Ordinanza dell'Assemblea federale

Progetto

concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13 ottobre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 30 novembre 20112, decreta: I L'ordinanza sui giudici del 13 dicembre 20023 è modificata come segue: Ingresso, primo comma visto l'articolo 46 capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 20104 sull'organizzazione delle autorità penali, Art. 5 cpv. 2 terzo periodo e cpv. 3 ... Lo stipendio iniziale corrisponde almeno al 70 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale.

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Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta del 3 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.

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Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo) Fino all'età di 65 anni compiuti i giudici sono assicurati presso la Cassa pensioni PUBLICA (cassa di previdenza della Confederazione) contro le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità.

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Su richiesta di un giudice, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il 65° anno di età e fino all'età legale di pensionamento. In questo caso, il Tribunale competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

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FF 2011 7975 FF 2011 7993 RS 173.711.2 RS 173.71 RS 172.220.111.3

2011-2455

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Ordinanza sui giudici

Art. 10 L'orario di lavoro basato sulla fiducia e le compensazioni corrispondenti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale. Le deroghe alla concessione di un'indennità in contanti devono essere approvate dalla commissione amministrativa o dalla direzione del Tribunale.

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Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordinaria del lavoro di 42 ore.

Minoranza (Schwander, Geissbühler, Freysinger, Reimann Lukas, Stamm) Ai giudici si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia previsto dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.

L'indennità in contanti sostituisce la compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile.

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Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordinaria del lavoro di 42 ore.

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Art. 12 Su richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può concedere al giudice un congedo.

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Nell'esame della richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell'Amministrazione federale.

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Art. 15 cpv. 2 La commissione amministrativa o la direzione del Tribunale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale6).

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II La presente modifica entra in vigore il ...[il primo giorno del mese successivo alla votazione finale].

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RS 311.0

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