Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni dell'8 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20102, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Argovia ai §§ 75 capoversi 1, 2 e 3 nonché 100 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 2009; 2. Turgovia ai §§ 29 capoverso 2, 38 capoverso 2, 52 capoverso 1 numero 2 e capoverso 2, 53, al titolo prima del § 56 e ai §§ 56 e 99, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 2009, nonché all'abrogazione dei §§ 20 capoverso 1 numero 5 e 55 capoverso 2 della Costituzione cantonale; 3. Vaud agli articoli 63a, 65 capoverso 2 lettera d, 106 capoverso 1 lettera e nonché 125a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 2009; 4. Ginevra agli articoli 53B e 74 della Costituzione cantonale, all'articolo 2 della legge costituzionale A 2 00­9120, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2006, nonché agli articoli 7, 12, 131 capoversi 1 e 2 nonché 133, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009, al titolo modificato del capitolo II, nonché all'abrogazione degli articoli 14­37, 134, 136 e 137 della Costituzione cantonale; 5. Giura agli articoli 77 lettera g e 123a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009.

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RS 101 FF 2010 4295

2010-0991

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Garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 novembre 2010

Consiglio nazionale, 8 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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