Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20102, decreta: Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 20053 sulla lotta contro la tratta di esseri umani č approvata.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

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Visto l'articolo 45 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare agli apolidi l'articolo 31 numero 1 lettera d.

Art. 2 La legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni č approvata nella versione qui annessa.

Art. 3

Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

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1 2 3

RS 101 FF 2011 1 RS ...; FF 2011 115

2010-1961

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Lotta contro la tratta di esseri umani. DF

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