoli con quelli del regolamento CE n. 178/2002, ancora mancanti. Le attuali divergenze fra diritto svizzero e diritto comunitario sono eliminate e nella legislazione interna sono adottate disposizioni e definizioni compatibili con il diritto comunitario.

La revisione proposta copre tutte le varianti attualmente ipotizzabili per il futuro.

Essa consente rispettivamente una partecipazione della Svizzera ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE, l'introduzione dell'applicazione unilaterale del principio «Cassis de Dijon», oppure una «via solitaria» della Svizzera con la ripresa autonoma del diritto comunitario.

1.4

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Il presente disegno di legge stabilisce non soltanto le esigenze in materia di commerciabilità di derrate alimentari e oggetti d'uso, ma anche le competenze esecutive delle autorità cantonali e federali.

La Confederazione continuerà ad essere competente per l'esecuzione della legge alla frontiera (art. 39 cpv. 1 D-LDerr), a vigilare sull'esecuzione da parte dei Cantoni e a coordinare la stessa (art. 43 D-LDerr). Tenuto conto degli obblighi derivanti dagli accordi vigenti con l'UE, delle tecnologie in continuo sviluppo e della crescente globalizzazione del commercio nel settore delle derrate alimentari, la Confederazione dovrà tuttavia consolidare la sua posizione nei settori delle valutazioni dei rischi, della ricerca, del coordinamento delle misure esecutive e dei rapporti internazionali. Inoltre dovrà avere la competenza di istituire un sistema informatico centrale (art. 62) ed essere responsabile dell'elaborazione dei piani nazionali di controllo e di emergenza previsti anche dal diritto comunitario18 (art. 43 cpv. 3 lett. d). Infine la Confederazione, sulla base degli accordi bilaterali con l'UE, dovrà in ogni caso designare laboratori di riferimento nazionali e coordinarne l'attività (art. 44 cpv. 1).

Le nostre competenze nel settore della collaborazione internazionale saranno ampliate. Disciplineremo pertanto lo scambio di dati con l'estero (art. 62).

Dal canto loro i Cantoni continueranno a eseguire la legge negli ambiti che esulano dalle competenze della Confederazione. Come finora, essi saranno responsabili del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno della Svizzera (art. 47 cpv. 1). Ai Cantoni non saranno attribuiti maggiori compiti rispetto a quelli odierni, anche in caso di un accordo di libera circolazione con l'UE. In ogni caso il sistema di controllo delle derrate alimentari dell'UE si fonda sul principio che un 18

Art. 41 del regolamento (CE) n. 822/2004, nonché art. 13 del regolamento (CE) n. 178/2002.

5036

prodotto alimentare può lasciare un'azienda per essere distribuito soltanto se è conforme alle prescrizioni legali. In genere, nel controllo delle derrate alimentari assume quindi maggior rilievo lo stabilimento di fabbricazione rispetto al luogo di destinazione.

1.5

Adeguamento delle finanze in funzione dei compiti

A causa dell'estensione del commercio internazionale, sempre più spesso delegazioni di Stati esteri e della Commissione dell'UE giungono in Svizzera per valutare la funzione di controllo delle derrate alimentari nonché le aziende del settore alimentare. Le irregolarità constatate devono essere immediatamente eliminate in base a tali controlli; in caso contrario, alle aziende interessate sarà resa difficile o addirittura vietata l'esportazione dei loro prodotti negli Stati di destinazione. Le delegazioni estere saranno accompagnate da rappresentanti degli uffici federali competenti.

Gli stessi hanno di regola anche il compito di organizzare i controlli di più giorni.

Tutte queste attività causano agli uffici federali interessati notevoli oneri amministrativi. Lo svolgimento di questi compiti estesi necessita di risorse supplementari (cfr. n. 3.1).

L'orientamento internazionale della Svizzera implica un maggiore coordinamento tra Confederazione e Cantoni. In tale contesto va data la priorità alla garanzia di un'esecuzione unitaria. Una tale unificazione presuppone che anche la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione siano uniformati e intensificati. Anche tali attività implicheranno un dispendio amministrativo supplementare e potranno essere svolte soltanto se saranno rese disponibili le corrispondenti risorse (cfr. parimenti n. 3.1).

In caso di un eventuale recepimento del diritto comunitario nel quadro di un accordo nel settore delle derrate alimentari, un'«unità di dottrina» all'interno delle diverse autorità esecutive è imprescindibile. Parte di tali lavori di coordinamento è già oggi coperta dall'Unità federale per la filiera alimentare (cfr. art 8 cpv. 5 dell'ordinanza del 14 giugno 199919 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia).

Già oggi si può presumere che al riguardo saranno ancora necessarie risorse supplementari. Le stesse saranno quantificabili qualora sarà stabilito il contenuto dell'accordo attualmente in fase di negoziazione con l'UE.

Lo scambio di dati e informazioni riveste un'importanza crescente a livello nazionale come sul piano internazionale. Le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti per istituire un sistema informatico centrale. Si presumono spese per circa 2 milioni di franchi per lo sviluppo e l'acquisto dei software
e hardware necessari. I costi d'esercizio annuali ammonteranno al 10­20 per cento del prezzo d'acquisto.

Gli oneri e le modalità del loro finanziamento potranno essere precisati soltanto dopo la conclusione del progetto preliminare ancora in elaborazione.

19

RS 172.216.1

5037

1.6

Attuazione

L'attuazione della nuova legge permette un'ampia armonizzazione del diritto svizzero in materia di derrate alimentari con quello dell'UE. A seconda dell'esito dei negoziati relativi a un accordo sulle derrate alimentari tra la Svizzera e l'UE, la totalità delle disposizioni tecniche degli oltre 150 atti dell'«acquis communautaire» dovrà essere integrata nel diritto svizzero. Le modalità di tale integrazione non sono ancora state definite per questo caso specifico. Occorrerebbe valutare se la struttura attuale delle ordinanze relative alla legge sulle derrate alimentari possa essere mantenuta o andrebbe adeguata, almeno parzialmente, alla sistematica del diritto comunitario. Ciò significherebbe, ad esempio, che in futuro non vi sarebbe più un'ordinanza generale sulle sostanze estranee e i componenti, bensì una sui residui di medicamenti per animali, una sui prodotti fitosanitari, una sui contaminanti ambientali. Occorrerebbe, se del caso, procedere in modo analogo anche riguardo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 200720 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), dal momento che nel diritto comunitario ­ diversamente che in quello svizzero ­ gli additivi non sono oggetto dello stesso atto disciplinante gli aromi.

Sulla base degli obblighi internazionali (appendice 11 dell'Accordo bilaterale agricolo21), dal 1° gennaio 2009 la Svizzera è, per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti animali, completamente integrata nel regime UE di controlli relativi alle importazioni da Paesi terzi. L'UFV autorizza l'importazione in Svizzera di alimentari di origine animale da Paesi esterni all'UE nonché la libera circolazione in tutta l'area dell'UE (compresa la Norvegia e, per i prodotti ittici, anche l'Islanda) qualora la loro conformità sia stata confermata ai posti di controllo frontalieri ammessi (aeroporti di Ginevra e Zurigo).

In questi posti di controllo frontalieri la Svizzera è di fatto «frontiera esterna dell'UE». In corrispondenza, nell'appendice 11 dell'accordo bilaterale agricolo si è stabilito che la legislazione svizzera applicabile ai controlli debba essere in armonia con il diritto comunitario. Buona parte del diritto comunitario in materia è già stato integrato nel diritto svizzero. Ciononostante sussistono lacune, segnatamente nel settore delle
derrate alimentari, le quali vanno colmate al più presto, pena il pericolo che nell'area UE/SEE giungano derrate alimentari di origine animale non conformi al diritto del Paese di destinazione.

1.7

Interventi parlamentari

Attualmente non figurano depositati interventi parlamentari che possono essere tolti di ruolo con l'adozione del disegno di legge in esame.

20 21

RS 817.022.31 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale), RS 0.916.026.81.

5038

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Premesse

Il disegno di legge in esame si orienta in numerosi settori alla legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari attualmente in vigore. Le spiegazioni inerenti alle disposizioni riprese immutate nel disegno figurano pertanto già nel messaggio del 30 gennaio 198922 come pure nell'ulteriore documentazione su tale legge.

Per il recepimento del diritto europeo è di primaria importanza che i termini e le definizioni principali siano identici nei contenuti. Altrimenti non è possibile giungere a una regolamentazione unitaria. Già in occasione del recepimento del diritto comunitario sull'igiene, nel 2005 (revisioni di ordinanze del 23.11.2005), la Commissione europea aveva insistito sull'esistenza di definizioni unitarie. Tale richiesta è stata soddisfatta in particolare nell'articolo 2 dell'ordinanza del 23 novembre 200523 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). In numerose delle seguenti disposizioni si è tuttavia rinunciato a riprendere in modo sistematico e letterale il testo delle norme interessate del diritto comunitario. Dal confronto fra le diverse lingue ufficiali emerge a più riprese che non sempre il testo tedesco corrisponde a quello del testo nella lingua originale. I testi dell'UE sono pertanto stati oggetto di modifiche e omissioni che non mutano tuttavia in alcun modo il senso e il tenore delle disposizioni interessate. Esse sono state operate in considerazione del tenore dei testi nelle lingue inglese, francese e italiana del diritto UE. Riguardo all'interpretazione del diritto europeo, in caso di dubbio fa fede la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, sempre che questa esista.

L'assunzione integrale dell'«acquis communautaire» nel settore delle derrate alimentari richiede la ripresa di una cinquantina di definizioni nel diritto svizzero. Per evitare di caricare eccessivamente la legge con una simile mole di definizioni, è previsto di elaborare un'ordinanza sulle definizioni vigenti nel diritto delle derrate alimentari, contenente tutte le definizioni importanti e applicabile all'intero diritto in materia di derrate alimentari. Grazie a questa soluzione, l'eventuale modifica delle definizioni integrate sarà apportata in un solo atto normativo, cosa senz'altro vantaggiosa. Un'ordinanza analoga esiste già nel diritto agricolo sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola).

2.2

I singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione Art. 1

Scopo

L'obiettivo principale della legge sulle derrate alimentari consiste nel proteggere la vita e la salute dei consumatori dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso che non sono sicuri (cpv. 1). La nuova nozione di «non sicuri» proviene dal diritto europeo 22 23 24

FF 1989 849 RS 817.02 RS 910.91

5039

(art. 14 par. 2 del regolamento CE 178/2002, dove si parla di «a rischio»). Essa è precisata nell'articolo 7 (per le derrate alimentari) e nell'articolo 15 (per gli oggetti d'uso). Analogamente al diritto vigente, non sono sicure le derrate alimentari nocive per la salute e quelle che non sono adatte al consumo umano. Visto che nel disegno di legge in esame è sancito esplicitamente il principio di precauzione, il passaggio dalla formulazione «possono mettere in pericolo la salute» presente nel diritto in vigore, all'espressione «non sicuri», del nuovo diritto, non comporta un abbassamento del livello di protezione.

L'uso delle derrate alimentari in buone condizioni igieniche è di primaria importanza per la garanzia della sicurezza delle derrate medesime (lett. b). Come nel diritto in vigore, tale uso è menzionato quale obiettivo autonomo, costituendo una premessa per il raggiungimento della sicurezza delle derrate alimentari. Invero, il fatto che le derrate alimentari subiscano trattamenti in cattive condizioni igieniche, non significa necessariamente che i relativi prodotti debbano essere pericolosi per la salute; ciononostante aumenta la probabilità che tali condizioni si verifichino. Per quanto riguarda gli oggetti d'uso, l'attenzione è posta sulle condizioni d'uso di oggetti igienicamente sensibili. In tale contesto vanno ad esempio menzionati i cosmetici o i materiali e oggetti, ossia gli oggetti destinati a entrare direttamente in contatto con il corpo umano o con le derrate alimentari (cfr. l'art. 33 ODerr per la nozione di materiali e oggetti).

Il terzo obiettivo importante della legge sulle derrate alimentari è costituito, come finora, dalla protezione dei consumatori dagli inganni (lett. c). Quest'ultima include innanzitutto l'obbligo di apportare indicazioni veritiere sulle derrate alimentari e di non destare, mediante la presentazione, false aspettative nei consumatori. La novità consiste nel fatto che in futuro il divieto d'inganno vigerà anche per i cosmetici e gli oggetti d'uso (art. 18 cpv. 1 D-LDerr).

Il quarto obiettivo elencato nell'articolo sullo scopo riguarda la scelta informata da parte dei consumatori (lett. d). Questo presuppone che i consumatori non siano ingannati e dispongano delle informazioni principali per poter decidere sull'acquisto di una determinata derrata
alimentare o di un oggetto d'uso. Riguardo alle derrate alimentari, queste informazioni fondamentali comprendono ad esempio indicazioni sugli ingredienti e gli additivi utilizzati nella fabbricazione, sulla loro conservabilità, sul loro valore nutritivo, sul loro ruolo nell'ambito di un'alimentazione equilibrata oppure sulla presenza di ingredienti critici che possono ad esempio dar luogo ad allergie. Queste informazioni sono fornite in primo luogo mediante la caratterizzazione (artt. 12, 13 e 16 D-LDerr).

Art. 2

Campo d'applicazione

La legge comprende tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione.

Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente. La novità riguarda in parte aspetti terminologici. Le attività di fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e messa in commercio di derrate alimentari e oggetti d'uso sono riassunte nell'espressione generica «attività connesse con il settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso».

Il capoverso 2 riprende l'articolo 4 del regolamento CE n. 178/2002. Quest'ultimo costituisce l'atto di base del diritto europeo in materia di derrate alimentari e disciplina la produzione di derrate alimentari in modo esauriente, ossia «dalla fattoria alla 5040

tavola» («from farm to fork»). Come nel diritto comunitario, l'espressione «livelli di distribuzione» include anche le ditte commerciali.

Il regolamento CE n. 178/2002 non include solo disposizioni sulla sicurezza alimentare bensì anche esigenze poste dal diritto delle epizoozie alle derrate alimentari, disposizioni sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei mangimi. Infatti tutti gli ingredienti usati per foraggiare gli animali da reddito possono potenzialmente giungere anche nella catena alimentare, come hanno mostrato chiaramente diversi scandali venuti alla luce nel settore delle derrate alimentari negli ultimi anni: ne sono un esempio gli eventi occorsi nel 1996 in relazione con le derrate alimentari provenienti dal Belgio, contaminate da diossina.

Nel diritto svizzero i foraggi continueranno a essere disciplinati separatamente dalle derrate alimentari. Le rispettive norme si trovano negli articoli 158 e seguenti della legge del 29 aprile 199825 sull'agricoltura e nelle pertinenti ordinanze. I due settori appartengono ad aree di compiti di più uffici federali subordinati a diversi dipartimenti. Di conseguenza, l'integrazione dei foraggi nella legge sulle derrate alimentari implicherebbe non soltanto una modifica della legge sulle derrate alimentari e della legge sull'agricoltura bensì anche una ristrutturazione delle attuali strutture di esecuzione.

In virtù dello stretto legame intercorrente tra foraggi e derrate alimentari, gli organi incaricati di eseguire la legislazione sulle derrate alimentari mantengono il diritto di controllare l'intera produzione agricola di una derrata alimentare se vi sono indizi di un'eventuale messa in pericolo della sicurezza alimentare, riconducibili a tale produzione. A questo scopo gli organi esecutivi possono prelevare campioni di terreno, controllare i foraggi o analizzare prodotti fitosanitari. In tale contesto, collaborano da vicino con gli specialisti dell'agricoltura e della veterinaria, in particolare con i veterinari cantonali.

Contrariamente al regolamento (CE) n. 178/2002, il disegno di legge in esame disciplina anche gli oggetti d'uso. Nel regolamento menzionato sono inclusi soltanto i materiali e gli oggetti. Raramente la produzione agricola è rilevante per gli oggetti d'uso. In casi eccezionali essa può tuttavia anche svolgere un ruolo
importante, ad esempio nella produzione di articoli cosmetici.

Secondo il capoverso 3, il disegno in esame è applicabile, come la legge in vigore, anche alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati. Se la Svizzera dovesse concludere un accordo sulle derrate alimentari con l'UE, il diritto comunitario in tale materia dovrebbe per la maggior parte essere assorbito dal diritto svizzero. Visto che, secondo la concezione svizzera, il diritto internazionale direttamente applicabile non dev'essere ripreso nel diritto interno (monismo) e che quest'ultimo è poziore a quello internazionale, questa disposizione riveste un carattere declamatorio.

Secondo il capoverso 4, come finora la produzione e il trattamento di derrate alimentari destinate all'autoconsumo non rientrano nel campo d'applicazione del disegno di revisione in esame. L'uso domestico privato è escluso anche dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 178/200226. Per evitare divergenze dal diritto comunitario riguardanti l'esclusione dell'autoconsumo dal campo d'applicazione del diritto sulle derrate alimentari, il tenore attuale è stato sostituito da quello del diritto UE. Questo cambiamento non comporta grandi differenze rispetto al 25 26

RS 910.1 Art. 1 par. 3 del regolamento CE n. 178/2002.

5041

diritto in vigore. Il nostro Collegio ha deciso di abbandonare la vecchia terminologia ai fini di un adeguamento per quanto possibile letterale al diritto UE, integrando l'espressione «impiego domestico privato», precisa ed esplicativa: la legge non si applica alla cucina privata di casa propria, nel caso in cui si cucini per sé stessi o si invitino ospiti a titolo privato. Anche la produzione privata di marmellata con frutti del proprio giardino deve permanere esclusa dal campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari. Vale lo stesso per le macellazioni domestiche o per il consumo di derrate alimentari provenienti dalla produzione primaria privata27. In quest'ambito si fa appello all'autoresponsabilità dei produttori. Il criterio dell'«impiego domestico privato» deve tuttavia essere interpretato in modo restrittivo.

Esso comprende soltanto la cerchia domestica e familiare più stretta. Se invece i prodotti sono venduti o consegnati a terzi, come nella vendita diretta in fattoria o in occasione di una «colazione in fattoria», si applica la legge sulle derrate alimentari.

Lo stesso vale per le comunità conventuali, per la distribuzione gratuita di pasti, le serate degli esploratori e le mense scolastiche o nelle case comunali. Sono esclusi dalla legge i pasti consumati privatamente, in una cerchia ristretta.

La legge non si applica nemmeno ai prodotti contemplati dalla legislazione sui medicamenti. Questo indica da un lato che il diritto in materia di medicamenti ­ analogamente a quello comunitario ­ è poziore alla legge sulle derrate alimentari28 e, dall'altro, che tra la legislazione sulle derrate alimentari e quella sui medicamenti non vi sono lacune. Ogni prodotto rientra nel campo d'applicazione dell'una o dell'altra legislazione (v. DTE 127 II 97). Questo non significa tuttavia che il prodotto in questione sia anche legalmente commerciabile. La commerciabilità presuppone inoltre che il prodotto soddisfi le esigenze della legislazione pertinente. Lo stesso vale per gli oggetti d'uso pubblicizzati come medicamenti. La separazione della legislazione sulle derrate alimentari da quella sui medicamenti è operata in base ai criteri sviluppati negli ultimi anni dal Tribunale federale29.

Conformemente al diritto comunitario, secondo il capoverso 5 il nostro Collegio può limitare
l'importazione di derrate alimentari o di oggetti d'uso destinati all'impiego domestico privato. Questa disposizione mira a impedire l'importazione di prodotti destinati a un uso privato, i quali possono compromettere la sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti. Nell'UE sottostanno a queste limitazioni d'importazione i pesci, i molluschi, le uova e il miele. Il capoverso 5 consente di integrare anche queste limitazioni nel diritto svizzero.

Art. 3

Esportazione

L'articolo 3 corrisponde all'articolo 12 del regolamento CE n. 178/2002. Secondo tale disposizione le derrate alimentari da esportare o da riesportare devono essere conformi al diritto europeo sulle derrate alimentari se le autorità del Paese di destinazione non pongono altre condizioni o se la legislazione del Paese d'importazione non stabilisce altrimenti. Le derrate alimentari non conformi al diritto europeo in materia possono essere esportate unicamente se l'autorità competente del Paese 27 28

29

In merito a tale espressione, cfr. l'art. 3 n. 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Cfr. art. 2 par. 2 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, nella versione dell'art. 1 n. 2 della direttiva 2004/27/CE, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.

Cfr. ad es. le sentenze 2A.47/2000, 2A.693/2005, 2A.213/2006.

5042

d'importazione lo consente espressamente dopo essere stata informata compiutamente sui motivi della non commerciabilità.

Allineandosi con il diritto UE, il disegno in esame prevede che in futuro le derrate alimentari da esportare dovranno essere conformi al diritto svizzero (cpv. 1).

L'articolo 3 D-LDerr supera in tal senso la portata dell'odierno articolo 6 capoverso 2 LDerr nella misura in cui, in caso di esportazione, le disposizioni della legge sulle derrate alimentari devono essere rispettate anche se il Paese di destinazione non disciplina il settore considerato. Le derrate alimentari che si trovano soltanto in transito da un Paese terzo a un altro sono considerate dalla legge sulle derrate alimentari come importate e riesportate. Di conseguenza, per l'esportazione esse devono parimenti adempire le esigenze poste dalla legislazione svizzera in materia.

Come le derrate alimentari fabbricate in Svizzera e destinate all'esportazione, quelle da riesportare possono tuttavia derogare al diritto svizzero se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione non prescrivono o ammettono altrimenti (cpv. 2).

Se le derrate alimentari sono contrarie al diritto svizzero e se non vi sono condizioni poste né dalle autorità né dalla legislazione del Paese di destinazione, le derrate alimentari ­ come secondo il diritto comunitario ­ possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne consentono l'importazione dopo essere state informate in modo esaustivo sui motivi per cui le derrate alimentari interessate non possono essere messe in commercio in Svizzera, nonché sulle circostanze dettagliate (cpv. 3).

Per gli oggetti d'uso è assunto il disciplinamento finora applicabile alle derrate alimentari30: se gli oggetti d'uso sono destinati esclusivamente all'esportazione, si applicano le normative del Paese di destinazione per quanto il nostro Collegio non disponga diversamente.

Scopo del capoverso 5 è impedire l'esportazione in altri Paesi di derrate alimentari e oggetti d'uso nocivi alla salute al fine di sbarazzarsene. Per tali prodotti vi è un divieto assoluto di esportazione. Il rischio che essi siano assorbiti da canali di distribuzione illegali e che possano pregiudicare seriamente la salute di persone in Paesi che non dispongono di un efficiente controllo delle derrate alimentari, è elevato.

Sezione 2: Definizioni Art. 4

Derrate alimentari

La definizione di derrate alimentari è di primaria importanza per il diritto in materia.

Essa permette di determinare quali prodotti rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni della relativa legislazione.

Nel diritto vigente le derrate alimentari si suddividono in alimenti e generi voluttuari. Sono considerati alimenti unicamente i prodotti «destinati alla costituzione e al sostentamento dell'organismo umano» (art. 3 cpv. 2 LDerr). Rientrando nella categoria dei generi voluttuari, i prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori come anche le bevande alcoliche sono considerati attualmente derrate alimentari.

30

Cfr. art. 6 cpv. 2 LDerr.

5043

La nuova definizione di derrata alimentare è stata ripresa dal diritto comunitario e riflette i contenuti dell'articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002. Secondo il capoverso 1, sono derrate alimentari tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall'uomo o dai quali ci si può ragionevolmente aspettare che lo siano. La nuova definizione di derrata alimentare comprende quindi anche prodotti che non forniscono alcun contributo alla costituzione o al sostentamento dell'organismo umano (cfr.

la definizione vigente di derrata alimentare). L'unico criterio determinante è che i prodotti siano assunti dall'uomo o ci si possa ragionevolmente attendere che lo siano e che non rientrino nel catalogo delle eccezioni di cui al capoverso 3.

Secondo il capoverso 2, la nuova definizione include anche le bevande e l'acqua potabile, nonché la gomma da masticare come pure tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente a una derrata alimentare durante la sua fabbricazione, trasformazione o elaborazione (additivi, sostanze ausiliarie per la lavorazione). Nel diritto comunitario l'acqua potabile è tuttavia considerata derrata alimentare soltanto a partire dai punti elencati nell'articolo 6 della direttiva 98/83/CE31 (p. es. nel caso di una rete di distribuzione, a partire dal punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto).

I seguenti prodotti non sono considerati derrate alimentari (cpv. 3):

31

a.

il foraggio: un foraggio non è una derrata alimentare, neanche quando potrebbe essere ingerito dall'essere umano. Determinati prodotti agricoli possono senz'altro rientrare in entrambe le categorie: carote, patate, insalata.

In tal caso è determinante il fatto che il prodotto sia destinato al foraggiamento;

b.

gli animali vivi, per quanto non siano stati preparati per la messa in commercio ai fini del consumo umano: gli animali da reddito vivi non sono considerati derrate alimentari, neanche se a breve o medio termine sono destinati al consumo umano. Sono però considerati derrate alimentari gli animali vivi messi in commercio ai fini del consumo immediato, quali le ostriche mangiate crude, oppure gli astici e i molluschi venduti vivi e uccisi soltanto in seguito nell'acqua bollente;

c.

le piante prima del raccolto: al pari degli animali prima della macellazione, prima del raccolto le piante non sono considerate derrate alimentari, il che non significa tuttavia che la loro produzione non sia vincolata a condizioni (cfr. artt. 8 e 31 D-LDerr);

d.

i medicamenti: nella decisione 127 II 91 il Tribunale federale ha stabilito che non esistono lacune tra il diritto sulle derrate alimentari e quello relativo ai medicamenti. Un prodotto che rientra contemporaneamente nella definizione di derrata alimentare secondo i primi due capoversi e in quella di medicamento è considerato ­ come nell'UE ­ un medicamento (cfr. art. 2 cpv. 4 lett. c). Inoltre, a prescindere dagli stupefacenti (cfr. lett. g) non esistono prodotti destinati a essere ingeriti e non rientranti nel campo d'applicazione di una delle due legislazioni, ossia quella sulle derrate alimentari o quella sugli agenti terapeutici.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

5044

La delimitazione rispetto alla legislazione sui prodotti chimici si presenta diversamente: a un prodotto che rientra nella definizione di derrata alimentare si applica il diritto delle derrate alimentari. Se è commercializzato contemporaneamente in quanto «sostanza o preparato» (cfr. art. 2 della legge del 15 dicembre 200032 sui prodotti chimici, LPChim), il diritto sui prodotti chimici si applica per tale uso a titolo complementare; e.

i cosmetici: questi prodotti sono considerati oggetti d'uso, parimenti disciplinati nel quadro della legge in esame. Senza questa eccezione, il dentifricio ­ assunto in bocca e solitamente riespulso dopo l'uso ­ costituirebbe un caso limite. I cosmetici sono definiti nell'articolo 35 ODerr.

f.

il tabacco e i prodotti del tabacco: contrariamente al diritto svizzero in vigore, il diritto comunitario non considera il tabacco e i prodotti del tabacco derrate alimentari. Parallelamente al presente disegno è in elaborazione una nuova legge sui prodotti del tabacco. Affinché ­ nel caso di un'eventuale entrata in vigore scaglionata di siffatta normativa ­ il tabacco non rimanga improvvisamente sprovvisto di disciplinamento, il D-LDerr qui in esame contiene una disposizione transitoria secondo cui l'attuale legge sulle derrate alimentari rimane applicabile unicamente al tabacco fino a quando non entrerà in vigore la nuova legge sui prodotti del tabacco;

g.

gli stupefacenti e le sostanze psicotrope: tali prodotti sono disciplinati nella legge del 3 ottobre 195133 sugli stupefacenti;

h.

i residui e i contaminanti: anch'essi non sono considerati derrate alimentari, nonostante possano essere ingeriti con le derrate. Sarebbe comunque inopportuno designarli come derrate alimentari dato che la legge mira a evitarne l'assunzione.

Art. 5

Oggetti d'uso

Il capoverso 1 definisce gli oggetti d'uso. Questi rientrano nella categoria degli «oggetti che possono mettere in pericolo la salute» di cui all'articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. Secondo il messaggio del nostro Collegio del 20 novembre 199634 concernente la revisione della Costituzione federale, la competenza normativa della Confederazione include oggetti usati da persone che non dispongono di particolari conoscenze o di una formazione speciale. A questi appartengono: a.

32 33 34 35

i materiali e gli oggetti (art. 33 ODerr, ordinanza del DFI del 23 novembre 200535 sui materiali e gli oggetti): la definizione si ispira a quella del regolamento CE 1935/2004. Essa non va intesa in senso stretto e comprende ogni oggetto e materiale che, nell'ambito della fabbricazione, della lavorazione e della messa in commercio di derrate alimentari entra o potrebbe entrare in contatto con le stesse. In deroga al diritto UE che considera gli impianti di distribuzione domestici e le condutture d'acqua potabile prodotti da costruzione, la legge sulle derrate alimentari include siffatti impianti e condutture nel suo campo di applicazione a partire dal punto di raccordo con la rete di distribuzione pubblica; RS 813.1 RS 812.121 FF 1997 I 313 RS 817.023.21

5045

36 37 38

b.

i cosmetici e altri oggetti, sostanze o preparati che entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose della bocca: un elenco esemplificativo dei cosmetici e oggetti attualmente disciplinati si trova nell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200536 sui cosmetici e nell'articolo 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200537 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano;

c.

gli utensili e i colori per tatuaggi e il trucco permanente: tali oggetti possono provocare danni permanenti se non sono idonei o se sono applicati in maniera inadeguata. Essi sono disciplinati anche nell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano;

d.

i capi d'abbigliamento, i tessili e altri oggetti che, per la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo umano: le disposizioni su questi oggetti riguardano essenzialmente la combustibilità. In assenza di tali disposizioni, numerose persone muoiono ogni anno a causa di vestiti che prendono fuoco troppo facilmente.

e.

i giocattoli e altri oggetti destinati a essere usati da bambini: prioritaria a tale riguardo è la protezione di quest'ultimi da lesioni e altri pericoli per la salute;

f.

le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli oggetti per fare scherzi: si tratta di articoli d'uso quotidiano, tradizionalmente retti dal diritto sulle derrate alimentari. Vantando la Svizzera di un'esecuzione efficiente e ben organizzata del diritto sulle derrate alimentari, si è rinunciato per ora a escludere tali articoli dal campo d'applicazione della relativa legge. Sarebbe tuttavia ipotizzabile subordinarli alla nuova normativa sulla sicurezza dei prodotti;

g.

nel catalogo degli oggetti d'uso sono ora esplicitamente inseriti i generatori aerosol (in passato denominati confezioni spray), contenenti derrate alimentari o altri oggetti d'uso; essi si caratterizzano per il rischio di disintegrazione che presentano. Inoltre possono contenere componenti infiammabili.

In ogni caso devono rientrare nel campo d'applicazione della legge sulle derrate alimentari soltanto i generatori aerosol contenenti derrate alimentari o oggetti d'uso. Gli altri generatori aerosol sono disciplinati in leggi speciali o sottostanno alla legge federale del 9 giugno 200938 sulla sicurezza dei prodotti;

h.

come finora, nel catalogo degli oggetti d'uso figurano gli oggetti e i materiali destinati all'arredamento e al rivestimento di spazi abitabili. Questi implicano un pericolo d'incendio non irrilevante. Le altre normative speciali si riferiscono ad atti legislativi specifici, ma non alla legge orizzontale sulla sicurezza dei prodotti;

i.

costituisce una novità l'assoggettamento dell'acqua di docce e piscine alla legge. Attualmente non esiste un disciplinamento a livello federale in quest'ambito; tale lacuna è stata oggetto di critiche da parte delle autorità cantonali d'esecuzione. Come per l'acqua potabile, anche in questo settore dovrà essere possibile stabilire in futuro requisiti di qualità unitari su tutto il territorio nazionale. Andrà inoltre disciplinata la procedura di disinfezione RS 817.023.31 RS 817.023.41 RS 930.11

5046

dell'acqua di balneazione. I bagni pubblici presso laghi e fiumi, stagni naturali e altre acque superficiali alimentate in modo naturale non rientrano nel campo d'applicazione di questa lettera.

Nel diritto europeo l'acqua di docce e piscine non è oggetto di armonizzazione.

Esiste tuttavia una direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva 98/83/CE39), la quale si riferisce soprattutto all'acqua potabile ma si applica anche alle reti di distribuzione. La direttiva concernente la qualità delle acque di balneazione comprende le acque naturali ma non le piscine (Direttiva 2006/7/CE40).

Art. 6

Messa in commercio

La ripresa delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza alimentare presuppone che anche la nozione di «messa in commercio» venga mutuata dal diritto comunitario (dove si parla di «immissione sul mercato»). Essa sostituisce il termine svizzero «consegna», la cui definizione è tuttavia analoga dal 2005 a quella dell'espressione «immissione sul mercato» dell'UE (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d ODerr e art. 3 n. 8 del regolamento CE n. 178/2002). Le modifiche apportate dal disegno in esame sono di natura puramente linguistica.

Capitolo 2: Requisiti delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso Sezione 1: Derrate alimentari Art. 7

Sicurezza delle derrate alimentari

L'articolo 7 contiene il principio fondamentale della sicurezza delle derrate alimentari. Sostituisce il vigente articolo 13 LDerr, secondo cui nell'impiego usuale gli alimenti non devono mettere in pericolo la salute. Come indicato nel commento all'articolo 1, il passaggio dal sistema attuale mirante a escludere ogni rischio per la salute a quello della sicurezza delle derrate alimentari non comporterà un abbassamento del livello di protezione grazie al nuovo principio di precauzione inserito nel disegno qui in esame. Un alimento contestato ai sensi del diritto attuale perché pericoloso per la salute sarà contestato in quanto non conforme ai requisiti della legge anche in base al sistema della sicurezza delle derrate alimentari.

L'articolo 7 corrisponde quasi letteralmente all'articolo 14 capoversi 1­3 del regolamento (CE) n. 178/2002. I capoversi 4­9 sono attuati in via di ordinanza. Di principio essi sono tuttavia essenzialmente applicabili anche in virtù della legge, dal momento che l'obiettivo della presente revisione consiste nell'adeguamento al diritto UE. Il Tribunale federale ha rilevato recentemente in proposito: «In caso di dubbio il diritto interno adottato va interpretato conformemente al diritto europeo. È un diritto armonizzato e di conseguenza ­ come i trattati internazionali ­ unitario.» (DTF 129 III 350).

39 40

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU n. L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

5047

Capoverso 1: questa disposizione contiene uno dei principi fondamentali del diritto sulle derrate alimentari. Gli alimenti non sicuri non possono essere messi in commercio. Il criterio di sicurezza delle derrate alimentari include tutti i rischi possibili: oltre ai rischi microbiologici, include anche le sostanze estranee, le componenti e i vettori di malattie infettive.

Secondo il capoverso 2 le derrate alimentari «nocive per la salute o non adatte al consumo umano» non sono sicure. Questi due criteri possono anche essere soddisfatti cumulativamente. È il caso ad esempio di un alimento molto ammuffito che è nel contempo inadeguato al consumo e nocivo per la salute a causa delle aflatossine prodotte dal fungo della muffa.

Capoverso 3: per decidere se un alimento è sicuro o meno bisogna tener conto rispettivamente delle normali condizioni d'impiego da parte dei consumatori e dell'impiego a tutti i livelli della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché delle informazioni trasmesse ai consumatori. Il punto di riferimento è costituito dal consumatore medio oggettivo. Oltre alla pubblicità, le indicazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni normalmente accessibili rientrano nelle informazioni comunicate ai consumatori.

Siccome ogni alimento assunto in misura eccessiva presenta un potenziale dannoso per la salute, nulla impedisce di valutare anche l'alcol secondo i criteri di sicurezza delle derrate alimentari. Restano vietate le bevande alcoliche che minacciano la salute direttamente o in modo inaspettato.

Capoverso 4: come già ora, il nostro Consiglio è incaricato di stabilire i requisiti dettagliati per la sicurezza delle derrate alimentari, tenendo conto anche dei potenziali rischi per la salute e degli effetti a lungo termine sulla salute. Questa competenza consente anche disposizioni su quantità e concentrazioni massime di additivi, sostanze estranee e componenti o microrganismi conformemente all'attuale articolo 10 capoverso 2 LDerr.

Il capoverso 5 riflette l'abbandono del cosiddetto «principio positivo», previsto finora dal diritto svizzero. Secondo tale principio un alimento può essere messo in commercio solo se è definito con una denominazione specifica a livello di ordinanza o ammesso in base a un'autorizzazione particolare (art. 8 LDerr). Secondo il nuovo
principio di sicurezza delle derrate alimentari, ripreso dall'UE, sono ammessi sostanzialmente tutti gli alimenti, a meno che la messa in commercio non sia stata espressamente limitata.

Come nell'UE, gli alimenti utilizzati in quanto tali sul territorio europeo fino a una determinata data di riferimento nella primavera del 1997 devono poter circolare liberamente41. Al nostro Collegio dev'essere tuttavia attribuita la competenza di sottoporre all'obbligo di autorizzazione o di annuncio i nuovi alimenti messi in commercio dopo questa data. Inoltre dev'essergli data la possibilità di introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio anche per gli alimenti destinati a persone con particolari bisogni alimentari per motivi di salute (ad es. per diabetici) nonché per gli alimenti cui sono attribuite particolari proprietà nutrizionali o altre proprietà fisiologiche.42 41 42

Cfr. art. 1 del regolamento (CE) n. 258/97 Cfr. ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104) e ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari (RS 817.022.32).

5048

Analogamente al diritto UE (cfr. art. 14 del regolamento (CE) n. 2377/90), il nostro Collegio deve infine avere la possibilità di introdurre un obbligo di autorizzazione anche per gli alimenti provenienti da animali cui sono stati somministrati medicamenti non (ancora) ammessi nell'ambito di sperimentazioni cliniche.

Il diritto UE è in continua evoluzione ed è presumibile che saranno introdotte anche nuove procedure di autorizzazione e annuncio. Se si giungesse a un accordo tra Svizzera e UE nel settore alimentare, dev'essere possibile prevedere procedimenti analoghi anche nel diritto svizzero. Il capoverso 6 costituisce la base legale necessaria a tal fine. Il capoverso 6 è formulato in modo aperto dato che non è possibile prevedere oggi se saranno conclusi accordi con altri partner potenziali.

Art. 8

Produzione primaria

Secondo l'articolo 7 LDerr non soltanto le derrate alimentari bensì anche gli animali vivi e le piante prima del raccolto, che sono destinati alla fabbricazione di derrate alimentari, devono essere rispettivamente tenuti o trattati in modo che le derrate alimentari da essi ricavate siano ineccepibili e sicure. Inoltre essi devono escludere qualsiasi possibilità di inganno.

Art. 9

Produzione di carne

Il nostro Collegio è incaricato di designare le specie di animali ammesse per il consumo umano (cfr. art. 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200543 sulle derrate alimentari di origine animale). Questi animali sono considerati «animali da reddito», in contrapposizione a quelli domestici (cfr. art. 3 dell'ordinanza del 18 agosto 200444 sui medicamenti veterinari, OMVet). Ai fini della delimitazione non sono considerati solo aspetti legati alla sicurezza delle derrate alimentari, bensì anche aspetti culturali e relativi alla protezione delle specie. Come nell'UE, in Svizzera la carne di cane, gatto, scimmia o elefante non può essere consumata come alimento.

La lista degli animali che devono essere analizzati dopo la loro macellazione (art. 32 D-LDerr) non coincide con quella che va adottata in merito agli animali autorizzati al consumo. Gli orsi e i conigli, ad esempio, sono ammessi al consumo senza essere sottoposti a un esame obbligatorio prima del loro consumo. Gli articoli da 11 a 13 dell'ordinanza del 23 novembre 200545 concernente la macellazione e il controllo delle carni disciplinano quali specie animali possono essere macellate al di fuori dei macelli e le modalità di trattamento degli animali da macello malati e accidentati. I capoversi 2 e 3 forniscono le basi legali al riguardo. Esse sostituiscono l'attuale articolo 16 LDerr.

Art. 10

Igiene

L'articolo 10 corrisponde all'attuale articolo 15 LDerr. L'esame dei requisiti elencati nelle lettere a­e ha rivelato che gli stessi non devono essere tutti disciplinati in una legge in senso formale; per una parte di essi è sufficiente un disciplinamento in via di ordinanza. L'attuale articolo 15 è stato quindi ridotto.

43 44 45

RS 817.022.108 RS 812.212.27 RS 817.190

5049

Oggi il diritto svizzero in materia d'igiene corrisponde sostanzialmente a quello europeo. Quasi cinque anni fa, nel cosiddetto pacchetto sui requisiti igienici, l'UE ha emanato tre nuovi regolamenti (regolamenti (CE) n. 852/200446, n. 853/200447 e n. 854/200448), tutti recepiti nell'ambito della grande revisione delle ordinanze in materia di derrate alimentari nel 2005.

Nel diritto svizzero le norme fondamentali del pacchetto sui requisiti igienici figurano nell'ODerr, segnatamente negli articoli 12 e 13 (obbligo di notifica e di autorizzazione), 47 e 48 (igiene) e 49 segg. (controllo autonomo, controllo ufficiale). Le disposizioni dettagliate sono contenute soprattutto nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200549 sui requisiti igienici (ORI) e nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200550 sulle derrate alimentari di origine animale.

L'articolo 10 capoverso 1 riassume tutti gli aspetti legati all'igiene, dalla manipolazione degli alimenti alla microbiologia o ai residui e i contaminanti. La competenza di emanare disposizioni sui quantitativi massimi o sulle concentrazioni massime di microrganismi e sostanze estranee scaturisce tuttavia dall'articolo 7 capoverso 4 nonché dall'articolo 18 capoverso 4 lettera c D-LDerr.

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 15 capoverso 2 LDerr.

Il capoverso 3 ribadisce l'attuale competenza del nostro Collegio di stabilire i requisiti richiesti per il contatto con gli alimenti, i locali e la loro dotazione nonché il deposito e il trasporto igienico di alimenti. Queste disposizioni trovano già oggi applicazione nell'articolo 8 ORI.

Il capoverso 4 conferisce al nostro Collegio la competenza di stabilire i requisiti relativi alle conoscenze specifiche delle persone che operano con derrate alimentari.

Si pensi innanzitutto, oltre che agli esercizi pubblici, anche alle macellerie o alle panetterie, dove le conoscenze in materia di igiene sono essenziali ai fini della produzione e della vendita ineccepibili di derrate alimentari.

Art. 11

Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

Questa disposizione costituisce una norma fondamentale del diritto europeo in materia di igiene. Per le imprese del settore alimentare, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 prescrivono un obbligo generale di annuncio prima di avviare l'attività e un obbligo di autorizzazione per le imprese che trattano alimenti di origine animale. Tale autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale competente alla sede dell'impresa.

Quest'obbligo di annuncio e di autorizzazione è stato introdotto con il pacchetto europeo sui requisiti igienici il 1° gennaio 2006 (art. 12 seg. ODerr), ma la base legale dell'articolo 17a LDerr è entrata in vigore solo il 1° aprile 2008. L'attuale articolo 17a è stato ripreso testualmente nel disegno in esame.

46 47

48

49 50

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

RS 817.024 RS 817.022.108

5050

Sia secondo il diritto europeo sia secondo l'articolo 13 ODerr, le aziende che forniscono derrate alimentari ai consumatori non sottostanno all'obbligo di autorizzazione anche per la vendita di latte, formaggio o carne. Esse hanno tuttavia un obbligo di annuncio. Un'estensione dell'attuale obbligo di autorizzazione non è prevista, anche se non è esclusa.

Il capoverso 3 è in relazione sia con il capoverso 1 sia con il capoverso 2. Si rinvia all'eccezione dall'obbligo di autorizzazione per le aziende che depositano soltanto prodotti animali che non sottostanno a disposizioni sulla temperatura (come p. es. la carne secca), o che fabbricano miele, oppure per i mercatini o le feste scolastiche.

Gli spacci nelle fattorie sono parificati ai commerci al dettaglio. Chi è esente dall'obbligo di autorizzazione sottostà tuttavia di principio all'obbligo di annuncio.

Art. 12

Obbligo di caratterizzazione e di informazione

L'articolo 13 corrisponde quasi integralmente all'articolo 20 LDerr. Le prescrizioni sulla caratterizzazione figurano soprattutto nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200551 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), ma anche nelle singole ordinanze verticali, ad esempio nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200552 sulle derrate alimentari di origine animale. La OCDerr disciplina i dettagli relativi a casi singoli e specifici.

La denominazione specifica corrisponde alla nozione di «denominazione di vendita» del diritto comunitario (art. 3 par. 1 e art. 5 direttiva 2000/13/CE).

Una novità è costituita dalla competenza del nostro Collegio di stabilire deroghe all'indicazione del Paese di produzione. Recentemente la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori53, che si ripercuoterà anche sul diritto svizzero. Tale proposta ammette, entro certi limiti, prescrizioni nazionali sulla denominazione d'origine (art. 38 del disegno). Nel giugno 2010 il Parlamento europeo ha imposto le denominazioni di origine per taluni prodotti quali segnatamente la carne, la frutta e la verdura. Ancora non è dato di sapere quale sarà la linea seguita dal Consiglio.

Sono previste eccezioni anche riguardo all'indicazione degli ingredienti. Ad esempio, essa non è obbligatoria per la frutta e la verdura, nonché le bevande da tavola e il formaggio (cfr. art. 5a OCDerr).

Art. 13

Caratterizzazione particolare

Anche questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto attuale (art. 21 LDerr). È mantenuta la nostra competenza di esigere, oltre alle indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1, altre indicazioni che servono ad esempio a facilitare la decisione d'acquisto o l'uso. L'articolo 13 fornisce la base legale che permette di riprendere eventuali nuove disposizioni del diritto comunitario in tale settore.

51 52 53

RS 817.022.21 RS 817.022.108 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM (2008) 40 def.).

5051

La competenza di emanare prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di cibi pronti al consumo sulla carta dei menù è ora disciplinata separatamente in un nuovo capoverso (cpv. 2).

L'attuale capoverso 2 e il nuovo capoverso 3 rendono possibile l'obbligo di caratterizzazione per persone particolarmente esposte a pericoli per la salute. Se necessario il nostro Collegio potrà esigere ad esempio l'indicazione delle particolarità quali i rischi d'intolleranza, di allergia o di malattie del metabolismo.

Secondo il nuovo capoverso 4 il nostro Collegio ha la competenza di disciplinare i dati sui valori nutrizionali o sulla salute. Nell'UE questi cosiddetti health claims devono essere approvati dalla Commissione europea (regolamento (CE) n. 1924/200654). L'attuale capoverso 3 nella LDerr diviene il capoverso 4 lettera b dell'articolo 13 nel disegno in esame.

Nel caso di sottocategorie di questi health claims, i terzi che intendono utilizzare un'indicazione già autorizzata sulla salute non possono utilizzare durante cinque anni i dati presentati per ottenere l'autorizzazione originale (art. 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006). La disposizione vuole proteggere gli investimenti intrapresi da innovatori nella ricerca di informazioni e di dati a sostegno di una domanda d'autorizzazione. A tal fine deve essere creata una base legale nel capoverso 5.

L'attuale capoverso 4 è reso superfluo dagli articoli 14 segg. della legge sull'agricoltura.

Art. 14

Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata già oggi in base alle ordinanze in vigore (art. 11 ODerr). È pubblicamente noto che l'alcol può esplicare per talune categorie di persone effetti negativi sulla salute, anche nel caso in cui sia consumato in quantità non eccessive. Il consumo cronico di alcol da parte di giovani, ad esempio, può comprometterne gravemente lo sviluppo corporeo. Va osservato che tale divieto si applica parimenti alla distribuzione gratuita di bevande alcoliche.

Siccome rappresenta una limitazione abbastanza incisiva della libertà economica, questo divieto va ulteriormente sancito a livello di legge (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. b Cost.)

Anche la nostra competenza di limitare la pubblicità per le bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani riflette il diritto vigente (art. 60 LDerr). Tale restrizione della pubblicità per questo tipo di prodotti, la quale si rivolgerebbe in particolare ai giovani, è una logica conseguenza del divieto previsto nel capoverso 1. Scopo di questa disposizione è permettere di fissare le esigenze necessarie al fine di vietare qualsiasi pratica commerciale tendente a incitare i giovani a consumare bevande alcoliche. Questo capoverso non deve tuttavia avere come conseguenza il divieto di immissione sul mercato di riproduzioni in miniatura di auto, autocarri o trenini elettrici su cui sono apposte, come nella realtà, scritte pubblicitarie relative alle bevande alcoliche. Non essendo principalmente rivolto ai giovani, questo genere di pubblicità è di conseguenza lecito.

54

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 L 39 pag. 14 del 13.2.2008.

5052

Le restrizioni alla consegna e alla pubblicità disciplinate nella legge federale del 24 marzo 200655 sulla radiotelevisione e nella legge del 21 giugno 193256 sull'alcool sono poziori alla legge in esame (cpv. 3).

Sezione 2: Oggetti d'uso Art. 15

Sicurezza degli oggetti d'uso

L'articolo 15 costituisce la disposizione fondamentale per i requisiti concernenti la sicurezza degli oggetti d'uso, analogamente all'articolo 7 per gli alimenti. Il passaggio dal criterio di pericolo per la salute ­ secondo l'articolo 14 capoverso 1 LDerr, nell'impiego abituale un oggetto non deve mettere in pericolo la salute ­ a quello della sicurezza risulta dal recepimento del diritto UE. La terminologia e i requisiti degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/95/CE sono ripresi praticamente immutati.

Il capoverso 1 contiene lo stesso principio del diritto UE, secondo cui possono essere messi in commercio solo oggetti d'uso sicuri.

I capoversi 2 e 3 precisano che cosa s'intende per oggetto sicuro. Ovviamente la sicurezza di un oggetto d'uso può essere valutata soltanto nell'ambito del suo impiego conforme: non si può chiedere a un fabbricante di mettere a punto un prodotto esente da pericoli anche nel caso in cui è utilizzato in modo inconsueto dai consumatori o da una persona che non è in grado di servirsene correttamente. Ad esempio, non si può concludere che un coltello da cucina non è sicuro se un bambino si ferisce maneggiandolo. Dagli oggetti destinati a entrare in contatto con alimenti ci si può invece attendere che non siano fabbricati con materiali tossici che potrebbero finire negli alimenti. Da questo punto di vista non vi è nessuna modifica rispetto al diritto in vigore.

Per poter valutare la sicurezza di un prodotto bisogna considerare tutti gli aspetti pertinenti. Tra questi figurano lo scopo, il gruppo di consumatori cui è destinato il prodotto nonché le informazioni fornite. I criteri stabiliti nel capoverso 3 non costituiscono un elenco esaustivo, ma fungono solo da elementi di riferimento concreti.

Secondo il capoverso 4, come finora il nostro Collegio può stabilire requisiti per la sicurezza degli oggetti d'uso.

A complemento del capoverso 4, il capoverso 5 ci attribuisce la competenza di inserire nelle ordinanze altri strumenti specifici che garantiscano la sicurezza degli oggetti d'uso. Tra questi figurano le procedure di valutazione della conformità o gli obblighi di annuncio (lett. a), la possibilità di limitare o vietare l'impiego di determinati oggetti d'uso o sostanze (lett. c) nonché di chiedere che l'opinione pubblica sia informata sulle proprietà di determinati
oggetti d'uso (lett. d). In questo nuovo approccio si iscrive la possibilità da parte nostra di prevedere la definizione di norme tecniche per taluni oggetti, la cui applicazione lascia supporre che essi siano sicuri (lett. b).

Il nostro Collegio deve inoltre poter stabilire requisiti per l'igiene degli oggetti d'uso (lett. e). Al riguardo figurano in primo luogo i cosmetici.

55 56

RS 784.40 RS 680

5053

Infine dev'esserci attribuita anche la competenza di stabilire requisiti concernenti le conoscenze specifiche delle persone che lavorano con oggetti d'uso. Sarebbe infatti illogico che i consumatori possano acquistare un piercing di per sé conforme alla legge ma che causa problemi di salute perché lo specialista che lo applica non si attiene alle norme igieniche di base (lett. f).

Art. 16

Caratterizzazione e pubblicità

Per poter utilizzare gli oggetti d'uso conformemente alla loro destinazione e in modo sicuro, occorre garantire che i consumatori dispongano delle informazioni necessarie. L'applicazione del divieto d'inganno sancito nell'articolo 18 presuppone che la caratterizzazione degli oggetti d'uso non sia ingannevole. Il fatto che vi sia un divieto di riportare dati ingannevoli sugli oggetti d'uso rende logica un'estensione di tale divieto anche alle pubblicità suscettibili di indurre in errore il consumatore (cpv. 1).

La protezione dagli inganni non si applica a tutti gli oggetti d'uso, ma solo ai cosmetici, nonché ai materiali e oggetti (cfr. art. 18). Il rinvio all'articolo 18 limita il divieto d'inganno a queste categorie di prodotti.

Il capoverso 2 ci dà la possibilità di disciplinare in dettaglio le modalità di caratterizzazione e pubblicità degli oggetti d'uso.

Art. 17

Obbligo di annuncio per le aziende

Le autorità esecutive devono conoscere non solo le aziende del settore alimentare bensì anche eventualmente quelle che fabbricano e distribuiscono oggetti d'uso. A tal fine è attribuita al nostro Collegio la competenza di introdurre se del caso un obbligo di annuncio anche per queste aziende. In primo piano vi sono le aziende che fabbricano oggetti d'uso implicanti un rischio elevato per la salute. La formulazione potestativa proposta permette di applicare all'occorrenza il corrispondente diritto UE.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso Art. 18

Protezione dagli inganni

Le disposizioni sulla protezione dagli inganni sono riprese ­ per quanto riguarda gli alimenti ­ dal diritto in vigore in forma invariata. Attualmente le disposizioni sulla protezione dagli inganni si applicano comunque solo alle derrate alimentari e non agli oggetti d'uso.

Con la proposta di modifica in esame, la protezione dagli inganni ai sensi del diritto in materia di derrate alimentari è estesa ai cosmetici e ai materiali e oggetti (cpv. 1).

Le disposizioni corrispondenti figurano nel diritto UE negli articoli 6 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE per i cosmetici e 3 capoverso 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali e oggetti. Per gli alimenti, la protezione dagli inganni è

5054

sancita negli articoli 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 e 2 della direttiva 2000/13/CE57.

Il contenuto dei capoversi 2 e 3 corrisponde ai capoversi 2 e 3 dell'attuale articolo 18 LDerr.

Come è già il caso oggi, le disposizioni concernenti l'indicazione della provenienza svizzera secondo la legge del 28 agosto 199258 sulla protezione dei marchi devono essere rispettate nel contesto dell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Come sinora, se un fabbricante vuole caratterizzare prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della legge in esame con l'indicazione di provenienza «Schweiz» o con altre designazioni indicanti la provenienza svizzera, oppure utilizzare tali indicazioni come marchio, i criteri di provenienza devono essere adempiuti conformemente alla legge sulla protezione dei marchi. Questo vale anche per la pubblicità. Le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari esaminano l'osservanza di questi criteri di protezione dei marchi nel quadro dell'attuazione del divieto d'inganno nel contesto delle derrate alimentari.

L'indicazione del Paese di produzione (art. 12 cpv. 1 lett. a) si basa tuttavia sulla legislazione sulle derrate alimentari.

Il capoverso 4 lettera a può servire contemporaneamente da base legale per la definizione di valori che permettano di verificare analiticamente il funzionamento del processo di produzione. Già il diritto vigente applica valori del genere. Si pensi segnatamente ai criteri di igiene del processo stabiliti nell'allegato 3 dell'ordinanza sui requisiti igienici.

Il diritto UE applica in vari settori valori massimi che si ispirano alla buona pratica di fabbricazione e non sono giustificati (art. 7 cpv. 4) da motivi di protezione della salute (cfr. p. es. considerando 4 del regolamento (CE) n. 1881/2006).

Il capoverso 4 lettera b è ripreso dall'articolo 21 capoverso 2 lettera b della legge vigente. Tale disposizione è stata applicata soltanto in casi isolati, segnatamente nell'ambito della vendita porta a porta.

Il capoverso 4 lettera c ci conferisce la possibilità di definire la protezione dagli inganni nel quadro della buona pratica di fabbricazione delle derrate alimentari, di cosmetici nonché di materiali e oggetti.

Il capoverso 5 ci permette di estendere la protezione dagli inganni a oggetti d'uso diversi dai cosmetici e dai materiali e oggetti. Una tale estensione andrà segnatamente esaminata qualora l'UE emani regole corrispondenti.

Art. 19

Imitazione e confusione

In vista di una base legale chiara e sufficiente sono ripresi nel presente disegno anche gli articoli 8 capoverso 5 LDerr (inganni in relazione con la denominazione specifica di surrogati) e 19 LDerr (imitazione e confusione). In tal modo si vuole assicurare che i consumatori non siano ingannati mediante imitazioni e surrogati di derrate alimentari. Le imitazioni ingannevoli che inducono confusione permangono vietate. Inoltre la denominazione specifica di surrogati e imitazioni andrà definita in

57 58

Cfr. le indicazioni complete relative a questi atti normativi dell'UE nell'allegato a questo messaggio.

RS 232.11

5055

modo che essa garantisca una netta delimitazione rispetto al prodotto originale (cpv. 1).

È mantenuto anche l'attuale articolo 19 capoverso 2 LDerr, applicato regolarmente nella prassi. I prodotti come gli shampoo e il sapone offerti sotto forma di derrate alimentari presentano il pericolo di essere confusi per derrate alimentari, soprattutto dai bambini. In tal modo essi minacciano la salute dei consumatori e possono, come già oggi, essere ritirati dal mercato sulla base del capoverso 2.

Art. 20

Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

L'articolo 20 corrisponde nei contenuti all'articolo 9 lettera b LDerr in vigore e disciplina la nostra competenza di limitare o vietare il ricorso a determinati metodi di fabbricazione.

La nanotecnologia rientra tra i metodi di cui al capoverso 1. Benché essa non sia esplicitamente menzionata, il nostro Collegio potrà emanare disposizioni al riguardo in via di ordinanza.

Il capoverso 2 ci conferisce la facoltà di limitare o vietare determinati metodi d'allevamento di animali la cui carne è destinata alla produzione di derrate alimentari. Un simile divieto dev'essere tuttavia orientato agli obiettivi perseguiti dal diritto in materia di derrate alimentari e dev'essere deducibile dalla Costituzione federale.

Sezione 4: Compiti delle autorità Le seguenti disposizioni non riguardano le persone o le aziende che manipolano derrate alimentari e oggetti d'uso, bensì definiscono i compiti delle autorità. Esse non stabiliscono i compiti diretti di esecuzione ma prescrivono alle autorità i criteri applicabili per valutare la sicurezza di una derrata alimentare o di un oggetto d'uso e disciplinano quali informazioni debbano essere fornite all'opinione pubblica da parte delle autorità. I compiti di esecuzione propriamente detti figurano nel capitolo 4 (art. 39 segg.).

Art. 21

Analisi dei rischi

La nuova legge sulle derrate alimentari stabilisce che la valutazione della sicurezza di un alimento o di un oggetto d'uso deve basarsi su un'analisi dei rischi. Si può rinunciare a tale analisi solo se inopportuna secondo le circostanze o il tipo di provvedimento (cpv. 1).

Il contenuto dell'articolo 21 ricalca l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Secondo l'articolo 3 numero 10 di questo regolamento, l'analisi dei rischi è un processo costituito dalle tre componenti interconnesse della valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio (cpv. 2). Dal profilo linguistico la nozione generica di analisi dei rischi è discutibile; tuttavia è ripresa anche nel D-LDerr.

Secondo la definizione dell'articolo 3 numero 11 del regolamento (CE) n. 178/2002, la valutazione dei rischi è costituita da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio e va effettuata in modo indipendente, obiettivo e trasparente, in base alle conoscenze scientifiche disponibili (cpv. 3).

5056

La gestione dei rischi (cpv. 4) è un processo consistente nell'esame delle possibili alternative politiche d'intervento tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi e, se del caso, nell'adozione delle misure necessarie per prevenire, ridurre o eliminare i rischi in vista di un elevato livello di protezione della salute. Oltre alla valutazione scientifica dei rischi occorre tener conto di tutta una serie di ulteriori fattori quali, in particolare, l'eseguibilità di un provvedimento, gli aspetti sociali, economici ed etici, le tradizioni e le considerazioni ambientali nonché, se del caso, il principio di precauzione (cfr. considerandi 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002).

La comunicazione dei rischi è il terzo elemento del processo di analisi dei rischi. Nel disegno in esame è disciplinata dall'articolo 54. Essa abbraccia in pratica tutte le fasi dell'analisi dei rischi e comprende lo scambio interattivo di informazioni e pareri sui pericoli e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio tra i responsabili della valutazione e della gestione dei rischi, i consumatori, le aziende alimentari e del settore dei mangimi, la scienza nonché altri ambienti interessati. La comunicazione dei rischi deve inoltre garantire che i problemi identificati nell'ambito della valutazione dei rischi siano presi adeguatamente in considerazione nell'ambito della gestione dei rischi (cfr. anche art. 3 n. 13 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Art. 22

Principio di precauzione

Il principio di precauzione è uno dei pilastri del diritto in materia di derrate alimentari dell'UE ed è recepito nel diritto svizzero sulla scorta dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il principio di precauzione dà alle autorità federali incaricate di gestire i rischi la possibilità di adottare provvedimenti volti a proteggere la salute anche in assenza di informazioni scientifiche complete sui rischi. Tali provvedimenti presuppongono tuttavia che, una volta analizzate le informazioni disponibili, sia constatata la possibilità di ripercussioni dannose sulla salute.

I provvedimenti ordinati devono corrispondere ai principi usuali di non discriminazione e proporzionalità. Sono da considerare temporanei e devono essere verificati entro un termine adeguato. Il mantenimento di un provvedimento anche in caso di valutazione più favorevole dei rischi costituirebbe un onere sproporzionato per gli ambienti interessati e di conseguenza sarebbe contrario al principio della proporzionalità.

Art. 23

Misure protettive

Le misure protettive secondo l'articolo 23 permettono di limitare o vietare l'immissione in commercio di derrate alimentari pericolose per la salute del consumatore pur essendo conformi alle disposizioni legali applicabili. Al verificarsi di un caso del genere, l'autorità competente ordina alle autorità d'esecuzione sottostanti alla sua vigilanza di attuare mediante decisione le misure da essa disciplinate. La competenza di adottare misure di protezione è riconducibile al fatto che il settore alimentare è in costante evoluzione. Qualora nuove conoscenze scientifiche richiedano un intervento immediato, questo dev'essere possibile senza previa revisione ordinaria di una norma del diritto in materia di derrate alimentari. Le misure che poggiano su questa disposizione possono tuttavia essere prese soltanto con la massima prudenza, avendo l'effetto di relativizzare i principi giuridici generali di legali5057

tà o di buona fede in riferimento con la validità dell'ordinamento giuridico. Nei casi in cui la protezione della salute sia seriamente minacciata, un intervento immediato dev'essere comunque possibile. Una disposizione analoga è prevista anche dal diritto europeo (art. 14 regolamento [CE] n. 178/2002). Come per il principio di precauzione, le decisioni prese in vista dell'attuazione di misure di protezione dovranno rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità. Parimenti, se l'adozione di una misura dovesse rivelarsi in contrasto con il diritto vigente, la norma interessata dovrà essere riveduta secondo la procedura legislativa ordinaria.

Art. 24

Informazione del pubblico

Negli ultimi anni le esigenze d'informazione dei consumatori sulle attività esecutive di controllo delle derrate alimentari sono costantemente aumentate. Questa tendenza non è limitata alla Svizzera, ma si riflette anche nel diritto UE. Disposizioni sull'informazione del pubblico figurano nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 e nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il capoverso 1 stabilisce ­ non esaustivamente ­ i casi in cui le autorità competenti devono informare attivamente il pubblico.

L'informazione attiva richiesta sulle attività di controllo secondo la lettera a può aver luogo come finora sotto forma di rapporti annuali o in altra forma adeguata.

L'obbligo di informare sull'efficacia delle attività di controllo è nuovo. Il rapporto annuale dev'essere quindi completato in misura corrispondente.

Secondo la lettera b occorre inoltre informare sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso per i quali sussiste un sospetto sufficiente che essi possano comportare un rischio per la salute. Questo obbligo è già previsto nel diritto in vigore (art. 43 LDerr). I dettagli figurano ora nell'articolo 55.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 12 capoverso 1 LDerr. Nei contenuti non è intervenuta alcuna modifica.

Anche il capoverso 3 è stato ripreso dal diritto in vigore (art. 12 cpv. 2 LDerr). È stata soppressa unicamente la parte di frase secondo cui la Confederazione può sostenere la ricerca scientifica in ambito nutrizionale di altre istituzioni. La Confederazione intende disciplinare la promozione della ricerca prevalentemente nell'ambito della legge federale del 7 ottobre 198359 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. In base alla legge sulle derrate alimentari essa potrà tuttavia continuare a sostenere anche in futuro le attività di relazioni pubbliche di altre istituzioni.

Il capoverso 4 stabilisce che la legge del 17 dicembre 200460 sulla trasparenza, come pure le leggi cantonali sulla trasparenza non si applicano ai documenti menzionati nelle lettere a­c (cfr. art. 4 lett. b LTras). Al riguardo il diritto federale è poziore a quello cantonale.

In particolare gli ambiti interessati sono i seguenti: ­

59 60

un accesso ai rapporti ufficiali di controllo e ad altri documenti allestiti durante o dopo il controllo di aziende sottostanti alla legge in esame non è previsto neanche nell'ambito dell'informazione passiva (lett. a). Sono esclusi dal diritto di accesso il rapporto di controllo e qualsiasi altro docuRS 420.1 RS 152.3

5058

mento contenente conclusioni relative alle conoscenze e alle informazioni acquisite mediante il controllo, compresi i documenti sulla valutazione del certificato di conformità di cui agli articoli 24 capoverso 5 e 33 capoverso 2 D-LDerr.

Spesso i rapporti di controllo contengono dettagli tecnici destinati agli specialisti e soltanto difficilmente si lasciano connotare in modo oggettivo dal vasto pubblico. Ad esempio, dalle critiche mosse per l'insufficiente pulizia di una macchina in una cucina non si può dedurre che i piatti in essa preparati presentino un pericolo per la salute o che la macchina in questione sia perennemente sporca. Se fossero accessibili al pubblico, tali rapporti rischierebbero di nuocere in modo durevole alla reputazione dell'azienda interessata senza che vi sia una messa in pericolo dei consumatori.

Al fine di creare comunque una trasparenza è conferito ai consumatori il diritto di consultare direttamente, nelle aziende interessate, il certificato di conformità emesso dalle autorità cantonali d'esecuzione. In tal modo è data la possibilità di raccogliere facilmente informazioni sulle condizioni igieniche all'interno di un'azienda e sul suo rispetto delle altre condizioni previste in materia di derrate alimentari. Se non vi fosse alcuna limitazione del diritto di consultare i documenti delle autorità, disciplinato nella legge sulla trasparenza, le autorità di esecuzione cantonali si ritroverebbero verosimilmente sommerse dalle relative richieste. Occorrerebbe quindi verificare in ogni singolo caso se la legge sulla trasparenza del Cantone interessato preveda o meno eccezioni. Il sistema proposto nel disegno, secondo cui ciascun consumatore può informarsi direttamente presso l'azienda interessata in merito alla valutazione della sua conformità permette di soddisfare le esigenze di informazione dei consumatori anche senza un diritto di consultazione presso le autorità di esecuzione cantonali. Il disciplinamento proposto permette di evitare una «messa all'indice», delle aziende, energicamente criticata durante la consultazione, senza per questo sacrificare oltremodo la trasparenza.

­

Per ottenere una visione d'insieme del mercato e sull'esecuzione della legge, di tanto in tanto le autorità federali svolgono, unitamente alle autorità di esecuzione cantonali, studi di mercato (cfr. art. 40 D-LDerr) al fine di valutare se sussiste una necessità di disciplinamento in un determinato settore o se occorre modificare l'esecuzione. I prodotti nocivi per la salute vengono direttamente ritirati dal commercio. Se contravvengono in altro modo al diritto in materia di derrate alimentari, essi divengono oggetto di contestazioni e al riguardo saranno prese le necessarie misure affinché i consumatori non siano pregiudicati nella loro salute o non siano tratti in inganno. Qualora i risultati di tali analisi giungessero a conoscenza dell'opinione pubblica con la designazione precisa del fornitore e del prodotto, le aziende casualmente non interessate da tali controlli trarrebbero vantaggio sul piano concorrenziale. Una simile distorsione della concorrenza sarebbe negativa dato che le prove per campionatura spesso non sono rappresentative e che la qualità di un prodotto può variare considerevolmente da un'unità di produzione all'altra. Il pubblico allargato non è quindi in grado di trarre conclusioni pertinenti riguardo alla sicurezza e alla qualità di derrate alimentari o oggetti d'uso del genere esaminato. I risultati di siffatti rilevamenti devono quindi parimenti derogare al diritto d'informazione disciplinato dalle normative federali e cantonali sulla trasparenza, nella misura in cui essi consentono di 5059

risalire ai fabbricanti, distributori o prodotti interessati (lett. b). Devono tuttavia essere accessibili ad esempio i documenti dai quali si può evincere quali gruppi di prodotti sono stati analizzati, le procedure applicate nelle analisi o i risultati globali dello studio di mercato. Il segreto di fabbricazione e d'affari di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera g LTras va tuttavia in ogni caso garantito.

­

Il diritto UE prescrive che le aziende del settore alimentare siano controllate in funzione del rischio. Le aziende sono attribuite a una categoria di rischio in base a vari criteri prestabiliti nonché, di norma, a un controllo di base sul posto. Le aziende che appartengono a una categoria di rischio elevato sono controllate più spesso di quelle che comportano un rischio ridotto. Fra le aziende attribuite a una categoria di rischio elevato figurano, ad esempio, quelle che manipolano derrate alimentari di origine animale facilmente deperibili. Siffatte aziende sono attribuite a una categoria di rischio elevata anche quando la loro produzione ha luogo in osservanza di tutte le prescrizioni e di tutti gli standard in materia di igiene e non sono mai state oggetto di contestazioni. Una tale classificazione non permette di trarre conclusioni sulla buona o cattiva gestione di una determinata azienda. Siccome le aziende che intrattengono contatti diretti con i consumatori finali sono attribuite a una «categoria di rischio» anche nel quadro della valutazione della loro conformità ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 D-LDerr, vi è una reale possibilità che le due categorizzazioni siano confuse. Un'azienda che fabbrica sempre derrate alimentari delicate secondo le conoscenze più recenti in materia di igiene correrebbe il rischio di venire «bollata» negativamente dall'opinione pubblica benché tale giudizio sia del tutto ingiustificato. Per evitare relativi danni all'immagine si rivela opportuno applicare una deroga al diritto d'informazione disciplinato dalle norme sulla trasparenza anche ai documenti sulla classificazione del rischio delle aziende (lett. c).

Capitolo 3: Controllo Sezione 1: Procedura di analisi Art. 25 Il nuovo articolo 25 s'ispira ampiamente all'attuale articolo 22 LDerr. Nel capoverso 1 è stato soppresso il termine «additivi» poiché gli stessi saranno considerati in futuro alimenti (cfr. art. 4 cpv. 1).

I metodi di analisi applicabili nell'ambito dei controlli degli alimenti e degli oggetti d'uso sono disciplinati nel capoverso 1. Analogamente al diritto UE, in futuro saranno sempre più spesso inseriti nelle ordinanze metodi di analisi vincolanti (cpv. 2). La possibilità conferitaci dal diritto vigente di dichiarare vincolanti singole parti del manuale delle derrate alimentari non riveste quindi più la stessa importanza di oggi.

5060

Sezione 2: Obblighi dell'azienda Art. 26

Controllo autonomo

L'obbligo del controllo autonomo è uno dei pilastri della legislazione svizzera sulle derrate alimentari come pure delle normative UE in materia. Il nuovo articolo 26 si allinea alle disposizioni del diritto vigente (art. 23 LDerr) nonché all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002. In deroga al diritto in vigore, si rinuncia a richiedere un'analisi secondo le regole della «buona pratica di fabbricazione» (cfr. art. 23 cpv. 1 LDerr). Dati i sistemi di assicurazione della qualità attualmente disponibili e il loro orientamento ai processi, l'esame della sicurezza del prodotto finale non riveste più l'importanza che aveva al momento in cui era stata adottata l'attuale legge sulle derrate alimentari. Il sistema odierno della sicurezza delle derrate alimentari si fonda invece sul principio secondo cui la conformità del prodotto finito presuppone che anche il processo di fabbricazione sia stato ineccepibile. Tale principio si applica anche in relazione agli oggetti d'uso.

L'obbligo del controllo autonomo riguarda ogni persona che fabbrica, tratta, deposita, trasporta, mette in commercio, importa, esporta o riesporta derrate alimentari o oggetti d'uso (DTF 124 IV 297). Con il controllo autonomo, ogni anello della catena ­ dalla fabbricazione alla consegna al pubblico ­ deve servire a verificare se la merce soddisfa i requisiti della legge (cpv. 1).

Come finora, il controllo ufficiale delle derrate alimentari non esonera dall'obbligo del controllo autonomo (cpv. 2). Rispetto a quest'ultimo, il controllo ufficiale delle derrate alimentari è quindi sussidiario.

Il capoverso 3 obbliga il nostro Collegio a disciplinare in dettaglio i requisiti per il controllo autonomo nonché per la sua documentazione. La nozione di documentazione include segnatamente anche tutti i documenti e i certificati che i fabbricanti devono rendere disponibili alle autorità cantonali d'esecuzione per attestare la sicurezza di derrate alimentari e oggetti d'uso.

Data la complessità della materia in determinati settori, il nostro Collegio può inoltre stabilire i requisiti minimi concernenti le conoscenze specializzate delle persone responsabili del controllo autonomo (cpv. 4).

Art. 27

Garanzia della protezione della salute

Come nel diritto UE61, chi mette in commercio derrate alimentari o oggetti d'uso e constata che essi possono mettere in pericolo la salute, deve assicurarsi che i consumatori non subiscano pregiudizi (cpv. 1). Se vi è motivo di presumere che un alimento o un oggetto d'uso messo in commercio sia pericoloso, occorre prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori. Gli alimenti e gli oggetti d'uso in questione vanno immediatamente ritirati dal commercio se altri mezzi di protezione dei consumatori si rivelano insufficienti. Come finora, i dettagli sugli obblighi dei responsabili saranno disciplinati nelle ordinanze62.

Per garantire la protezione della salute, il capoverso 2 ci attribuisce la competenza di determinare come e in quali casi al verificarsi di tali situazioni occorra informare le autorità.

61 62

Art. 19 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Cfr. in proposito art. 54 ODerr.

5061

Il capoverso 3 soddisfa la richiesta formulata anni addietro di introdurre una base legale esplicita per disciplinare il richiamo e il ritiro delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

Il capoverso 4 è stato ripreso dal diritto attuale senza modifiche di contenuto (art. 23 cpv. 4 LDerr).

Art. 28

Rintracciabilità

Gli scandali alimentari degli ultimi anni (BSE e diossina) hanno mostrato che per proteggere i consumatori è estremamente importante identificare l'origine degli alimenti e degli oggetti contaminati con cui essi entrano in contatto. La rintracciabilità consente in particolare operazioni di ritiro dei prodotti mirate e precise nonché un'informazione adeguata e corretta dei consumatori. In tal modo è possibile evitare ulteriori inutili misure di ripristino della sicurezza dei prodotti, quali divieti generali di vendita o «interventi di ritiro» a livello nazionale da parte delle autorità esecutive.

L'articolo 28 D-LDerr si ispira rigorosamente al diritto UE63 e limita l'obbligo di rintracciabilità alle derrate alimentari, ai materiali e oggetti nonché ai giocattoli e ai cosmetici (cpv. 1). Chiede che tutte le aziende dispongano di sistemi che consentano loro di identificare i propri fornitori nonché le imprese cui hanno fornito i loro prodotti (cpv. 2). Queste informazioni devono poter essere rese disponibili, su richiesta, alle autorità competenti. Anche gli importatori e gli esportatori sono interessati da questa norma, dovendo essi sapere da chi hanno acquistato un prodotto o a chi l'hanno fornito.

Il nostro Collegio può definire requisiti in materia di documentazione e ha la competenza di estendere il dovere di rintracciabilità ad altri oggetti oltre a quelli enumerati nel capoverso 1. Tuttavia, esso potrà usufruire di tale possibilità soltanto se la Svizzera si è impegnata in tal senso nel quadro di un trattato internazionale (cpv. 3).

Art. 29

Obbligo di aiuto e d'informazione

Questa disposizione riprende i capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 25 LDerr. Le autorità d'esecuzione non potrebbero adempire il loro compito senza la collaborazione delle aziende o persone controllate (cpv. 1). Quest'ultime devono segnatamente permettere alle autorità d'esecuzione di consultare i documenti commerciali e, per quanto necessario, fornire le informazioni necessarie per constatare che i prodotti adempiono i requisiti legali. Le autorità cantonali d'esecuzione possono inoltre esigere, ad esempio nei grandi depositi, la presentazione degli articoli interessati per prove di campionatura o, nell'ambito del controllo all'importazione, il disimballaggio della merce.

Un problema particolare si presenta con la recente possibilità di ordinare prodotti da fornitori svizzeri in via elettronica (Internet, e-mail): spesso tali prodotti sono depositati all'estero e spediti in Svizzera a ogni singola ordinazione; tali condizioni rendono molto difficile lo svolgimento di prove per campionatura da parte delle autorità di esecuzione. La disposizione modificata dell'articolo 29 permetterà a

63

Regolamenti (CE) n. 178/2002 (art. 18) e (CE) n. 1935/2004 (art. 17) e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, p. 1 (art. 9).

5062

siffatte autorità di obbligare le persone che offrono o distribuiscono (immissione in commercio) prodotti dalla Svizzera a presentare campioni dei loro prodotti.

Il controllo degli animali da macello e della carne ha luogo nei locali del mattatoio.

Chi effettua la macellazione di animali deve attrezzare un posto di lavoro a tal fine e mettere a disposizione locali destinati al disbrigo dei lavori amministrativi, nonché al deposito provvisorio di carcasse di animali contestate (cpv. 2). Nei mattatoi il posto di lavoro per il controllo degli animali da macello e della carne dev'essere munito di un'attrezzatura idonea allo svolgimento senza ostacoli, completo, igienico e razionale dei controlli prescritti.

Art. 30

Diritto di consultare il certificato di conformità

Da diversi anni più voci rivendicano l'accessibilità dei risultati del controllo delle derrate alimentari al pubblico, in particolare di quelli del controllo degli esercizi pubblici. Al proposito sono stati presentati vari interventi parlamentari a livello federale e cantonale. Prima che entrassero in vigore le leggi federali e cantonali sulla trasparenza, l'articolo 42 LDerr (obbligo del segreto) vietava alle autorità di fornire tali informazioni a terzi. Da quando sono state adottate siffatte leggi ci si chiede in quale misura l'obbligo generale del segreto di cui all'articolo 42 LDerr sia in contrasto con il diritto alla trasparenza iscritto in tali normative. Tale argomento suscita opinioni divergenti. Anche le autorità sono favorevoli a un relativo disciplinamento chiaro e unitario a livello nazionale.

La nuova normativa obbliga tutte le imprese del settore alimentare che hanno un contatto diretto con il consumatore finale (ristoranti, commercio al dettaglio, ecc.) a rendere accessibile, su richiesta, il risultato dei controlli svolti. Tale informazione è trasmessa mediante un certificato di conformità consegnato dall'autorità di controllo in allegato al suo rapporto.

I dettagli della classificazione delle aziende saranno disciplinati in un'ordinanza che terrà anche conto degli interessi delle aziende in questione. Una singola valutazione negativa non deve indurre il declassamento di un'azienda in una categoria inferiore.

Un'azienda dev'essere declassata soltanto se viola ripetutamente e gravemente disposizioni elementari del diritto in materia di derrate alimentari.

Occorrerà disciplinare tra l'altro anche la problematica del diritto a un nuovo controllo in caso di declassamento, nonché le conseguenze in caso di trasferimento dell'esercizio a un'altra persona (p. es. alla coniuge o a un terzo) o, ancora, i rimedi giuridici che possono essere impiegati in caso di declassamento.

5063

Sezione 3: Controllo ufficiale Art. 31

Controllo e campionatura

Questa disposizione riprende ampiamente l'articolo 24 dell'attuale legge sulle derrate alimentari.

Il capoverso 1 riflette due fondamenti del diritto UE in materia di derrate alimentari: in primo luogo, i controlli ufficiali degli alimenti devono poter essere svolti lungo l'intera catena di produzione («dalla fattoria alla tavola»)64; inoltre essi devono essere effettuati in base ai rischi65. Se il principio «dalla fattoria alla tavola» figura già alla base dell'attuale legge sulle derrate alimentari, l'obbligo delle autorità esecutive di svolgere controlli in funzione dei rischi è stato dapprima inserito a livello di ordinanza nella legislazione svizzera sulle derrate alimentari nel 2005, nell'ambito del recepimento del diritto UE in materia di igiene. Tale obbligo va ora iscritto nella legge. Allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti, la nuova legge disciplina inoltre esplicitamente che i controlli ufficiali possono essere estesi a tutte le fasi della produzione degli oggetti d'uso.

Nel capoverso 2 il catalogo dei futuri settori da verificare sostituisce l'attuale articolo 24 capoverso 1 LDerr ed è formulato in modo aperto. Le autorità d'esecuzione verificano in generale se sono rispettate le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari. La possibilità di un controllo generale garantisce che tutti i fattori determinanti per la sicurezza degli alimenti o dei prodotti siano sottoposti a una verifica nell'ambito del controllo ufficiale. In prima linea figurano i quattro settori principali: il controllo autonomo, le condizioni logistico-aziendali, lo stato e la caratterizzazione delle derrate alimentari nonché i processi e le attività. I controlli ufficiali svolti finora sono sostituiti da controlli basati sui rischi.

Anche i capoversi 3 e 4 sono formulati in modo più ampio rispetto ai corrispondenti capoversi 2 e 3 dell'articolo 24 LDerr. Le autorità d'esecuzione devono avere la possibilità di consultare tutti i documenti che assumono rilievo per la sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti e di emetterne copie. Rientrano in tali documenti anche le ricette e i bollettini di consegna. L'emissione di copie serve a documentare i controlli e permette agli addetti ufficiali ai controlli di effettuare un esame dei documenti successivo ai controlli. In tal modo è possibile
assicurare le prove.

All'occorrenza le informazioni potranno essere ottenute da terzi o confrontate con quelle altrui. Le autorità d'esecuzione hanno inoltre accesso a tutti i luoghi rilevanti per la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti. Secondo l'attuale legge sulle derrate alimentari, i controlli ufficiali possono essere svolti soltanto durante gli orari di apertura. Nei casi che richiedono un intervento urgente questa limitazione complica inutilmente il lavoro delle autorità d'esecuzione, oltre che scostarsi dal diritto UE. Questa richiesta è stata pertanto stralciata senza essere sostituita.

Con la norma di delega di cui al capoverso 5, il nostro Collegio ha la possibilità di recepire nelle ordinanze svizzere i dettagli del regolamento (CE) n. 882/2004. Il diritto UE prevede ad esempio lo svolgimento sistematico di determinati controlli delle aziende che utilizzano alimenti di origine animale e sono pertanto soggette all'obbligo di autorizzazione (cfr. art. 11 D-LDerr). Al fine di allineare il diritto svizzero a quello comunitario, le ordinanze svizzere sono già state completate in 64 65

Art. 1 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 Art. 3 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 882/2005

5064

occasione del recepimento del diritto UE in materia di igiene nel 2005 (art. 59 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200566 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). La modifica in esame istituisce la base legale necessaria al riguardo.

Art. 32

Controllo degli animali da macello e delle carni

Questa disposizione corrisponde per l'essenziale all'articolo 26 LDerr.

L'assistente ufficiale specializzato nel servizio veterinario pubblico è stato introdotto con il diritto UE in materia di igiene. Egli opera sotto la vigilanza del veterinario ufficiale (cpv. 1).

Il diritto svizzero è stato adeguato al diritto UE67 per quanto riguarda la carne di animali selvatici. Le carni di animali selvatici allevati come animali da reddito saranno sempre sottoposte a controlli ufficiali anche se gli animali non sono macellati in grandi quantità, com'era invece il caso finora (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LDerr).

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 26 capoverso 2 LDerr.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale articolo 26 capoverso 4. È stato ripreso nel contenuto e modificato unicamente dal profilo linguistico. Diversamente dal diritto vigente, ci è ora conferita la facoltà di prevedere un'ulteriore procedura di controllo per i volatili e i roditori, analogamente al Regolamento (CE) n. 854/2004.

L'articolo 26 capoverso 3 LDerr è ora collocato con lievi modifiche nel capoverso 4.

La competenza conferita al nostro Collegio di disciplinare all'occorrenza procedure di controllo per i volatili e all'occorrenza anche per i roditori rappresenta una novità.

Art. 33

Risultato del controllo

A prescindere da due novità, questa disposizione corrisponde ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 25 LDerr.

Il risultato del controllo è comunicato alla persona responsabile nell'azienda. Tale comunicazione continuerà ad aver luogo, come finora, per scritto oppure in via elettronica (cfr. art. 3 LDerr). Nei mattatoi la comunicazione è fatta al rappresentante dell'azienda, all'attenzione del proprietario dell'animale da macello.

La prima novità consiste nel fatto che i rapporti di controllo non dovranno più essere consegnati nel luogo di controllo ma potranno essere comunicati successivamente per scritto (cpv. 1). Questa modifica semplifica il lavoro delle autorità d'esecuzione le quali, benché si avvalgano dei mezzi informatici nel disbrigo dell'attività, non sempre hanno la possibilità di stampare i documenti nel luogo di controllo.

La seconda innovazione significativa di questo articolo risiede nella gratuità del certificato di conformità (cpv. 2). Quest'ultimo deve illustrare, in modo comprensibile ai consumatori, in quale misura l'azienda adempia i requisiti del diritto sulle derrate alimentari. È previsto un sistema con simboli che conferiscono una chiarezza immediata ai consumatori. Le peculiarità di questo certificato di conformità saranno da noi disciplinate in via d'ordinanza (cpv. 3). In tale occasione decideremo quali aziende riceveranno tale certificato. Sono controllati i settori di cui all'articolo 30 66 67

RS 817.025.21.

Allegato I Sezione IV Capitolo VII del RE (CE) n. 854/2004

5065

D-LDerr. Di principio sono determinanti i controlli effettuati in un lasso di tempo non troppo esteso. Il certificato di conformità non deve divenire l'oggetto di una procedura d'opposizione su controlli arretrati. Sono impugnabili soltanto i controlli attuali nonché eventuali errori di calcolo.

Secondo il capoverso 4 già oggi i prodotti di valore inferiore a cinque franchi non sono rimborsati (art. 87 ordinanza del DFI del 23 novembre 200568 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). La formulazione adottata ci dà la possibilità di adeguare all'occorrenza questo valore.

Art. 34

Contestazioni

A differenza del diritto vigente si rinuncia a un elenco esaustivo dei possibili motivi di contestazione (cfr. art. 27 LDerr). Nella prassi è emerso che vari casi non erano stati contestati poiché non potevano essere classificati in nessuna categoria dell'articolo 27 LDerr. La nuova normativa conferisce più margine di manovra per i casi del genere e si propone di impedire tali situazioni in futuro. Si tratta ad esempio dei casi di violazione del divieto di consegna di alcol a minori, nell'ambito dei quali le autorità d'esecuzione non avevano possibilità di contestazione, essendo questa esclusa dal catalogo esaustivo dei motivi di contestazione di cui all'articolo 27 LDerr.

Sezione 4: Provvedimenti Art. 35

Prodotti contestati

Questa disposizione disciplina i provvedimenti che possono essere ordinati in presenza di prodotti contestati. Analogamente ai motivi di contestazione di cui all'articolo 33, anche in relazione ai provvedimenti il nuovo disciplinamento prevede un maggior margine di manovra rispetto al diritto attuale.

Secondo il capoverso 1 i provvedimenti devono servire a ripristinare la situazione legale. A tale riguardo la Costituzione federale esige che l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.).

Questi due principi di base valgono senza restrizioni anche nell'ambito delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. In quest'ottica, anche il nuovo disciplinamento permette di abbinare oneri alle decisioni, di esigere l'eliminazione da parte dei responsabili o di ordinare altre azioni a carico dei responsabili (cpv. 2).

L'attuale distinzione fra valori limite e valori di tolleranza è stata eliminata con la revisione in esame. Per tale motivo, i capoversi 3 e 4 primo periodo dell'articolo 28 LDerr sono stati stralciati senza sostituzione dall'attuale articolo 28 LDerr. Il capoverso 2 del medesimo articolo è stato invece integrato immutato nel capoverso 3, cui è stata aggiunta la possibilità di obbligare i responsabili a prendere misure adeguate.

La seconda frase dell'attuale articolo 28 capoverso 4 LDerr è stata parimenti integrata senza modifiche nel capoverso 4.

I responsabili ai sensi di questo articolo sono in primo luogo i fabbricanti e gli importatori. Ciò non dispensa comunque i commercianti e i dettaglianti dalle loro responsabilità. Essi sono altrettanto tenuti a garantire la sicurezza delle derrate 68

RS 817.025.21

5066

alimentari. Gli obblighi finanziari sono assunti dall'azienda (cpv. 2 lett. b e c), gli altri obblighi dalla persona responsabile (cfr. art. 3 ODerr) e, in assenza di essa, dalla direzione dell'azienda (art. 3 cpv. 2 ODerr).

Il capoverso 5 è stato ripreso dal diritto in vigore senza modifiche di contenuto ma è stato completato con gli strumenti della rispedizione e dell'inoltro previsti dal diritto UE (cfr. art. 21 del regolamento (CE) n. 882/2004). La rispedizione e l'inoltro esigono l'accordo della persona responsabile dell'invio e delle autorità svizzere.

Queste vi acconsentono soltanto se anche l'autorità competente del Paese di provenienza o di destinazione ha accordato il suo consenso. I costi della rispedizione sono sopportati dalla persona responsabile.

Art. 36

Contestazioni non riferite ai prodotti

Il capoverso 1 di questa disposizione concerne i provvedimenti che possono essere ordinati nei casi di contestazione non riguardanti i prodotti. Rispetto al diritto attuale (art. 29 cpv. 1 LDerr), anche questa disposizione è formulata in modo più aperto per permettere di ordinare tutti i provvedimenti indicati ovviando al rischio di una loro inapplicabilità per mancanza di una relativa base legale.

Il capoverso 2 riprende letteralmente l'attuale formulazione aggiungendo gli impianti interessati (p. es. impianti dell'acqua potabile, bagni, captazioni di sorgenti, docce ecc.). Sono inoltre possibili oneri e condizioni (e maiore minus), nonché misure sostitutive.

Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 29 capoverso 3 LDerr e disciplina la possibilità di disporre la chiusura immediata di un'azienda che costituisce un pericolo diretto e importante per la salute pubblica.

Art. 37

Misure cautelari

L'articolo 30 LDerr è ripreso nel disegno senza modifiche materiali. Negli scorsi anni sono state prese misure cautelari, segnatamente in occasione di crisi alimentari provenienti dall'estero. Esse permettono di ritirare dal mercato invii di merci sospette e di sbloccarli nuovamente se le analisi mostrano che i relativi prodotti sono sicuri.

Tali misure cautelari possono essere prese in tutti i settori esecutivi. Ad esempio, può essere temporaneamente vietato l'uso di un terreno contaminato per la produzione di derrate alimentari.

I costi delle misure cautelari sono a carico di chi le ha causate (secondo il principio «chi perturba paga»).

Art. 38

Denuncia penale

Il capoverso 1 corrisponde integralmente all'articolo 31 capoverso 1 LDerr.

Nella prassi è emerso che spesso gli obiettivi perseguiti con la presente legge (cfr.

art. 1 D-LDerr) possono essere raggiunti meglio con colloqui chiarificatori tra le autorità esecutive e i controllati che non con misure repressive. Per tale motivo è stato indebolito il capoverso 2 rispetto all'articolo 31 capoverso 2 LDerr e sono state effettuate due modifiche. La rinuncia a una denuncia penale non comporta più necessariamente un ammonimento. La possibilità di sporgere una denuncia penale è 5067

data non più soltanto nei casi di gravità particolarmente esigua, bensì anche in quelli di gravità esigua. Di conseguenza, nei casi di denuncia le autorità di esecuzione devono disporre di un ampio potere discrezionale, che esse dovranno tuttavia esercitare in osservanza dei principi dell'uguaglianza dinnanzi alla legge e del divieto di arbitrio nonché degli altri principi costituzionali.

Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 39

Importazione, esportazione e transito

L'attuale articolo 39 si ispira nel contenuto all'articolo 32 LDerr. Il capoverso 2 diventa superfluo poiché oggi il controllo dei medicamenti veterinari è disciplinato in modo esaustivo dalla legislazione sugli agenti terapeutici, cosa che non era ancora il caso al momento dell'adozione della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992.

Il capoverso 1 non dispone più esplicitamente che la Confederazione sia competente dei controlli delle derrate alimentari nei settori indicati nel capoverso 1. La nozione di «esecuzione» include tutti gli atti inerenti all'attuazione della legge e, di conseguenza, anche il controllo delle derrate alimentari. Com'è ovvio, si rinuncia inoltre ad attribuire al nostro Collegio la competenza di delegare compiti esecutivi all'Amministrazione delle dogane, ciò che è ovvio (art. 8 della legge del 21 marzo 199769 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Per il resto l'esecuzione incombe in parte anche all'Ufficio federale di veterinaria (UFV), nel quadro dei controlli di derrate alimentari di origine animale provenienti da Paesi terzi negli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

In taluni casi può essere opportuno trasmettere determinati compiti di esecuzione ai Cantoni (cpv. 2), ad esempio nel caso in cui l'analisi di derrate alimentari o di oggetti d'uso richieda complessi esami di laboratorio o sollevi questioni difficili relative al diritto sulle derrate alimentari. In tal caso alle autorità cantonali d'esecuzione cui sono trasmessi derrate alimentari o oggetti d'uso può essere trasmessa la competenza di decidere anche in merito alle misure da prendere. La relativa decisione delle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari rimane formalmente, come in passato, una decisione cantonale anche se concerne prodotti importati. Pertanto può essere impugnata secondo il diritto cantonale. In caso di violazione della legislazione sulle derrate alimentari, i Cantoni avviano il procedimento penale (art. 67).

Art. 40

Limitazioni dell'importazione

Il capoverso 1 coincide con l'articolo 33 LDerr. Tuttavia vi è un elemento nuovo: la competenza di emanare restrizioni alle importazioni non spetta più al Dipartimento, bensì all'ufficio federale competente. In tal modo è assicurata una maggior flessibilità, che può essere utile segnatamente in caso di crisi. Tale flessibilità è indispensabile anche in caso di integrazione della Svizzera nei sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE.

69

RS 172.010

5068

Nel caso esistano dubbi quanto all'osservanza dei requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari da parte di alimenti o oggetti d'uso da importare, l'ufficio federale competente deve poter ordinare che l'importatore presenti una corrispondente attestazione rilasciata da un organismo attendibile (cpv. 2). Tale attestazione può anche contribuire alla revoca di un sequestro di prodotti inviati secondo l'articolo 37 del disegno. Anche la Commissione europea si avvale spesso di questo strumento in caso di crisi per avere una certa garanzia che le merci importate nell'area comunitaria corrispondano alle prescrizioni UE. Le decisioni emanate dalla Commissione europea devono poter essere attuate immediatamente dalla Svizzera. Ciò vale segnatamente nei settori in cui i controlli alla frontiera tra la Svizzera e l'UE sono già stati aboliti e la Svizzera assicura il controllo delle derrate alimentari alla frontiera esterna del mercato interno dell'UE esteso di fatto alla Svizzera (aeroporti di Zurigo e Ginevra).

L'Ufficio competente deve avere la possibilità ­ a seconda delle circostanze ­ di emanare questi ordini sotto forma di ordinanza o decisione generale.

Art. 41

Applicazione e sviluppo del diritto sulle derrate alimentari

Per ottenere una visione d'insieme sul mercato ed esaminare se occorra intervenire, gli uffici federali competenti possono intraprendere i rilevamenti e le attività scientifiche necessari (cpv. 1). Rientrano in tali attività anche le analisi di laboratorio.

Si pensi ad esempio a controlli mirati delle merci, i cui risultati rivelano la necessità o meno, nell'ambito del piano di controllo nazionale70, di controlli specifici per determinati gruppi di merci o se in determinati settori di merci vanno presi altri provvedimenti. Sono possibili anche misure nel settore regolatorio.

Di regola in tali casi s'impone una collaborazione tra autorità federali e autorità cantonali d'esecuzione. Il capoverso 2 prevede tale collaborazione. Nei casi che richiederanno tempi molto lunghi per i rilevamenti e gli accertamenti nonché conoscenze specialistiche, gli uffici federali competenti potranno, in complemento all'articolo 7 capoverso 4 della legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione71, incaricare in tal senso anche istituzioni private o pubbliche.

Art. 42

Esecuzione nell'esercito

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 35 LDerr. Il suo contenuto è stato ripreso immutato. L'articolo è ristrutturato in tre capoversi.

Art. 43

Sorveglianza e coordinamento

L'attuale articolo 36 LDerr è stato ampiamente ripreso. Sono nuovi soltanto i seguenti elementi: ­

70 71

Capoverso 2: illustra in modo dettagliato l'ambito del coordinamento sottoposto a sorveglianza. La Confederazione deve poter coordinare le misure esecutive dei Cantoni e la loro attività d'informazione nei casi in cui sussiste un interesse a un'esecuzione o a un'attività d'informazione unitaria a livello nazionale. Secondo il diritto attuale, un coordinamento è possibile solo se Cfr. art. 64 ODerr, RS 817.02 RS 420.1

5069

«sussiste un interesse nazionale». Questo criterio ha dato adito a varie discussioni e non contribuisce a fare chiarezza. Per questo motivo è eliminato senza sostituzione. La Confederazione ritornerà tuttavia necessariamente anche in futuro su questa disposizione.

L'obbligo di stabilire un piano di emergenza e un piano nazionale di controllo pluriennale fa seguito all'attuazione degli articoli 13 e 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tali piani servono non soltanto a coordinare le attività delle autorità cantonali, bensì anche di quelle federali.

­

Capoverso 5: le disposizioni applicabili alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso figurano non solo nella legge sulle derrate alimentari bensì anche in altre normative federali. Nell'ambito della loro esecuzione possono verificarsi problemi di delimitazione o doppioni con la legge sulle derrate alimentari, nella misura in cui altre autorità siano competenti dell'esecuzione. Il capoverso 5 attribuisce quindi al nostro Consiglio la competenza di coordinare l'esecuzione delle principali leggi in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso. Negli ultimi anni è emersa una necessità di coordinamento anche tra le autorità d'esecuzione competenti per la legge sulle derrate alimentari e i medici cantonali. Per questo motivo, nel catalogo di cui al capoverso 5 è inserita anche la legge del 18 dicembre 197072 sulle epidemie. La legge sulle derrate alimentari figura inoltre in stretta relazione con la legge del 16 dicembre 200573 sulla protezione degli animali, la quale sarà parimenti integrata nel catalogo.

Art. 44

Laboratori nazionali di riferimento

Il capoverso 1 incarica la Confederazione di gestire laboratori nazionali di riferimento. Gli stessi devono essere particolarmente qualificati nel loro settore specializzato e distinguersi per il loro elevato grado di autonomia. L'istituzione di laboratori nazionali di riferimento deve da un lato permettere alla Svizzera di partecipare alla rete europea di laboratori di diagnostica e garantire dall'altro che il nostro Paese possa approfittare anche in futuro del riconoscimento dell'equivalenza delle sue disposizioni in materia di derrate alimentari di origine animale con quelle dell'UE.

I laboratori di riferimento esercitano un ruolo essenziale nel sistema di controllo delle derrate alimentari dell'UE. I loro compiti sono precisati nell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il capoverso 2 prevede che la competente autorità federale può trasferire a terzi l'esercizio di laboratori di riferimento qualora non disponga dei mezzi e delle competenze tecniche necessarie. Una tale esternalizzazione deve aver luogo secondo le prescrizioni della legge federale del 5 ottobre 199074 sugli aiuti finanziari e le indennità.

Il capoverso 3 ci conferisce la competenza di definire gli ambiti di competenza e i compiti dei laboratori di riferimento. I compiti sono definiti nell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 882/2004 (p. es. collaborazione con i laboratori di riferimento comunitari, coordinamento dell'attività dei laboratori incaricati dei controlli uffi-

72 73 74

RS 818.101 RS 455 RS 616.1

5070

ciali, assicurazione che le informazioni fornite dai laboratori di riferimento comunitari siano inoltrate alle competenti autorità svizzere).

Il capoverso 4 disciplina i requisiti minimi che devono essere adempiti da tali laboratori di riferimento. Il nostro Collegio deciderà, nell'ambito delle sue competenze, a quale norma dovrà sottostare l'accreditamento.

Art. 45

Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

Tale disposizione riprende l'attuale articolo 37 nonché parti dell'articolo 38 LDerr.

Considerando la recente revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (principio «Cassis-de-Dijon») e i negoziati tra Svizzera e UE su un accordo in materia di derrate alimentari, si rivela essenziale armonizzare le prescrizioni tecniche svizzere al diritto dei nostri principali partner commerciali75; nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso si tratta del diritto UE. Di conseguenza, nell'ambito del mandato conferitoci di emanare disposizioni di esecuzione, occorrerà in futuro tener conto delle prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale (cpv. 1).

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 37 capoverso 2 LDerr. L'avverbio «prevalentemente» in esso utilizzato è stato eliminato perché poco esplicativo.

Riguardo a prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme da noi dichiarate applicabili, il capoverso 3 ci attribuisce la competenza di autorizzare l'ufficio federale competente a stabilire e porre in vigore la versione valida in via di ordinanza. Questa soluzione flessibile facilita un'armonizzazione rapida del diritto svizzero sulle derrate alimentari alle normative tecniche dettagliate e costantemente adeguate del diritto UE.

Art. 46

Collaborazione internazionale

Il capoverso 1 corrisponde essenzialmente all'articolo 38 capoverso 4 LDerr. I compiti derivanti dai trattati internazionali conclusi dalla Svizzera implicano la partecipazione di rappresentanti degli uffici federali competenti (UFSP, UFV, UFAG, istituti di ricerca dell'UFAG, Unità federale per la filiera alimentare) alle ispezioni che la Commissione UE esegue annualmente in Svizzera sulla base dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 nonché dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli76. Tali ispezioni permettono alla Commissione UE di esaminare il rispetto del suo diritto in materia di alimenti e mangimi nonché le sue disposizioni sulla salute degli animali.

Il capoverso 2 rinvia all'articolo 22 LOTC, disciplinante le condizioni che devono essere adempite per la concessione dell'assistenza internazionale. Siffatta disposizione si applica parimenti al diritto sulle derrate alimentari.

Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 38 capoverso 3 LDerr. Rispetto al testo del diritto vigente, esso è tuttavia circoscritto ad accordi inerenti alla partecipazione a sistemi internazionali destinati a garantire la sicurezza di derrate alimentari e oggetti d'uso. Uno di tali accordi concerne ad esempio l'adesione della Svizzera ai sistemi RASFF (per le derrate alimentari) o RAPEX (per gli oggetti d'uso) oppure all'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). A garantire la sicurezza 75 76

Cfr. al riguardo anche art. 4 cpv. 2 LOTC, RS 946.51 RS 0.916.026.81

5071

delle derrate alimentari interviene parimenti il sistema d'informazione INFOSAN dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), cui la Svizzera già oggi aderisce.

La competenza conferitaci dal capoverso 3 non è estesa ai trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, né a quelli che contengono importanti disposizioni contenenti norme di diritto o la cui attuazione richiede l'adozione di legge federali. Tali trattati sottostanno a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.77.

Il capoverso 4 ci conferisce la possibilità non soltanto di riconoscere a livello di ordinanza, come oggi, norme internazionali, servizi di controllo e certificati esteri, bensì anche dichiarazioni di conformità, valutazioni o autorizzazioni estere, nonché prove o controlli effettuati all'estero. Il riconoscimento di tali rapporti d'esame o certificati di conformità è retto dall'articolo 18 LOTC (equivalenza).

Art. 47

Verifiche transfrontaliere

Sempre più spesso le autorità svizzere sono confrontate con la richiesta di autorità estere di sottoporre a un'ispezione le aziende svizzere che intendono esportare merci od oggetti d'uso nei loro Paesi. Secondo l'articolo 271 numero 1 CP78 è tuttavia punibile chiunque compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici o favorisce tali atti. Gli stessi sono considerati autorizzati se sono previsti esplicitamente da una disposizione di legge, da un accordo bilaterale o da una convenzione multilaterale79.

Il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 271 numero 1 CP spetta, nel singolo caso, secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 25 novembre 199880 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale nei loro rispettivi settori (cpv. 1); nei casi «d'importanza superiore sul piano politico o ad altri livelli», al nostro Collegio (cpv. 2).

Finora le condizioni per il rilascio di autorizzazioni non sono state disciplinate dal diritto federale; di conseguenza urge fare chiarezza a tale riguardo nel diritto sulle derrate alimentari.

Secondo il capoverso 1 lettera a, i controlli avranno unicamente lo scopo di assicurare il rispetto delle prescrizioni del Paese interessato concernenti la fabbricazione e le esigenze di qualità delle derrate alimentari o di oggetti d'uso da esportare. Le analisi estranee a tale scopo non sono coperte dal consenso dell'autorità competente.

Inoltre l'autorizzazione è rilasciata unicamente se l'azienda da controllare acconsente al controllo (lett. b). Se non vi è un'autorizzazione il controllo non può aver luogo. Le relative conseguenze dovranno essere sopportate dall'azienda interessata, la quale non potrà eventualmente più esportare senza restrizioni nel Paese in cui era stata sollecitato il controllo.

L'autorizzazione rilasciata dall'autorità federale competente equivale a un'«autorizzazione» secondo l'articolo 271 numero 1 CP. La decisione non può essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario.

77 78 79 80

RS 101 RS 311.0 Basler Kommentar, Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 2. Auflage, Basel 2007, Thomas Hopf, N 18 zu Artikel 271 StGB; Basler Kommentar.

RS 172.010.1

5072

Secondo il capoverso 2 le competenti autorità svizzere hanno la possibilità di partecipare al controllo qualora lo ritengano necessario. Affinché siano informate sullo svolgimento del controllo anche quando non vi partecipano, esse devono poter esigerne un rapporto dall'autorità estera che lo svolge.

Il capoverso 3 disciplina una base legale per la partecipazione delle autorità svizzere a controlli condotti all'estero. Questi potranno rivelarsi necessari, ad esempio, se la Svizzera importa derrate alimentari da un Paese riguardo al quale vi sono dubbi sul fatto che i prodotti interessati adempiano le esigenze svizzere in materia di igiene. In tali casi non è però escluso che alcune aziende adempiano tali esigenze, cosa che andrà verificata nel caso specifico. Condizione necessaria per lo svolgimento di un'ispezione è che la stessa sia prevista da un trattato internazionale o che il Paese interessato vi abbia acconsentito.

Sezione 2: Cantoni Art. 48

Principi

I capoversi 1 e 2 corrispondono all'articolo 40 capoverso 1 LDerr. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nonché le competenze dei Cantoni restano invariate con la nuova legge. Parimenti al vecchio diritto sulle derrate alimentari, anche quello nuovo prevede una competenza esclusiva della Confederazione di emanare disposizioni materiali al riguardo.

Art. 49

Laboratori

Questa disposizione s'ispira all'attuale articolo 40 capoverso 6 LDerr. Una novità è costituita dall'obbligo di accreditamento imposto ai laboratori privati incaricati dall'autorità di controllo di effettuare l'analisi di campioni. Questo requisito deriva dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 50

Organi d'esecuzione

Questa disposizione riprende l'attuale articolo 40 capoversi 2 e 3 LDerr. Gli ispettori dell'acqua potabile, ancora esplicitamente menzionati nell'AP-LDerr, non vi figurano più. In base al capoverso 3 il nostro Collegio ha tuttavia la competenza di disciplinare in via d'ordinanza la loro attività nonché i requisiti che essi devono soddisfare. Inoltre può prevedere ulteriori organi d'esecuzione specializzati.

Art. 51

Disposizioni esecutive dei Cantoni

La definizione dettagliata dei rapporti tra i diversi organi d'esecuzione incombe ai Cantoni e non viene determinata a livello di legge.

Tale disposizione riprende gli articoli 39 e 40 capoverso 3 LDerr.

Art. 52

Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali

Se la Confederazione non stabilisce diversamente, i Cantoni sono responsabili sul loro territorio del coordinamento del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori (cpv. 1). In quest'am5073

bito, i Cantoni devono in particolare provvedere affinché i controlli veterinari e i controlli degli alimenti siano coordinati e non si verifichino doppioni o lacune.

Siccome il campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari va dalla produzione di alimenti e oggetti d'uso alla loro consegna ai consumatori, vari Cantoni si sono chiesti se il raggruppamento degli uffici veterinari e alimentari non permetterebbe maggiori sinergie e risparmi di risorse, segnatamente in relazione agli alimenti. Tale raggruppamento è già una realtà in vari Cantoni (p. es. AG, ZG, FR, SG). La legge sulle derrate alimentari non si oppone a tali raggruppamenti. È tuttavia importante che l'esecuzione (cpv. 2 e 3) avvenga sotto la direzione tecnica del chimico cantonale, nel settore delle derrate alimentari e oggetti d'uso, e del veterinario cantonale nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Ciò non deve però impedire ai Cantoni di subordinare amministrativamente questi organi d'esecuzione a un'altra persona all'interno di un servizio ufficiale. Potrà trattarsi di una terza persona. È tuttavia pensabile anche che il chimico cantonale sia subordinato al veterinario cantonale o viceversa.

Le problematiche complesse dei due settori presuppongono che la direzione tecnica sia affidata a una persona in grado di attuare scientificamente le decisioni prese e che disponga della competenza tecnica necessaria per far fronte alle crisi. Anche in futuro, quindi, chi intende dirigere questi settori dovrà seguire una formazione corrispondente (cfr. art. 50f e 2 della legge sulle epizoozie e art. 32 cpv. 4 della legge sulla protezione degli animali).

È mantenuta la competenza dei Cantoni di affidare il controllo della trasformazione delle carni al veterinario cantonale o a un veterinario designato dal Cantone, introdotta con la modifica del 5 ottobre 200781 della legge sulle derrate alimentari.

Capoverso 4: gli annunci previsti non riguardano la trasmissione di dati che possono essere richiesti secondo l'articolo 61 D-LDerr; piuttosto si tratterà di fare in modo che le autorità cantonali d'esecuzione informino l'UFSP nel caso in cui constatino sul loro territorio derrate alimentari od oggetti d'uso giudicati di dubbia sicurezza sul piano internazionale. In base a tali informazioni, l'UFSP può quindi decidere se sull'intero territorio svizzero occorra prendere misure (p. es. avvertimento al pubblico).

Sezione 3: Personale degli organi d'esecuzione Art. 53

Requisiti del personale degli organi d'esecuzione

Questa disposizione corrisponde essenzialmente all'attuale articolo 41 capoverso 1 LDerr. Anche in futuro spetterà al Consiglio federale definire i requisiti che dovranno essere adempiti dagli organi d'esecuzione. Esso disciplinerà inoltre i cicli di formazione e i diplomi necessari a svolgere in una funzione ufficiale compiti d'esecuzione conformemente alla presente legge. Le disposizioni principali al riguardo figurano nell'articolo 50 D-LDerr disciplinante le funzioni. È tuttavia pensabile che vengano definiti i requisiti di terze persone cui saranno trasmessi compiti di controllo in virtù dell'articolo 56 D-LDerr o di persone che, secondo la

81

RU 2008 785 788; FF 2006 5815

5074

legislazione sull'agricoltura, operano nel settore del controllo delle derrate alimentari (art. 61 cpv. 2 lett. d D-LDerr).

Oggi l'esercizio delle attività di chimico cantonale, nonché di ispettore e controllore delle derrate alimentari presuppone l'ottenimento di un corrispondente diploma federale. I requisiti richiesti agli organi d'esecuzione operanti nel settore veterinario sono disciplinati dall'ordinanza del 24 gennaio 200782 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

Art. 54

Formazione e perfezionamento

Il capoverso 1 estende la portata dell'attuale articolo 41 capoverso 2 LDerr e attribuisce congiuntamente alla Confederazione e ai Cantoni i compiti di formazione e perfezionamento degli organi di controllo.

La formazione degli organi d'esecuzione è attualmente oggetto di un radicale mutamento sul piano dei contenuti. In futuro la Confederazione non dovrà più istituire imperativamente commissioni incaricate di organizzare e di convalidare gli esami.

Invero, l'ufficio federale competente potrà ancora affidare l'organizzazione degli esami a una commissione (cpv. 2); esso potrà tuttavia riconoscere anche le formazioni con esame finale offerte da università o altre istituzioni (cpv. 5).

Le commissioni d'esame istituite secondo il capoverso 2 sono commissioni extraparlamentari di cui agli articoli 57a segg. LOGA. In quanto tali esse sono nominate dal nostro Collegio secondo l'articolo 57c LOGA. Diversamente da quanto previsto dall'attuale legge, una nomina da parte del Dipartimento competente in futuro non sarà più possibile.

Nel settore di competenza dell'UFSP, gli organi attualmente designati (comitati direttivi e commissioni d'esame) si compongono di persone operanti ai livelli dell'esecuzione cantonale, universitario, della produzione o della trasformazione di derrate alimentari. Sono diretti dal capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori.

L'UFV, dal canto suo, ha un ruolo centrale in materia di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento in seno alla Commissione della formazione istituita dal Dipartimento federale dell'economia83. L'UFV, i veterinari cantonali e i veterinari ufficiali sono rappresentati ciascuno almeno da una persona in questa commissione.

L'UFV ne assume la presidenza e assicura la segreteria.

Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami per il personale degli organi d'esecuzione (cpv. 3).

Come avviene attualmente (cfr. art. 41a cpv. 3 LDerr), il Consiglio federale avrà la possibilità di incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori di derrate alimentari (cpv. 4).

Secondo il capoverso 5 l'ufficio federale competente decide in merito al riconoscimento di formazioni ed esami. Le formazioni per i diplomi di chimico cantonale e di ispettore delle derrate alimentari sono svolte in forma modulare secondo il modello 82 83

RS 916.402 Cfr. art. 16 dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402).

5075

di Bologna e riflettono gli standard internazionali. Per attestare le conoscenze e capacità necessarie all'ottenimento del diploma federale, i candidati devono presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria o da un'altra istituzione. Oggi per ottenere il diploma di chimico delle derrate alimentari non è più necessario superare un esame di diploma separato. L'ufficio federale competente esaminerà tuttavia ogni singolo curriculum vitae in funzione della formazione preliminare e teorica richieste. Questa apertura è necessaria perché nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione84 concluso con l'UE, la Svizzera si è impegnata a prevedere il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri attestati di capacità.

Sezione 4: Disposizioni comuni per l'esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni Art. 55

Avvertimento al pubblico

Se sono stati consegnati derrate alimentari o oggetti d'uso non sicuri a un numero indeterminato di consumatori, le autorità esecutive sono tenute a intervenire anche in base al nuovo diritto (cpv. 1; attuale art. 43 cpv. 1 LDerr). Il compito di ritirare o richiamare dal mercato prodotti pericolosi per la salute incombe in primo luogo ai responsabili presso le aziende (art. 54 ODerr). Tuttavia, le autorità competenti sono parimenti tenute a prendere i provvedimenti necessari e adeguati al riguardo. Esse devono procedere a una ponderazione degli interessi tra messa in pericolo della salute pubblica ed effetti della condanna sull'azienda nei confronti della quale è stato pronunciato un avvertimento al pubblico. Qualora possano verificarsi danni gravi e a lungo termine l'avvertimento al pubblico deve essere pronunciato sistematicamente. In tal caso l'interesse economico dell'azienda diventa secondario.

Nella decisione relativa a un avvertimento va prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità. È opportuno ricorrere ai media se incombono gravi pericoli per la salute. Nei casi di entità minore possono essere adottate misure più moderate, che non permettono ­ ad esempio ­ di risalire all'azienda responsabile. In casi di minore gravità può essere sufficiente diffondere l'informazione attraverso il sito Internet dell'autorità competente (cpv. 3).

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 43 capoverso 3 LDerr e stabilisce che, quando è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e la diffusione di norme comportamentali spetta alle autorità federali. Per evitare informazioni contraddittorie è importante che ogni volta che il pericolo supera i confini locali la Confederazione assuma anche il coordinamento dell'informazione.

Secondo il capoverso 4, prima di informare il pubblico le autorità esecutive devono consultare i fabbricanti, gli importatori, i distributori o i venditori nonché le organizzazioni dei consumatori (corrisponde all'attuale art. 43 cpv. 2 LDerr). Tali consultazioni sono importanti perché l'informazione delle autorità al pubblico può rappresentare una perdita d'immagine o addirittura un crollo del fatturato per l'impresa in 84

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681).

5076

questione. Se un ritardo può costituire un pericolo ed è opportuno agire immediatamente, è possibile rinunciare a una consultazione oppure limitare quest'ultima a un termine di risposta molto breve, ad esempio di un'ora.

L'articolo 55 si scontra per certi versi con l'articolo 23 capoverso 3 LDerr e il relativo articolo 54 capoverso 1 lettera c ODerr, secondo i quali anche i privati che mettono in commercio derrate alimentari o oggetti d'uso sono soggetti a un obbligo d'informazione se il responsabile deve supporre che alimenti o oggetti d'uso importati, fabbricati, trasformati o consegnati da un'azienda possono aver messo in pericolo la salute o possono metterla in pericolo e le derrate alimentari o gli oggetti d'uso in questione non sottostanno più al controllo diretto dell'azienda. In questi casi le persone responsabili devono collaborare con le autorità esecutive. Queste ultime non devono obbligatoriamente procedere esse stesse all'informazione del pubblico, ma possono delegare tale compito a chi ha messo in commercio le derrate alimentari o gli oggetti d'uso (cpv. 5). Le autorità d'esecuzione sono tuttavia tenute ad assicurarsi che l'informazione venga comunicata in modo sufficientemente chiaro e diffusa in modo sufficientemente capillare per escludere pericoli alla salute. In caso negativo, devono provvedere loro stesse all'informazione della popolazione.

Art. 56

Collaborazione di terzi

Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 43a LDerr.

Il diritto UE prevede la possibilità di assegnare a organizzazioni di controllo private determinati compiti relativi ai controlli ufficiali. Il settore di compiti da delegare dev'essere definito in modo preciso. Le organizzazioni di controllo sottostanno alla sorveglianza dell'organo che delega tali compiti e devono essere accreditate. Il nostro Collegio definirà la norma determinante in materia di accreditamento. La competenza di decidere provvedimenti non è trasmissibile a organizzazioni di controllo private.

Anche in Svizzera, diverse attività riguardanti l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari possono essere delegate a organizzazioni private, in particolare la sorveglianza di parti della produzione agricola. In tale settore si è già consolidata l'esternalizzazione di taluni compiti sulla base dell'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura85 e dell'articolo 7 della legge sulle epizoozie86. Una soluzione in tal senso s'impone quindi con urgenza anche riguardo ai compiti di controllo previsti nella legge sulle derrate alimentari. Può essere tuttavia delegato soltanto il controllo. La sorveglianza degli organi di controllo designati permane un compito delle autorità statali, che potranno verificare in ogni momento se il controllo è stato svolto correttamente.

Come precisa qui di seguito l'articolo 57, questi terzi sottostanno indistintamente all'obbligo del segreto. Essi non sono autorizzati a prendere decisioni, nemmeno in materia di emolumenti.

85 86

RS 910.1 RS 916.40

5077

Art. 57

Obbligo del segreto

Diversamente dall'avamprogetto sulla LDerr sottoposto a consultazione, in questa sede è stato nuovamente ripreso l'obbligo del segreto delle persone incaricate dell'esecuzione della legge in esame.

Tale disposizione è di per se ovvia. Tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali sottostanno all'obbligo del segreto, il quale è protetto anche dal diritto penale (art. 320 CP87). Questo vale sia per gli impiegati statali propriamente detti sia per i loro mandatari. Per questi ultimi l'obbligo del segreto è imposto mediante contratto.

L'obbligo del segreto di cui all'articolo 57 D-LDerr non supera pertanto l'obbligo del segreto derivante dall'articolo 22 della legge del 24 marzo 200088 sul personale federale; non costituisce tantomeno una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 4 LTras, che sarebbe poziore alle disposizioni della LTras riguardanti l'accesso a documenti ufficiali.

La nuova disposizione mira essenzialmente a fissare l'obbligo del segreto che incombe ai mandatari. Tutte le persone che hanno una funzione nell'ambito dell'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari (art. 39, 50 e 56 D-LDerr) sottostanno a questa disposizione, anche se non hanno uno statuto di impiegato presso la Confederazione o un Cantone.

Occorre inoltre chiarire che, per le persone incaricate di eseguire la legge in esame, l'obbligo del segreto vale in particolare anche riguardo alla comunicazione attiva. Le informazioni che gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni si scambiano fra loro in relazione con l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari non devono essere riportate attivamente dalle persone coinvolte all'opinione pubblica.

Un simile comportamento sarebbe punibile ai sensi dell'articolo 320 CP.

Con la riserva formulata nell'articolo 24 si dichiara che il segreto va posto in secondo piano di fronte ad altri interessi. Le autorità possono informare in ogni momento l'opinione pubblica su derrate alimentari e oggetti d'uso suscettibili di comportare un rischio per la salute (art. 24 cpv. 1 lett. b). In determinate circostanze esse sono addirittura tenute ad avvertire la popolazione (art. 55).

La Confederazione può inoltre informare il pubblico sulle conoscenze scientifiche in ambito nutrizionale e sulle relative conseguenze (art. 24 cpv. 2).

Il diritto d'informazione è limitato nella misura in cui, sempre in relazione con l'obbligo del segreto, il pubblico non deve aver accesso (cfr. commento all'art. 24): a.

ai rapporti di controlli ufficiali e ai documenti corrispondenti,

b.

ai risultati di studi di mercato;

c.

alle classificazioni dei rischi delle imprese.

Questa disposizione mira a impedire che informazioni che non sono destinate al pubblico debbano essere rese pubbliche in virtù delle normative federali o cantonali sulla trasparenza. In questo settore l'obbligo del segreto secondo la legge in esame è poziore a qualsiasi altro diritto.

87 88

RS 311.0 RS 172.220.1

5078

La riserva dell'articolo 61 chiarisce che l'obbligo del segreto non può essere opposto allo scambio di dati ordinato da siffatta disposizione. Ad esempio, se per esercitare i suoi compiti nel settore delle derrate alimentari l'organo di controllo di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 200789 sul vino necessita di informazioni che sono in possesso di un altro organo d'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, quest'ultimo non può negarle appellandosi all'obbligo del segreto. Occorre tuttavia che l'organo di controllo menzionato necessiti di siffatte informazioni per lo svolgimento di controlli miranti a garantire la protezione della salute e dagli inganni prevista dal diritto sulle derrate alimentari.

Capitolo 5: Finanziamento Art. 58

Ripartizione dei costi

Il presente disegno non modifica la ripartizione dei costi d'esecuzione della legge sulle derrate alimentari. Secondo il capoverso 1, la Confederazione e i Cantoni continuano ad assumere i costi nella loro sfera di competenza, nella misura in cui gli stessi non possono essere coperti mediante emolumenti (art. 59 D-LDerr). Di conseguenza la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese occasionate dai controlli di prodotti importati per i quali essa ha delegato ai Cantoni la facoltà di prendere la decisione definitiva (art. 39 cpv. 2 D-LDerr).

Il nuovo sistema informatico dell'UFSP secondo l'articolo 63 D-LDerr sarà introdotto e finanziato dalla Confederazione. I Cantoni devono potervi far capo per svolgere i loro compiti esecutivi ma, in contropartita, sono anche tenuti da parte loro a rilevare dati e a renderli accessibili (art. 61 D-LDerr).

Il capoverso 2 è invece nuovo. Questa disposizione corrisponde all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 e chiede che i Cantoni mettano a disposizione adeguati mezzi finanziari per il controllo ufficiale. Se la Svizzera intende partecipare ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE e abolire i controlli alle frontiere verso l'Unione europea ­ come già avviene per il settore delle derrate alimentari di origine animale ­ devono essere disponibili i mezzi necessari per poter svolgere i controlli previsti dal diritto UE.

Art. 59

Emolumenti

Il principio secondo cui il controllo delle derrate alimentari deve essere sostanzialmente esente da emolumenti è mantenuto anche nel nuovo diritto (cpv. 1).

Nel capoverso 2 figurano le deroghe all'esenzione da emolumenti. Lo scopo perseguito nella fissazione degli emolumenti è quello di coprire integralmente le spese.

La lettera a del capoverso 2 ricalca l'attuale articolo 45 capoverso 2 lettera c LDerr.

Nella pratica è tuttavia emerso che l'obbligo di riscuotere emolumenti in tutti i casi di contestazione ha fatto sì che le autorità di controllo rinunciavano a contestare violazioni della legge. Gli emolumenti a carico degli interessati erano spesso sproporzionati rispetto alla fattispecie contestata e non servivano certo a favorire buoni rapporti tra il controllo delle derrate alimentari e gli interessati. Nell'ambito del presente disegno si propone quindi che le autorità di controllo possano rinunciare a 89

RS 916.140

5079

riscuotere emolumenti nel caso di violazioni di particolarmente lieve entità della legislazione sulle derrate alimentari. Non sarebbe pertanto più possibile qualificare di particolarmente lieve entità una violazione della legislazione sulle derrate alimentari che contrasta in misura determinante con gli obiettivi perseguiti dalla legge sulle derrate alimentari, vale a dire la protezione della salute e la protezione dagli inganni in relazione a derrate alimentari e oggetti d'uso. In tal modo, i «casi di particolarmente lieve entità» di cui alla lettera a sono disgiunti dai «casi di esigua gravità» di cui all'articolo 38 capoverso 2. Rispetto alla riscossione di emolumenti, quando si tratta di sporgere denuncia penale occorre «alzare l'asticella».

Presumibilmente, la disposizione proposta farà sì che anche taluni Cantoni, che finora contestavano solo poche situazioni, ne contesteranno di più. Ciò dovrebbe attenuare le differenze relative al numero di contestazioni nei Cantoni, che oggi varia fortemente da un Cantone all'altro.

Conformemente al principio di causalità, le lettere b e c consentono di riscuotere emolumenti in caso di contestazioni ripetute o controlli successivi nei casi in cui per la prima contestazione non erano stati riscossi emolumenti.

Lettera d: i costi occasionati alle autorità esecutive mediante provvedimenti miranti a ripristinare la conformità alla legge, devono essere fatturati a coloro che li hanno causati. Ne è il caso quando l'organo esecutivo provvede da sé a distruggere prodotti pericolosi non conformi alla legge o sequestra gli stessi.

Le lettere e ed f corrispondono all'attuale articolo 45 capoverso 2 lettere a e abis LDerr.

Dal 1° gennaio 2009 sono stati aboliti i controlli alle frontiere tra la Svizzera e l'UE per le derrate alimentari di origine animale. In futuro, le autorità federali controlleranno ancora le derrate alimentari di origine animale provenienti da Paesi terzi solo agli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Le derrate alimentari di origine animale che entrano in Svizzera attraverso questi aeroporti hanno libero accesso all'intero mercato interno europeo. I due aeroporti rappresentano quindi una frontiera esterna del mercato interno europeo. Per questo motivo, nell'ambito dell'accordo bilaterale in materia di veterinaria è stato convenuto con l'UE che i
controlli svolti dalle autorità federali corrispondono allo standard degli altri controlli svolti alle frontiere esterne dell'UE90. Ciò presuppone anche che per questi controlli siano riscossi gli emolumenti minimi stabiliti dall'UE91. La base giuridica necessaria figura nella lettera g.

La lettera h ricalca l'attuale articolo 45 capoverso 2 lettera d LDerr. Non è mantenuta la limitazione secondo cui per le prestazioni e i controlli speciali non eseguiti d'ufficio possono essere riscossi emolumenti solo se hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo. Se la Svizzera intende aderire ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE, le autorità di controllo devono disporre di risorse sufficienti per svolgere i controlli previsti dal diritto UE.

Di fronte alla scarsità di risorse che si sta delineando è impensabile svolgere servizi o controlli richiesti da terzi senza riscuotere emolumenti. Sempre in quest'ottica è soggetto a emolumento anche il rilascio di certificati di esportazione.

90

91

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo, GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.

Cfr. art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004.

5080

Il contenuto della lettera i è identico a quello dell'attuale articolo 45 capoverso 2 lettera e LDerr, ma è stato formulato in modo più logico.

Il capoverso 3 conferisce al nostro Collegio la facoltà di fissare altri emolumenti se ciò si rivelasse indispensabile in considerazione degli obblighi convenuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale. Segnatamente il regolamento (CE) 882/2004 prevede che, per determinate attività di controllo devono essere riscossi emolumenti minimi al fine di impedire distorsioni della concorrenza tra i singoli Stati membri. In virtù dell'accordo bilaterale sui prodotti agricoli, la Svizzera è anch'essa tenuta a riscuotere tali emolumenti minimi nel settore delle derrate alimentari di origine animale. Se intende mantenere i vantaggi derivanti dal riconoscimento dell'equivalenza della sua legislazione con quella dell'UE, la Svizzera deve integrare immediatamente nel suo diritto eventuali nuovi emolumenti minimi previsti dall'UE per tale settore.

Il capoverso 4 corrisponde alla prima parte della frase dell'attuale articolo 45 capoverso 3 LDerr.

Capoverso 5: l'UE passa a un sistema secondo cui alcune derrate alimentari provenienti da Paesi che danno regolarmente adito a contestazioni sono sottoposte a controlli rafforzati92. In futuro sarà pertanto controllato ad esempio il 30 o il 50 per cento delle mandorle provenienti da determinati Paesi per l'importazione nell'UE.

Secondo l'articolo 59 capoverso 2 lettera a D-LDerr le autorità di controllo delle derrate alimentari possono attribuire tali costi ai responsabili unicamente se le derrate alimentari interessate sono oggetto di contestazioni. In assenza di un disciplinamento speciale, tali controlli occasioneranno quindi costi elevati all'ente pubblico.

Di conseguenza, chi importa consapevolmente da tali Stati, a condizioni più economiche, derrate alimentari in condizioni igieniche dubbie, dovrà sopportare i costi dei controlli, anche se le derrate interessate non sono oggetto di contestazione.

Capoverso 6: come nel diritto vigente, la Confederazione deve poter definire il quadro tariffario degli emolumenti cantonali anche in base alla nuova legge. In tal modo è possibile evitare che emolumenti differenziati provochino distorsioni della concorrenza.

Capitolo 6: Trattamento dei dati Art. 60

Trattamento di dati personali

La legge federale del 19 giugno 199293 sulla protezione dei dati (LPD) disciplina nell'articolo 17 che le autorità possono trattare dati se vi è una relativa base legale. Il capoverso 1 fornisce tale base legale per tutti i trattamenti di dati legati all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Verranno trattati dati personali (cfr.

definizione nell'art. 3 lett. a LPD) e all'occorrenza anche dati personali degni di particolare protezione, segnatamente quelli che concernono la salute e le sanzioni 92

93

Cfr. regolamento (CE) n.669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, p. 11.

RS 235.1

5081

amministrative e penali (cfr. art. 3 lett. c LPD). Tali dati sono trattati nel caso si manifestino sintomi di malattia, come intossicazioni alimentari, o in presenza di reazioni allergiche a determinati alimenti o cosmetici, e soprattutto in caso di sanzioni di carattere amministrativo e penale.

Lo scambio di dati nonché l'accesso online agli stessi sono disciplinati negli articoli 61 e 63.

Nell'ambito del trattamento dei dati devono inoltre essere rispettati i principi generali della legislazione sulla protezione dei dati. Rientra ovviamente in tali principi il diritto di ciascuna persona di consultare i dati memorizzati che la concernono (art. 8 LPD) e, se del caso, esigerne una rettifica (art. 5 LPD).

Tuttavia la legge federale sulla protezione dei dati non è sempre applicabile in ogni caso. Si è volontariamente rinunciato a dichiararla applicabile per i Cantoni. Oggi ciascun Cantone dispone di una propria legge sulla protezione dei dati che tutela sufficientemente gli interessati. Qualora un Cantone deroghi in un caso specifico alle norme minime, sarebbe applicato l'articolo 37 LPD, il quale dichiara obbligatorie le disposizioni summenzionate relative all'esecuzione del diritto federale.

Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli sulla forma e sul contenuto del trattamento e dello scambio di dati personali.

Sono soprattutto importanti, anche per i dati cantonali in materia di legislazione sulle derrate alimentari, i termini di conservazione e di distruzione, i quali saranno definiti in modo vincolante dal nostro Collegio.

Art. 61

Scambio di dati per l'esecuzione

Per eseguire il diritto sulle derrate alimentari, gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni devono potersi scambiare vicendevolmente le informazioni di cui dispongono. Se in un'azienda alimentare si verificano problemi, l'organo esecutivo di un Cantone deve poter, se del caso, informare le autorità esecutive di un altro Cantone o le autorità federali. Gli organi cantonali d'esecuzione si compongono dei chimici cantonali, dei veterinari cantonali, dei medici cantonali e degli uffici dell'agricoltura.

All'attuazione della legislazione sulle derrate alimentari partecipano tuttavia anche ulteriori uffici federali e terzi cui sono assegnati compiti nel settore dei controlli ufficiali, sulla base dell'articolo 56 D-LDerr. Spesso la produzione di derrate alimentari e oggetti d'uso rappresenta un'attività complessa e esigente, la quale può concernere diversi settori specialistici. Possono esservi coinvolti Swissmedic, la polizia del commercio e dell'industria locale nonché numerose altre autorità ufficiali. Le autorità federali collaborano inoltre anche con le federazioni dell'industria e gli organismi che tutelano marchi nonché le associazioni di consumatori.

Nel settore agricolo vi sono compiti che, soprattutto in relazione con la protezione dagli inganni, interessano anche l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e sono svolti anche da uffici di certificazione o di controllo. Gli stesso hanno la loro base legale nel diritto in materia di agricoltura (p. es. gli uffici di certificazione secondo gli art. 38 segg. dell'ordinanza del 22 settembre 199794 sull'agricoltura biologica o gli uffici di controllo di cui all'art. 36 dell'ordinanza del 14 novembre

94

RS 910.18

5082

200795 sul vino). Tali uffici possono svolgere la loro attività soltanto se ricevono comunicazione delle irregolarità constatate.

Il capoverso 1 obbliga tutti gli uffici indicati a trasmettersi vicendevolmente i dati per l'esecuzione necessari allo svolgimento dei compiti indicati nelle lettere a e b. I dati per l'esecuzione si compongono sia di dati personali sia di altre informazioni relative all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, quali le statistiche sulle contestazioni o i risultati inerenti a programmi di analisi.

Vi è l'obbligo di fornire i dati soltanto nella misura in cui i dati per l'esecuzione richiesti servano effettivamente a uno degli scopi di cui alle lettere a oppure b e all'ufficio che richiede tali dati spettino effettivamente i compiti di esecuzione in questione. L'obbligo di fornire i dati viene meno se tali condizioni non sono adempite.

Il capoverso 2 ci incarica di disciplinare i dettagli relativi allo scambio di dati, vale a dire le modalità in cui essi devono aver luogo (lett. a), nonché la forma in cui devono essere messi a disposizione (lett. b). Quest'ultimo dettaglio è importante affinché i dati possano essere impiegati in modo proficuo. Siccome lo scambio di dati con terzi che partecipano all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari solleva questioni particolari, è essenziale che il nostro Collegio emani anche al riguardo direttive concernenti lo scambio di dati (lett. c e d).

Art. 62

Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

Se la Svizzera intende partecipare ai sistemi europei di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti, sarà indispensabile collaborare non solo in Svizzera, bensì anche con le autorità straniere. In caso di problemi nell'UE o a una frontiera esterna dell'UE è fondamentale la rapidità dell'informazione. In futuro è presumibile che spesso gli avvertimenti al pubblico (v. art. 55 D-LDerr) si baseranno anche su informazioni ricevute dalle autorità federali attraverso i sistemi di allarme rapido RASFF o RAPEX dell'UE. Il capoverso 1 ci attribuisce la competenza di disciplinare i dettagli corrispondenti.

I dati personali degni di particolare protezione non devono tuttavia essere trasmessi all'estero (cpv. 2). Il fatto che un'impresa sia stata o meno oggetto di sanzioni amministrative o penali assume solo in casi eccezionali un rilievo per la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. Nei casi gravi si può sempre ricorrere ai consueti strumenti dell'assistenza giudiziaria. Nella misura in cui la Svizzera si è tuttavia impegnata nell'ambito del diritto internazionale a mettere a disposizione tali dati, il diritto internazionale prevale sul diritto svizzero (lett. a). La seconda condizione, e cioè il fatto di scongiurare un pericolo imminente per la vita o l'integrità personale, corrisponde alla clausola generale di polizia, applicabile per principio all'intero diritto svizzero (lett. b).

Diversamente dall'avamprogetto LDerr, abbiamo rinunciato a dichiarare applicabile l'articolo 6 della legge sulla protezione dei dati per la comunicazione transfrontaliera di dati personali. Viene applicato il diritto cantonale sulla protezione dei dati nella misura in cui esso disciplina la comunicazione transfrontaliera di dati personali; se invece presenta lacune al riguardo, è applicato l'articolo 6 LPD in virtù dell'articolo 37 LPD (cfr. commento all'art. 60 D-LDerr).

95

RS 916.140

5083

Art. 63

Sistema informatico dell'Ufficio federale della sanità pubblica

Un'esecuzione al passo coi tempi necessita di un sistema informatico centrale comune che possa essere consultato, lungo tutta la catena alimentare, dalle autorità d'esecuzione affinché esse possano adempiere i loro compiti. Tale sistema, accessibile a tutte le autorità attive lungo la catena alimentare, facilita l'individuazione precoce dei pericoli che possono insorgere, il tracciamento dei prodotti e l'eliminazione efficace, tempestiva e conforme dei pericoli. Contribuisce inoltre a garantire il necessario coordinamento dei controlli, voluto a livello politico e dall'opinione pubblica. Già con la modifica della legge sulle epizoozie il vostro Parlamento ci ha incaricato di rendere accessibili in un sistema informatico centrale i dati necessari all'adempimento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari (art. 54a LFE)96. Il nuovo sistema informatico non solo servirà per lo scambio di dati ma sarà anche uno strumento di lavoro concepito per facilitare, sostenere e armonizzare l'esecuzione della legge.

Gli Uffici federali dell'agricoltura e di veterinaria hanno già elaborato un tale sistema (ASA 2011). Le prime applicazioni consistenti in un sistema di controllo comune per la produzione primaria (Acontrol) sono attive dall'inizio del 2011.

Questo tipo di sistema è altresì necessario affinché la Svizzera possa tener fede ai propri impegni assunti nel quadro degli attuali e futuri obblighi internazionali. In particolare il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE presuppone che gli Stati interessati forniscano alla Commissione UE i dati necessari.

Il capoverso 1 disciplina quella parte del sistema informatico di competenza dell'UFSP. Gli obiettivi di tale sistema informatico sono definiti chiaramente:

96 97

­

la parte del sistema informatico gestita dall'UFSP consentirà allo stesso, nel quadro dei compiti conferitigli conformemente alla legge in esame, di garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari nonché la protezione dagli inganni. Questi obiettivi derivano dall'articolo che definisce lo scopo della legge sulle derrate alimentari (cfr. art. 1 D-LDerr);

­

sostenere i compiti d'esecuzione di Confederazione e Cantoni conformemente alla legge sulle derrate alimentari, come ad esempio la tenuta da parte dell'UFSP di registri elettronici con le autorizzazioni per le derrate alimentari, cui devono poter accedere anche le autorità cantonali d'esecuzione per le derrate alimentari; oppure la tenuta di elenchi contenenti i risultati delle analisi condotte su determinate sostanze presenti in derrate alimentari analizzate dai laboratori cantonali e di possibile interesse anche per altri servizi incaricati dell'esecuzione della legge sulle derrate alimentari;

­

permettere alle autorità interessate di adempiere al loro obbligo di stesura di rapporti nazionali e internazionali. Già oggi l'UFSP e l'UFV sono tenuti a fornire determinate informazioni alla Commissione UE nel quadro dell'accordo veterinario97. Si tratta innanzitutto di annunci che il servizio veterinario di confine dell'UFV deve fornire nel quadro dei suoi compiti di controllo RU 2008 2269 2274; FF 2006 5815 Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo, GU L 6 del 10 gen. 2009, pag. 89.

5084

del confine esterno dell'Unione europea agli aeroporti di Ginevra e Zurigo (cfr. n 1.6 sopra). Se si giungesse a integrare la Svizzera nei sistemi di allarme rapido dell'UE o a concludere un accordo di libero scambio nel settore agricolo o delle derrate alimentari, questi compiti aumenterebbero fortemente.

Il capoverso 2 indica che il sistema di informazione dell'UFSP è parte del sistema informatico centrale comune, lungo la catena alimentare, di UFAG, UFV e UFSP.

La legislazione sulla protezione dei dati presuppone che la responsabilità dei dati disponibili sia disciplinata in modo chiaro e trasparente verso l'esterno. Se i tre uffici federali dovessero gestire insieme questo sistema informatico, per gli esterni non sarebbe possibile stabilire per quali dati è responsabile ciascun ufficio. Per questo motivo i tre uffici amministrano il proprio settore del sistema in modo separato e conformemente alle diverse basi legali. Ciò non impedisce tuttavia che l'accesso ai dati disponibili venga garantito vicendevolmente e nei confronti di altri servizi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Ciascuno dei tre uffici federali si assicura, per il suo settore, che i dati raccolti nel quadro dell'esecuzione siano disponibili nel sistema informatico centrale comune.

Ciò avviene evidentemente soltanto nel rispetto delle prescrizioni legali in materia.

Nel capoverso 3 si stabilisce quali dati possano essere contenuti nel sistema gestito dall'UFSP. Questi dati comprendono tutto ciò che l'UFSP ritiene indispensabile per l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari e l'adempimento degli obblighi di stesura di rapporti nazionali e internazionali. Per quanto riguarda i dati personali vale il principio dello «stretto necessario». Anche in questo modo sarà tuttavia essenziale registrare nel sistema dati personali particolarmente degni di protezione (lett. a). Secondo l'articolo 56 capoverso 3 lettera b ODerr98, ripreso nel quadro dell'equivalenza perseguita con il diritto UE, nell'ambito del controllo delle derrate alimentari va considerato ad esempio il comportamento adottato fino a quel momento dalle persone responsabili dell'osservanza della legislazione sulle derrate alimentari. Allo stesso modo le nuove disposizioni sull'informazione dei consumatori in merito al grado di
conformità dell'azienda con le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari (art. 33 D-LDerr) faranno sì che dati personali degni di particolare protezione dovranno essere raccolti nel sistema informatico dell'UFSP.

Il capoverso 4 disciplina quali uffici debbano avere accesso al sistema informatico dell'UFSP nell'ambito del trattamento dei dati e per quali scopi. Tutti gli uffici elencati nel capoverso 4 possono elaborare i dati presenti nel sistema informatico dell'UFSP soltanto nel quadro del loro compito legale. Per il rimanente l'accesso è limitato ai settori che hanno un legame diretto con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione sulle derrate alimentari (cfr. art. 1 D-LDerr).

Il capoverso 5 stabilisce quali uffici avranno accesso al sistema informatico dell'UFSP per informazione. Anche in questo ambito occorre osservare che tale accesso può avvenire soltanto per permettere loro di adempiere i compiti ufficiali.

Ad esempio, l'organo d'esecuzione cui compete, in virtù della legge sull'agricoltura, la verifica della legalità dei pagamenti diretti conformemente all'articolo 70 LAgr deve assolutamente poter fare capo al sistema informatico comune per informarsi sulle contestazioni nei confronti di aziende biologiche; lo stesso organo d'esecuzione non deve tuttavia avere la possibilità di accertare in quella sede che cosa 98

RS 817.02

5085

esattamente sia stato contestato in un determinato ristorante in occasione dell'ultimo controllo da parte degli organi d'esecuzione conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. Tale informazione non ha infatti nulla a che fare con i compiti conferiti ufficialmente agli organi d'esecuzione in virtù della legislazione sull'agricoltura.

Il conferimento dei compiti può avvenire per via legale o in altro modo, ad esempio mediante una decisione o un contratto secondo la legge del 5 ottobre 199099 sui sussidi.

Il capoverso 6 incarica il nostro Consiglio di disciplinare i dettagli relativi alla gestione del sistema informatico dell'UFSP. Il diritto d'esecuzione corrispondente si rifà all'ordinanza del 16 dicembre 2009100 sui sistemi d'informazione militari.

L'utilizzo del sistema informatico da parte dei Cantoni presuppone che essi dispongano per il loro settore di equivalenti disposizioni sulla protezione dei dati e designino un organo che sorvegli tale disciplinamento (cpv. 7).

Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica Sezione 1: Disposizioni penali Premessa Come finora, le disposizioni penali non sono accolte nel Codice penale bensì integrate in quanto diritto penale accessorio nella legge sulle derrate alimentari.

La Parte generale del Codice penale101, e quindi anche l'intero sistema di sanzioni, si applica anche alla legge sulle derrate alimentari (art. 333 cpv. 1 CP). Le derrate alimentari non sicure possono mettere in pericolo la salute e la vita dei consumatori.

Se la messa in pericolo permane astratta, si applica soltanto la legge sulle derrate alimentari. Nel caso di messa in pericolo concreta di una persona e, a maggior ragione, di decesso o malattia grave determinati da derrate alimentari, si applicano anche le disposizioni inerenti ai reati contro la vita e l'integrità personale. Lo stesso vale per l'inquinamento di acque potabili (art. 234 CP) nonché per la fabbricazione e la messa in commercio di foraggi nocivi per la salute degli animali (art. 235 e 236 CP). Questi foraggi possono esplicare un influsso diretto sulla sicurezza delle derrate alimentari.

Lo stesso non si può dire per la protezione dagli inganni. L'articolo 65 capoverso 1 lettera i D-LDerr include la fattispecie penale della truffa ai sensi dell'articolo 146 CP; non è quindi necessario che la LDerr punisca questo reato. Nel singolo caso dev'essere esaminato il rapporto intercorrente tra la LDerr e le fattispecie penali inerenti alla contraffazione di merci o alla falsità in documenti (art. 155 e 251 CP).

99 100 101

RS 616.1 RS 510.911 RS 311.0

5086

Art. 64

Delitti e crimini

Le disposizioni penali sono state adeguate alla nuova terminologia e alla nuova Parte generale del Codice penale in occasione della revisione della legge sulle derrate alimentari nell'ambito della politica agricola 2011102. Sono riprese nel presente disegno sostanzialmente senza modifiche. Data la rinuncia alla suddivisione delle derrate alimentari in alimenti e generi voluttuari, le due fattispecie di reato di cui alle lettere a e b dell'articolo 47 LDerr sono riunite nell'articolo 64 capoverso 1 lettera a D-LDerr.

L'articolo 64 concerne la messa in pericolo astratta dei consumatori. La punibilità è data senza che qualcuno debba essersi ammalato. È sufficiente che vi sia un pericolo di malattia. La messa in pericolo della salute costituisce tuttavia un elemento essenziale della fattispecie: la derrata alimentare o l'oggetto d'uso deve, in condizioni d'impiego normali o ragionevolmente prevedibili, mettere in pericolo la salute dei consumatori. Ciò non si verifica sempre per ogni violazione del diritto sulle derrate alimentari né nel caso di abusi da parte dei consumatori. Moltissime derrate alimentari hanno conseguenze negative sulla salute a causa del loro consumo eccessivo. Il produttore non può essere accusato di questo. Egli deve invece mettere in conto, ad esempio, che i bambini mettono in bocca i giocattoli: ciò costituisce un aspetto inerente «all'uso ragionevolmente prevedibile» di un giocattolo per bambini piccoli.

Per contro non si pone l'urgenza di disciplinare un aumento della pena comminata, chiesto a più riprese durante la procedura di consultazione. Per un reato di messa in pericolo astratta sono sufficienti tre, rispettivamente cinque anni di pena privativa della libertà ­ anche nel confronto con altri reati di messa in pericolo, ad esempio nel settore della circolazione stradale. Per i casi gravi si possono sempre applicare le fattispecie dell'omicidio (eventualmente) intenzionale (art. 111 CP) o di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP). Non vi sono per contro motivi contrari a che gli utili conseguiti in violazione al diritto sulle derrate alimentari vengano confiscati conformemente all'articolo 70 CP, ulteriormente alla comminazione di una pena appropriata.

Con la nuova Parte generale del Codice penale la fattispecie del capoverso 2, per la quale è prevista
una pena detentiva di cinque anni qualora l'autore abbia agito per mestiere o con intenzione di arricchimento, rientra ora nei crimini benché non abbia subìto modifiche di contenuto. Di questo si è dovuto tener conto nella rubrica dell'articolo.

Come finora, il capoverso 4 assicura la possibilità di considerare circostanza attenuante l'informazione spontanea fornita alle autorità secondo l'articolo 27 capoverso 2.

Art. 65

Contravvenzioni

Anche le fattispecie di contravvenzione sono state perlopiù riprese senza modifiche.

È possibile rinunciare all'articolo 48 capoverso 1 lettera d LDerr poiché oggi le infrazioni alle prescrizioni concernenti l'importazione di medicamenti veterinari sono disciplinate attraverso la legislazione sugli agenti terapeutici103. Le lettere f (impedimento o complicazione dei controlli) e h (contravvenzione alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche) sono nuove.

102 103

RU 2008 785 788; FF 2006 5815 Cfr. art. 86 segg. della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

5087

La lettera j ricalca l'attuale lettera k benché includa ora anche la pubblicità e la presentazione di tutte le derrate alimentari, quali gli alimenti per lattanti e in particolare le restrizioni alla pubblicità di bevande alcoliche. Comprende inoltre anche gli oggetti d'uso.

La lettera k si rifà all'attuale lettera n includendo però tutti gli obblighi di autorizzazione e di annuncio disciplinati a livello di ordinanza.

Parimenti nuova è la lettera l, secondo cui commette una contravvenzione chi viene meno all'obbligo di garantire la consultazione secondo l'articolo 30. Tale comminatoria della pena è dunque importante poiché i consumatori non hanno la possibilità di far valere il loro diritto di consultazione conformemente all'articolo 30. Grazie alla lettera l per le aziende tenute a tale obbligo esiste almeno una pressione dal punto di vista penale a garantire la consultazione.

Nella nuova legge non è stata inserita una norma generale che punisca penalmente le violazioni alle misure ordinate dalle autorità di esecuzione. In tale contesto l'articolo 292 CP è sufficiente.

Per tener conto delle critiche espresse dai Cantoni in merito alle pene a parer loro troppo lievi, è stato inserito un nuovo capoverso 2, secondo il quale la multa può essere al massimo raddoppiata qualora l'autore abbia agito a titolo professionale o a scopo di lucro.

I capoversi 3 e 4 corrispondono all'attuale articolo 48 capoversi 2 e 1bis LDerr.

Il fatto che nessuno possa essere obbligato a contribuire alla propria incriminazione impedisce che l'imputato sia minacciato di coercizione fisica o subisca tale coercizione o, ancora, subisca la minaccia di una condanna o sia condannato a una pena qualora si rifiutasse di rispondere o di collaborare. Le informazioni raccolte infrangendo questo divieto non sono dunque utilizzabili nel procedimento penale. Se per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari le autorità d'esecuzione hanno ottenuto informazioni in virtù dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 29 capoverso 1, tali informazioni possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso o se ottenere tali informazioni sarebbe stato possibile anche senza la sua collaborazione (cpv. 5).

Art. 66

Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Come già previsto nel diritto attuale, gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974104 sul diritto penale amministrativo (DPA) sono applicabili anche alle autorità cantonali nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari.

Art. 67

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni, salvo nei casi di importazione, esportazione e transito, per i quali sono competenti le autorità federali. Se finora lo svolgimento di procedimenti penali era riservato all'Amministrazione federale delle dogane AFD (art. 50 cpv. 2 LDerr), in futuro anche il servizio veterinario di confine potrà svolgere tali procedimenti nella sua sfera di competenza (cfr. art. 46 cpv. 5

104

RS 313.0

5088

dell'ordinanza del 18 aprile 2007105 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali).

Il Consiglio federale disciplina le competenze dell'AFD e dell'UFV nell'ambito della sua competenza organizzativa ai sensi della LOGA106. L'AFD e l'UFV adempiono alle loro attribuzioni sulla base della DPA107.

Durante la procedura di consultazione i Cantoni hanno chiesto che la qualità di funzionari della polizia giudiziaria sia attribuita d'ufficio ai membri delle rispettive autorità d'esecuzione. Finora i Cantoni erano tenuti ogni volta e in modo attivo a conferire tale qualità ai loro organi esecutivi di controllo in base alla legge sulle derrate alimentari (cfr. art. 50 cpv. 4 LDerr). Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007108 (CPP) si fonda tuttavia sul principio che i Cantoni organizzino da sé le loro autorità penali nel quadro delle prescrizioni della Confederazione (art. 14 cpv. 1 CPP). In questo senso spetterà ai Cantoni stabilire a quali autorità conferire compiti di polizia ai sensi del Codice di procedura penale. Si rinuncia pertanto a imporre ai Cantoni obblighi in materia nella legge sulle derrate alimentari.

Sezione 2: Protezione giuridica Art. 68

Procedura d'opposizione

A complemento dell'ordinamento procedurale generale ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968109 sulla procedura amministrativa (PA), la procedura di ricorso nel diritto in materia di derrate alimentari in caso di decisioni su provvedimenti e certificati di conformità inizia sempre con un'opposizione. Se è stata presa una decisione su un emolumento è possibile contestarne l'importo nella procedura di opposizione. Se è contestato soltanto l'emolumento non è data alcuna opposizione.

L'opposizione va presentata all'autorità decisionale a scopo di riesame.

Diversamente che nel diritto vigente, nella nuova legge anche le decisioni su certificati di conformità sono impugnabili mediante opposizione. Una tale opposizione non permetterà tuttavia di riconsiderare il risultato di un controllo precedente. Prima di interporre ricorso presso la competente istanza, le decisioni su provvedimenti e certificati di conformità devono dapprima essere impugnate mediante opposizione.

Altrimenti l'istanza di ricorso non può entrare nel merito del ricorso.

Art. 69

Procedura cantonale

Conformemente alla procedura d'opposizione, i Cantoni devono istituire almeno un'istanza di ricorso indipendente sul piano amministrativo che possa esaminare interamente, ossia anche dal profilo dei fatti e dell'adeguatezza, le decisioni su opposizione e le decisioni di prima istanza non impugnate mediante opposizione. Se si tratta dell'ultima istanza di ricorso precedente il Tribunale federale, deve trattarsi

105 106 107 108 109

RS 916.443.10 RS 172.010 RS 313.0 RS 312.0 RS 172.021

5089

di un tribunale di grado superiore (art. 86 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005110 sul Tribunale federale).

L'attuale articolo 53 capoverso 1 LDerr può essere tralasciato poiché si tratta di un'ovvietà, che non deve essere disciplinata espressamente nella legge sulle derrate alimentari. La procedura nei Cantoni è retta dal diritto procedurale cantonale.

Art. 70 Procedura federale Se la decisione proviene da un'autorità federale, secondo la procedura d'opposizione occorre rivolgersi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge del 17 giugno 2005111 sul Tribunale amministrativo federale). Anche quest'ultimo esamina, come le istanze di ricorso cantonali, l'adeguatezza della decisione e della decisione su opposizione (art. 49 lett. c LPA).

Contro le sentenze di ultima istanza cantonali e le sentenze del Tribunale amministrativo federale può essere adito il Tribunale federale conformemente ai presupposti della legge sul Tribunale federale112.

Art. 71

Termini

I termini di opposizione e di ricorso sono stati prolungati. Per le opposizioni vige ora un termine di dieci giorni e per i ricorsi di trenta, mentre il vecchio diritto ne prevedeva rispettivamente cinque e dieci.

Cinque giorni non sono sufficienti per redigere un atto di opposizione fondato: non è possibile motivare adeguatamente un rimedio giuridico in cinque giorni. Parimenti si giustifica un'estensione del termine di ricorso contro le decisioni su opposizione a una durata normale di 30 giorni. I ricorsi al Tribunale amministrativo federale e ai tribunali amministrativi cantonali richiedono un maggior dispendio vista la materia piuttosto complessa. Spesso necessitano ancora dei mezzi di prova, i quali non possono essere forniti in dieci giorni.

Il termine breve era motivato sostanzialmente dalla rapida deperibilità della merce.

Con gli attuali metodi di conservazione, questo pericolo sussiste ancora solo in caso di alimenti particolarmente deperibili per i quali anche il termine di cinque giorni è troppo lungo. Il diritto vigente (art. 55 cpv. 3 LDerr) prevede per le decisioni in materia di controllo delle carni e degli animali da macello un termine di ricorso di cinque giorni. Anche tale termine è per certi versi troppo corto, per altri troppo lungo. La carne di un animale malato non può certamente essere immessa nel circuito alimentare; per tale motivo, l'effetto sospensivo di un'eventuale opposizione o di un eventuale ricorso dev'essere già revocato nella decisione. Contemporaneamente il proprietario di un animale da macello deve disporre tuttavia del tempo sufficiente per illustrare in modo fondato nella sua opposizione i motivi per cui la malattia dell'animale non esercita alcun influsso sulla qualità della carne.

Riteniamo perciò che sia giunto il momento di introdurre gli usuali termini di opposizione e di ricorso anche nel diritto sulle derrate alimentari. Se il ritardo può costituire un pericolo, l'autorità di decisione deve revocare l'effetto sospensivo.

110 111 112

RS 173.110 RS 173.32 RS 173.110

5090

Art. 72

Effetto sospensivo e misure cautelari

Di norma il ricorso ha effetto sospensivo: in altre parole, la decisione non può essere eseguita (per il diritto federale: cfr. art. 55 cpv. 1 LPA113). Proprio nel diritto sulle derrate alimentari è tuttavia necessario che i consumatori siano protetti senza indugio dagli alimenti o dagli oggetti d'uso non sicuri. In tal caso, l'autorità di decisione può, con una breve motivazione, revocare l'effetto sospensivo di un'eventuale opposizione o di un eventuale ricorso già nella decisione (cpv. 1). Il ricorrente ha la possibilità di ripristinare l'effetto sospensivo, ma in attesa della decisione dell'istanza successiva resta in vigore la decisione sulla revoca dell'effetto sospensivo. Questo è un modo efficace di proteggere il consumatore anche nel caso si faccia uso dei rimedi di diritto.

Il capoverso 2 conferisce all'autorità di decisione e di ricorso la possibilità di ordinare le misure cautelari necessarie per proteggere la salute o per proteggere dagli inganni anche se un'opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo. Quale misura cautelare entra in considerazione tutto ciò che può essere oggetto della decisione finale. Sono pensabili oneri e condizioni o una proroga provvisoria di un'autorizzazione di durata limitata.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art.73

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) deve essere abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 74

Modifica del diritto vigente

Leggi elencate nell'ingresso nei numeri 1­2. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione federale del 1999 l'ingresso delle leggi esistenti è stato completato con una nota a piè di pagina nella quale si rimanda agli articoli della nuova Costituzione federale che fondano le competenze del legislatore. Frattanto il Consiglio federale ha deciso di proporre all'Assemblea federale di integrare direttamente nell'ingresso, per ogni revisione di legge, gli articoli della nuova Costituzione federale e di cancellare quelli della vecchia Cost. Nelle leggi federali qui appresso il riferimento agli articoli della nuova Cost. non pone problemi; si potrà dunque rinunciare a un commento nel dettaglio.

1. Legge del 22 marzo 1991114 sulla radioprotezione Prima dell'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, nel diritto sulle derrate alimentari non erano previsti valori di tolleranza né valori limite per i radionuclidi negli alimenti. Nel 1991, in occasione della deliberazione della legge sulla radioprotezione, il Parlamento ha pertanto imposto al Consiglio federale di stabilire tali valori. Dopo l'entrata in vigore della legge sulla radioprotezione, i valori di tolle-

113 114

RS 172.021 RS 814.50.

5091

ranza e i valori limite per i radionuclidi sono stati inseriti nell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.

Il presente disegno di legge mira ad armonizzare con il diritto UE anche le disposizioni concernenti i radionuclidi. Siccome il diritto UE non prevede concentrazioni massime per tutti i radionuclidi, l'articolo 18 della legge sulla radioprotezione, formulato in termini vincolanti, ostacola l'armonizzazione del diritto svizzero con il diritto UE e va pertanto soppresso.

La soppressione senza sostituzione di questo articolo creerebbe però una lacuna per la sorveglianza delle immissioni degli impianti svizzeri. I valori di tolleranza bassi applicati finora per valutare le immissioni costituivano uno strumento utile e sensibile e offrivano una base giuridica per l'ottimizzazione. Il Consiglio federale è pertanto tenuto a fissare valori limite d'immissione per determinati compartimenti ambientali. Occorrerà fissare tali valori in modo tale che, secondo lo stato della scienza e della tecnica o secondo l'esperienza, le immissioni al di sotto di tali valori non costituiscano un pericolo per l'uomo, la fauna e la flora né per le loro biocenosi e i loro biotopi.

In merito alla fissazione di concentrazioni massime per i radionuclidi negli alimenti, in futuro la legge sulla radioprotezione rimanderà alla legislazione sulle derrate alimentari e non conterrà più disposizioni proprie.

2. Legge del 29 aprile 1998115 sull'agricoltura La disposizione sul peso di macellazione (art. 46 LDerr) sarà disciplinato nella legge sull'agricoltura.

Art. 75

Disposizioni transitorie

In futuro il tabacco non sarà più disciplinato nella legge sulle derrate alimentari116.

Attualmente è in preparazione una nuova legge sul tabacco. Essendo poco probabile che essa potrà entrare in vigore simultaneamente alla nuova legge sulle derrate alimentari, diversi articoli della vecchia legge sulle derrate alimentari devono restare in vigore quale disciplinamento transitorio per il tabacco finché non potrà essere adottata e posta in vigore la nuova legge sul tabacco.

Art. 76

Referendum ed entrata in vigore

Questa disposizione contiene la consueta formula conclusiva. Prima che la nuova legge possa entrare in vigore, anche tutte le ordinanze dovranno essere rivedute ed eventualmente improntate a un accordo con l'UE nel settore alimentare.

115 116

RS 910.1 Cfr. commenti all'art. 4 lett. f sopra.

5092

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Come indicato nel numero 1.3.1, il disegno di legge in esame mira in un primo tempo a eliminare le differenze rispetto al diritto UE sopprimendo gli ostacoli al commercio e mantenendo in tal modo la soppressione dei controlli alle frontiere per i prodotti di origine animale decisa dal Comitato misto veterinario117 e, in un secondo tempo, a consentire la partecipazione della Svizzera ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE.

Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone che vengano messi a disposizione della Confederazione ulteriori mezzi nei seguenti settori: ­

costruzione ed esercizio di laboratori di riferimento: in virtù dell'accordo agricolo concluso con l'UE, la Svizzera si è impegnata a istituire laboratori di riferimento (cfr. art. 33 del regolamento CE 882/2004/CE). La mancanza di tali laboratori è stata più volte deplorata dalla Commissione UE. La Confederazione non ha la capacità di adempiere da sé tutti i compiti. Alcuni di essi devono quindi essere assegnati a laboratori già esistenti. Occorrerà designare 20 laboratori di riferimento con altrettanti campi tematici specifici, (p. es. organismi geneticamente modificati, latte, zoonosi) Per ogni laboratorio vanno calcolate spese annue di 25 000 franchi; le relative spese complessive ammonteranno quindi a 500 000 franchi. Per l'allestimento del rapporto e il coordinamento con la Commissione UE nonché per l'assistenza e il controllo dei laboratori si renderà necessario un ulteriore posto a tempo pieno;

­

organizzazione e assistenza in occasione di ispezioni internazionali in Svizzera: l'articolo 16 dell'allegato 11 all'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli118 concluso tra Svizzera e UE prevede che la Commissione UE possa eseguire ispezioni in Svizzera sul funzionamento del controllo delle derrate alimentari. Dal riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni sull'igiene, il 1° gennaio 2009, la Commissione UE fa maggiormente uso di questa possibilità. Attualmente si effettuano due ispezioni all'anno.

Conformemente ai piani della Commissione UE il numero di queste ispezioni aumenterà. Una singola ispezione comporta, con la preparazione (organizzazione, determinazione delle aziende da esaminare, risposta a questionari complessi e dettagliati della Commissione UE), l'assistenza e il trattamento successivo (parere sul rapporto di ispezione, allestimento e attuazione dei piani dei provvedimenti), un onere di circa 150 giorni di lavoro.

Oltre alle ispezioni UE vengono effettuate annualmente circa duetre ispezioni per le autorità di altri Stati (ad es. USA, Corea, Cina, Russia), causando un onere lavorativo di circa 100 giorni. Ne risulta in totale un onere supplementare corrispondente a una percentuale lavorativa del 200 per cento circa;

117

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo, GU L 6 del 10 gen. 2009, pag. 89.

118 RS 0.916.026.81

5093

­

assunzione della corresponsabilità nella formazione e nel perfezionamento degli organi d'esecuzione. Un'attuazione coerente della legislazione sulle derrate alimentari è la premessa per la continuazione degli accordi bilaterali con l'UE nel settore delle derrate alimentari. L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE esige che gli organi d'esecuzione vengano formati e tenuti aggiornati. Nelle sue ispezioni in Svizzera, la Commissione UE ha più volte deplorato la mancanza di un perfezionamento mirato. La Confederazione intende ora assumere una corresponsabilità nella formazione e nel perfezionamento degli organi d'esecuzione. In questo modo la Confederazione intende assicurare il livello di formazione unitario chiesto dalla Commissione UE. In futuro il diritto sulle derrate alimentari sarà altresì eseguito in modo unitario su tutto il territorio svizzero. L'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento (pubblicazione, iscrizione, ricerca di esperti, organizzazione dei locali, allestimento della documentazione) comporta un onere supplementare di un posto a tempo pieno. Visto che soltanto le autorità posseggono in parte le conoscenze specialistiche necessarie, anche gli esperti dei servizi interessati dovranno dare corsi di formazione e perfezionamento. Durante la preparazione (elaborazione della documentazione per il corso) occorre prevedere un dispendio supplementare corrispondente a due posti a tempo pieno. Per finanziare gli esperti da mobilitare, l'affitto dei locali, l'allestimento della documentazione per il corso ecc. sarà necessario un importo annuale di 150 000 franchi;

­

il sistema informatico centrale (art. 63): è possibile assicurare un'attuazione efficace della legislazione sulle derrate alimentari se i servizi interessati di Confederazione e Cantoni possono disporre dei dati necessari a tale scopo. A tal fine la Confederazione intende allestire un sistema informatico centrale, utilizzabile anche dai Cantoni. Lo sviluppo e l'acquisto dei software e degli hardware necessari per quella parte del sistema informatico centrale di competenza dell'UFSP causerà una spesa di circa 2 milioni di franchi. I costi di esercizio annuali ammontano al 10­20 per cento del prezzo di acquisto. Soltanto dopo la conclusione del progetto preliminare attualmente in elaborazione sarà possibile effettuare una stima esatta dell'onere e stabilire come finanziarlo.

La revisione totale della legge sulle derrate alimentari causa così un onere supplementare di 0,65 milioni di franchi per il finanziamento dei laboratori di riferimento nonché della formazione e del perfezionamento degli organi di esecuzione cantonali.

Per quanto riguarda il sistema informatico, occorre prevedere spese per circa 2 milioni di franchi per lo sviluppo e l'acquisto dei software e degli hardware necessari. I costi d'esercizio annuali ammonteranno al 10­20 per cento.

Per l'assunzione del personale sono previsti 0,64­0,96 milioni di franchi (4­6 posti, inclusi i contributi del datore di lavoro). Il fabbisogno sarà quantificato esattamente in relazione con gli adeguamenti delle ordinanze relative alla legislazione sulle derrate alimentari.

5094

3.1.2

Freno alle spese

Per limitare le spese, l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi necessitano del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Con la revisione della legge sulle derrate alimentari non vengono raggiunti limiti determinanti per le disposizioni in materia di sussidi. Per questa ragione l'oggetto non soggiace al freno alle spese.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Come indicato nel numero 3.1, la Confederazione sosterrà i laboratori che si metteranno a disposizione come laboratori di riferimento con 25 000 franchi all'anno.

Oggi non è possibile stimare l'onere finanziario supplementare dei Cantoni per la gestione di un laboratorio di riferimento. Se i contributi della Confederazione non dovessero essere sufficienti a coprirlo, si può tuttavia partire dal presupposto che la quota a carico dei Cantoni sarà contenuta.

Il sistema informatico dell'UFSP previsto nell'articolo 63 è finanziato dalla Confederazione. I Cantoni potranno utilizzarlo gratuitamente. Dovranno tuttavia garantire la protezione dei dati all'interno del Cantone e disciplinare chi avrà accesso online.

Anche questo onere supplementare non comporterà grandi costi per i Cantoni.

In sintesi, la presente revisione non comporterà un grande onere supplementare per i Cantoni e i Comuni. Saranno generati maggiori costi solo se la Svizzera riuscirà ­ in un secondo tempo ­ a concludere un accordo con l'UE in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso. In tal caso, alle spese supplementari si contrapporrebbero però un miglioramento della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti nonché notevoli vantaggi economici per la Svizzera. Se verrà concluso un accordo del genere con l'UE, il relativo onere sarà indicato in un messaggio separato.

3.3

Ripercussioni per l'economia

3.3.1

Necessità e possibilità di un intervento statale

La necessità di revisione della legge sulle derrate alimentari scaturisce, in primo luogo, dal fatto che la Svizzera intende mantenere l'equivalenza delle sue disposizioni in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari di origine animale con il diritto UE. Inoltre, il ravvicinamento del diritto svizzero in materia di derrate alimentari al diritto UE è anche una premessa per evitare inutili ostacoli al commercio nell'ambito dello scambio di merci con gli Stati dell'UE e dello SEE. Tali ostacoli rincarano i prezzi, oggi già alti in Svizzera, e ne impediscono un allineamento con quelli dei Paesi limitrofi (cfr. anche n. 1.2.1 sopra). La necessità di revisione della legge sulle derrate alimentari risulta però anche dall'introduzione unilaterale del cosiddetto principio «Cassis de Dijon» (cfr. n. 1.3.1 e 1.3.6). Infine, la revisione è necessaria anche perché la Svizzera vorrebbe partecipare ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE e al mercato interno europeo e a tal fine deve recepire nel diritto nazionale l'«acquis communautaire».

5095

3.3.2

Ripercussioni per singole categorie sociali

La legge sulle derrate alimentari mira a proteggere i consumatori. La sua modifica arreca vantaggi ai consumatori, segnatamente in relazione con la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti. Diversamente che nel diritto attuale, il principio di precauzione figura ora iscritto nella nuova legge. L'inserimento del divieto d'inganno per gli oggetti d'uso nonché l'inclusione dell'acqua di docce e piscine nel campo d'applicazione della legge aumentano il livello di protezione anche in questi settori. Un altro vantaggio per i consumatori è costituito dal fatto che l'eliminazione degli ostacoli al commercio agevolerà lo scambio di merci con l'UE, traducendosi in prezzi più bassi.

Per i produttori di derrate alimentari e oggetti d'uso, il disegno di legge non comporta praticamente nessun nuovo obbligo. Vari obblighi già applicati ai sensi delle attuali ordinanze sono ora sanciti anche a livello della legge sulle derrate alimentari.

Al nostro Collegio sono inoltre attribuite varie competenze legislative, di cui potrà avvalersi, ma non necessariamente. La Svizzera usufruirà di tali competenze e ne definirà le modalità a dipendenza dei suoi negoziati con l'UE su un accordo nel settore alimentare. Prima dell'adozione di disposizioni corrispondenti mediante di ordinanze, gli ambienti interessati avranno ancora la possibilità di esprimersi.

3.3.3

Ripercussioni a livello macroeconomico

Se isolate dalle ordinanze, le disposizioni del disegno di legge in esame non hanno un grande influsso a livello macroeconomico. Se, tuttavia, il nostro Collegio si avvarrà delle competenze legislative attribuitegli, il progetto presenta un notevole potenziale dal profilo economico. L'armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell'UE comporterà nel complesso un accesso al mercato svizzero nettamente migliorato per i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni sui prodotti applicabili nell'UE. Ciò assume particolare rilievo se si considera che l'82 per cento delle importazioni svizzere proviene dall'UE. Il disegno di legge non comporta però nuovi impegni finanziari per gli attori economici.

In relazione con un possibile smantellamento dei controlli alle frontiere tra la Svizzera e l'UE e con un'eventuale riduzione o abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) potrebbero aumentare sia la pressione della concorrenza sia le opportunità di esportazione. A lungo termine, sotto l'influsso di altre misure di liberalizzazione ­ ad esempio in ambito tariffario ­ la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio con l'UE può intensificare la concorrenza e contribuire a un calo dei prezzi degli alimenti. Se i prodotti che circolano liberamente nell'UE sono ammessi anche in Svizzera, gli ostacoli all'accesso al mercato per i nuovi offerenti ne risultano ridotti e l'intensità della concorrenza viene influenzata favorevolmente. Il numero di concorrenti è un fattore chiave nella determinazione dei prezzi e, in una piccola economia nazionale come quella svizzera, un'apertura transfrontaliera costituisce il modo più semplice e più rapido per aumentare tale numero.

5096

3.3.4

Disciplinamenti alternativi

Rinunciare ad armonizzare la legge sulle derrate alimentari con il diritto UE significherebbe mantenere gli ostacoli al commercio attualmente esistenti. La concorrenza all'interno della Svizzera ne risulterebbe pregiudicata e i costi per le imprese e i consumatori aumenterebbero. La rinuncia alla revisione impedirebbe inoltre la conclusione di un accordo con l'UE nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. Infine, la partecipazione della Svizzera ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE sarebbe esclusa.

3.3.5

Aspetti pratici dell'esecuzione

La presente revisione non ha ripercussioni sulle competenze a livello di esecuzione.

L'attuale sistema collaudato va mantenuto. Considerate le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e l'UE, sarà tuttavia necessario che gli uffici federali incaricati di vigilare sull'esecuzione s'impegnino maggiormente affinché la legislazione sulle derrate alimentari sia applicata secondo criteri unitari sull'intero territorio nazionale e, in caso di adesione della Svizzera ai sistemi della sicurezza dei prodotti e delle derrate alimentari dell'UE, le decisioni corrispondenti possano essere attuate tempestivamente in Svizzera.

4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

Nel messaggio del 23 gennaio 2008119 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 2008120 sul programma di legislatura 2007­2011 è annunciato un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare. In questo messaggio si afferma che la revisione totale della legge sulle derrate alimentari è indispensabile in vista di un accordo di libero scambio. Anche nel caso non si giungesse a un accordo di libero scambio, sarebbe tuttavia necessario armonizzare il diritto svizzero sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso con quello in vigore nell'UE, procedendo quindi a una revisione totale della legge sulle derrate alimentari.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 118 capoverso 2 Cost. la Confederazione emana prescrizioni concernenti «l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute». La Confederazione dispone di un'ampia competenza legislativa in questo settore.

119 120

FF 2008 649 669 FF 2008 7475

5097

Al fine di assicurare la protezione della salute, la legge sulle derrate alimentari interessa ora anche l'acqua di docce e piscine. Negli ultimi vent'anni si sono verificati vari casi di legionelle in docce non sottoposte a una corretta manutenzione. La legionella può avere un effetto letale. Da tempo sono inoltre richieste, in particolare dalle autorità esecutive cantonali, basi unitarie per controllare le piscine. Il presente disegno di revisione tiene conto di queste esigenze. Le acque superficiali naturali (fiumi e laghi) non rientrano in questa sfera di competenza.

La legge sulle derrate alimentari intende però proteggere i consumatori non solo dagli alimenti e dagli oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute, bensì anche dagli inganni. Una novità in tal senso è il fatto che in futuro il divieto di inganno si applicherà anche a determinati oggetti d'uso. La corrispondente base costituzionale figura nell'articolo 97 capoverso 1 Cost. Le prescrizioni volte a tutelare da informazioni ingannevoli che possono mettere in pericolo la salute (ad es.

l'indicazione di un fattore di protezione alto non corrispondente alla realtà per una crema solare) possono fondarsi anche direttamente sull'articolo 118 capoverso 2 Cost.

L'articolo 105 (alcol) figurava già tra le disposizioni costituzionali della legge sulle derrate alimentari che attribuivano competenze. In questa sede il nuovo disegno non apporta alcuna modifica.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1

Unione europea

La revisione totale della legge sulle derrate alimentari ha lo scopo di consentire alla Svizzera di importare ed esportare per quanto possibile derrate alimentari e oggetti d'uso senza ostacoli tariffari o al commercio e di partecipare ai sistemi di sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'UE. La possibilità di raggiungere questi obiettivi dipende dall'andamento dei negoziati con l'UE. Se i negoziati saranno coronati da successo, è ipotizzabile che l'attuale disciplinamento sugli alimenti di origine animale ­ in questo settore i controlli alle frontiere sono aboliti dal 1° gennaio 2009 ­ sia esteso a tutti gli alimenti e agli oggetti d'uso. In cambio, la Svizzera dovrebbe garantire che gli alimenti e gli oggetti d'uso provenienti da Paesi terzi che entrano in Svizzera attraverso i nostri aeroporti corrispondano per quanto possibile al diritto UE.

In occasione della revisione totale delle ordinanze sulle derrate alimentari avvenuta nel 2005, è emerso che una revisione della legge è necessaria anche per consentire il un maggiore allineamento al diritto UE. Tra la Svizzera e l'UE sussistono divergenze che non possono essere eliminate unicamente modificando la legge, a cominciare dalla nozione svizzera di derrata alimentare, che si distingue nettamente dal diritto UE. Con il disegno di revisione in esame tali divergenze sono eliminate.

5098

5.2.2

Codex Alimentarius

Come indicato nel numero 1.1.2.4, gli standard del Codex Alimentarius non hanno carattere vincolante. Già in base al diritto in vigore, il nostro Collegio deve tuttavia tener conto delle raccomandazioni internazionali nell'emanare le sue disposizioni (art. 38 cpv. 1 LDerr). Il disegno di revisione in esame mantiene questo principio (art. 45 cpv. 1 D-LDerr). Gli standard del Codex Alimentarius assumono quindi rilievo per il diritto svizzero in materia di derrate alimentari segnatamente nei settori in cui non esiste un diritto UE armonizzato. Ciò riguarda soprattutto aspetti tecnici, disciplinati a livello di ordinanza, visto che i principi della sicurezza delle derrate alimentari sono stati armonizzati con il regolamento (CE) n. 178/2002.

5.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate in forma di legge federale. Il presente disegno contiene solo le principali disposizioni del diritto sulle derrate alimentari nonché i diritti e gli obblighi dei consumatori e dei produttori di alimenti. Pertanto dev'essere seguita la normale procedura legislativa.

5.4

Delega di competenze legislative

Affinché il diritto svizzero sulle derrate alimentari possa, all'occorrenza, essere adeguato in modo rapido ed efficace al diritto internazionale, il disegno di legge contiene numerose norme di delega. Solo così possono essere integrate con la necessaria rapidità nel diritto svizzero prescrizioni spesso molto dettagliate.

Rispetto al diritto in vigore sono previste modifiche o complementi a livello delle disposizioni di delega nei seguenti settori: Gli articoli 7­10 e 15 D-LDerr contengono la base per le disposizioni concernenti la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell'ODerr, che a sua volta subdelega molti dettagli al Dipartimento. Essi reggono in particolare l'ordinanza sui requisiti igienici121, l'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995122 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti, l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005123 sui materiali e gli oggetti e l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005124 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Articolo 11 D-LDerr: l'obbligo di autorizzazione e di annuncio è un elemento essenziale del diritto UE. Il disciplinamento delle deroghe è delegato al nostro Collegio, che si ispirerà al diritto europeo.

Articolo 12 D-LDerr: anche in relazione alla caratterizzazione, il nostro Collegio deve poter prevedere deroghe.

121 122 123 124

RS 817.024.1 RS 817.021.23 RS 817.023.21 RS 817.025.21

5099

Articolo 13 D-LDerr: questa disposizione figura alla base di tutte le prescrizioni sulla caratterizzazione, i cui principi sono disciplinati nell'ordinanza del 23 novembre 2005125 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e i dettagli nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005126 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.

Articolo 14 D-LDerr: con questa delega, ci è attribuita la competenza di limitare la pubblicità di bevande alcoliche, specialmente se indirizzata a giovani sotto i 18 anni d'età.

L'articolo 16 D-LDerr ci conferisce la competenza di stabilire i requisiti per la caratterizzazione e la pubblicità degli oggetti d'uso.

Articolo 20 D-LDerr: le disposizioni che attuano queste norme di delega si basano sostanzialmente su conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito del Codex Alimentarius o dall'autorità europea per la sicurezza delle derrate alimentari (EFSA).

Il controllo autonomo di cui all'articolo 26 D-LDerr è una disposizione fondamentale del diritto contemporaneo in materia di derrate alimentari. Anche qui, il nostro Collegio ha il compito di stabilire gli obblighi esatti.

Negli articoli 31 e 32 D-LDerr, il legislatore delega al Consiglio federale la facoltà di disciplinare il controllo cantonale delle derrate alimentari ­ secondo i principi del regolamento (CE) n. 882/2004.

L'articolo 33 D-LDerr ci conferisce la competenza di disciplinare nel dettaglio la valutazione della conformità delle aziende alimentari. Inoltre ci è data la competenza di stabilire il valore minimo a partire dal quale le autorità d'esecuzione devono rimborsare i campioni.

La norma di delega dell'articolo 43 D-LDerr mira a coordinare i vari controlli per evitare che un'azienda sia controllata in base agli stessi criteri da tre organi differenti in un breve lasso di tempo.

L'articolo 46 delega al nostro Collegio la competenza di concludere, nell'ambito delle nostre attribuzioni, trattati di diritto internazionale sulla partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali per la garanzia della sicurezza di derrate alimentari e oggetti d'uso. Dovremo inoltre poter riconoscere servizi di controllo, dichiarazioni e certificati di conformità esteri nonché esami, ispezioni o valutazioni di conformità o autorizzazioni effettuati all'estero.

Secondo gli articoli 53 e 54 D-LDerr il
nostro Collegio deve stabilire i requisiti professionali per il personale dei diversi organi d'esecuzione, definire i cicli di formazione e i certificati finali di studio necessari a svolgere compiti d'esecuzione nell'ambito di una funzione pubblica conformemente alla presente legge e disciplinare lo svolgimento degli esami degli organi d'esecuzione.

L'articolo 59 D-LDerr ci conferisce la competenza di prevedere ulteriori emolumenti e ci impone di disciplinare i dettagli della riscossione degli emolumenti.

In virtù degli articoli 60­63 il nostro Collegio è tenuto a disciplinare più dettagliatamente il trattamento e lo scambio di dati personali e di dati per l'esecuzione nonché a emanare disposizioni relative alla protezione dei dati.

125 126

RS 817.02 RS 817.022.21

5100

Allegato

Elenco degli atti europei citati Regolamento (CE) n. 178/2002

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Regolamento (CE) n. 2377/90

Regolamento (CE) n. 852/2004 Regolamento (CE) n. 853/2004 Regolamento (CE) n. 854/2004

Regolamento (CE) n. 1924/2006 Regolamento (CE) n. 1881/2006 Regolamento (CE) n. 882/2004

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag.1.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004 pag. 4.

Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 364 del 20.12.2006, pag.5.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

5101

Regolamento (CE) n. 258/97 Direttiva 2001/95/CE Direttiva 76/768/CEE

Direttiva 2000/13/CE

Direttiva 2001/83/CE

Direttiva 98/83/CE Direttiva 76/160/CEE

5102

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, nella versione dell'art. 1 n. 2 della direttiva 2004/27/CE, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag.32.

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.